Parlamento Italiano
Legge 18 luglio 2003, n. 186
"Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24
luglio 2003
ART. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).
1. Ai fini dell'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e
dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi,
del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti
dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito
dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo
unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola
elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai
docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità
ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e
successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.
ART. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione
cattolica).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la
consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica,
articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei
posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento
della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal
dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico
complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento
della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola
elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale,
nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del
70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di
prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono
stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno
scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della
medesima legge.
ART. 3.
(Accesso ai ruoli).
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1
avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per
titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1,
e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle
dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti
su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi
decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo
numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al
funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico
regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale
per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di
cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in
possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a),
del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto
per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto
salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si
applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale
generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione
dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi
per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un
dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a
tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di
insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e
i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente
regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro
che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove,
esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva
l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i
nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti
delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei
docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per
segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti
che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il
periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5,
lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1,
e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1,
nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di
lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca
dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio
divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca
della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità
collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da
insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede
mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti
scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario
diocesano competente per territorio.
ART. 4.
(Mobilità)
1. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del
personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo
insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è
subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7,
relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità
rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa
con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti
di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di
idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e
all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di
contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità
professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei
requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresí titolo a
partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva
previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami,
intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della
religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che
abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso
degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla
metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è
volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e
ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi
essenziali della legislazione scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e
amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello
Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di
attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c),
del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge.
ART. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in
7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
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