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15-07-2011 n° 111 - Leggi

Legge n. 111/11: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/7/11, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
LEGGE 15 luglio 2011, n

 

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153) (GU n. 164 del 16-7-2011)

 

Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1
 
1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addì 15 luglio 2011
 
NAPOLITANO
 
 
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
 
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 
testo in vigore dal: 17-7-2011
 
 
Allegato
 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 
 
 All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».  
 All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalle seguenti: «che vengono riconosciuti». 
 All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
 «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».  
 All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.» sono soppresse. 
 All'articolo 10:  al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» è sostituita dalla seguente: «adottare»; 
 al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"». 
 All'articolo 12: al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsti»; 
 al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»; 
 al comma 14, la parola: «contro» è sostituita dalla seguente: «conto». 
 All'articolo 14:   al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 1994»; 
 al comma 6, primo periodo, le parole: «le attività e le» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività e delle»; 
 al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze".»; 
 al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro»; 
 al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» è sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione». 
 All'articolo 16:   al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività operative o missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
 All'articolo 17:   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; 
 al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione» è sostituita dalla seguente: «Costituzione»; 
 al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1 º giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
 al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30 giugno 2013 il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»; 
 al comma 9, primo periodo, la parola «e» è soppressa e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8»; 
 al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/ CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE». 
 All'articolo 18:   il comma 3 è sostituito dal seguente:   «3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.»; 
 il comma 4 è sostituito dal seguente:   «4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: 
 a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,"; 
 b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo.»; 
 al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 1983»; 
 al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»; 
 al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 01»; 
 dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: 
 «22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonchè pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonchè i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.  
 22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni." 
 22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 º gennaio 2012: 
 a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
 b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; 
 c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei  fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater». 
 All'articolo 20: 
 al comma 1, il quinto periodo è soppresso e all'ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonchè le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;  
 il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere  dall'anno 2013, dal comma 5, nonchè dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:  
 a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; 
 b) rispetto del patto di stabilità interno; 
 c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonchè all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
 d) autonomia finanziaria; 
 e) equilibrio di parte corrente; 
 f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; 
 g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; 
 h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 
 i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente»; 
 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
 «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.  
 2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2. 
 2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente: 
 "31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo: 
 a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
 c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009"»; 
 al comma 3: 
 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo periodo, le parole: «puo' essere ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»; 
 i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; 
 dopo il comma 17, è aggiunto il seguente: 
 «17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
 All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo le parole:
«diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonchè», le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica». 
 All'articolo 22: 
 al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini»; 
 al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»;  
 al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e seguenti». 
 All'articolo 23: 
 al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
 a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
 b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
 c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; 
 al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»; 
 al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 
 "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
 1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:  
 a) con periodicità annuale euro 34,20 
 b) con periodicità semestrale euro 17,1 
 c) con periodicità trimestrale euro 8,55 
 d) con periodicità mensile euro 2,85 
 2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro: 
 a) con periodicità annuale euro 70,00 
 b) con periodicità semestrale euro 35,00 
 c) con periodicità trimestrale euro 17,5 
 d) con periodicità mensile euro 5,83 
 3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro: 
 a) con periodicità annuale euro 240,00 
 b) con periodicità semestrale euro 120,00 
 c) con periodicità trimestrale euro 60,00 
 d) con periodicità mensile euro 20,00 
 4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro: 
 a) con periodicità annuale euro 680,00 
 b) con periodicità semestrale euro 340,00 
 c) con periodicità trimestrale euro 170,00 
 d) con periodicità mensile euro 56,67 
 5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro: 
 a) con periodicità annuale euro 230,00 
 b) con periodicità semestrale euro 115,00 
 c) con periodicità trimestrale euro 57,50 
 d) con periodicità mensile euro 19,17 
 6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro: 
 a) con periodicità annuale euro 780,00  
 b) con periodicità semestrale euro 390,00 
 c) con periodicità trimestrale euro 195,00 
 d) con periodicità mensile euro 65,00 
 7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro: 
 a) con periodicità annuale euro 1.100,00 
 b) con periodicità semestrale euro 550,00 
 c) con periodicità trimestrale euro 275,00 
 d) con periodicità mensile euro 91,67"»; 
 il comma 10 è sostituito dal seguente: 
 «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento".»; 
 al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,» sono soppresse; 
 al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le seguenti: «n. 471,»; 
 al comma 28, lettera c), la parola: «e)» è sostituita dalla seguente: «d-ter)»; 
 al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni»; 
 al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;  
 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
 «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 
 "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
 50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1 º gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75». 
 All'articolo 24: 
 al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati» è sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»; 
 al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli». 
 All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età». 
 All'articolo 29: 
 al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»; 
 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
 «1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cio' che non sarà espressamente regolamentato sarà libero. 
 1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»; 
 al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività economiche». 
 alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei servizi e delle attività economiche». 
 All'articolo 32: 
 al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse e le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»; 
 al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto». 
 All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai». 
 All'articolo 35: 
 al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»; 
 al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14»; 
 All'articolo 36: 
 al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento» sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),»; 
 al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»; 
 dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: 
 «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: 
 "12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"». 
 All'articolo 37: 
 al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «a tre volte l'importo»; 
 al comma 6, lettera z), il numero 1) è sostituito dal seguente: 
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
 "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"»; 
 al comma 6, lettera aa), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
 "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"». 
 All'articolo 38: 
 al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» sono sostituite dalle seguenti:
«presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti: 
«articolo 196,» e il settimo comma è soppresso; 
 dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8. 
 All'articolo 39: 
 al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse; 
 al comma 2, lettera c), numero 5): 
 al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole: 
«lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il secondo periodo del capoverso «1-bis» è aggiunto il seguente: 
«All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»; 
 al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate»; 
 al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera sono soppresse; 
 al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA». 
 All'articolo 40: 
 al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»; 
 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
 «1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
 1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. 
 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonchè la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»; 
 al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole: 
«articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»; 
 al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012»; 
 al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono sostituite dalla seguente: «2016». 
 È aggiunto, in fine, il seguente allegato:  
 

 Parte di provvedimento in formato grafico

(Allegato Cbis OMESSO)

 
 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n.155 del 6-7-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).

 

Testo in vigore  dal: 6-7-2011

al: 16-7-2011

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto  dagli impegni presi in sede  comunitaria,  nonchè  di  emanare  misure  di stimolo  fiscale  per  favorire  il  rilancio  della   competitività economica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 30 giugno 2011;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,

NONCHÈ IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

 

 

Art. 1

Livellamento remunerativo Italia-Europa

 

  1.   Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A,  non  puo' superare la  media  ((ponderata  rispetto  al  PIL))  degli  analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di  omologhe cariche e incarichi negli altri ((sei  principali))  Stati  dell'Area Euro.  Fermo  il  principio  costituzionale  di  autonomia,   per   i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico  omnicomprensivo  annualmente

corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo'  superare  la media ((ponderata rispetto al PIL)) del costo relativo ai  componenti dei Parlamenti nazionali.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai  segretari generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso delle retribuzioni  e  delle  indennità  a  carico  delle  pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  è istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell'ISTAT  e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1° luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e all'individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in  corso sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La partecipazione alla commissione è a  titolo  gratuito.  In  sede  di prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei Ministri di cui al primo periodo  è  adottato  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la individuazione   riferite   all'anno   2010   sono   provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro il 31 marzo 2012.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

  5. I componenti degli organi  di  cui  all'allegato  B,  che  siano dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita, salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.  

  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati  ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 2

Auto blu

 

  1. La cilindrata delle auto di servizio non puo'  superare  i  1600 cc.

  2. Fanno eccezione le auto in dotazione al  Capo  dello  Stato,  ai Presidenti del Senato e della Camera, del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale  e  le  auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

  3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e l'innovazione, sono disposti modalità e  limiti  di  utilizzo  delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

 

 

Art. 3

Aerei blu

 

  1. I voli di Stato  devono  essere  limitati  al  Presidente  della Repubblica, ai Presidenti di  Camera  e  Senato,  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

  2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere  specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e  rese  pubbliche  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

 

 

Art. 4

Benefits

 

  1. Fatta eccezione per il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi  incarico o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  anche  negli organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale,  ivi  compresi quelli indicati nell'articolo 121  della  Costituzione,  non  possono essere utilizzati immobili pubblici,  anche  ad  uso  abitativo,  nè destinato personale pubblico,    messi  a  disposizione  mezzi  di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione  appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi  comunque  finanziati.  Restano ferme le norme previste  dall'ordinamento  in  materia  di  sicurezza nazionale o di protezione personale.

  2. La Camera dei deputati, il Senato  della  Repubblica,  la  Corte costituzionale, nell'ambito  della  propria  autonomia,  assumono  le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di  cui  al comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

  3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di  coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

 

Art. 5

Riduzione  dotazioni  Organismi  politico-amministrativi   e   organi

collegiali

 

  1. Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  autonomia,  a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31 dicembre 2013, con le modalità previste dai  rispettivi  ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli  interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati,  conservazione  di  beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20  maggio  1985,  n. 222.

  2. A  decorrere  dall'anno  2012  gli  stanziamenti  del  Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  degli  organi   di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile, tributaria, militare, nonchè delle autorità indipendenti,  compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno  2011.  Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  si considerano al netto degli oneri relativi  al  personale  dipendente, nonchè, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

 ((2-bis. La disposizione di cui all'articolo  6,  comma  1,  secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e 29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248)).

 

 

Art. 6

Finanziamento dei partiti politici

 

  1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno  1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando  una riduzione complessiva del 30 per cento.

  2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157,  il  terzo  e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso  di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi è interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))".

  3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo  del  Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore  del presente decreto.

 

 

Art. 7

Election day

 

  1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  dei Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data nell'arco dell'anno.

  2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni  di  cui  al comma 1 si effettuano  nella  data  stabilita  per  le  elezioni  del Parlamento europeo.

 

 

Art. 8

Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

 

  1. Entro tre mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio  sito istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria  indicandone  l'entità,  nonchè una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra  l'ente o l'organismo e le società ovvero  tra  le  società  controllate  e indicano se, nell'ultimo triennio  dalla  pubblicazione,  le  singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

 

 

Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni

pubbliche

 

 

Art. 9

Fabbisogni  standard,  spending  review  e  superamento  della  spesa storica delle Amministrazioni dello Stato

 

  1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di superamento  del  criterio  della   spesa   storica,   il   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending  review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei  programmi di spesa delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato.  Le  analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità  nella  produzione  ed erogazione  dei  servizi  pubblici,  anche  inerenti   le   possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie  di  miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse  stanziate.  In  particolare, per  le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato   sono   proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni,  anche ai fini  della  allocazione  delle  risorse  nell'ambito  della  loro complessiva dotazione.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della Ragioneria  generale  dello  Stato,  richiede  alle   amministrazioni centrali dello Stato i  dati  e  le  informazioni  provenienti  dalle banche dati,  indagini  e  sistemi  informativi  dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.  Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali  dati  per  via telematica e facilitano  l'accesso  ad  altri  dati  provenienti  dal SISTAN, anche nella forma di  dati  elementari,  nel  rispetto  della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

  3.  In  caso  di  omessa  trasmissione  dei  dati  senza   motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di  cui  al comma  2,  su  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  l'amministrazione  competente  riduce  la  retribuzione  di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.  

  4. A decorrere dal 2013, i risultati  delle  attività  di  cui  al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

  5. Sulla base  delle  comunicazioni  fornite  alle  amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4,  e  in  coerenza  con  gli obiettivi e gli interventi  indicati  nel  Documento  di  economia  e finanza,  le  Amministrazioni   centrali   dello   Stato   propongono nell'ambito di accordi triennali con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze norme volte a realizzare  il  superamento  della  spesa storica e la graduale convergenza verso  gli  obiettivi  identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire  nella  legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di  legge  collegato  alla manovra di finanza pubblica.

  6.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5  e  segnalano  eventuali  scostamenti  al  Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.  

  7. Il Rapporto sulla spesa  delle  amministrazioni  centrali  dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.

 

 

Art. 10

Riduzione delle  spese  dei  Ministeri  e  monitoraggio  della  spesa

pubblica

 

  1.   Sono   preselettivamente   esclusi   dall'applicazione   delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il  Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonchè le  risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al  finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche, nonchè il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile 1985,  n.  163,  le  risorse  destinate  alla  manutenzione  ed  alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno  2012,  il fondo per le aree sottoutilizzate.

  2.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2012,  una  riduzione  della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

  3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di  cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è  autorizzato ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella tabella di cui al comma 2.

  4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di  legge  di  stabilità  per  il  triennio  2012-2014,  gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica  derivanti  dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di  cui  al medesimo comma.

  5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a  conseguire  gli  obiettivi  in  termini  di indebitamento netto assegnati ai  sensi  del  comma  2,  il  Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e, eventualmente, con la medesima legge di  stabilità  è  disposta  la corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del 2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.  

  6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, è abrogato.

  7. Le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto generale dello Stato relativo  agli  anni  2008,  2009  e  2010  sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero  le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le disponibilità individuate  sono  versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli di Stato.

  8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:

    "I residui delle spese correnti e delle spese in conto  capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in  cui  è stato iscritto il relativo stanziamento, si  intendono  perenti  agli effetti amministrativi. Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli  esercizi successivi.

    Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  costituiscono  economie  di   bilancio   ad esclusione degli  stanziamenti  iscritti  in  forza  di  disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio,  quali  residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.  

    Le somme che  hanno  costituito  economie,  relative  alla  prima annualità  di  una  autorizzazione   di   spesa   pluriennale,   con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche  e  del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte  con  la legge  di  bilancio,  per  un  solo  esercizio   finanziario,   nella competenza   dell'esercizio    successivo    a    quello    terminale dell'autorizzazione medesima.".

  9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:

    "39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di concerto con i  Ministri  interessati,  è  quantificato  l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi  del comma 38, che sono  conseguentemente  versate  dalle  amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonchè l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per  cento dei versamenti, compatibilmente  con  gli  obiettivi  programmati  di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento  netto  conseguenti  alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello  stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione del  fondo  è  disposta  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".  

  10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le  norme che dispongono la conservazione nel conto  dei  residui,  per  essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte  negli  stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo  34 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  al  termine  dell'esercizio precedente, con  l'esclusione  delle  norme  relative  ai  fondi  del personale, al fondo occupazione, al  fondo  opere  strategiche  e  al fondo per le aree sottoutilizzate.

  11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli  uffici  centrali  del  bilancio  e  le ragionerie  territoriali  dello  Stato  per   le   spese   decentrate verificano, ai fini  della  registrazione  dell'impegno,  l'effettiva sussistenza    dell'obbligazione     giuridicamente     perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono  l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.  

  12. In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante  dagli  obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre  con  proprio decreto, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  limitazione all'assunzione di impegni di  spesa  o  all'emissione  di  titoli  di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme  rispetto  a  tutte  le  dotazioni  di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  .

Contestualmente alla loro adozione, i decreti  di  cui  al  comma  39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  corredati  da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.  

  13. Per le medesime finalità di  cui  al  comma  12,  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  vigilante,  puo' disporre, con uno  o  piu'  decreti,  la  riduzione  delle  spese  di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi  del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti  da  questi  vigilati  e  gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Il   maggiore   avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo  decreto puo' essere reso disponibile.  

  14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e  2014  è  consentita  la possibilità di ((adottare)) variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di  cui  all'articolo  21,  comma  5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  nell'ambito  di ciascun Ministero, anche  tra  programmi  diversi;  la  misura  della variazione, qualora siano  interessate  autorizzazioni  di  spesa  di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da  non  pregiudicare il  conseguimento  delle  finalità  definite  dalle  relative  norme sostanziali e comunque non puo' essere  superiore  al  20  per  cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate.  La  variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro  competente,  previo  parere  favorevole  delle competenti  commissioni  parlamentari,  nel  caso  siano  interessate autorizzazioni  di  spesa  di  fattore  legislativo.  Resta  precluso l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza, i decreti possono  essere  adottati.  I  decreti  perdono efficacia fin  dall'inizio  qualora  il  Parlamento  non  approvi  la corrispondente variazione in sede di esame del disegno  di  legge  di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.  

  15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo  21,  comma  6,  della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  interpretano  nel  senso  che nell'ambito degli  oneri  inderogabili  rientrano  esclusivamente  le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative  al  pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre  spese  fisse,  le  spese  per interessi passivi,  le  spese  derivanti  da  obblighi  comunitari  e internazionali, le spese per ammortamento di  mutui,  nonchè  quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da  leggi che regolano la loro evoluzione.

  16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti:  "entro il 30 settembre".  

  17.  Per  provvedere  all'estinzione  dei  crediti,  maturati   nei confronti dei Ministeri alla  data  del  31  dicembre  2010,  il  cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità  nazionale,  tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui  ammontare  è  accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del  15  dicembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui  all'articolo  1, comma  50,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  puo'  essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:  

    a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno  2011,  del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo  2  della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

    b) fino ad euro 2.000 milioni  di  euro  mediante  versamento  al bilancio dello  Stato  di  una  corrispondente  quota  delle  risorse  complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di crediti di imposta, esistenti presso la  contabilità  speciale  1778 "Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio")).  

  18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla  data  del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su  conforme  parere  dell'Agenzia  del  demanio,  anche   ai   sensi dell'articolo 1197 del codice civile.

  19. Al fine di potenziare l'attività di controllo  e  monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti  del  Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di  revisione  o  sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,  tenuto  dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali  stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati  per  l'espletamento dell'incarico.  In  sede  di  prima   applicazione,   sono   iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di  pari livello, presso il predetto  Ministero,  ed  i  soggetti  equiparati, nonchè i dipendenti del Ministero  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi  di  cui  al  presente  comma;  i  soggetti  anzidetti  ed  i magistrati della Corte dei conti possono,  comunque,  far  parte  dei collegi di revisione o  sindacali  delle  pubbliche  amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

  20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:  

    "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai  convegni organizzati dalle  università  e  dagli  enti  di  ricerca  ed  agli incontri   istituzionali   connessi   all'attività   di    organismi internazionali  o  comunitari,  alle  feste  nazionali  previste   da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze  armate  e delle  Forze  di  polizia,  nonchè,  per  il   2012,   alle   mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni,  nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonchè  dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le  attività culturali, di concerto, ai soli fini  finanziari,  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze".  

  21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  sono  venduti  nel  rispetto  dei  principi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le  modalità  individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei  limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.  

 

 

Art. 11

Interventi    per    la    razionalizzazione    dei    processi    di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

 

  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per  l'acquisto  di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di  cui  all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  sono  individuate misure dirette ad incrementare i processi di  centralizzazione  degli acquisti riguardanti  beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  nell'ambito  del  Programma   di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre  2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota  di  spesa  per  gli acquisti di beni  e  servizi  gestita  attraverso  gli  strumenti  di centralizzazione  e  pubblica  sul  sito  www.acquistinretepa.it  con cadenza trimestrale le merceologie per  le  quali  viene  attuato  il piano.

  2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti  effettuati   in   via telematica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel  contesto  del sistema a rete il proprio  sistema  informatico  di  negoziazione  in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82, secondo  quanto  definito  con   apposito   decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano.  

  3. Le amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  richiedere  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  l'utilizzo  del  sistema informatico di negoziazione in  modalità  ASP  (Application  Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonchè  i meccanismi di copertura dei  costi  relativi  all'utilizzo,  e  degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di  negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

  4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del  Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi  del  Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A.  predispone  e  mette  a disposizione delle amministrazioni pubbliche  strumenti  di  supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di  beni  e servizi. A tale fine, Consip:  

    a)  elabora  appositi  indicatori  e  parametri  per   supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza  dei processi  di  approvvigionamento  con   riferimento,   tra   l'altro, all'osservanza  delle  disposizioni  e  dei  principi  in   tema   di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi, alla percentuale di  acquisti  effettuati  in  via  telematica,  alla durata media dei processi di acquisto;  

    b)  realizza  strumenti  di  supporto   per   le   attività   di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

    c)  realizza  strumenti  di  supporto  allo   svolgimento   delle attività di controllo da parte dei soggetti  competenti  sulla  base della normativa vigente.

  5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a  4  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli  atti  e  i  contratti posti in  essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui  parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano responsabilità  erariale.  Restano  escluse  dall'applicazione   del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate  alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.  

