LEGGE 12 luglio 2011, n.
106
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0152) (GU n.160 del
12-7-2011 )
note: Entrata in vigore
del provvedimento: 13/07/2011
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n.110 del 13-5-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento:
14/05/2011. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011,
n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della
competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti
pubblici, dell'attività edilizia e di quella fiscale, nonchè ad introdurre misure
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,
introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le
istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli
impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica,
per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Art.
1
Credito di imposta per la
ricerca scientifica
1. È istituito,
sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle
imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici
di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti
così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre
qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello
scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza
che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il
decreto può essere adottato)).
2. Il credito di imposta compete in tre quote
annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale
che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.
Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma
1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Università ed enti pubblici di ricerca
si intendono:
1) le Università, statali e non statali, e gli
Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
per il quadriennio 2006-2009, nonchè l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana ((e
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico));
3) gli organismi di ricerca così come definiti
((dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della
Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006));
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della
spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di
cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f),
g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente
articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la
ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, che è conseguentemente ((abrogato)).
5. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di
euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di
euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università,
nonchè le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè il fondo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell'economia
e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente
periodo.
Art.
2
Credito d'imposta per
nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
1. In funzione e nella
prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di
vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a
lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel
"Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici
ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo,
viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto
nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L'assunzione deve essere
operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus",
il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori
di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo
lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati"ai sensi
del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è
concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del
50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei
dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla
Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19
dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella
misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
Ai sensi ((dei numeri
18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento)), per lavoratori
svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che
abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o piu'
persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di
disparità uomo-donna - ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale
con caratteristiche ivi definite;
per lavoratori molto
svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta è calcolato sulla
base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti ((alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito
d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
4. L'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di
datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore
del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto
di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso
ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro
tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta
decade:
a) ((se il numero complessivo dei dipendenti
a tempo indeterminato è)) inferiore o pari a quello rilevato mediamente
nei dodici mesi precedenti ((alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto));
b) se i posti di lavoro creati non sono
conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle
piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali ((siano state irrogate)) sanzioni
di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,
nonchè nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. ((7-bis. Nei casi
di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla
restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra
la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del
credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito
il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è
considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere
al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative
sanzioni)).
8. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e con il Ministro della gioventu', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto
al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna
delle Regioni di cui al comma 1 nonchè le disposizioni di attuazione dei commi precedenti
anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo
dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito
d'imposta.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del
presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale
Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento
dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto
di cui al comma precedente.Le citate risorse nazionali e comunitarie per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al
Fondo di rotazione ((di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183,)) gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di
credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree
sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello
scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al precedente periodo."
Art.
2-bis
(Credito d'imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. In coerenza con la
decisione assunta nel "Patto Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il
Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si
prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito
d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature
alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi
strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce,
con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna
regione interessata, la durata dell'agevolazione nonchè le disposizioni di
attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e
le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica
definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta
possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto
di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito
d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate,
con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della
presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro
impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo
sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento
nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione
europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con
il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine,
le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi,
dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione
europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione,
sullo stato di attuazione del presente articolo)).
Art.
3
Reti d'impresa,
"Zone a burocrazia zero", ((Distretti turistici)), nautica
da diporto
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106)).
4. Possono essere istituiti nei territori
costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta
delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con
le Regioni interessate, i Distretti ((turistici)) con gli obiettivi
di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale,
di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare
l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento
alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità
nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
((5. Nei territori di cui al comma 4, la
delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di
servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore
turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre
partecipare l'Agenzia del demanio)).
6. Nei Distretti ((turistici)) si
applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete
ai sensi dell'articolo 3, ((comma 4-ter)) e seguenti, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle
medesime imprese, ancorchè non costituite in rete, si applicano ((comunque)),
su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui
all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti
costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; ((...))
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici
di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli
le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque
questione di competenza propria di tali enti ((e possono presentare
richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonchè
ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti)). Con
decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonchè con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono emanate ((, in coordinamento con la disciplina
vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di
comunicazione unica,)) le disposizioni applicative occorrenti ad
assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni
di competenza dei predetti enti, nonchè di competenza ((delle amministrazioni
statali.)) Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle
Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonchè
una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il
meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti
ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla
realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2
dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni del presente codice si
applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali
mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi
comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione
da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi
e senza fine di lucro, nonchè quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante
le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando
la disciplina ivi prevista.''.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e
approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative
concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei,
allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni
portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore
portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle
predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509.";
b) ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009,
n. 42, nonchè alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione
del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali
marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si
applicano i criteri e le modalità di affidamento ((appositamente definiti
nell'ambito)) dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18,
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato
- Regioni.
Art.
4
Costruzione delle opere
pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere
pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le
procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate
alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza
di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
b) limite alla possibilità di iscrivere
"riserve";
c) introduzione di un
tetto di spesa per le "varianti";
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere
cosiddette "compensative";
e) contenimento della spesa per compensazione,in
caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi
bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di
fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso;
h) disincentivo per le liti
"temerarie";
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti
di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione
per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente "ex
post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte
delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione
dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei
contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza
delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti
nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in
caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento
per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale
("Legge obiettivo");
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento
degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso
alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata
da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse
culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, le parole: "dall'applicazione
del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione
oggettiva del presente codice";
b) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono
sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le
seguenti: "o il socio unico ((persona fisica)), ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci," ;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio»
sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: "((degli
amministratori)) muniti di poteri di rappresentanza o ((del
direttore tecnico))" sono inserite le seguenti: "((o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza)) in caso
di società con meno di quattro soci,"; le parole: "cessati dalla carica
nel triennio" sono sostituite dalle seguenti: "cessati dalla carica nell'anno";
le parole "di aver adottato atti o misure di completa dissociazione" sono
sostituite dalle seguenti: "che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19
marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata
di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;";
1.4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12
LUGLIO 2011, N.106));
1.5) alla lettera g) dopo la parola:
"violazioni" è inserita la seguente: "gravi";
1.6) la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
1.7) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12
LUGLIO 2011, N.106));
1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla
seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi
dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono ((soppresse))
le parole: ", anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e le parole:
"nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno antecedente";
2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione
previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste"
e dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore
giudiziario" sono inserite le seguenti: "((, limitatamente))
a quelle riferite al periodo precedente al predetto ((affidamento,))";
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta
il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione ((le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)). Ai fini del comma 1, lettera g), si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1
e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma
1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai
fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile ((rispetto ad alcun soggetto)), e di aver formulato l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.";
c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "((I soggetti)) accreditati sono tenuti
a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo
nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99;";
((1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le
parole: "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ",
ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"));
2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il
seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di
falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le
SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno,
decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
((c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3
è inserito il seguente:
"3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono
a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità
nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori
di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento
si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"));
d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documenti
e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati
o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione
o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono
comunque nulle"; ((e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo,
verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori
attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso
il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti
affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la
verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a),
del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"));
((e-bis) all'articolo 49, comma 2,
lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo
periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le
seguenti: "per l'affidamento di lavori,"));
f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo
periodo è soppresso;
g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo
periodo è soppresso;
((g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le
parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le
seguenti: "servizi o forniture, ovvero a"));
h) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito
il seguente: "4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla
base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di
esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella
delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando -
tipo.";
i) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito
il seguente: "2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma,
l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione
di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i
contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti
di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti
dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.".
