LEGGE 15 luglio 2011,
n. 111
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153) (GU n.
164 del 16-7-2011)
Entrata in vigore del provvedimento:
17/07/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano testo in vigore dal: 17-7-2011 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL». All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalle seguenti: «che vengono riconosciuti». All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.» sono soppresse. All'articolo 10: al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» è sostituita dalla seguente: «adottare»; al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"». All'articolo 12: al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsti»; al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»; al comma 14, la parola: «contro» è sostituita dalla seguente: «conto». All'articolo 14: al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 1994»; al comma 6, primo periodo, le parole: «le attività e le» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività e delle»; al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze".»; al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro»; al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» è sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione». All'articolo 16: al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività operative o missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; All'articolo 17: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione» è sostituita dalla seguente: «Costituzione»; al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1 º giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30 giugno 2013 il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»; al comma 9, primo periodo, la parola «e» è soppressa e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8»; al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/ CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE». All'articolo 18: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.»; il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,"; b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo.»; al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 1983»; al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»; al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 01»; dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: «22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonchè pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonchè i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato. 22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni." 22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 º gennaio 2012: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater». All'articolo 20: al comma 1, il quinto periodo è soppresso e all'ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonchè le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonchè dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità: a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilità interno; c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonchè all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente»; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi. 2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2. 2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente: "31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo: a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009"»; al comma 3: dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo periodo, le parole: «puo' essere ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»; i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; dopo il comma 17, è aggiunto il seguente: «17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014». All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo le parole: «diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonchè», le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica». All'articolo 22: al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini»; al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»; al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e seguenti». All'articolo 23: al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»; al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: a) con periodicità annuale euro 34,20 b) con periodicità semestrale euro 17,1 c) con periodicità trimestrale euro 8,55 d) con periodicità mensile euro 2,85 2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro: a) con periodicità annuale euro 70,00 b) con periodicità semestrale euro 35,00 c) con periodicità trimestrale euro 17,5 d) con periodicità mensile euro 5,83 3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro: a) con periodicità annuale euro 240,00 b) con periodicità semestrale euro 120,00 c) con periodicità trimestrale euro 60,00 d) con periodicità mensile euro 20,00 4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro: a) con periodicità annuale euro 680,00 b) con periodicità semestrale euro 340,00 c) con periodicità trimestrale euro 170,00 d) con periodicità mensile euro 56,67 5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro: a) con periodicità annuale euro 230,00 b) con periodicità semestrale euro 115,00 c) con periodicità trimestrale euro 57,50 d) con periodicità mensile euro 19,17 6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro: a) con periodicità annuale euro 780,00 b) con periodicità semestrale euro 390,00 c) con periodicità trimestrale euro 195,00 d) con periodicità mensile euro 65,00 7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro: a) con periodicità annuale euro 1.100,00 b) con periodicità semestrale euro 550,00 c) con periodicità trimestrale euro 275,00 d) con periodicità mensile euro 91,67"»; il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento".»; al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,» sono soppresse; al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le seguenti: «n. 471,»; al comma 28, lettera c), la parola: «e)» è sostituita dalla seguente: «d-ter)»; al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni»; al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1 º gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75». All'articolo 24: al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati» è sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»; al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli». All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età». All'articolo 29: al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cio' che non sarà espressamente regolamentato sarà libero. 1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»; al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività economiche». alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei servizi e delle attività economiche». All'articolo 32: al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse e le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»; al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto». All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai». All'articolo 35: al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»; al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14»; All'articolo 36: al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento» sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),»; al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»; dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"». All'articolo 37: al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «a tre volte l'importo»; al comma 6, lettera z), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"»; al comma 6, lettera aa), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"». All'articolo 38: al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 196,» e il settimo comma è soppresso; dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8. All'articolo 39: al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse; al comma 2, lettera c), numero 5): al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole: «lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il secondo periodo del capoverso «1-bis» è aggiunto il seguente: «All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»; al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate»; al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera sono soppresse; al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA». All'articolo 40: al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonchè la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»; al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole: «articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»; al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012»; al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono sostituite dalla seguente: «2016». È aggiunto, in fine, il seguente allegato:
Parte di provvedimento in formato grafico
(Allegato Cbis OMESSO)
DECRETO-LEGGE
6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n.155 del 6-7-2011 )
Entrata in vigore del
provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
(in G.U. 16/07/2011, n. 164).
Testo in vigore dal: 6-7-2011
al: 16-7-2011
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità
ed urgenza di
emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il
contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto
previsto dagli impegni presi in
sede comunitaria, nonchè
di emanare misure
di stimolo fiscale per
favorire il rilancio
della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e
del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI
PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHÈ
IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
Riduzione
dei costi della politica e degli apparati
Art.
1
Livellamento
remunerativo Italia-Europa
1.
Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione
della carica ricoperta
o dell'incarico svolto, ai
titolari di cariche elettive ed
incarichi di vertice
o quali componenti, comunque
denominati, degli organismi,
enti e istituzioni, anche collegiali,
di cui all'allegato A,
non puo' superare la media
((ponderata rispetto al
PIL)) degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche
e incarichi negli altri ((sei
principali)) Stati dell'Area Euro. Fermo
il principio costituzionale di
autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto in funzione
della carica ricoperta non puo'
superare la media ((ponderata
rispetto al PIL)) del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche ai segretari generali,
ai capi dei dipartimenti, ai
dirigenti generali e ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per
trattamento economico omnicomprensivo
si intende il
complesso delle retribuzioni
e delle indennità
a carico delle
pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi
compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, è istituita una Commissione,
presieduta dal Presidente
dell'ISTAT e composta da
quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che
durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, provvede alla
ricognizione e all'individuazione
della media dei trattamenti economici
di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed
aggiornati all'anno in corso sulla
base delle previsioni dell'indice
armonizzato dei prezzi
al consumo contenute nel
Documento di economia
e finanza. La partecipazione alla commissione è
a titolo gratuito.
In sede di prima applicazione, il decreto
del Presidente del
consiglio dei Ministri di cui
al primo periodo è adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; tenuto
conto dei tempi necessari
a stabilire la
metodologia di calcolo
e a raccogliere le
informazioni rilevanti, la
ricognizione e la individuazione riferite
all'anno 2010 sono
provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste
entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
costituiscono, ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della
Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della
finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la propria legislazione alle previsioni
di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano
la propria legislazione alle
disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
5. I componenti degli organi di
cui all'allegato B,
che siano dipendenti pubblici,
sono collocati in aspettativa non
retribuita, salvo che optino
per il mantenimento, in
via esclusiva, del trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5
si applicano a
decorrere dalle prossime elezioni,
nomine o rinnovi
e, comunque, per
i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 2
Auto blu
1. La cilindrata delle auto di servizio non
puo' superare i
1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione
al Capo dello
Stato, ai Presidenti del Senato
e della Camera, del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte
costituzionale e le
auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono
essere utilizzate solo fino alla loro
dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del
Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità
e limiti di
utilizzo delle autovetture di
servizio al fine di ridurne numero e costo.
Art.
3
Aerei blu
1. I voli di Stato devono
essere limitati al
Presidente della Repubblica, ai
Presidenti di Camera e
Senato, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola
devono essere specificamente autorizzate,
soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese
pubbliche sul sito
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, salvi i
casi di segreto per ragioni di Stato.
Art.
4
Benefits
1. Fatta eccezione per il Presidente
della Repubblica, dopo
la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita
per nomina, anche
negli organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale, ivi
compresi quelli indicati nell'articolo
121 della Costituzione, non
possono essere utilizzati immobili pubblici, anche
ad uso abitativo,
nè destinato personale pubblico,
nè messi a
disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e
di informazione appartenenti ad organi
o enti pubblici o da questi
comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in
materia di sicurezza nazionale o di protezione
personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della
Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della
propria autonomia, assumono
le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui
al comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi
Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 è
principio di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.
Art.
5
Riduzione dotazioni
Organismi
politico-amministrativi e organi
collegiali
1. Nel
rispetto del principio
costituzionale di autonomia,
a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni
di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale,
saranno autonomamente deliberate
entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla
Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono
utilizzati dallo Stato per gli
interventi straordinari per
fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di
beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222.
2. A
decorrere dall'anno 2012
gli stanziamenti del
Consiglio nazionale
dell'economia e del
lavoro (CNEL), degli
organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile, tributaria, militare, nonchè delle autorità
indipendenti, compresa la Consob, sono
ridotti del 20 per cento rispetto all'anno
2011. Ai fini della riduzione
prevista dal presente comma gli stanziamenti
si considerano al netto degli oneri relativi al
personale dipendente, nonchè,
per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e
l'aggiornamento del personale.
((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nella
parte concernente gli organi previsti
per legge che operano presso
il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale -
VIA e VAS
e alla Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale
- IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse
comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2,
lettera e-bis), e comma
2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248)).
Art.
6
Finanziamento dei
partiti politici
1. Ferme restando le riduzioni di spesa già
previste dall'articolo 2,
comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1,
comma 5, primo periodo, della legge 3
giugno 1999, n. 157, è ridotto di un
ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando
una riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157, il
terzo e quarto periodo del
comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della
Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi è interrotto. In
tale caso i movimenti o
partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
delle quote dei rimborsi per un numero
di anni pari alla durata della
legislatura dei rispettivi organi. ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del
primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art.
7
Election day
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni
elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle
province e delle
regioni, dei Consigli comunali,
provinciali e regionali,
del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, si svolgono, compatibilmente
con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, in
un'unica data nell'arco
dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le
consultazioni di cui
al comma 1 si effettuano
nella data stabilita
per le elezioni
del Parlamento europeo.
Art.
8
Obblighi di trasparenza
per le società a partecipazione pubblica
1. Entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente
decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul
proprio sito istituzionale curandone
altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono,
direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entità, nonchè una
rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società
ovvero tra le
società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla
pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio
di bilancio.
Capo II
Razionalizzazione
e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche
Art.
9
Fabbisogni standard,
spending review e
superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello
Stato
1.
Dato l'obiettivo di
razionalizzazione della spesa
e di superamento del
criterio della spesa
storica, il Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla
base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a
partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un
ciclo di "spending review" mirata
alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali
dello Stato. Le
analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella
produzione ed erogazione dei
servizi pubblici, anche
inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le
possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con
le risorse stanziate. In
particolare, per le amministrazioni periferiche
dello Stato sono
proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi
fabbisogni, anche ai fini della
allocazione delle risorse
nell'ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, richiede
alle amministrazioni centrali
dello Stato i dati e
le informazioni provenienti
dalle banche dati,
indagini e sistemi
informativi
dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di
cui al comma 1. Le amministrazioni
centrali dello Stato trasmettono tali
dati per via telematica e facilitano l'accesso
ad altri dati
provenienti dal SISTAN, anche
nella forma di dati elementari,
nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3.
In caso di
omessa trasmissione dei
dati senza motivata giustificazione entro il termine
previsto nella richiesta di cui al comma
2, su comunicazione del
Ministero dell'economia e
delle finanze,
l'amministrazione
competente riduce la
retribuzione di risultato dei
dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle
attività di cui
al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello
Stato.
5. Sulla base delle
comunicazioni fornite alle
amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e
in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi
indicati nel Documento
di economia e finanza,
le Amministrazioni centrali
dello Stato propongono nell'ambito di accordi
triennali con il Ministero
dell'economia e delle finanze
norme volte a realizzare il superamento
della spesa storica e la
graduale convergenza verso gli obiettivi
identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da
inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito
disegno di legge collegato
alla manovra di finanza pubblica.
6.
I Nuclei di
analisi e valutazione
della spesa di
cui all'articolo 39
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei
risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e
segnalano eventuali scostamenti
al Ministro dell'economia e
delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della
legge 31 dicembre 2009, n.
196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.
Art.
10
Riduzione delle spese
dei Ministeri e
monitoraggio della spesa
pubblica
1.
Sono preselettivamente esclusi
dall'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università, nonchè le risorse destinate
alla ricerca, all'istruzione scolastica e al
finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nonchè il fondo unico
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, le risorse
destinate alla manutenzione ed
alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012,
il fondo per le aree sottoutilizzate.
2.
Ai fini del
concorso al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali
dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012,
una riduzione della spesa in termini di saldo netto da
finanziare ed indebitamento netto corrispondente
agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli
interventi correttivi di cui al comma
4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e
rendere indisponibile, nell'ambito
delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge n. 196 del
2009, delle missioni
di spesa di
ciascun Ministero interessato,
un ammontare di spesa pari
a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in
sede di predisposizione del disegno di
legge di stabilità
per il triennio
2012-2014, gli interventi
correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti
dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui
al medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire
gli obiettivi in
termini di indebitamento netto
assegnati ai sensi del
comma 2, il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei
Ministri e, eventualmente, con la
medesima legge di stabilità è
disposta la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte
a legislazione vigente nell'ambito
delle spese rimodulabili di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196
del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui
al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010,
n. 122, è abrogato.
7. Le autorizzazioni di
spesa i cui
stanziamenti annuali non risultano impegnati
sulla base delle
risultanze del Rendiconto generale dello Stato
relativo agli anni
2008, 2009 e
2010 sono definanziate. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun
Ministero le autorizzazioni di spesa
da definanziare e le relative
disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le disponibilità individuate sono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei
titoli di Stato.
8. All'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, i commi dal primo al
terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e
delle spese in conto capitale, non
pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è
stato iscritto il relativo stanziamento, si
intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme
eliminate possono riprodursi
in bilancio con riassegnazione ai
pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto
capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio
costituiscono economie di
bilancio ad esclusione
degli stanziamenti iscritti
in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali
residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno
costituito economie, relative
alla prima annualità di
una autorizzazione di
spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di
spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo
opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate,
possono essere reiscritte con la legge
di bilancio, per
un solo esercizio
finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a
quello terminale dell'autorizzazione
medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, è quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto
dei residui da eliminare ai sensi del comma
38, che sono conseguentemente versate
dalle amministrazioni interessate
all'entrata del bilancio dello Stato, nonchè l'ammontare degli stanziamenti
da iscrivere, nel limite massimo del 50 per
cento dei versamenti, compatibilmente
con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica
e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto conseguenti
alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle
finanze per il finanziamento di nuovi programmi di
spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione del fondo
è disposta con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, tutte le norme che
dispongono la conservazione nel conto
dei residui, per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli
stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, al
termine dell'esercizio precedente,
con l'esclusione delle
norme relative ai
fondi del personale, al fondo
occupazione, al fondo opere
strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo
34, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, gli uffici centrali
del bilancio e le
ragionerie territoriali dello
Stato per le
spese decentrate verificano,
ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico
atto o contratto cui conseguono
l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In
presenza di uno
scostamento rilevante dagli
obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e
finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative
risoluzioni parlamentari, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale,
la limitazione all'assunzione
di impegni di spesa o
all'emissione di titoli
di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti
percentuali determinati in misura uniforme
rispetto a tutte
le dotazioni di bilancio, con esclusione delle
cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. .
Contestualmente alla
loro adozione, i decreti di cui
al comma 39 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati
da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalità di cui
al comma 12,
il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il
Ministro vigilante, puo' disporre, con uno o
piu' decreti, la
riduzione delle spese
di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da
questi vigilati e
gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità
delle conseguenti variazioni
di bilancio. Il
maggiore avanzo derivante da
tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto puo' essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014
è consentita la possibilità di ((adottare))
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese
di cui
all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
nell'ambito di ciascun
Ministero, anche tra programmi
diversi; la misura
della variazione, qualora siano
interessate autorizzazioni di
spesa di fattore legislativo,
comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle
finalità definite dalle
relative norme sostanziali e
comunque non puo' essere
superiore al 20
per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate. La variazione è disposta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente,
previo parere favorevole
delle competenti
commissioni parlamentari, nel
caso siano interessate autorizzazioni di
spesa di fattore
legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa
in conto capitale
per finanziare spese correnti.
Gli schemi dei
decreti di cui
al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione
del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data
di trasmissione. Decorso inutilmente
il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti
possono essere adottati.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio
qualora il Parlamento
non approvi la corrispondente variazione in sede di
esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con
i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per
l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si
interpretano nel senso
che nell'ambito degli
oneri inderogabili rientrano
esclusivamente le spese
cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese
per interessi passivi, le spese
derivanti da obblighi
comunitari e internazionali, le
spese per ammortamento di mutui, nonchè
quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, le parole:
entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".
17.
Per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data
del 31 dicembre
2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare è
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 38 del 15 dicembre
2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma
50, della legge
23 dicembre 2005,
n. 266, puo'
essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilità,
per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del
comma 250 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di
euro mediante versamento
al bilancio dello Stato di
una corrispondente quota
delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso
la contabilità speciale
1778 "Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio")).
18. I crediti, maturati nei confronti dei
Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere
estinti, a richiesta del creditore e su
conforme parere dell'Agenzia del
demanio, anche ai
sensi dell'articolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attività di
controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei
collegi di revisione o
sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e
delle autorità indipendenti,
sono scelti tra gli iscritti in un elenco,
tenuto dal predetto Ministero,
in possesso di requisiti professionali
stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per
l'espletamento dell'incarico.
In sede di
prima applicazione, sono
iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o
di pari livello, presso il
predetto Ministero, ed
i soggetti equiparati, nonchè i dipendenti del
Ministero che, alla
data di entrata
in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente
presso collegi di cui
al presente comma;
i soggetti anzidetti
ed i magistrati della Corte dei
conti possono, comunque, far
parte dei collegi di revisione
o sindacali delle
pubbliche amministrazioni, anche
se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6,
comma 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai convegni organizzati
dalle università e
dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attività di organismi internazionali o
comunitari, alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle
istituzionali delle Forze armate e delle
Forze di polizia,
nonchè, per il
2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa
complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto
dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonchè dal patto di stabilità interno, dal
Ministero per i beni e le attività culturali,
di concerto, ai soli fini
finanziari, con il
Ministero dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,
n. 181, sono
venduti nel rispetto
dei principi indicati dall'articolo 6,
comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e
le modalità individuati con il decreto di natura non
regolamentare ivi previsto e nei
limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile
l'utilizzo di beni e valori sequestrati.
Art.
11
Interventi per
la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento
di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi,
nel contesto del sistema a rete di
cui all'articolo 1,
comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono
individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni
e servizi. A
tale fine il
Ministero dell'economia e delle
finanze - nell'ambito
del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a
decorrere dal 30 settembre 2011 avvia
un piano volto all'ampliamento della quota
di spesa per
gli acquisti di beni e servizi
gestita attraverso gli
strumenti di centralizzazione e
pubblica sul sito
www.acquistinretepa.it con cadenza
trimestrale le merceologie per le quali
viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalità di
cui al comma 1 e ai fini dell'aumento
della percentuale di
acquisti effettuati in
via telematica, il Ministero
dell'economia e delle
finanze, anche avvalendosi di
Consip S.p.A., mette a disposizione nel
contesto del sistema a rete il
proprio sistema informatico
di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.
82, secondo quanto definito
con apposito decreto
del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche
possono altresi' richiedere
al Ministero dell'economia e delle finanze
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità
ASP (Application Service Provider). Con decreto del
Ministero dell'economia e delle
finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione,
nonchè i meccanismi di copertura
dei costi relativi
all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del
sistema informatico di negoziazione, anche
attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari
delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1,
nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del
Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone
e mette a disposizione delle amministrazioni
pubbliche strumenti di
supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento
di beni e servizi. A tale fine, Consip:
a)
elabora appositi indicatori
e parametri per
supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione
dell'efficienza dei processi di
approvvigionamento con riferimento, tra
l'altro, all'osservanza
delle disposizioni e
dei principi in
tema di razionalizzazione e
aggregazione degli acquisti di
beni e servizi, alla percentuale di acquisti
effettuati in via
telematica, alla durata media
dei processi di acquisto;
b)
realizza strumenti di
supporto per le
attività di programmazione,
controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
c)
realizza strumenti di
supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei
soggetti competenti sulla
base della normativa vigente.
5. Dalle attività di cui ai commi da 1
a 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di
cui all'articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti
e i contratti posti in essere
in violazione delle
disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e
costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di
approvvigionamento già attivate alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo
7, comma 8,
del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono
rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario
informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi
di controllo per la verifica di quanto
disposto al precedente comma, nell'ambito
delle attività di controllo
previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del
Servizio sanitario nazionale
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme
le disposizioni di governance di settore in materia di
verifica degli adempimenti di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e all'articolo 22,
comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, ai fini
dell'applicazione del sistema premiale
e sanzionatorio previsto dalla
legislazione vigente.
9.
