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18-01-1992 n° 16 - Leggi

Legge 18 gennaio 1992, n. 16
Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
LEGGE 18 gennaio 1992, n

LEGGE 18 gennaio 1992, n. 16

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

 

Art. 1.

 

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

" 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organiesecutivi delle comunita' montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.

4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione e' adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

 4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies".

 

 

Art. 2.

 

1. Al sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come da ultimo modificato dall'articolo 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

 2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente:

" c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o manca il certificato di

iscrizione nelle liste elettorali;".

3. Il n. 2) del nono comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente:

 "2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;".

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente:

" c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;".

 5. Dopo l'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserito il seguente:

"Art. 87-bis. - 1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

 

 

Art. 3.

 

1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;".

2. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 108 del 1968 e' sostituito dal seguente:

 "2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;".

 

 

Art. 4.

 

1. Sono abrogate la legge 1 giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.

2. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le seguenti parole: "o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza".

 

 

Art. 5.

 

1. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' inserito il seguente:

 "Art. 60-bis. - 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".

 

 

Art. 6.

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 gennaio 1992

 

COSSIGA

 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

N O T E

 

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 Nota all'art. 1:

 - Il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

 "Art. 15. - 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

 b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

 c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

 d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

 e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

 f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina e' di competenza:

 a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

 b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.

 L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

 4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo la elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.

 4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione e' adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

 4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione, alla convalida della elezione o alla nomina.

 4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

 4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

 4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e proce dure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

 4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.

 5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

 6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".

 Note all'art. 2:

 - L'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come, da ultimo, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, e' cosi' formulato:

 "Art. 28. - Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore.

 La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

 a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

 b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti.

 La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

 Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.

 Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.

 E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

 Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista nello stesso comune.

 La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

 Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale".

 - L'art. 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla presente legge, e' il seguente:

 "Art. 30. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

 a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelli che non lo sono;

 b) ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

 c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

 d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;

 e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

 e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

 Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".

 - L'art. 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 12, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7 e 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, e' il seguente:

 "Art. 32. - La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

 a)-b) (omissis);

 c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

 d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

 e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

 f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

 g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

 h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti.

 (Il secondo comma ha cessato di avere vigore).

 La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

 Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.

 Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un terzo.

 Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve re care una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

 Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso comune.

 Con la lista devesi anche presentare:

 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;

 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

 La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

 Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente per territorio".

 - L'art. 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla presente legge, e' il seguente:

 "Art. 33. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

 a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

 b) ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

 c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

 d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;

 e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

 e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.

 Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, dele contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

 La commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite".

 Note all'art. 3:

 - Il testo dell'art. 9 della legge n. 108/1968 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), come modificato, da ultimo, dalla legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, e' il seguente:

 "Art. 9 (Liste di candidati). - Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

 Le liste devono essere presentate:

 a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

 b) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

 c) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

 d) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti.

 La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

 Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.

 Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unita' superiore.

 Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

 E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purche' sotto lo stesso simbolo. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, cosi' modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

 Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegnni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale".

- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 108/1968, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 10. (Esame ed ammissione delle liste – Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati). -

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'art. 9, ottavo comma;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21 anno di eta' al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione.

 I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

 Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

 Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali".

Note all'art. 4:

- La legge n. 286/1977, abrogata dalla presente legge, recava: "Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali".

- La legge n. 765/1986, abrogata dalla presente legge, recava norme sulla: "Applicabilita' della legge 1 giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali".

- Il testo dell'art. 40 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 40 (Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

 

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LAVORI PREPARATORI

 

Camera dei deputati (atto n. 5220):

Presentato dall'on. RIZZO ed altri il 9 novembre 1990.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 gennaio 1991, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 20, 21 febbraio 1991; 5, 7 marzo 1991.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 marzo 1991; 2, 16, 17, 23 ottobre 1991 e approvato il 24 ottobre 1991, in un testo unificato con atto n. 5428 (disegno di legge d'iniziativa del Ministro dell'interno SCOTTI).

Senato della Repubblica (atto n. 3021):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1991, con parere della commissione 2a.

Esaminato dalla 1a commissione il 10, 11 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1991 (atto n. 3021/ A - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1991.

 

Scadenze di: dicembre 2024
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