((i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata
al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g)
è abrogata));
l) all'articolo 122:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo
inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e
secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto,
per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti
e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. ((I lavori affidati ai sensi del
presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi
mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della
medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37,
comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste)). L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, ((punto
quinto)) (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione
dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità ((di
cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,)) entro dieci giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
2) il comma 7-bis è abrogato;
m) all'articolo 123, comma 1, le parole: "1
milione" sono sostituite dalle seguenti: " un milione e
cinquecentomila";
((m-bis) all'articolo 125, comma 11,
primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle
seguenti:
"quarantamila
euro"));
n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta
conseguiti";
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 ((...))
sono sostituiti dai seguenti:
"4.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la
metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori."; p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento
dell'esecutore" sono soppresse;
2) al comma 1,
primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che"
sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";
q) all'articolo 153, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole "asseverato da una
banca" sono sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte
nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una
società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966";
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai
seguenti: "19. Gli operatori economici
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella
programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato ((da uno dei soggetti di cui al comma 9,
primo periodo,)) e la specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle
spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a
prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente
non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto
in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il
progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una
concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di
promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto.
Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.
I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti
di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato ((da uno dei soggetti di cui al
comma 9, primo periodo,)), la specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione, nonchè le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano
i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per
la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico
del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei
limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di
cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla
concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al
comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
nonchè i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari
e gestionali, specificati dal regolamento, nonchè i soggetti di cui agli articoli
34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori
e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.";
r) all'articolo 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole
"dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "della
lista";
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito
dal seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto
previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare
anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque
non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate
alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche
gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della
procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel
rispetto di specifici obblighi comunitari."; ((2-bis) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. I soggetti aggiudicatori rimettono il
progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico
e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso
agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti
a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonchè, nei casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva
competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite
dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di
trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa
non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di
servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione
della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste
pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso,
nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che,
nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare"; 2-ter) al
comma 5, il primo periodo è soppresso));
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore
provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera
CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre
la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";
4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa
efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera.
Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del
progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade
e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in
materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato
all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su
istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione
motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La
disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi
2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.";
s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( 1) al comma 3, il terzo periodo è
soppresso));
((1-bis) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Nei quarantacinque giorni successivi
il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro
il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti
e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni,
il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità"));
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il decreto di esproprio può
essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui
diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera,
salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il
CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi
di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere
disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera
i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.
327.";
(( 3) dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore
provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione
del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato
adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo
può trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti definitivi parziali
dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a
costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano
dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della
valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto
preliminare relativo all'intera opera"));
t) all'articolo 167, sono apportate le
seguenti modifiche:
((01) al comma 5, primo periodo, le
parole: "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalle
seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La
conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste
dall'articolo 165, comma 4."));
1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7
devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.";
2) ((al comma 10)), le parole:
"novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni";
u) all'articolo 168, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((01) nella rubrica, la parola: "definitivo"
è sostituita dalla seguente: "preliminare";
02) al comma 1, primo periodo, le parole:
"di cui all'articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 165"));
(( 1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
"del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto
preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso,
ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie
eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa
alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"));
(( 2) al comma 3, al secondo periodo, le
parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti:
"il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo,
le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il
progetto preliminare"));
(( 3) al comma 4, primo periodo, le parole:
"novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti:
"sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo"
sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto
preliminare"));
((3-bis) al comma 5, secondo periodo, le
parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto
preliminare laddove già approvato" sono soppresse));
(( 4) al comma 6, primo periodo, le parole:
"progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto
preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni"));
(( v) all'articolo 169, comma 3, primo
periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei
fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore
al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti"));
z) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo,
le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma
2";
bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "((I soggetti)) accreditati
sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a);";
((cc) all'articolo 189:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente
generale nonchè quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero
eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni,
risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione
SOA nelle corrispondenti categorie";
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole:
"di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite
dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di
dipendente o dirigente, nonchè"));
dd) all'articolo 204, comma 1, le parole
" cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "((un
milione di euro))" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Si applica l'articolo 122, comma 7, ((secondo e terzo periodo))";
ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole:
"38;" sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le
parole "nell'invito a presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le
seguenti: "95; 96;";
ff) all'articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del
comma 6" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva
2004/17/CE";
2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al
comma 6" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30";
gg) all'articolo 240:
((01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale"));
1) al comma 5, dopo le parole:
"responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti:
"entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";
2) al comma 6, le parole: "al ricevimento"
sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento"
e le parole:
"da detto ricevimento",
sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della
commissione";
3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il compenso per la commissione non può comunque
superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.";
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
"della ((commissione))" la parola "è" è
sostituita dalle seguenti: "può essere";
hh) all'articolo 240-bis:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore
al venti per cento dell'importo contrattuale.";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva
gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono
stati oggetto di verifica.";
ii) ((nella parte IV,)) dopo
l'articolo 246 è ((aggiunto)) il seguente:
"Art. 246-bis Responsabilità per lite
temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo
26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2
luglio 2010, ((n. 104)), condanna d'ufficio la parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e ((non
superiore al quintuplo)) del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od
orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste
dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice
del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104
del 2010.";
ll) all'articolo 253 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le
parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche"
sono aggiunte le seguenti:
"alle imprese di cui
all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo, nonchè";
((1-bis) al comma 15, le parole: "tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"));
2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
"20-bis. Le stazioni appaltanti possono
applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui ((agli articoli
122)), comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 28.";
4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito
dai seguenti:
"La verifica è
conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto
non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo
40, comma 4, lettera g).".
mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui
all'articolo 164,
1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), ((le
parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'
8 per cento"));
2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le
parole "((per lavori)) di importo" sono inserite le
seguenti: "pari o";
3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le
parole: "((di lavori)) di importo" sono inserite le
seguenti: "pari o".
