Legge 14 gennaio 1994 n. 20
Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
(in
Gazz. Uff., 14 gennaio 1994, n. 10)
Articolo 1
Azione
di responsabilità.
1.La
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti
in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle
omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi
secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e
di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel
giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi
conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità
amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
1-ter. Nel caso
di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente
a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano
nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la
responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona
fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso è
causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità,
condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.
1-quinquies. Nel
caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un
illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati
con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi
l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità
solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.
2.Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti
dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
2-bis. Per i
fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, la prescrizione si compie entro
cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i
fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali
stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie
entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del
decennio.
3. Qualora la
prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o
ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile
entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.
4. La Corte dei
conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e
dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti
commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2
Giudizi
di conto.
1. Decorsi cinque anni dal
deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13
agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della
sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano
state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte
dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il
giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità
amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la
relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.
Articolo 3
Norme
in materia di controllo della Corte dei conti.
1. Il controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti
emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la
definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento
dell'azione amministrativa;
c) atti normativi
a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali
attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti
dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre
deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (Omissis);
f) provvedimenti
di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che
approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende
autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo
superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri
contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di
variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso
preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di
esercizi successivi;
i) atti per il
cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il
Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a
controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un
periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di
diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
2.I provvedimenti
sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente
ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio
richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni
dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento
acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di
arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo
termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
3.Le sezioni riunite della Corte
dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni
statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La
Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli
atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità,
ne dà avviso al Ministro.
4.La Corte dei
conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla
gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché
sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria,
verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il
funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche
in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5.Nei confronti
delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6.La Corte dei
conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali
sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in
qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano
alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7.Restano ferme,
relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente
agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono
anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8.Nell'esercizio
delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno
qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti
diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il
riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono
gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. é fatta salva, in
quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in
materia di controlli successivi previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché
dall'articolo 166
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9.Per l'esercizio
delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10.La sezione del
controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in
quattro collegi, dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte
dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno
distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con
un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione
preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di
controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni
di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La
sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi
di attività e le materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la
loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11.Ferme restando
le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della
legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del
controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far
parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12.I magistrati addetti al
controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi
accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le
disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati
nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
Articolo 4
Autonomia
finanziaria.
1.La Corte dei
conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il
funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.
2.A decorrere
dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese
nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo
e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 5
Segreterie
delle sezioni riunite e della procura generale.
1.Alla segreteria
delle sezioni riunite e della procura generale è preposto rispettivamente un
dirigente generale di livello C.
Articolo 6
Applicazione
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
1.Le disposizioni
della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili costituiscono altresì,
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 7
Consiglio
di presidenza.
1.I componenti
del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle
Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non
possono essere né prorogati, né confermati.
Articolo 8
Sanatoria
ed entrata in vigore.
1.Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le
pronuncie giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15
maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15
novembre 1993, n. 453.
2.La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.