Legge 4 giugno 2004, n. 143
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia
di esami di Stato e di Università”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2004
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di
conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, recante
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* * *
*
ñ
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono
rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno
scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti
di cui all'articolo
401 del testo unico avviene su domanda
dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento
della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda
comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo
termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero
del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e'
abrogato.
3. L'abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento
nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3-bis. Costituisce
altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui
al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti
applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi
di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale
con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e
le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per
tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicita' annuale entro
il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno
scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e
le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati
entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di
prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del
diploma abilitante di didattica della musica, purche' in possesso di un
diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro
l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso
77/A.
ñ
Art. 1-bis.
Piano pluriennale di nomine
1. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, e'
adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma
2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del
prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All'attuazione
del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di
decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione
tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
medesimo schema di decreto.
4. Entro i trenta
giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per pareri definitivi delle
commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
ñ
Art. 2.
Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno
accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo 5
della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM)
istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali
di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,
e del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del
diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le
industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di
cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione,
parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio
su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della
specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di
abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su
posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui
alla lettera a) e di un diploma di maturita' afferente alle classi di
concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese
nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di
un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di
durata quinquenuale, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che
abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta
giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di
studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001
e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato
servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente
e in conformita' alle modalita' di formazione definite nella fase transitoria
di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo
5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio
di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneita' e che
abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Nell'anno
accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo
5 della legge n. 53 del 2003, le universita'
istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per
il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni
disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di
abilitazione o idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti prima della
data di entrata in vigore della legge 3 maggio
1999, n. 124, che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-ter. In sede di
definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da
emanare ai sensi dell'articolo
5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione per consentire ai
docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di
insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico.
2. Gli insegnanti in
possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti
musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che
abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in
una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico
2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle
scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati
sulla base delle modalita' definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto
previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai
commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneita'
all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e
per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalita' definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che prevedono
anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna universita',
per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei
corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
3-bis. Al fine di
evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di
valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca impartisce alle universita' precise disposizioni relative alle
modalita' di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per
ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate
ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dei
frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio
nazionale.
4. Gli insegnanti in
possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti
musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che
abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di
concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in
soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati
con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del
conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonche'
per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzzione, dell'universita' e della
ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.
4-bis. Ai fini di
cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360
giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999,
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in
quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della
musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori,
beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e
le disposizioni di cui al comma 7.
5. Ai fini
dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di
insegnamento e' valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo
di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di
concorso.
6. Nella provincia
autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti
soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli
insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati
banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie
permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con
apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze
locali.
7. I corsi speciali
di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate
realizzate dalle universita' e dai conservatori con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi
corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del
bilancio delle singole universita' e dei singoli conservatori.
7-bis. A decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione all'insegnamento
conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono
stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.
15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato il requisito sulla durata
del servizio prestato di cui all'articolo
1, commna 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n.
306.
Art. 2-bis.
Graduatorie dell'AFAM
1. I docenti precari
che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche
graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e
culturali da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 3.
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Con specifico
accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola, e' determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti
disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella
scuola secondaria.
2. Sono consentiti
passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A a docenti di ruolo in
educazione musicale, purche' gia' inseriti in graduatoria permanente di
strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre.
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Art. 3-bis.
Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno
1. Ai docenti che
hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti
di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i
decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e
amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, nonche' con decreti
dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27
aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito,
e' riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria
aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno
presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero
delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in
esecuzione di sentenze passate in giudicato e' detratto dal contingente di
nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3-ter.
Accesso con riserva
1. A decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di
specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione
estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono
presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di
cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle
medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento
della specializzazione nel sostegno, purche' abilitati, possono presentare
domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle
scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei
punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verra'
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine
e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
2. A decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, sono altresi'
iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti
ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2
del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
ñ
Art. 3-quater.
Proroga dell'utilizzazione di personale
1. Al fine di
garantire la continuita' della formazione universitaria agli iscritti ai
corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, e'
prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del
personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1°
settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e
del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n.