(( nn) all'allegato XXII, nel Quadro C:
esecuzione dei lavori:
1) le parole: "responsabile della condotta
dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto
o responsabile di cantiere";
2) prima delle parole: "Dichiarazione sull'esecuzione
dei lavori" è inserita la seguente tabella:
"Indicazione delle lavorazioni eseguite
ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.
Impresa
|
Codice fiscale
|
Categoria
|
Importo in cifre
|
Importo in lettere
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
((2-bis. Le disposizioni di cui alla
lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione
ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti
settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli
di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
3. Le disposizioni di cui al comma 2, ((
lettere b), d), e-bis),i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis) )),
si applicano alle
procedure i cui bandi o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
((3-bis. La disposizione di cui al comma
2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica
alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo
42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal
comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le
offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione
del predetto modello da parte della medesima Autorità)).
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera
m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco
annuale per l'anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera
o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma
6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni
percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori
eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la
precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli
anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali
ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del
2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera
q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera
r), numero 2), ((nonsi applicano ai progetti preliminari già approvati))
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere
r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE
pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9. In relazione al comma 2,
lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell'articolo 165 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari
già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere
s), numero 1), t), numero 2), ((...)) e z), si applicano ai progetti
definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge.
((10-bis. Le disposizioni di cui al
comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis),
lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti
preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già
approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data)).
11. In relazione al comma 2,
lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti
definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera
gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di
cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni
di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi
con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei
subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali
possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi
e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione
normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e
dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione
e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al primo periodo, nonchè per l'attività di verifica. Le
stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice ((di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)), acquisiscono
d'ufficio, anche ((per via telematica)), a titolo gratuito ai
sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica ((28 dicembre 2000, n. 445)), la
prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165,
comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 - 2013
non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano
oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate
alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche
gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della
procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel
rispetto di specifici obblighi comunitari.
((14-bis. Per i contratti di forniture e
servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le
società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento
di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo
71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000)).
15. Al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b)
è inserita la seguente: "b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo
ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e
6 dell'allegato XXI al codice;";
((a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è
abrogato;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a),
dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti:
"pari o"; a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole:
"per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari
o"; a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria
in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica
gara"));
b) all'articolo 66, comma 1, ((...))
dopo le parole "agli articoli 34" sono inserite le seguenti: ",
limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,".
((b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole:
"secondo periodo," sono soppresse));
c) all'articolo 357: ((1) al comma 6 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti
già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso
di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piu'
categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo,
la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"
e, al secondo periodo, le parole: "OG 10," e "OS 20," sono
soppresse));
((2-bis) dopo il comma 12 è inserito il
seguente: "12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla
categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni,
sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui
all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria
OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini
della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella
categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento"));
(( 3) al comma 14, al primo periodo, la parola:
"centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo"
e le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione
nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,
le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante,
provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi
rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero
alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese
rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al
presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna
delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento,
fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5";
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: "centottantunesimo"
è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG
10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e
OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti
provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi
rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di
cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la
presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 OS
35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato
B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e
6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel
citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto
previsto all'articolo 83, comma 5"));
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole:
"centottanta" sono
sostituite dalle seguenti:
"trecentosessantacinque";
6) al comma 17, la parola: "centottantunesimo"
è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
7) al comma 22, dopo le parole: "articolo
79, comma 17", sono inserite le seguenti: "e all'articolo 107, comma 2";
le parole:
"centottantunesimo"
sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e è aggiunto,
in fine il seguente periodo: "In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto
periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica ((21 dicembre
1999, n. 554)).";
8) al comma 24 la parola: "centottantunesimo"
è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
9) al comma 25, la parola:
"centottanta" è sostituita dalla seguente:
"trecentosessantacinque";
d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: "del
presente regolamento" sono inserite le parole ", fermo restando quanto
disposto dall'articolo 357".
(( d-bis) all'allegato A, alla
declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonchè l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento
e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi
superficiali")).
16. Per riconoscere massima attuazione al
Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi
edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei
piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dagli articoli
64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate
al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonchè
le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";
b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma
1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma 2.";
c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo
periodo è così sostituito:
"a) le cose appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e
la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta
anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto
dall'articolo 12.";
d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole "la
proprietà o" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni
mobili,";
((d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera
d), la parola:
",comunque," è
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rinnovabili una
sola volta"));
(( e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola:
"valida" è sostituita dalla seguente: "efficace";
2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito
dal seguente:
"Il parere del soprintendente,
all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143,
comma 1, lettere b), c) e d), nonchè della positiva verifica da parte del Ministero,
su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli
strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia
reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si
considera favorevole";
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
"degli enti locali," sono inserite le seguenti: "agli enti
parco,";
4) al comma 7, primo periodo, le parole:
"141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti:
"141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al medesimo comma 7, terzo
periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa
nonchè dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo"
sono sostituite dalle seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonchè con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato
dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al
soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo";
5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del
parere, l'amministrazione provvede in conformità";
6) al comma 11, le parole: "diventa efficace
decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;
7) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche
alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonchè
per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo
134";
8) il comma 15 è abrogato));
17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole "i
beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la
razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;".
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. I beni oggetto di accordi o
intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione
dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su
richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti
territoriali, ((qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non
facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto)) salvo
che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero
altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, ((sentita
la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,)) sono stabiliti termini e modalità per la cessazione
dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza
pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma
5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli
accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".
18. In sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
come modificato dal comma 17 lett. b), può essere presentata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro
il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui
al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La
successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per
il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni
dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).
19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio
2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e
integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono
essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di
cui all'articolo 1, comma 1026, della ((legge 27 dicembre 2006, n. 296)).
((19-bis. All'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo è ripartito," sono inserite
le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi
nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici
riguardanti i singoli porti, nonchè")).