Al fine di
razionalizzare i servizi
di pagamento delle retribuzioni di cui
all'articolo 1, comma
447, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2,
comma 197, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, nonchè determinare conseguenti
risparmi di spesa, il Ministero
dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al
presente comma, che devono essere efficaci
a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non
regolamentare viene fissato
l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo
contributo da versare su apposito
capitolo di entrata del
bilancio dello Stato,
per essere riassegnato
ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Restano
escluse dal contributo
le Amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 446,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip
S.p.A. dall'articolo 4
del decreto legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24,
con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con
il Ministero dell'economia e
delle finanze, relativamente
alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della
giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono
individuati periodicamente i
beni e i
servizi strumentali
all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per
l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo
si avvale di Consip S.p.A., in
qualità di centrale
di committenza ai sensi
dell'articolo 3,
comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di
cui al presente comma definisce altresi' i termini
principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip
S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari
negativi, anche indiretti, sui
saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da
porre a carico dell'aggiudicatario delle
procedure di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 453 è sostituito dal seguente:
"453. Con successivo
decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze
possono essere previsti, previa verifica della
insussistenza di effetti
finanziari negativi, anche indiretti,
sui saldi di
finanza pubblica, meccanismi
di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di
cui all'articolo 26,
comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario
di gare su delega bandite da Consip
S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli
appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A.
anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 12. La relazione di cui all'articolo 26,
comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in
termini di riduzione di
spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per
ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata
entro il mese di giugno di ciascun anno
al Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Art.
12
Acquisto, vendita,
manutenzione e censimento di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le
operazioni di acquisto
e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia
indiretta, da parte delle
amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma
3 dell'articolo 1
della legge 31
dicembre 2009, n.
196, con l'esclusione degli
enti territoriali, degli
enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonchè del
Ministero degli affari esteri
con riferimento ai
beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla
verifica del rispetto
dei saldi strutturali di
finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Per gli enti previdenziali
pubblici e privati restano ferme
le disposizioni di cui al comma
15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del
demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili
di proprietà dello
Stato, in uso
per finalità istituzionali
alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero
per i beni
e le attività culturali, nonchè
il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41
e 42 del decreto
legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dagli articoli 127 e
128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente
sono fatte salve
le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per
gli interventi relativi
agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono
assunte, nei limiti
delle predette risorse,
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia
del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia
del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi
posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi
utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera
a);
c) restano ferme le
decisioni di spesa
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili
ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle
lettere a) e
b). Tali interventi
sono comunicati all'Agenzia
del demanio preventivamente, al
fine del necessario coordinamento con le attività
poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
d)
gli interventi di
piccola manutenzione sono
curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono
comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al
fine del necessario coordinamento con le attività
poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in
locazione passiva, al fine di verificare
le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma
2 comunicano, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a
decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprietà dello Stato alle stesse
in uso, e dei
lavori di manutenzione ordinaria
che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in
locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni
triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa
sulla base di un piano generale di
interventi per il triennio successivo, volto, ove
possibile, al recupero degli
spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le
medesime finalità, l'Agenzia
del demanio puo' stipulare accordi
quadro con società specializzate nella riorganizzazione
dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di
cui al comma
2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui
al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine
di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula
convenzioni quadro con le strutture del Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in
funzione della capacità operativa
di tali strutture,
stipula accordi quadro, riferiti ad
ambiti territoriali predefiniti, con
società specializzate nel settore individuate mediante procedure
ad evidenza pubblica o con altri
soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al
controllo preventivo degli
uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle
convenzioni o degli accordi
quadro è data immediata notizia
sul sito internet dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi
manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di
cui al comma
2, lettere a)
e b), confluiscono, a
decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le
spese di parte corrente e di conto
capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti
nello stato di previsione
della spesa del
Ministero dell'economia e
delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le
risorse necessarie alla
costituzione dei predetti
fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di'
cui all'articolo 2,
comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8
del decreto-legge 31
maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al
periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che
possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o
delle convenzioni quadro
di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già
appaltati alla data della
stipula degli accordi
o delle convenzioni quadro,
gli interventi
manutentivi continuano ad
essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente
alla stipula dell'accordo o della convenzione
quadro, è nullo ogni nuovo contratto
di manutenzione ordinaria e
straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato
con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni
immobili riguardanti il Ministero
della difesa ed
il Ministero per i beni e le attività
culturali, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2 , nonchè i beni immobili
all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva
comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia
del demanio, al
fine del necessario coordinamento con le attività
poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di
razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa ((previsti)) all'articolo 2,
comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. ((1))
8. L'Agenzia del demanio, al fine di
verificare e monitorare
gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e
straordinaria, si avvale delle
strutture del Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in
funzione della capacità operativa
di tali strutture,
puo', con procedure
ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse
di cui al
comma 6, selezionare società
specializzate ed indipendenti.
9.
Per una compiuta
attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n.
191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui
al comma 2
del presente articolo,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia
del demanio, a scopo conoscitivo, le
previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo
triennio. Le comunicazioni
devono indicare, oltre
l'esatta descrizione dell'immobile
e la sua destinazione presente e futura,
l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie,
nonchè i tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con
uno o piu'
decreti di natura
non regolamentare del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della
presente norma senza nuovi o maggiori oneri , le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le
modalità, termini, criteri
e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: "di
cui al comma 222, periodo nono", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma
222".
12. All'articolo 13
del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la rubrica è
sostituita dalla seguente:
"Misure per razionalizzare la
gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi
secondo, lettera m),
e terzo della Costituzione, al fine di assicurare
il coordinamento della
finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire
l'accesso alla proprietà
dell'abitazione, entro il
31 dicembre 2011,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza
unificata, di cui
all'articolo 8
del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la
conclusione di accordi
con regioni ed enti locali aventi ad
oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli
immobili di proprietà degli Istituti autonomi
per le
case popolari, comunque
denominati, nonchè la dismissione e
la razionalizzazione del
patrimonio dei predetti Istituti anche
attraverso la promozione
di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi
previsti dall'articolo 11,
comma 3 lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di
attuazione dei predetti accordi.".
13.
La violazione degli
obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive
modificazioni, e dai decreti di
cui al medesimo
comma, ((quindicesimo)) periodo, è causa di
responsabilità amministrativa.
Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive
strutture organizzative e i relativi
profili di competenza, i
responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite
registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle
concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012.
I termini e gli ambiti
soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato
sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma
222, quindicesimo periodo che
li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le
parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto
dall'articolo 6, comma 8, lettera e),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30
gennaio 2008, n. 43 e del ((conto)) generale
del patrimonio dello Stato di
cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279" sono sostituite dalle
seguenti: "rendiconto patrimoniale
delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2,
comma 222, sedicesimo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
"l'Agenzia del demanio ne
effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite
dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di
rispettiva competenza".
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto
(con l'art. 1, comma
1) che al comma 7, ultimo periodo,
del presente articolo
la parola: «previsto» è
sostituita dalla seguente: «previsti».
Art.
13
Rimodulazione di fondi
1. Tenuto conto delle effettive esigenze di
cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodulata come
segue. La dotazione del predetto fondo
è ridotta dell'importo di 100 milioni
per l'anno 2011;
la medesima dotazione è
incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come
integrato dall'articolo 3,
comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.
3. La dotazione del Fondo
strategico per il
Paese a sostegno dell'economia reale, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, come
integrato ai sensi
dell'articolo 22-ter
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, è ridotta
di 252 milioni di euro per l'anno 2012,
di 392 milioni
di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014,
di 592 milioni di euro per l'anno
2015, di 542 milioni di euro per
l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni
di euro per l'anno 2018, di 292
milioni di euro per l'anno 2019
e di 242 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020.
Art.
14
Soppressione,
incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla
data di entrata
in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse
finanziarie e sulla
composizione del patrimonio degli
enti di diritto
privato di cui
al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche
mediante ispezione presso gli stessi,
richiedendo la produzione degli atti
e documenti che ritenga
necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità
con cui la
COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del
controllo di cui al comma 1 ai fini
dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini
dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2,
4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle
risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di
interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto
dei principi di
cui agli articoli 6 e 7
del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti
alla COVIP con
il presente decreto sono
esercitati con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Ai
fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la
COVIP puo' avvalersi di un
contingente di personale, stabilito con
decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisito da altre
pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando
fuori ruolo, secondo quanto
previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei
posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3,
comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1,
comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole:
"Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale" sono
sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze
di cui al citato articolo 1,
comma 763, della legge
n. 296 del 2006,
già esercitate dal
Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale. In relazione
agli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di
osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi
dei dati messi a disposizione dalle
amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 27, 28 e 29,
della legge 24
dicembre 2007, n.
244, ed al
fine della salvaguardia ((delle
attività e delle)) funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo
5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di
preminente interesse generale, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a
responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il
capitale sociale della società di cui
al presente comma è stabilito in sede di
costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze assume
la titolarità delle
relativa partecipazione, che
non puo' formare oggetto di diritti a favore di
terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali
esercita i diritti
del socio, sentito
il Ministero dell'economia
e delle finanze,
per quanto riguarda
i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione
delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6,
pari a
15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, come determinata dalla
tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. Con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro per i beni
e le attività
culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro
i trenta giorni successivi alla costituzione della
società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane,
strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo
5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo
gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».
9.
Il Ministro per
i beni e
le attività culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda
attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attività di conservazione, restauro
e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito
alla società ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime
e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività
culturali ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio
2004, n. 28,
e successive modificazioni, nonchè
la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di
cui alla lettera a). Nell'atto di
indirizzo non possono essere ricomprese
attività di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel
punto b) e possono essere ricompresse attività strumentali, di
supporto, e complementari ai
compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti
strutture del Ministero per i beni
e le attività
culturali, con particolare riferimento alla
promozione del cinema
italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei
diritti filmici da quest'ultimo detenuti
a qualunque titolo, nonchè l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della
annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
10. La società di cui al comma 6 presenta
al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma
coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato
dal Ministro, che
assegna le risorse finanziarie
necessarie per il
suo svolgimento e
per il funzionamento della
società, inclusa la copertura dei costi
per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto
di cui al
comma 8, la società di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in
liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa
interamente controllata, sulla
base del rendiconto finale
delle attività e
della situazione economico-patrimoniale
aggiornata alla medesima data, da
redigere, entro 30 giorni
dalla messa in
liquidazione, da parte
degli amministratori e del collegio sindacale già
in carica presso
la società posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si
provvede alla nomina di un collegio di
tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per il
beni e le attività culturali
e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze
con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla
data di consegna
della predetta situazione
economico-patrimoniale,
una verifica di
tale situazione e sulla base
della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale
della liquidazione della
società trasferita. L'ammontare
del compenso del collegio di periti è determinato
con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La valutazione deve, fra
l'altro, tenere conto
di tutti i
costi e gli
oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi
compresi quelli di funzionamento,
nonchè dell'ammontare del
compenso dei periti,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato
per la liquidazione stessa. Il valore
stimato dell'esito finale
della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento della società, che è corrisposto
dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le
attività culturali. Al
termine della liquidazione della
società trasferita, il
collegio dei periti determina l'eventuale maggiore
importo risultante dalla
differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla
chiusura della liquidazione ed
il corrispettivo pagato.
Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società
trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il
valore stimato dell'esito finale
della liquidazione sia
negativo, il collegio dei
periti determina annualmente
l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per il
beni e le
attività culturali alla società trasferitaria per garantire
l'intera copertura dei costi di gestione
della società in liquidazione. A tali
oneri il Ministero per i beni e le attività culturali
farà fronte con
le risorse destinate al
settore cinematografico nell'ambito
del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile
1985, n. 163 e successive
modificazioni.
13. Nel
decreto di cui
al comma 8
puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le
attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società
di cui all'articolo 5-bis del decreto
legge 23 aprile
1993, n. 118,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
Con lo stesso decreto sono stabilite le date di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite
e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie
a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente
riduzione del trasferimento a
favore di Cinecittà
Luce s.p.a.. Per
il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo
periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica
dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al
terzo periodo del presente comma,
che non siano trasferiti alla società di cui
al comma 6, ai sensi del
comma 8, sono
inquadrati nei ruoli
del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata nel medesimo decreto di cui
al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il
Ministero per i beni e le
attività culturali
provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche
in misura corrispondente al
personale effettivamente trasferito;
i dipendenti inquadrati
mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero, è attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in
attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario
comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7,
comma 20, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, si interpreta nel
senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella
titolarità di tutti
i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali
enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il
corrispettivo previsto dall'articolo 6,
comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo
periodo, le parole da:
"d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze"
fino alla fine
del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni
di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia ((e delle finanze".))
17. L'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei
commi da 21
a 24, le
funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse
di personale, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, sono trasferiti, senza che
sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il
quale entro il
31 dicembre 2011
è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. Ai sensi delle
medesime disposizioni ((ed
entro)) la stessa
data è altresi' riorganizzato
il Ministero degli affari esteri
per effetto delle disposizioni di
cui ai predetti
commi. Le risorse
già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione
e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come
determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono
trasferite in un apposito
Fondo per la
promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello
stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. La
dotazione del Fondo è
determinata ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
19. I poteri di indirizzo e vigilanza in
materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati
dal Ministero dello sviluppo
economico e dal Ministero degli
affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico
per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione
ed ((internazionalizzazione))
delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza
nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze
o da persona
dallo stesso designata, da
un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della
Confederazione generale
dell'industria italiana e
della Associazione bancaria italiana.
20. Con
uno o piu'
decreti di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede
alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari
esteri e al
Ministero dello sviluppo economico. Con
i medesimi decreti
il Ministro dello
sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in
misura corrispondente alle unità
di personale in
servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine
della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero
dello sviluppo economico
cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti
del soppresso ICE, la
necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire
e provvede alla
gestione delle attività strumentali a
tale trasferimento. Nelle
more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai
rapporti giuridici già facenti capi
all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di
obbligazioni già assunte.
Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con
i quali sono
in particolare individuate le
articolazioni, rispettivamente,
del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello
sviluppo economico necessarie all'esercizio delle
funzioni e all'assolvimento dei
compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria
amministrazione già facenti capo
all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal
fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti
che facevano capo
all'ICE e la
correntezza dei pagamenti, il
predetto ufficio per gli affari generali del
Ministero dello sviluppo economico
puo' delegare un
dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione.
21. Il personale in servizio presso i
soppressi uffici dell'ICE all'estero opera
fino alla scadenza
dell'incarico, nelle Rappresentanze
diplomatiche e consolari, all'interno di
Sezioni per la promozione degli
scambi appositamente istituite nell'ambito
delle risorse trasferite al Ministero degli affari
esteri ai sensi
del comma 20. Il personale locale,
impiegato con rapporti
di lavoro, anche a tempo
indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è
attribuito al Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la promozione
degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel quadro
delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle
imprese definite dal Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari
esteri.
23. Il
Ministero per lo
sviluppo economico puo'
destinare a prestare servizio
presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo
nulla osta del Ministero degli affari
esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
DPR 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle
convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei
Paesi di accreditamento. Il funzionario
responsabile della Sezione è accreditato presso le
autorità locali in
lista diplomatica. Il restante personale è
notificato nella lista
del personale tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la
chiusura delle Sezioni
presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli
addetti, l'uso e
la destinazione dei loro
locali sono deliberate
dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli
affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di
cui al
comma 19, nonché delle priorità di politica
estera italiana e
delle politiche di internazionalizzazione delle imprese,
anche in base alle esigenze di flessibilità
operative delle stesse Sezioni. Con decreto
di natura non regolamentare
del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro degli
affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalità
di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di
personale delle Sezioni, ferma restando
la necessaria flessibilità operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il
personale locale di cui al
comma 21, sono inquadrati nei
ruoli del Ministero
dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu'
dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e
per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva.
26. I dipendenti trasferiti mantengono
il trattamento economico fondamentale e
accessorio limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o
della regione, è attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di
lavoro le amministrazioni di
destinazione subentrano nella titolarità
dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è
abrogata.
28. Al fine di conseguire gli
obiettivi di crescita
del settore ippico, di
riduzione della spesa di
funzionamento, di incremento dell'efficienza e
di miglioramento della
qualità dei servizi, nonchè di
assicurare la trasparenza
e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara
del settore, ai sensi e con
le modalità di cui all'articolo 8
del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE
è trasformato in
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI
con il compito
di promuovere l'incremento e
il miglioramento qualitativo
e quantitativo delle razze equine, gestire i libri
genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse,
delle manifestazioni e dei
piani e programmi
allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di
diffusione attraverso le reti nazionali
ed interregionali delle riprese televisive
delle corse, valutare le
strutture degli ippodromi
e degli impianti
di allevamento, di allenamento e
di addestramento, secondo
parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra
nella titolarità dei rapporti
giuridici attivi e passivi dell'UNIRE.
Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è
esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali. L'incarico di direttore generale, nonchè quello di
componente del comitato direttivo
e del collegio dei revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto
di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, prosegue il
proprio rapporto con
l'Agenzia. La consistenza
numerica complessiva di tale personale
costituisce il limite massimo
della dotazione organica dell'Agenzia.
Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua
ad applicarsi la
disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del
comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area
VI della dirigenza.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a
carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.
Art.
15
Liquidazione degli
enti dissestati e
misure di razionalizzazione dell'attività dei
commissari straordinari
1. Fatta salva la
disciplina speciale vigente
per determinate categorie di
enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di
un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato
raggiunga un livello
di criticità tale
da non potere assicurare la
sostenibilità e l'assolvimento delle
funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili
nei confronti dei
terzi, con decreto
del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, l'ente è posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi
organi decadono ed è nominato
un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione
dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di
personale in posti che si rendono
vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei
limiti delle risorse disponibili
alla data della
liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del
patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in
deroga a quanto previsto nel
presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono
allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra
pubblica amministrazione, ovvero in
una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo n. 300 del 1999, con
la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non
superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente.
Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonchè
l'inquadramento previdenziale. Nel caso
in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto
a quello previsto è attribuito
per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto
è stabilita un'apposita tabella
di corrispondenza tra
le qualifiche e
le posizioni economiche del personale
assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli
enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.
2. Al fine di garantire il raggiungimento
degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina
e di rafforzare
i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari
nominati ai sensi degli articoli 11
della legge 23 agosto 1988, n.
400, 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge
8 luglio 2010,
n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta
nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge
1° ottobre 2007,
n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono
essere in ogni tempo revocati con le
medesime modalità previste per
la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto
con riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il
compenso dei commissari
o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa
e da una parte variabile. La parte
fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto
dei tempi di
realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto
dell'incarico
commissariale, non puo'
superare 50 mila euro annui. Con
la medesima decorrenza
si procede alla
rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti
per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La
violazione delle disposizioni
del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma
3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n.
159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo
la metodologia di calcolo e negli importi
indicati nei relativi
decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di
concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di
svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle
imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta
la dismissione dei compendi aziendali e che
si trovino nella fase di
liquidazione, l'organo commissariale monocratico
è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello
sviluppo economico con le modalità
di cui all'articolo 38
del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il
collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle
norme di cui ai commi da 2 a
5 del
presente articolo non
puo' comportare aggravio di
costi a carico della procedura per i
compensi che sono liquidati ripartendo
per tre le
somme già riconoscibili al commissario unico.
Capo III
Contenimento
e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico,
sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso
degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art.
16
Contenimento delle
spese in materia di impiego pubblico
1.
Al fine di
assicurare il consolidamento delle
misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa in materia
di pubblico impiego adottate
nell'ambito della manovra di
finanza pubblica per gli
anni 2011-2013, nonchè
ulteriori risparmi in
termini di indebitamento
netto, non inferiori a 30 milioni di
euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di
euro per l'anno
2014, ad euro
340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni
di euro annui
a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti
da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei
Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle
finanze, puo' essere disposta:
a)
la proroga di un
anno dell'efficacia delle
vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
facoltà assunzionali per le
amministrazioni dello Stato,
ad esclusione dei
Corpi di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per
le agenzie fiscali, per
gli enti pubblici
non economici e
per gli enti dell'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014
delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici
anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni previste
dalle disposizioni medesime;
c)
la fissazione delle
modalità di calcolo
relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale
per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e
l'obbligatorietà delle procedure
di mobilità del
personale tra le
pubbliche amministrazioni;
e) la possibilità che l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonchè, all'esito di
apposite consultazioni con le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego,
alla lettera b) sia differenziato, in ragione
dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di
determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i
soggetti pubblici, con
esclusione delle regioni e delle
province autonome, nonchè
degli enti del servizio sanitario nazionale,
nell'ambito degli enti
destinatari in via diretta delle
misure di razionalizzazione della
spesa, con particolare riferimento
a quelle previste
dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.
78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g)
ulteriori misure di
risparmio,
razionalizzazione e qualificazione della
spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione
dell'uso delle autovetture
di servizio, la
lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle
disposizioni di cui all'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, al
personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello
impegnato in attività operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti
del comma 1-bis del medesimo articolo,
come modificato dall'articolo
17, comma 23, lettera a), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)).
2. Le disposizioni recate dal comma 1,
lettera b), con riferimento al
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione
del comma 1, non vengano adottati i
provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede, con
proprio decreto, alla riduzione fino
alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito
delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni
sono esclusi il
Fondo per il finanziamento ordinario
delle università, nonchè
le risorse destinate alla
ricerca e al
finanziamento del cinque
per mille dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, all'istruzione scolastica,
nonchè il fondo unico per lo spettacolo
di cui alla legge 30
aprile 1985, n.