  7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7,  comma  8,  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  sono  rese  disponibili,  anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la  verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito  delle  attività di controllo previste dalla normativa vigente.  

  8. Con riferimento agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia  di  verifica  degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale  e  sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

  9.  Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi  di  pagamento   delle retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, nonchè determinare  conseguenti  risparmi  di spesa, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi,  stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono  essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle  finanze  di  natura  non  regolamentare  viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al  periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito  capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnato  ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze.  Restano  escluse  dal  contributo  le Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  446,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 .

  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  commi  449  e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A.  dall'articolo  4  del  decreto  legge  29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della  giustizia,  di concerto  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima,  sono  individuati  periodicamente  i  beni  e  i   servizi strumentali  all'esercizio   delle   competenze   istituzionali   del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il  Ministero medesimo si avvale di Consip  S.p.A.,  in  qualità  di  centrale  di committenza  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  34,   del   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto  di  cui  al  presente comma definisce altresi' i termini principali della  convenzione  tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,  anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle  procedure di gara svolte da Consip S.p.A..

  11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  comma 453 è sostituito dal seguente:  "453.  Con  successivo  decreto  del Ministero dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  previsti, previa verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi, anche  indiretti,  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  meccanismi  di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico  dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma  1,  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega  bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  dell'aggiudicatario  degli  appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.  anche  ai  sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244    12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4,  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati,  in  termini  di riduzione di spesa,  conseguiti  attraverso  l'attuazione  di  quanto previsto dal presente articolo per ciascuna  categoria  merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della Ragioneria generale dello Stato. 

 

 

Art. 12

Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta, da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3 dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonchè  del  Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme  le  disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122.

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:  

    a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario  e  straordinario, effettuati sugli immobili di  proprietà  dello  Stato,  in  uso  per finalità istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del  Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve  le  specifiche previsioni  di  legge  riguardanti  il  Ministero  della  difesa,  il Ministero degli affari  esteri  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le attività culturali, nonchè il Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli  41  e  42 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni.  Conseguentemente sono  fatte  salve  le  risorse   attribuite   al   Ministero   delle infrastrutture e dei  trasporti  per  gli  interventi  relativi  agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui  decisioni di spesa  sono  assunte,  nei  limiti  delle  predette  risorse,  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;

    b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le  decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);  

    c) restano ferme  le  decisioni  di  spesa  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti relative agli  interventi  manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi  da  quelli di cui  alle  lettere  a)  e  b).  Tali  interventi  sono  comunicati all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);

    d)  gli  interventi   di   piccola   manutenzione   sono   curati direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di verificare le previsioni contrattuali in materia.  

  3. Le Amministrazioni di cui al comma 2  comunicano,  entro  il  31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la  previsione  triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato  alle  stesse  in uso,  e  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  che  prevedono  di effettuare  sugli  immobili  condotti  in  locazione  passiva  ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.  

  4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate  e  delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano  generale di interventi per il triennio successivo, volto,  ove  possibile,  al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le  medesime  finalità, l'Agenzia del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  società specializzate nella riorganizzazione dei  processi  di  funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di  cui  al comma 6.  

  5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli  interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),  stipula  convenzioni quadro con le strutture del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della capacità  operativa  di  tali  strutture,  stipula  accordi  quadro, riferiti   ad   ambiti   territoriali   predefiniti,   con   società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad  evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti  al  controllo  preventivo  degli  uffici centrali del bilancio.  Dell'avvenuta  stipula  delle  convenzioni  o degli accordi quadro è data  immediata  notizia  sul  sito  internet dell'Agenzia del demanio.

  6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a  disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)   e   b), confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e  di  conto  capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.  Le  risorse  necessarie alla costituzione  dei  predetti  fondi  derivano  da  corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla  base delle  comunicazioni  di'  cui  all'articolo  2,  comma  222,  decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n. 191;  dall'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  

  7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni  quadro  di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori  già  appaltati  alla  data della  stipula  degli  accordi  o  delle  convenzioni   quadro,   gli interventi   manutentivi   continuano   ad   essere   gestiti   dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti  stabiliti  dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o  della convenzione quadro, è nullo ogni  nuovo  contratto  di  manutenzione ordinaria e straordinaria  non  affidato  dall'Agenzia  del  demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero  della  difesa  ed  il Ministero per i beni e le attività  culturali,  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto  dal comma 2 , nonchè i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei  piani  di interventi  all'Agenzia  del  demanio,   al   fine   del   necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani  di  razionalizzazione  degli  spazi  elaborati  dall'Agenzia stessa  ((previsti))  all'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191. ((1))

  8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare  e  monitorare  gli interventi necessari di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  si avvale delle strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della capacità  operativa  di  tali  strutture,  puo',  con  procedure  ad evidenza pubblica e a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6, selezionare società specializzate ed indipendenti.  

  9.  Per  una  compiuta  attuazione  delle   disposizioni   di   cui all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191, volte alla razionalizzazione degli spazi  ed  al  contenimento  della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle  nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni   devono   indicare,   oltre    l'esatta    descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente  e  futura,  l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonchè i tempi previsti per la realizzazione delle opere.  

  10. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il  primo,  entro il termine di 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri , le attività dei  Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità,  termini,  criteri  e  risorse disponibili.

  11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono  sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".

  12. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)  la  rubrica  è  sostituita  dalla  seguente:   "Misure   per razionalizzare  la  gestione  e   la   dismissione   del   patrimonio residenziale pubblico";

    b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà  dell'abitazione,  entro  il  31  dicembre  2011,  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il  Ministro  per  i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la  conclusione  di  accordi  con regioni ed enti locali aventi ad  oggetto  la  semplificazione  delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli  Istituti autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati,  nonchè  la dismissione  e  la  razionalizzazione  del  patrimonio  dei  predetti Istituti  anche  attraverso  la  promozione  di   fondi   immobiliari nell'ambito degli  interventi  previsti  dall'articolo  11,  comma  3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".  

  13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione   stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e successive modificazioni, e dai decreti di  cui  al  medesimo  comma, ((quindicesimo)) periodo, è causa di responsabilità amministrativa.

Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le  rispettive  strutture  organizzative  e  i  relativi  profili  di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle  unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle  partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012. I termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la  comunicazione  dei  dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti  dai  successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo  2,  comma  222,  quindicesimo periodo che li individuano.  

  14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della  legge  23 dicembre 2009, n. 191,  le  parole:  "rendiconto  patrimoniale  dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,  lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del ((conto))  generale  del  patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  7  agosto 1997,  n.  279"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".  

  15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne  effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei conti per gli atti di rispettiva competenza".  

 

 

AGGIORNAMENTO (1)

  La L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1) che al comma 7, ultimo periodo,  del  presente  articolo  la  parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsti».

 

 

Art. 13

Rimodulazione di fondi

 

  1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo  è ridotta dell'importo di 100 milioni  per  l'anno  2011;  la  medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.  

  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

  3. La dotazione del  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive modificazioni, come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  22-ter  del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  successive  modificazioni, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012,  di  392  milioni  di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di  592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di  euro  per  l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di  euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.  

 

Art. 14

Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

 

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti che ritenga necessari.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con  cui  la  COVIP  riferisce  ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo  3,  comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del predetto decreto legislativo.

  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta  disposizioni  in  materia  di   investimento   delle   risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche  conto  dei  principi  di  cui  agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e relativa normativa di attuazione e di quanto  previsto  dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.

  4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con contestuale  indisponibilità  dei  posti   nell'amministrazione   di provenienza.

  5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763, della  legge  n.  296  del  2006,  già  esercitate  dal  Nucleo   di valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

  6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,  28  e 29,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  al  fine  della salvaguardia ((delle attività e delle)) funzioni attualmente  svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23  aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società  di cui al presente comma è stabilito in sede di  costituzione  in  euro 15.000.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  assume   la titolarità delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo'  formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le attività  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i profili patrimoniali, finanziari e statutari.  

  7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari  a  15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge  30  aprile  1985,  n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010, n. 220.

  8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i beni  e  le  attività  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma  6,  sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».  

  9.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le  attività  culturali  emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento  a  tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di  cui  al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:  

    a) le attività di conservazione, restauro e  valorizzazione  del patrimonio filmico, fotografico e  documentaristico  trasferito  alla società ai sensi del comma 8;  

    b) la distribuzione di opere  prime  e  seconde  e  cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai  sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive modificazioni,  nonchè   la   produzione   documentaristica   basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).  Nell'atto di indirizzo non possono  essere  ricomprese  attività  di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere  filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono  essere  ricompresse attività  strumentali,  di  supporto,  e  complementari  ai  compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture  del Ministero per i  beni  e  le  attività  culturali,  con  particolare riferimento alla promozione  del  cinema  italiano  all'estero,  alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da  quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonchè l'eventuale gestione, per  conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

  10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di  programma  coerente  con  gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal  Ministro,  che  assegna  le risorse finanziarie necessarie  per  il  suo  svolgimento  e  per  il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi  per  il personale.  

  11. Dalla data di adozione del  decreto  di  cui  al  comma  8,  la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla  base  del rendiconto   finale    delle    attività    e    della    situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da  redigere, entro  30  giorni  dalla  messa  in  liquidazione,  da  parte   degli amministratori e del collegio sindacale  già  in  carica  presso  la società posta in liquidazione.

  12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di  un collegio di tre periti designati, uno dalla  società  trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le  attività  culturali  e  uno  dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni  dalla  data  di  consegna  della predetta situazione  economico-patrimoniale,  una  verifica  di  tale situazione e sulla base  della  stessa,  una  valutazione  estimativa dell'esito  finale  della  liquidazione  della  società  trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti  è  determinato  con decreto dal Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  La  valutazione deve, fra l'altro,  tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento,  nonchè  dell'ammontare  del  compenso  dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario  stimato  per la liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale  della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento  della società,  che  è  corrisposto  dalla  società   trasferitaria   al Ministero per i beni e  le  attività  culturali.  Al  termine  della liquidazione  della  società  trasferita,  il  collegio  dei  periti determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza fra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Tale  eventuale  maggiore importo è attribuito alla  società  trasferitaria  in  ragione  del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora  il  valore stimato  dell'esito  finale  della  liquidazione  sia  negativo,   il collegio dei periti  determina  annualmente  l'entità  dei  rimborsi dovuti dal Ministero per  il  beni  e  le  attività  culturali  alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi  di gestione della società in liquidazione. A tali  oneri  il  Ministero per i beni e le attività  culturali  farà  fronte  con  le  risorse destinate al settore  cinematografico  nell'ambito  del  riparto  del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n. 163 e successive modificazioni.

  13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere  previsto  il trasferimento al Ministero per i beni e  le  attività  culturali  di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo  5-bis del  decreto  legge  23  aprile  1993,  n.   118,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202.  Con  lo  stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al  Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del  trasferimento  a  favore  di  Cinecittà  Luce  s.p.a..  Per  il trasferimento  delle  funzioni  previsto  dal  secondo   periodo,   i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica  dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui  al  terzo  periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui  al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono  inquadrati  nei  ruoli  del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di  apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto  di  cui  al presente comma e previo espletamento di apposita procedura  selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni  e  le  attività culturali  provvede  conseguentemente  a  rideterminare  le   proprie dotazioni   organiche   in   misura   corrispondente   al   personale effettivamente trasferito;  i  dipendenti  inquadrati  mantengono  il trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per  la differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  

  14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal  6  al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta  diretta  o indiretta, tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso  o denominato.

  15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni  di  destinazione subentrano  direttamente  nella  titolarità  di  tutti  i   rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali  enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.  

  16. Il  corrispettivo  previsto  dall'articolo  6,  comma  16,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il  15  dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le  parole  da:  "d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino  alla  fine  del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con  funzioni  di  presidente,  d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto  Ministero  dell'economia ((e delle finanze".))

  17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

  18. Salvo quanto previsto  nei  commi  da  21  a  24,  le  funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia  esperita alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero dello sviluppo economico, il quale  entro  il  31  dicembre  2011  è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.  Ai sensi delle medesime disposizioni ((ed  entro))  la  stessa  data  è altresi' riorganizzato il Ministero degli affari esteri  per  effetto delle  disposizioni  di  cui  ai  predetti  commi.  Le  risorse  già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero,  come  determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire  nello  stato  di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La  dotazione  del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  

  19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia  di  promozione  e internazionalizzazione delle imprese sono  esercitati  dal  Ministero dello sviluppo economico e dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo  delle  relative risorse in materia di promozione ed ((internazionalizzazione))  delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle  finanze  o  da  persona  dallo   stesso   designata,   da   un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale  dell'industria  italiana  e  della  Associazione   bancaria italiana.  

  20. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  si  provvede  alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti,  rispettivamente, al Ministero degli  affari  esteri  e  al  Ministero  dello  sviluppo economico.  Con  i  medesimi  decreti  il  Ministro  dello   sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche  in  misura corrispondente  alle  unità  di  personale  in  servizio   a   tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per  gli  affari generali e le risorse del Ministero dello  sviluppo  economico  cura, anche con la collaborazione dei competenti  dirigenti  del  soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da  trasferire  e  provvede  alla  gestione  delle  attività strumentali  a  tale  trasferimento.  Nelle  more  dell'adozione  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono  fatti  salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già  facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte  di  obbligazioni  già   assunte.   Fino   all'adozione   dei regolamenti di cui al comma 18,  con  i  quali  sono  in  particolare individuate le articolazioni, rispettivamente,  del  Ministero  degli affari esteri e del Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione  già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuità dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correntezza   dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del  Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  delegare  un   dirigente   per   lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.  

  21. Il personale in servizio presso  i  soppressi  uffici  dell'ICE all'estero   opera   fino   alla   scadenza   dell'incarico,    nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di  Sezioni  per la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito  delle risorse trasferite al Ministero degli  affari  esteri  ai  sensi  del comma 20. Il personale locale,  impiegato  con  rapporti  di  lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito al Ministero degli affari esteri.  

  22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi  è  coordinata dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e  di direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di concerto con il Ministero degli affari esteri.  

  23. Il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  puo'  destinare  a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Ministero  degli  affari  esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR  5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna  sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento.  Il  funzionario  responsabile della Sezione è accreditato presso  le  autorità  locali  in  lista diplomatica. Il restante personale  è  notificato  nella  lista  del personale tecnico-amministrativo.  

  24. L'apertura e  la  chiusura  delle  Sezioni  presso  gli  uffici diplomatico-consolari,  il  numero  degli   addetti,   l'uso   e   la destinazione  dei  loro  locali  sono  deliberate  dal  Consiglio  di amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui  al  comma  19,  nonché delle priorità di politica estera  italiana  e  delle  politiche  di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze  di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto  di  natura non regolamentare del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo economico  e  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e l'innovazione,  sono  disciplinate  le  modalità  di  impiego  delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni,  ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse.  

  25. I dipendenti a tempo indeterminato  del  soppresso  ICE,  fatto salvo quanto previsto per il personale locale di  cui  al  comma  21, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo  economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno  o piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione  e  per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  assicurando l'invarianza della spesa complessiva.  

  26. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per  la differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro  le  amministrazioni  di  destinazione  subentrano nella  titolarità  dei  rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione   del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica.

  27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.  

  28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita  del  settore ippico, di riduzione della  spesa  di  funzionamento,  di  incremento dell'efficienza  e  di  miglioramento  della  qualità  dei  servizi, nonchè  di  assicurare  la  trasparenza  e   l'imparzialità   nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi  e  con  le modalità di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30 luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE  è  trasformato  in  Agenzia  per  lo sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il  compito  di  promuovere l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse, valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI  subentra  nella  titolarità dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell'UNIRE.  Il  potere  di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal  Ministro  delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore generale, nonchè quello di componente del comitato direttivo  e  del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

  29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l'Agenzia.  La consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia.  Nei  confronti del personale  dell'Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti pubblici non economici e dell'Area VI  della  dirigenza.  All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.

 

 

Art. 15

Liquidazione degli enti  dissestati  e  misure  di  razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari

 

  1. Fatta salva  la  disciplina  speciale  vigente  per  determinate categorie  di  enti  pubblici,  quando   la   situazione   economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato  raggiunga  un  livello  di  criticità  tale  da  non   potere assicurare  la  sostenibilità  e   l'assolvimento   delle   funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai  debiti liquidi ed  esigibili  nei  confronti  dei  terzi,  con  decreto  del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in  liquidazione  coatta  amministrativa;  i relativi  organi  decadono  ed  è  nominato   un   commissario.   Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che  si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei  debiti  esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili  alla  data  della  liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla  liquidazione  del  patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto  in  deroga  a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica  amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del  1999,  con  la  conseguente  attribuzione  di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore  dell'ente.  Il  personale  trasferito mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale   ed   accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento del trasferimento nonchè l'inquadramento previdenziale. Nel caso  in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto  è  attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  è  stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le  qualifiche  e   le posizioni economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti del servizio sanitario nazionale.

  2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la  nomina  e  di  rafforzare  i poteri di vigilanza  e  controllo  stabiliti  dalla  legislazione  di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi  degli  articoli 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8  luglio  2010,  n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-  legge    ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  possono  essere in ogni tempo revocati con le  medesime  modalità  previste  per  la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto  il compenso  previsto  con  riferimento   all'attività   effettivamente svolta.  

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei  commissari  o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e  da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50  mila  euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento degli obiettivi ed al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli interventi ricadenti nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non puo' superare 50 mila euro  annui.  Con  la  medesima  decorrenza  si procede alla  rideterminazione  nei  termini  stabiliti  dai  periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi  di  commissario e sub commissario conferiti prima di tale  data.  La  violazione  delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.  

  4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo  e negli  importi   indicati   nei   relativi   decreti   del   Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

  5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle  procedure  di amministrazione straordinaria delle imprese di  cui  all'articolo  2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito  dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che  si  trovino nella fase di liquidazione,  l'organo  commissariale  monocratico  è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro  dello  sviluppo economico con  le  modalità  di  cui  all'articolo  38  del  decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il  collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione  delle  norme  di cui ai commi da 2 a 5  del  presente  articolo  non  puo'  comportare aggravio di costi a carico della procedura per i  compensi  che  sono liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  già   riconoscibili   al commissario unico.

 

 

 

Capo III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego

pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.

Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

 

 

Art. 16

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

 

  1.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle  misure  di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di  finanza  pubblica  per gli  anni  2011-2013,  nonchè  ulteriori  risparmi  in  termini   di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di  euro  per  l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro  per  l'anno  2014,  ad  euro  340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:  

    a)  la  proroga  di  un   anno   dell'efficacia   delle   vigenti disposizioni in materia di limitazione  delle  facoltà  assunzionali per le amministrazioni  dello  Stato,  ad  esclusione  dei  Corpi  di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  le  agenzie fiscali,  per  gli  enti  pubblici  non  economici  e  per  gli  enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165;

    b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori del  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   previste   dalle disposizioni medesime;

    c)  la   fissazione   delle   modalità   di   calcolo   relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per  gli  anni 2015-2017;

    d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure   di   mobilità   del   personale   tra    le    pubbliche amministrazioni;

    e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonchè, all'esito di apposite consultazioni  con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;  

    f) l'inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con  esclusione delle regioni e delle  province  autonome,  nonchè  degli  enti  del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti  destinatari  in via diretta  delle  misure  di  razionalizzazione  della  spesa,  con particolare  riferimento  a  quelle  previste  dall'articolo  6   del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    g)   ulteriori   misure   di   risparmio,   razionalizzazione   e qualificazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle  procedure, la  riduzione  dell'uso  delle  autovetture  di  servizio,  la  lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni  di  cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  al  personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti del  comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17,  comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)).  

  2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con  riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.  

  3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non  vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino  risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e  delle  finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino  alla  concorrenza dello   scostamento   finanziario   riscontrato,   delle    dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  Fondo  per  il finanziamento  ordinario  delle  università,  nonchè   le   risorse destinate alla ricerca  e  al  finanziamento  del  cinque  per  mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   all'istruzione scolastica, nonchè il fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui  alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse   destinate   alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.  