Art.
5
Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono
apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso"
per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale
diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di ((trasferimento))
immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di
pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio
sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già
sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione
incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
((h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur
decaduti)).
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono
apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
"autocertificazione" è sostituita dalla seguente:
"dichiarazione";
((1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4
è aggiunto il seguente:
"4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia
accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica
e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni
che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di
ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai
sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità
con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti
adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica"));
2) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106));
3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire).
1. La domanda per il
rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti
legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano
i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata
da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto
agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi
vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza
energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci
giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi
dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti
pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non
siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità
del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora
ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso
termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato
e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma
3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma
4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni
con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento
abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso
di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonchè per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso,
fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine
per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto
dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine
di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali
coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che
prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini
procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma
1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi,
il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";
4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale).
1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio
del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale
competente per il rilascio del permesso di costruire."
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto
il seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza
di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non
eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali.";
6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il
Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora
le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti:
"nel caso di".
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo
periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente
"entro".
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo
le parole:
"nonchè di quellì',
sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla normativa per le costruzioni in
zone sismiche e di quellì', alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
"La segnalazione, ((corredata delle)) dichiarazioni, attestazioni
e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata ((mediante
posta raccomandata)) con avviso di ricevimento ((, ad eccezione
dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica));
in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia
edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto
a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi
regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi
in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano
alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono
la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo
22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo
22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di
autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni
preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei
diritti edificatori, all'articolo 2643 ((...)) del codice civile,
dopo il n. 2), è inserito il seguente:
"((2-bis) i contratti che trasferiscono,
costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da
normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale))".
((3-bis. Per agevolare il trasferimento dei
diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono inseriti i seguenti:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione
del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè
del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di
cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.
179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo
che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione
in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione
per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale
del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente
articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione
di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis
si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380")).
4. Per semplificare le procedure di trasferimento
dei beni immobili, la registrazione dei contratti di ((trasferimento))
aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
((4-bis. Per agevolare la circolazione delle
informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale
dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei
dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non
commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio
pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita
la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio,
in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma
367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono
dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al
comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive
modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella
di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente
comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011)).
5. Per semplificare il procedimento per il
rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto
il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento
degli strumenti urbanistici di cui ((alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
6)), per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di
costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in
relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese
agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici,
all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalità di cui al comma
1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli
strumenti urbanistici, nonchè delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici
delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica
decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione
dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici
già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione
ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti
variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale
strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo
strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato,
la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque
limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.
I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di
verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione
del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di
cui al presente comma».
((8-bis. All'articolo 17 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del
piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse
improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e
servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori
del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione
di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto,
per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purchè
non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando
gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti.
I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica
e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di
cui agli articoli 15 e 16")).
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione
del patrimonio edilizio esistente nonchè di promuovere e agevolare la riqualificazione
di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici
o incompiuti nonchè di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via
di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di
favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ((le
Regioni)) approvano entro sessanta giorni ((dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto)) specifiche
leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva
rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative
volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione
d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono
riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità
assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il
titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino
all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo
il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si
applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia
e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a
quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni ((dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)),
e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì,
le seguenti disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in
deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni
d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
(( b) i piani attuativi, come denominati
dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale
vigente, sono approvati dalla giunta comunale)).
14. Decorso il termine di 120 giorni ((dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)),
le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10,
e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni
a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi
regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere
quale misura premiale, ai sensi del ((comma 9, lettera a) )), è realizzata
in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume
dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della
superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici
di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili
e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di
presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativi previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2011".
Art.
6
Ulteriori riduzione e
semplificazioni degli adempimenti burocratici
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa
vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con
il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ((ulteriore))
sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea
le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate
alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei
rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare
sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere
provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo
se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto
dell'istanza del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti
l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
d) facoltà di effettuare "on line" qualunque
transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;
((d-bis) riduzione e semplificazione delle
comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti
previdenziali));
e) per i trasporti eccezionali l'attuale
autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della
medesima tipologia ripetuti nel tempo, da ((un'autorizzazione)) periodica
da rilasciarsi con modalità semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte
delle amministrazioni territoriali.
((f-bis) garanzia della tutela della
sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi)).
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono
apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il
seguente comma:
"3-bis. Il trattamento dei dati personali
relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito
di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità
amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è
soggetto all'applicazione del presente codice.";
2) all'articolo 13 ((...)) è aggiunto
in fine il seguente comma:
"5-bis. L'informativa di cui al comma 1
non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del
primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a
fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente
almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).";
3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole:
"anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate" sono
soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) riguarda dati contenuti nei
curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione
di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte
a comune controllo, nonchè tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e
associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità
amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purchè
queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.";
4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera
b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) dei dati contenuti nei curricula,
nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.";
5) all'articolo 34, il comma 1-bis è
sostituito dai seguenti:
"1-bis. Per i soggetti che trattano
soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e
giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari,
compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di
autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di
sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso
piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti
il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto
nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma
1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati
per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento
delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile,
a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità
le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le
sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza
sul lavoro";
6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole:
"mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della
posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della
quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali
di cui all'articolo 129, comma 1,"; (( a-bis) all'articolo 67-sexies
decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. È fatta salva la disciplina prevista
dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a
disposizione del pubblico"));
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente
l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini
e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((entro
il 30 ottobre 2011,)) pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun
procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di
produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività
ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto
previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare
l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento
di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
3) il mancato adempimento di quanto previsto
al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso
l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine
fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica
per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da
norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana;
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni
dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione
di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti
sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si
intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la
trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione;
6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero
4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione,
secondo i criteri e le modalità ((definiti)) con apposito regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c)
((del comma 1)) dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi
di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data
notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione
del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla
medesima lettera c). c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli
serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del
decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato. ((Resta salvo quanto previsto
dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e
manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro
dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24
maggio 2004));
d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa
e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario
nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il
pagamento online delle prestazioni erogate, nonchè la consegna, tramite web, posta
elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il
servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici
esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in
vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato
di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione
normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole
tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di
quanto disposto al numero 1;
((2-bis) in caso di trasferimento di residenza
delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione
all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova
residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione
della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le
modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede
ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario
il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente,
secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica));
((d-bis) per ridurre e per semplificare le
comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno"
sono sostituite dalla seguente: "annualmente";
2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente: "248-bis.
Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al
comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS";
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre
1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la predetta
indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per
tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la
sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi
scolastici";
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate
le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito
dal seguente:
"Entro il 30 giugno dello stesso anno, le
aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del
primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale
dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già
portati a conoscenza dell'Istituto medesimo";
4.2) l'articolo 18 è abrogato));
(( e) per semplificare le procedure di rilascio
delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti
eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica,
della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione,
all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente
rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio"));
f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: "piano
di riduzione degli oneri amministrativi" sono inserite le
seguenti:"relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun
Ministro";
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza,
sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo,
amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri
amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della
riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico
formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione
normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni ((e per la coesione
territoriale)), e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i
rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione
al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa.";
2) al comma 5, dopo le parole: " oneri
amministrativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e
sui cittadini". ((f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per i comuni che, entro la data
del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno
provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero
a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai
sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta
giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad
acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei
comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare
la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione
normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare,
sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della
sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali
e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività
produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie";
f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare
il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo
83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo
articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: "dall'autorità
competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso
Ministro"; f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti: "Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori
e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante
apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma
digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora
per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura
temporale devono essere apposte all'atto
di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di
cui al terzo comma";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per
i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge
o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera
secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime
disposizioni";
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito
il seguente: "Art. 43-bis (Certificazione e
documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti,
qualità, stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso
sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni
ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni
di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e
conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato
informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per
le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono
esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai
soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma
1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica";
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo
9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Iscrizione all'albo provinciale
delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle
imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti
di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato
presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la
comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo
le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio
2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina
l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato
dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione
nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre
disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per
gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di
carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonchè le modalità per la
comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati,
assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per
conformarsi ai requisiti di legge, nonchè ai fini della presentazione dei ricorsi
ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica
ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo
3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli
elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione,
ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo
provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di
variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza
dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per
il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica";
f-septies) per semplificare le modalità di
riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese
agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge
23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento
degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o piu' sezioni di attività,
cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il
riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi
si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato
periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio
2011, n. 52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012)).
((2-bis. Ai fini della semplificazione
degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita
il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge
14 gennaio 1994, n. 20".
2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Fermo restando
l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati
in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente
articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta
l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo")).
3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione
degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili
a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia
effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi
a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31
dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee
a realizzare tale riduzione.
Art.
7
Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che
grava sulle imprese e piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente
sono apportate modificazioni così articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli
per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma
d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare piu' di quindici
giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti
pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli
accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile,
in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per
familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle
entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per
cento;
d) i contribuenti in regime di contabilità
semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non
superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da
parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni
che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da
questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta
dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di
compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo
telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione
economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre
rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilità
semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila
euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda
carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del "solve
et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi,
non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino
al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da
parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali
risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei
redditi;
o) abolizione, per importi minori, della
richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al
controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di
valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione
((mediante atto notorio));
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per
potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei
termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il
modello F24 EP;
s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per
singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini
civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunità di rideterminazione del
valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
((t-bis) riconoscimento del requisito di
ruralità dei fabbricati)).
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
((...)) introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa
nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato
alla Raccomandazione 2003/361/CE ((della Commissione, del 6 maggio 2003,))
recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese", nonchè di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì
una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi
nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura
amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto
di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto ((...))
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, ((da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))
sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione
dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonchè il piu' efficace
coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da
parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate
Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di
coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente
le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse
eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva
competenza. ((Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per
quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese));
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali
delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque
denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono
essere oggetto di programmazione periodica. ((Il coordinamento degli
accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)).
3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del
principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche
sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono,
per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non
si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo ((9 aprile 2008, n. 81)), nonchè a quelli funzionali alla
tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della
sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con
provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, ((secondo comma, lettere
e), m), p) e r),)) della Costituzione nonchè dei principi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie
imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ((alla lettera
a) )), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo
12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto
dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: "Il periodo di
permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come
l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni ((lavorativi
contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre,)) in tutti i casi in
cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità
semplificata e lavoratori ((autonomi. In entrambi i casi)), ai fini
del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di
effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria
presso la sede del contribuente.";
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 ((della
legge 27 luglio 2000, n. 212)), concernente disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive
o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole "agli articoli 12 e
13" sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12";
1.2) la parola "annualmente" è
soppressa;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. ((L'omissione
della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni))";
f) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12
LUGLIO 2011, N. 106));
g) i decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice
delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni
già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei
tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza
e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono
stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione
vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti
pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in
via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma
disaggregata, che ((gli stessi)) detengono per obblighi
istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese
e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonchè
per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali
e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono
necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui
((alla presente lettera)) costituisce evento valutabile ai fini
della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità
contabile;
i) ((all'articolo 2)) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma
8-bis è aggiunto il seguente:
"8-ter. Le
dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta
di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione,
semprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante
dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario
di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.";
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da
disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia
e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni
o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno
festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole
"((lire seicento milioni))" e "lire un miliardo"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000
euro";
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione
delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle
entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi
negli stessi indicati, nonchè di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti
destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, ((alinea)), la
parola "notificati" è sostituita dalla seguente: "emessi";
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole "delle imposte sui redditi",
ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta ((regionale))
sulle attività produttive";
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola "sanzioni"
è ((soppressa)) la seguente: ", anche";
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole
"entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;" sono
aggiunte le seguenti: "la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi
precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";
(( 3) al comma 1, lettera b), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione forzata è sospesa per
un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con
riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonchè ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore";
3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli
agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti
di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il
fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di
cui alla lettera b)"));
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: "((Ai fini)) dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento
di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti
la provenienza.";
o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
"1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti
dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma
1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei
corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.";
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di
debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui
al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto
mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari
stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la
semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"((3-bis)). In deroga a
quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano
gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di
tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1
del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente:
" a) indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati
dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo
e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a
conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati
in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle
imposte sui redditi ((, di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3,
in fine ((sono aggiunti i seguenti periodi)): "I costi,
concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza
di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono
deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio.
Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal
documento di spesa non sia ((...)) superiore a euro ((1.000)).";
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure
di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale
della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed
assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione
coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti
disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con
valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a
qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi
previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e
accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni
dei redditi, fatto salvo quanto disposto ((dal numero 3) della presente
lettera));
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle
entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali
ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonchè
di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano
dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base
agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in
base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori
a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori»
sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive
alla prima è superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto
l'importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese
quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto
l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a
cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo è soppresso;
((3-bis) dopo il comma 6 è inserito il
seguente: "6-bis. Le rate previste dal presente
articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo
stabilito"));
((u-bis) all'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis.
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile
una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento
delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca
di cui al comma 1"));
v) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12
LUGLIO 2011, N. 106));
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire dieci
milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000";
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole "lire trecentomila"
sono sostituite dalla seguenti: "((euro 300));
2) al comma 6 le parole "lire trecentomila"
sono sostituite dalla seguenti: "((euro 300))" e le parole
"al comma 5" sono sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633";
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente
comma "6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo
17 ((del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni,)) si applicano le disposizioni dei commi 1 e
6 ((del presente articolo))."; bb)
all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del
mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento
è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono
invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di
acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo
al mese di dicembre". Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano
a partire dal 1° luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: "Ai versamenti eseguiti
nel corso dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Ai versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e
2010, da eseguire"; sono altresì soppresse le parole:
"previste
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni,";
cc) le disposizioni in materia di aliquote di
accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per
usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione
di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di
unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle
aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; ((cc-bis)
per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo
39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per
le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo,
l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
Resta ferma
l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo
50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni". Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; cc-ter)
all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole:
"depositi fiscali" sono inserite le seguenti: "di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni";
1.2) alla lettera b), dopo le parole: "depositi
doganali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 525, secondo
paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni";
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: "dei beni dal deposito" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,";
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "previa prestazione di idonea garanzia commisurata
all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti
certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli
esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43";
4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti
nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione
comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione
dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della
garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono
stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate"));
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole "1° gennaio
2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";
2) al secondo periodo., le paro1e "31 ottobre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
3) al terzo periodo, le parole "'31 ottobre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
((dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi
della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con
le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse
le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito
del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità));
ee) i soggetti che si avvalgono della
rideterminazione dei valori di acquisto di ((partecipazioni)) non
negoziate nei mercati regolamentati, ovvero ((...)) dei valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già
effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni,
possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo
relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della
legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono
individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione
di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già
pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso
decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa
all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque
superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore
effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si
applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta
di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il
termine di dodici mesi ((a decorrere)) dalla medesima data.
((gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", succedute alle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza" sono soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni,
la società Equitalia Spa, nonchè le società per azioni dalla stessa partecipate
ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare
le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva,
delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi
partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla
lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate
tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva
delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal
testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo
esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,
comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per
gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione
forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta
ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo
52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446; 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme
di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni; gg-quinquies)
in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni
cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di
due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla
spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera
gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società
nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano
le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonchè quelle già
attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra
persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai
sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni
di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole da: "degli enti locali" fino a: "dati
e" sono sostituite dalle seguenti: "tributarie o patrimoniali delle regioni,
delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società
di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle";
3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, è abrogato;
4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo
iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della
riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club
d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. L'istanza di sospensione è decisa
entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa"; gg-decies)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo
complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente
a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta
a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e
il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a
propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi; gg-undecies)
all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il concessionario può procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta
a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e
il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a
propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi"; 2) al comma
2, le parole: "all'importo indicato" sono sostituite dalle seguenti:
"agli importi indicati")).
((2-bis. Ai fini del riconoscimento
della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono
presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria
catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili
rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso
strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve
essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente
dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto
anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di
ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge
n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive
modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa
verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di
cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria
catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione
finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria
per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.
Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20
novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento
delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura
raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
2-quater. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione
necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma
2-bis nonchè ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla
base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia
del territorio e dell'amministrazione comunale.
2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, le parole: "la metà" sono sostituite dalle seguenti: "un
terzo".
2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti: ", esclusi le
sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,".
2-septies. La disposizione dell'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica
ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2-octies. All'articolo 1, comma 150, della
legge 24 dicembre 2007, . 244, le parole: "tre punti percentuali" sono
sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale".
2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, le parole: "La Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio delle
dogane")).
Art.
8
Impresa e Credito
1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro
delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo
le parole"qualsiasi età" sono aggiunte le seguenti:"prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
b) all'articolo 59, comma 3, le parole" n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti:"n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008 ((...))".
2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti
beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo le parole "che intraprendono in Italia nuove attività
economiche" sono inserite le parole ", comprese quelle di direzione e
coordinamento," ((ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La normativa dello Stato membro
prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno
del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di
interpello")).
3. Per accelerare la chiusura delle procedure di
amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto
segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo
1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali
non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito
per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma
dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli
indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza
alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione
straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore,
entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui ((alla lettera
a) )), il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli ((articoli
da 69 a 77)) del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, sono apportate le seguenti modifiche :
(( 01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis,
il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale"));
1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:
"Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo
d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di
cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa
cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e
l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione
dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno
dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa
cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
"2) all'articolo 55, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare
che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla
salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente
e dell'impresa cessionaria.";
3) ((Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis
e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)), come modificato
dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. ((In tal caso, il Ministro
dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico
organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data
della nomina del nuovo organo))."
4) l'articolo 47, ((comma 1,)), è
sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare del compenso spettante al
commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato
di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari
straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione
dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento
all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27,
comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine
ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della
procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione
l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 ((, del regio decreto)) 16 marzo
1942, n. 267"
5) ((al comma 1)) dell'articolo
56, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"(( d-bis) )) i costi
generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura,
con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di
sorveglianza." .
4. Al fine di favorire il riequilibrio
territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno,
sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio
per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli") da parte di banche italiane,
comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza
delle previsioni del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e delle))
relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza
non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e
corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere
sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono
assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari
subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca
d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del ((testo unico di cui al
citato decreto legislativo n. 385 del 1993)), nè altri strumenti computabili
nel patrimonio di vigilanza.
c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si
applicano agli strumenti finanziari ((di cui alle lettere a) e b) del
presente comma)). Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 si applica nella misura del 5 per cento.
