Legge n. 124 del 3 maggio 1999
Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Accesso ai
ruoli del personale docente
1. L'articolo 399 del Testo Unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, di seguito denominato
"Testo Unico", è sostituito dal seguente:
"Art. 399. - Accesso ai ruoli
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il
restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli
ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente.
Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il
trasferimento ad altra sede nella stessa Provincia prima di due anni
scolastici e in altra Provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione
del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. All'articolo
400 del Testo Unico, al comma 1 sono premessi i
seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su
base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento
in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione
dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della
Regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di
cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di
mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti
collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o
di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la
scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo
40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed
esami provvede il Ministero della Pubblica Istruzione, che determina altresì
l'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica responsabile dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della
relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei
candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al
funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'Ufficio
dell'Amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei
concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in
cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili
nella Regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli
relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare,
fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni
speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda".
3. All'articolo
400 del Testo Unico, dopo il comma 15, è inserito il
seguente:
"15/bis. Nei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere
attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova
facoltativa sulle tecnologie informatiche".
4. Il comma 17 dell'articolo
400 del Testo Unico è sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli
ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa
al concorso successivo corrispondente".
5. Il comma 18 dell'articolo
400 del Testo Unico è abrogato.
6. L'articolo
401 del Testo Unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401. - Graduatorie permanenti
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti,
da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le
prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima
classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra Provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento
delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella
graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo
modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per
l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate
a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in
graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed
esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo
8/bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli
43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai
sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza
dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali,
degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni
educative".
7. All'articolo
404 del Testo Unico, il comma 14 e il secondo periodo
del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni
esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono
abrogati.
Art. 2
Norme
transitorie relative al personale docente
1. Nella prima integrazione delle
graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico, come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti
che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
Provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde
da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove
dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche
quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al
comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo
401 del Testo Unico, come sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della
prima integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per
titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con
ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, una sessione riservata di
esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per
l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti
e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento
nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti
esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della
scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il
personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato
servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le
istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole
d'istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole
materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360
giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e la data di
entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico 1994/95. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio
finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita
in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella
medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti
dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato
all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle
discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti
universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata
capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova
scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del
corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro
stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e
l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del
corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è
presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire
36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari
importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che vengono conservate in
bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della Pubblica Istruzione.
5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
Art. 3
Personale
docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori
delle Accademie e dei Conservatori
1. All'articolo
270 del Testo Unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed
assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e
dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di
belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha
luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento,
attingendo a graduatorie nazionali permanenti.";
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni
quinquennio, dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'indizione è
subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento,
di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.";
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10/bis. Le graduatorie restano valide fino
all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente.";
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Per quanto non previsto nel presente articolo
si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per
le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre
istituzioni scolastiche".
2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali
permanenti, di cui all'articolo
270, comma 1, del Testo Unico, come
sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo
all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi
concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei
titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell''inclusione nelle
graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle
graduatorie d'istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti
in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del
possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da
svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata
si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto.
3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono
ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento
nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei
Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360
giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e la data di
entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico 1994/95. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti
si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3
dell'articolo
401 del Testo Unico, come sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 4
Supplenze
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di
ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del
personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data
del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante
il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di
insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si
provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale
docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Pubblica Istruzione emana un
regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e
temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano
le graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui
al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o d'istituto. I criteri,
le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati
a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo
anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo
40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui
hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione
secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle
classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella
graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento
della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza
nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono
all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il
conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui
all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei
concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo
554 del Testo Unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei
Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di
musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle
supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 5 sono abrogati gli articoli
272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586
del Testo Unico.
Art. 5
Insegnanti
tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo
456, comma 2, del Testo Unico
1. All'articolo
5 del Testo Unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1/bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche
quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno
titolo e con pienezza di voto deliberativo, del Consiglio di classe. Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie
il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per
gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito
l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di classe
sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio
forniti dai due docenti interessati.";
b)al comma 4, primo periodo, sono soppresse le
parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4,
secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti
tecnico-pratici o".
2. Al comma 12 dell'articolo
326 del Testo Unico è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo
105, comma 7, del medesimo Testo Unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono
equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse
dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da Enti e
Associazioni professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione
medesima".
Art. 6
Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA
1. L'articolo
551 del Testo Unico è sostituito dal seguente:
"Art. 551. - Accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi
1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha
luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria
permanente di cui all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli
ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di
responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti
concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di
cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per
cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".
2. All'articolo
552 del Testo Unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti
con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico
emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
03. Spetta agli Uffici dell'Amministrazione scolastica
periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni
scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da
conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente
collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei
concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi Uffici
dell'Amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti
attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché
riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività
conseguenti.";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli
ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
"5/bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica
e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della Pubblica
Istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone
l'organizzazione ad un Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica.
L'Ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede
anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della
sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo
indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'Ufficio scolastico periferico
della Provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di
assegnazione".
3. L'articolo
553 del Testo Unico è sostituito dal seguente:
"Art. 553 - Graduatorie permanenti
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei
responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le
prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto
il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra
Provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono
già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo
le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed
esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo
8/bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste
dall'articolo 552, comma 5/bis, sono ripartite in graduatorie provinciali".
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le
conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA
delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma
5/bis dell'articolo
552 del Testo Unico, inserito dalla lettera c) del
comma 2 del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è
a carico della Provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di
cui all'articolo
553 del Testo Unico, come sostituito dal comma 3 del
presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede
il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra Provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione
del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo
401 del Testo Unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche
le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore della
presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in
due Province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due Province
ai fini dell'assunzione come supplente.
