LEGGE
12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012).
GU n. 265 del
14-11-2011 - Suppl. Ordinario n.234
testo in
vigore dal: 1-1-2012
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
Risultati
differenziali
1. Il
livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso
al mercato finanziario nonchè i livelli minimi del saldo netto da impiegare
per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012,
2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al
mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2
Gestioni
previdenziali
1.
Nell'allegato n. 2 sono indicati:
a)
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di
quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c)
l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del
comma 4, lettera a).
2. Gli
importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato
n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono
attribuiti:
a) alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla
gestione speciale minatori;
c)
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3.
Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i
maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli
importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla
lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite
alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto
non utilizzate per i rispettivi scopi.
4. È
istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui
finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP,
sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al
primo periodo del presente comma, nonchè alle gestioni che erogano
trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di
cui al primo periodo:
a) una
quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma
è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni
dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica
incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti
gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da
specifiche disposizioni di legge.
5.
All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di
garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto
dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato
su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità
finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio
finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge 23 dicembre 1998, n. 448,»
sono soppresse.
Art. 3
Riduzioni
delle spese rimodulabili dei Ministeri
1.
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di
competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla
presente legge.
Art. 4
Riduzioni
delle spese non rimodulabili dei Ministeri
1.
Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A
decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro
1.230.000.
4.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000,
n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
5.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai
medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno
2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e
straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di
cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18:
a) con
riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma
secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro
Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche,
nonchè dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato
dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;
b)
l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonchè dall'articolo 661 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62,
è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad
altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo
attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anzichè del
40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai
sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967;
c)
l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta nella
misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;
d) con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione
delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonchè
all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto
dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei
posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo
pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per
l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a
27.313.157 euro;
e) per
l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della
legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la
medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
f) in
attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31
della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del
trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma
dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle
seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5
dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono
sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il
secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.
7.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8. Gli
stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale
dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede
e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine
pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per
ciascun capitolo.
9.
All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole:
«a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere
dal 2012 la somma di un milione di euro».
10. La
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012
e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.
11. La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, è sostituita dalla seguente:
«a) in
caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».
12. Al
comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i
richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con
l'Amministrazione.».
13. Ai
fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze
operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo
conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31
dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli
appositi elenchi.
14. Ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed
attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli
oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati
dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.
15. Ai
fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di
cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si
applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di
qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei
posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.
16.
All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole:
«Nel triennio 20112013,» sono soppresse.
17. Il
contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi
dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è
fissato in euro 65.828.
18. Il
contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1
della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10
dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a
decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.
19. Gli
stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e
dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, e dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre
1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro
1.000.000 ed in euro 1.027.385.
20. Lo
stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo
5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, concesso
ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale,
a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.
21.
All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012
e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto
il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento
economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
22. Le
somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del
6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio
2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario.
23. La
dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per
l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.
24.
All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e
successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
25. Le
disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sono prorogate al 31 dicembre 2014.
26. Il
meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5,
del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e
provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per
il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione
complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al
comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione
dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a
periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
27.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28
a 51.
28.
All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si
provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
b) al
comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti
dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro
150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006,
si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».
29. Al
comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure
in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono
aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno
2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede
nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
30.
All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le
parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle
dichiarazioni in forma congiunta».
31.
All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai
sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:
«Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».
32. Per
le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede
all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
33.
All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è
abrogato.
34.
All'articolo 39 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a
4-quinquies sono abrogati.
35. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a
34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno
2012.
36.
All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 2:
1)
l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in
piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della
commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui
circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate,
tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;
2) la
lettera b) è abrogata;
b) al
comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
37. La
disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012;
conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
38.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria
autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre
le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura
obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a
decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
39. Tutti
i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto
2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4' serie speciale, n. 65 del 16
agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi
in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria
scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre
l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi
posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi
nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura
fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati
successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di
trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione
tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
40. I
trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti
all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello
nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del
trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono
valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo
la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle
domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, se non
ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro
conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad
alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di
commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione
in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.