  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   11,   le amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e  riqualificazione della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio, gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze attraverso  persone  giuridiche.  Detti  piani  indicano   la    spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna  delle  voci  di  spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

  5. In relazione ai  processi  di  cui  al  comma  4,  le  eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle  già previste dalla normativa vigente, dall'articolo  12  e  dal  presente articolo ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per  cento destinato alla erogazione dei premi  previsti  dall'articolo  19  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  La  restante  quota  è versata annualmente dagli enti  e  dalle  amministrazioni  dotati  di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio dello Stato. La disposizione di cui  al  precedente  periodo  non  si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le  risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo  se  a  consuntivo  è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati  per  ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e  i conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai  sensi  della normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della   Ragioneria   generale   dello   Stato   per    il    tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali  di  bilancio  e dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento   della   funzione pubblica.

  6.  I  piani  adottati  dalle  amministrazioni  sono   oggetto   di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

  7. In ragione dell'esigenza di  un  effettivo  perseguimento  degli obiettivi  di   finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea relativamente  alla  manovra  finanziaria  per  gli  anni  2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della  Corte  costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari  utili  conseguenti,  per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di  carattere generale, nell'anno  immediatamente  successivo  nei  riguardi  delle stesse  categorie  di  personale  cui  si   applicano   le   predette disposizioni.

  8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni  a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonchè   gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l'illegittimità costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma  l'eventuale  applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in  relazione  alle  prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente  e  senza indugio a comunicare agli  interessati  gli  effetti  della  predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato  trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.  

  9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

    "5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e  prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin  dal  primo giorno quando l'assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o successive a quelle non lavorative.  

    5-bis. Le fasce orarie di reperibilità  entro  le  quali  devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi  dall'indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di reperibilità  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

    5-ter. Nel caso in cui l'assenza per  malattia  abbia  luogo  per l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."  

  10. Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell'articolo 55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si applicano anche ai dipendenti di  cui  all'articolo  3  del  medesimo decreto.

  11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione, qualora   l'amministrazione   interessata    abbia    preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei competenti organi di controllo.

 

 

Art. 17

Razionalizzazione della spesa sanitaria

 

  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e  la realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica,  il  livello  del finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale)) a cui concorre  lo Stato per il 2013 è incrementato  dello  0,5%  rispetto  al  livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con  specifica  Intesa  fra  lo  Stato  e  le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate  le modalità per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al  primo periodo del presente  comma.  Qualora  la  predetta  Intesa  non  sia raggiunta entro il predetto termine,al fine  di  assicurare  per  gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio  di  bilancio sanitario,  sono  introdotte,  tenuto  conto  delle  disposizioni  in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:  

    a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti  la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare  le attività delle  Centrali  regionali  per  gli  acquisti,  il  citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca  dati nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce  alle  regioni un'elaborazione  dei  prezzi  di  riferimento,  ivi  compresi  quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche  ai  sensi  di quanto  disposto  all'articolo  11,  alle  condizioni   di   maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed  i  farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari  e  non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266, tra quelli di maggiore impatto in  termini  di  costo  a  carico  del Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione delle  regioni  ulteriori  strumenti   operativi   di   controllo   e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano  tutte  le  misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di  risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;  

    b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine  di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di  finanziamento di cui al primo periodo del presente  comma,  a  decorrere  dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche  l'eventuale superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in  proporzione  ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità  stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro  la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il  richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del  farmaco,  con  riferimento  alle disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettera  b),  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  a  decorrere  dall'anno  2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di  consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi  di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  come  da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legge  1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;  

    c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di dispositivi  medici,  in  attesa  della  determinazione   dei   costi standardizzati sulla base dei livelli  essenziali  delle  prestazioni che tengano conto  della  qualità  e  dell'innovazione  tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il monitoraggio  dei  consumi  dei   dispositivi   medici   direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di  cui  al  decreto  del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013  la  spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per  l'acquisto  di  detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati  nei  modelli  di  conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza  protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e  a  livello  di  ogni singola regione, riferito  rispettivamente  al  fabbisogno  sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n. 68. Cio' al fine di garantire il  conseguimento  degli  obiettivi  di risparmio programmati. Il valore assoluto  dell'onere  a  carico  del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei  dispositivi  di  cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   monitorano l'andamento  della  spesa  per  acquisto  dei   dispositivi   medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato  interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della  spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;  

    d) a decorrere dall'anno 2014,  con  regolamento  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e   delle   finanze,   sono   introdotte   misure   di compartecipazione  sull'assistenza   farmaceutica   e   sulle   altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  Le  misure  di compartecipazione sono aggiuntive  rispetto  a  quelle  eventualmente già disposte dalle regioni e sono  finalizzate  ad  assicurare,  nel rispetto del principio di equilibrio  finanziario,  l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota  di compartecipazione non concorre  alla  determinazione  del  tetto  per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni  possono  adottare provvedimenti    di    riduzione    delle    predette    misure    di compartecipazione,   purchè   assicurino   comunque,   con    misure alternative,  l'equilibrio  economico  finanziario,  da  certificarsi preventivamente da parte del  Comitato  permanente  per  la  verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.  

  2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni  di  cui  all'alinea  del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre  da  realizzarsi,  al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui  all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure  di  cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta  Intesa non sia  raggiunta  entro  il  predetto  termine,  gli  importi  sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali,  per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico  rispettivamente  delle misure di cui alle lettere a), b), e c) del  comma  1,  nonchè,  per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40%  a  carico  rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e  d)  del  comma  1;  per l'anno 2014, il residuo 3 per  cento  corrisponde  alle  economie  di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla  lettera  c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie  di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate   percentuali   per   l'anno   2014   sono   proporzionalmente rideterminate e  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo  netto  da  finanziare  il  livello  del  finanziamento  del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73,  della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno  degli anni 2013 e 2014.  

  4. Al fine di assicurare, per gli anni  2011  e  2012,  l'effettivo rispetto  dei  piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre  2009,  sono  introdotte  le seguenti disposizioni:

    a) all'articolo 2, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

      "A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o  dei programmi operativi di cui  al  comma  88,  gli  ordinari  organi  di attuazione del piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono  al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto con il Piano di rientro o con i  programmi  operativi.  Il  Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le  sospende,  o  le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad  apportare  le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della ((Costituzione)), le  necessarie  misure,  anche  normative,  per  il superamento dei predetti ostacoli.";  

    b) all'articolo 2, dopo il comma 88  della  legge  23  dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: "88-bis Il primo  periodo  del comma  88  si  interpreta  nel  senso  che  i   programmi   operativi costituiscono   prosecuzione   e   necessario   aggiornamento   degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento  del piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del servizio  sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento, dell'effettivo stato di  avanzamento  dell'attuazione  del  piano  di rientro, nonchè di ulteriori obblighi regionali derivanti da  Intese fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";

   c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario  della  regione  Abruzzo    esecuzione  al programma operativo per l'esercizio  2010,  di  cui  all'articolo  2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato  con il presente decreto, ferma restando la validità  degli  atti  e  dei provvedimenti già  adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  della  sua  attuazione.   Il Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario  regionale 2011 - 2012, in  modo  da  garantire,  anche  attraverso  l'eventuale superamento delle previsioni contenute in  provvedimenti  legislativi regionali non ancora rimossi ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  80, della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   che   le   azioni   di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di assistenza:

        1)  con  l'obiettivo   del   raggiungimento   dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario  regionale  programmato  nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello  del  finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con  il Patto per la  salute  2010  -  2012  e  definito  dalla  legislazione vigente;

        2) con gli ulteriori obblighi per le regioni  introdotti  dal medesimo Patto per  la  salute  2010  -  2012  e  dalla  legislazione vigente;

      d) il Consiglio dei Ministri provvede a  modificare  l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

      e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono inserite le seguenti: "nonchè al fine di  consentire  l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario";

        2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:  "fino  al  31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre 2012";

      f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per  le  quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  è  stato applicato il blocco  automatico  del  turn  over  del  personale  del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della  salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione territoriale, su richiesta della  regione  interessata,  puo'  essere disposta,   in   deroga   al   predetto   blocco   del   turn   over, l'autorizzazione al conferimento di  incarichi  di  dirigenti  medici responsabili di struttura complessa,  previo  accertamento,  in  sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento  di incarichi  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento   dei   livelli essenziali di assistenza, nonchè della compatibilità  del  medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di  bilancio  sanitario,  come  programmati  nel  piano  di rientro, ovvero  nel  programma  operativo,  da  parte  del  Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di assistenza e del Tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9  e  12  dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.  

  5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle   pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri  da  sostenere  per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti  assenti  dal  servizio per  malattia  effettuati  dalle   aziende   sanitarie   locali,   in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102:

    a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato  a  trasferire  annualmente  una  quota  delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale,  non utilizzata in  sede  di  riparto  in  relazione  agli  effetti  della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del  7  giugno  2010,  nel limite  di  70  milioni  di  euro   annui,   per   essere   iscritta, rispettivamente, tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi  carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della  legge  196  del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero  su appositi  fondi  da  destinare  per   la   copertura   dei   medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la  legge  di bilancio è stabilita la dotazione annua  dei  suddetti  stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti  medico-legali  sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente  non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera  a).  Conseguentemente  il  livello  del  finanziamento   del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo  esercizio  2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

  6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma  67,  secondo periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c),  dell'intesa  Stato-regioni  in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009,  per l'anno 2011 il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come  rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13  dicembre  2010,  n. 220, è incrementato di ((105 milioni di euro))  per  far  fronte  al maggior finanziamento concordato  con  le  regioni,  ai  sensi  della citata intesa, con riferimento al ((periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del presente decreto)). ((A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133)).

  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo  protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre  regioni interessate, è disposta la proroga fino  al  31  dicembre  2013  del progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1,  comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296,  coordinato  dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie  della  povertà  (INMP)  di  cui  al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto  2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20  settembre  2007,  finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione  e  alla  cura  delle malattie delle migrazioni e della povertà.

  8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e  alle  modalità  di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto  del  Ministro  della salute((. Entro  il  30  giugno  2013  il  Ministero))  della  salute verifica l'andamento della  sperimentazione  gestionale  e  promuove, sulla base dei  risultati  raggiunti,  l'adozione  dei  provvedimenti necessari alla definizione,  d'intesa  con  le  regioni  interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso  di  mancato   raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione  gestionale  di cui al comma 7, con decreto del Ministro  della  salute  si  provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.  

  9. Per la realizzazione ((...)) delle finalità di cui ((ai commi 7 e 8)), è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione  all'INMP  di un finanziamento pari 5  milioni  di  euro,  alla  cui  copertura  si provvede mediante corrispondente riduzione,  per  il  medesimo  anno, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5  della  legge  6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli anni 2012  e  2013  si  provvede  nell'ambito  di  un  apposito progetto interregionale  per  la  cui  realizzazione,  sulle  risorse finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996  n.  662,  e  successive  modificazioni,  è  vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.

  10. Al fine di  garantire  la  massima  funzionalità  dell'Agenzia italiana  del  farmaco  (Aifa),  in  relazione   alla   rilevanza   e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite,  di potenziare   la   gestione   delle   aree   strategiche   di   azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute  e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010,  n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo  48,  comma  13,  del decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazione, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione  e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  (Aifa),  di  cui  al decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.  245,  è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario  dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:  

    a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta  del direttore  generale,  il  potere  di  modificare,  con  deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo  dell'Agenzia  di  cui  all'articolo  17  del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche  al  fine  di  articolare  le strutture amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della  presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della  salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;  

    b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica  e il comitato prezzi e  rimborsi,  prevedendo:  un  numero  massimo  di componenti pari a dieci, di cui  tre  designati  dal  Ministro  della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno  designato  dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  quattro  designati  dalla Conferenza Stato-regioni nonchè, di diritto, il  direttore  generale dell'Aifa e il  presidente  dell'Istituto  superiore  di  sanità;  i requisiti  di  comprovata  professionalità  e  specializzazione  dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del  prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di  oneri  a  carico  della finanza  pubblica,  non  possano  superare  la  misura  media   delle corrispondenti indennità previste per i  componenti  degli  analoghi organismi  delle  autorità  nazionali  competenti  per   l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;  

    c)  di  specificare  i  servizi,  compatibili  con  le   funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia  stessa  puo'  rendere  nei confronti di terzi  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  8,  lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del  2003,  stabilendo  altresi'  la misura dei relativi corrispettivi;  

    d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun  titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per  il  funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità  informatiche della banca  dati  dei  farmaci  autorizzati  o  registrati  ai  fini dell'immissione in commercio, nonchè  per  la  gestione  informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per  le piccole e medie imprese di cui alla ((raccomandazione 2003/361/CE)).

 

Art. 18

Interventi in materia previdenziale

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui pensione  è   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonchè  della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022, di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal    gennaio  2023,  di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.  

  2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di  entrata in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Dalla   medesima   data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i lavoratori medesimi siano  percettori  dell'indennità  ordinaria  di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e l'indennità di mobilità per un numero  di  mesi  pari  alla  durata dell'indennità di disoccupazione.  ((3. A titolo  di  concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  non  è  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato.))

 ((4. All'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, sono apportate le seguenti modifiche:  

    a) al  comma  12-bis,  la  parola:  "2015"  è  sostituita  dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";  

    b) al comma 12-ter,  primo  periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo.))  

  5. Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal    gennaio  2012 l'aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di assicurato e pensionato  nell'ambito  del  regime  dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto regime, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  età  del medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  età  tra  i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della  predetta legge n. 335 del 1995.  

  6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  1983,  n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in  vigore  delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n. 730.

  7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n. 730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianità  conseguita alla data di' cessazione dal servizio.

  8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione,   all'atto    della    cessazione    dal    servizio, dell'indennità integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa  la  normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n.  79, ad  eccezione  del  comma  quarto  del  predetto  articolo   10   del decreto-legge n. 17 del 1983.  

  9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in godimento alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  già definiti con sentenza  passata  in  autorità  di  cosa  giudicata  o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.  

  10. L'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la  quota  a  carico  della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere  alla  data di entrata  in  vigore  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  va determinata con esclusivo  riferimento  all'importo  del  trattamento pensionistico effettivamente corrisposto  dal  fondo  di  provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  erogata ai pensionati in forma capitale.

  11. Per i soggetti  già  pensionati,  gli  enti  previdenziali  di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione  a carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito, derivante dallo svolgimento della relativa  attività  professionale. Per tali soggetti è previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al secondo periodo.

  12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione abituale, ancorchè  non  esclusiva,  attività  di  lavoro  autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata  INPS  sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già  effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del 1995.

  13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza  per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra  gli enti di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  si conferma  che  la   relativa   copertura   contributiva   ha   natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio  1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

  14. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n. 103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante  l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.  

  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.  

  16. All'articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  

      "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di  finanziamento  dell'indennità  economica  di  malattia  in  base all'articolo 31 della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  ((per  le categorie))  di  lavoratori  cui   la   suddetta   assicurazione   è applicabile ai sensi della normativa vigente.";  

    b) al comma 1, le parole: "alla data del 1°  gennaio  2009"  sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".  

  17. Con effetto dal 16 dicembre  2010,  viene  meno,  limitatamente all'articolo  43,  l'efficacia  abrogativa  del  decreto  legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n.  369,  di  cui  alla  voce  69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  che si intende cosi' modificato.

  18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e ((l'articolo 01)), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo determinato, non è comprensiva della voce del  trattamento  di  fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.  

  19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo  di solidarietà   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione generale  obbligatoria  è  dovuto  sia  dagli   ex-dipendenti   già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.  In  questo ultimo caso il contributo  è  calcolato  sul  maturato  di  pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  è  trattenuto  sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

  20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al  "Fondo  di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti derivanti da responsabilità familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di  debito al  versamento  con  cadenza  trimestrale  alla   Gestione   medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni  accantonati  a  seguito  di acquisti effettuati tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di pagamento  presso  i  centri  vendita  convenzionati.  Le   modalità attuative e di  regolamentazione  della  presente  disposizione  sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.  

  21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:  

    "5-bis. Nelle more dell'effettiva  costituzione  del  polo  della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165.".

  22.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell'unificazione   del procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell'invalidità  civile, della  cecità  civile,  della  sordità,   dell'handicap   e   della disabilità, le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente, possono affidare all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.   ((22-bis. In considerazione della  eccezionalità  della  situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dal 1°  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre   2014,   i   trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza obbligatorie, i cui importi  complessivamente  superino  90.000  euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione  pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto  importo  fino  a 150.000 euro, nonchè pari al 10 per cento  per  la  parte  eccedente 150.000 euro; a  seguito  della  predetta  riduzione  il  trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i  trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in  aggiunta  o  ad  integrazione   del   trattamento   pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al  decreto  legislativo  16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre  1990,  n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  nonchè  i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti  delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione speciale ad esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  nonchè  le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il  personale addetto alle imposte di consumo, per il  personale  dipendente  dalle aziende private  del  gas  e  per  il  personale  già  addetto  alle esattorie e alle ricevitorie delle  imposte  dirette.  La  trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in   via preventiva  e  salvo   conguaglio,   a   conclusione   dell'anno   di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo  mensile. Ai fini  dell'applicazione  della  predetta  trattenuta  è  preso  a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del  Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,  è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati  i  necessari  elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di  perequazione, secondo modalità proporzionali  ai  trattamenti  erogati.  Le  somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il  quindicesimo  giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è  effettuata  la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

  22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'età   anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal    gennaio 2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni."

  22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter  le disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della   legge  di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorchè  maturino  i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal    gennaio 2012:

    a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di  mobilità  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilità   lunga   ai   sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

    c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei fondi di solidarietà di settore di cui  all'articolo  2,  comma  28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

  22-quinquies. L'INPS provvede al  monitoraggio,  sulla  base  della data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione,  l'INPS  non  prenderà  in  esame  ulteriori  domande   di pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla disposizione di cui al comma 22-quater)).

 

 

Art. 19

Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

 

  1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti,  del  disposto  di cui all'articolo 2, commi dal  4-septiesdecies  al  4-undevicies  del decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  i  commissari straordinari  dell'INVALSI  e  dell'ANSAS  avviano  urgentemente   un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro  il  31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare  il  proprio programma  di  reclutamento  nel  limite  della  dotazione   organica dell'ente, nonchè entro il limite  dell'80%  delle  proprie  entrate correnti complessive. La  decorrenza  giuridica  ed  economica  delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,  data  in cui il personale in posizione di comando presso  l'ANSAS  rientra  in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso  l'ANSAS  ed  è  ripristinato  l'Istituto   nazionale   di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale  ente di ricerca  con  autonomia  scientifica,  finanziaria,  patrimoniale, amministrativa e  regolamentare.  Sono  conseguentemente  abrogati  i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si  articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.  

  2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario  di reclutamento,  all'INVALSI  e  all'INDIRE  si  applicano   i   limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma  9,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122.

  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono individuate, per  il  triennio  2012-2014,  le  risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal  presente  articolo,  iscritte  nello  stato  di  previsione  del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della  ricerca a  legislazione  vigente,  da  destinare  ad  un  apposito  fondo  da istituire  nel  medesimo   stato   di   previsione   finalizzato   al finanziamento del  sistema  nazionale  di  valutazione.  Le  predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul  "Fondo  ordinario  per gli enti e le istituzioni  di  ricerca  "  per  essere  destinate  al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di  cui  al decreto legislativo n. 204 del 1998.

  4. Per garantire un processo di continuità  didattica  nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a  decorrere  dall'anno  scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e  la  scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle  istituzioni  scolastiche  autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole  secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia  devono essere costituiti con almeno 1.000  alunni,  ridotti  a  500  per  le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.  

  5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero di alunni  inferiore  a  500  unità,  ridotto  fino  a  300  per  le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non  possono essere  assegnati  dirigenti  scolastici   con   incarico   a   tempo indeterminato. Le stesse  sono  conferite  in  reggenza  a  dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.  

  6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  88,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.  

  7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le   dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA  della  scuola  non devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012  in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di  anno,  la  quota  delle economie lorde di spesa che devono derivare  per  il  bilancio  dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.  

  8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui  al  comma  7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112  del  2008  provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento  degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo  di  adottare  gli  eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

  9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui  ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,  comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

  10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448,  si interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei parametri  sulla  base  dei  quali  è  determinata  la   consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.  

