LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento
di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031) (GU n. 48
del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n.36)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2012
testo
in vigore dal: 28-2-2012
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa'
vigilati dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012. Ai fini
di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile. 3. All'articolo 1 della legge 14
settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 e' inserito
il seguente:
«5-bis.
In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei
tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio
della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila
e di Chieti e' differito di tre anni».
4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ata
a Roma, addi' 24 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio
dei
Ministri e Ministro dell'economia
e
delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Severino
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216
OMISSIS
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216
Testo
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), coordinato con la legge di
conversione 24 febbraio 2012, n. 14 (in questo stesso Supplemento ordinario
alla pag. 25), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative.». (12A02365) (GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n.36)
Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali
modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Proroga termini in
materia di assunzioni
1.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
2.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui
all'articolo 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31
luglio 2012.
3.
All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma e' soppresso il sesto
periodo.
4.
L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,
approvate successivamente al (( 30 settembre 2003 )), e' prorogata fino al 31
dicembre 2012, (( compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri )). La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
((
4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio
tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione
pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attivita' amministrativo-tributaria
presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento
ed economicita' della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con
qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro
completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno
riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei
vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. ))
5.
Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste
dall'articolo 29,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31
dicembre 2012; a tal fine, e' considerato il limite di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente al 31
dicembre 2010.
6.
(soppresso).
((
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si
applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti
locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione
gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere
dall'anno 2013.
6-ter.
Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1,
2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale
previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a
tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS e' prorogato
all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21,
comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-quater.
Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo temporaneo
del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della
funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo articolo,
e' consentita fino al 31 dicembre 2015.
6-quinquies.
Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunta la
seguente: «Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma
15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». ))
Art. 2
Proroga Commissario
straordinario C.R.I.
1.
L'incarico di (( commissario straordinario )) della Croce Rossa Italiana e'
prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione
del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non
oltre il 30 settembre 2012.
(( Art. 2 bis
Fondazione per la
mutualita' generale negli sport professionistici a squadre
1.
Dal 10 luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013,
la Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici a
squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. ))
Art. 3
Proroghe in materia di
verifiche sismiche
1.
Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle
dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
139, e' differito al 31 dicembre 2012.
Art. 4
Proroga termini per le
spese di funzionamento dell'ODI
1.
All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (( e
successive modificazioni, )) le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome
di Trento e di Bolzano».
(( Art. 4 bis
Proroga dei termini per
rimborsi elettorali
1.
Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3
giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle
spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio
regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, e' differito al trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
Art. 5
Proroga di termini
relativi al termovalorizzatore di Acerra
1.
All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le
parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012».
Art. 6
Proroga dei termini in
materia di lavoro
1.
All'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite
di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»;
b)
al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti:
«quadriennio 2009-2012»;
c)
al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il
2012 pari a euro 13 milioni».
2.
I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come
prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal (( decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri )) 25 marzo 2011, (( recante ulteriore proroga di termini relativa
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, )) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
((
2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del
medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter.
Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei
limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono
inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma
14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di
lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti
elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi
e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro
o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi
che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011.
2-quater.
All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno
60 anni di eta'». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto
periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione,
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva
entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianita' contributiva ivi
prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo
i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione
guadagni ordinaria.
2-quinquies.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro
dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto
anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del
presente articolo e all'articolo 15, comma 8-bis, del presente decreto. L'attuazione
delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non
inferiore a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per l'anno
2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014.
2-sexies.
Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo
29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le
regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del
disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di
immobili.
2-septies.
All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 14, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) ai
lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per
assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro
mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma
6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni»;
b)
al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l'anno 2013,
630 milioni di euro per l'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in 245
milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,».
2-octies.
Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-novies.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-decies.
All'articolo 2, comma
16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino al 31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
2-undecies.
All'articolo 7-ter
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 e' inserito il
seguente: «14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo
periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza
corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino
alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale
restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti
in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere
derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e
2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020
e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». ))
(( Art. 6 bis
Clausola di salvaguardia
1.
Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma
2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio risultasse
sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del
limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi
tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in
considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal
medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non
pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute
alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando
prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il
contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei
relativi oneri. ))
Art. 7
Proroghe in materia di
politica estera
1.
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni
urgenti in tema di immunita' di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di
elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole:
«Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre
2012».
(( 1-bis. All'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-sexies, alinea, le parole: «sei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi». ))
Art. 8
Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative di interesse
della Difesa
1.
(( Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto )) legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole:
«ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti
e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei
rappresentanti»;
01a)
all'articolo 1477, comma 3, le parole: «immediatamente rieleggibili una sola volta»
sono sostituite dalle seguenti:
«rieleggibili
due sole volte»; ))
a)
all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;
b)
all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;
c)
all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «sino al ((31 dicembre 2015)) »;
(( c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole:
«30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2012»;
c-ter)
all'articolo 2257, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis.
I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza
devono concludersi entro il 15 luglio 2012»;))
2.
All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2011-2012»
sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».
3.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri ((a carico della finanza pubblica)).
Art. 9
Programma triennale
della pesca
1.
Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai
sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
((1-bis.
In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e
dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonche' al fine di favorire le azioni di
sviluppo della concorrenza e della competitivita' delle imprese di pesca
nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo
117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, e'
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il
completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16,
17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
1-ter.
All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012,
si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.))
((Art. 9 bis
Modifiche all'articolo
18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualita' delle produzioni
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla
contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole:
«anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».
2.
Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la
parola: «AGEA» sono inserite le seguenti: «sulla base di apposite convenzioni
all'uopo stipulate o».))
Art. 10
Proroga di termini in
materia sanitaria
1.
All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
le parole «dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 luglio
2013».
2.
Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ((e successive modificazioni,))
come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante
ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,))
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al ((30 giugno
2012)).
3.
Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato
alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
((libero-professionale)) intramuraria, ((ai sensi dell'articolo 15-duodecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo
1)) del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, gia'
stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
fissato al ((30 giugno 2012)).
4.
Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termine relativa al Ministero
della salute,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011,
e' prorogato al 31 dicembre 2012.
5.
((L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' prorogata dall'articolo 64,
comma 1,)) della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto
al comma 4 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012.
((5-bis. Al fine di completare il processo di
riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento
strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di
farmacovigilanza, nonche' per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli
standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le
procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma
6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere
bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5-ter.
Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e
ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale,
dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista
nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e' autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite
di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare
continuita' ai progetti di ricerca e alle attivita' soprattutto nei confronti
di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
2, comma 250, per la destinazione delle risorse.
5-quater.
All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:
a)
quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica;
b)
quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi
alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero
della salute.))
Art. 11
Proroga di termini in
materia di infrastrutture
e trasporti
1.
All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
(soppressa);
b)
al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012».
2.
All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012». ((Il termine del 30 giugno 2012, di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato
dal presente comma, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che,
pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui
risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della
gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilita' patrimoniale.
Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei
sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del
codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,»
sono soppresse.))
3.
All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4.
All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non
oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre
il 30 giugno 2012».
5.
Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali, e comunque non oltre il ((31 luglio)) 2012, le
funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ((e successive modificazioni,)) continuano ad
essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato
di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas
s.p.a..
6.
Fermo restando quanto previsto al comma 5 ((del presente articolo,))
all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A
decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: ((«Entro
la data del 31 luglio 2012))».
((6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma
7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione
e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale,
e' adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport.
6-ter.
All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
6-quater.
All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2012».
6-quinquies.
Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2012».
E'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo
periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma
12-undecies, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo
dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:
«2011»,
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le disposizioni
di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies.
L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle
procedure gia' fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del
medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti
individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici
decennali.
6-septies.
All'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio». L'articolo 20
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
6-octies.
Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma
2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati
sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far
fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini
di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni
di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilita' interno e fornendo
adeguati elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno per l'importo
di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle
devoluzioni di entrata ad essi spettanti.))
((Art. 11 bis
Proroga in materia di
impianti funiviari
1.
All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
2.
Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
soppressa la seguente voce: «due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni». Alla tabella 1 allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' soppressa la
seguente voce: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni - Settore funiviario».