163, e le
risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione
dei beni culturali.
4.
Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11,
le amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro
il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa,
di riordino e
ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione
e digitalizzazione, di riduzione
dei costi della politica e di funzionamento, ivi
compresi gli appalti di
servizio, gli affidamenti alle
partecipate e il
ricorso alle consulenze attraverso persone
giuridiche. Detti piani
indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna
delle voci di
spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e
finanziari.
5. In relazione ai processi
di cui al
comma 4, le
eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a
quelle già previste dalla normativa
vigente, dall'articolo 12 e
dal presente articolo ai fini
del miglioramento dei saldi di
finanza pubblica, possono
essere utilizzate annualmente, nell'importo
massimo del 50 per cento, per la contrattazione
integrativa, di cui il 50 per cento destinato
alla erogazione dei premi
previsti dall'articolo 19
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La
restante quota è versata annualmente dagli enti e
dalle amministrazioni dotati
di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al
precedente periodo non
si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili
solo se a
consuntivo è accertato, con
riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati
per ciascuna delle singole voci
di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi
sono certificati, ai
sensi della normativa vigente,
dai competenti organi
di controllo. Per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica
viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato per
il tramite, rispettivamente,
dell'UBRRAC e degli uffici centrali
di bilancio e dalla
Presidenza del Consiglio
- Dipartimento della
funzione pubblica.
6.
I piani adottati
dalle amministrazioni sono
oggetto di informazione alle
organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un
effettivo perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in
sede europea relativamente alla
manovra finanziaria per
gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione,
inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni
della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli
effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013,
alle disposizioni di
cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi
effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo
nei riguardi delle stesse categorie
di personale cui
si applicano le
predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale
adottati dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1,
comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le
assunzioni a tempo indeterminato,
incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di
rapporti a tempo
determinato, nonchè gli inquadramenti e le promozioni posti in
essere in base a disposizioni delle quali
venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono
nulle di diritto
e viene ripristinata la situazione preesistente a far data
dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale
applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione
alle prestazioni eseguite, il
dirigente competente procede obbligatoriamente e
senza indugio a comunicare agli
interessati gli effetti
della predetta sentenza sul relativo
rapporto di lavoro e sul correlato
trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies
del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono
per il controllo sulle assenze per malattia
dei dipendenti valutando
la condotta complessiva del
dipendente e gli oneri
connessi all'effettuazione della
visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in
ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si
verifica nelle giornate
precedenti o successive a
quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro
le quali devono essere effettuate le visite di
controllo e il regime delle esenzioni dalla
reperibilità sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante
le fasce di reperibilità per
effettuare visite mediche,
prestazioni o accertamenti
specialistici o per
altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia
abbia luogo per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è
giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata
dal medico o
dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o
la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi
5, 5-bis e
5-ter, dell'articolo
55-septies, del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui
all'articolo 3 del
medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di
lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche
amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di
ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia
preventivamente determinato in via generale appositi criteri di
applicativi con atto generale di
organizzazione interna, sottoposto
al visto dei competenti organi di controllo.
Art.
17
Razionalizzazione della
spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello
del finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale)) a
cui concorre lo Stato per il 2013 è
incrementato dello 0,5%
rispetto al livello vigente per il 2012 ed è
ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica
Intesa fra lo
Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il
30 aprile 2012, sono indicate le modalità
per il
raggiungimento
dell'obiettivo di cui
al primo periodo del
presente comma. Qualora
la predetta Intesa
non sia raggiunta entro il
predetto termine,al fine di assicurare
per gli anni 2013 e 2014 che le
regioni rispettino l'equilibrio
di bilancio sanitario, sono
introdotte, tenuto conto
delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui
all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa
sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle
attività concernenti la determinazione
annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali
regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1°
luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici di
cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.
82, fornisce alle
regioni un'elaborazione
dei prezzi di
riferimento, ivi compresi
quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto
all'articolo 11, alle
condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi
i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle
prestazioni e dei servizi sanitari
e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini
di costo a
carico del Servizio sanitario
nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione delle regioni
ulteriori strumenti operativi
di controllo e razionalizzazione della spesa. Le
regioni adottano tutte le
misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche
sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
b) in materia di assistenza farmaceutica
ospedaliera, al fine di consentire
alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati compatibili con il livello di
finanziamento di cui al primo periodo del presente comma,
a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare,
entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico
delle aziende farmaceutiche
l'eventuale superamento
del tetto di
spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima
del 35% di tale superamento, in
proporzione ai rispettivi
fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite
dal medesimo regolamento. Qualora
entro la predetta data del 30
giugno 2012 non sia stato emanato il
richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco,
con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11,
comma 7, lettera
b), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a
decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi
previste, al fine di consentire alle
regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale
di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, come
da ultimo modificato dall'articolo 22,
comma 3, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella
misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e
razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio
sanitario nazionale per
l'acquisto di dispositivi medici,
in attesa della
determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali
delle prestazioni che tengano
conto della qualità
e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei
dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei
consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui
al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la
spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto
di detti dispositivi, tenuto
conto dei dati riportati nei modelli
di conto economico (CE),
compresa la spesa relativa all'assistenza
protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a
livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al
fabbisogno sanitario nazionale
standard e al fabbisogno sanitario
regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Cio' al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio
programmati. Il valore assoluto
dell'onere a carico
del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi
di cui alla presente lettera, a
livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le
regioni monitorano l'andamento della
spesa per acquisto
dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del
predetto valore è recuperato interamente
a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di
copertura a carico di altre voci del
bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto
registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con
regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e
sulle altre prestazioni
erogate dal servizio sanitario nazionale.
Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto
a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e
sono finalizzate ad
assicurare, nel rispetto del
principio di equilibrio
finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia
e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla
determinazione del tetto
per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono
adottare provvedimenti
di riduzione delle
predette misure di compartecipazione, purchè
assicurino comunque, con
misure alternative,
l'equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le
regioni di cui
all'alinea del comma 1 sono
indicati gli importi delle manovre
da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 16 in
materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di
cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta
entro il predetto
termine, gli importi
sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a
carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b), e
c) del comma 1,
nonchè, per l'esercizio 2014,
del 22%, 20%, 15% e 40% a carico
rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d)
del comma 1;
per l'anno 2014, il residuo 3 per
cento corrisponde alle
economie di settore derivanti
dall'esercizio del potere regolamentare in
materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato
di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera
c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le
economie di settore derivanti
dall'esercizio del potere regolamentare in
materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato
di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per
l'anno 2014 sono
proporzionalmente rideterminate e
con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in
termini di saldo netto da
finanziare il livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al
comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
commi 71, 72 e 73, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011
e 2012, l'effettivo rispetto dei
piani di rientro
dai disavanzi sanitari,
nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009,
sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della
legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il secondo
periodo sono inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso
di attuazione del piano o dei programmi
operativi di cui al comma
88, gli ordinari
organi di attuazione del piano
o il commissario ad acta
rinvengano ostacoli derivanti
da provvedimenti legislativi regionali, li
trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi
di contrasto con il Piano di
rientro o con i programmi operativi.
Il Consiglio regionale, entro i
successivi sessanta giorni, apporta le
necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o
le sospende, o le
abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare
le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati,
ovvero vi provveda in modo
parziale o comunque
tale da non
rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o
dei programmi operativi,
il Consiglio dei Ministri
adotta, ai sensi
dell'articolo 120 della ((Costituzione)),
le necessarie misure,
anche normative, per
il superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il
seguente: "88-bis Il primo
periodo del comma 88
si interpreta nel
senso che i
programmi operativi costituiscono prosecuzione e
necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del piano
di rientro, al fine di tenere
conto del finanziamento del servizio sanitario
programmato per il
periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento
dell'attuazione del piano
di rientro, nonchè di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano o da innovazioni della
legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione
del piano di rientro dal disavanzo sanitario
della regione Abruzzo
dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010,
di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, che è approvato con il
presente decreto, ferma restando la validità
degli atti e
dei provvedimenti già
adottati e la
salvezza degli effetti
e dei rapporti giuridici
sorti sulla base
della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresi', adotta,
entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 - 2012, in modo
da garantire, anche
attraverso l'eventuale superamento
delle previsioni contenute in
provvedimenti legislativi regionali
non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2,
comma 80, della legge
23 dicembre 2009,
n. 191, che
le azioni di riorganizzazione e risanamento del
servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza:
1)
con l'obiettivo del
raggiungimento dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario
regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto
del livello del finanziamento del servizio sanitario
programmato per il periodo 2010 - 2012 con
il Patto per la salute 2010
- 2012 e
definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le
regioni introdotti dal medesimo Patto per la
salute 2010 -
2012 e dalla
legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede
a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui
alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio
2010, n. 122," sono inserite le seguenti: "nonchè al fine di consentire
l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di
ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo,
le parole: "fino al
31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani
di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma
174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive
modificazioni, è stato applicato il blocco automatico
del turn over
del personale del servizio sanitario regionale, con
decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per
i rapporti con
le regioni e
per la coesione territoriale, su richiesta
della regione interessata, puo'
essere disposta, in deroga
al predetto blocco
del turn over, l'autorizzazione al conferimento
di incarichi di
dirigenti medici responsabili
di struttura complessa, previo accertamento, in
sede congiunta, della necessità di procedere al predetto
conferimento di incarichi al fine
di assicurare il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonchè
della compatibilità del medesimo conferimento con la
ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio
sanitario, come programmati
nel piano di rientro, ovvero nel
programma operativo, da
parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali
di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli
adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
12 dell'intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5.
In relazione alle
risorse da assegnare
alle pubbliche amministrazioni
interessate, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie
locali, in applicazione dell'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17,
comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a
trasferire annualmente una
quota delle disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale, non utilizzata
in sede di
riparto in relazione
agli effetti della sentenza della Corte costituzionale
n. 207 del 7 giugno
2010, nel limite di
70 milioni di
euro annui, per
essere iscritta, rispettivamente,
tra gli stanziamenti di
spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26,
comma 2, della legge 196
del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri,
ovvero su appositi fondi
da destinare per
la copertura dei
medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni
diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge
di bilancio è stabilita la dotazione annua dei
suddetti stanziamenti destinati
alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle
amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le
medesime finalità di cui alla lettera
a). Conseguentemente il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal
medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, secondo periodo, della
legge 23 dicembre
2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno
2011 il livello del
finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11,
comma 12, del decreto - legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, e dall'articolo 1,
comma 49, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, è incrementato di ((105 milioni di euro)) per
far fronte al maggior finanziamento concordato con
le regioni, ai
sensi della citata intesa, con
riferimento al ((periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto)). ((A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1,
comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e cessano di avere
effetto le disposizioni di cui
all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133)).
7.
Con decreto del
Ministro della salute,
previo protocollo d'intesa con
le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga
fino al 31
dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale
di' cui all'articolo 1, comma 827,
della legge 27 dicembre 2006. n. 296,
coordinato dall'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della povertà
(INMP) di cui
al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre
2007, finalizzato alla ricerca,
alla formazione, alla prevenzione
e alla cura
delle malattie delle migrazioni e della povertà.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione
e alle
modalità di funzionamento
dell'INMP si provvede con decreto
del Ministro della salute((. Entro il
30 giugno 2013
il Ministero)) della
salute verifica l'andamento della
sperimentazione gestionale e
promuove, sulla base dei risultati raggiunti,
l'adozione dei provvedimenti necessari alla
definizione, d'intesa con
le regioni interessate, dell'assetto a regime
dell'INMP. In caso di mancato
raggiungimento dei risultati
connessi al progetto di sperimentazione
gestionale di cui al comma 7,
con decreto del Ministro della salute
si provvede alla soppressione e
liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione ((...))
delle finalità di cui ((ai commi 7 e 8)), è autorizzata per
l'anno 2011 la corresponsione
all'INMP di un finanziamento
pari 5 milioni di
euro, alla cui
copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione, per il
medesimo anno, dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5
della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento
delle attività di ciascuno degli anni 2012
e 2013 si
provvede nell'ambito di
un apposito progetto
interregionale per la
cui realizzazione, sulle
risorse finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662,
e successive modificazioni, è
vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo
biennio.
10. Al fine di garantire
la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del
farmaco (Aifa), in
relazione alla rilevanza
e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa
attribuite, di potenziare la
gestione delle aree
strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e
di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di
cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai
sensi dell'articolo 48, comma
13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazione, dalla legge 24
novembre 2003, n.
326, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco
(Aifa), di cui
al decreto del Ministro della salute
20 settembre 2004,
n. 245, è modificato, in modo da assicurare
l'equilibrio finanziario dell'ente e
senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore generale,
il potere di
modificare, con deliberazioni assunte ai sensi
dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto
organizzativo dell'Agenzia di
cui all'articolo 17
del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al
fine di articolare
le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli
accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi
della presente lettera sono sottoposte
all'approvazione del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione
consultiva tecnico-scientifica e il
comitato prezzi e rimborsi, prevedendo:
un numero massimo
di componenti pari a dieci, di cui
tre designati dal
Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno
designato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, quattro designati
dalla Conferenza Stato-regioni nonchè, di diritto, il direttore
generale dell'Aifa e il
presidente dell'Istituto superiore
di sanità; i requisiti
di comprovata professionalità e
specializzazione dei componenti
nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria
e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza
di oneri a
carico della finanza pubblica,
non possano superare
la misura media
delle corrispondenti indennità previste per i componenti
degli analoghi organismi delle
autorità nazionali competenti
per l'attività regolatoria dei
farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c)
di specificare i
servizi, compatibili con
le funzioni istituzionali
dell'Agenzia, che l'Agenzia
stessa puo' rendere
nei confronti di terzi ai sensi
dell'articolo 48, comma
8, lettera c-bis), del
decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo
altresi' la misura dei relativi
corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a
carico di ciascun titolare di
autorizzazione all'immissione in commercio per il
funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati
dei farmaci autorizzati
o registrati ai
fini dell'immissione in commercio, nonchè per
la gestione informatica delle relative pratiche
autorizzative, con adeguata riduzione per
le piccole
e medie imprese di cui alla ((raccomandazione 2003/361/CE)).
Art.
18
Interventi in materia
previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020,
ferma restando la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e
per le lavoratrici
autonome la cui pensione è
liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta
anni per l'accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta
anni di cui
all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono
incrementati di un
mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di
ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2022, di
ulteriori quattro mesi a
decorrere dal 1°
gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è
abrogato dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge. Dalla
medesima data, nell'ambito
delle risorse di cui al Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1 lettera a),
del predetto decreto-legge n.185
del 2008, il
Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella
disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
caso di licenziamento o di cessazione
del rapporto di lavoro
e qualora i lavoratori medesimi siano percettori
dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un
trattamento aggiuntivo pari alla
differenza tra il trattamento di
disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un
numero di mesi
pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. ((3. A titolo di
concorso al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica,
per il biennio
2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica
delle pensioni, secondo
il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa,
con esclusione della
fascia di importo inferiore a tre
volte il predetto
trattamento minimo INPS
con riferimento alla quale l'indice
di rivalutazione automatica
delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nella misura del 70 per cento.
Per le pensioni
di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla
base della normativa
vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.))
((4. All'articolo
12 del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 12-bis, la
parola: "2015" è
sostituita dalla seguente:
"2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al
comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo
periodo, le parole:
"2013" e "30 giugno" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso
l'ultimo periodo.))
5. Con effetto sulle
pensioni decorrenti dal
1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della
pensione a favore
dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme esclusive o sostitutive di
detto regime, nonchè della gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante
causa sia stato
contratto ad età
del medesimo superiori a settanta anni e la differenza
di età tra
i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in
ragione di ogni anno di
matrimonio con il dante
causa mancante rispetto
al numero di 10. Nei casi di frazione
di anno la
predetta riduzione percentuale è
proporzionalmente rideterminata.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
nei casi di presenza di figli di
minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il
regime di cumulabilità
disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della
predetta legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10,
quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge
27 dicembre 1983,
n. 730, si interpreta nel
senso che le
percentuali di incremento dell'indennità integrativa
speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima,
calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in
proporzione all'anzianità conseguita alla data di' cessazione dal
servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge
27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la
disciplina prevista per l'attribuzione,
all'atto della cessazione dal
servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui
alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la
normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n. 79, ad
eccezione del comma
quarto del predetto
articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici piu' favorevoli in godimento
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, già definiti con
sentenza passata in
autorità di cosa
giudicata o definiti
irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti
pensionistici.
10. L'articolo 3,
comma 2, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel
senso che la quota a
carico della gestione speciale
dei trattamenti pensionistici in essere
alla data di entrata in
vigore della legge
30 luglio 1990,
n. 218, va determinata con esclusivo riferimento
all'importo del trattamento pensionistico effettivamente
corrisposto dal fondo
di provenienza alla predetta
data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti già
pensionati, gli enti
previdenziali di diritto
privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto adeguano i propri statuti e
regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della
contribuzione a carico di tutti
coloro che risultino
aver percepito un
reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività
professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo
soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per
cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a
ciascun ente. Qualora
entro il predetto termine gli
enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si
applica in ogni caso quanto
previsto al secondo periodo.
12. L'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, si interpreta nel senso
che i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorchè
non esclusiva, attività
di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso
l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi
professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli
enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con
esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2,
comma 26, della legge
n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994,
n. 509, si conferma
che la relativa
copertura contributiva ha
natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22
luglio 1966, n. 613, come previsto
dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
14. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali,
l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali
di cui
ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, possono
stipulare apposite convenzioni
per il contrasto
al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in
loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni
attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del
decreto- legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio
2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al
versamento della contribuzione di
finanziamento dell'indennità economica
di malattia in
base all'articolo 31 della
legge 28 febbraio
1986, n. 41, ((per le categorie)) di
lavoratori cui la
suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa
vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data
del 1° gennaio 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma
1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010,
viene meno, limitatamente all'articolo 43,
l'efficacia abrogativa del
decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944 n. 369, di
cui alla voce
69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n.
212, che si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16
aprile 1997 n. 146, e ((l'articolo 01)), comma 5,
del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n.
81, si interpretano nel senso
che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato,
non è comprensiva della voce del
trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che
il contributo di solidarietà sulle
prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è
dovuto sia dagli
ex-dipendenti già collocati a
riposo che dai lavoratori ancora in servizio.
In questo ultimo caso il
contributo è calcolato
sul maturato di
pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è
trattenuto sulla retribuzione
percepita in costanza di attività lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il
finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono
lavori di cura non retribuiti derivanti
da responsabilità familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il centro servizi
o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza
trimestrale alla Gestione
medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati
a seguito di acquisti effettuati tramite moneta
elettronica o altro
mezzo di pagamento presso
i centri vendita
convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della
presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il
seguente:
"5-bis. Nelle more
dell'effettiva costituzione del
polo della salute e della
sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in
carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase
transitoria, e comunque non oltre il 31
dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al
comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle
funzioni di ricerca
di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai
sensi del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad
un soggetto in
possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.".
22.
Ai fini della
razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo
al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità
civile, della sordità,
dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in
deroga alla normativa
vigente, possono affidare all'Istituto
nazionale della previdenza
sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni
relative all'accertamento dei requisiti sanitari. ((22-bis.
In considerazione della eccezionalità della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere
dal 1° agosto 2011
e fino al
31 dicembre 2014,
i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino
90.000 euro lordi annui, sono
assoggettati ad un contributo di perequazione
pari al 5 per cento della parte
eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonchè pari al 10 per
cento per la
parte eccedente 150.000 euro;
a seguito della
predetta riduzione il
trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche
i trattamenti erogati da forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta
o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio,
ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, nonchè
i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli
enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad
esaurimento di cui
all'articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonchè
le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per
il personale addetto alle
imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del
gas e per
il personale già
addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette.
La trattenuta relativa al
predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e
salvo conguaglio, a
conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della
corresponsione di ciascun rateo
mensile. Ai fini
dell'applicazione della predetta
trattenuta è preso
a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per
l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale
dei pensionati, istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, è tenuto a fornire a
tutti gli enti interessati i necessari
elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità
proporzionali ai trattamenti
erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il
trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio
dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo
12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "I soggetti di
cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per
il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età
anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo
del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012,
di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale
del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di
cui al comma 22-ter
le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima
della data di
entrata in vigore
della legge
di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei
limiti del numero di 5.000
lavoratori beneficiari, ancorchè
maturino i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai
sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 30
giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)
ai lavoratori collocati
in mobilità lunga
ai sensi dell'articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive
modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno
2011;
c) ai lavoratori che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico
dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di
cessazione del rapporto
di lavoro, delle
domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al
comma 22-ter che intendono avvalersi
del regime delle
decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000
domande di pensione, l'INPS non
prenderà in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire
dei benefici previsti
dalla disposizione di cui al comma 22-quater)).
Art.