9. L'articolo
557 del Testo Unico è sostituito dal seguente:
"Art. 557 - Concorsi riservati
1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40
per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e
terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente
inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente
integrabili previo conseguimento di un'idoneità in appositi concorsi
riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono
partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori
anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica
cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la
qualifica di appartenenza e di un'anzianità di almeno cinque anni di servizio
di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di
studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o
specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per
esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti
dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per
titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie
del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al
comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei
nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli Uffici
dell'Amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del
Ministro della Pubblica Istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in
caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a
seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di
svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
557 del Testo Unico, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio
previsti dalla Tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso
rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di
servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei
artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio,
in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti
annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica
è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità
all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e
modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione.
All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si
provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli
viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono
assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale
per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali.
L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei
licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione
d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente
comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del
personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza
nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei
capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei
corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'articolo
275 del Testo Unico è abrogato. In sede nazionale
verrà attivato un confronto fra Amministrazione scolastica e Organizzazioni
sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
Art. 7
Insegnanti
di sostegno
1. Gli insegnanti in possesso del titolo di
specializzazione previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio
nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per
almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e la
data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994/95, sono ammessi alla sessione riservata
di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso
delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle
operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni
ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di
specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è
riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e
grado.
2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno,
prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo
determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli
esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline
previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del
riconoscimento del servizio di cui all'articolo
485 del Testo Unico.
Art. 8
Trasferimento
di personale ATA degli Enti locali alle dipendenze dello Stato
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei Comuni e delle
Province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli Enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla
data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del
personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri
dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza
nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'Ente di
appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini
giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'Ente locale di
provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione
in presenza della relativa disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra
appartenente al VI livello nell'ordinamento degli Enti locali, in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle
dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per
la Funzione Pubblica, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM) e
l'Unione delle Province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità
di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete
scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo
personale da effettuare ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli
statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione
dei trasferimenti statali a favore degli Enti locali in misura pari alle
spese comunque sostenute dagli stessi Enti nell'anno finanziario precedente a
quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità
per la determinazione degli oneri sostenuti dagli Enti locali sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'Interno, emanato entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Pubblica
Istruzione e per la Funzione Pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
Art. 9
Norme sul
personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il
funzionamento iniziale dei Provveditorati agli Studi delle Province di nuova
istituzione
1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico
provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei
Provveditorati agli Studi delle Province di nuova istituzione cessano con la
stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei
concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli Uffici
predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è comunque
consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità
rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In
relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei
concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di Provveditorati agli
Studi anche di altre Regioni.
Art. 10
Proroga
di graduatorie per ispettore tecnico
1. La proroga stabilita dall'articolo
22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e dall'articolo
1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei
delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero
della Pubblica Istruzione, indetti con i decreti del Ministro della Pubblica
Istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno
1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite
temporale indicato nel medesimo articolo
22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Disposizioni
varie
1. Al Testo Unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo
213, le parole "e dai docenti
dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e
dagli assistenti dell'Accademia";
b) dopo il comma 2 dell'articolo
214, è inserito il seguente:
"2/bis. Gli assistenti fanno parte delle
commissioni d'esame.";
c) il comma 4 dell'articolo
239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo
251 le parole: "Gli orari e i programmi
di insegnamento e "sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di
insegnamento e i programmi";
e) il comma 8 dell'articolo
252 è sostituito dal seguente:
"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti
dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e
di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni.
Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso
direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";
f) al comma 1 dell'articolo
257, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) delibera le spese a carico del bilancio
dell'istituto e determina il limite di somma che il Presidente del Consiglio
di Amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri
provvedimenti;".
2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per
titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale
direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1/bis, del decreto-legge
6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei
predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede
avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di
quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1/bis, e da
compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono
effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati
alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle
norme vigenti.
3. Il Ministro della Pubblica Istruzione è autorizzato a
procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami
e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche
qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora
registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con riserva le
prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai
sensi delle ordinanze del Ministro della Pubblica Istruzione nn. 394, 395 e
396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia
stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti
riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini
dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della Pubblica Istruzione 2
giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella
scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni
giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi
indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate
ai sensi dell'articolo
20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti
conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore
della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche
non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti
di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56/bis del 17 luglio 1990,
sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno
scolastico 1998-1999.
7. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono
fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di
svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Nel Testo Unico, tutti i riferimenti ai concorsi per
soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono
effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, i corsi a
indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e
funzionanti nell'anno scolastico 1998/99, sono ricondotti a ordinamento. In
tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce
integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della Pubblica Istruzione
con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati,
i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di
strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo
nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e la data di entrata in vigore
della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno
scolastico 1994/95, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente
disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 ai sensi della
normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle
graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per
la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di
cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media
l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della
sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per
la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in
una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e
nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella
scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli
43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai
sensi dei citati articoli e dell'articolo
15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei
limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito
provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.
Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato
risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni
dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai
docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico, come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della presente legge.
11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno
titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella Provincia in
cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali
formulate ai sensi dell'articolo 8/bis del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo
unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.
417, la retribuzione individuale di anzianità,
prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto
"Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del
primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.
869, viene rideterminata con il procedimento
di cui al comma 1 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire
2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999/2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione della presente legge.
13. L'articolo
473, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore
abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale
direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.
14. Il comma 1 dell'articolo
489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il
servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno
scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente
dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
15. All'articolo
28/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo
1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e, limitatamente
al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno
un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse;
b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'articolo 25/ter, il 50 per cento dei posti
così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto
per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento
di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del
predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti
e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato";
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".
Disposizioni
concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre
1993, n. 537
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 i docenti di
cui all'articolo
3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal
presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire
3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si
provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999/2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della Pubblica Istruzione.
Ù
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