  11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo  quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre 2007, n. 244, fermo restando che  è  possibile  istituire  posti  in deroga, allorchè si renda necessario per assicurare la piena  tutela dell'integrazione scolastica. L'organico  di  sostegno  è  assegnato complessivamente  alla  scuola  o  a  reti  di  scuole   allo   scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali  alunni in ragione della media di un docente ogni  due  alunni  disabili;  la scuola provvede ad assicurare la necessaria  azione  didattica  e  di integrazione per i singoli  alunni  disabili,  usufruendo  tanto  dei docenti  di  sostegno  che  dei  docenti  di  classe.  A  tale  fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione  del  personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di  tutto il personale docente sulle modalità  di  integrazione  degli  alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della  legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione  del  docente  di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.  

  12. Il  personale  docente  dichiarato,  dalla  commissione  medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all'Ufficio  scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico regionale competente, la qualifica  di  assistente  amministrativo  o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale  attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i  30  giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su  posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di  appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla  base  di criteri   stabiliti   con    successivo    decreto    del    Ministro dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca  e  mantiene  il maggior   trattamento   stipendiale   mediante   assegno    personale riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi titolo  conseguiti.   Le   immissioni   nei   ruoli   del   personale amministrativo e tecnico sono  comunque  effettuate  nell'ambito  del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.  

  13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza  ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti disponibili,   è   soggetto   a   mobilità    intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale  amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata,  nonchè  dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale mediante  assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  

  14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per  gli enti destinatari del personale  interessato  ed  avviene  all'interno della regione  della  scuola  in  cui  attualmente  il  personale  è assegnato,  ovvero  in   altra   regione,   nell'ambito   dei   posti disponibili.

  15.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonchè  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente  decreto,  sono  individuate  le  pubbliche  amministrazioni destinatarie del personale di  cui  al  comma  13,  le  procedure  da utilizzare per  l'attuazione  della  mobilità  intercompartimentale, nonchè le qualifiche e i  profili  professionali  da  attribuire  al medesimo personale.

  16. Al fine di garantire la piena coerenza  del  nuovo  ordinamento dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  con  le  intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, è adottato  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla  data  entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  modificando,  ove necessario, le disposizioni  legislative  vigenti,  su  proposta  del Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,   di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

 

Art. 20

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

 

  1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento  degli obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non  istituito  con  i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalità si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il patto di stabilità  interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome rispondono nei confronti  dello  Stato  del  mancato  rispetto  degli obiettivi di cui al primo periodo,  attraverso  un  maggior  concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza  tra l'obiettivo  complessivo  e  il  risultato  complessivo   conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico  degli  enti  responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità  interno e il monitoraggio a livello centrale, nonchè il  termine  perentorio del  31  ottobre  per  la  comunicazione  della  rimodulazione  degli obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).  La Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica, con il supporto tecnico  della  Commissione  tecnica  paritetica  per l'attuazione del federalismo  fiscale,  monitora  l'applicazione  del presente comma.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità  per  l'attuazione  del presente  comma  ((,  nonchè  le  modalità  e  le  condizioni   per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei  tre  anni  precedenti  siano  risultate inadempienti al patto di stabilità e  delle  regioni  sottoposte  ai piani di rientro dai deficit sanitari)).  

 ((2.  Ai  fini  di   ripartire   l'ammontare   del   concorso   alla realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonchè dall'articolo  14  del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:  

  a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

  b) rispetto del patto di stabilità interno;

  c)  incidenza  della  spesa  del  personale  sulla  spesa  corrente dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso esternalizzazioni nonchè all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;  

  d) autonomia finanziaria;

  e) equilibrio di parte corrente;

  f) tasso di copertura dei costi dei servizi a  domanda  individuale per gli enti locali;

  g)   rapporto   tra   gli   introiti    derivanti    dall'effettiva partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i tributi erariali, per le regioni;  

  h)  effettiva  partecipazione  degli  enti  locali  all'azione   di contrasto all'evasione fiscale;

  i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e  accertate;

l)  operazione  di  dismissione  di  partecipazioni  societarie   nel rispetto della normativa vigente)).

 ((2-bis. A decorrere dalla  determinazione  dei  livelli  essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con il miglior rapporto qualita-costi.

  2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente  di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito  dalle singole amministrazioni rispetto  alle  precedenti  con  riguardo  ai parametri di cui al citato comma 2.

 2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

    "31. Il limite demografico minimo che l'insieme  dei  comuni  che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti  o  nel  quadruplo  del numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'  piccolo  tra quelli associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il  completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  26  a  30  del presente articolo:

      a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno  due  delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

      b) entro il 31 dicembre 2012 con  riguardo  ad  almeno  quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;  

      c) entro il 31 dicembre  2013  con  riguardo  a  tutte  le  sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009")).  

  3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2,  risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati,  a  decorrere  dall'anno  2013,   dal   comma   5,   nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le  disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno 2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi  due  periodi))  conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono  un  obiettivo  pari  a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della  percentuale  annua  di  riduzione  stabilita  per  il  calcolo dell'obiettivo 2011  dal  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle  definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 ((è  ridotto))  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che  non derivino effetti  negativi,  in  termini  di  indebitamento  netto  e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.   

  4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di  stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio  2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla  riferibilità delle regole a criteri  europei  con  riferimento  all'individuazione delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo  restando quanto previsto  dal  comma  3,  ai  fini  della  tutela  dell'unità economica  della  Repubblica  le  misure  previste  per  l'anno  2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.  

  5. Ai medesimi fini di cui al comma  4,  le  regioni,  le  province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con popolazione superiore a  5.000  abitanti,  alla  realizzazione  degli obiettivi di  finanza  pubblica,  per  gli  anni  2013  e  successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di  fabbisogno e di indebitamento netto:

    a) le regioni a statuto ordinario per 800  milioni  di  euro  per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere  all'anno 2014;

    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;  

    c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per  800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

    d) i comuni per 1.000 milioni di euro per  l'anno  2013  e  2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).

  7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).

  8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).

  9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

    "Ai  fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al  periodo precedente si calcolano le spese sostenute  anche  dalle  società  a partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  sono titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici  locali  senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero  che  svolgono  attività   nei   confronti   della   pubblica amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente  periodo  non  si applica alle società quotate su mercati regolamentari.".  

  10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  dopo  il comma 111, è inserito il seguente:

    "111-bis. I contratti di servizio  e  gli  altri  atti  posti  in essere dalle regioni e dagli enti locali che si  configurano  elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.".  

  11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano  ai  contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore  del presente decreto.

  12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  dopo  il comma 111-bis è inserito il seguente:

    "111-ter. Qualora  le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto  di  stabilità interno  è  stato  artificiosamente  conseguito  mediante  una   non corretta imputazione delle  entrate  o  delle  uscite  ai  pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole del  patto  di  stabilità  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità  di  carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a  3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali e previdenziali.".

  13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.  

  14. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  le  regioni tenute a conformarsi a decisioni della  Corte  costituzionale,  anche con riferimento  all'attività  di  enti  strumentali  o  dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione  nella Gazzetta   Ufficiale,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali,  tutte  le  attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese  affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

  15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i  rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il  Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti,  il potere sostitutivo di cui  all'articolo  120,  secondo  comma,  della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della  legge 5 giugno 2003, n. 131.  

  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli  enti  locali, le  disposizioni  che  prevedono  sanzioni,  recuperi,  riduzioni   o limitazioni  a  valere  sui  predetti  trasferimenti  erariali,  sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al  comma  3  dell'  articolo  2  del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,  successivamente,  a  valere  sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5  maggio  2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali  sono tenuti a versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme residue.

  17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte  le  entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni  sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,  ivi  comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,  purchè accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".  

 ((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai  rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte  dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di  1.400  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2014)).  

 

Capo IV

Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di

carattere finanziario

 

 

Art. 21

Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

 

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a  decorrere  dal    luglio  2011,  il  piano  di  impiego  di  cui all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23 maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni  di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5  milioni  di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge  n.  78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.  

  2. Una quota, fino a 314 milioni di  euro,  delle  risorse  di  cui all'articolo  24  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185, convertito, con modificazione, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2, versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di  Bolzano,  alle  regioni  a  statuto ordinario per  le  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale,  anche ferroviario,  connesse  all'acquisto  del  materiale   rotabile.   Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto  di  stabilità interno.

  3. A decorrere dall'anno 2011  è  istituito  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il  finanziamento  del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione  di  400  milioni  di  euro  annui,  il  cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.  

  4. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)  all'articolo  17,  dopo  il  comma  11-bis  sono  aggiunti  i seguenti:

      «11-ter. Al  fine  di  consentire  uno  sviluppo  dei  processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in  armonia  con la necessità di assicurare la copertura degli oneri  per  i  servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e  3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive  modificazioni,  dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone  dovuto  per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a  lunga percorrenza,  non  forniti  nell'ambito  di  contratti  di   servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente  costruite  o adattate per  l'alta  velocità,  attrezzate  per  velocità  pari  o superiori a 250 chilometri orari.  

      11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui  al  comma 11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23 ottobre 2007, nonchè)) ai  principi  di  equità,  trasparenza,  non discriminazione e proporzionalità, è  effettuata  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  l'ufficio  di cui all'articolo 37, comma 1-bis, ((...)) sulla base  dei  costi  dei servizi universali di trasporto ferroviario  di  interesse  nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico  di  cui  al  citato  comma 11-ter, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al  quale  ((si  applica)),  ed  è  soggetta  ad aggiornamento triennale. I proventi  ottenuti  dal  sovrapprezzo  non possono eccedere quanto necessario per  coprire  tutto  o  parte  dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti  relativi  agli  stessi  nonchè  di  un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.  

      11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono  integralmente  versati  all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere utilizzati per  contribuire  al  finanziamento degli oneri  dei  servizi  universali  di  trasporto  ferroviario  di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui al citato comma 11-ter»;

    b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:  

      1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "Ai fini  di  cui al comma 1,  l'ufficio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che svolge le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  è dotato di  autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti  delle risorse   economico-finanziarie   assegnate.   L'Ufficio    riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.";  

      2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:  

        "1-ter. All'ufficio di cui al  comma  1-bis  è  preposto  un soggetto  scelto  tra  persone  dotate  di  indiscusse  moralità   e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e  competenza  nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19,  commi  4, 5-bis, e  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni. La proposta è  previamente  sottoposta  al parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono entro 20 giorni dalla  richiesta.  Le  medesime  Commissioni  possono procedere all'audizione  della  persona  designata.  Il  responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica  tre  anni  e  puo' essere  confermato  una  sola  volta.  La  carica   di   responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis  è  incompatibile  con  incarichi politici elettivi, nè puo' essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma  1-bis  non puo'  esercitare  direttamente  o  indirettamente,  alcuna  attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente  di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici,  né avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  operanti  nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica  fino  alla scadenza dell'incarico.".  

  5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e  con  lo scopo di  assicurare  l'organico  completamento  delle  procedure  di trasferimento  alle  regioni  dei  compiti  e   delle   funzioni   di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le  funzioni  e  i  compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono  attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, i commissari governativi nominati  cessano  dall'incarico  e dall'esercizio delle funzioni.

  6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali  è  autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

  7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta  di  12,5 milioni di euro per l'anno 2011.

  8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i   trattati   internazionali,   e   gli   obblighi   di    carattere internazionale,  in  qualsiasi  forma  assunti,  dai   quali   derivi l'impegno, anche se meramente  politico,  di  adottare  provvedimenti amministrativi o  legislativi  che  determinano  oneri  di  carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari  esteri,  di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.

  9. È autorizzata, a decorrere  dall'anno  2011,  la  spesa  di  64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per  la  gestione  dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,  secondo  comma, della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche (IRPEF).  

  10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1  allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: "Eventi celebrativi di carattere internazionale"  

  11. I crediti derivanti dalle  gestioni  di  ammasso  obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di  cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli  interessi  maturati  a  decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono estinti.  Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza  delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata,  per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla  Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere  all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del  presente decreto, aventi  ad  oggetto  i  suddetti  crediti,  sono  dichiarati estinti d'ufficio con  compensazione  delle  spese  fra  le  parti  a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le  modalità di cui sopra.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora  passati  in giudicato restano privi di  effetti.  All'onere  derivante,  solo  in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si  provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma  250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Art. 22

Conto di disponibilità

 

  1.  L'articolo  46  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  è sostituito dal seguente:

    1. (("Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai  fini)) dell'efficiente gestione del debito pubblico e per  le  finalità  di cui all'articolo 47, le  amministrazioni  statali,  incluse  le  loro articolazioni, e  le  amministrazioni  pubbliche  titolari  di  conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di  cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze.  

    2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di  comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa  , viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5  per cento della sua retribuzione di risultato.  

    3. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato,  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale  dello  Stato  -  e  la   Conferenza   permanente   per   il coordinamento della finanza pubblica con cadenza  annuale,  entro  90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività  di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto  a  quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente  per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli  interventi necessari al miglioramento della previsione  giornaliera  dei  flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui  al ((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di  mancato  rispetto  dell'obbligo  di  comunicazione  previsto  dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato  le norme  contenute  nel  presente   articolo   costituiscono   principi fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela dell'unità   economica   della   Repubblica   italiana   ai    sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e  si  applicano  alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.  

    4. Al fine di migliorare  la  prevedibilità  degli  incassi  che affluiscono  alla  tesoreria  dello  Stato,  tutti  i  versamenti   e riversamenti  di  tributi  e  contributi  nella   tesoreria   statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati  con procedure diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e  seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici  di  importo  rilevante,  B.I.R,  regolati attraverso il sistema Target. Per tali  fattispecie,  nonchè  per  i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di  cui  all'((articolo  17  e  seguenti))  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla  Tesoreria  statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.  

    5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4  è  posto  a  carico  dei  soggetti  inadempienti  l'obbligo   del versamento al bilancio statale degli interessi legali  calcolati  per un giorno sull'importo versato.

    6. Per le finalità di cui al  presente  articolo,  il  Ministero dell'economia e delle finanze è  altresi'  autorizzato  a  stipulare protocolli d'intesa con  i  soggetti  diversi  dalle  amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".  

  2. Gli atti convenzionali che disciplinano  modalità  e  tempi  di riversamento di tributi e  contributi  nella  tesoreria  dello  Stato dovranno essere adeguati  alle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi. In particolare,  le  convenzioni  regolanti  le  modalità  di svolgimento del servizio di riscossione dei  versamenti  unitari,  ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del  decreto  legislativo  9  luglio 1997,   n.   241,   potranno   prevedere,   oltre    all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46,  comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in  caso di  mancato  rispetto   degli   obblighi   fissati   dalle   presenti disposizioni.

  3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata  una  sperimentazione della  durata  di  diciotto  mesi,  finalizzata  all'adozione   degli strumenti idonei per l'ottimizzazione  dell'attività  di  previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la  tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità,  nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.  

  4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma  5 dell'articolo 46 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  non  sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e  sono ridotti del 50 per cento nel rimanente  periodo  di  sperimentazione. Tale  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti   che   effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura  di  delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  per  i  quali  il  versamento  degli  interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.  

 

 

Capo V

Disposizioni in materia di entrate

 

 

Art. 23

Norme in materia tributaria

 

  1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  è aggiunto il seguente comma:

    "8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,  lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una  ritenuta  del  5 per cento sugli interessi corrisposti  a  soggetti  non  residenti  a condizione  che  gli  interessi  siano  destinati  a  finanziare   il pagamento di interessi e altri proventi  su  prestiti  obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in  mercati  regolamentati  degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze  4  settembre  1996  e  successive modificazioni e  integrazioni;  b)  garantiti  dai  soggetti  di  cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.  

  2. Le disposizioni di cui al comma  8-bis  dell'articolo  26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  si  applicano  agli  interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente decreto.

  3. L'atto di garanzia è  in  ogni  caso  soggetto  ad  imposta  di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

  4. Per i prestiti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis  dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli  interessi  già  corrisposti  a  condizione  che  il  sostituto d'imposta provveda entro il 30  novembre  2011  al  versamento  della ritenuta e  dei  relativi  interessi  legali.  In  quest'ultimo  caso l'imposta è dovuta  nella  misura  del  6  per  cento  ed  è  anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.  

  5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

  ((a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

      a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attività   di   imprese concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;  

      b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;  

      c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento")).  

    b) al comma 3, dopo le parole  "al  comma  1"  sono  aggiunte  le parole "e 1-bis".

  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

  7. All'articolo 13  della  Tariffa,  ((approvata  con  decreto  del Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto  1992)),  sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 2-bis le parole "comprese le  comunicazioni  relative ai depositi di titoli" sono soppresse;

  ((b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

    "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di  titoli  inviati

dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

      1) per ogni esemplare relativamente ai depositi  di  titoli  il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:    

      a) con periodicità annuale euro 34,20

      b) con periodicità semestrale euro 17,1    

      c) con periodicità trimestrale euro 8,55

      d) con periodicità mensile euro 2,85

      2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro ed inferiore a 150.000 euro:  

        a) con periodicità annuale euro 70,00  

        b) con periodicità semestrale euro 35,00  

        c) con periodicità trimestrale euro 17,5

        d) con periodicità mensile euro 5,83

      3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:  

        a) con periodicità annuale euro 240,00

        b) con periodicità semestrale euro 120,00

        c) con periodicità trimestrale euro 60,00

        d) con periodicità mensile euro 20,00

      4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000 euro:

        a) con periodicità annuale euro 680,00

        b) con periodicità semestrale euro 340,00

        c) con periodicità trimestrale euro 170,00

        d) con periodicità mensile euro 56,67

      5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di

titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro ed inferiore a 150.000 euro:  

        a) con periodicità annuale euro 230,00

        b) con periodicità semestrale euro 115,00

        c) con periodicità trimestrale euro 57,50

        d) con periodicità mensile euro 19,17

      6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:  

        a) con periodicità annuale euro 780,00

        b) con periodicità semestrale euro 390,00

        c) con periodicità trimestrale euro 195,00

        d) con periodicità mensile euro 65,00

      7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di

titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000 euro:

        a) con periodicità annuale euro 1.100,00

        b) con periodicità semestrale euro 550,00

        c) con periodicità trimestrale euro 275,00

        d) con periodicità mensile euro 91,67")).

  8. Per  minimizzare  gli  adempimenti  in  occasione  di  pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali  spetta  la  detrazione  d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".  

  9. Al fine di rendere piu' rigoroso  il  regime  di  riporto  delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  

    "1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito  imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione dell'utile la perdita  è  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli esercizi precedenti. La perdita  è  diminuita  dei  proventi  esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la  parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai

sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza  potrà  tuttavia essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui all'articolo 80.

    2. Le perdite realizzate nei primi tre  periodi  d'imposta  dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al  comma  1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si riferiscano ad una nuova attività produttiva.".

 ((10. Per rendere piu' rigoroso il  regime  di  deducibilità  degli accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo precedente è pari all' 1 per cento".))

  11. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3  della  legge  30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10  si  applicano  dal periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

  12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici  relativi all'avviamento ed alle altre  attività  immateriali,all'articolo  15 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo  il  comma  10 sono inseriti i seguenti:  

    "10-bis. Le previsioni del comma 10  sono  applicabili  anche  ai maggiori  valori  delle  partecipazioni  di  controllo,  iscritti  in bilancio a seguito dell'operazione a  titolo  di  avviamento,  marchi d'impresa  e  altre  attività  immateriali.  Per  partecipazioni  di controllo si intendono quelle incluse  nel  consolidamento  ai  sensi ((...)) del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127.

Per  le  imprese   tenute   ad   applicare   i   principi   contabili internazionali di cui  al  regolamento  n  1606/2002  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  per  partecipazioni  di controllo si intendono quelle incluse  nel  consolidamento  ai  sensi delle  relative  previsioni.  L'importo   assoggettato   ad   imposta sostitutiva  non  rileva   ai   fini   del   valore   fiscale   della partecipazione stessa.  

    10-ter. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili  anche  ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite  nell'ambito  di  operazioni  di  cessione  di azienda ovvero di partecipazioni.".  

  13. La disposizione di cui al comma 12 si applica  alle  operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2010 sia in quelli  precedenti.  Nel  caso  di  operazioni  effettuate  in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011,  il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in  un'unica  soluzione entro il 30 novembre 2011.  

