Legge
11 gennaio 1996, n. 23
(in
GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio 1996)
Norme
per l'edilizia scolastica
Art. 1.- Finalità
1. Le strutture
edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema
scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno
sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante
evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
2. La
programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve
garantire:
a) il
soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di
carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
b) la
riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente
valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento
alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento
delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma
degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una
equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con
riferimento agli andamenti demografici;
f) la
disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena
utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
Art. 2.- Interventi da
realizzare
1. Possono essere
finanziati in base alla presente legge:
a) la costruzione
e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale
riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare
al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di
frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano
riadattabili;
b) le
ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli
edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la
riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
d) la
realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso
comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della
collettività.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici
scolastici provinciali e regionali.
3. Sono
ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il
collaudo, nonché le eventuali indagini.
4. Nell'ambito
degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono
ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le
attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e
alle biblioteche scolastiche.
Art. 3.- Competenze degli enti
locali
1. In attuazione
dell'articolo 14,
comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per
quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province,
per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di
musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché
di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione
agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono
altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze
elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per
l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi
il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio
preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad
adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti
territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche,
su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le
risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 4.- Programmazione,
procedure di attuazione e finanziamento degli interventi
1. Per gli
interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale
di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare
dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.
2. La
programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali
triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni,
sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate
dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali,
che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni,
indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e
fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai
fini della programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati
dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, approvano e
trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali
contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione
degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa
data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità
rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro
della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare
opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del
ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla
trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica
istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi
Bollettini ufficiali.
5. Entro
centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino
ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti
esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono
alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone
comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta
giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa
depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali
competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti
territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di
centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani
generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella
ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di
cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi
previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere
inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non
utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di
cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti
territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono
automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni,
in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del
Governo.
Art. 5.- Norme tecniche
1. Nel rispetto
delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte
dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità
urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi
progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche
norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in
particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e
delle aree metropolitane.
3. In sede di
prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al
comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti
nel D.M. 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
Art. 6.- Osservatorio per
l'edilizia scolastica
1. E' istituito
presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia
scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e
locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una
rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di
promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e
normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel
campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico,
nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi
previsti dalla presente legge.
2. L'Osservatorio
è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la
composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il
diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della
pubblica istruzione.
3. I competenti
uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della
pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività
di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'articolo 5,
comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita
struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per
l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il
comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione
delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità per
l'attività ordinaria.
Art. 7.- Anagrafe
dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero
della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del
proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati,
di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la
consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio
scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento
conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli
interventi nel settore.
2. La metodologia
e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di
cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la
programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali
interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma
1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti
magnetici.
4. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni
dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti
dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
5. Per le
finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi
per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.
Art. 8.- Trasferimento ed
utilizzazione degli immobili
1. Gli immobili
dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito,
ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di
destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari
interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I
relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili
di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà
a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la
proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa
Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
3. Nel caso di
locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e
2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti
conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti
interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3.
4. Per gli
immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione,
ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore
della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse fattispecie, per la
definizione dei rapporti intercorrenti tra province e comuni, aventi ad oggetto
i suddetti immobili. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato
decreto nella Gazzetta Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro
rapporti nel quadro delle indicazioni prospettate.
5. Le province
subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di
proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di
istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), fatta
salva la possibilità di risoluzione del contratto.
6. Gli immobili
sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come
sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2,
previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non
possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente
territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a
quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di
entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati
mediante convenzione.
7. Il vincolo di
destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane
anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale
territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le
motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere
revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente
competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.
8. Il vincolo di
destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, può essere revocato e l'immobile restituito
all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione
scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti caratteristiche.
9. Gli edifici ad
uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro
ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso
in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di
cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente
originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4.
10. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni qualora
questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o
dello Stato.
11. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9.- Trasferimento degli
oneri
1. Il
trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa precedentemente
in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a
quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni
previste dal presente articolo.
2. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della
pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque
sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi
quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento
degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province
ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di
determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della
pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi
quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano
proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento
degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province
ai sensi dell'articolo 3.
4. In relazione
agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento
delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli
enti interessati.
Art. 10.- Copertura
finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 37 miliardi a
decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 20 miliardi per il 1995 e a lire
200 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e
1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 11.- Norme integrative
regionali
1. Le regioni
emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici,
norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla
base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della
legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e
118 della legge 27 dicembre 1947 (Costituzione).
2. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle
relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia
di lavori pubblici.
3. Le norme
regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5,
comma 2, devono fra l'altro:
a) definire i
costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con
riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in
relazione ai diversi tipi di intervento;
b) definire i
poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;
c) prevedere che
le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti
territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti
oneri di manutenzione.
4. In attesa
della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali
competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia
scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in
materia.
Art. 12.- Norme transitorie e
finali
1. Il Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite
l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione per l'utilizzazione
integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le
autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione
prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni,
enti e privati.
2. Alle province
compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e
regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello
Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Fino
all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le richieste di
finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica
proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate
all'amministrazione provinciale di competenza.
4. Gli articoli
90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico approvato con D.Lvo 16
aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
5. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo
quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il D.M. 18 dicembre 1975 del
Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
6. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche
statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo
Stato.