Punteggio
per anno o frazione
di anno
superiore a sei mesi
Commissione
Tributaria
di Iº
grado
|
Giudice
Vice
Presidente di Sezione
Presidente
di Sezione
Presidente
di Commissione
|
0,50
1
1,50
2
|
Commissione
Tributaria
di IIº
grado
|
Giudice
Vice
Presidente di Sezione
Presidente
di Sezione
Presidente
di Commissione
|
1
1,50
2
2,50
|
Commissione
Tributaria
Provinciale
e Iº
grado
di Trento e
Bolzano
(dopo il
1º
aprile 1996)
|
Giudice
Vice
Presidente di Sezione
Presidente
di Sezione
Presidente
di Commissione
|
1,50
2
2,50
3,50
|
Commissione
Tributaria
regionale
e IIº
grado
di Trento e
Bolzano
(dopo il
1º
aprile 1996)
nonché
Commissione
Tributaria
Centrale
|
Giudice
Vice
Presidente di Sezione
Presidente
di Sezione
Presidente
di Commissione
|
2
2,50
3
4
|
41. A
decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il
coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante
il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso
per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi
previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in
termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST»
è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede
saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle
unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli
aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo
complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti
è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si
sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio
inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione
della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e
la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato
dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non
soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi
tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo
Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n.
665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte
di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di
previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»;
b) il
comma 5 è abrogato;
c) il
comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV
s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983
e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».
42. Nel
titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: «Art.
152-bis. (Liquidazione di spese processuali) - Nelle liquidazioni delle spese
di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite
da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura
civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del
20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene
mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente
comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
43. La
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato
recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti
obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui
all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal
quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata
tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.
44. Le
indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono
soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n.
417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza
del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di
servizio. Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente
comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
45. Per
la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto
di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura.
L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle
province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio
sanitario nazionale ed agli enti locali.
46. Allo
scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove
ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni
statali, nonchè di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni
interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse
alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.
47.
All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non
inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al
potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione
economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra
le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».
48. Al
personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di
comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità
amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle
predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque
denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento
economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi
ruoli.
49. Le
disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennità, compensi o
altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o
negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed
economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al
comma 56 sono disapplicate.
50. Al
comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le
seguenti: «, il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro
per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014».
51. Le
risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa
di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.
52.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di
cui ai commi dal 53 al 55.
53.
L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente
partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è
autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4
milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro
entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31
gennaio 2014.
54.
L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse
di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è
ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.
55. I
benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a
decorrere dall'anno 2013.
56.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai
commi dal 57 al 64.
57. A
decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono ridotti di euro 7.053.093.
58. La
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Per
l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, è ridotto di euro 950.000.
60. Gli
oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere
dall'anno 2012.
61. A
decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie
a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse
di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
ridotte di euro 5.000.000.
62. Il
fondo previsto dall'articolo 26, comma l, lettera a), del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro
2.000.000 per l'anno 2013.
63. I finanziamenti
autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a
decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.
64. Per
l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.
65.
Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al
comma 66.
66. Al
fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza
pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, ÌINPDAP e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito
della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa
volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore
all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per
l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati
nonchè tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la
data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato.
67.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di
cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in
deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
68.
All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente:
«trecento».
69.
All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita
dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
70.
All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche
autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto
di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del
Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è
assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra
detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a
seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente
carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei
risparmi recati dal presente comma».
71. Il
riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di
Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le
istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si
applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le
regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per
l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.
73. Per
il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il
personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di
permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel
limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività
programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno
orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di
comparto.
75. I
giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al
comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più
cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di
trenta giorni per anno accademico.
76.
L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non
può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.
77. I
permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono
revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.
78. Le
autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10
della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18
marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un
periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e
non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di
funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la
didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle
università.
79. Le
disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali
contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
80. Nel
caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della
Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica
individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale
docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato
per l'intera durata dell'incarico.
81. Allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali,
negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti
insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti
di assistente tecnico.
82. A
decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai
commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo
di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un
Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione
dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno
2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno
2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione
universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le
relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
83.
All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in
esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati
dei saldi di finanza pubblica».
84.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma
85.
85. Le
somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle
contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei
fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli
Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino
al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato,
rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30
giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno
2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria
attività istruttoria e di verifica.
86.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.
87.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per
l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
88. Al
fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali
disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale
sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo
Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a
2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
89.
A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria
al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
90. Al
trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero
della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si
provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;
b)
prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in
materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute
con contestuale trasferimento delle relative risorse;
c)
prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire
l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del
personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie
in tutto il territorio nazionale e all'estero;
d) disciplinare
il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in
servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai
naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e
corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del
medesimo Ministero;
e)
disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato
interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi,
infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici
di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie;
f)
disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici
fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
g)
disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative
risorse strumentali;
h ) i
criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle
risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali
disciplinate dal presente comma.
91. A
decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
92. A
decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati
per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente
rideterminato.
93. Al
trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con
apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di
autonomia.
94.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.
95.
All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«3-bis.
Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare
continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente,
il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i
contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di
sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente
ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le
medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e
le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella
Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto
con decreto della Direzione generale per il personale militare.
3-ter.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
96. Per
il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso
e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il
trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero
della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione
ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali
annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti.
Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del
personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione
sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il
personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di
destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di
destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della
riserva.
97. Il
comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal
seguente:
«4.
L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero
ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, all'atto del rientro in Italia.».
98. Il
personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio
nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è
tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle
amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
99.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a
103.
100. Per
l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.
101. Le
risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della
legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a
decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4,
comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere
dall'anno 2012, di 19,55 milioni.
102.
All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) al
terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti:
«gli enti locali».
103.
All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
b) dopo
il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis.
Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla
vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di
assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e
autorizzati dalle rispettive camere.».
Art. 5
Disposizioni
in materia di trattamenti pensionistici
1. Ferma
restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i
requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come
modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, e dall'articolo 18, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, devono essere tali da
garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore
a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli
adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli
stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al fine di
garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026,
un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore
a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la
disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto
dal penultimo periodo del presente comma.
Art. 6
Disposizioni
in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o
trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale,
fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre
ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici
non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o più fondi comuni di investimento
immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I
predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione
è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili
di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle
carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate
dismissibili. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni
immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle
società, nonchè per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni
delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte
del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere
dall'anno 2012.
2. Alla
cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1
si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno
prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di
vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può
accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato,
secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di
cui al comma 1.
3. I
proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla
riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto
esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali
di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del
demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato
da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia
destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di
locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono
soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni
altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle
società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento
fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di
cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai
conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di
investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è
effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con
l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato
dalla stessa gestiti.
5. I
decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali
canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni sulla base della
valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano inoltre la
misura del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici in
relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
6.
Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui
rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio
o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per
riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale
di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero
per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme
introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti
per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità
speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
7.
All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è
aggiunto il seguente:
«8-bis. I
fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero
dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre
pubbliche amministrazioni nonchè altri immobili di proprietà dei medesimi
enti di cui sia completato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione,
recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di
gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del
demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio
può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio».
8. Allo
scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio
immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel
piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato
all'estero ai sensi dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve
comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di
mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche
avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile
oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
9. Le
risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8
sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
Art. 7
Disposizioni
in materia di dismissioni di terreni agricoli
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più
decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, nonchè di proprietà degli enti pubblici nazionali, da
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli
immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per
quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro.
L'individuazione
del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Nelle
procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire
lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il
diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualità di
incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione
urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione
medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del
maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le
disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per i
terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla
vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4. Le
regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalità e con le
modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione
agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio
mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti
territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto
dei costi sostenuti e documentati.