44. Allo stesso scopo e fino al medesimo
termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo
1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti
scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le
finalita' del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un
quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalita' e delle competenze gia'
acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.
Art. 4.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione
di medico chirurgo
1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del regolamento sugli esami di
Stato, approvato con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre
1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita
secondo l'ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento di
cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, ed ai relativi
decreti attuativi, entro l'anno accademico 2002-2003.
2. Le prove degli
esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui
al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale,
tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori
entrate realizzate dalle universita' con i proventi derivanti dal pagamento
delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione
all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per
il bilancio delle universita'.
5. Fermo restando
quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la
disciplina prevista dal citato decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001.
ñ
Art. 4-bis.
Idoneita' a professore associato
1. A decorrere
dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo
8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50,
51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, da parte
di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di
ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla
partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa,
li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati.
2. Ai maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno
2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle universita'
interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' statali, di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una
riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento
delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite
previsto dall'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione
dell'articolo 3,
comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi
per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'articolo
24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004
le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta
attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono
ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione
dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
ñ
Art. 5-bis.
Proroga del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa
dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio
universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del
30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e
comunque non oltre il 30 aprile 2005.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
camere per la conversione in legge.
ñ
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di
valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il
superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli
fini abilitativi o di idoneita', o per il conseguimento dell'abilitazione a
seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento
comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella
graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della
musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio
valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie
per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonche' per la laurea in scienze della
formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed
elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto
limite di12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato
in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi e' stato
superato, i seguenti punti:
per il punteggio
minimo richiesto per il superamento del concorso o esame,
fino a 59
|
.... punti 4
|
per il punteggio
da 60 a 65
|
.... punti 5
|
per il punteggio
da 66 a 70
|
.... punti 6
|
per il punteggio da
71 a 75
|
.... punti 7
|
per il punteggio
da 76 a 80
|
.... punti 8
|
per il punteggio
da 81 a 85
|
.... punti 9
|
per il punteggio
da 86 a 90
|
.... punti 10
|
per il punteggio
da 91 a 95
|
.... punti 11
|
per il punteggio
da 96 a 100
|
.... punti 12
|
A.2) Ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di
idoneita' o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneita', in
cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a
100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se
inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli
per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio
complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se piu'
favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in
ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli
per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo
relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo
anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su
centodieci, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole
prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo e' sempre
rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a
seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle
ordinanze ministeriali n. 153 del 15
giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7
febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2
gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il
punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento
nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli
professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi
delle direttive comunitarie 89/48/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti
punti 8.
A.4) Per
l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale,
in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti
30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a
servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce
l'abilitazione; nell'ipotesi di piu' abilitazioni conseguite a seguito della
frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola
abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono
attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole
quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al
punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata
legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi
di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato.
Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
A.4-bis) Per
l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in
scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto
A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24.
A.5) Per le
abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con
esclusione di quella per la quale e' stato attribuito il punteggio di cui al
punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1,
ulteriori punti 6.
ñ
B) Servizio di insegnamento o di
educatore.
B.1) Per il servizio
di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti
di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie,
ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni
portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo,
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino
ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio
di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero
nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione
di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico.
B.3) Ai fini
dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso
del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della
nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede
l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o in piu'
classi di concorso e' valutato per una sola graduatoria a scelta
dell'interessato;
b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura
del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1).
c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestata con il
possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso,
area disciplinare o posto, e' valutato in una delle classi di concorso
comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo
di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle
scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti
di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione
europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di
studio corrispondenti a quelli della scuola statale, e' valutato per intero,
se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie e'
valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei
comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo
1957, n. 90, nelle isole minori
e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono
quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in
localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare.
i) (soppressa).
ñ
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli
elencati nella presente lettera C non puo' essere attribuito complessivamente
un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo
di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla
graduatoria fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono
attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni
abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo
valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti
punti 3.
C.4) Ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi
affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una sola
abilitazione;
b) le idoneita' e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli
istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle
scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneita' conseguiti in
violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo
professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi
delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi
della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il
dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con
il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal
decreto del
Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo
per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo
per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per
la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione
della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8
e C.9 e' alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla
lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni
diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
ñ
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