  14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate  sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da12 a 14.  

  16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti  di  cui  al  decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  356,  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973,  n.  601,  e  dall'articolo  10-bis  della  legge  29 dicembre 1962, n. 1745, non sono  dovute  le  sanzioni  irrogate  con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione  ai  sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.  

  17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di  definizione  della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19  giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:  

    a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di  tali  somme, se superiori a 50.000 euro, il  contribuente  è  tenuto  a  prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo  di  rateazione del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;  

    b) al comma 3, le parole:  "e  la  documentazione  relativa  alla prestazione della garanzia" sono soppresse;

    c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n.  471,))  applicata  in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".  

  18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e  la parola: "previsti" è sostituita dalla seguente: "prevista".  

  19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa  prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore  a  50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di  garanzia  collettiva  dei fidi (Confidi) iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;  

    b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e  con  la  prestazione della  predetta  garanzia   sull'importo   delle   rate   successive, comprensivo  degli  interessi  al   saggio   legale   calcolati   con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno" sono soppresse;  

    c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n.  471,))  applicata  in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".

  20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a  19  non  si  applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  ed  alle  conciliazioni giudiziali  già  perfezionate,  anche  con  la   prestazione   della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

  21. A  partire  dall'anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  cose  è  dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica,  pari  ad  euro dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  superiore   a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero  dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle  Entrate,  da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento  dell'importo  non versato.

  22. A fini di chiarimento in relazione a partite  IVA  inattive  da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  comma  15-quater  è  aggiunto  il seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA  è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se  obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  in materia d'imposta sul valore aggiunto, non  abbia  adempiuto  a  tale obbligo. Il provvedimento  di  revoca  è  impugnabile  davanti  alle Commissioni tributarie.".

  23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati,  non  abbiano tempestivamente  presentato  la  dichiarazione   di   cessazione   di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  sanare   la violazione versando, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, un importo  pari  alla  sanzione  minima indicata nell'articolo  articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad  un  quarto. La disposizione si applica sempre che la  violazione  non  sia  stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.  

  24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di  indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,"  sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per  le attività finanziarie";

    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e  creditizie,"  sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per  le attività finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonchè  alle  garanzie prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per  i  quali gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di natura finanziaria".  

  25. All'articolo 51, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti modificazioni:

    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,"  sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per  le attività finanziarie";

    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,"  sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per  le attività finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonchè  alle  garanzie prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per  i  quali gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di natura finanziaria".

  26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al secondo comma,

      1) le parole: "e presso le aziende  e  istituti  di  credito  e l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e  presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";  

      2) al  secondo  comma,  le  parole:  "allo  scopo  di  rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui  copia  sia stata richiesta a norma del n. 7) dello  stesso  articolo  32  e  non trasmessa  entro  il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale articolo o allo scopo  di  rilevare  direttamente  la  completezza  o l'esattezza,  allorchè  l'ufficio  abbia  fondati  sospetti  che  le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di  conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal  contribuente con la azienda o istituto di  credito  o  l'Amministrazione  postale" sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del  n.  7)  dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine  previsto  nell'ultimo comma di tale articolo o  allo  scopo  di  rilevare  direttamente  la completezza o l'esattezza delle risposte  allorchè  l'ufficio  abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio".  

    b) il sesto comma è sostituito dal seguente:  

      "Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui  al  n.  7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma,  devono  essere  eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia  delle  entrate,  del  Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per  la Guardia di finanza,  del  Comandante  regionale,  da  funzionari  con qualifica non inferiore a  quella  di  funzionario  tributario  e  da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello  aperto  al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite  alla presenza del  responsabile  della  sede  o  dell'ufficio  presso  cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia  a cura del predetto responsabile al soggetto  interessato.  Coloro  che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere  direttamente  le  cautele  necessarie  alla riservatezza dei dati acquisiti.".

  27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e  gli enti indicati al n.  5)  dell'articolo  51  e  presso  gli  operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo  51,  si  applicano  le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e successive modificazioni.".

  28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in  tema  di  studi  di settore:

    a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma: "1-bis A  partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre  del  periodo  d'imposta  nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni,  indispensabili  per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o  aree  territoriali,  devono  essere pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  marzo  del  periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";  

    b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  è  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Si  applica  la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione  del modello  per  la   comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini dell'applicazione degli studi di settore,  laddove  tale  adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.";

    c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta  la  seguente lettera: "((d-ter) ))  quando  viene  rilevata  l'omessa  o  infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per  la  comunicazione  dei dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, nonchè l'indicazione di cause di esclusione  o  di  inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente  disposizione  si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n. 471.";

    d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,  n. 146, è soppresso il seguente periodo: "In caso di  rettifica,  nella motivazione  dell'atto  devono  essere  evidenziate  le  ragioni  che inducono l'ufficio  a  disattendere  le  risultanze  degli  studi  di settore in quanto inadeguate a stimare  correttamente  il  volume  di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";  

    e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata  del  50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del comma 2- bis .";

    f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:" 4-ter:  La  misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata  del  50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del comma 4-bis.";  

    g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter:  La  misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata  del  50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del comma 2-bis.".

  29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di  irrogazione  delle sanzioni:

    a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il  seguente:  "7-bis.  Le  sanzioni irrogate ai sensi  del  comma  7,  qualora  rideterminate  a  seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con  il  pagamento  dell'importo  stabilito   dal   comma   3.".   La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  agli  atti  di irrogazione delle sanzioni notificati dopo  la  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nonchè a quelli notificati prima  della predetta data per  i  quali  risultano  pendenti  i  termini  per  la proposizione del ricorso;

    b) nel comma  1  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono  essere"  sono  sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.  

  30.  Ai  fini  di  coordinamento  in  materia  di  accertamento   e riscossione, all'articolo 29, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" è sostituita dalla seguente: "ottobre".  

  31.  Per  coordinare  l'entità  delle  sanzioni  al  ritardo   dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997  n.  471,  sono  soppresse  le  seguenti parole: "riguardanti crediti  assistiti  integralmente  da  forme  di garanzia reale  o  personale  previste  dalla  legge  o  riconosciute dall'amministrazione finanziaria,".  

  32. Al fine  di  razionalizzare  gli  adempimenti  previsti  per  i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

    a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a:  "comma 1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilità";  

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente  comma  :  "6-bis.  Il rimborso delle spese di cui al comma  6,  lettera  a),  maturate  nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo  dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In  caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione  è  autorizzato  a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per  il  cui  recupero sono state svolte le procedure che determinano il  rimborso,  obbliga l'agente della riscossione a restituire  all'ente,  entro  il  decimo giorno successivo alla richiesta,  l'importo  anticipato,  maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi  spese  riscossi  dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli  interessi  legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".  

  33. Ferma restando, per  i  rimborsi  spese  maturati  fino  al  31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6,  del  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla  data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ((le  disposizioni)) contenute nel comma 6-bis  dello  stesso  articolo  17,  del  decreto legislativo n. 112  del  1999,  nel  testo  introdotto  dal  presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire  dall'anno 2011.

  34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione  delle comunicazioni di inesigibilità:

    a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono  sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre  2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;  

    b)  all'articolo  36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  come  modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30  dicembre  2009,  n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n. 25,  le  parole:  «30  settembre  2011»,  ovunque   ricorrano,   sono sostituite dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»,  le  parole:  «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1° ottobre 2012»;  

    c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite  le seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".

  35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) nell'alinea, sono soppresse le  parole  da:  "conseguenti"  a: "data,";

    b) nella lettera b), dopo la parola:  "credito"sono  inserite  le seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente  delega uno o piu' dipendenti della società stipulante  alla  sottoscrizione dei relativi ruoli".

  36. All'articolo 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono abrogati i commi 213, 214 ((...)). ((.  Al  comma  215  del  medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo.")).

  37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del  codice  civile,  le  parole:

"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  l'imposta  sul reddito delle  persone  giuridiche,  per  l'imposta  regionale  sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi,  diversi  da quelli indicati nel primo  comma  dell'articolo  2771,  iscritti  nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del  servizio di riscossione  procede  o  interviene  nell'esecuzione  e  nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "per  le  imposte  e  le sanzioni dovute secondo le norme in materia di  imposta  sul  reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone   giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente  all'entrata  in  vigore  del presente decreto.

  38.L'articolo 2771 del codice civile è abrogato.  

  39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile,  dopo  le parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite  le  seguenti: "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i  crediti  sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

   40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti  nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in  data  anteriore  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i  crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti  commi,  sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio,  valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata,  del  rimedio  di  cui all'articolo 512 del codice di procedura  civile,  oppure  proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel  termine  di  cui  all'articolo  99  dello stesso decreto.

  41. All'articolo 7, comma  2,  lettera  o),  del  decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:  

    a) al primo periodo, le parole: "è aggiunto  il  seguente"  sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";

    b) dopo il comma 1- bis) è aggiunto  il  seguente:  "1-ter.  Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto dall'articolo  7,  sesto  comma  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte  di  credito, di debito  o  prepagate,  comunicano  all'Agenzia  delle  entrate  le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle entrate.".  

  42. Al fine di razionalizzare  gli  adempimenti  in  occasione  del noleggio di autoveicoli:

    a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai  soggetti  che  esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    b) l'azienda di noleggio è  tenuta  ad  indicare  nella  fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;

    c) La fattura, emessa ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633,  deve  essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura  sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che  sia  in grado di emettere il documento.  

  43.  In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina dell'imprenditore  agricolo  in  crisi  e  del  coordinamento   delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di  crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli  articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del  16  giugno  2011, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  27  giugno  2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi,  nonchè  dei contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie professionali,  sospesi  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord  Africa  è  differito  alla data del 30 giugno 2012.

  45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce  zona  franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della  legge  27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di assicurare  l'effettiva  compatibilità  comunitaria  della  presente disposizione,  la  sua  efficacia  è  subordinata  alla   preventiva autorizzazione comunitaria.

  46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le  finalità  alle quali puo' essere destinata, a scelta  del  contribuente,  una  quota pari al cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche  è  inserita,  altresi',  quella  del  finanziamento   delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e  le attività culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.  

  47. In attesa della riforma fiscale, a  decorrere  dal  periodo  di imposta successivo a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2012,  con regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista  la  disciplina  del  regime fiscale degli ammortamenti dei beni  materiali  e  immateriali  sulla base  di  criteri  di  sostanziale  semplificazione  che  individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e  a quote  costanti  e  attività  ammortizzabili   cumulativamente   con aliquota unica di ammortamento.  

  48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 605,  al  primo  comma,  lettera  b),  le  parole: "esclusi  gli  atti  degli  organi  giurisdizionali  e  quelli"  sono sostituite dalle  seguenti:  "nonchè,  per  gli  atti  degli  organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".  

  49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile  1986,  n. 131, le parole: "esclusi quelli degli  organi  giurisdizionali"  sono soppresse.

  50. In  tutti  gli  atti  introduttivi  di  un  giudizio,  compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti  di  prima  difesa devono essere indicati,  le  generalità  complete  della  parte,  la residenza o sede, il domicilio  eletto  presso  il  difensore  ed  il codice fiscale, oltre che della parte, anche  dei  rappresentanti  in giudizio.

 ((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  

    "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di  cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede  l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".  

  50-ter. La disposizione di  cui  al  comma  50-bis  si  applica  ai compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.

  50-quater.  Gli  incrementi  delle  aliquote  di  accisa   disposti dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere  dal    gennaio  2012.  Continua  ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 maggio 2011, n. 75)).

 

 

Art. 24

Norme in materia di gioco

 

  1.  Avvalendosi  di  procedure   automatizzate,   l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.  504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza  rispetto  ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla  raccolta  dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca  dati  del Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.  

  2. Nel caso in cui  risultino  omessi,  carenti  o  intempestivi  i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è  comunicato al  concessionario  per  evitare  la  reiterazione  di   errori.   Il concessionario  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari  all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  competente  nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

  3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede,  anche prima della liquidazione prevista dal comma  1,  al  controllo  della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui  al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.  

  4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati  effettuati ai sensi del comma 1  risultano  dovute  a  titolo  d'imposta  unica, nonchè  di  interessi  e  di  sanzioni  per  ritardato   od   omesso versamento, sono iscritte direttamente nei  ruoli  resi  esecutivi  a titolo definitivo.

  5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute,  con  le  modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241, concernente le modalità di versamento  mediante  delega,  entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal  comma 2   ovvero   della    comunicazione    definitiva    contenente    la rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a seguito dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso  concessionario.  In questi  casi,  l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono  dovuti  fino all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione della comunicazione.

  6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4  sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è  dovuta  l'imposta  unica.  Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro  i  termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste  dal  presente   comma, l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  procede   alla riscossione  delle  somme  dovute  anche  tramite  escussione   delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione  di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di Stato comunica  ad  Equitalia  l'importo  del  credito  per  imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie   ed   Equitalia   procede   alla    riscossione    coattiva dell'eventuale credito residuo secondo  le  disposizioni  di  cui  al titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,  in capo ai concessionari, di  ricostruire  le  garanzie  previste  nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.  

  7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   3-bis   del   decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  dovute a norma del presente articolo.  Le  garanzie  previste  dal  predetto articolo 3-bis del decreto legislativo  n.  462  del  1997  non  sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato verifichi che la  fideiussione  già  presentata  dal  soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta  unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.  

  8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate  dalla Guardia di finanza o rilevate da altri  organi  di  Polizia,  procede alla rettifica e  all'accertamento  delle  basi  imponibili  e  delle imposte rilevanti ai  fini  dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.

  9. Gli avvisi relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  in materia di giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro  devono  essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a  quello  per  il  quale  è  dovuta  l'imposta.  Per  le violazioni tributarie e per  quelle  amministrative  si  applicano  i termini  prescrizionali  e  decadenziali  previsti,  rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

  10. Nel caso di scommesse comunque non  affluite  al  totalizzatore nazionale,  ovvero  nel  caso  di  sottrazione  di  base   imponibile all'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  o   sulle   scommesse, l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato determina l'imposta dovuta  anche  utilizzando  elementi  documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da  cui  emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza  di  tali  elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da  seguito agli  inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli  uffici,  l'Ufficio dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi  oggetto  di accertamento,  desunta  dai   dati   registrati   nel   totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica  l'ufficio applica, nei casi  di  cui  al  presente  comma,  l'aliquota  massima prevista per ciascuna tipologia  di  scommessa  dall'articolo  4  del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.  

  11. Il contribuente nei cui confronti sia stato  notificato  avviso di accertamento o di rettifica in  materia  di  giochi  pubblici  con vincita in  denaro  puo'  formulare,  anteriormente  all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,  istanza  in carta libera di  accertamento  con  adesione,  indicando  il  proprio recapito, anche telefonico. In  tal  caso  si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9  del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi  di  determinazione  forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater,  comma  3, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.  

  12.   Le   imposte   corrispondenti   agli   imponibili   accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  in materia di giochi pubblici con o senza  vincita  in  denaro,  ma  non ancora definitivi, nonchè i  relativi  interessi,  sono  iscritti  a titolo  provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la  notifica   dell'atto   di accertamento,  per  la  metà  degli  ammontari  corrispondenti  agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.  

  13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in  materia di giochi pubblici  con  o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le eventuali violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi versamenti   d'imposta   e   provvedono   all'accertamento   e   alla liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla   legge   e   dalle convenzioni di concessione, nonchè degli  altri  obblighi  stabiliti dalle norme  legislative  ed  amministrative  in  materia  di  giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.  

  14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli  obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di  competenza  degli uffici  periferici,  la  competenza   è   dell'ufficio   nella   cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui è  stata  commessa  la  violazione  o  è  stato   compiuto   l'atto illegittimo.    Con    provvedimento    del    Direttore     generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato,  da  pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la  competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.  

  15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri  ad  essi  conferiti  dalla  leggi  in   materia   fiscale   e amministrativa, gli  appartenenti  all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli  di  Stato  assumono  la  qualità  di  agenti  di   polizia tributaria.  

  16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e  strumentali previste a legislazione vigente.  

  17. L'importo forfetario di cui al  secondo  periodo  dell'articolo 39-quater, comma 3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in  vigore  della presente legge, è aumentato del cento per cento.  

  18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326  del 2003, le parole:  "dal  120  al  240  per  cento  dell'ammontare  del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di  euro  1.000."  sono sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per  cento  dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".  

  19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,  comma  70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonchè i commi 8 e 8-bis e  il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, sono abrogati.  

  20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici  con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

  21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco  che  consente  la  partecipazione  ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque  mila  a  euro  venti  mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa  pecuniaria  e  anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa,  la  violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura  dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta  del  gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente  comma,  il titolare dell'esercizio commerciale,  del  locale  o,  comunque,  del punto di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti  esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un  idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste  nei periodi   precedenti   sono   applicate   dall'ufficio   territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  competente  in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento  eseguito.  Per  le cause   di   opposizione   ai   provvedimenti   emessi   dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  è competente il giudice del luogo in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che  nel  corso  di  un triennio commettono  tre  violazioni,  anche  non  continuative,  del presente comma è disposta la revoca di  qualunque  autorizzazione  o concessione  amministrativa;  a  tal  fine,  l'ufficio   territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha  accertato la  violazione  effettua  apposita  comunicazione   alle   competenti autorità che hanno rilasciato le  autorizzazioni  o  concessioni  ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.  

  22. Nell'ipotesi in cui la  violazione  del  divieto  previsto  dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni  di  cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931,  il  trasgressore è altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.  266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter  dell'articolo  1  della legge n. 266 del 2005 i concessionari  per  la  gestione  della  rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.  Nel  caso   di   rapporti   contrattuali   in   corso, l'esecuzione  della  relativa   prestazione   è   sospesa   per   il corrispondente periodo di sospensione  dall'elenco.  Nell'ipotesi  in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,  del punto  di  offerta  del  gioco  sia  una  società,  associazione  o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni  previste  dal  presente comma e dal comma 21  si  applicano  alla  società,  associazione  o all'ente e il rappresentante legale della  società,  associazione  o ente collettivo è obbligato in solido al  pagamento  delle  sanzioni amministrative pecuniarie.

  23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto  ai  fenomeni  di  ludopatia  connessi  alle attività di gioco, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  nell'ambito  degli ordinari  stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e  verifica  dei  comportamenti  di gioco  volti  ad  introdurre  misure  di  prevenzione  dei   fenomeni ludopatici.  

  24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per  le  società  di  capitali  di  cui  al  comma  3,  lettera  b), concessionarie nel settore dei  giochi  pubblici,  la  documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre  ai  soggetti indicati nello stesso comma  3,  lett.  b),  anche  ai  soci  persone fisiche che detengono, anche indirettamente,  una  partecipazione  al capitale od al patrimonio  superiore  al  2  per  cento,  nonchè  ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia  di  soggetti  non  residenti. Nell'ipotesi  in  cui   i   soci   persone   fisiche   detengano   la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di  capitali,  la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale rappresentante   e   agli   eventuali   componenti   dell'organo   di amministrazione della  società  socia,  alle  persone  fisiche  che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonchè  ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".  

  25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge  31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio  o  rinnovo di concessioni in materia di  giochi  pubblici  il  soggetto  il  cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero  il  direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o  di  stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti   non   residenti,   risulti condannato, anche con sentenza  non  definitiva,  ovvero  imputato  o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli  416,  416-bis, 648,  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale  ovvero,  se  commesso all'estero,  per  un  delitto  di  criminalità  organizzata   o   di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il  medesimo divieto   si   applica   anche   al   soggetto   partecipato,   anche indirettamente, in misura superiore al 2 per  cento  del  capitale  o patrimonio da persone fisiche che  risultino  condannate,  anche  con sentenza non definitiva, ovvero imputate  o  indagate,  per  uno  dei predetti delitti.  

  26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i  soggetti, costituiti in forma di società di  capitali  o  di  società  estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a  gare  o  a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli  estremi  identificativi  dei soggetti  che   detengono,   direttamente   o   indirettamente,   una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per  cento. La dichiarazione comprende tutte  le  persone  giuridiche  o  fisiche della catena societaria  che  detengano,  anche  indirettamente,  una partecipazione superiore a tale  soglia.  In  caso  di  dichiarazione mendace è disposta l'esclusione  dalla  gara  in  qualsiasi  momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace  sia  riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è  disposta  la  revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora  nel  corso della concessione vengono meno  i  requisiti  previsti  dal  presente comma  e  dai  commi  24  e  25.  Per  le  concessioni  in  corso  la dichiarazione di cui al  presente  comma  è  richiesta  in  sede  di rinnovo.