5. Le
risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi
precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
Art. 8
Disposizioni
in materia di debito pubblico degli enti territoriali
1.
All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per
cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1'8 per
cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a
decorrere dall'anno 2014».
2.
All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le
parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
3. Ai
fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno
2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine,
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo
comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:
a)
distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale,
rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti
territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
b) la
percentuale annua di riduzione del debito;
c) le
modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del
debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il
trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1
dell'articolo 6.
4. Agli
enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e
d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149.
Art. 9
Liberalizzazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
1.
Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del
trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «struttura paritetica da
istituire» sono sostituite dalle seguenti: «struttura paritetica istituita
nell'ambito della predetta Conferenza».
2. Al
fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di
perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi
servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonchè di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il
progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei
medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera
gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in
cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»;
b) al
comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» è inserita
la seguente: «anche»;
c) al
comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e
comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può
procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;
d) al
comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire
l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di
procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»;
e) al
comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono
inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo
comma»;
f) al
comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica
si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a
condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni
alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche
progressivamente»;
g) dopo
il comma 32, è inserito il seguente:
«32-bis.
Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i
termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di
inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il
quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone
i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
h) al
comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»;
i) al
comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonchè al socio selezionato ai
sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti:
«e alle
società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del
medesimo comma»;
l) al
comma 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il
territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei
servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura
competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o,
almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento
attraverso la predetta procedura ovvero, purchè in favore di soggetto
diverso, ai sensi del comma 13»;
m) dopo
il comma 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis.
Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione
dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle
diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti
il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il
livello degli investimenti effettuati, nonchè ogni ulteriore informazione
necessaria alle predette finalità.
33-ter.
Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i
criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro
di cui al comma 2;
b) le
modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse
condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche
del territorio servito;
c) le
ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo»;
n) al
comma 34, è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;
o) dopo
il comma 34, è inserito il seguente:
«34-bis.
Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica
al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico
regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità
all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».
Art. 10
Riforma
degli ordini professionali e società tra professionisti
1.
All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i
seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per recepire i seguenti principi:».
2.
All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
«5-bis.
Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. È
consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4.
Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui
atto costitutivo preveda:
a)
l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b)
l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini,
albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio
abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni
tecniche, o per finalità di investimento;
c)
criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale
conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti
per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione
del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale
designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
d) le
modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal
rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La
denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società tra professionisti.
6. La
partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra
società tra professionisti.
7. I
professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del
proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare
dell'ordine al quale risulti iscritta.
8. La
società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più
attività professionali.
9.
Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge,
adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai
precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12.
All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Art. 11
Programmazione
della ricerca e premialità
1.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la
coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti
pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della
ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo
di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al
finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti,
proposti dagli enti medesimi.
Art. 12
Fondo
nuovi nati
1.
Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1,
primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data
del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la Tesoreria centrale dello Stato, nonchè di quelle successivamente
recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.
Art. 13
Semplificazione
dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura
assicurativa
1.
Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
sostituito dai seguenti:
«3-bis.
Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se
il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di
consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto
termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale
dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un
commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione
dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma
restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
3-ter. La
certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di
nullità:
a) dagli
enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento,
la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti
sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale,
la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti
rientranti nella gestione commissariale;
b) dalle
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».
2. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle
disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente
restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.
3.
All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis.
La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di
accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati
dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».
4.
L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente
articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter.
L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del
veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai
dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater.
Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-
ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria,
l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto
obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies.
La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di
cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di
targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».
Art. 14
Riduzione
degli oneri amministrativi per imprese e cittadini
1.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio
nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista
dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale
scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo
della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78
del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in
via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in
ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli
enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei
documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in
favore del medesimo ufficio.
3.
L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un
rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un
rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un
rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei
componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione
convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione
medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata.
4. Resta
esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi
di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente,
quella della salute e della sicurezza pubblica, nonchè alle nuove iniziative
produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto
salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di
cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati,
l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del
Governo.
