Legge
25 giugno 2005, n. 109
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto
d’autore. Disposizioni concernenti l’adozione di testi unici in materia di
previdenza obbligatoria e di previdenza complementare"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 25 giugno 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per
la tutela del diritto d’autore, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. All’articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: «un
decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più
decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative
vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare»
e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»;
b) nel secondo e nel terzo periodo
le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi
unici»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per l’adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi
di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si
applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo
le modalità di cui ai commi da 41 a 49».
2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al comma 49, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Nel caso in cui siano stati già emanati i testi
unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno
formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni
in essi ricomprese»;
b) al comma 51, dopo le parole: «Lo
schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di
previdenza obbligatoria»;
c) al comma 52, dopo le parole: «del
decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza
obbligatoria»;
d) al comma 53, dopo le parole:
«dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia
di previdenza obbligatoria».
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25
giugno 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Sviluppo e coesione
territoriale
1.
Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale
è settoriale, nonchè delle politiche di coesione, con riferimento alle aree
del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti
di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi
strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche
le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano
attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione
delle strutture di supporto, senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 2.
Coordinamento delle
politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a
livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite
lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18
agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività
culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività
culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il
Presidente del Consiglio dei Ministri».
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 2-bis
Agevolazione fiscale
relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005
1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista
dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi
previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati
promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che
partecipano alla campagna referendaria.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di
ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di
cui al comma 2.
Art. 2-ter
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del
paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le
stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente
competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici,
ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e
bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione
dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonchè, per le
opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta,
elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero
da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999. La
trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da
quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli
istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza
dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo
impianto, nonchè una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a
decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo
periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari
complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000
euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a
50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal
2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di
un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere
motivatamente, entro, il termine di novanta giorni dal ricevimento del
progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la
sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo
2-quater.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa,
il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali
con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro
dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di
documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede
le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti dalla
progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed
acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La
richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il
soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a
disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il
ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della
procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero
tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi
archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi
archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza
in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e
le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi
preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del
codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la
facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera
pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, nonchè i poteri autorizzatori e cautelari previsti
per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1,
lettera m), del medesimo codice.
8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al
comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto
preliminare.
Art. 2-quater
Procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti
livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione
di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente.
La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel
compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del
progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva
ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la
redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene
una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse
archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica
del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure
smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento;
c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza
storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del
procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi
delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad
assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di
assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il
Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al
presente articolo.
7.
Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il
direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le
attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un
apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme
di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e
con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le
amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da
eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo
disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione
di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni
virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione
delle indagini svolte.
Art. 2-quinquies
Disposizioni finali in materia di procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico
1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla
base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle
competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo
2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e
2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 2-sexies
Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le controversie relative
all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei
giudici amministrativi competenti territorialmente.
2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se
instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla
competenza dei giudici ordinari.
Art. 2-septies
Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo
amministrativo
1.
Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni
amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nonchè dall'articolo 118 della Costituzione,
all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è
assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato
un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e
il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i
professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri
parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alle restanti spese di
funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le
disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il
federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere
speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori
ruolo.
Art. 2-octies
Disposizioni in materia di istruzione
1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle
funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di
assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli
ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonchè alla connessa attività amministrativa, di
gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una
somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della
produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al
soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di
cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente
importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-novies
Disposizioni in materia di enti di ricerca
1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario
dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da
specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al
netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche
all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto
direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo
l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed
organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2-decies
Collezioni numismatiche
1.
Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del
passaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di
modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non
considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari
tutti uguali».
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di
cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle
collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A
al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del
presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del
medesimo codice, nonchè ogni altro obbligo di notificazione alle competenti
autorità.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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