  27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per  le  gare  indette  successivamente  all'entrata  in  vigore  del presente decreto legge.  

  28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei  cui  confronti sussistono le situazioni ostative  previste  dall'articolo  10  della legge 31 maggio 1965, n. 575. È altresi' preclusa la  titolarità  o la  conduzione  di  esercizi  commerciali,  locali  o   altri   spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo  svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui  all'articolo  88  del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o  imprese  nei  cui confronti è  riscontrata  la  sussistenza  di  elementi  relativi  a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.  

  29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare  la diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione,  l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonchè di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore,  le  società  emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari  e  postali  sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  gli  elementi  identificativi  di   coloro   che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati  in apposito elenco predisposto dalla  stessa  Amministrazione  autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse  o  concorsi  pronostici  con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza od  altro  titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,  comunque,   in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato.

  30.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  29  comporta l'irrogazione,  alle  società  emittenti  carte  di  credito,   agli operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per ciascuna violazione accertata. La competenza  all'applicazione  della sanzione prevista nel presente  comma  è  dell'ufficio  territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in  relazione  al domicilio fiscale del trasgressore.  

  31. Con uno o piu' provvedimenti  interdirigenziali  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   tesoro   e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30  e  la relativa decorrenza.  

  32. Un importo pari al  3  per  cento  delle  spese  annue  per  la pubblicità  dei  prodotti  di   gioco,   previste   a   carico   dei concessionari  relativamente  al  gioco  del  lotto,  alle   lotterie istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,  è  destinato  al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini  residenti  che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito  capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnato  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai fini dell'erogazione per il finanziamento della  carta  acquisti.  È corrispondentemente ridotto l'ammontare che  i  concessionari  devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

  33. È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota  di  imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso  del concessionario, le  modalità  di  versamento  dell'imposta,  nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.

  34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12  dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di  poker  sportivo.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono altresi' determinati l'importo massimo della quota di  partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una  volta  esaurita la  predetta   quota.   L'aliquota   d'imposta   unica   dovuta   dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura  pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi  comunitari, con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)), tramite gara da  bandire  entro  il  30  novembre  2011,  concessioni novennali per l'esercizio del gioco del  poker  sportivo  di  cui  al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa  effettuazione di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonchè ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,  n.  88.  I punti di esercizio sono aggiudicati,  fino  a  loro  esaurimento,  ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti  economicamente piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano  a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza  prevista  dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)).

  35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  in  materia  di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:  

    a)  l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di   gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale,  tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata  sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione  concedente  in  coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della  legge  13 dicembre 2010, n. 220, nonchè  quelli  già  richiesti  e  posseduti dagli  attuali  concessionari.   I   soggetti   aggiudicatari,   sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo  del  7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento  del  numero  di  nulla osta,  dichiarati  in  sede  di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula  per  apparecchi  di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono  le  autorizzazioni alla istallazione di videoterminali già acquisite,  senza  soluzioni di  continuità.  Resta  ferma   la   facoltà   dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero  di  VLT  già  autorizzato  nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;  

    b)  la  durata   delle   autorizzazioni   all'installazione   dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita  di  possesso  dei  nulla  osta  di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive modificazioni,   non   determina   la   decadenza   dalle    suddette autorizzazioni acquisite.  

  36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di  100  euro  per  ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell'apparecchio è  di  soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo  ha  diritto  di rivalsa nei suoi confronti.

  37. In linea con l'obiettivo  della  sostanziale  integrazione  fra giochi su base ippica e sportiva già determinato  dall'articolo  38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonchè della  piu' intensa capillarità della rete distributiva  di  tali  giochi  senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio  e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e  sportiva  presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale  o  accessoria  la  commercializzazione  di prodotti di gioco pubblici.  

  38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto  dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:  

    a) aggiudicazione di 5.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in rete fisica dei giochi su base  ippica  e  sportiva,  in  misura  non superiore al 25 per cento per ciascun  concessionario,  la  cui  base d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto  di vendita avente come attività accessoria la  commercializzazione  dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti  italiani  o  di  altri  Stati dello Spazio economico  europeo  che,  all'entrata  in  vigore  della presente  disposizione,   sono   in   possesso   dei   requisiti   di affidabilità  già  richiesti  ai  soggetti  che  hanno   conseguito concessioni  per  l'esercizio  e  la  raccolta  di  giochi   di   cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre  2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  38,  comma  4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Nel  caso  le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di  giochi  pubblici,  a  soggetti  già  titolari  per   concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base  ippica  ovvero  su  base  sportiva,

l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per  ogni  anno intero  mancante  alla  fine  della  concessione  rispetto  a  quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva   alla   concessione,   sono   revocate   le    concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;  

    b) aggiudicazione di 2.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso  punti  di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione  dei prodotti  di  gioco  pubblici,  secondo  il  criterio  delle  offerte economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata  ad  operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico  europeo  che,  alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono  in possesso dei requisiti di affidabilità già  richiesti  ai  soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio  e  la  raccolta  di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  

  39. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione autonoma  ((dei   monopoli))   di   Stato   stabilisce   con   propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto  aventi ad oggetto, in particolare:

    a) la rimodulazione delle sorti  del  Lotto  e  dei  premi  delle relative combinazioni;

    b) la rimodulazione o la  sostituzione  dei  giochi  opzionali  e complementari  al  Lotto,  anche  introdotti  dal  decreto-legge   30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge  2 dicembre 2005, n. 248;

    c) l'introduzione di ulteriori forme di  gioco  anche  prevedendo modalità di  fruizione  distinte  da  quelle  attuali,  al  fine  di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

  40. Nell'ambito dei Giochi numerici a  totalizzatore  nazionale  il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma ((dei monopoli)) di Stato disciplina, con  propri  provvedimenti,  le seguenti innovazioni:

    a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il  relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a  montepremi, e con destinazione del 38  per  cento  della  raccolta  nazionale  ad imposta;

    b) modifiche al gioco Vinci per la  vita-Win  for  life,  di  cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del  decreto  legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un  imposta  pari al 23 per cento della raccolta;  

    c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di  12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince  tutto superenalotto".

  41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

    "533-bis.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui   al   comma   533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti  e  dei  rapporti  in  esso previsti,  è  disposta   dal   Ministero   dell'economia   e   delle finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,   e   successive   modificazioni,   e   della certificazione antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di  euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale  versamento.

Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia   e   delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti,  nonchè  tutte  le  ulteriori  disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero  alla  cancellazione  dallo stesso, nonchè ai  tempi  e  alle  modalità  di  effettuazione  del predetto versamento, da eseguirsi, in  sede  di  prima  applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande  ed  i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".  

  42. Con regolamento emanato entro il 31  dicembre  2011,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità  per l'istituzione  di  rivendite  ordinarie  e  speciali  di  generi   di monopolio, nonchè per il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  patentino,

secondo i seguenti principi:

    a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di  vendita, anche attraverso l'individuazione di  criteri  volti  a  disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza  di  garantire  all'utenza una rete di  vendita  capillarmente  dislocata  sul  territorio,  con l'interesse pubblico primario della tutela della  salute  consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di  offerta  di  tabacco  al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;  

    b)  istituzione  di  rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

    c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento  dei  parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;  

    d) trasferimenti di rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  dei medesimi  requisiti  di  distanza  e,  ove  applicabili,   anche   di produttività minima;

    e) istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si  riscontri un'oggettiva ed effettiva  esigenza  di  servizio,  da  valutarsi  in ragione dell'effettiva ubicazione  degli  altri  punti  vendita  già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonchè  in  virtu'  di parametri certi,  predeterminati  ed  uniformemente  applicabili  sul territorio  nazionale,  volti  ad  individuare   e   qualificare   la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;  

    f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto  alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione,  rispettivamente,   del   criterio   della   distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della  produttività  minima per il rinnovo.

 

 

Art. 25

Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

 

  1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 8:

      1) al terzo periodo dopo la parola: "entro"  sono  inserite  le seguenti: "e non oltre";

  2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla  scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione  delle  suddette frequenze,  l'Amministrazione  competente  procede  senza   ulteriore preavviso alla disattivazione  coattiva  degli  impianti  avvalendosi degli organi della polizia postale e  delle  comunicazioni  ai  sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui al  decreto  legislativo    agosto  2003,  n.  259.  In   caso   di indisponibilità delle frequenze della banda 790  -  862  MHz,  dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione  delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in  esito  alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto  a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze si  rivale  di  tale  importo  sui  soggetti  che  non  hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.";

    b) al comma 9:

      1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione"  sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in  favore  degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di  media  audiovisivi in ambito locale,";

      2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un uso  piu'  efficiente  dello  spettro  attualmente   destinato   alla diffusione di servizi di media audiovisivi in  ambito  locale."  Sono sostituite dalle seguenti: "finalizzate  al  volontario  rilascio  di porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle  frequenze  di cui al comma 8";

      3)   il   secondo   periodo   è   sostituito   dal   seguente: "Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui  al primo periodo  che  residuino  successivamente  all'erogazione  delle misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per  l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.";  

    c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Una quota, non superiore  al  50  per  cento,  delle  eventuali  maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente  comma  sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello  sviluppo  economico per misure di sostegno al settore, da definire con  apposito  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze; una  quota  del  10  per  cento  delle predette  maggiori  entrate  puo'  essere  anche  utilizzata  per  le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite  di 240 milioni di euro ivi previsto.";  

    d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la  gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  e sono devoluti alla  competenza  funzionale  del  TAR  del  Lazio.  In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e  assegnazione   delle   frequenze,   l'annullamento   di   atti   e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8  a  13  non  comporta  la  reintegrazione  in  forma  specifica   e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene  solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di  una provvisionale.  

    13-ter. Nelle more della  realizzazione  dei  proventi  derivanti dall'attuazione dei commi  da  8  a  12,  nel  caso  in  cui  in  via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono  essere  disposte, nell'invarianza  degli   effetti   sull'indebitamento   netto   delle pubbliche amministrazioni, variazioni  compensative  tra  i  medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono  essere  disposte  anche  tra programmi  appartenenti  a  missioni  diverse.  Resta   preclusa   la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su  spese  di  conto capitale per disaccantonare spese correnti.".  

  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75, l'ultimo periodo è sostituito  dai  seguenti:  "L'Autorità  per  le garanzie nelle comunicazioni dispone le  modalità  e  le  condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della  capacità  trasmissiva  ad  essi assegnata, comunque non inferiore  a  due  programmi,  a  favore  dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla  data  del  1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle  graduatorie di cui al presente comma, a condizione che  procedano  al  volontario rilascio delle frequenze utilizzate e  rinuncino  alla  qualifica  di operatori di rete, o che sulla base delle  medesime  graduatorie  non risultino destinatari di diritti d'uso. " 

 

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

 

 

Art. 26

Contrattazione aziendale

 

  1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di produttività,  qualità,   redditività,   innovazione,   efficienza organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all'andamento economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento rilevante ai fini del miglioramento della  competitività  aziendale, compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilità  ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.   

 

 

 

Art. 27

Regime  fiscale  di  vantaggio  per   l'imprenditoria   giovanile   e lavoratori in mobilità

 

  1. Per favorire la  costituzione  di  nuove  imprese  da  parte  di giovani ovvero di coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per favorire  la  costituzione  di  nuove  imprese,  gli  attuali  regimi forfettari  sono  riformati  e  concentrati  in  funzione  di  questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  alle  persone fisiche:  a)  che  intraprendono  un'attività  d'impresa,   arte   o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.  L'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi   e   delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per  cento.

((Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile  anche  oltre il  quarto  periodo  di  imposta  successivo  a  quello   di   inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di  compimento  del trentacinquesimo anno di età)).  

  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:  

    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti l'inizio dell'attività di  cui  al  comma  1,  attività  artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;  

    b) l'attività da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo, mera prosecuzione di altra  attività  precedentemente  svolta  sotto forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui l'attività precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;  

    c) qualora venga  proseguita  un'attività  d'impresa  svolta  in precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.  

  3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui  al  comma  1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  non  possono  beneficiare  del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne  fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e successive modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,  se prescritti, gli obblighi di  fatturazione  e  di  certificazione  dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di  registrazione  e  di tenuta delle scritture contabili, rilevanti  ai  fini  delle  imposte dirette  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonchè   dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini  dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'  esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui  al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  

  4. Il regime  di  cui  al  comma  3  cessa  di  avere  applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della  condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

  5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare  per  l'applicazione del regime contabile  ordinario.  L'opzione,  valida  per  almeno  un triennio,  è  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta applicazione della scelta operata.  

  6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione  dei commi precedenti.  

  7. Il primo e il secondo periodo  del  comma  117  dell'articolo  1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppressi.  Al  terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del periodo precedente," sono soppresse.  

 

 

Art. 28

Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

 

  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  decreto legislativo  11   febbraio   1998,   n.   32,   il   fondo   per   la razionalizzazione della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  è altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per  cento dell'ammontare  complessivo  del   fondo   annualmente   consolidato, all'erogazione di contributi sia  per  la  chiusura  di  impianti  di soggetti titolari  di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non integrati verticalmente nel settore della  raffinazione,  sia  per  i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito  di  chiusura  di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono  ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali  successivi  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, è determinata  l'entità  sia  dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una  componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura  complessivamente  non  superiore  a  quella prevista dall'articolo 1 del decreto  del  Ministro  delle  attività produttive in data 7 agosto 2003.

  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli  impianti dichiarati incompatibili ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonchè  ai  sensi  dei criteri  di  incompatibilità   successivamente   individuati   dalle normative regionali di settore.

  4.  Comunque,  i   Comuni   che   non   abbiano   già   provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti  incompatibili  ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data  31 ottobre  2001  o   ai   sensi   dei   criteri   di   incompatibilità successivamente individuati dalle  normative  regionali  di  settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo  economico. Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  è  prevista  la contribuzione  al  fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

  5. Al fine di incrementare l'efficienza del  mercato,  la  qualità dei  servizi,  il  corretto  ed  uniforme  funzionamento  della  rete distributiva, gli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  devono essere dotati di apparecchiature per  la  modalità  di  rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.  

  6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata  in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento  entro  i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'  erogato  dell'anno  precedente,  da  un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.  

  7. Non possono  essere  posti  specifici  vincoli  all'utilizzo  di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza  servizio  con pagamento anticipato,  durante  le  ore  in  cui  è  contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della  licenza  di  esercizio  dell'impianto  rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

  8. Al fine di incrementare la concorrenzialità,  l'efficienza  del mercato e la qualità dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali  impianti, fatti salvi i vincoli connessi a  procedure  competitive  nelle  aree autostradali in concessione:  

    a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di  alimenti  e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di onorabilità e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

    b)  l'esercizio  dell'attività  di  un  punto  di  vendita   non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della superficie dell'impianto;  

    c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.  

  9. Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,  sono  soppresse  le  seguenti parole: "con il limite minimo di superficie  pari  a  metri  quadrati 1500".

  10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c),  di  nuova realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio tecnico  di  finanza  salvo  rinuncia  del  titolare  della   licenza dell'esercizio  medesimo.  Possono  essere  gestite  anche  da  altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in  locali  diversi  da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni  caso sono fatti salvi i vincoli connessi  a  procedure  competitive  nelle aree autostradali in concessione.  

  11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.  

  12. Fermo restando quanto disposto con il  decreto  legislativo  11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in  alternativa  al solo contratto di fornitura ovvero  somministrazione  possono  essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  a  condizione  che  tali differenti  tipologie  contrattuali   siano   state   precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le  modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

  13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono  essere adottate successivamente al loro deposito presso il  Ministero  dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

  14. I modelli  contrattuali  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono assicurare  al   gestore   condizioni   contrattuali   eque   e   non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

 

 

Art. 29

Liberalizzazione del collocamento ((, dei servizi e  delle  attività economiche))

 

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, è sostituito dal seguente:

    "Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  -  1.   Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:  

      a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri studenti all'ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;  

      b)  le  università,  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;  

      c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

      d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  anche  per il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  società  di servizi controllate;

      e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro, l'assistenza e la  promozione  delle  attività  imprenditoriali,  la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza, la tutela della disabilità;  

      f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la predetta attività senza finalità di lucro e  che  rendano  pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;  

    2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'  chiedere l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  4  di   una   apposita fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalità giuridica  costituito  nell'ambito  del   consiglio   nazionale   dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui all'articolo 5, comma 1.

    3. Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l'autorizzazione  allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di  cui ai commi che precedono  è  subordinata  alla  interconnessione  alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic lavoro, nonchè al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

    4. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalità    di interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro, nonchè le modalità della loro iscrizione in  una  apposita  sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000, nonchè ((la cancellazione)) dall'albo di cui all'articolo  4,  comma 1,   con   conseguente   divieto   di   proseguire   l'attività   di intermediazione.

    5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell'elenco  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.".

 ((1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita  dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo  formulerà  alle  categorie  interessate  proposte  di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle   attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data  di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  cio'  che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.  

  1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e  delle finanze, previo parere  del  Comitato  di  consulenza  globale  e  di garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità  di  alienazione sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano)).  

  2. È istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi  ((e  delle  attività  economiche)).  Ai  componenti   della Commissione  non  spettano  compensi  o  indennità.  Alle  spese  di funzionamento della medesima  si  provvede  a  valere  sulle  risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del  Ministero  della giustizia

  3. L'Alta Commissione di cui al comma  2  è  composta  da  esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali. Dell'Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.  

  4. L'alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 30

Finanziamento della banda larga

 

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda  digitale europea, concernenti il diritto di accesso a  internet  per  tutti  i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a  30  Mb/s"  (e almeno per il 50% " al di sopra di 100  Mb/s"),  il  Ministero  dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti  di  comunicazione  elettronica  fissa  o  mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico  -  privato, sono  individuati  gli  interventi  finalizzati  alla   realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e  ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture  esistenti.  Le  infrastrutture  ricomprese  nel progetto strategico, costituiscono servizio  di  interesse  economico generale  in  conformità   all'articolo   106   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea.  

  2. Il progetto strategico  è  finalizzato  alla  realizzazione  di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di  reti  di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga  per  accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni è competente  alla  definizione  del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti  necessari alla realizzazione  della  predetta  infrastruttura  nazionale  e  da assicurare  comunque  una   adeguata   remunerazione   dei   capitali investiti.

  3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo  economico,di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i  profili di  competenza  l'Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti  necessari  per  l'attuazione  delle disposizioni dei commi precedenti.  

  4. Alla realizzazione del progetto strategico di  cui  al  comma  1 possono essere  destinate  risorse  pubbliche  anche  afferenti  agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto  strategico di cui al comma 1 sarà prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di  riprogrammazione  e  accelerazione  della  spesa  delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.    5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Art. 31

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le nuove imprese

 

  1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e  sostenere  i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo  strumento  dei fondi  comuni  di  investimento,  secondo  le  linee  indicate  dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.

  2. Sono definiti "Fondi per  il  Venture  Capital"  (FVC)  i  fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali  raccolti  in   società   non   quotate   nella   fase   di sperimentazione   (seed   financing),   di   costituzione   (start-up financing), di avvio  dell'attività  (early-stage  financing)  o  di sviluppo del prodotto (expansion financing).  

  3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra  l'altro,  le seguenti caratteristiche:

    a) non essere quotate;  

    b)  avere  sede  legale  nel  territorio  di  uno  Stato   Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia  un  accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;  

    c)  essere  detenute,  direttamente  o  indirettamente,  in   via prevalente da persone fisiche;

    d) essere soggette  all'imposta  sul  reddito  delle  società  o analoga  imposta  prevista  dalla  legislazione   locale   senza   la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;  

    e) essere società esercenti attività di impresa da non piu'  di 36 mesi;

    f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima  dell'investimento  del  FVC,  non  superiore  ai  50 milioni di euro.  

  4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla  lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.  

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare  sono  stabilite,  tra  l'altro,  le  modalità  di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare  le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso  del  mancato rispetto delle suddette condizioni.  

