LEGGE 12 luglio 2011, n.
106
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0152) (GU n.160 del
12-7-2011 )
note: Entrata in vigore
del provvedimento: 13/07/2011
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n.110 del 13-5-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento:
14/05/2011. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011,
n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della
competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti
pubblici, dell'attività edilizia e di quella fiscale, nonchè ad introdurre misure
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,
introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le
istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli
impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica,
per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Art.
1
Credito di imposta per la
ricerca scientifica
1. È istituito,
sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle
imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici
di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti
così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre
qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello
scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza
che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il
decreto può essere adottato)).
2. Il credito di imposta compete in tre quote
annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale
che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.
Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma
1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Università ed enti pubblici di ricerca
si intendono:
1) le Università, statali e non statali, e gli
Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
per il quadriennio 2006-2009, nonchè l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana ((e
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico));
3) gli organismi di ricerca così come definiti
((dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della
Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006));
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della
spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di
cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f),
g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente
articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la
ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, che è conseguentemente ((abrogato)).
5. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di
euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di
euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università,
nonchè le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè il fondo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell'economia
e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente
periodo.
Art.
2
Credito d'imposta per
nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
1. In funzione e nella
prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di
vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a
lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel
"Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici
ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo,
viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto
nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L'assunzione deve essere
operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus",
il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori
di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo
lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati"ai sensi
del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è
concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del
50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei
dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla
Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19
dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella
misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
Ai sensi ((dei numeri
18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento)), per lavoratori
svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che
abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o piu'
persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di
disparità uomo-donna - ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale
con caratteristiche ivi definite;
per lavoratori molto
svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta è calcolato sulla
base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti ((alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito
d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
4. L'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di
datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore
del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto
di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso
ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro
tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta
decade:
a) ((se il numero complessivo dei dipendenti
a tempo indeterminato è)) inferiore o pari a quello rilevato mediamente
nei dodici mesi precedenti ((alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto));
b) se i posti di lavoro creati non sono
conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle
piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali ((siano state irrogate)) sanzioni
di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,
nonchè nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. ((7-bis. Nei casi
di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla
restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra
la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del
credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito
il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è
considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere
al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative
sanzioni)).
8. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e con il Ministro della gioventu', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto
al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna
delle Regioni di cui al comma 1 nonchè le disposizioni di attuazione dei commi precedenti
anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo
dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito
d'imposta.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del
presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale
Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento
dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto
di cui al comma precedente.Le citate risorse nazionali e comunitarie per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al
Fondo di rotazione ((di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183,)) gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di
credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree
sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello
scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al precedente periodo."
Art.
2-bis
(Credito d'imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. In coerenza con la
decisione assunta nel "Patto Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il
Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si
prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito
d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature
alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi
strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce,
con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna
regione interessata, la durata dell'agevolazione nonchè le disposizioni di
attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e
le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica
definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta
possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto
di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito
d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate,
con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della
presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro
impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo
sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento
nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione
europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con
il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine,
le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi,
dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione
europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione,
sullo stato di attuazione del presente articolo)).
Art.
3
Reti d'impresa,
"Zone a burocrazia zero", ((Distretti turistici)), nautica
da diporto
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106)).
4. Possono essere istituiti nei territori
costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta
delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con
le Regioni interessate, i Distretti ((turistici)) con gli obiettivi
di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale,
di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare
l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento
alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità
nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
((5. Nei territori di cui al comma 4, la
delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di
servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore
turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre
partecipare l'Agenzia del demanio)).
6. Nei Distretti ((turistici)) si
applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete
ai sensi dell'articolo 3, ((comma 4-ter)) e seguenti, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle
medesime imprese, ancorchè non costituite in rete, si applicano ((comunque)),
su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui
all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti
costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; ((...))
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici
di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli
le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque
questione di competenza propria di tali enti ((e possono presentare
richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonchè
ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti)). Con
decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonchè con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono emanate ((, in coordinamento con la disciplina
vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di
comunicazione unica,)) le disposizioni applicative occorrenti ad
assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni
di competenza dei predetti enti, nonchè di competenza ((delle amministrazioni
statali.)) Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle
Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonchè
una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il
meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti
ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla
realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2
dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni del presente codice si
applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali
mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi
comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione
da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi
e senza fine di lucro, nonchè quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante
le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando
la disciplina ivi prevista.''.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e
approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative
concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei,
allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni
portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore
portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle
predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509.";
b) ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009,
n. 42, nonchè alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione
del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali
marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si
applicano i criteri e le modalità di affidamento ((appositamente definiti
nell'ambito)) dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18,
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato
- Regioni.
Art.
4
Costruzione delle opere
pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere
pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le
procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate
alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza
di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
b) limite alla possibilità di iscrivere
"riserve";
c) introduzione di un
tetto di spesa per le "varianti";
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere
cosiddette "compensative";
e) contenimento della spesa per compensazione,in
caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi
bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di
fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso;
h) disincentivo per le liti
"temerarie";
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti
di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione
per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente "ex
post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte
delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione
dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei
contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza
delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti
nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in
caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento
per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale
("Legge obiettivo");
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento
degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso
alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata
da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse
culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, le parole: "dall'applicazione
del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione
oggettiva del presente codice";
b) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono
sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le
seguenti: "o il socio unico ((persona fisica)), ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci," ;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio»
sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: "((degli
amministratori)) muniti di poteri di rappresentanza o ((del
direttore tecnico))" sono inserite le seguenti: "((o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza)) in caso
di società con meno di quattro soci,"; le parole: "cessati dalla carica
nel triennio" sono sostituite dalle seguenti: "cessati dalla carica nell'anno";
le parole "di aver adottato atti o misure di completa dissociazione" sono
sostituite dalle seguenti: "che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19
marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata
di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;";
1.4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12
LUGLIO 2011, N.106));
1.5) alla lettera g) dopo la parola:
"violazioni" è inserita la seguente: "gravi";
1.6) la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
1.7) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12
LUGLIO 2011, N.106));
1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla
seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi
dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono ((soppresse))
le parole: ", anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e le parole:
"nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno antecedente";
2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione
previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste"
e dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore
giudiziario" sono inserite le seguenti: "((, limitatamente))
a quelle riferite al periodo precedente al predetto ((affidamento,))";
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta
il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione ((le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)). Ai fini del comma 1, lettera g), si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1
e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma
1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai
fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile ((rispetto ad alcun soggetto)), e di aver formulato l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.";
c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "((I soggetti)) accreditati sono tenuti
a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo
nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99;";
((1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le
parole: "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ",
ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"));
2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il
seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di
falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le
SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno,
decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
((c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3
è inserito il seguente:
"3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono
a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità
nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori
di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento
si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"));
d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documenti
e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati
o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione
o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono
comunque nulle"; ((e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo,
verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori
attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso
il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti
affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la
verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a),
del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"));
((e-bis) all'articolo 49, comma 2,
lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo
periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le
seguenti: "per l'affidamento di lavori,"));
f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo
periodo è soppresso;
g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo
periodo è soppresso;
((g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le
parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le
seguenti: "servizi o forniture, ovvero a"));
h) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito
il seguente: "4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla
base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di
esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella
delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando -
tipo.";
i) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito
il seguente: "2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma,
l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione
di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i
contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti
di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti
dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.".
((i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata
al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla cont