19
Razionalizzazione della
spesa relativa all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei tempi
stabiliti, del disposto
di cui all'articolo 2,
commi dal 4-septiesdecies al
4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, i commissari straordinari dell'INVALSI e
dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di
reclutamento, da concludersi entro
il 31 agosto 2012. L'INVALSI e
l'ANSAS provvedono a realizzare
il proprio programma di
reclutamento nel limite
della dotazione organica dell'ente, nonchè entro il
limite dell'80% delle
proprie entrate correnti
complessive. La decorrenza giuridica
ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal
primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando
presso l'ANSAS rientra
in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è
soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto
nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con
autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si
articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del
programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI
e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate, per il triennio
2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli
interventi di razionalizzazione previsti dal
presente articolo, iscritte
nello stato di
previsione del predetto
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a
legislazione vigente, da
destinare ad un
apposito fondo da istituire nel
medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le
predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo
ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca
" per essere
destinate al funzionamento
dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di
cui al decreto legislativo n.
204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuità didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012
la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria e la
scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti
comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni
scolastiche autonome costituite
separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti
compresivi per acquisire l'autonomia
devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni,
ridotti a 500
per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle
aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome
costituite con un numero di alunni inferiore
a 500 unità,
ridotto fino a
300 per le istituzioni site nelle piccole isole,
nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati
dirigenti scolastici con
incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono
conferite in reggenza
a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo
unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'articolo 3,
comma 88, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350,
è abrogato.
7.
A decorrere dall'anno
scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della
scuola non devono superare la
consistenza delle relative
dotazioni organiche dello
stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni
caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di
spesa che devono derivare per il
bilancio dello Stato, a
decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e
9 dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico
finanziaria di cui al comma
7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del
2008 provvede annualmente al
monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo
scopo di adottare
gli eventuali interventi
correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8,
si applica la procedura prevista dall'articolo
1, comma 621, lett. b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28
dicembre 2001 n.448, si interpreta nel
senso che il
parere delle competenti
Commissioni parlamentari
deve essere acquisito
ogni volta che
il Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvedono alla modifica
dei parametri sulla base
dei quali è
determinata la consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno è
determinato secondo quanto previsto
dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando
che è
possibile istituire posti
in deroga, allorchè si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.
L'organico di sostegno
è assegnato complessivamente alla
scuola o a
reti di scuole
allo scopo costituite, tenendo
conto della previsione del numero di tali
alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica
e di integrazione per i
singoli alunni disabili,
usufruendo tanto dei docenti
di sostegno che
dei docenti di
classe. A tale
fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del
personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione
di tutto il personale docente sulle
modalità di integrazione degli
alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nei casi
di valutazione della
diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del
docente di sostegno all'alunno
disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS,
che partecipa a titolo gratuito.
12. Il
personale docente dichiarato,
dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma
idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da
presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla
data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In
sede di prima applicazione, per il personale
attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre
mansioni, i 30
giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi
indicate dal richiedente, sulla base
di criteri stabiliti con
successivo decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e
mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno
personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici
a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli
del personale amministrativo e
tecnico sono comunque effettuate
nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non
presenti l'istanza ivi prevista o la
cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è
soggetto a mobilità
intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del
personale amministrativo delle
Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici
e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonchè
dell'eventuale maggior trattamento
stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilità di cui al comma 13 si
realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti
destinatari del personale
interessato ed avviene
all'interno della regione
della scuola in
cui attualmente il
personale è assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei
posti disponibili.
15.
Con decreto di
natura non regolamentare del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonchè il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto,
sono individuate le
pubbliche amministrazioni destinatarie
del personale di cui al
comma 13, le
procedure da utilizzare
per l'attuazione della
mobilità intercompartimentale, nonchè
le qualifiche e i profili professionali da
attribuire al medesimo
personale.
16. Al fine di garantire la piena
coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione
e formazione professionale di
cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.
226, con le
intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione
secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza
nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica,
entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un
decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative
vigenti, su proposta
del Ministro
dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art.
20
Nuovo patto di stabilità
interno: parametri di virtuosità
1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità
di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica delle
singole regioni, esclusa
la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio,
possono essere concordate tra lo Stato
e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di
Consiglio delle autonomie locali e ove non
istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
regionali. Le predette modalità si
conformano a criteri europei con riferimento
all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel
saldo valido per
il patto di stabilità
interno. Le regioni
e le province
autonome rispondono nei confronti
dello Stato del
mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso
un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo
in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo
e il risultato
complessivo conseguito. Restano
ferme le vigenti sanzioni a carico
degli enti responsabili del mancato rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità
interno e il monitoraggio a livello centrale, nonchè il termine
perentorio del 31 ottobre
per la comunicazione della
rimodulazione degli obiettivi. ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). La Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza
pubblica, con il supporto tecnico
della Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora
l'applicazione del presente
comma. Con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro il 30
novembre 2011, sono stabilite le modalità
per l'attuazione del presente comma
((, nonchè le
modalità e le
condizioni per l'eventuale
esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che
in uno dei tre anni precedenti
siano risultate inadempienti al
patto di stabilità e delle regioni
sottoposte ai piani di rientro
dai deficit sanitari)).
((2.
Ai fini di
ripartire l'ammontare del
concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza
pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5,
nonchè dall'articolo 14
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo,
i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e
con il Ministro per gli affari
regionali e per la
coesione territoriale, d'intesa
con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro
classi, sulla base dei seguenti
parametri di virtuosità:
a) prioritaria considerazione della
convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilità interno;
c)
incidenza della spesa
del personale sulla
spesa corrente dell'ente in
relazione al numero dei dipendenti
in rapporto alla popolazione residente,
alle funzioni svolte
anche attraverso esternalizzazioni
nonchè all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro
tiene conto del suo valore all'inizio
della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni
nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del
comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi
a domanda individuale per gli enti locali;
g)
rapporto tra gli
introiti derivanti dall'effettiva partecipazione
all'azione di contrasto
all'evasione fiscale e i tributi
erariali, per le regioni;
h)
effettiva partecipazione degli
enti locali all'azione
di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte
corrente riscosse e accertate;
l) operazione
di dismissione di
partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente)).
((2-bis. A decorrere dalla determinazione dei
livelli essenziali delle
prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono
tendere gli enti territoriali
nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i
parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori
quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei
servizi resi, anche
utilizzando come parametro
di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni
con il miglior rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2
individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel
miglioramento conseguito dalle singole
amministrazioni rispetto alle precedenti
con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito
dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo
che l'insieme dei comuni
che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o
nel quadruplo del numero degli abitanti del comune
demograficamente piu' piccolo
tra quelli associati. I comuni
assicurano comunque il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 26
a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con
riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti,
da essi individuate tra quelle di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo
ad almeno quattro funzioni fondamentali loro
spettanti, da essi individuate tra
quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009;
c) entro il 31 dicembre 2013
con riguardo a
tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai
sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009")).
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto
dal comma 2, risultano collocati nella
classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a
decorrere dall'anno 2013,
dal comma 5,
nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le disposizioni del primo periodo si applicano
per le province a decorrere dall'anno 2012)).
Gli enti locali ((di cui ai primi
due periodi)) conseguono l'obiettivo strutturale
realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo
periodo conseguono un obiettivo
pari a quello risultante
dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale
annua di riduzione
stabilita per il
calcolo dell'obiettivo 2011
dal decreto legge
25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Le spese finali medie di
cui al periodo precedente sono quelle
definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012
((è ridotto)) con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in modo tale che non derivino
effetti negativi, in
termini di indebitamento netto
e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un
nuovo patto di
stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo
fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5
maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla
virtuosità degli enti e sulla
riferibilità delle regole a criteri europei
con riferimento all'individuazione delle entrate e delle
spese valide per
il patto, fermo
restando quanto previsto
dal comma 3,
ai fini della
tutela dell'unità economica della
Repubblica le misure
previste per l'anno
2013 dall'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese
anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4,
le regioni, le
province autonome di
Trento e di
Bolzano, le province
e i comuni
con popolazione superiore a
5.000 abitanti, alla
realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica,
per gli anni
2013 e successivi concorrono con le seguenti
ulteriori misure in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per
800 milioni di
euro per l'anno 2013 e per
1.600 milioni di euro a decorrere all'anno
2014;
b) le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013 e
per 2.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro
per l'anno 2013 e per 800 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro
per l'anno 2013
e 2.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.
6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15
LUGLIO 2011, N. 111)).
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15
LUGLIO 2011, N. 111)).
8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15
LUGLIO 2011, N. 111)).
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai
fini del computo
della percentuale di
cui al periodo precedente si calcolano le spese
sostenute anche dalle
società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo
che sono titolari di
affidamento diretto di servizi
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni
volte a soddisfare
esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che
svolgono attività nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto
di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo
non si applica alle società
quotate su mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, dopo
il comma 111, è inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di
servizio e gli
altri atti posti
in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano
elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si
applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in
essere dopo l'entrata in vigore del presente
decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le
Sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti accertino che il rispetto del
patto di stabilità interno è
stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate
o delle uscite
ai pertinenti capitoli di
bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in
essere atti elusivi delle
regole del patto di
stabilità interno, la
condanna ad una
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio
economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al
netto degli oneri fiscali e
previdenziali.".
13. All'articolo 14,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, l'ultimo periodo è
soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, le
regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte
costituzionale, anche con
riferimento all'attività di
enti strumentali o
dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari
regionali, tutte le
attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le
spese affrontate o preventivate ai
fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta
conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, sentito il
Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei
presupposti, il potere sostitutivo di
cui all'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure
di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni che
prevedono, in attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42,
la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti
locali, le disposizioni che
prevedono sanzioni, recuperi,
riduzioni o limitazioni a
valere sui predetti
trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti
a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma
3 dell' articolo
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a
valere sul fondo perequativo di
cui all'articolo 13 della legge 5
maggio 2009, n. 42. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali
sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio
dello Stato le
somme residue.
17. All'articolo 78,
comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Tutte
le entrate del comune di
competenza dell'anno 2008 e dei
successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di
Roma Capitale, ivi
comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno
2008, purchè accertate successivamente
al 31 dicembre 2007.".
((17-bis. Le risorse destinate, a
legislazione vigente, ai rimborsi e
alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 1.400 milioni
di euro annui a decorrere
dall'anno 2014)).
Capo IV
Finanziamento
di spese indifferibili ed altre disposizioni di
carattere
finanziario
Art.
21
Finanziamento di spese
indifferibili dell'anno 2011
1. Al fine di assicurare la prosecuzione
degli interventi di
cui all'articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1°
luglio 2011, il
piano di impiego
di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, terzo periodo,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125,
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre
2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge n.
92 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125
del 2008, e
successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4
milioni di euro per l'anno 2011, con
specifica destinazione di 33,5
milioni di euro e di 2,9
milioni di euro, rispettivamente, per il
personale di cui ai commi 74 e
75 del citato articolo 24 del decreto-legge
n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro,
delle risorse di cui
all'articolo 24 del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla
legge 28 gennaio 2009,
n. 2, versata all'entrata del
bilancio statale, puo' essere destinata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa
con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
alle regioni a
statuto ordinario per le esigenze
del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, connesse
all'acquisto del materiale
rotabile. Le relative spese
sono effettuate nel rispetto del patto
di stabilità interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 è
istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il
fondo per il
finanziamento del trasporto
pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con
dotazione di 400
milioni di euro
annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del
Patto di stabilità.
4. Al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188,
e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 17, dopo
il comma 11-bis
sono aggiunti i seguenti:
«11-ter. Al fine
di consentire uno
sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei
trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura
degli oneri per i
servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale
oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2
e 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un
sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di
passeggeri a media e a lunga percorrenza, non
forniti nell'ambito di
contratti di servizio pubblico, per la parte espletata
su linee appositamente costruite o adattate per l'alta
velocità, attrezzate per
velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del
sovrapprezzo di cui al comma 11 -ter, conformemente al diritto
comunitario e ((in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonchè)) ai principi
di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, ((...))
sulla base dei costi
dei servizi universali di trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico di cui
al citato comma 11-ter, senza compromettere la
redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale
((si applica)), ed è soggetta
ad aggiornamento triennale. I proventi
ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario
per coprire tutto
o parte dei costi originati dall'adempimento degli
obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi
agli stessi nonchè
di un margine di utile
ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti
dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono
integralmente versati all'entrata
del bilancio dello Stato per
essere utilizzati per contribuire al
finanziamento degli oneri
dei servizi universali
di trasporto ferroviario
di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico
di cui al citato comma 11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate le
seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis è sostituito dal
seguente: "Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio
del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni
di organismo di
regolazione è dotato di autonomia
organizzativa e contabile
nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento
sull'attività svolta.";
2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il
seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui
al comma 1-bis
è preposto un soggetto
scelto tra persone
dotate di indiscusse
moralità e indipendenza, alta
e riconosciuta professionalità e
competenza nel settore dei servizi
ferroviari, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
19, commi 4, 5-bis, e
6 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente
sottoposta al parere delle
competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta.
Le medesime Commissioni
possono procedere all'audizione
della persona designata.
Il responsabile dell'Ufficio di
cui al comma 1-bis dura in carica
tre anni e
puo' essere confermato una
sola volta. La
carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma
1-bis è incompatibile con
incarichi politici elettivi, nè puo' essere nominato colui che abbia
interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A
pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis
non puo' esercitare direttamente o
indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza,
essere amministratore o dipendente di soggetti
pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti
o indiretti nelle
imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore
dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalità di contenimento della
spesa pubblica e con lo scopo di
assicurare l'organico completamento delle
procedure di trasferimento alle
regioni dei compiti
e delle funzioni
di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime
di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni
e i compiti delle gestioni commissariali
governative ferroviarie sono
attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. A far
data dall'entrata in
vigore del presente decreto, i commissari governativi
nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello
Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi
internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di
12,5 milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della
Costituzione gli accordi ed i
trattati internazionali, e
gli obblighi di
carattere internazionale,
in qualsiasi forma
assunti, dai quali
derivi l'impegno, anche se meramente
politico, di adottare
provvedimenti amministrativi o
legislativi che determinano
oneri di carattere finanziario, sono autorizzati,
dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.
9. È autorizzata, a decorrere dall'anno
2011, la spesa
di 64 milioni di euro annui, da
destinare alle spese per la gestione
dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.
Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985,
n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalità indicate all'ultima voce
dell'elenco 1 allegato alla legge 13
dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: "Eventi celebrativi di
carattere internazionale"
11. I crediti derivanti dalle gestioni
di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per
conto e nell'interesse dello Stato, di
cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del
presente decreto, insieme alle spese e agli
interessi maturati a
decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono
estinti. Per la definitiva regolazione
del debito dello Stato in dipendenza
delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di
prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro
33.692.020 da corrispondere alla Banca
d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso
Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto,
aventi ad oggetto
i suddetti crediti,
sono dichiarati estinti
d'ufficio con compensazione delle
spese fra le
parti a seguito della
definitiva regolazione del debito secondo le
modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali
non ancora passati
in giudicato restano privi di
effetti. All'onere derivante,
solo in termini di saldo netto
da finanziare, dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per
l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del
comma 250 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art.
22
Conto di disponibilità
1.
L'articolo 46
della legge 31
dicembre 2009, n.
196, è sostituito dal
seguente:
1. (("Art. 46. -
(Programmazione finanziaria). - 1.
Ai fini)) dell'efficiente
gestione del debito pubblico e per
le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali,
incluse le loro articolazioni, e le
amministrazioni pubbliche titolari
di conti accesi presso la
tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia
e delle finanze la stima dei flussi di
cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con
decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza
all'obbligo di comunicazione, al
dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa , viene applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 5
per cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi
dallo Stato, il
Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato
- e la
Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale,
entro 90 giorni dalla chiusura
di ciascun esercizio, svolgono un'attività
di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a
quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza
permanente per il coordinamento della
finanza pubblica sono adottati gli
interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera
dei flussi che transitano nella
tesoreria statale da parte degli enti di cui
al ((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le
sanzioni in caso di mancato rispetto
dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti
territoriali diversi dallo Stato le norme
contenute nel presente
articolo costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica
della Repubblica italiana
ai sensi dell'articolo 120,
comma 2, della Costituzione e
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la
prevedibilità degli incassi
che affluiscono alla tesoreria
dello Stato, tutti
i versamenti e riversamenti di
tributi e contributi
nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a
500.000 euro, anche se effettuati con procedure
diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di
importo rilevante, B.I.R,
regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonchè
per i riversamenti effettuati
dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui
all'((articolo 17 e
seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è
sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento
alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente
alla data di regolamento.
5.
In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è
posto a carico
dei soggetti inadempienti l'obbligo
del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati
per un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalità di cui al presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresi'
autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i
soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria
dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che
disciplinano modalità e
tempi di riversamento di
tributi e contributi nella
tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle
disposizioni di cui
ai precedenti commi. In
particolare, le convenzioni
regolanti le modalità
di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti
unitari, ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.
241, potranno prevedere, oltre
all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo
46, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ulteriori penalità in
caso di mancato rispetto
degli obblighi fissati
dalle presenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è
avviata una sperimentazione della durata
di diciotto mesi,
finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per
l'ottimizzazione dell'attività di
previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso
la tesoreria statale e di quella
relativa alla gestione della liquidità,
nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli
interessi di cui al comma 5 dell'articolo
46 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, non
sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione
e sono ridotti del 50 per cento nel
rimanente periodo di
sperimentazione. Tale
disposizione non si
applica ai soggetti
che effettuano riversamenti
nella tesoreria dello Stato con la procedura
di delega unica di cui all'((articolo
17 e seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per
i quali il
versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si
applica a partire dal 1° agosto 2011.
Capo V
Disposizioni
in materia di entrate
Art.
23
Norme in materia
tributaria
1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti
indicati nel comma 4,
lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta
del 5 per cento sugli interessi
corrisposti a soggetti
non residenti a condizione che
gli interessi siano
destinati a finanziare
il pagamento di interessi e altri proventi su
prestiti obbligazionari emessi
dai percettori: a) negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre
1996 e successive modificazioni e integrazioni; b)
garantiti dai soggetti
di cui all'articolo 23 che
corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società
controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis
dell'articolo 26-quater del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si
applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'atto di garanzia è in
ogni caso soggetto
ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per
cento.
4. Per i prestiti in corso alla data
di entrata in
vigore del presente decreto le
disposizioni di cui al comma 8-bis
dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono
applicabili anche agli interessi già
corrisposti a condizione
che il sostituto d'imposta provveda entro il
30 novembre 2011
al versamento della ritenuta e dei
relativi interessi legali.
In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella
misura del 6
per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro
sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a)
all'articolo 5, che
esercitano attività di
imprese concessionarie
diverse da quelle
di costruzione e
gestione di autostrade e
trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica
l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica
l'aliquota del 5,90 per cento")).
b) al comma 3, dopo le parole "al
comma 1" sono
aggiunte le parole "e
1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni
del presente articolo si
applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in
corso alla data
di entrata in
vigore del presente decreto.
7. All'articolo 13 della
Tariffa, ((approvata con
decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992)), sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole
"comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono
soppresse;
((b) dopo il comma 2-bis è inserito
il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai
depositi di titoli inviati
dagli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 119 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai
depositi di titoli
il cui complessivo valore
nominale o di
rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia
inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 34,20
b) con periodicità semestrale euro 17,1
c) con periodicità trimestrale euro
8,55
d) con periodicità mensile euro 2,85
2) dal 2011, per ogni esemplare
relativamente ai depositi
di titoli il cui
complessivo valore nominale
o di rimborso
presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a
50.000 euro ed inferiore a 150.000
euro:
a) con periodicità annuale euro 70,00
b) con periodicità semestrale euro
35,00
c) con periodicità trimestrale euro
17,5
d) con periodicità mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare
relativamente ai depositi
di titoli il cui
complessivo valore nominale
o di rimborso
presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a
150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro
240,00
b) con periodicità semestrale euro
120,00
c) con periodicità trimestrale euro
60,00
d) con periodicità mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare
relativamente ai depositi
di titoli il cui
complessivo valore nominale
o di rimborso
presso ciascun intermediario finanziario sia pari
o superiore a
500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro
680,00
b) con periodicità semestrale euro
340,00
c) con periodicità trimestrale euro
170,00
d) con periodicità mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare
relativamente ai depositi
di
titoli il cui complessivo
valore nominale o di rimborso
presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a
50.000 euro ed inferiore a 150.000
euro:
a) con periodicità annuale euro
230,00
b) con periodicità semestrale euro
115,00
c) con periodicità trimestrale euro
57,50
d) con periodicità mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare
relativamente ai depositi
di titoli il cui
complessivo valore nominale
o di rimborso
presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a
150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro
780,00
b) con periodicità semestrale euro
390,00
c) con periodicità trimestrale euro
195,00
d) con periodicità mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare
relativamente ai depositi
di
titoli il cui complessivo
valore nominale o di rimborso
presso ciascun intermediario finanziario sia pari
o superiore a
500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro
1.100,00
b) con periodicità semestrale euro
550,00
c) con periodicità trimestrale euro
275,00
d) con periodicità mensile euro
91,67")).