6. Le
previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a
titolo gratuito e non comporta rimborsi.
7. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato
l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi».
8. Il
comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi
nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a
responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma
dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale
di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
9. A
partire dal l° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non
abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo
uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo
schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.
10. I
soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano
operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire
gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
11. I
limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli
fissati per il regime di contabilità semplificata.
12.
All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4
è inserito il seguente:
«4-bis.
Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
13.
L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:
«Art.
2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può
prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o
di un revisore. La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale
non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La
nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:
a) è
tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b)
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per
due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma
dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera
c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti
non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano
le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non
dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati
al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina
del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
14.
All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le
società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo
statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco
unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
15. Nel
caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che
incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto
sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V
del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze
assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni,
anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per
la modifica di determinati suoi articoli.
16. Per
semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai
trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal
seguente:
«9-bis.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, prevedendo che:
a) per i
trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per
via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della
necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete
viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le
autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro
presentazione;
b) le
autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano
valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la
circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le
autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un
numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del
rilascio;
d) le
autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un
unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le
autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia
e della natura della merce trasportata;
f) le
disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla
invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi
trasportati;
g) i
trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti
all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai
sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità
semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti
i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su
domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre
volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i
dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano
rimasti invariati;
i) nelle
domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano
essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque
veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque
sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e
siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate».
Art. 15
Norme in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre,
nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente:
«40. (L) Certificati» e sono premessi i
seguenti commi:
«01. Le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle
certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità,
la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi"»;
b)
all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c)
all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel
capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art.
44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) -
1. Le
informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni
procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e)
l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72.
(L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione
dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo
43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle
convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le
amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1,
individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per
l'effettuazione dei controlli medesimi, nonchè le modalità per la loro
esecuzione.
3. La
mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione
ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale
dei responsabili dell'omissione»;
f)
all'articolo 74, comma 2:
1) la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la
richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è
aggiunta la seguente lettera:
«c-bis)
il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40,
comma 02 (L)».
2.
All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo
il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita
sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi
dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis.
Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere
l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter.
Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
dalle direttive comunitarie:
a)
l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non
strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b)
l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole
rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri
amministrativi per i destinatari;
c)
l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi
operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive.
24-quater.
L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate
nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per
gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano
comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del
presente articolo».
Art. 16
Disposizioni
in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici
1.
L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è sostituito dal seguente:
«Art. 33.
- (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche
amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le
procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le
amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui
al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essere.
3. La
mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del
dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare.
4. Nei
casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile
deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del
personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto o area.
5.
Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica
la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di
soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a
contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo
con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonchè del comma 6.
6. I
contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure
per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione
delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7.
Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo
gli accordi di mobilità.
8. Dalla
data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni
inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità
pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale,
con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato,
per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti
di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì
il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
2. Le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi
previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
3. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già
banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 17
Semplificazione
procedimento distretti turistici
1.
All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il
seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso
favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del
procedimento, il provvedimento di diniego».
Art. 18
Finanziamento
di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1.
Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con
il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai
sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in
vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del
contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società
di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le
seguenti misure:
a) le
imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione
possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto
contributo a fondo perduto;
b) il
versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il
predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle
pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea;
c)
l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonchè,
l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al
concessionario come contributo in conto esercizio.
2.
L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonchè le modalità e i
termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente,
sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente
riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi
incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del
costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina
nazionale e comunitaria in materia.
3.
L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto
dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. In
occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si
procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale
investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di
concessione vigente, nonchè alla rideterminazione delle misure previste al
comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio
precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo.
Art. 19
Interventi
per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda
1.
Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e
garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo
esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte,
individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per
la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione,
costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta
salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle
aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o
ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma
dell'articolo 682 del codice penale.
3. Le
risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la
realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi
del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n.
