Legge
27 luglio, n. 212
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 2000
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. Le disposizioni della presente legge, in
attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario
e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in
materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge
ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano
le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni
in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i
rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati
dalla presente legge.
Art. 2.
(Chiarezza e
trasparenza delle disposizioni tributarie)
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza
di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto
nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di
legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di
carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto
della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni
contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando
anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare
rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi
tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente
modificato.
Art. 3.
(Efficacia temporale
delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie
non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza
per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Art. 4.
(Utilizzo del
decreto-legge in materia tributaria)
1. Non si può disporre con decreto-legge
l'istituzione di nuovi tributi nè prevedere l'applicazione di tributi esistenti
ad altre categorie di soggetti.
Art. 5.
(Informazione del
contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria deve
assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza
delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria,
anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a
disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione
finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione
elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a
disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve
portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei
tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonchè ogni altro atto o
decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
Art. 6.
(Conoscenza degli
atti e semplificazione)
1. L'amministrazione finanziaria deve
assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di
effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in
possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto
domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a
garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro
destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti
tributari.
2. L'amministrazione deve informare il
contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una
sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che
impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume
iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e,
in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti
di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le
obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno
costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni
caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate
dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18,
commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla
azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla
liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione
finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con
mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti
mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta
rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di
iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad
effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art.
7.
(Chiarezza e
motivazione degli atti)
1. Gli atti dell'amministrazione
finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei
provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione
finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente
indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il
responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in
sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo
giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso
di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il
riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza,
la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non
preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne
ricorrano i presupposti.
Art. 8.
(Tutela
dell'integrità patrimoniale)
1. L'obbligazione tributaria può essere
estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta
altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Le disposizioni tributarie non possono
stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario
stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a
rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere
per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei
tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato
che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella
accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e
documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di
dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
4. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione
relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio
1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri
soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto
delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le
disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata
l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a
decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a
tributi per i quali attualmente non è previsto.
Art. 9.
(Rimessione in
termini)
1. Il Ministro delle finanze, con decreto
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti
interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è
impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna
il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle
finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili.
Art. 10.
(Tutela
dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)
1. I rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti
interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate
quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le
violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono
essere causa di nullità del contratto.
Art. 11.
(Interpello del
contribuente)
1. Ciascun contribuente può inoltrare per
iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni,
circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione
delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni
stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste
dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione
finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1,
si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il
comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto
impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se
desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto
dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti
del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione
finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello
formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o
questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere
collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente
pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati
gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello
della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
Art. 12.
(Diritti e garanzie
del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di
esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo
casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario
ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il
contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame
dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei
verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente
e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel
processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o
militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede
del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per
ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine
individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono
ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le
osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del
dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i
verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi
anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di
cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia
del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di
controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e
richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento
non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di
particolare e motivata urgenza.
Art. 13.
(Garante del
contribuente)
1. Presso ogni direzione regionale delle
entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il
Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in
piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e
nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione
distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle
entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di
materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di
servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione
finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo
da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione
regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale
del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della
Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e
ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna
direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata
triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono
svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a)
del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle
categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui
alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze
sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante
del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche
sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni
regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla
base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi
altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze,
prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento
suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e
amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli
uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le
procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o
di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica
l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al
comando di zona della Guardia di finanza competente nonchè agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge
raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente
e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere
di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi
di assistenza e di informazione al contribuente nonchè l'agibilità degli spazi
aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli
uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente
legge.
10. Il Garante del contribuente richiama
gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i
casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i
comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti
o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al
direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di
finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente,
al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di
rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del
contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle
finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali
delle dogane e del territorio nonchè al comandante di zona della Guardia di
finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le
relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce
annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento
del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla
natura delle questioni segnalate nonchè ai provvedimenti adottati a seguito
delle segnalazioni del Garante stesso.
Art. 14.
(Contribuenti non
residenti)
1. Al contribuente residente all'estero
sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte,
la utilizzazione di moduli semplificati nonchè agevolazioni relativamente
all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle
dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Codice di
comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i
direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della
Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del
personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche
in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del
contribuente.
Art. 16.
(Coordinamento
normativo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi
recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente
necessarie a garantirne la coerenza con i princìpi desumibili dalle
disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il
Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la
presente legge.
Art. 17.
(Concessionari della
riscossione)
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di
concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi
compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e
riscossione di tributi di qualunque natura.
Art. 18.
(Disposizioni di
attuazione)
1. I decreti ministeriali previsti dagli
articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono
nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
Art. 19.
(Attuazione del
diritto di interpello del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria, nel
quadro dell'attuazione del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento
della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle
risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni
dell'articolo 11 della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il
Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni
provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
Art. 20.
(Copertura
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per
il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.