8. Per
minimizzare gli adempimenti
in occasione di
pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione
d'imposta, all'articolo 25,
comma 1 del decreto-legge 31
maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10
per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere piu' rigoroso il
regime di riporto
delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo
d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la
determinazione del reddito,
puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova
capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione dell'utile la perdita è
riportabile per l'ammontare
che eccede l'utile che non
ha concorso alla
formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita
è diminuita dei
proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti
ai
sensi dell' articolo
109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo
in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito
imponibile risulti compensata
da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte
a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze
di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi
tre periodi d'imposta
dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma
1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei
periodi d'imposta successivi
entro il limite
del reddito imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova
capienza nel reddito imponibile
di ciascuno di
essi a condizione
che si riferiscano ad una
nuova attività produttiva.".
((10. Per rendere piu' rigoroso
il regime di
deducibilità degli accantonamenti,
all'articolo 107, comma 2, del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo
il secondo periodo
è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di
costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di
cui al periodo precedente è pari all' 1 per
cento".))
11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3
della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del
comma 10 si applicano
dal periodo d'imposta in
corso alla data
di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali
e civilistici relativi all'avviamento
ed alle altre attività immateriali,all'articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo
il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma
10 sono applicabili
anche ai maggiori valori
delle partecipazioni di
controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione
a titolo di avviamento, marchi d'impresa e
altre attività immateriali. Per
partecipazioni di controllo si
intendono quelle incluse nel consolidamento ai
sensi ((...)) del capo III del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127.
Per le
imprese tenute ad
applicare i principi
contabili internazionali di cui
al regolamento n
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle
incluse nel consolidamento ai
sensi delle relative previsioni.
L'importo assoggettato ad
imposta sostitutiva non rileva
ai fini del
valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10
sono applicabili anche
ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e
altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di
controllo acquisite nell'ambito di
operazioni di cessione
di azienda ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si
applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre
2010 sia in quelli
precedenti. Nel caso
di operazioni effettuate
in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio
2011, il versamento dell'imposta
sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui
al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite
le modalità di attuazione dei commi da12 a 14.
16. Al fine di evitare disparità di
trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei
soggetti di cui
al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, delle
agevolazioni previste dall'articolo
6 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e dall'articolo 10-bis
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute
le sanzioni irrogate
con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai
sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere piu' efficienti gli
istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8
del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per
il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è
tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di
un anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e
la documentazione relativa
alla prestazione della garanzia" sono soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito da
seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva,
il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, ((n. 471,)) applicata
in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di
tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, le parole:
"e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la parola: "previsti" è
sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole
", previa prestazione, se
l'importo delle rate successive alla prima è superiore a
50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole:
"e con la
prestazione della predetta garanzia
sull'importo delle rate
successive, comprensivo
degli interessi al
saggio legale calcolati
con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di
detto importo aumentato di un anno" sono soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito da
seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva,
il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, ((n. 471,)) applicata
in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di
tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17
a 19
non si applicano agli atti di adesione, alle
definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, ed
alle conciliazioni giudiziali già
perfezionate, anche con
la prestazione della garanzia, alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
21. A
partire dall'anno 2011,
per le autovetture
e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose è
dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari
ad euro dieci per
ogni chilowatt di
potenza del veicolo
superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del
bilancio dello Stato. L'addizionale
deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con
Provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In
caso di omesso
o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la
sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al
30 per cento dell'importo non versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a
partite IVA inattive
da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma
15-quater è aggiunto
il seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita
IVA è revocata d'ufficio qualora per
tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività
d'impresa o di arti e professioni o, se
obbligato alla presentazione della
dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto,
non abbia adempiuto
a tale obbligo. Il
provvedimento di revoca
è impugnabile davanti
alle Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene
obbligati, non abbiano tempestivamente presentato
la dichiarazione di
cessazione di attività di cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 633, possono
sanare la violazione versando,
entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un
importo pari alla
sanzione minima indicata
nell'articolo articolo 5,
comma 6, primo
periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un
quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione
non sia stata già constatata con atto portato a
conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e potenziare
l'attività di indagine sull'industria
finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le
parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie," sono aggiunte
le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo
le parole: "alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle
società ed enti di assicurazione per
le attività finanziarie," e dopo
le parole: "nonchè alle
garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le
seguenti: "o dagli
operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti
per i
quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e
servizi o con i quali abbiano intrattenuto
rapporti di natura
finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma,
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le
parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie," sono aggiunte
le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo
le parole: "alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e
creditizie," sono aggiunte le
seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie," e dopo le
parole: "nonchè alle
garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le
seguenti: "o dagli
operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti
per i
quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e
servizi o con i quali abbiano intrattenuto
rapporti di natura
finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le
aziende e istituti
di credito e l'Amministrazione postale" sono
sostituite dalle seguenti: "e
presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo
32";
2) al
secondo comma, le
parole: "allo scopo
di rilevare direttamente i dati
e le notizie relative ai conti la cui
copia sia stata richiesta a
norma del n. 7) dello stesso articolo
32 e non trasmessa entro
il termine previsto
nell'ultimo comma di
tale articolo o allo scopo
di rilevare direttamente la
completezza o l'esattezza, allorchè
l'ufficio abbia fondati
sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie
contenuti nella copia di conti trasmessa,
rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con la azienda o istituto di credito
o l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle
seguenti: "allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei
dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto
delle richieste a norma del n. 7)
dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o
allo scopo di
rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle
risposte allorchè l'ufficio
abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio".
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori
finanziari di cui al n.
7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa
autorizzazione, per l'Agenzia
delle entrate, del
Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale,
ovvero, per la Guardia di
finanza, del Comandante
regionale, da funzionari
con qualifica non inferiore a
quella di funzionario
tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di
grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli
di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni
debbono essere eseguite alla presenza
del responsabile della
sede o dell'ufficio presso
cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al
soggetto interessato. Coloro
che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza
dei dati acquisiti.".
27.
All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma è
sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione degli accessi presso le
pubbliche amministrazioni e gli enti
indicati al n. 5) dell'articolo 51
e presso gli
operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51,
si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma
dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni
in tema di
studi di settore:
a) all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore
devono essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali
integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici
e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale
entro il 31
marzo del periodo d'imposta successivo a quello della
loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto
il seguente periodo:
"Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi
di omessa presentazione del modello per
la comunicazione dei
dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove
tale adempimento sia dovuto ed
il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera: "((d-ter) )) quando
viene rilevata l'omessa
o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, nonchè l'indicazione di cause di
esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La
presente disposizione si applica a condizione che siano
irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, è
soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica,
nella motivazione
dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni
che inducono l'ufficio a disattendere le
risultanze degli studi
di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il
volume di ricavi o compensi
potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997,
n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:" 2-bis.1: La
misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del
50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello
per la comunicazione dei
dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi
di settore, laddove
tale adempimento sia
dovuto ed il contribuente non abbia provveduto
alla presentazione del
modello anche a seguito di
specifico invito da
parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al
secondo periodo del comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997,
n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:" 4-ter: La
misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è
elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per
la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale
adempimento sia dovuto
ed il contribuente non
abbia provveduto alla
presentazione del modello anche a seguito di specifico
invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si
applica la disposizione di cui al secondo
periodo del comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente: "2-ter: La misura della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per
la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale
adempimento sia dovuto
ed il contribuente non
abbia provveduto alla
presentazione del modello anche a seguito di specifico
invito da parte
dell'Agenzia delle entrate. Si
applica la disposizione di cui al secondo
periodo del comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i
procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del
comma 7, qualora
rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni
prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per
la proposizione del ricorso, con
il pagamento dell'importo stabilito
dal comma 3.".
La disposizione di cui al periodo precedente si applica
agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati
dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, nonchè a
quelli notificati prima della predetta
data per i quali
risultano pendenti i
termini per la proposizione del ricorso;
b) nel comma 1
dell'articolo 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole:
"possono essere" sono
sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui
al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre
2011.
30.
Ai fini di
coordinamento in materia
di accertamento e riscossione, all'articolo 29,
comma 1, primo periodo,
del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" è sostituita dalla
seguente: "ottobre".
31.
Per coordinare l'entità
delle sanzioni al
ritardo dei versamenti,
all'articolo 13, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
471, sono soppresse
le seguenti parole:
"riguardanti crediti
assistiti integralmente da
forme di garanzia reale o
personale previste dalla
legge o riconosciute dall'amministrazione
finanziaria,".
32. Al fine
di razionalizzare gli
adempimenti previsti per
i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da:
"se l'agente" a: "comma
1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilità";
b) dopo il comma 6 è inserito il
seguente comma :
"6-bis. Il rimborso delle
spese di cui al comma 6, lettera
a), maturate nel corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo,
è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della
riscossione è autorizzato
a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il
diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il
cui recupero sono state svolte
le procedure che determinano il
rimborso, obbliga l'agente
della riscossione a restituire
all'ente, entro il
decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo
anticipato, maggiorato degli
interessi legali. L'importo dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di
ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i
rimborsi spese maturati
fino al 31 dicembre 2010, la disciplina
dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
nel testo vigente fino alla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
((le disposizioni)) contenute
nel comma 6-bis dello stesso
articolo 17, del
decreto legislativo n. 112
del 1999, nel
testo introdotto dal
presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a
partire dall'anno 2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per
la presentazione delle comunicazioni
di inesigibilità:
a) all'articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo
1, comma 12, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre
2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2012»;
b)
all'articolo 36, commi
4-quinquies e 4-sexies,
del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
come modificato dall'articolo
1, comma 13, del decreto- legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le
parole: «30 settembre
2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2012»,
le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono
sostituite dalle seguenti:
«1° ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le seguenti: ", diversa
dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione
dei crediti di giustizia, all'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole
da: "conseguenti" a: "data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite
le seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio
competente delega uno o piu'
dipendenti della società stipulante
alla sottoscrizione dei
relativi ruoli".
36. All'articolo 2
della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214 ((...)).
((. Al comma
215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e nei
limiti delle risorse di cui al precedente periodo.")).
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice
civile, le parole:
"per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, per
l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche,
per l'imposta regionale
sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi
da quelli indicati nel primo
comma dell'articolo 2771,
iscritti nei ruoli resi
esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede
o interviene nell'esecuzione e
nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per
le imposte e le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta
sul reddito delle persone
fisiche, imposta sul reddito delle persone
giuridiche, imposta sul reddito
delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale
sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti
anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice civile è
abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del
codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato
indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e". La
disposizione si osserva anche per i
crediti sorti anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I
titolari di crediti privilegiati, intervenuti
nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data
anteriore alla data
di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme
di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel
grado del privilegio, valendosi, in
sede di distribuzione della somma ricavata,
del rimedio di
cui all'articolo 512 del codice di procedura civile,
oppure proponendo l'impugnazione
prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel
termine di cui
all'articolo 99 dello stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2,
lettera o), del
decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "è
aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono
aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) è aggiunto il
seguente: "1-ter. Gli operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,
sesto comma del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di
credito, di debito o prepagate,
comunicano all'Agenzia delle
entrate le operazioni di cui al
comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia
avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli
operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli
adempimenti in occasione
del noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo
12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti
che esercitano attività di
locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio è tenuta
ad indicare nella
fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del
contratto di noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi
dell'art. 21 del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972
n. 633, deve
essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui
l'autovettura sia riportata
direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia
in grado di emettere il documento.
43.
In attesa di
una revisione complessiva
della disciplina dell'imprenditore agricolo
in crisi e
del coordinamento delle disposizioni in materia, gli
imprenditori agricoli in stato di
crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio
decreto 16 marzo
1942, n. 267,
come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello
stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011,
previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947
del 16
giugno 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
147 del 27
giugno 2011, relativo agli adempimenti
ed ai versamenti dei tributi, nonchè dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei
premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni e le
malattie professionali,
sospesi in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del
Nord Africa è
differito alla data del 30
giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa
costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1,
commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive
modificazioni. Al fine
di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria
della presente disposizione, la
sua efficacia è
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012,
tra le finalità alle quali puo' essere destinata, a
scelta del contribuente, una
quota pari al cinque per
mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche è
inserita, altresi', quella
del finanziamento delle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di
riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al
31 dicembre 2012,
con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la
disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei
beni materiali e
immateriali sulla base di
criteri di sostanziale
semplificazione che individuino attività ammortizzabili
individualmente in base alla vita utile e
a quote costanti e
attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, al primo
comma, lettera b), le
parole: "esclusi gli atti
degli organi giurisdizionali e
quelli" sono sostituite
dalle seguenti: "nonchè, per
gli atti degli
organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli
atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "esclusi quelli
degli organi giurisdizionali" sono soppresse.
50. In
tutti gli atti
introduttivi di un
giudizio, compresa l'azione
civile in sede penale e in tutti gli atti
di prima difesa devono essere indicati, le
generalità complete della
parte, la residenza o sede, il
domicilio eletto presso
il difensore ed
il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei
rappresentanti in giudizio.
((50-bis. All'articolo 33 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al
comma 1, le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa
della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui
al comma 50-bis
si applica ai compensi corrisposti a decorrere
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
50-quater.
Gli incrementi delle
aliquote di accisa
disposti dall'articolo 1,
comma 1, lettera
b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n.
77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal
1° gennaio 2012.
Continua ad applicarsi
l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75)).
Art.
24
Norme in materia di
gioco
1.
Avvalendosi di procedure
automatizzate,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla
liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, ed al controllo
della tempestività e della rispondenza
rispetto ai versamenti
effettuati dai concessionari abilitati alla
raccolta dei giochi sulla base
delle informazioni residenti nella banca
dati del Ministero dell'economia
e delle finanze di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o
intempestivi i versamenti
dovuti, l'esito del controllo automatizzato è
comunicato al concessionario per
evitare la reiterazione di
errori. Il concessionario puo'
fornire i chiarimenti
necessari all'ufficio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente
nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Se vi è pericolo per la riscossione,
l'Ufficio provvede, anche prima della
liquidazione prevista dal comma
1, al controllo
della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di
cui al citato decreto legislativo n.
504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei
controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano
dovute a titolo
d'imposta unica, nonchè di
interessi e di
sanzioni per ritardato
od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli resi
esecutivi a titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in
tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme
dovute, con le
modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di
versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista
dal comma 2 ovvero
della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede
di autotutela, delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti
forniti dallo stesso
concessionario. In questi casi,
l'ammontare delle sanzioni
amministrative previste dall'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è ridotto ad
un terzo e
gli interessi sono
dovuti fino all'ultimo giorno
del mese antecedente a
quello dell'elaborazione della
comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli
di cui al comma 4 sono notificate, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
per il quale è dovuta l'imposta
unica. Fermo quanto previsto
dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario
non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di
pagamento previste dal presente
comma, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di
Stato procede alla riscossione delle
somme dovute anche
tramite escussione delle garanzie presentate dal
concessionario ai sensi della convenzione
di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato comunica ad
Equitalia l'importo del
credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato
estinto tramite l'escussione delle garanzie
ed Equitalia procede
alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo
secondo le disposizioni di
cui al titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo,
in capo ai concessionari, di
ricostruire le garanzie
previste nella relativa
concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7.
Le disposizioni di
cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le
garanzie previste dal
predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n.
462 del 1997
non sono dovute nel caso in cui
l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato verifichi che
la fideiussione già
presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia
degli adempimenti dell'imposta unica, sia
di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e
delle violazioni constatate dalla Guardia
di finanza o rilevate da altri
organi di Polizia,
procede alla rettifica e
all'accertamento delle basi
imponibili e delle imposte rilevanti ai fini
dei singoli giochi,
anche utilizzando metodologie
induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle
rettifiche e agli
accertamenti in materia di
giochi pubblici con
vincita in denaro
devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
per il quale
è dovuta l'imposta.
Per le violazioni tributarie e
per quelle amministrative si
applicano i termini prescrizionali e
decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite
al totalizzatore nazionale, ovvero
nel caso di
sottrazione di base
imponibile all'imposta
unica sui concorsi
pronostici o sulle
scommesse, l'Ufficio
dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli
di Stato determina l'imposta
dovuta anche utilizzando
elementi documentali comunque
reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui
emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di
tali elementi ovvero quando il
contribuente si oppone all'accesso o non da
seguito agli inviti e ai questionari
disposti dagli uffici,
l'Ufficio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli
di Stato determina induttivamente la base
imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il
punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta
dai dati registrati nel
totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta
unica l'ufficio applica, nei casi di
cui al presente
comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna
tipologia di scommessa
dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia
stato notificato avviso di accertamento o di rettifica
in materia di
giochi pubblici con vincita in denaro
puo' formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la
commissione tributaria provinciale,
istanza in carta libera di accertamento con
adesione, indicando il
proprio recapito, anche telefonico. In
tal caso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui
al primo periodo non si applica nei casi
di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di
cui all'articolo 39-quater, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12.
Le imposte corrispondenti agli
imponibili accertati dall'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in materia di giochi
pubblici con o senza vincita in
denaro, ma non ancora definitivi, nonchè i relativi
interessi, sono iscritti
a titolo provvisorio nei
ruoli, dopo la
notifica dell'atto di accertamento, per
la metà degli
ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili
accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative
loro demandate in materia di giochi
pubblici con o senza vincita
in denaro, rilevano
le eventuali violazioni,
occultamenti di base
imponibile od omessi versamenti d'imposta
e provvedono all'accertamento e
alla liquidazione delle imposte
o maggiori imposte
dovute; vigilano sull'osservanza degli
obblighi previsti dalla
legge e dalle convenzioni di concessione, nonchè
degli altri obblighi
stabiliti dalle norme
legislative ed amministrative in
materia di giochi pubblici, con o senza vincita in
denaro.
14. Al fine di garantire il miglior
raggiungimento degli obiettivi di
economicità ed efficienza, per le attività di
competenza degli uffici periferici,
la competenza è
dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale
del soggetto alla data in cui è stata
commessa la violazione
o è stato
compiuto l'atto illegittimo. Con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono
previsti i casi in cui la competenza per
determinate attività è attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono
destinati e nell'esercizio dei poteri
ad essi conferiti
dalla leggi in
materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti
all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato assumono la
qualità di agenti
di polizia tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato
adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo
periodo dell'articolo 39-quater,
comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come
definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del cento
per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 2003, le parole: "dal
120 al 240
per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un
minimo di euro 1.000." sono sostituite dalle seguenti: "dal
240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico
dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 1, comma
70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonchè i commi 8 e 8-bis
e il primo periodo del comma 9-ter
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, sono abrogati.
20. È vietato consentire la partecipazione
ai giochi pubblici con vincita in
denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che
consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni
diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinque mila a
euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione
amministrativa pecuniaria e
anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la
violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o,
comunque, del punto di offerta
del gioco da dieci fino a
trenta giorni; ai fini di cui al presente
comma, il titolare
dell'esercizio commerciale, del locale
o, comunque, del punto di offerta
del gioco, all'interno
dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante
richiesta di esibizione di un idoneo documento
di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono
applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
competente in relazione al
luogo e in ragione dell'accertamento
eseguito. Per le cause
di opposizione ai
provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato è competente il giudice
del luogo in cui ha
sede l'ufficio che
ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel
corso di un triennio commettono tre
violazioni, anche non
continuative, del presente
comma è disposta la revoca di
qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
tal fine, l'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che
ha accertato la violazione
effettua apposita comunicazione alle
competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o
concessioni ai fini
dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione
del divieto previsto
dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di
cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
n. 773 del 1931, il trasgressore è altresi' sospeso, per un
periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1
della legge n. 266 del 2005 i concessionari per
la gestione della
rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente,
rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il
trasgressore. Nel caso
di rapporti contrattuali in
corso, l'esecuzione della relativa
prestazione è sospesa
per il corrispondente periodo
di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale,
del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco
sia una società,
associazione o, comunque, un
ente collettivo, le diposizioni
previste dal presente comma e dal comma 21 si
applicano alla società,
associazione o all'ente e il
rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido
al pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli
obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai
fenomeni di ludopatia
connessi alle attività di
gioco, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
proprio bilancio, avvia,
in via sperimentale, anche
avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di
analisi e verifica dei
comportamenti di gioco volti
ad introdurre misure
di prevenzione dei
fenomeni ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente: "3-bis. Per
le società di
capitali di cui
al comma 3,
lettera b), concessionarie nel
settore dei giochi pubblici,
la documentazione prevista dal
presente regolamento deve riferirsi, oltre
ai soggetti indicati nello
stesso comma 3, lett.
b), anche ai
soci persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore
al 2 per
cento, nonchè ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti
non residenti. Nell'ipotesi in
cui i soci
persone fisiche detengano
la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società
di capitali, la
documentazione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e
agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società
socia, alle persone
fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonchè ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè
ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi
pubblici il soggetto
il cui titolare o il
rappresentante legale o negoziale ovvero
il direttore generale o il
soggetto responsabile di sede secondaria o
di stabili organizzazioni in
Italia di soggetti
non residenti, risulti condannato, anche con
sentenza non definitiva,
ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti
dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis
e 648-ter del
codice penale ovvero,
se commesso all'estero, per
un delitto di
criminalità organizzata o
di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si
applica anche al
soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore
al 2 per cento del
capitale o patrimonio da
persone fisiche che risultino condannate,
anche con sentenza non
definitiva, ovvero imputate o indagate,
per uno dei predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei
commi 24 e 25, i soggetti, costituiti
in forma di società di capitali o
di società estere assimilabili alle società di
capitali, che partecipano a gare o a procedure
ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line,
dichiarano il nominativo e gli
estremi identificativi dei soggetti che
detengono, direttamente o
indirettamente, una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende
tutte le persone
giuridiche o fisiche della catena societaria che
detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia.