136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della
realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto
impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
4. Le
entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi
degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di
partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto
di programma.
5. Le
entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di
partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di
Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano
per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad
ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.
Art. 20
Cessione
di partecipazioni ANAS S.p.a.
1.
All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito
dal seguente:
«7. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al
valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le
partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la
cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse».
Art. 21
Finanziamento
opere portuali
1.
All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies,
è inserito il seguente:
«2-undecies.
l. Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può
essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei
finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture
portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e
successive modificazioni».
Art. 22
Apprendistato,
contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e
contributivi
1.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio
2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla
medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di
lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento
alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi
maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di
contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota
contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
2. A
decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle
attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per
cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo
49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
3. Al
fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma l, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita
dalla seguente: «e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10
punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo
nonchè quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi
economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di
ogni anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal
presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Al
fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le
lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio,» sono soppresse.
5. Sono
introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:
a) al
fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso
il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9,
comma l, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere
riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o
reversibile;
b) al
fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il
telelavoro, gli obblighi di cui al comma l dell'articolo 3 della legge 12
marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva
possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;
c) ai
medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalità di assunzioni che
possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di
integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.
68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;
d) al
fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di
cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di
telelavoro, anche reversibile.
6. Al
fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e
contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla
contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito
dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in
relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26
del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti
aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno
2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
7. Per
l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può
disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle
attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore
privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o
territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione.
Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel
settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonchè le disposizioni in
materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
8. Al
fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo
lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul
decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di
finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonchè le
disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta
giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
9. Al
fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di
semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti
misure:
a)
l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, è abrogato;
b)
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis)
l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai
lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente».
Art. 23
Fondo di
rotazione per le politiche comunitarie
1.
Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate
dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori
dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di
quello statale corrispondente.
2. Le
somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono
reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno
beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le
necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e
non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte
dell'Unione europea.
4. Il
Fondo di rotazione di cui al comma l destina le risorse finanziarie a proprio
carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione
di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane
e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti
programmi.
Art. 24
Disposizioni
per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali
1.
Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti
previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni
fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007,
n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per
essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato
decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
2. Al
fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di
efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una
crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da
renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul
turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle
seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima
dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle
assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività
culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di
validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una
graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito
risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di
merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale
è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria
accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie
regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi
spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il
Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili a legislazione vigente».
Art. 25
Impiego
della posta elettronica certificata nel processo civile
1.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di
posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b)
all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;
c)
all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;
d)
all'articolo 136:
1) il
secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
2) il
terzo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo
che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del
comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica»;
3) il
quarto comma è abrogato;
e)
all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare
per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
f)
all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax»
sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere
ricevere la comunicazione» sono soppresse;
g)
all'articolo 183, il decimo comma è abrogato;
h) all'articolo
250, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'intimazione
al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza
può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta
elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
i)
all'articolo 366:
1) al
secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in
Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il
quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le
comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui
agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e
terzo comma.»;
l)
all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al
creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica
certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo
posta ordinaria.».
2. Alle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta
ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a
mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a
mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;
b)
all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di
telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo
posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo
telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli».
3. Alla
legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale,
secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono
inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b)
all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis.
La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se
l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante
procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di
procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di
notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c)
all'articolo 4:
1) al
comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a
mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al
comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante»
sono soppresse;
3) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La
notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel
domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello
stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere
previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi
sono iscritti.»;
d)
all'articolo 5:
1) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella
notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata
che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) al
comma 2, al primo periodo è premesso il seguente:
«Quando
la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto
deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
3) al
comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4.
All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito
il seguente:
«7-bis.
L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il
rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati
previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
5. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
Misure
straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla
Corte di cassazione e alle corti di appello.
1.
Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad
oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in
vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle
corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore
della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di
presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2.
2. Le
impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza
sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato,
dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine
perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.
3. Nei
casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con
decreto.
