Parlamento Italiano
Legge 6 agosto 2008,
n. 133
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 -
Suppl. Ordinario n. 196
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
testo in vigore dal:
22-8-2008
La Camera
dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non
convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18
aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare,
nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre
mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
Brunetta, Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Titolo I
FINALITà E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del
PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento
nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008,
al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento
nel 2011;
b) la crescita del tasso di
incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in
corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori
investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia,
potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle
privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché
attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la
semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo
della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione
dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di
crescita economica e sociale.
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009
contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto
tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o
al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale
e localistico.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della
comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti,
senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi
titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora
dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture
civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di
dissenso, é determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui
al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di
coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione
delle reti dorsali.
4. L'operatore della
comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla
normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture
destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica
in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di
inizio attività é sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni.
L'interessato é comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
7. Qualora
l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia é priva di effetti.
8. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia é priva di effetti.
9. La sussistenza
del titolo é provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui
risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato
a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di
sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando
le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso
dell'Amministrazione. É comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia
di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore
della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei
commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato
l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato
di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attività.
13. Per gli aspetti
non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute
più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le
disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione
nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni
facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei
comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui
alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90
e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle
opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la
necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)
e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le
società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a) , costituite da non più di sette anni, possedute da
almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da
almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e
all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che svolgono la medesima
attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società
costituite da non più di tre anni.
6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto
dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni
anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni
materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo
di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative
produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il
coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse
finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei
ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento
con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un
sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con
decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione
e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni
di attuazione.
1-bis. Per le
finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui
partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della
sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie
prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative
medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le
amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei
programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo,
compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può
intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
2. Dalle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle
Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. É istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica
le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le
ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide,
se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati
dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di
cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura , nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per
lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e
le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di
prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al
pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello
sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed
aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi
dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai
prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
2. Ai commi 200 e 201
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative
delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e
consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono
fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni
previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15
dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative
ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità
collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o più
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni
degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle
delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità
dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le
stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30
giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo.
Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla
legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di
finanziamento.
5. É abrogato il
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e
degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. É inoltre abrogata la legge 20
ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati,
altresì, i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti
alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1,
dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Art. 6-bis.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. Al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete
che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo
scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di
sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a
regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le
modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di
fornitura.
2. Alle reti, di
livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere
aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di
politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati
internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti
produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad
eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole:
«Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti:
«previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni
interessate,»;
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono
sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della
razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e
finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di
imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per
le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite
semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina
comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per
le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire
procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo,
dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le
seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo,
dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le
seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
e) il comma 370 é abrogato.
4. Al comma 3
dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei
consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge
5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.
5. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 6-ter.
Banca del Mezzogiorno
1. Al fine di
assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto
bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la
crescita, é costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle
disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, é nominato il comitato promotore,
con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di
cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale
é previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del
Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della
Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il
riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni,
alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni
meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti
offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già
appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai
finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse
prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche
sottoutilizzate.
4. É autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della
Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni
dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo é restituito allo
Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad
eccezione di una.
5. All'onere di cui
al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dell |