In caso di
dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla
gara in qualsiasi
momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia
riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta
la revoca della concessione. La
revoca è comunque disposta qualora
nel corso della concessione
vengono meno i requisiti
previsti dal presente comma e
dai commi 24
e 25. Per
le concessioni in
corso la dichiarazione di cui
al presente comma
è richiesta in
sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a
26 trovano applicazione per le gare
indette successivamente all'entrata
in vigore del presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, e
dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere
titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno
dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui
confronti sussistono le situazioni ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. È
altresi' preclusa la titolarità o la
conduzione di esercizi
commerciali, locali o
altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, per lo
svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese
nei cui confronti è riscontrata
la sussistenza di
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.
29. In coerenza con i principi recati
dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al
fine di contrastare la diffusione del
gioco irregolare ed illegale,
l'evasione, l'elusione fiscale e
il riciclaggio nel settore del gioco, nonchè di assicurare l'ordine pubblico
e la tutela del giocatore, le società
emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e
postali sono tenuti a segnalare
in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato gli elementi
identificativi di coloro
che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti,
indicati in apposito elenco
predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello
Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi,
scommesse o concorsi
pronostici con vincite in
denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od
altro titolo autorizzatorio o
abilitativo o, comunque,
in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla predetta
Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
30.
L'inosservanza
dell'obbligo di cui
al comma 29
comporta l'irrogazione,
alle società emittenti
carte di credito,
agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni
amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione
e trecentomila euro
per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma
è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato in
relazione al domicilio fiscale
del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del
Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del
tesoro e dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle
disposizioni di cui ai commi 29 e 30
e la relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3
per cento delle
spese annue per
la pubblicità dei prodotti
di gioco, previste
a carico dei concessionari relativamente al
gioco del lotto,
alle lotterie istantanee ed ai
giochi numerici a totalizzatore, è
destinato al finanziamento
della carta acquisti, di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi
a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior
disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei
concessionari, ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini dell'erogazione per il
finanziamento della carta acquisti.
È corrispondentemente ridotto l'ammontare che i
concessionari devono destinare
annualmente alla pubblicità dei prodotti.
33. È istituito il gioco del Bingo a
distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10%
delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7
luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione,
del compenso del concessionario,
le modalità di
versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui
decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del
comma 12 dell'articolo 24 della legge
7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker
sportivo. Con il
medesimo provvedimento sono altresi' determinati l'importo massimo
della quota di partecipazione al
torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta
esaurita la predetta quota.
L'aliquota d'imposta unica
dovuta dal concessionario per
l'esercizio del gioco è stabilita in misura
pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle
finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)), tramite
gara da bandire entro
il 30 novembre
2011, concessioni novennali per
l'esercizio del gioco del poker sportivo
di cui al primo periodo, in numero non superiore a
1.000, previa effettuazione di una o
piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la
raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al comma 11
dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonchè ai soggetti che
rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24
della legge 7 luglio 2009,
n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino
a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le
offerte risultanti economicamente piu'
elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della
licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18
giugno 1931, ((n. 773)).
35. In relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, in materia
di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco
attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della
rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall' articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a)
l'affidamento della concessione
ad operatori di
gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione
morale, tecnica ed economica, mediante
una selezione aperta basata
sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente
in coerenza con i requisiti
richiesti dall'articolo 1, comma 78, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonchè quelli già
richiesti e posseduti dagli attuali
concessionari. I soggetti
aggiudicatari, sono autorizzati
all'installazione dei videoterminali da un minimo del
7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del
numero di nulla osta,
dichiarati in sede
di gara, effettivamente acquisiti
ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per
apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per
ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già
concessionari gli stessi mantengono
le autorizzazioni alla
istallazione di videoterminali già acquisite,
senza soluzioni di continuità.
Resta ferma la
facoltà dell'Amministrazione concedente
di incrementare il numero di VLT
già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai
precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;
b)
la durata delle
autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali,
fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma.
La perdita di possesso
dei nulla osta
di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni,
non determina la
decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al
comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100
euro per ogni singolo apparecchio di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o
il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà
dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la
concessione, quest'ultimo ha diritto
di rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della
sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già
determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, nonchè della piu' intensa
capillarità della rete distributiva
di tali giochi
senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, entro il 30 ottobre
2011, attua una o piu' procedure selettive aventi ad oggetto la concessione
novennale di diritti di esercizio e raccolta
in rete fisica dei giochi su base ippica e
sportiva presso punti di
vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività
principale o accessoria
la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono
indette, nel rispetto dei principi e
delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti
di esercizio e
raccolta in rete fisica dei
giochi su base ippica e
sportiva, in misura
non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la
cui base d'asta non puo' essere
inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto
di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a
soggetti italiani o
di altri Stati dello Spazio economico europeo
che, all'entrata in
vigore della presente disposizione, sono
in possesso dei
requisiti di affidabilità già
richiesti ai soggetti
che hanno conseguito concessioni per
l'esercizio e la
raccolta di giochi
di cui all'articolo 1, comma
287, lettera a), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n.
248. Nel caso
le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento
dell'offerta di giochi pubblici,
a soggetti già
titolari per concessione precedentemente acquisita
mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su
base ippica ovvero
su base sportiva,
l'importo da corrispondere
è ridotto del 7 per cento per
ogni anno intero mancante
alla fine della
concessione rispetto a
quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della
convenzione accessiva alla concessione, sono
revocate le concessioni precedentemente detenute dai
medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti
di esercizio e
raccolta in rete fisica di
scommesse su base sportiva ed ippica presso
punti di vendita aventi quale
attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco
pubblici, secondo il
criterio delle offerte economicamente piu' elevate
rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di
vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello
Spazio economico europeo che,
alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono
in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti
ai soggetti che hanno
conseguito concessioni per l'esercizio
e la raccolta
di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma ((dei monopoli)) di
Stato stabilisce con
propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del
Lotto aventi ad oggetto, in
particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del
Lotto e dei
premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei
giochi opzionali e complementari al
Lotto, anche introdotti
dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazione, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme
di gioco anche
prevedendo modalità di
fruizione distinte da
quelle attuali, al
fine di ampliare l'offerta di
giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale
il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma ((dei
monopoli)) di Stato disciplina, con
propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da
svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo,
con giocata minima fissata
a 2 euro, con destinazione del
50 per cento della raccolta a montepremi,
e con destinazione del 38 per cento
della raccolta nazionale
ad imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win
for life, di
cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della
raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per
un numero massimo di 12, del concorso
speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal
seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco
di cui al
comma 533, obbligatoria anche
per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo
comma, dei diritti e dei
rapporti in esso previsti, è
disposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di
Stato previa verifica del
possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88
del testo unico di cui
al regio decreto
18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e
della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente,
nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma
di euro 150. Gli iscritti nell'elenco
rinnovano annualmente tale versamento.
Con decreto
direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonchè
tutte le ulteriori
disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria,
relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla
cancellazione dallo stesso,
nonchè ai tempi e
alle modalità di
effettuazione del predetto
versamento, da eseguirsi, in sede di
prima applicazione, entro e non
oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i
versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il
31 dicembre 2011,
ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute, sono dettate
disposizioni concernenti le modalità
per l'istituzione di rivendite
ordinarie e speciali
di generi di monopolio, nonchè per il rilascio
ed il rinnovo
del patentino,
secondo i seguenti
principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della
rete di vendita, anche attraverso l'individuazione
di criteri volti
a disciplinare l'ubicazione dei
punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della
concorrenza, l'esigenza di garantire
all'utenza una rete di
vendita capillarmente dislocata
sul territorio, con l'interesse pubblico primario della
tutela della salute consistente nel prevenire e controllare
ogni ipotesi di offerta di
tabacco al pubblico non
giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b)
istituzione di rivendite
ordinarie solo in
presenza di determinati
requisiti di distanza e produttività minima;
c) introduzione di un meccanismo di
aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato
alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati
intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie
solo in presenza
dei medesimi requisiti di
distanza e, ove
applicabili, anche di produttività minima;
e) istituzione di
rivendite speciali solo
ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza
di servizio, da
valutarsi in ragione
dell'effettiva ubicazione degli altri
punti vendita già esistenti nella medesima zona di
riferimento, nonchè in virtu'
di parametri certi,
predeterminati ed uniformemente applicabili
sul territorio nazionale, volti
ad individuare e
qualificare la potenzialità
della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da
valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli
stessi rispetto alle rivendite di generi
di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del
criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del
criterio della produttività minima per il rinnovo.
Art.
25
Misure in materia di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico
1. All'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010,
n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola:
"entro" sono inserite
le seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i
seguenti: "Alla scadenza del
predetto termine, in caso di mancata liberazione delle
suddette frequenze,
l'Amministrazione
competente procede senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva
degli impianti avvalendosi degli organi della polizia
postale e delle comunicazioni ai
sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto
legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
In caso di indisponibilità delle frequenze della
banda 790 - 862
MHz, dalla scadenza del
predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei
relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del
presente comma hanno diritto a percepire
un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1°
gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e
delle finanze si rivale di
tale importo sui
soggetti che non
hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze
stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole:
"per l'attribuzione" sono inserite
le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore
degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media
audiovisivi in ambito locale,";
2) al medesimo periodo, le parole:
"finalizzate a promuovere un uso
piu' efficiente dello
spettro attualmente destinato
alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito
locale." Sono sostituite
dalle seguenti: "finalizzate
al volontario rilascio
di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle
frequenze di cui al comma
8";
3)
il secondo periodo
è sostituito dal
seguente: "Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse
di cui al primo periodo che
residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura
compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le
stesse finalità, per l'erogazione di
indennizzi eventualmente dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Una quota, non
superiore al 50
per cento, delle
eventuali maggiori entrate
accertate rispetto alla stima di cui al presente comma
sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo
economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze; una quota del
10 per cento
delle predette maggiori entrate
puo' essere anche
utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso
non si applica il limite di 240
milioni di euro ivi previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti i
seguenti: "13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso
delle frequenze, la gara e le altre
procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui
all'articolo 4 del
decreto-legge 31 marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011,
n. 75, rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza
funzionale del TAR
del Lazio. In ragione del preminente interesse
nazionale alla sollecita liberazione e
assegnazione delle frequenze, l'annullamento di
atti e provvedimenti adottati
nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a
13 non comporta
la reintegrazione in
forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per
equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei
proventi derivanti dall'attuazione
dei commi da 8
a 12, nel
caso in cui
in via prudenziale siano
disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri
la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate
esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli
effetti
sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
variazioni compensative tra
i medesimi accantonamenti. Tali
variazioni possono essere disposte
anche tra programmi appartenenti a
missioni diverse. Resta
preclusa la possibilità di
disporre maggiori accantonamenti su
spese di conto capitale per disaccantonare spese
correnti.".
2. All'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011,
n. 75, l'ultimo periodo è
sostituito dai seguenti:
"L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone
le modalità e
le condizioni economiche
secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di
cedere una quota della capacità trasmissiva
ad essi assegnata, comunque non
inferiore a due
programmi, a favore
dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data
del 1° gennaio 2011 che non
richiedano di essere inseriti nelle
graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano
al volontario rilascio delle
frequenze utilizzate e rinuncino alla
qualifica di operatori di rete,
o che sulla base delle medesime graduatorie
non risultino destinatari di diritti d'uso. "
Titolo II
DISPOSIZIONI
PER LO SVILUPPO
Art.
26
Contrattazione
aziendale
1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori
dipendenti del settore
privato in attuazione
di quanto previsto
da accordi o contratti
collettivi aziendali o
territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e correlate a incrementi
di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate
ai risultati riferiti
all'andamento economico o agli
utili della impresa,
o a ogni
altro elemento rilevante ai
fini del miglioramento della
competitività aziendale, compresi
i contratti aziendali
sottoscritti ai sensi
dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil,
Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata
del reddito dei lavoratori e
beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro. Il
Governo, sentite le
parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto
nel presente comma
nei limiti delle risorse stanziate con
la legge di
stabilità ovvero previste a
tali fini dalla vigente legislazione.
Art.
27
Regime fiscale
di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
1. Per favorire la costituzione di
nuove imprese da
parte di giovani ovvero di
coloro che perdono
il lavoro e,
inoltre, per favorire la
costituzione di nuove
imprese, gli attuali
regimi forfettari sono riformati
e concentrati in
funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a
partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1,
commi da 96 a 117, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il
periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi,
esclusivamente alle persone fisiche: a)
che intraprendono un'attività
d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui
redditi e delle addizionali regionali e comunali
prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre
2007 è ridotta al 5 per cento.
((Il regime di cui ai
periodi precedenti è applicabile
anche oltre il quarto
periodo di imposta
successivo a quello
di inizio dell'attività ma non
oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo
anno di età)).
2. Il beneficio di cui al comma 1 è
riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato,
nei tre anni precedenti l'inizio
dell'attività di cui al
comma 1, attività
artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o
familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione
di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo,
escluso il caso
in cui l'attività
precedentemente svolta consista nel
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita
un'attività d'impresa svolta
in precedenza da altro
soggetto, l'ammontare dei
relativi ricavi, realizzati nel
periodo d'imposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000
euro.
3. Coloro che, per effetto delle
disposizioni di cui al comma
1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non
possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti
minimi ovvero ne fuoriescono, fermi
restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed
emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e
di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti
ai fini delle
imposte dirette e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonchè
dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai
fini dell'IVA previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 100. I soggetti
di cui al periodo precedente sono altresi'
esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di
cui al comma
3 cessa di
avere applicazione dall'anno
successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie
indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono
optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.
L'opzione, valida per
almeno un triennio, è
comunicata con la
prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
ordinario, l'opzione resta valida per ciascun
anno successivo, fino
a quando permane
la concreta applicazione della
scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del
comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono
soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni
del periodo precedente," sono soppresse.
Art.
28
Razionalizzazione della
rete distributiva dei carburanti
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6
del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n.
32, il fondo
per la razionalizzazione
della rete di
distribuzione dei carburanti
è altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo
del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi
sia per la
chiusura di impianti
di soggetti titolari di non
piu' di dieci
impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore
della raffinazione, sia
per i costi ambientali di
ripristino dei luoghi a seguito
di chiusura di impianti di distribuzione. Tali
specifiche destinazioni sono ammesse per
un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
determinata l'entità sia
dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di
cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un
periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di
impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non
superiore a quella prevista dall'articolo 1 del
decreto del Ministro
delle attività produttive in
data 7 agosto 2003.
3. Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto, le
regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva
degli impianti dichiarati
incompatibili ai sensi del decreto
del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre
2001, nonchè ai sensi
dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
4.
Comunque, i Comuni
che non abbiano
già provveduto all'individuazione
ed alla chiusura degli impianti
incompatibili ai sensi del
decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre
2001 o ai
sensi dei criteri
di incompatibilità successivamente
individuati dalle normative regionali
di settore, provvedono in tal
senso entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della
legge di conversione
del presente decreto,
dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura,
per tali impianti
è prevista la contribuzione al
fondo per la
razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di
cui al comma 2.
5. Al fine di incrementare l'efficienza
del mercato, la
qualità dei servizi, il
corretto ed uniforme
funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei
carburanti devono essere dotati
di apparecchiature per la modalità
di rifornimento senza servizio
con pagamento anticipato.
6. Per gli impianti già esistenti,
l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a
decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro
i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
da determinare in rapporto all'
erogato dell'anno precedente,
da un minimo di mille euro a un
massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.
7. Non possono essere
posti specifici vincoli
all'utilizzo di apparecchiature
per la modalità di rifornimento senza
servizio con pagamento
anticipato, durante le
ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità
di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga
effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza
di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza
o di suoi dipendenti.
8. Al fine di incrementare la
concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi
nel settore degli
impianti di distribuzione dei
carburanti, è sempre consentito in tali
impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure
competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge
25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni
di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e
il possesso dei
requisiti di onorabilità e
professionali di cui
all'articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b)
l'esercizio dell'attività di
un punto di
vendita non esclusivo di
quotidiani e periodici senza limiti
di ampiezza della superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di
pastigliaggi.
9. Alla
lettera b) del
comma 3 dell'articolo 2
del decreto legislativo 24
aprile 2001, n.
170, sono soppresse
le seguenti parole: "con
il limite minimo di superficie
pari a metri
quadrati 1500".
10. Le attività di cui al comma 8, lettere
a), b) e c), di nuova realizzazione, anche
se installate su
impianti esistenti, sono esercitate dai
soggetti titolari della
licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione
di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di
finanza salvo rinuncia
del titolare della
licenza dell'esercizio
medesimo. Possono essere
gestite anche da
altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali
diversi da quelli affidati al
titolare della licenza di esercizio. In ogni
caso sono fatti salvi i vincoli connessi a
procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
11. Le regioni, le province autonome e gli
enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai
commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con
il decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa
al solo contratto di fornitura ovvero
somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie
contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione
carburanti, a condizione
che tali differenti tipologie
contrattuali siano state
precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi
con le modalità di cui all'articolo
19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al
comma 12 possono essere adottate
successivamente al loro deposito presso il
Ministero dello sviluppo
economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di
cui ai commi
12 e 13
debbono assicurare al gestore
condizioni contrattuali eque
e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento.
Art.
29
Liberalizzazione del
collocamento ((, dei servizi e
delle attività economiche))
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è sostituito
dal seguente:
"Art. 6
(Regimi particolari di
autorizzazione) - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado, statali e paritari,a
condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi
siti istituzionali i curricula dei
propri studenti all'ultimo anno di
corso e fino
ad almeno dodici
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b)
le università, pubbliche
e private, e
i consorzi universitari,
a condizione che
rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula
dei propri studenti dalla data
di immatricolazione e fino ad almeno dodici
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle
forme delle unioni
di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei
datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale
anche per il tramite delle
associazioni territoriali e
delle società di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti
bilaterali e le
associazioni senza fini di
lucro che hanno
per oggetto la
tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione
delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi
formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
f) i gestori di siti internet a
condizione che svolgano
la predetta attività senza finalità di lucro e che
rendano pubblici sul sito medesimo
i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei consulenti del
lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4
di una apposita fondazione o di altro
soggetto giuridico dotato
di personalità giuridica costituito
nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del
lavoro per lo svolgimento
a livello nazionale
di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle
lettere c), d),
e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative
regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su
base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di
intermediazione per i soggetti di cui ai
commi che precedono è subordinata
alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro
per il tramite del portale clic lavoro, nonchè al rilascio alle
regioni e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di
ogni informazione utile
relativa al monitoraggio dei
fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente disposizione il
Ministero del lavoro
e delle politiche sociali definisce
con proprio decreto
le modalità di interconnessione dei soggetti di
cui al
comma 3 al
portale clic lavoro che costituisce
la borsa continua
nazionale del lavoro, nonchè le modalità della loro
iscrizione in una apposita
sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato
conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a
euro 12000, nonchè ((la cancellazione))
dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto
di proseguire l'attività di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1
inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, svolgono l'attività di
intermediazione senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
((1-bis. Al fine di incrementare il
tasso di crescita dell'economia nazionale,
ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della
Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà
alle categorie interessate
proposte di riforma in materia
di liberalizzazione dei servizi e delle
attività economiche; trascorso
il termine di otto mesi dalla data
di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
cio' che non sarà espressamente
regolamentato sarà libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il
Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere del Comitato
di consulenza globale
e di garanzia per le
privatizzazioni, approva, su
conforme deliberazione del
Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la
dismissione di partecipazioni azionarie dello
Stato e di
enti pubblici non territoriali; i programmi di
dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al
Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o piu'
decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze,
nel rispetto del principio di
trasparenza e di
non discriminazione. Il Ministro riferisce al
Parlamento entro il
30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano)).
2. È istituita presso
il Ministero della
giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in
materia di liberalizzazione dei servizi
((e delle attività
economiche)). Ai componenti
della Commissione non spettano
compensi o indennità.
Alle spese di funzionamento della medesima si
provvede a valere
sulle risorse disponibili a
legislazione vigente nel bilancio del
Ministero della giustizia
3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta
da esperti nominati dai
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e del lavoro e
delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono
fare parte esperti
della Commissione europea,
dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i propri
lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in
vigore del presente decreto.
Art.