  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

 

 

Art. 32

Disposizioni  in  materia  di  finanziamento  e  potenziamento  delle infrastrutture

 

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti è istituito il  "Fondo  infrastrutture  ferroviarie  e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno  2012  e  1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le  risorse del Fondo ((...)) sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro delle infrastrutture)) e dei trasporti, di concerto con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi  232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

  2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal  CIPE  entro  il  31 dicembre  2008  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel Programma delle infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata  in  vigore del  presente  decreto  ,  non   sia   stato   emanato   il   decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati  mediante decreto interministeriale ai sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

  3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione   delle   opere   ricomprese   nel   Programma    delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n. 443, i  cui  soggetti  beneficiari,  autorizzati  alla  data  del  31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di  impegno  e  dei  contributi pluriennali con il decreto interministeriale  previsto  dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data  di  entrata  in vigore del ((presente  decreto))  non  abbiano  assunto  obbligazioni giuridicamente  vincolanti,  non  abbiano   bandito   la   gara    per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in  caso  di loro utilizzo mediante erogazione diretta,  non  abbiano  chiesto  il pagamento  delle  relative   quote   annuali   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.  

  4. Sono revocati i finanziamenti  assegnati  per  la  progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data  di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia  stato  emanato il decreto interministeriale previsto  dall'articolo  1,  comma  512, della legge n. 296 del  2006,  ovvero  i  cui  soggetti  beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge  n.  296  del  2006, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  non  abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non  abbiano  bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo  ovvero, in caso di loro  utilizzo  mediante  erogazione  diretta,  non  hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.

  5. Con decreti, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  i  finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

  6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e  4,  affluiscono  al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già  deliberati  dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo  di cui  al  comma  6  per   la   realizzazione   del   programma   delle infrastrutture strategiche di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n. 443.

  8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema  informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  l'anno  2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.  

  9. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.  

  10. Per  le  finalità  dei  commi  8,  e  9,  le  risorse  di  cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201, iscritte,  in  conto  residui  sul  capitolo  7192  dello  stato   di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.  

  11. All'onere derivante  dai  commi  8,  9  e  10,  in  termini  di indebitamento netto, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di  sola  cassa,  del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2008, n. 189.  

  12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La  condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi  non  realizzata  nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico  degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".  

  13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi  strutturali  e  del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano  svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,  una  apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.

  14. Per le finalità di  cui  al  comma  13,  la  sessione  per  la coesione territoriale  monitora  la  realizzazione  degli  interventi strategici nonchè propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia  della  spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del  Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  31  maggio 2011, n. 88.

  15. Lo svolgimento  dei  lavori  della  sessione  per  la  coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.  

  16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per  cento,  delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE,  alla  spesa per la tutela e gli interventi a  favore  dei  beni  e  le  attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal  CIPE, su proposta del Ministro per i beni  e  le  attività  culturali,  di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i  beni  e le attività culturali presenta al CIPE una relazione  annuale  sullo stato di  attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma  4,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per  cento  degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo  60, comma  4,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  è   definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.  

  17. Con riferimento alle opere di preparazione e  di  realizzazione del Sito  di  cui  all'allegato  1  al  Decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre  2008,  e  successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277  del  2008, le distanze di cui all'articolo  41-septies  della  legge  17  agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n.  1404,  nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  possono  essere ridotte  per  determinati  tratti  ove  particolari  circostanze   lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.  

  18. Al fine di assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dell'EXPO Milano 2015, nonchè di garantire  l'adempimento  delle  obbligazioni internazionali assunte dal  Governo  della  Repubblica  italiana  nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e  definite  essenziali  in  base  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre  2008,  e successive  modificazioni,  le  disposizioni   processuali   di   cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

 

Art. 33

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

 

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze  è  costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu' fondi d'investimento al fine di partecipare in  fondi  d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie,  comuni  anche  in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici  ovvero  da  società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di  valorizzare  o dismettere  il  proprio  patrimonio   immobiliare   disponibile.   La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad  ogni  adempimento  di legge.  Il   capitale   è   detenuto   interamente   dal   Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti  dalla  società  di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e  delle finanze  partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante   la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base  competitiva a  investitori  qualificati  al  fine  di  conseguire  la  liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del  risparmio  costituita dal Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  del  presente comma  investono  direttamente  al  fine  di  acquisire  immobili  in locazione passiva  alle  pubbliche  amministrazioni.  Con  successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  possono  essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo  a  fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su  beni  indisponibili  e demaniali, che prevedano la possibilità di  locare  in  tutto  o  in parte il bene oggetto della concessione.

  2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai  sensi  dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da  altri  enti pubblici ovvero da  società  interamente  partecipate  dai  predetti enti, ai  sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili  e  diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, nonchè quelli trasferiti ai sensi del  decreto  legislativo  28 maggio 2010, n. 85.  Tali  apporti  devono  avvenire  sulla  base  di progetti di utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati  con  delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure  di selezione della Società di gestione del risparmio tramite  procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte  di  valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  la  domanda  prevista dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto  legislativo  puo' essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi  di  cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1 del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   possono apportare beni ai suddetti fondi.

  3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è  compatibile  con le vigenti disposizioni in materia di attività  di  copertura  delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui  ai  decreti legislativi 17 marzo 1995, n.  174,  e  17  marzo  1995,  n.  175,  e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e  148  del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65  della  legge  30  aprile 1969, n. 153,  per  gli  enti  pubblici,  di  natura  assicurativa  o previdenziale, per gli anni 2012,  2013  e  2014  è  destinato  alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La  Cassa  depositi  e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui  al comma 1.

  4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di  conferimento  ai fondi  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  conseguita  mediante   il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il  termine perentorio di 180 giorni dalla data  della  delibera  con  cui  viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione  edilizia  ed  urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui  al  comma  2  è sospensivamente  condizionato  all'espletamento  delle  procedure  di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei  beni  trasferiti  al  fondo  non  sia  completata,  i   soggetti apportanti di cui al comma 1  non  possono  alienare  la  maggioranza delle quote del fondo.

  5. Per gli immobili sottoposti alle  norme  di  tutela  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice  dei  beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli  12  e  112  del citato decreto  legislativo,  nonchè  l'articolo  5,  comma  5,  del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

  6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, dopo il  comma  9  è  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di conferimento a fondi di investimento immobiliare  dei  beni  inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale  prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante rispetto alle previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in itinere, puo' essere  conseguita  mediante  il  procedimento  di  cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e delle  corrispondenti  disposizioni   previste   dalla   legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di  retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si  procede  alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."  

  7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente  articolo  si  applicano  le  agevolazioni  ((di  cui  ai))  commi   10   e   11 dell'articolo 14-bis della legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  e  gli articoli 1, 3 e 4 del  decreto-  legge  25  settembre  2001  n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  

  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è  sciolta  ed  è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

 

 

Art. 34

Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n. 327

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

    «42-bis. (Utilizzazione senza titolo di  un  bene  per  scopi  di interesse  pubblico)  -  1.  Valutati  gli  interessi  in  conflitto, l'autorità che utilizza un bene  immobile  per  scopi  di  interesse pubblico,  modificato  in  assenza   di   un   valido   ed   efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo  della  pubblica  utilità, puo' disporre che esso sia acquisito, non  retroattivamente,  al  suo patrimonio indisponibile e che al  proprietario  sia  corrisposto  un indennizzo  per  il  pregiudizio  patrimoniale  e  non  patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella  misura  del  dieci  per cento del valore venale del bene.  

    2. Il provvedimento di acquisizione puo'  essere  adottato  anche quando sia stato  annullato  l'atto  da  cui  sia  sorto  il  vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia  dichiarato  la  pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il  provvedimento  di acquisizione puo' essere adottato anche durante  la  pendenza  di  un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al  primo  periodo  del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi,  le  somme  eventualmente  già  erogate  al proprietario  a  titolo  di  indennizzo,  maggiorate   dell'interesse legale,  sono  detratte  da  quelle  dovute  ai  sensi  del  presente articolo.

    3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è  determinato  in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per  scopi di  pubblica  utilità  e,  se  l'occupazione  riguarda  un   terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è  computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta  la prova di una diversa entità del danno, l'interesse  del  cinque  per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma  

    4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione  delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione  dell'area e se  possibile  la  data  dalla  quale  essa  ha  avuto  inizio,  è specificamente motivato in riferimento alle  attuali  ed  eccezionali ragioni di  interesse  pubblico  che  ne  giustificano  l'emanazione, valutate comparativamente con i  contrapposti  interessi  privati  ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua   adozione;

nell'atto è liquidato l'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e  ne  è disposto il pagamento entro il termine di trenta  giorni.  L'atto  è notificato al proprietario e comporta il  passaggio  del  diritto  di proprietà sotto condizione  sospensiva  del  pagamento  delle  somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito  effettuato  ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a  trascrizione  presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio  istituito  ai  sensi dell'articolo 14, comma 2.

    5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4  sono  applicate quando un terreno sia stato  utilizzato  per  finalità  di  edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata,  ovvero  quando  si tratta di terreno destinato a  essere  attribuito  per  finalità  di interesse  pubblico  in  uso  speciale   a   soggetti   privati,   il provvedimento è di competenza  dell'autorità  che  ha  occupato  il terreno  e  la  liquidazione  forfetaria   dell'indennizzo   per   il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per  cento  del  valore venale del bene.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitu'  e  il  bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal  titolare  di  un altro diritto reale; in  tal  caso  l'autorità  amministrativa,  con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di  servitu'  al  patrimonio  dei  soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o  che  svolgono  servizi  di  interesse  pubblico  nei  settori  dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.  

    7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di  cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.  

    8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano   altresi' applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore  ed  anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione  successivamente ritirato  o  annullato,  ma  deve  essere   comunque   rinnovata   la valutazione di attualità  e  prevalenza  dell'interesse  pubblico  a disporre l'acquisizione; in  tal  caso,  le  somme  già  erogate  al proprietario, maggiorate  dell'interesse  legale,  sono  detratte  da quelle dovute ai sensi del presente articolo.".   

 

Art. 35

Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in  materia  di  impianti  di  telecomunicazioni  e interventi di riduzione del costo dell'energia

 

 

  1. In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al  fine  di  assicurare un'adeguata  protezione  delle  risorse  ittiche,  è  disposta,  per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca  per le  imbarcazioni  autorizzate  all'uso  del  sistema  strascico   e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

  2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui  al  comma  1,  il Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione  netta  ai  fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni.  La  compensazione  da  concedere  è  rapportata   ai parametri  stabiliti  nel  Programma   operativo,   approvato   dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del  Fondo  europeo per la pesca. Al relativo onere fino  a  concorrenza  massima  di  22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13  milioni  di euro  con  le   specifiche   assegnazioni   finanziarie   dell'((Asse prioritario 1)) - misure per  l'adeguamento  della  flotta  da  pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio  2006,  e,  quanto  a  9  milioni  di  euro  a  valere   sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5  della  legge 16 aprile 1987, n. 183.

  3. Le modalità di attuazione  dell'arresto  temporaneo,  l'entità del premio, le relative erogazioni, la  definizione  degli  eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze  biologiche, le misure di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di localizzazione satellitare,  per  la  tutela  delle  risorse  ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle  zone  di  tutela  biologica, sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva  centrale per la pesca e l'acquacoltura.  

  4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole  potenza  e  di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di  cui  all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di  impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n. 259, nonchè le procedure per le installazioni di impianti radio  per trasmissione   punto-punto   e   punto-multipunto   e   di   impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso  pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt  e con dimensione della superficie radiante non superiore  a  0,5  metri quadrati,  sono  soggette   a   comunicazione   all'ente   locale   e all'organismo  competente  ad   effettuare   i   controlli   di   cui all'((articolo  14))  della  legge  22  febbraio  2001,  n.  36,   da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.  

  5. All'articolo 87, comma 9,  del  decreto  legislativo    agosto 2003, n. 259, dopo le parole:  "un  provvedimento  di  diniego"  sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da  parte  dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della legge 22 febbraio 2001, n. 36".  

  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta  la  seguente:  "d-bis),  in  via sperimentale, il rispetto degli orari  di  apertura  e  di  chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè  quello  della mezza giornata di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

  7. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie  disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6 entro la data del 1° gennaio 2012.

  8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le  parole:  "di  localizzazione  territoriale"  sono   inserite   le seguenti:  ",  nonchè  che  condizionino  o  limitino  la   suddetta riconversione,  obbligando  alla  comparazione,  sotto   il   profilo dell'impatto  ambientale,  fra  combustibili  diversi   o   imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".  

  9. L'articolo 5-bis del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche  ai  procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.  

 

 

Art. 36

Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

 

  1.  A  decorrere  dal    gennaio  2012  è  istituita,  ai  sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti e con sede in Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di controllo   sull'Agenzia   è   esercitato   dal    Ministro    delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività  di  cui  al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato,  quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell'economia  e delle finanze. L'incarico di direttore generale,  nonchè  quello  di componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei  revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.  

  2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge  i  seguenti compiti e attività ferme  restando  le  competenze  e  le  procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione  di  contratti  di programma nonchè di atti convenzionali e di  regolazione  tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili  agli specifici scopi:

    a) proposta di programmazione della costruzione di  nuove  strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti effetti negativi sulla finanza  pubblica,  nonchè,  subordinatamente alla medesima condizione, di  affidamento  diretto  a  tale  società della  concessione  di  gestione  di  autostrade  per  le  quali   la concessione sia in scadenza ovvero revocata;  

    b) quale amministrazione concedente:  

      1)  selezione  dei  concessionari   autostradali   e   relativa aggiudicazione;

      2)  vigilanza  e  controllo  sui  concessionari   autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione  delle opere date  in  concessione  e  il  controllo  della  gestione  delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;  

      3)  ((in  alternativa  a  quanto  previsto  al   numero   1),)) affidamento diretto ad Anas  s.p.a.,  alla  condizione  di  cui  alla lettera a),  delle  concessioni,  in  scadenza  o  revocate,  per  la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove  autostrade,  con  convenzione  da  approvarsi  con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  

      4) si avvale, nell'espletamento delle proprie  funzioni,  delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a,  Autostrade  del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e  Concessioni Autostradali Piemontesi  s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione,  di  rilevanza regionale;

    c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la  rete stradale ed autostradale  di  interesse  nazionale,  che  equivale  a dichiarazione   di   pubblica   utilità   ed   urgenza    ai    fini dell'applicazione  delle  leggi  in  materia  di  espropriazione  per pubblica utilità;  

    d) proposta di programmazione del  progressivo  miglioramento  ed adeguamento della rete delle strade  e  delle  autostrade  statali  e della relativa segnaletica;  

    e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni  tariffarie per le concessioni autostradali;

    f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade  statali,  nonchè  la tutela del traffico e della  segnaletica;  adozione  i  provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle  strade ed  autostrade  medesime;  esercizio,  per  le  strade   statali   ed autostrade ad essa affidate, dei diritti  ed  dei  poteri  attribuiti all'ente proprietario;  

    g)  effettuazione  e   partecipazione   a   studi,   ricerche   e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

    h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni  per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza pubblica, esclusivamente a:

    a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di  subentro  ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone  tutte  le entrate relative al loro utilizzo,  nonchè  alla  loro  manutenzione ordinaria e straordinaria;

    b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa segnaletica;

    c)  curare  l'acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

    d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285,  e  ((all'articolo  23))  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra  ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti  gli  atti convenzionali con le società regionali, nonchè con i  concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

  5. Relativamente alle attività e ai compiti di  cui  al  comma  2, l'Agenzia  esercita  ogni  competenza  già  attribuita  in   materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1° gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  è  trasferito  all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.  All'Agenzia  sono  altresi' trasferite le risorse finanziarie  previste  per  detto  personale  a legislazione vigente nello stato di previsione  del  Ministero  delle infrastrutture, nonchè le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria,  alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al  personale trasferito  si  applica  la  disciplina  dei   contratti   collettivi nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell'Area  I   della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonché l'inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  su proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  si  procede  alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia  e alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso decreto è stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato all'Agenzia.

  6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo  schema  di  convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma  1 sottoscrive  con  Anas  s.p.a.  in   funzione   delle   modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  

  7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a  società  dallo  stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonchè in Stretto di Messina s.p.a..

  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto  di  Anas s.p.a., nonchè dalle disposizioni in materia  contenute  nel  codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  si provvede alla  nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta società,  al  quale  sono  conferiti   i   piu'   ampi   poteri   di amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  ivi  incluse  tutte  le attività occorrenti  per  la  individuazione  delle  risorse  umane, finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.  che  confluiscono,   a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui  al  comma  1.  Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla  data di adozione del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma  integra  gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.  

  9. L'amministratore unico provvede altresi'  alla  riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonchè alla predisposizione del nuovo statuto della società  che,  entro  il    gennaio  2012,  è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello  statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la  ricostituzione  del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di  controllo  analogo  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di  assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.  

  10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

 ((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

  "12.  Chiunque  non  osserva   le   prescrizioni   indicate   nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  è  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato")).  

 

Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere definizione delle controversie

 

  1. I  capi  degli  uffici  giudiziari  sentiti,  i  presidenti  dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione  dei  procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

    a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei  procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

    b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto  conto  dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità  nella  trattazione  dei procedimenti  pendenti,  individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed omogenei che tengano  conto  della  durata  della  causa,  anche  con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonchè della natura e del valore della stessa.

  2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione  vigila il capo  dell'ufficio  giudiziario,  viene  dato  atto  dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo  ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.  160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai  locali  consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi  al  Consiglio  superiore della magistratura.

  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1  viene  adottato  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto e vengono indicati  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei procedimenti  civili,  amministrativi   e   tributari   concretamente raggiungibili entro il 31  dicembre  2012,  anche  in  assenza  della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).  

  4. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio, i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le facoltà  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive modificazioni, e  con  i  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attività,  anche  con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attività  previste  dal presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attività  del  corso  del dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il   magistrato designato dal capo  dell'ufficio  giudiziario  redige  una  relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che  viene trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennità, di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la  partecipazione  alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

  6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

    a) la rubrica del titolo I della parte  II  è  sostituito  dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";

    b) all'articolo 9:

      1) Al comma 1,  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione," sopprimere la parol: "e", dopo le parole:  "processo  amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";

      2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei  processi per controversie di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti  di  pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile  ai  fini dell'imposta   personale   sul   reddito,   risultante    dall'ultima dichiarazione,  superiore  ((a   tre   volte   l'importo))   previsto dall'articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo  13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto  nella  misura  di cui all'articolo 13, comma 1.";

    c) all'articolo 10, comma 1, le parole.  «il  processo  esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;

    d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV  e  V  ,  del  codice  di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III ,  IV  e  V  ,  del  codice  di procedura civile»;

    e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i  processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

    f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a)  è  sostituita  dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore  fino  a  1.100  euro, nonchè per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;

    g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b)  è  sostituita  dalla seguente: « b) euro 85 per i processi  di  valore  superiore  a  euro 1.100  e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi   di   volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui  al  libro  IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per  i processi contenziosi di cui all'articolo 4  della  legge  1  dicembre 1970, n. 898,»;  

    h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  c)  le  parole:  «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

    i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  d)  le  parole:  «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

    l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  e)  le  parole:  «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

    m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  f)  le  parole:  «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

    n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)  le  parole:  «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

    o) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito  dal  seguente:  «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi  lo  stesso  importo  è ridotto della metà. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per  i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  è pari a euro 146.»;  

    p) all'articolo 13, al comma 3,  dopo  le  parole:  «compreso  il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e  di  opposizione  alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite  le  seguenti:  «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;

    q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:  

      "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo  di posta elettronica certificata e il proprio numero  di  fax  ai  sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";  

    r)  all'articolo  13,  comma  5,  le  parole:  «euro  672»   sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

    s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:  

      "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti  davanti ai Tribunali amministrativi regionali e  al  Consiglio  di  Stato  è dovuto nei seguenti importi:  

      a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è  di  euro  300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n. 195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del pubblico  all'informazione  ambientale;  b)   per   le   controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma  3;  c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a  determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo  2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino  il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i  ricorsi di cui all'articolo 119, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  è  di  euro 4.000; e)  in  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della  metà ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";  

    t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:  

    "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

        b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

        d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro 25.000 e fino a euro 75.000;

        e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro 75.000 e fino a euro 200.000;

        f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro 200.000.

        u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:  

      "3-bis.  Nei  processi  tributari,  il   valore   della   lite, determinato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni, deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa  dalla  parte  nelle conclusioni  del  ricorso,  anche  nell'ipotesi  di  prenotazione   a debito.";

    v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:  

      1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," è soppressa  la seguente "e";

      2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite  le seguenti. "e nel processo tributario";

    z) all'articolo 131, comma 2:      ((1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

       "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo amministrativo e nel processo tributario"));

      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;  

    aa) all'articolo 158, comma 1:  

    ((1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"));

      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;

    bb) la rubrica del capo I  del  titolo  III  della  parte  VI  è sostituita  dalla  seguente:"Capo  I  -  Pagamento   del   contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";  

    cc) l'articolo 260 è abrogato.