3.
Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle
disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le societa' esercenti possono
richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro
anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.))
Art. 12
Modifica del termine
per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
1.
All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Art. 13
Proroga di termini in
materia ambientale
1.
Fino al 31 dicembre 2012, ai ((presidenti)) degli Enti parco di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
((1-bis.
All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2012».))
2.
Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
3.
All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: ((«30 giugno
2012.»)). ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo
svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle individuate dal contratto
in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e
la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni
sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A
quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico
del sistema, la competente Direzione del Ministero puo' avvalersi di DigitPA,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis.
All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno
2012».))
4.
All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le
parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».
5.
((All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2012»;
b)
al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30
settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30
settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
c)
al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
d)
il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater.
Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le societa' provinciali,
per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della
TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle
attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a
svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi contratti, senza
possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi».))
6.
Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal
((decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
7.
Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal
((decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
((Art. 13 bis
Proroga delle
concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale
1.
Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso
diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono
prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.))
Art. 14
Proroga del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e Consiglio
nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale
1.
Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10,)) e dal ((decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,)) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2.
Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
((2-bis.
E' differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni
sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come
integrata, da ultimo, dall'articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter.
Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1,
commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo
aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello
finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe
di concorso 77/A, nonche' i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita
una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per
l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013.
2-quater.
I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 6,
comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.
2-quinquies.
Le risorse di cui all'articolo 29, comma
9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e
2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei
rispettivi esercizi tra tutte le universita' statali e le istituzioni ad
ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in
materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della
delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre
2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive
assegnazioni senza che cio' comporti l'esclusione di alcuna universita' nell'utilizzo
delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando
in particolare le assegnazioni alle universita' escluse dalla ripartizione
del 2011.
2-sexies.
Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle vittime del
dovere e dei figli e orfani delle vittime, e' prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine e' autorizzata la spesa di
301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33,
comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.))
((Art. 14 bis
Proroga degli
interventi in favore del comune di Pietrelcina
1.
Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato
per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2.
All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per
interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo
33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 15
Proroga di termini in
materia di amministrazione dell'interno
1.
Il termine di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino al 30
giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 ((per l'anno 2012)), si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata
al
Ministero dell'interno.
2.
All'articolo 1,
comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
((2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il
termine della validita' della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1,
comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
3.
((E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni)) di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
((3-bis.
All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».
3-ter.
All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quinquies.
Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita
umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al
salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione brevetti
per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico rilasciate entro il
31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino
alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate
nuove autorizzazioni e le relative attivita' possono essere svolte
esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente
comma.))
4.
Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del ((testo unico di cui al regio
decreto)) 18 giugno 1931, n. 773, ((e successive modificazioni,)) relativo
all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identita', e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
5.
Il termine di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ((e' ulteriormente
prorogato)) di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6.
All'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
7.
Il termine ((indicato nell'articolo 23,)) comma
9, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, ((recante ulteriore
proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri,))
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' ulteriormente
prorogato ((di due anni)) per le strutture ricettive turistico-alberghiere
con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano
straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
8.
In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano
straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del ((31 dicembre 2013,)) non
risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive
di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 ((del regolamento
di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
((8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31
dicembre 2012.))
Art. 16
Proroga in materia di investimenti
degli enti previdenziali in
Abruzzo
1.
Allo scopo di assicurare maggiore rapidita' ed efficacia al programma di ricostruzione
in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti
previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare
anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e ((sulla base
di verifiche)) di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza pubblica
di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un
tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1,
effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del
settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del
settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 17
Infrastrutture
carcerarie
1.
La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, ((e successive modificazioni,)) e' prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine
e' nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario
straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e successive modificazioni.
2.
Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri,
gia' esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo
44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14((, e successive modificazioni)). Al
Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo
di compenso.
Art. 18
Funzionalita'
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile ENEA
1.
Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria
amministrazione e sullo svolgimento delle attivita' istituzionali fino
all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi
dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare
le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
((Art. 18 bis
Funzionalita' degli
organi degli enti previdenziali soppressi
1.
