Legge 3 agosto 2007, n. 123
"Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto
e la riforma della normativa in materia"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007
Art. 1
Delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma
delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
2. I decreti di
cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le
disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) riordino e
coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a
quanto disposto dall'articolo 117
della Costituzione;
b) applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori
di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle
peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità
di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica
amministrazione, come già indicati nell'articolo 1,
comma 2, e nell'articolo 2,
comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel
rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché
assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia
ambientale;
c) applicazione
della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad
essi equiparati prevedendo:
1) misure di
particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per
specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e
specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi
propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d)
semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli
di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese;
previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della
normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere
provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il
necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo
concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e
razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la
violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute
nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo
conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto
obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché
della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione
delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che
favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e
valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la
determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo
nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con
previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni
formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero
dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione
defila sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro
fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione
delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle
disposizioni violate;
5) il
riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle
vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione
della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi
mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei
requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del
sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al
rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale;
introduzione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo;
h) rivisitazione
e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali
strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione
di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle
politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio
di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da
prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117
della Costituzione, della commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;
l)
valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed
etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;
m) previsione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato
sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi
formativi mirati;
n) definizione di
un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle
informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la
promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che
valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione
della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da
Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli
organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle
donne;
p) promozione
della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere
dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di
cui all'articolo 1,
comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,
attraverso:
1) la
realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di
partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento
alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il
sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale;
2) il
finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL,
nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione
e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro
all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di
formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei
relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
q)
razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di
vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
e dell'articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di
pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel
rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche
riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi
compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri
uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di
qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e
per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione
della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare
l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il
coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che
consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche
e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica;
2) modificare il sistema di
assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire
che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la
disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo
che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei
bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione
delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle
differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonché al criteri ed alle linee Guida scientifici
più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia:
u) rafforzare e
garantire le tutele previste dall'articolo 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione
dello strumento dell' interpello previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente
la risposta.
3. 1 decreti di
cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di
protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di
cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute,
delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del
comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee,
il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
5. Gli schemi dei
decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al
presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
6. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il
Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri
di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al
comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Art. 2
Notizia
all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale
1. In caso di esercizio
dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata
notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e
dell'azione di regresso.
Art. 3
Modifiche
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7
è sostituito dal seguente:
"3. Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è
allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7,
dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter.
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro
previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di
somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e
1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi
alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo 18,
comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il rappresentante di
cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come
individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19,
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il
datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";
f) all'articolo 19,
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. I
rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo
18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente
articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del
comparto di rispettiva competenza".
Art. 4
Disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi
dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di
coordinamento di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,
sono individuati:
a) nell'ambito della normativa
già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di
vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello
territoriale;
b) l'esercizio di
poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti
pubblici.
2. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è
esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei
confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali
rientranti nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le
province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni
aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per
l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la
creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti
produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le
ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette
amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi
pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse
stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1,
comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del
medesimo articolo 1, vengono così
utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro
per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1,
comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a partire dal l° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro
per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la
costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle
dotazioni strumentali.
5. Per la
ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Il personale
amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta
d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in
materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto
delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di
personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e
obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione
professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 5
Disposizioni
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, come modificato dal presente
articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività
imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4,
7 e
9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del
provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al
fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale
ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione
e comunque non superiore a due anni.
2. È condizione
per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento
del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento
di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3
pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
3. È comunque
fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative
vigenti.
4. L'importo
delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma
5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento
degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo I.
comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2
dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
"b-bis) il
pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui
alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate".
6. I poteri e gli obblighi
assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle
aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime
aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In
tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 6
Tessera
di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici
1. Nell'ambito
dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere
dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di
lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al
comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini
del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti
i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione
delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui
al Comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 7
Poteri
degli organismi paritetici
1. Gli organismi
paritetici di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti
produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di
lavoro.
2. Degli esiti
dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di
coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi
paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle
attività dì vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di
sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art. 8
Modifiche
all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. All'articolo 86 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
"3-bis. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
`servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
3-ter. Il costo
relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso
d'asta".
Art. 9
Modifica
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l'articolo
25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
è inserito il seguente:
"Art. 25-septies. -
(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di
condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno".
Art.
10
Credito
d'imposta
1. A decorrere dal 2008, ai
datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale,
entro un limite di spesa pari a 20 milioni di curo annui, un credito d'imposta
nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la
partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere
formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio
di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della
formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più
decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito
d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti
derivanti dall'applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente
quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236.
Art.
11
(Modifica
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198
è sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei
datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al
comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione,
sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad
esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la
fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie
oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva
di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".
Art. 12
Assunzione
di ispettori del lavoro
1. Al fine di fronteggiare il
fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la
politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal
mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale
risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali
per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15
novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16
novembre 2004, per l'arca funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione
con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese
relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla
formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro
straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata,a
decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo 10.551.276 a decorrere
dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno
medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.