30
Finanziamento della
banda larga
1. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi dell'Agenda digitale europea,
concernenti il diritto di accesso a
internet per tutti
i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30
Mb/s" (e almeno per il 50%
" al di sopra di 100
Mb/s"), il Ministero
dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti
titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica
fissa o mobile, predispone un progetto strategico
nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di
partenariato pubblico - privato, sono individuati
gli interventi finalizzati
alla realizzazione dell'infrastruttura
di telecomunicazione a banda larga e
ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il
coordinamento delle infrastrutture
esistenti. Le infrastrutture ricomprese
nel progetto strategico, costituiscono servizio di
interesse economico generale in
conformità all'articolo 106
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico è
finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre,
per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga
e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è competente alla
definizione del sistema
tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della
predetta infrastruttura nazionale
e da assicurare comunque
una adeguata remunerazione dei
capitali investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo
sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita per i profili di competenza
l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i
provvedimenti necessari per
l'attuazione delle disposizioni
dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto
strategico di cui al
comma 1 possono essere destinate
risorse pubbliche anche
afferenti agli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la
realizzazione, in tempi rapidi, il progetto
strategico di cui al comma 1 sarà prioritariamente finanziato
nell'ambito delle procedure di
riprogrammazione e accelerazione della
spesa delle risorse previste
dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011. 5.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art.
31
Interventi per favorire
l'afflusso di capitale di rischio verso
le nuove imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al venture
capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese,
utilizzando lo strumento dei fondi
comuni di investimento, secondo
le linee indicate
dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020"
sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il
Venture Capital" (FVC)
i fondi comuni di investimento
armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti
in società non
quotate nella fase
di sperimentazione (seed financing), di
costituzione (start-up financing),
di avvio dell'attività (early-stage financing)
o di sviluppo del prodotto
(expansion financing).
3. Le società destinatarie dei FVC devono
avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b)
avere sede legale
nel territorio di
uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel
territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione
che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di
informazioni ai fini fiscali;
c)
essere detenute, direttamente o
indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta
sul reddito delle
società o analoga imposta
prevista dalla legislazione locale
senza la possibilità di
esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere società esercenti attività di
impresa da non piu' di 36 mesi;
f) avere un fatturato, cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del
FVC, non superiore
ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i
proventi di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 44 del testo
unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare
sono stabilite, tra
l'altro, le modalità
di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di
rispettare le condizioni di cui ai
commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso
del mancato rispetto delle
suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di reddito
d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione
della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
Art.
32
Disposizioni in
materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930
milioni per l'anno 2012 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo ((...))
sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro delle
infrastrutture)) e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate
prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2,
commi 232, 233 e 234, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonchè ai contratti di programma con RFI SpA
e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati
dal CIPE entro
il 31 dicembre 2008
per la realizzazione delle
opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443,
per le quali, alla data di entrata
in vigore del presente
decreto , non
sia stato emanato
il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1,
comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato
pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica
a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n.
72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti
assegnati dal CIPE per la realizzazione
delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture
strategiche, di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, i
cui soggetti beneficiari, autorizzati
alla data del
31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno
e dei contributi pluriennali con il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006, alla data di entrata
in vigore del ((presente
decreto)) non abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti,
non abbiano bandito
la gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso
di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non
abbiano chiesto il pagamento delle
relative quote annuali
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non
sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati
per la progettazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato
emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1,
comma 512, della legge n. 296
del 2006, ovvero
i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo
dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006, alla data di entrata in vigore
del presente decreto
non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo
mediante erogazione diretta,
non hanno chiesto il pagamento
delle relative quote annuali al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati
i finanziamenti revocati ai
sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e
dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4,
affluiscono al Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per
la programmazione economica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, stabilisce, fatta
eccezione per i finanziamenti delle opere già
deliberati dal detto Comitato
ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la
destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui
al comma 6
per la realizzazione del
programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento
del sistema informativo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per
l'anno 2011 è autorizzata la
spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del
servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina
attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di
euro 6.300.000,00.
10. Per
le finalità dei
commi 8, e
9, le risorse
di cui all'articolo 1, comma
11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201, iscritte, in
conto residui sul
capitolo 7192 dello
stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per
pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel
limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello
Stato.
11. All'onere derivante dai
commi 8, 9
e 10, in
termini di indebitamento netto,
si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno
2011, in termini di sola cassa,
del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La condizione prevista
dal periodo precedente deve intendersi
non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria
prevista per legge a carico degli iscritti
delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei
fondi strutturali e
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano svolge,
con cadenza almeno
semestrale, una apposita sessione per la coesione
territoriale alla quale partecipano le parti sociali.
14. Per le finalità di cui
al comma 13,
la sessione per
la coesione territoriale
monitora la realizzazione degli
interventi strategici nonchè propone ulteriori procedure e modalità
necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della
spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle
regioni del Sud presentano
una relazione sui
risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto
previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei
lavori della sessione
per la coesione territoriale è disciplinato con
delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura
del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino
al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è
assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera
del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore
dei beni e
le attività culturali.
L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i
beni e
le attività culturali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni
e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale
sullo stato di attuazione degli
interventi finanziati a
valere sulle risorse già
destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per
cento degli stanziamenti
previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma
4, della legge
27 dicembre 2002,
n. 289, è
definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di
preparazione e di realizzazione del Sito di
cui all'allegato 1 al Decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
22 ottobre 2008,
e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 2008, le distanze di cui
all'articolo 41-septies della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M.
1 aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove
particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli
interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la
tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonchè di
garantire l'adempimento delle
obbligazioni internazionali assunte dal Governo
della Repubblica italiana
nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano
alle opere individuate e definite essenziali
in base al
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22
ottobre 2008, e successive modificazioni, le
disposizioni processuali di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art.
33
Disposizioni in materia
di valorizzazione del patrimonio immobiliare
1. Con decreto del Ministro dell'economia e
finanze è costituita una società di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
per l'istituzione di uno o
piu' fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni
anche in forma consorziata ai
sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ed altri enti
pubblici ovvero da
società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare
o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa
luogo ad ogni adempimento
di legge. Il capitale
è detenuto interamente dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla
società di gestione del
risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano
a quelli di
cui al comma
2 mediante la sottoscrizione di quote da questi
ultimi offerte su base competitiva a investitori
qualificati al fine
di conseguire la
liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di
valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
ai sensi del
presente comma investono direttamente al
fine di acquisire
immobili in locazione
passiva alle pubbliche
amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
possono essere stabilite le
modalità di partecipazione del suddetto fondo
a fondi titolari di diritti di
concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità
di locare in
tutto o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento
immobiliare promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata
ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società
interamente partecipate dai
predetti enti, ai sensi del
comma 1 possono
essere apportati a
fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e
diritti con le procedure dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nonchè quelli trasferiti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.
85. Tali apporti
devono avvenire sulla
base di progetti di
utilizzo o di
valorizzazione approvati con
delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Società
di gestione del risparmio tramite
procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di
valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel
caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la
domanda prevista dal comma 4,
dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei
predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato
l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I
soggetti indicati all'articolo 4, comma
1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre
2001, n. 410,
possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui al comma
1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di
attività di copertura
delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai
decreti legislativi 17 marzo 1995, n.
174, e 17
marzo 1995, n.
175, e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148
del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed
alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi
disponibili previsto dall'articolo 65
della legge 30
aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di
natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013
e 2014 è
destinato alla sottoscrizione
delle quote dei suddetti fondi. La
Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3,
comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito,
con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni
oggetto di conferimento ai fondi
di cui al
comma 2 puo'
essere conseguita mediante
il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste
dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni
dalla data della delibera
con cui viene promossa la costituzione dei fondi di
cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed
urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al
comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle
procedure di valorizzazione e
di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni
trasferiti al fondo
non sia completata,
i soggetti apportanti di cui
al comma 1 non possono
alienare la maggioranza delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme
di tutela di
cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del
paesaggio, si applicano gli articoli
12 e 112
del citato decreto
legislativo, nonchè l'articolo
5, comma 5,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo
58 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma
9 è aggiunto
il seguente: "9-bis. In
caso di conferimento a fondi di
investimento immobiliare dei beni
inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione
funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni,
se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed
edilizie vigenti ed
in itinere, puo' essere
conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste
dalla legislazione regionale.
Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni
dall'apporto o dalla cessione sotto pena di
retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede
alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti ai fondi effettuati ai
sensi del presente articolo si
applicano le agevolazioni ((di
cui ai)) commi
10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n.
86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-
legge 25 settembre
2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato
s.p.a. è sciolta ed è
posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.
Art.
34
Modifiche al
testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, dopo l'articolo
42 è inserito il seguente:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un
bene per scopi
di interesse pubblico) -
1. Valutati gli
interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un
bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato
in assenza di
un valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della
pubblica utilità, puo' disporre
che esso sia acquisito, non
retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia
corrisposto un indennizzo per
il pregiudizio patrimoniale e
non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella
misura del dieci
per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione
puo' essere adottato
anche quando sia stato
annullato l'atto da
cui sia sorto
il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto
di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche
durante la pendenza
di un giudizio per
l'annullamento degli atti di cui al primo periodo
del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto
impugnato lo ritira. In tali casi,
le somme eventualmente già
erogate al proprietario a
titolo di indennizzo,
maggiorate dell'interesse legale, sono
detratte da quelle
dovute ai sensi
del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga
altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato
in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di
pubblica utilità e,
se l'occupazione riguarda
un terreno edificabile, sulla
base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il
periodo di occupazione senza titolo è
computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non
risulta la prova di una diversa entità
del danno, l'interesse del cinque
per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione,
recante l'indicazione delle circostanze
che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile
la data dalla
quale essa ha
avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento
alle attuali ed
eccezionali ragioni di
interesse pubblico che
ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con
i contrapposti interessi
privati ed evidenziando
l'assenza di ragionevoli alternative alla sua
adozione;
nell'atto è liquidato
l'indennizzo di cui
al comma 1
e ne è disposto il pagamento entro il termine di
trenta giorni. L'atto
è notificato al proprietario e comporta il passaggio
del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva
del pagamento delle
somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato
ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri
immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia
all'ufficio istituito ai
sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1,
2 e
4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato
per finalità di
edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero
quando si tratta di terreno
destinato a essere attribuito
per finalità di interesse pubblico
in uso speciale
a soggetti privati,
il provvedimento è di competenza
dell'autorità che ha
occupato il terreno e
la liquidazione forfetaria
dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al
venti per cento del
valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è
imposta una servitu' e il
bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare
di un altro diritto reale;
in tal
caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti
beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitu'
al patrimonio dei
soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni
o licenze o che svolgono
servizi di interesse
pubblico nei settori
dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento
di acquisizione di cui al presente
articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti
mediante trasmissione di copia integrale.
8.
Le disposizioni del
presente articolo trovano
altresi' applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in
vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di
acquisizione successivamente ritirato o
annullato, ma deve
essere comunque rinnovata
la valutazione di attualità
e prevalenza dell'interesse pubblico
a disporre l'acquisizione; in
tal caso, le
somme già erogate
al proprietario, maggiorate
dell'interesse legale, sono
detratte da quelle dovute ai
sensi del presente articolo.".
Art.
35
Disposizioni in materia
di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia
di impianti di
telecomunicazioni e interventi
di riduzione del costo dell'energia
1. In
esecuzione di quanto
previsto dal regolamento
(CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, al
fine di assicurare un'adeguata protezione
delle risorse ittiche,
è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo
dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate
all'uso del sistema
strascico e/o volante, per un
periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo
di cui al comma
1, il Ministro delle
politiche agricole, alimentari
e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di
pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base
imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta
ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni. La
compensazione da concedere
è rapportata ai parametri stabiliti
nel Programma operativo, approvato
dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo
europeo per la pesca. Al relativo onere fino a
concorrenza massima di
22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni
di euro con le
specifiche assegnazioni finanziarie dell'((Asse prioritario 1))
- misure per l'adeguamento della flotta
da pesca comunitaria - del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
e, quanto a
9 milioni di
euro a valere
sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo,
l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione
degli eventuali periodi di
arresto temporaneo supplementare per esigenze
biologiche, le misure di gestione
e controllo, tenuto
conto del sistema
di localizzazione satellitare,
per la tutela
delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e
nelle zone di
tutela biologica, sono definite
con decreto del
Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione
consultiva centrale per la
pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di ridurre gli adempimenti
amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di
debole potenza e di
ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui
all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie
di impianti di cui all'articolo 87-bis
del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, nonchè le procedure per le installazioni di impianti
radio per trasmissione punto-punto e
punto-multipunto e di
impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad
uso pubblico con potenza massima in
singola antenna inferiore o uguale a 7 watt
e con dimensione della superficie radiante non superiore a
0,5 metri quadrati, sono
soggette a comunicazione all'ente
locale e all'organismo competente
ad effettuare i
controlli di cui all'((articolo 14)) della
legge 22 febbraio
2001, n. 36,
da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.
5. All'articolo 87, comma 9, del
decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, dopo le parole:
"un provvedimento di
diniego" sono inserite le
seguenti: "o un parere negativo da
parte dell'organismo competente
ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".
6. All'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli
orari di apertura
e di chiusura, l'obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonchè
quello della mezza giornata di
chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali
adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta
dal comma 6 entro la data del 1°
gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis
del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le
parole: "di localizzazione territoriale" sono
inserite le seguenti: ",
nonchè che condizionino o
limitino la suddetta riconversione, obbligando
alla comparazione, sotto
il profilo dell'impatto ambientale,
fra combustibili diversi
o imponendo specifici vincoli
all'utilizzo dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10
febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
come modificato dal comma 8, si applica anche
ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Art.
36
Disposizioni in materia
di riordino dell'ANAS S.p.A.
1.
A decorrere dal
1° gennaio 2012
è istituita, ai
sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con sede in Roma,
l'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo,
di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia è
esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in
ordine alle attività di cui
al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore
generale, nonchè quello
di componente del comitato
direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas
s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando
le competenze e le procedure previste a legislazione vigente
per l'approvazione di contratti
di programma nonchè di atti convenzionali e di regolazione
tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse
disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della
costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a
condizione che non comporti effetti negativi sulla
finanza pubblica, nonchè,
subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento
diretto a tale
società della concessione di
gestione di autostrade
per le quali
la concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1)
selezione dei concessionari autostradali e
relativa aggiudicazione;
2)
vigilanza e controllo
sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza
sull'esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione
e il controllo
della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in
concessione;
3) ((in alternativa
a quanto previsto
al numero 1),)) affidamento diretto ad
Anas s.p.a., alla
condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni, in
scadenza o revocate,
per la gestione di autostrade,
ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade,
con convenzione da
approvarsi con decreto del
Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle
proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade
del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali
Piemontesi s.p.a., relativamente alle
infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in
concessione, di rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai
lavori inerenti la rete stradale ed
autostradale di interesse
nazionale, che equivale
a dichiarazione di pubblica
utilità ed urgenza
ai fini dell'applicazione delle
leggi in materia
di espropriazione per pubblica utilità;
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento
della rete delle strade e delle
autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla
regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei
regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle
autostrade statali, nonchè
la tutela del traffico e della
segnaletica; adozione i
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico
sulle strade ed autostrade
medesime; esercizio, per
le strade statali
ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed
dei poteri attribuiti all'ente proprietario;
g)
effettuazione e partecipazione a
studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità,
traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di
consulenze e progettazioni per conto
di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas
s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi
incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per
effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a)
e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonchè
alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade
e delle autostrade
statali e della
relativa segnaletica;
c)
curare l'acquisto, la
costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade
statali;
d) espletare, mediante il proprio
personale, i compiti di cui al comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e ((all'articolo 23)) del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al comma
1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a.
nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A
decorrere dalla medesima data in tutti
gli atti convenzionali con le
società regionali, nonchè con i
concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto
ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve
intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attività e ai compiti
di cui
al comma 2, l'Agenzia esercita
ogni competenza già
attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad
uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente
soppressi a decorrere
dal 1° gennaio 2012. Il
personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia
sono altresi' trasferite le
risorse finanziarie previste per
detto personale a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture, nonchè le risorse di cui all'articolo 1,
comma 1020, della legge 296 del 2006, già finalizzate, in
via prioritaria, alla vigilanza sulle
concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al
personale trasferito si applica
la disciplina dei
contratti collettivi nazionali relativi
al comparto Ministeri
e dell'Area I
della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del
trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel
caso in cui
il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la
differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione
delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche
e delle strutture
delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in
misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita
tabella di corrispondenza tra
le qualifiche e le
posizioni economiche del
personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono
lo schema di
convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui
al comma 1 sottoscrive con
Anas s.p.a. in
funzione delle modificazioni conseguenti alle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono
attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società
dallo stesso controllata, tutte
le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonchè
in Stretto di Messina s.p.a..
8.
Entro quindici giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto, in
deroga a quanto previsto dallo statuto
di Anas s.p.a., nonchè dalle
disposizioni in materia contenute nel
codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, si provvede
alla nomina di
un amministratore unico
della suddetta società, al
quale sono conferiti
i piu' ampi
poteri di amministrazione ordinaria
e straordinaria ivi
incluse tutte le attività occorrenti per
la individuazione delle
risorse umane, finanziarie e
strumentali di Anas
s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
nell'Agenzia di cui al comma
1. Il consiglio di
amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla
data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla
data di adozione del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi
del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui
all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto
dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede
altresi' alla riorganizzazione delle residue risorse di
Anas s.p.a. nonchè alla predisposizione del nuovo statuto della società che,
entro il 1°
gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto
di approvazione dello statuto, viene
convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo
statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme
di controllo analogo
del Ministero
dell'economia e delle
finanze e del
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sulla società, al fine di
assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1,
comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23
del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dal seguente:
"12.
Chiunque non osserva
le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni
previste dal presente
articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato")).
Art.
37
Disposizioni per
l'efficienza del sistema
giudiziario e la
celere definizione delle controversie
1. I
capi degli uffici
giudiziari sentiti, i
presidenti dei rispettivi
consigli dell'ordine degli avvocati, entro il
31 gennaio di ogni anno
redigono un programma per la gestione
dei procedimenti civili,
amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio
giudiziario determina:
a) gli obiettivi di
riduzione della durata
dei procedimenti concretamente
raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di
lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno,
l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri
oggettivi ed omogenei che
tengano conto della
durata della causa,
anche con riferimento agli
eventuali gradi di giudizio precedenti,nonchè della natura e del valore della
stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1,
sulla cui attuazione vigila il
capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro
eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della
valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto
legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i
programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali
consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al
Consiglio superiore della
magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma
1 viene adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli
obiettivi di riduzione
della durata dei procedimenti civili,
amministrativi e tributari
concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre
2012, anche in
assenza della determinazione
dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze
organizzative dell'ufficio, i capi
degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni,
senza oneri a carico della finanza
pubblica, con le facoltà
universitarie di giurisprudenza, con
le scuole di specializzazione per le professioni
legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre
1997, n. 398,
e successive modificazioni,
e con
i consigli dell'ordine
degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su
richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del
Consiglio giudiziario per
la magistratura ordinaria, del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del
Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso
i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato
di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense
per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi
alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne
fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività,
anche con compiti di studio, e
ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3.
Lo svolgimento delle
attività previste dal presente comma
sostituisce ogni altra
attività del corso
del dottorato di ricerca,
del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del
periodo di formazione
il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attività e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa
agli enti di cui al comma 4.