  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonchè  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.

  8. All'articolo unico, primo comma della legge 2  aprile  1958,  n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".  

  9. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.

  10.  Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata  del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  apposito  fondo istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in  materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.  

  11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della giustizia, è stabilita annualmente  la  ripartizione  di  una  quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al  comma  10  tra  la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo  anno  un terzo di tale quota è destinato, a livello  nazionale,  a  spese  di giustizia,  ivi  comprese  le  nuove  assunzioni  di   personale   di magistratura ordinaria, amministrativa  e  contabile,  nonchè  degli Avvocati e  Procuratori  dello  Stato,  in  deroga  alle  limitazioni previste dalla legislazione  vigente;  per  gli  anni  successivi  la riassegnazione prevista dal comma 10 è  effettuata  al  netto  delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero della Giustizia e dagli  organi  di  autogoverno  della  magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli  uffici  giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12  nella  misura del  cinquanta  per  cento  all'incentivazione,  sulla   base   delle modalità  previste  dalla  disciplina  di  comparto,  del  personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  del cinquanta  per  cento  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici giudiziari.  Tale  ultima  quota,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e delle finanze e della  giustizia,  sentiti  i  competenti  organi  di autogoverno   della   magistratura   ordinaria,   amministrativa    e tributaria,  puo'  essere,   in   tutto   o   in   parte,   destinata all'erogazione  di  misure  incentivanti,  anche   in   deroga   alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122, in favore del personale di  magistratura,  e  nei  riguardi  dei giudici tributari all'incremento della quota variabile  del  relativo compenso. Con il  decreto  di  cui  al  precedente  periodo  vengono, altresi', definiti i criteri e le  modalità  di  attribuzione  degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle  assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime  modalità,  in  quote uguali,  all'incentivazione  del  personale   amministrativo   e   al funzionamento degli uffici giudiziari.  

  12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di  autogoverno  della  magistratura  amministrativa   e   tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto  di  almeno  il  dieci  per  cento  rispetto  all'anno precedente. Relativamente ai giudici  tributari,  l'incremento  della quota  variabile  del  compenso  di  cui  al  comma  11  è  altresi' subordinato, in caso  di  pronunzia  su  una  istanza  cautelare,  al deposito della sentenza di merito  che  definisce  il  ricorso  entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia  .  Per  l'anno  2011  la percentuale indicata al primo periodo del presente comma  è  ridotta al cinque per cento.

  13. Il Ministro della Giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore della magistratura, e gli organi di  autogoverno  della  magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di  cui al comma 11  tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma  12,  secondo le percentuali di  cui  al  comma  11  e  tenuto  anche  conto  delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.  

  14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior  gettito  derivante dall'applicazione dell'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  confluisce  nel fondo  di  cui  al  comma  10.  Conseguentemente,  il   comma   6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.  

  15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme  restando  le procedure  autorizzatorie  previste   dalla   legge,   le   procedure concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  di  magistratura  già bandite alla data di entrata in vigore del presente  decreto  possono essere completate.  

  16.  A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.  

  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l'integrale  copertura  delle  spese  dell'anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

  18. Al fine di ridurre la spese  di  giustizia  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le  seguenti modificazioni:

      1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno  o piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;

      2) al quarto comma le parole: ",  salva  la  pubblicazione  nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse.

    b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza  stessa"  sono sostituite dalle seguenti: "  e  pubblicata  nel  sito  internet  del Ministero della giustizia".

  19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  del  30%,  sono  versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.  

  20. Il Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa,  il Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e  il  Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla  regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonchè sulla corretta  ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei  revisori dei conti, composto da un  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei  conti  e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte   dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei  conti  o tra i professori  ordinari  di  contabilità  pubblica  o  discipline similari, anche in  quiescenza,  e  l'altro  designato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la  spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.  

  21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998,  n.  133, alla data di assegnazione ai  magistrati  ordinari  nominati  con  il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  legislativo  5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore  della  magistratura  con provvedimento motivato puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti magistrati  le  funzioni  requirenti   e   le   funzioni   giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto  legislativo.  Si  applicano  ai   medesimi   magistrati   le disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  commi   2   e   3,   del decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.  

 

 

Art. 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

 

  1. Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicità  dell'azione amministrativa e favorire la piena  operatività  e  trasparenza  dei pagamenti,   nonchè   deflazionare   il   contenzioso   in   materia previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai  sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:  

    a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte l'INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31 dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a favore del ricorrente. L'estinzione è  dichiarata  con  decreto  dal giudice, anche d'ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."  

    b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

      1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:  

        "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità  civile, sordità civile, handicap  e  disabilità,  nonchè  di  pensione  di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla  legge  12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice  di  procedura  civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva  delle  condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede  a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile,  in  quanto compatibile nonchè secondo le previsioni  inerenti  all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis,  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.  

        L'espletamento    dell'accertamento    tecnico     preventivo costituisce condizione di procedibilità  della  domanda  di  cui  al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto  a pena di decadenza o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l'accertamento  tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la presentazione  dell'  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di completamento dello stesso.

        La  richiesta  di  espletamento   dell'accertamento   tecnico interrompe la prescrizione.

        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.          In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai sensi dell'((articolo 196,)) con decreto  pronunciato  fuori  udienza entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  previsto  dal  comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo  le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono, subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative prestazioni, entro 120 giorni.

        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell'ufficio  deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.          ((...))";  

     2) all'articolo 152 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  è  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine  la  parte  ricorrente,  a pena di inammissibilità di ricorso, formula  apposita  dichiarazione del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;  

    c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies.  Gli enti previdenziali provvedono  al  pagamento  delle  somme  dovute  a titolo  di  spese,  competenze  e  altri  compensi  in   favore   dei procuratori   legalmente   costituiti    esclusivamente    attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal fine il procuratore della parte è tenuto a  formulare  richiesta  di pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal ricevimento di tale comunicazione.";

    d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1970  n. 639,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modifiche:  

      1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si  applicano  anche  alle azioni giudiziarie aventi ad  oggetto  l'adempimento  di  prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori  del  credito. In tal caso  il  termine  di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";  

      2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:  

        "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei  arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito  di  pronunzia  giudiziale dichiarativa del relativo  diritto,  dei  trattamenti  pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  o  delle  relative  differenze  dovute  a seguito di riliquidazioni.".

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  si applicano dal 1° gennaio 2012.  

  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per  i  giudizi  pendenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa  al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.  

  4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto.

 ((5. A decorrere)) dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  è soppressa la voce n. 2529.

  ((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:  

    "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre 2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".  

  ((7.)) A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto sono soppressi gli  elenchi  nominativi  trimestrali  di  cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º  ottobre  1996,  n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le  modalità  telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.    ((8.))  All'articolo  10,  comma  6  -  bis  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal  giudice,  il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita  comunicazione al direttore della sede provinciale  dell'INPS  competente  o  a  suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta  comunicazione.  L'eccezione  di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico  legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle  operazioni  peritali  in deroga al comma primo  dell'articolo  201  del  codice  di  procedura civile".

 

 

Art. 39

Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

 

  1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema  della giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialità  e  terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:  

    a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;   

    b)  incrementare  la  presenza   nelle   Commissioni   tributarie regionali  di  giudici  selezionati  tra   i   magistrati   ordinari, amministrativi, militari, e contabili  ((in  servizio  o  a  riposo)) ovvero tra gli avvocati dello Stato ((...)) a riposo;

    c) ridefinire la composizione del Consiglio di  presidenza  della giustizia tributaria in analogia con le previsioni  vigenti  per  gli organi di autogoverno delle magistrature.  

  2.  In  funzione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  al  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  e  successive  modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  

    a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";  

    b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";  

    c) all'articolo 8, comma 1:

      1) la lettera f) è soppressa;

      2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i)  coloro  che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad  altra prestazione,  esercitano  la  consulenza  tributaria,  detengono   le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero  svolgono  attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi  titolo  e anche nelle controversie di  carattere  tributario,  di  contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di  società  di  riscossione dei tributi o di altri enti impositori;";  

      3) la lettera m) è soppressa;

      4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:  "m-bis)  coloro che  sono  iscritti  in  albi  professionali,  elenchi,  ruoli  e  il personale  dipendente  individuati  nell'articolo  12   del   decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";  

      5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,  i conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo grado di coloro ((che, iscritti in  albi  professionali,  esercitano, anche in forma non  individuale,))  le  attività  individuate  nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la  predetta regione dove ha  sede  la  commissione  tributaria  provinciale.  Non possono, altresi', essere  componenti  delle  commissioni  tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo  grado  o gli  affini  in  primo  grado  di  coloro  ((che,  iscritti  in  albi professionali, esercitano,  anche  in  forma  non  individuale,))  le attività individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella  regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che  precedono  provvede  il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)). ";  

      6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i  coniugi,"  sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";

    d) all'articolo 9, dopo il  comma  2  è  inserito  il  seguente:

"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da  conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali  commissioni  di  due  terzi  dei  giudici  selezionati  tra   i magistrati  ordinari,  amministrativi,  militari  e   contabili,   in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";  

    e) all'articolo 15, comma 1:  

      1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;

      2)  dopo  il  primo  periodo  è  aggiunto  il  seguente:   "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla  Direzione della  giustizia  tributaria  del  Dipartimento  delle  finanze   del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i  provvedimenti  di competenza, la qualità e  l'efficienza  dei  servizi  di  segreteria della propria commissione.";

      3) nel terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "sull'attività"  è aggiunta la seguente: "giurisdizionale";

    f) all'articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito  dal  seguente: "2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un  presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";  

    g) all'articolo 24:

      1) la lettera m) è  sostituita  dalla  seguente:  "m)  esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";

      2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti:  "dell'attività  giurisdizionale"  e   dopo   la   parola: "ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti  del  personale giudicante".

  3. I giudici tributari che alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di  cui al  comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  comunicano  la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre  2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  nonchè  alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento  delle  finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  In  caso  di  mancata rimozione nel termine predetto delle  cause  di  incompatibilità,  i giudici decadono. Scaduto il temine  di  cui  al  primo  periodo,  il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  all'esame di tutte le  posizioni  dei  giudici,  diversi  dai  quelli  indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992,  n.  545,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in  materia  di incompatibilità.

  4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  i  posti vacanti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il Consiglio di Presidenza provvede ad  indire,  entro  due  mesi  dalla predetta data,  apposite  procedure  ai  sensi  dell'articolo  9  del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   senza   previo espletamento della procedura di cui all'articolo  11,  comma  4,  del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960  posti  vacanti presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le procedure  di cui al citato articolo 11, comma  4,  avviate  prima  della  data  di entrata in vigore del presente decreto sono  revocate)).  I  concorsi sono  riservati  ai  soggetti  appartenenti  alle  categorie  di  cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non  prestino  già  servizio presso le predette commissioni.  

  5. I compensi corrisposti ai membri  delle  commissioni  tributarie entro il periodo di imposta successivo a  quello  di  riferimento  si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

  6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di  quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice  Presidente  di  sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e  variabile  di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.  

  7. Previo accordo tra il Ministero della  difesa  ed  il  Ministero dell'economia e delle finanze, il personale  dei  ruoli  delle  Forze armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il  proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.  Il  distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente  del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente  competente, delle  esperienze  professionali  e  dei  titoli  di  studio  vantati dall'interessato diretta ad  accertare  l'idoneità  dello  stesso  a svolgere le  funzioni  proprie  delle  qualifiche  professionali  che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni  tributarie. Il  personale  distaccato  conserva  il  trattamento   economico   in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere  fisso   e   continuativo,   che   continuano   a   gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i  propri  compiti  in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i  Ministro ella difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della  spesa,  con  l'accordo  di  cui  al  primo  periodo,   vengono individuate le voci del trattamento  economico  accessorio  spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non  risultino  cumulabili con quelle in godimento

  8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  previsti  dal  codice dell'amministrazione   digitale   nella   materia   della   giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del  relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

    a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n. 546, e successive modificazioni:

      1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

      2) dopo il  comma  1,  è  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo  della  posta elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo 2005,  n.  82,  e  successive   modificazioni.   Tra   le   pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere effettuate  ai  sensi   dell'articolo   76   del   medesimo   decreto legislativo.  L'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   del difensore o delle parti è indicato nel  ricorso  o  nel  primo  atto difensivo.";

    b) per l'attuazione di  quanto  previsto  alla  lettera  a),  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole  tecniche   per   consentire   l'utilizzo   delle   tecnologie dell'informazione e della comunicazione  nel  rispetto  dei  principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive modificazioni, nonchè individuate le  Commissioni  tributarie  nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di  cui  alla lettera a);

    c) fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono  effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla  data di entrata in vigore del presente decreto ((...));

    d) con regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,  emanato  entro  centocinquanta  giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, ((sentiti il DIgitPA))  e  il  Garante per la protezione dei dati personali,  sono  introdotte  disposizioni per  il  piu'  generale  adeguamento  del  processo  tributario  alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e successive modificazioni.

  9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n. 546, è inserito il seguente articolo:  

    «Art.  17-bis  (Il  reclamo  e  la  mediazione)  -  1.   Per   le controversie di valore non superiore a ventimila  euro,  relative  ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso è  tenuto  preliminarmente   a   presentare   reclamo   secondo   le disposizioni seguenti ed è esclusa la  conciliazione  giudiziale  di cui all'articolo 48.

    2. La presentazione del reclamo è condizione  di  ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.  

    3. Il valore  di  cui  al  comma  1  è  determinato  secondo  le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

    4. Il presente articolo non si applica alle controversie  di  cui all'articolo 47-bis.

    5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla Direzione regionale  che  ha  emanato  l'atto,  le  quali  provvedono attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

    6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di  cui  agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22,  in  quanto compatibili.

    7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.  

    8. L'organo destinatario, se non intende  accogliere  il  reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,    l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di  mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni  controverse, al  grado  di  sostenibilità  della  pretesa  e  al   principio   di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.  

    9.  Decorsi  novanta  giorni  senza  che  sia  stato   notificato l'accoglimento  del  reclamo  o  senza  che  sia  stata  conclusa  la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente,  i  predetti termini  decorrono  dal  ricevimento  del   diniego.   In   caso   di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.  

    10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  è condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio,  una somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di rimborso delle  spese  del  procedimento  disciplinato  dal  presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente  o per intero le spese tra le parti solo  se  ricorrono  giusti  motivi,

esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".  

  10. Ai rappresentanti dell'ente  che  concludono  la  mediazione  o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

  11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con  riferimento agli atti suscettibili di  reclamo  notificati  a  decorrere  dal  1° aprile 2012.

  12. Al fine di ridurre  il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e quindi concentrare gli impegni  amministrativi  e  le  risorse  sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui  al  comma  9  le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in  cui  è  parte l'Agenzia delle entrate,  pendenti  alla  data  del    maggio  2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice  ordinario  in  ogni grado del giudizio e  anche  a  seguito  di  rinvio,  possono  essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto  introduttivo del giudizio, con il  pagamento  delle  somme  determinate  ai  sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A  tale  fine, si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le seguenti specificazioni:  

    a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

    b) la domanda di definizione è  presentata  entro  il  31  marzo 2012;

    c) le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del presente comma sono sospese fino al 30 giugno  2012.  Per  le  stesse sono altresi' sospesi, sino al  30  giugno  2012  i  termini  per  la proposizione  di  ricorsi,  appelli,  controdeduzioni,  ricorsi   per cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i termini per la costituzione in giudizio;  

    d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonchè  alla  Corte   di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco  delle  liti  pendenti per le quali è stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante  la  regolarità  della  domanda  di  definizione  ed   il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro  il 30 settembre 2012. Entro la stessa  data  deve  essere  comunicato  e notificato l'eventuale diniego della definizione;  

    e) restano comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

    f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia  delle entrate sono stabilite le modalità di versamento,  di  presentazione della domanda di definizione ed ogni altra  disposizione  applicativa del presente comma.

  13. Al fine di  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle entrate patrimoniali  dello  Stato  e  di  garantirne  efficienza  ed economicità, entro il 31 dicembre 2011,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalità  per  il trasferimento,  anche  graduale,  delle  attività  di  accertamento, liquidazione  e  riscossione,  spontanea  o  coattiva,   di   entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali  obbligatori,  da  Equitalia  S.p.a.,  nonchè  dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai  sensi  dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.   248,  ad  enti  e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici  potranno  essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.  

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 40

Disposizioni finanziarie

 

  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e di ((2.850  milioni  di  euro  per  l'anno  2012)).  Le risorse finanziarie di cui al primo  periodo  per  l'anno  2012  sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa  all'anno medesimo.

 ((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  dall'articolo  1,  comma  13,  terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono  resi  definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo  periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al  miglioramento dei saldi di finanza pubblica.    1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore  fiscale  di  cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere  dall'anno  2014.  Per  i  casi  in  cui  la disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del  presente  comma con riferimento ai singoli regimi interessati.  

  1-quater. La disposizione di cui al  comma  1-ter  non  si  applica qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il riordino della spesa in materia sociale, nonchè  la  eliminazione  o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2014)).  

  2.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo 21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, ((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera  a),  e  dal comma 1 del presente articolo, pari  complessivamente  a  ((1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro  per l'anno 2012)), a  1.435,763  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.642,563  milioni  di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016,  a 542,563 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede rispettivamente:  

    a) quanto a ((1.490,463 milioni di  euro  per  l'anno  2011)),  a ((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 435,763  milioni  di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per  l'anno  2014,  a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro  a decorrere dall'anno 2016, mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;  

    b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle minori spese recate dall'articolo  10,  comma  2,  dall'articolo  13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5,  e  dall'articolo  21, comma 7;  

    c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,   mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni,  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,  e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e  a  1.000  milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al  ((2016)),  l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

    d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011  mediante  corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari  importo,  di  una  quota delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».  

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

 

Art. 41

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011

 

                             NAPOLITANO

 

                                  Berlusconi,     Presidente      del

                                  Consiglio dei Ministri

 

                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e

                                  delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Allegato A

 

                                                             (Art. 1)

 

    Senato della Repubblica;

    Camera dei deputati;

    Corte costituzionale;

    Organi   di    autogoverno    della    magistratura    ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

    Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

    Autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco  (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n. 196, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato  ed esclusa la Banca d'Italia;

    Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;

    Presidenti delle regioni e delle province;  sindaci;  consiglieri regionali, provinciali e comunali

    Agenzia italiana del farmaco

    Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

    Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

    Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

    Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

    Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

    Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN      DIgitPA

    Agenzia nazionale per il turismo

    Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  

    Agenzia per la sicurezza nucleare      Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale  

    Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

    Commissione indipendente per la  valutazione,  la  trasparenza  e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

 

 

Allegato B

 

                                                             (Art. 1)

    Autorità amministrative indipendenti di cui  all'Elenco  (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del  mercato  ed esclusa la Banca d'Italia;

    Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;

    Agenzia italiana del farmaco

    Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

    Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

    Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

    Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

    Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

    Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

    DIgitPA

    Agenzia nazionale per il turismo

    Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

    Agenzia per la sicurezza nucleare

    Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

    Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

    Commissione indipendente per la  valutazione,  la  trasparenza  e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

 

 

Allegato C

 

                                                      Art. 10 comma 2

 

              Parte di provvedimento in formato grafico (omissis)

 

 

Allegato C-bis

                                    (( (Articolo 40 comma 1-ter)

 

            Parte di provvedimento in formato grafico (omissis)

 

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