All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e' sostituito
dal seguente: «4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti
soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi
alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione
dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012».))
Art. 19
Proroga dei termini per
l'emanazione di provvedimenti in materia di
adeguamento e
armonizzazione dei sistemi contabili
1.
Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2012»;
b)
all'articolo 8, comma 7, le parole: «((centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»)) sono sostituite dalle seguenti: «il
31 dicembre 2012»;
c)
all'articolo 11, comma 3, le parole: ((«centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»)) sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2012»;
d)
all'articolo 11, comma 4, le parole: ((«centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»)) sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2012»;
e)
all'articolo 12, ((comma 1,)) le parole: ((«novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto»)) sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2012»;
f)
all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni ((dall'entrata in
vigore)) del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2012»;
g)
all'articolo 16, comma 2, le parole: ((«novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»)) sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2012»;
h)
all'articolo 18, comma 1, le parole: ((«centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»)) sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2012»;
i)
all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: ((«31 dicembre 2012»));
l)
all'articolo 25, comma 1, le parole: ((«novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»)) sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 2013».
((1-bis.
All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo
le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «, e,
fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».))
Art. 20
((Conservazione di
somme iscritte nel conto della competenza e dei
residui per l'anno 2011
sul Fondo per il 5 per mille del gettito
dell'IRPEF, nonche'
conservazione di somme iscritte nel conto della
competenza per l'anno 2011
per canoni di locazione e per la
revisione del
trattamento economico dei ricercatori non confermati
a tempo indeterminato
nel primo anno di attivita'.))
1.
Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui
nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da
assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine
dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire
per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate,
le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
((1-bis.
Il termine per l'utilizzo delle risorse gia' destinate all'Agenzia del demanio,
quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi
capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non
impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per
essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento, da parte delle
amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai
contratti gia' in essere, ivi inclusi quelli gia' stipulati dall'Agenzia del demanio
alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1o
gennaio 2012.
1-ter.
Il termine di impegnabilita' delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'anno 2011 per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater.
Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo,
pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.))
Art. 21
Proroga di termini nel
settore postale
1.
Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e
comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente
a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((e
successive modificazioni,)) nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta
servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2.
Il termine di cui al comma 1-bis ((dell'articolo 2 del decreto-legge)) 5 agosto
2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n.
163, e' prorogato al 31 dicembre 2013.
((3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle
spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e
organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di
comunicazione (ROC), individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche.
In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Art. 22
Continuita' degli
interventi a favore delle imprese
1.
Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi in essere a sostegno
delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26
novembre 1993, n. 489, ((e successive modificazioni,)) possono essere
prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operativita' delle
norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle
commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, nei limiti delle risorse disponibili.
((1-bis.
Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
sostituito dal seguente: «9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31
dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli
investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il
31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati,
oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione e'
rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per
investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo
economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie
realizzate sulle apposite contabilita' speciali alla data del 31 dicembre 2012
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
1-ter.
Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e
medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un
tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI)
e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie.))
((Art. 22 bis
Protezione accordata al
diritto d'autore
1.
All'articolo 239, comma 1, del codice della proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito
dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole:
«e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono
sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi
a tale data».))
Art. 23
Esercizio dell'attivita'
di consulenza finanziaria. ((Modifiche
all'articolo 23-bis del
decreto-legge n. 201 del 2011))
1.
Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ((e successive modificazioni,)) e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
((1-bis.
All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 1, primo periodo, le parole:
«entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»;
b)
al comma 3, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in
merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori
con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione».))
Art. 24
Adempimenti relativi alla
rilevazione del Patrimonio delle
Amministrazione
pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto
patrimoniale a valori
di mercato
1.
All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ((e
successive modificazioni,)) le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2012» e all'articolo 2, comma 222, ((dodicesimo
periodo,)) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ((e successive
modificazioni,)) le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
Art. 25
Proroga della partecipazione
dell'Italia ai programmi del Fondo
monetario internazionale
per fronteggiare la crisi finanziaria
tramite la stipula di
un accordo di prestito bilaterale
1.
Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni
assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area
Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione
europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia
agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi
crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito gia'
esistente.