Art. 27
Modifiche
al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile
pendente in grado di appello
1.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se
l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente
infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte
che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non
superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che
definisce il giudizio»;
b)
all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è
collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può
delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c)
all'articolo 351:
1) al
primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono
inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per
la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la
decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma,
il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto
dei termini a comparire»;
d)
all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando
non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la
causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e)
all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se
l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non
impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria
non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f)
all'articolo 445-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La
sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è
inappellabile».
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Modifiche
in materia di spese di giustizia
1.
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di
impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione»;
b)
all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La
parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del
valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la
domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o
svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato,
determinato in base al valore della domanda proposta».
2. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con
separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con
particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese
di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior
gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
3. La
disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle
controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato
pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione,
depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 29
Modificazioni
dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.
All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5-bis, primo
periodo, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «nonchè
euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013» e le parole: «in via sperimentale
per un triennio» sono soppresse.
Art. 30
Patto di
stabilità interno
1.
All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al
comma 12, primo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla
seguente: «è»;
b) al comma
12, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La
riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760
milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) al
comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo
periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al
comma».
2.
All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra
per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto
ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto,
per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano
alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il
decreto di cui al comma 2 del presente articolo».
3.
All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite
dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;
b) alla
lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le
seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
c) alla
lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono
inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
d) alla
lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le
seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
e) alla
lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le
seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
f) alla
lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le
seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
g) alla
lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le
seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,».
4.
All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è abrogato.
5.
All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti
territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto
articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».
6.
All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è abrogato.
7. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie
o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati
di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Art. 31
Patto di
stabilità interno degli enti locali
1.
Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno
2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Ai
fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano,
alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come
desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito
indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per
l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a
15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e
successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per
cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more
dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il
saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di
competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto
consuntivo.
4. Ai
fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di
cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore
al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla
riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Gli
enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa,
conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero
a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione
del comma 6.
6. Le
province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da
quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come
rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la
Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non
possono essere superiori:
a) per le
province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni
2013 e successivi;
b) per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per
l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;
c) per i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013
e successivi, a 15,8 per cento.
7. Nel
saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del
comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province
e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni,
purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse e purchè relative a
entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le
province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono
tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo,
l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella
parte corrente e nella parte in conto capitale.
9. Gli
interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo
svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di
stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.
10. Nel
saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del
comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione europea nè le relative spese di parte corrente e
in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non
opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle
spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nei limiti
complessivi delle medesime risorse e purchè relative a entrate registrate
successivamente al 2008.
11. Nei
casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati
ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto
di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre,
il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per
gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma
2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi
delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione
dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono
escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6°
censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
13. I
comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal
saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo
all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni
precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione
del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della
popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel
saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del
comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese
sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al
comma I dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione
della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e 2013.
15. Alle
procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli
relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo
corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i
criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
16. Per
gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono
abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite
dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal
presente articolo.
18. Il
bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo
le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
19. Per
il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e
per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica
anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono
semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»
le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo
stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque
giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
20. Ai
fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di
competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal
decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di
cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere
rettificata.
21.
Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino
prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito
assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure
di contenimento dei prelevamenti.
22. In
considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della
Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo
24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di
Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31
maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun
anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e
delle finanze.
23. Gli
enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro
istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le
risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali
istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio
2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.
24. Gli
enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del
patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione
degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di
commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo
periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilità interno.
25. Le
informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonchè dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità
e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
26.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
27. Dopo
il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: «Gli enti
locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati
alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo
periodo.».
28. Agli
enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia
accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si
riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di
cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui
all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è
avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.
29. Gli
enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro
trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità
interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
30. I
contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che
si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono
nulli.
31.
Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino
che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente
conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite
ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,
agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del
patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un
massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione
dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al
netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati,
ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità
interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
Art. 32
Patto di
stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano
1.
Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
2. Il
complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna
regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni
2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15
giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011,
concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità
interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno
ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli
importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il
complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a
statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per
l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
Ripartizione
contributo agli obiettivi di finanza pubblica
in
termini di competenza finanziaria aggiuntivo
rispetto
al 2011 (in migliaia di euro)
REGIONI
|
2012
|
2013 e
succ.
|
Abruzzo
|
26.465
|
56.838
|
Basilicata
|
18.348
|
39.405
|
Calabria
|
36.764
|
78.956
|
Campania
|
98.398
|
211.325
|
Emilia
Romagna
|
49.491
|
106.289
|
Liguria
|
23.408
|
50.272
|
Lazio
|
119.357
|
256.338
|
Lombardia
|
95.810
|
205.765
|
Marche
|
22.223
|
47.728
|
Molise
|
9.396
|
20.179
|
Piemonte
|
68.892
|
147.957
|
Puglia
|
54.713
|
117.504
|
Toscana
|
47.183
|
101.332
|
Umbria
|
20.321
|
43.642
|
Veneto
|
54.231
|
116.470
|
Totale
|
745.000
|
1.600.000
|
Gli
importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell’adozione
del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
3. Il
complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a
statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e
2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1
del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno
2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità
interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno
ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli
importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il
complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto
ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013
determinato ai sensi del presente comma.
Ripartizione
contributo agli obiettivi di finanza
pubblica
in termini di cassa aggiuntivo
rispetto
al 2011 (in migliaia di euro)
REGIONI
|
2012
|
2013 e
succ.
|
Abruzzo
|
26.557
|
57.035
|
Basilicata
|
20.770
|
44.606
|
Calabria
|
39.512
|
84.857
|
Campania
|
89.286
|
191.755
|
Emilia
Romagna
|
58.630
|
125.917
|
Liguria
|
28.687
|
61.609
|
Lazio
|
69.539
|
149.346
|
Lombardia
|
118.203
|
253.860
|
Marche
|
23.710
|
50.921
|
Molise
|
10.406
|
22.349
|
Piemonte
|
78.392
|
168.359
|
Puglia
|
46.824
|
100.561
|
Toscana
|
57.991
|
124.545
|
Umbria
|
19.582
|
42.056
|
Veneto
|
56.911
|
122.224
|
Totale
|
745.000
|
1.600.000
|
Gli
importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell’adozione
del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
4. Il
complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in
termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese
correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle
spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle
spese per la concessione di crediti;
c) delle
spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è
incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui
è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno
successivo;
d) delle
spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle
spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti
dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei
pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della
media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto
residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni
per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi
degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove
disponibili;
g) delle
spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
h) delle
spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del
1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
i) delle
spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate
entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante
dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l) delle
spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
m) per gli
anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1
dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) delle
spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale,
sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e
sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. Sono
abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina
del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti
da quelle previste al comma 4.
6. Ai
fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono
valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica
funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi
istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a l e le spese in
conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione
di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a
riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni
del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma.
7. Il
complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia
in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto
ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa,
non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del
triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.
8. Ai
fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano
la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di
competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con
la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente
risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli
enti locali.
9. Le
regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini
dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
10. Il
concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta
dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente
tabella.
Ripartizione
contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza
e di
cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro)
|
2012
DL 78
del
2010
|
DL 98
e 138
del
2011
|
Totale
|
2013 e
successivi
DL 78
del
2010
|
DL 98
e 138
del
2011
|
Totale
|
Autonomie
speciali
|
|
|
|
|
|
|
Bolzano
|
59.347
|
242.216
|
301.563
|
59.347
|
297.198
|
356.545
|
Friuli-Venezia
Giulia
|
77.217
|
229.350
|
306.567
|
77.217
|
281.411
|
358.628
|
Sardegna
|
76.690
|
237.544
|
314.234
|
76.690
|
291.466
|
368.156
|
Sicilia
|
198.582
|
572.826
|
771.408
|
198.582
|
702.853
|
901.435
|
Trentino-Alto
Adige
|
4.537
|
| |