Legge 24
novembre 2009, n. 167
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010».
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed
educativo per l'anno 2009-2010, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il
comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis.
I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze
previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in
ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie
previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e
successive modificazioni».
1-bis. In
attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli
atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze,
avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.
2. Tenuto
conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la
continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico
2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n.124, e nei regolamenti
attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica
assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza
assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al
personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e
successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo
determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno
scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico,
attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta
giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la
stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario
di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3.
L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni
e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni
medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento
dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante
l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori
dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di
partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
4. Al
personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero
anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e nelle
graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4-bis.
Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n.333, è prorogato al 31 agosto 2010.
4-ter. La
lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e
di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è consentito ai docenti
che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia
prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio
scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie
di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie
medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento
delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013,
in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, è improntato al principio del
riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla
provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per
il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua
scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione
nella graduatoria.
4-quater.
Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal
citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n.296 del 2006, e
successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1 settembre 2009 per
il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la
scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del
punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche
graduatorie.
4-quinquies.
A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza
nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di
insegnamento o classi di concorso.
4-sexies.
Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
febbraio 2009, n.14, l'abilitazione
all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti
dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
n.21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, purchè
in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato
articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n.207 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.14 del
2009. I docenti di cui al periodo precedente sono
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
4-septies.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con
contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica,
ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è titolo valido per la
partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla
normativa vigente.
4-octies.
A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi
dei benefici previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n.104, o dalla legge 12 marzo 1999, n.68,
all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia
diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della
provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione
medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno
diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella
graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al
comma 4-undecies.
4-novies.
A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-octies, i
dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di
residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-octies
all'ufficio scolastico regionale competente.
4-decies.
Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies e 4-novies, le
autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con
metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici
previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità
sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104,
individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al
comma 4-undecies.
4-undecies.
Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni
necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a
4-decies.
4-duodecies.
All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo
restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche
professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su
richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ai soli
fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca
della provincia di Bolzano».
4-terdecies.
Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonchè la ricollocazione
dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma
2 del presente articolo, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo le parole: «banca
dati» sono inserite le seguenti: «nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e
ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e»;
dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «le
regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la
società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite
dalle seguenti: «L'INPS provvede altresì al monitoraggio».
4-quaterdecies.
Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i
commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;
b)
all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) alla
definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che
permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici
necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei
siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».
4-quinquiesdecies.
L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a
posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140, non
incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti
concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
4-sexiesdecies.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Art.
1-bis
Razionalizzazione
e utilizzo delle risorse finanziarie
1. Al
fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la
razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie,
le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a
carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo
dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari
consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica
anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31
dicembre 2009.
2. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione
del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e
la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di
funzionamento.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A
decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è
finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli
ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione
del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche
presso le scuole statali.
5. A
decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.1, possono
essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli
studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262, sono
annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito
e del talento degli studenti, nonché il riparto delle risorse
complessivamente disponibili tra la suddetta finalità e quella della
valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.1 del 2007. Le
somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle
eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente
comma.
6. Il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009,
può avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n.296.
Art.
1-ter
Libri di
testo: contenimento delle spese per le famiglie
1.
All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1 settembre 2008,
n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, dopo le
parole: «Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze» sono inserite
le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con
la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet».
Art.
1-quater
Anagrafe
degli studenti
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, dopo le
parole: «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti: «e dei dati
relativi alla valutazione degli studenti,». 2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche
statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e
altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione
scolastica».
Art. 1-quinquies
Disposizioni
sugli esami preliminari agli esami di Stato
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di
studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione
all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non
hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.».
Art. 2
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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