2.
In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le
trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un
accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480
milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge.
3.
Su tale prestito e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del
capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi
di cambio.
4.
I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia.
5.
E' altresi' autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia' esistente.
6.
Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante
l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo
per interventi urgenti ed indifferibili((, come integrata, da ultimo, dall'articolo
33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183)). Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((Art. 25 bis
Copertura degli
indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni,
diritti e interessi
sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi
dell'articolo 4 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7
1.
L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7,
e' prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma
2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il numero 1 e' inserito il seguente: « 1-bis) 7,5 per mille per
l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 »;
b)
al numero 2), la parola: « 2011 » e' sostituita dalla seguente: « 2012 ».
2.
Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle societa' dovuto per l'anno 2012 si tiene conto
della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis),
della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente
articolo.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 26
Proseguimento delle
attivita' di documentazione, di studio e di
ricerca in materia di
federalismo fiscale e di contabilita' e finanza
pubblica
1.
Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, ((e successive modificazioni,)) e' prorogato al 31
dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' per assicurare la formazione specialistica nonche' la formazione
linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni
anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».
((Art. 26 bis
Proroga delle
disposizioni in favore della SVIMEZ
1.
Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca, nonche'
di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree
economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51 della legge 17 maggio
1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12
novembre 2011, n. 183, e' integrato di 500.000 euro.
2.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
Art. 27
Disposizioni urgenti in
materia di trasporto pubblico locale e di
spese per investimenti
delle regioni
1.
All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo,
terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
«Entro
il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la((Conferenzapermanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano)), per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di ((incremento dell'efficienza))
e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le
conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonche' le
modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui
al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio
sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione
del predetto fondo, che e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.».
2.
All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento
autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14
novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto
da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto
finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto
se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto
ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».
((Art. 27 bis
Consorzio laghi
prealpini
1.
Adecorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui
all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai
sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del
Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi
ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto,
ciascuno per la parte di attivita' che sarebbe stata di rispettiva competenza
prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si
esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche
statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonche'
le modalita' di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere
la loro funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita'. I presidenti
e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi
soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza
naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo»
e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni
effetto e ovunque presenti, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini».))
Art. 28
Proroga della
convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1.
Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra
il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, e'
autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.
2.
All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili((, come integrata,
da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183)).
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((2-bis.
Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse
finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, destinate a interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione,
la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita
convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il
limite massimo di spesa gia' previsto per la convenzione a legislazione
vigente.))
((Art. 28 bis
Proroga delle disposizioni
per l'incremento di efficienza dei
generatori di energia
elettrica prodotta nei rifugi di montagna)
1.
Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.
2.
All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo
per interventi strutturali di politica economica.))
Art. 29
Proroghe di termini in
materia fiscale
1.
Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 aprile 2012».
2.
L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, decorre:
a)
dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi
derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se
rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b)
dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro
termine stipulato anteriormente al 1o gennaio 2012 e avente durata non
superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma
1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ((e successive modificazioni,))
e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di
cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
3.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e
2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del ((decreto-legge)) 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi
maturati a partire dalla predetta data.
4.
All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:
«30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le
parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2013».
5.
All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1o ottobre 2012», sono sostituite dalle
seguenti: «1o gennaio 2014».
((5-bis.
L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera
gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista
efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle
lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.))
6.
All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
«novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».
((6-bis.
All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: « e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012 »;
b)
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012
non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013».
6-ter.
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di
euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.))
7.
All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: «gennaio 2011» e «dall'anno 2010» sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013»».
8.
Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria
catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti
dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il ((30 giugno 2012)) in relazione
al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
((8-bis.
All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
«dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono inserite le seguenti: «e la
societa' Riscossione Sicilia Spa».
8-ter.
Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatori dell'area previsto dall'articolo
1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prorogato a dieci
anni.))
9.
Il termine del 1o gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,((e successive modificazioni,)) e' differito
al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore
dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai
certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10.
Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2012».
11.
I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di ((nove
mesi)).
((11-bis.
I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e
27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove
mesi.
11-ter.
Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e' prorogato di dodici mesi.))