Ai soggetti previsti
dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di
indennità, di rimborso spese o
di trattamento previdenziale da
parte della pubblica
amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico
impiego. È in ogni caso consentita la
partecipazione alle convenzioni
previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della
parte II è
sostituito dalla seguente:
"Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo
le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parol:
"e", dopo le parole:
"processo
amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo
tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il
seguente: "1-bis. Nei processi per
controversie di previdenza ed
assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari
di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale
sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, superiore
((a tre volte
l'importo)) previsto dall'articolo 76,
sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a),
e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo è dovuto nella misura
di cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le
parole. «il processo
esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le
parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III ,
IV e
V , del
codice di procedura civile»
sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II,
capi II , III , IV e V ,
del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le
parole: «per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera
a) è
sostituita dalla seguente: «a)
euro 37 per i processi di valore
fino a 1.100
euro, nonchè per i processi per controversie di previdenza
e assistenza obbligatorie,
salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti
di cui
all'articolo 711 del
codice di procedura civile, e per i procedimenti di
cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera
b) è
sostituita dalla seguente: « b)
euro 85 per i processi di valore
superiore a euro 1.100
e fino a
euro 5.200 e
per i processi
di volontaria giurisdizione,
nonchè per i processi speciali di cui
al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice
di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'articolo 4
della legge 1 dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera c) le
parole: «euro 187» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera d) le
parole: «euro 374» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera e) le
parole: «euro 550» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera f) le
parole: «euro 880» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera g) le
parole: «euro 1.221» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è
pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo
stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi
mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo
dovuto è pari a euro 37. Per i processi
di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto
è pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo
le parole: «compreso
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di
opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento» sono inserite
le seguenti: «e per le controversie individuali di
lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1- bis »;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata e il proprio numero di
fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di
indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo
del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato
della metà.";
r)
all'articolo 13, comma
5, le parole:
«euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro
740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis è
sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato
per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di
Stato è dovuto nei seguenti
importi:
a) per i ricorsi previsti dagli
articoli 116 e 117 del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi
ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione
nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di
euro 300. Non è dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241
del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
b) per le
controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il
comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito
abbreviato comune a determinate materie
previsto dal libro IV, titolo V, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre
disposizioni che richiamino il citato
rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e
b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
il contributo dovuto è di
euro 4.000; e) in tutti
gli altri casi
non previsti dalle
lettere precedenti e per
il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei
casi ammessi dalla normativa
vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti
importi sono aumentati della metà ove il
difensore non indichi
il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata
e il proprio
recapito fax, ai
sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Ai fini del
presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello
incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è
aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale
ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie
provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore
fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per
controversie di valore
superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di
valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di
valore superiore a
euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di
valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie
di valore superiore
a euro 200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
"3-bis. Nei
processi tributari, il
valore della lite, determinato ai sensi
del comma 5
dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e successive modificazioni, deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla
parte nelle conclusioni del
ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo
periodo:
1) dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," è soppressa la seguente
"e";
2) dopo le parole: "processo
amministrativo" sono
inserite le seguenti. "e
nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2: ((1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e
tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
((1) la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e
tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del
titolo III della
parte VI è sostituita dalla
seguente:"Capo I -
Pagamento del contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 è abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si
applicano alle controversie instaurate, nonchè ai
ricorsi notificati ai
sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della
legge 2 aprile 1958,
n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,
del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.
10.
Il maggior gettito
derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8
e 9, è versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere
riassegnato ad apposito
fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di
giustizia civile, amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e
delle finanze e
della giustizia, è stabilita annualmente la
ripartizione di una
quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma
10 tra la giustizia civile, amministrativa e
tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a
livello nazionale, a
spese di giustizia, ivi
comprese le nuove
assunzioni di personale
di magistratura ordinaria, amministrativa e
contabile, nonchè degli Avvocati e Procuratori
dello Stato, in
deroga alle limitazioni previste dalla
legislazione vigente; per gli
anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata
al netto delle risorse utilizzate per finanziare le
predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi
di autogoverno della
magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella
misura del cinquanta per
cento all'incentivazione, sulla
base delle modalità previste
dalla disciplina di
comparto, del personale amministrativo anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, e del
cinquanta per cento
alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari. Tale
ultima quota, con
decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e
della giustizia, sentiti
i competenti organi
di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, puo'
essere, in tutto
o in parte,
destinata all'erogazione
di misure incentivanti, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, in
favore del personale di magistratura, e
nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della
quota variabile del relativo compenso. Con il decreto
di cui al
precedente periodo vengono, altresi', definiti i criteri e
le modalità di
attribuzione degli incentivi.
Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli
oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata,
con le medesime modalità, in
quote uguali,
all'incentivazione del personale
amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero
della giustizia e gli organi di
autogoverno della magistratura amministrativa e
tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il
30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici
giudiziari presso i
quali, alla data
del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti
civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di
almeno il dieci
per cento rispetto
all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari,
l'incremento della quota variabile
del compenso di
cui al comma
11 è altresi' subordinato, in caso di
pronunzia su una
istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che
definisce il ricorso
entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia .
Per l'anno 2011
la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è
ridotta al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi
di autogoverno della
magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle
somme di cui al comma 11 tra
gli uffici giudiziari
che hanno raggiunto
gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
secondo le percentuali di
cui al comma
11 e tenuto
anche conto delle dimensioni e della produttività di
ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il
maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo
13, comma 6-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, confluisce
nel fondo di cui
al comma 10.
Conseguentemente, il comma
6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma
11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste
dalla legge, le
procedure concorsuali per l'assunzione di
personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono essere completate.
16.
A decorrere dall'anno
2012, il Ministro
della giustizia presenta alle
Camere, entro il mese di giugno,
una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio delle spese relative al
semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in
procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle risorse stanziate annualmente
dalla legge di bilancio per le
spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del
contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115,
in misura tale da garantire
l'integrale copertura delle
spese dell'anno di riferimento e in misura comunque
non superiore al
cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ",
per una sola volta, in uno o piu'
giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole:
", salva la
pubblicazione nei giornali, che
è fatta unicamente mediante indicazione degli
estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del
Ministero della giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del
codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati
nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e
pubblicata nel sito
internet del Ministero della
giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti
dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
finanziario con decreto del
Ministro della giustizia,
di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, nei limiti
del 30%, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per l'editoria di cui alla
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria e il
Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo
sulla regolarità della gestione
finanziaria e patrimoniale, nonchè sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla
trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un
Collegio dei revisori dei conti,
composto da un Presidente di
sezione della Corte
dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti
e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della
Corte dei conti in servizio, designati dal
Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari
di contabilità pubblica
o discipline similari, anche
in quiescenza, e
l'altro designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata
la spesa di 63.000 euro annui a
decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore
al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1,
comma 4, della legge 4 maggio 1998,
n. 133, alla data di
assegnazione ai magistrati ordinari
nominati con il decreto del Ministro della giustizia in
data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis
del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento
motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti
magistrati le funzioni
requirenti e le
funzioni giudicanti monocratiche
penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si
applicano ai medesimi
magistrati le disposizioni di
cui all'articolo 3-bis,
commi 2 e
3, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24.
Art.
38
Disposizioni in materia
di contenzioso previdenziale e assistenziale
1. Al fine di realizzare
una maggiore economicità
dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività
e trasparenza dei pagamenti, nonchè
deflazionare il contenzioso in
materia previdenziale, di contenere
la durata dei
processi in materia previdenziale, nei
termini di durata
ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in
materia previdenziale nei
quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo
grado di giudizio
alla data del
31 dicembre 2010, per i
quali, a tale
data, non sia
intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00,
si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica
a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata
con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per
le spese del
processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del
codice di procedura civile."
b) Al codice di procedura
civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 è inserito il
seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento
tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità,
nonchè di pensione
di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti
presenta con ricorso
al giudice competente ai sensi
dell'articolo 442 codice di procedura
civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice
procede a norma dell'articolo 696 -
bis codice di procedura civile,
in quanto compatibile nonchè
secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di
procedibilità della domanda
di cui al primo comma. L'improcedibilità deve
essere eccepita dal convenuto a pena
di decadenza o rilevata d'ufficio
dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice
ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo
non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna
alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione dell'
istanza di accertamento tecnico
ovvero di completamento dello
stesso.
La
richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il
giudice, terminate le
operazioni di consulenza,
con decreto comunicato
alle parti, fissa
un termine perentorio
non superiore a trenta
giorni, entro il
quale le medesime
devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il
giudice, se non procede
ai sensi dell'((articolo 196,)) con decreto pronunciato
fuori udienza entro trenta
giorni dalla scadenza del termine previsto
dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella
relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il
decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti
competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica
di tutti gli
ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente, al
pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte
che abbia dichiarato di contestare le
conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui
al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del
giudizio, specificando, a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione. ((...))";
2) all'articolo 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie,
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tale fine la parte
ricorrente, a pena di
inammissibilità di ricorso, formula
apposita dichiarazione del valore
della prestazione dedotta in
giudizio, quantificandone l'importo
nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35
del decreto-legge 4
luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo il comma
35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al
pagamento delle somme
dovute a titolo di
spese, competenze e altri
compensi in favore
dei procuratori
legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul
conto corrente degli stessi.
A tal fine il procuratore della
parte è tenuto a formulare richiesta
di pagamento delle somme di cui al
periodo precedente alla
struttura territoriale
dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata,
comunicando contestualmente gli
estremi del proprio conto corrente bancario e non puo'
procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla
promozione di azioni
esecutive per il recupero
delle medesime somme
se non decorsi
120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970 n. 639,
e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono
si applicano anche
alle azioni giudiziarie aventi ad
oggetto l'adempimento di
prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il
termine di decadenza
decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 è inserito il
seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in
cinque anni i ratei arretrati, ancorchè
non liquidati e dovuti a seguito
di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto,
dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni
della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o
delle relative differenze
dovute a seguito di
riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera b), numero
1), si applicano dal 1° gennaio
2012.
3. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i
giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, la dichiarazione relativa
al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla
data di entrata
in vigore del presente decreto.
((5. A decorrere)) dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto, all'allegato A del
decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è soppressa la voce n.
2529.
((6.)) Al regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante
pubblicazione telematica) 1.
Con riferimento alle giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010, dichiarate
dai datori di
lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n.375,
per gli operai agricoli a
tempo determinato, per
i compartecipanti familiari e
per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi
annuali di cui all'articolo 12
sono notificati ai
lavoratori interessati mediante
pubblicazione telematica effettuata
dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo
dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall'Istituto stesso. ".
((7.)) A decorrere dalla data
di entrata in vigore
del presente decreto sono
soppressi gli elenchi nominativi
trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1º ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e
la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS
provvede alla notifica
ai lavoratori interessati
mediante la pubblicazione, con le
modalità telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di
appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti
dal presente comma
a carico dell'INPS si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. ((8.)) All'articolo 10,
comma 6 -
bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente
"sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice,
il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio
delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede
provinciale dell'INPS competente
o a suo delegato. Alla relazione peritale è
allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione
di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a
partecipare alle operazioni peritali
in deroga al comma primo
dell'articolo 201 del
codice di procedura civile".
Art.
39
Disposizioni in materia
di riordino della giustizia tributaria
1. Al fine di assicurare una maggiore
efficienza del sistema della giustizia
tributaria, garantendo altresi' imparzialità
e terzietà del corpo
giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilità
dei giudici tributari;
b)
incrementare la presenza
nelle Commissioni tributarie regionali di
giudici selezionati tra
i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e
contabili ((in servizio
o a riposo)) ovvero tra gli avvocati
dello Stato ((...)) a riposo;
c) ridefinire la composizione del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con
le previsioni vigenti per
gli organi di autogoverno delle magistrature.
2.
In funzione di
quanto previsto dal
comma 1, al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le
parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti:
"amministrativi, militari e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le
parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti:
"amministrativi, militari e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) è soppressa;
2) la lettera i) è sostituita dalla
seguente: "i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano
la consulenza tributaria,
detengono le scritture
contabili e redigono i bilanci, ovvero
svolgono attività di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo
e anche nelle controversie di
carattere tributario, di
contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società
di riscossione dei tributi o di
altri enti impositori;";
3) la lettera m) è soppressa;
4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) coloro che
sono iscritti in
albi professionali, elenchi,
ruoli e il personale dipendente
individuati nell'articolo 12
del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, è inserito il
seguente: "1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria
provinciale i coniugi, i conviventi o
i parenti fino al terzo grado o gli
affini in primo grado di coloro ((che, iscritti
in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le
attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle
province confinanti con la predetta regione
dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere componenti
delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo
grado o gli affini
in primo grado
di coloro ((che, iscritti
in albi professionali,
esercitano, anche in
forma non individuale,)) le attività individuate nella lettera i) ((del
comma 1)) nella regione dove
ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa
confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause di
incompatibilità previste nei periodi che
precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria)). ";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le
parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: " i
conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma
2 è inserito
il seguente:
"2-bis. Per le commissioni
tributarie regionali i posti da
conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la
presenza in tali commissioni di
due terzi dei
giudici selezionati tra
i magistrati ordinari, amministrativi, militari
e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli
avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento
dei servizi di segreteria" sono soppresse;
2)
dopo il primo
periodo è aggiunto
il seguente: "Il Presidente di ciascuna
commissione tributaria segnala alla
Direzione della giustizia tributaria
del Dipartimento delle
finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze,
per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei
servizi di segreteria della propria
commissione.";
3) nel terzo periodo,
dopo le parole:
"sull'attività" è aggiunta
la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) è
sostituito dal seguente: "2-bis. Il Consiglio di
Presidenza elegge nel suo seno un
presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) è sostituita
dalla seguente: "m)
esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola:
"funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attività giurisdizionale" e
dopo la parola: "ispezioni" sono
inserite le seguenti: "nei confronti
del personale giudicante".
3. I giudici tributari che alla data
di entrata in
vigore del presente decreto
versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al
comma 2, lettera
c), del presente
articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità
entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria,
nonchè alla Direzione della
giustizia tributaria del Dipartimento
delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.
In caso di
mancata rimozione nel termine predetto delle cause
di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il temine di
cui al primo
periodo, il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria procede
all'esame di tutte le
posizioni dei giudici,
diversi dai quelli
indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545,
e successive modificazioni, al
fine di accertare la corretta
applicazione delle disposizioni in
materia di incompatibilità.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal
1° gennaio 2012,
i posti vacanti alla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
il Consiglio di Presidenza provvede ad
indire, entro due
mesi dalla predetta data, apposite
procedure ai sensi
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 31 dicembre
1992, n. 545,
senza previo espletamento
della procedura di cui all'articolo
11, comma 4,
del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti
vacanti presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le
procedure di cui al citato articolo 11,
comma 4, avviate
prima della data
di entrata in vigore del presente decreto sono revocate)). I
concorsi sono riservati ai
soggetti appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, in servizio, che non
prestino già servizio presso le predette commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie entro il
periodo di imposta successivo a
quello di riferimento
si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie,
ad esclusione di quelli di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui
svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente
di sezione, hanno diritto alla
corresponsione del compenso fisso e
variabile di cui all'articolo
13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero
della difesa ed
il Ministero dell'economia e
delle finanze, il personale dei ruoli
delle Forze armate che risulti
in esubero puo' essere distaccato, con il
proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il
distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del
dirigente del Ministero dell'economia
e delle finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali e
dei titoli di
studio vantati dall'interessato
diretta ad accertare l'idoneità
dello stesso a svolgere le funzioni
proprie delle qualifiche
professionali che risultano
carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale
distaccato conserva il
trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci
fondamentali ed accessorie, aventi carattere
fisso e continuativo, che
continuano a gravare sull'amministrazione di
appartenenza, e svolge i propri compiti
in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro ella difesa e dell'economia e
delle finanze. Ai fini dell'invarianza della
spesa, con l'accordo
di cui al
primo periodo, vengono individuate le voci del
trattamento economico accessorio
spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino
cumulabili con quelle in godimento
8.
Ai fini dell'attuazione dei
principi previsti dal
codice dell'amministrazione
digitale nella materia
della giustizia tributaria e
per assicurare l'efficienza e la celerità del
relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le
parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 2";
2) dopo il comma
1, è inserito
il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche
mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo
7 marzo 2005, n.
82, e successive
modificazioni. Tra le
pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 2,
comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le comunicazioni possono
essere effettuate ai sensi
dell'articolo 76 del
medesimo decreto legislativo. L'indirizzo
di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato
nel ricorso o
nel primo atto difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto
previsto alla lettera
a), con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche
per consentire l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel
rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, nonchè individuate le Commissioni
tributarie nelle quali trovano
gradualmente applicazione le disposizioni di
cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui
alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste
dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ((...));
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto
dal Ministro dell'economia e
delle finanze, ((sentiti il DIgitPA)) e
il Garante per la protezione
dei dati personali, sono introdotte
disposizioni per il piu'
generale adeguamento del
processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo
7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è
inserito il seguente articolo:
«Art.
17-bis (Il reclamo
e la mediazione)
- 1. Per
le controversie di valore non superiore a ventimila euro,
relative ad atti emessi
dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è
tenuto preliminarmente a
presentare reclamo secondo
le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale
di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è
condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di
cui al comma
1 è determinato
secondo le disposizioni di cui
al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica
alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione
provinciale o alla Direzione regionale che
ha emanato l'atto,
le quali provvedono attraverso apposite
strutture diverse ed
autonome da quelle
che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma
4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata
proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della
pretesa.
8. L'organo destinatario, se non
intende accogliere il
reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, nè
l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta
di mediazione avuto riguardo
all'eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di
sostenibilità della pretesa
e al principio
di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9.
Decorsi novanta giorni
senza che sia
stato notificato l'accoglimento del
reclamo o senza
che sia stata
conclusa la mediazione, il
reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono
dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data
antecedente, i predetti termini decorrono
dal ricevimento del
diniego. In caso
di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono
dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1
la parte soccombente è condannata a
rimborsare, in aggiunta alle spese
di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle
spese di giudizio
a titolo di rimborso delle spese
del procedimento disciplinato dal
presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione
tributaria, puo' compensare parzialmente
o per intero le spese tra le parti solo se
ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati
nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la
proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che
concludono la mediazione
o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si
applicano con riferimento agli atti
suscettibili di reclamo notificati
a decorrere dal
1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il
numero delle pendenze
giudiziarie e quindi
concentrare gli impegni
amministrativi e le
risorse sulla proficua e
spedita gestione del procedimento di cui
al comma 9 le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti
alla data del
1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o
al giudice ordinario in
ogni grado del giudizio e
anche a seguito
di rinvio, possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento
delle somme determinate
ai sensi dell'articolo 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A
tale fine, si applicano le
disposizioni di cui al citato
articolo 16, con
le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente
comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata
entro il 31
marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono
essere definite ai
sensi del presente comma sono
sospese fino al 30 giugno 2012. Per
le stesse sono altresi'
sospesi, sino al 30 giugno
2012 i termini
per la proposizione di
ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi
per cassazione, controricorsi
e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle
commissioni tributarie, ai
tribunali e alle
corti di appello
nonchè alla Corte
di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle
liti pendenti per le quali è
stata presentata domanda di definizione. Tali
liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli
uffici attestante la regolarità
della domanda di
definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto
deve essere depositata entro il 30
settembre 2012. Entro la stessa
data deve essere
comunicato e notificato
l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute
per intero le
somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del
direttore dell'agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità di versamento,
di presentazione della domanda
di definizione ed ogni altra
disposizione applicativa del
presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il
sistema di riscossione
delle entrate patrimoniali
dello Stato e
di garantirne efficienza
ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le
modalità per il trasferimento, anche
graduale, delle attività
di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea o
coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle
tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da
Equitalia S.p.a., nonchè
dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad
enti e organismi pubblici
muniti di idonee risorse umane e strumentali.
Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno
essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Titolo III
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
40
Disposizioni
finanziarie
1. La dotazione del fondo per
interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementata di 835
milioni di euro
per l'anno 2011 e di ((2.850
milioni di euro
per l'anno 2012)). Le risorse finanziarie di cui al primo periodo
per l'anno 2012
sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.
((1-bis. Gli accantonamenti disposti,
prima della data di entrata in vigore
del presente decreto,
dall'articolo 1, comma
13, terzo periodo, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, sono
resi definitivi con le modalità
ivi previste. Le entrate previste dal primo
periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica. 1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e
favore fiscale di
cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2014. Per
i casi in
cui la disposizione del
primo periodo del
presente comma non
sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi
interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma
1-ter non si
applica qualora entro il
30 settembre 2013
siano adottati provvedimenti legislativi in materia
fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto
il riordino della spesa in materia sociale, nonchè la
eliminazione o riduzione dei
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle
prestazioni assistenziali, tali
da determinare effetti
positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed
a 20.000 milioni
di euro annui a decorrere
dall'anno 2014)).
2.
Alle minori entrate
e alle maggiori
spese derivanti dall'articolo
13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo 21, commi 1, 3
e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27,
articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, ((articolo 37,
comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera a),
e dal comma 1 del presente
articolo, pari complessivamente a ((1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di
euro per l'anno 2012)), a 1.435,763
milioni di euro
per l'anno 2013,
a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017, si
provvede rispettivamente:
a) quanto a ((1.490,463 milioni
di euro per
l'anno 2011)), a ((1.314,863 milioni di euro per
l'anno 2012)), a 435,763
milioni di euro per l'anno
2013, a 654,563 milioni di euro per
l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
a 542,563 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
utilizzo di quota
parte delle minori spese recate
dall'articolo 10, comma
2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi
3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno
degli anni dal
2013 al 2016,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi
anni, dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno
2012 e a 1.000
milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2013 al ((2016)), l'accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno
2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello
Stato per pari importo, di
una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative
a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi
di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
41
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Tremonti,
Ministro dell'economia e
delle
finanze
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Allegato A
(Art. 1)
Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi
di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile, tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL);
Autorità amministrative indipendenti, di
cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, compresa l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato
ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la società e
borsa - CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle
province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e
comunali
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza
negoziale P.A. - ARAN DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare Agenzia nazionale di regolamentazione del
settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle
risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche.
Allegato B
(Art. 1)
Autorità amministrative indipendenti di
cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 compresa l'Autorità
garante della concorrenza e del
mercato ed esclusa la Banca
d'Italia;
Commissione nazionale per la società e
borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza
negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del
settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle
risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche
Allegato C
Art. 10 comma 2
Parte di provvedimento in formato grafico (omissis)
Allegato C-bis
((
(Articolo 40 comma 1-ter)
Parte di provvedimento in formato grafico (omissis) |