12.
Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, ((recante ulteriore proroga
di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze,)) pubblicato
nella Gazzetta Ufficialen. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attivita' di
sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
((12-bis.
A decorrere dal 1o marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica
sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei
cavalli e' stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno
successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo
da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonche' al 31 agosto e al
30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i
periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012,
si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo
al Fondo per interventi strutturali di politica economica.))
13.
All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11:
a)
al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;
b)
al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2012».
14.
((In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212,)) per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento
o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' prorogato
al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano
sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni gia' vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate
sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
15.
Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, e' disposta
nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle
province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011
nel territorio della provincia di Genova ((e di quella di Livorno, nonche'
nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di
Matera)), la proroga al 16
luglio
2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonche' dei versamenti
relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012
e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga e' effettuato a
decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di
sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli
adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nelle
predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono
dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal
fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei
soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma,
si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo
al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo
e' incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
((15-bis.
Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini
e modalita', e' altresi' disposta, nei confronti dei soggetti interessati
dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011
nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012
dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno
2012.))
16.
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da
ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della
determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici
fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in
3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della
quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: «La
riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013,
all'importo di euro 8.620.000.».
((16-bis.
Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea, le parole: «1o maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2011»;
b)
alla lettera a), le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«31 marzo 2012».
16-ter.
Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri
provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
16-quater.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da
parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012.
16-quinquies.
All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: « al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015» e le parole:
«alla data del 20 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a partire
dalla data del 20 gennaio 2009».
16-sexies.
Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: «204. I redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a)
per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b)
per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione
della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al
presente comma».
16-septies.
Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a)
quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo
anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4
milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze;
b)
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b),
della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c)
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle
autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17
maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge
12 novembre 2011, n. 183.
16-octies.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16-novies.
Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla
luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano
conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del
medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno
2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2012».
16-decies.
Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis,
lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attivita' della
Commissione tributaria centrale e' differito al 31 dicembre 2013; per i
giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si
interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel
predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta
disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione
finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione
di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia
ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
16-undecies.
A decorrere dal 1o gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis
dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' stabilita dai
comuni.
16-duodecies.
All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4, la parola: « 2012 » e' sostituita dalla seguente: «2013»;
b)
al comma 5, e' abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le
parole: «nel 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013».
16-terdecies.
La possibilita' per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da
Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini
del calcolo della solvibilita', e' prorogata fino all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo
e del
Consiglio,
del 25 novembre 2009. A tal fine e conseguentemente, all'articolo 15 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13, dopo le parole: «i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali,» sono inserite le seguenti: «diversi dalle imprese di cui
all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»;
b)
i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall'esercizio 2012;
c)
dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti: «15-quater.
Considerata
l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari,
le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio
2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, possono
valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea non
destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile,
dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa
verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo.
15-quinquies.
Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si
avvalgono della facolta' di cui al comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile
utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di
mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere
fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata
differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili disponibili o,
in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.
15-sexies.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15- quater e 15-quinquies, le
imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica
della solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo
codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore
di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione
italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea
destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici
che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita'
corretta.
15-septies.
Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla
differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-sexies.
15-octies.
L'ISVAP disciplina con regolamento modalita' e condizioni di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies.
Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi
15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la
solvibilita' dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo
alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo
dell'impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, puo'
comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi
ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i
sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare
provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli
utili o di altri elementi del patrimonio».))
((Art. 29 bis
Liquidazione dell'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione
fondiaria in Puglia e in Lucania
1.
All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2012»;
b)
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al decorso del termine
di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
c)
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che mantiene i
poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni
dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».))
((Art. 29 ter
Proroga del Commissario
straordinario per l'assegnazione delle quote
latte ai sensi del
decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 33 del 2009
1.
Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 2012.))
((Art. 29 quater
Dirigenti AGEA
1.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more
dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.
30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, e' autorizzata a
prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012,
gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in
scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unita'.
All'onere,
pari ad euro 530.000, provvede l'AGEA con risorse proprie. Alla compensazione
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione
del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.))
Art. 30
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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