Per i rapporti di gestione
individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui
alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione
secondo le disposizioni di cui alla lettera d).
d) i Titoli possono essere emessi per un importo
nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è
eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.
e) per ciascun gruppo bancario il limite
massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo
annuo ((di cui alla lettera d) )). Per singole banche non facenti
parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso,
l'emissione di Titoli ((di cui alle lettere da a) a d) )) non può
superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo
bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità
attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo
2 ((della legge 23 dicembre 2009, n. 191)).
((4-bis. Al fine di promuovere l'accesso
al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le
seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente
per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito
in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa,
organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione
di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato "Ente";
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente
coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione
e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonchè
delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione
europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio
nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può
essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso
trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il
segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un
periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in
base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità.
Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da
altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o
fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione
del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato
mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui
al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento
delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale
italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti
delle risorse di cui al presente comma)).
5. Per favorire l'operatività nonchè per
garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che
seguono:
a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole "del Fondo di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, ((n. 266,))" sono
soppresse;
2) le parole "vengono soppressi"
sono sostituite dalle parole "viene soppresso";
3) dopo ((le parole)) "il
Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni" sono aggiunte le
parole "((di finanziamento,))".
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso
l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per un utilizzo piu' efficiente delle risorse
finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico ((di
concerto con il)) Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del ((Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato)) 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti
attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali
di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire
le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con
garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi
comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il
funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri
di finanza pubblica;
c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
"361-bis. Fermo restando quanto previsto
dai commi 358, 359, 360 e 361, ((una quota fino al 50 per cento))
delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011
e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, ((è destinata))
al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti
creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche
mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei
seguenti criteri:
(( a) )) l'intensità dell'agevolazione
per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita
«de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006;
(( b) )) la durata dei finanziamenti
agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative
infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;
(( c) )) il rimborso delle spese
di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle
imprese finanziate."
"361-ter. Ai fini ((del comma
361-bis)) sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non
siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle
destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa
valutazione, nonchè quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse
provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente
comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE,
ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni
di cui al periodo precedente."
"361-quater. Dall'attuazione dei commi
361- bis e 361 - ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione
degli stessi.";
d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato della metà." sono sostituite
dalle seguenti:
"aumentato di un
quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.".
e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole "società quotate in mercati
regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle società da queste direttamente
o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
nonchè";
(( f) dopo il comma 2 dell'articolo 118
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"2-bis. Se il cliente non è un consumatore
nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a
tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite
clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di
modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni,
predeterminati nel contratto")).
((g) le disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche
introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci)).
6. La materia della "rinegoziazione dei contratti
di mutuo ipotecario" è regolata come segue :
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che –
prima dell'entrata in vigore ((del presente decreto)) - ha
stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a ((200 mila euro)),
per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione,
a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di
ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui ((
alla lettera b) )), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione,
rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a ((35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le
parti,)) non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura ((, in funzione
delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del
finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,))
l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene
in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla
durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per
la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX
2 del circuito ((Reuters)), maggiorato di uno spread pari a quello
indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare
che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento
del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purchè
la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore
a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte
del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi ((del presente comma))
continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che
risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di
alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma
5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui ((alla
presente lettera)) si applica anche al finanziamento erogato dalla banca
al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del
mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione.
In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il
compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito
dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo
oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie
garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione
di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione
di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di
obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti
acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la
loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione.
7. Per allineare allo standard europeo
l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:
"1. Il prestatore di servizi di pagamento
del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo
dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento
del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
Fino al 1° gennaio 2012
le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono
concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal
primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole
stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro
che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni
di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti
possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.";
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
sono apportate le seguenti modifiche:
(( 1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:)) "L'assegno bancario può essere presentato al pagamento,
anche nel caso previsto dall'articolo 34,
in forma sia cartacea sia elettronica.";
2) ((il numero 3) del primo comma dell'articolo
45 è sostituito dal seguente:
"3) con dichiarazione)) della Banca d'Italia, quale
gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento
delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario,
presentato in forma elettronica, non è stato pagato.";
(( 3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:)) "Il protesto o la constatazione equivalente possono
essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in
forma elettronica.";
4) all'articolo 86, ((primo comma, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo)): "All'assegno circolare si applica altresì
la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, ((terzo comma)).";
c) ((all'articolo 66 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le copie informatiche)) di assegni cartacei sostituiscono
ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole
tecniche dettate ai sensi ((dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70"));
d) con regolamento emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi ((dalla
data di entrata in vigore del presente decreto)), il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità
attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione
del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le
regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti
lettere e del regolamento ministeriale;
f) ((le modifiche apportate al regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla)) pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla
lettera e);
((f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3
del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve
essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data
della richiesta, salvo motivato diniego")).
8. Per semplificare le operazioni di portabilità
dei mutui, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 40-bis è
sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi
da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria
ai propri dipendenti o iscritti.";
b) al comma 2 dell'articolo ((120-ter,))
le parole "e quelle contenute nell'articolo 40-bis" sono soppresse.
c) l'articolo 120-quater è modificato nel modo
seguente:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di
presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.";
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nel caso in cui
la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta
giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di
avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato ((...)),
il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari
all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione
di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario
di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a
cause allo stesso imputabili.";
3) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita
la seguente:
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n.11;
d) l'articolo 161, comma 7-quater è modificato
nel modo seguente:
1) le parole "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 3";
2) dopo il periodo: "A tal fine, la quietanza
rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore
surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.",
è aggiunto il seguente: "Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo
120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e
l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.".
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3.
Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano
applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o
piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del
risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonchè
enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari
assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni
finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato
della gestione e semprechè siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonchè società residenti in Italia che perseguano
esclusivamente finalità mutualistiche; h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle
precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli
articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma
3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono
imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma
3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del
patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al
termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di
gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi
detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si
tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite
di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo
societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati
nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale
di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al
5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonchè per i
soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei
proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.";
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione
del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti
da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le
quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione
in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si
applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In
caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a
concorrenza ((dei risultati)) di gestione imputati, dei proventi
distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti
residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella
legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli
indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota
di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di
cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi ((nella misura)) del 5 per cento del valore medio
delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici
redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle
quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla
formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal
partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta 2011. L'imposta può essere versata
a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario
delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre
2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante
è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio
può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario
al versamento dell'imposta.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5.
Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data
del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato
nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore
alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio
può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo
comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio
preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un
ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto
redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla
società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31
marzo 2012 e ((, per la restante parte,)) in due rate di pari
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31
marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque
anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della
liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento.
Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva
è versata dalla società di gestione del risparmio ((entro il 16
febbraio)) dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della
liquidazione.";
e) il primo periodo del comma 5-bis è
sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica
la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza
dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5 ((,
secondo periodo)).";
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono
definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi
3-bis, 4, 4-bis e 5.".
10.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO
2011, N. 106)).
11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni
contenute ((nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno
2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare
dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del
regolamento (CE) n. 73/ 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli
12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009)),
è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione
che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra
soggetti privati, in deroga ((al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727)).
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti
della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi
di finanza pubblica. ((12-bis. All'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi
con attività esterna", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "nonchè
quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti";
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonchè da liberi professionisti")).
Art.
8-bis
(( (Cancellazione di
segnalazioni dei ritardi di pagamento)
1. In caso di regolarizzazione
dei pagamento, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone
fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro
cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito
ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e
non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative
al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro
il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare
le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti,
per l'attuazione del presente articolo)).
Art.
9
Scuola e merito
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva
l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili
con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonchè per
concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione
di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni
a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della
struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle
del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,) è autorizzato a stipulare
appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati,
anche in forma associata, nonchè con distretti, denominati "Contratti di
programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione
di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste
dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed
eventualmente innovative per la piu' efficace e speditiva attuazione e gestione
congiunta degli interventi, nonchè per il monitoraggio e la verifica dei
risultati. ((La disposizione contenuta nel presente comma si applica
anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2001)).
2. Con decreto ((del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico,)) possono essere introdotte disposizioni
volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello
strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
programmazione negoziata.
3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito
"Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse
pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonchè con lo scopo di promuovere la cultura del
merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti
con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere
funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai
Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa
comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell'istruzione, dell'università e ((della ricerca)) ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza
sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti
pubblici e privati nonchè le modalità con cui tali soggetti possono partecipare
finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato
consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori (, dei
collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,)
e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre
il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove,
con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di
predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione è affidata la gestione del
Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri
a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione
disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalità di restituzione
della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito
percepito nell'attività lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e
dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i
criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo
e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee
iniziative di divulgazione e informazione, nonchè di assistenza a studenti e università
in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del
rimborso degli stessi, nonchè dell'esposizione del fondo.
((...)). ((6-bis.
La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione.
Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di
ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi)).
7. In attuazione dell'articolo
4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con
atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il
coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard
previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui
realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di
cui all'articolo 2, comma 4-undevicies ((, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10)).
9. Fermo quanto indicato al ((comma 15)),
il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri
fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle
risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati.
La Fondazione potrà, altresì,
avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività
Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei,
nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici
dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni
immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato
di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi
e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai
soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti
integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge,
dall'articolo 1 della
legge 24 novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione
nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti
fondatori di fondazioni
di interesse nazionale, nonchè gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione
di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni
di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede
al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione
coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui al comma
1, lettera b), dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche
attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La
disposizione di cui all'articolo 54, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non
si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1,
lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del
presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro,a
favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della ((legge 30 dicembre
2010, n. 240)), e di 1 milione di euro, per la
costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della
Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c),
d), i), l) ed m) b) i commi 5 e 9 sono ((abrogati)).
17. Per garantire continuità nella erogazione del
servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza
nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale
concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del
criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito
un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente,
educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili
in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti
del ((processo di riforma previsto dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133)); il piano può prevedere
la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte
delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e
disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il
rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze e ((con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,)) ai fini
di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. ((Al
personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta
effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale
valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata,
secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca)).
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto
stabilito dalle disposizioni ((di cui all'articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
all'articolo 4, comma
14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) sono altresì esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA,
considerata la ecessità di garantire la
costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di
assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma
4-bis, del presente decreto.".
((19. All'articolo 4 del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai
commi 1 e 2, le parole: "31 luglio", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 agosto"; b) il
comma 3 è abrogato)).
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, ((è sostituito dal seguente: "A decorrere)) dall'anno
scolastico 2011/2012 ((, senza possibilità di ulteriori nuovi
inserimenti,)) l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento
((in forza dell'articolo)) 1, comma 605, lett. c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di
trasferimento in un'unica provincia ((secondo il proprio punteggio, nel rispetto
della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di
cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma
5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza
triennale))".
((21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina
a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere
il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".
21-bis.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno
scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto
anno, non possa stipulare, per carenza
di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente
o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente)).
Art.
10
Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l'uso degli strumenti
elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi
ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. L'emissione della carta d'identità
elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia
di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard
internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al
Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo,
attraverso il CNSD".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi
alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi
del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di
attuazione della disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies
ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle
more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella
carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua
ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ((di concerto))
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche
progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della
carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonchè il rilascio gratuito
del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,
di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria
e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione
e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari
con il Ministro della Salute.
4. In funzione della
realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto ((dal comma 1, e)) ai commi
2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle
società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni,
e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio
di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero
di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti
di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, ((terzo comma)),
del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il
sindaco è tenuto ((a)) rilasciare alle persone aventi nel comune ((la
loro residenza)) o la loro dimora una carta d'identità conforme al
modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità
è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità
è di cinque anni.";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
((esentati)) dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i
minori di età inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:
"Per i minori di età inferiore agli anni quattordici,
l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione
che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato ((in una dichiarazione)) rilasciata da chi può dare
l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari
in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia
di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di ritardo
nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del
procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio,
anche a titolo di danno erariale.".
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23
novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento
del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della
pensione di reversibilità o indiretta.".
8. Al fine di salvaguardare la piena operatività
del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal
31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, attraverso una o piu' procedure straordinarie. Analogamente, alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo
reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede
esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano
anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di
capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi,
in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo,
quelli derivanti dall'avvio delle ((procedure concorsuali per la nomina a
capo reparto)). Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al
presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei
posti relativi alla qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del
corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la
durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre
di tirocinio operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle
risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare
riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe, nonchè alla promozione
dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei
servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'((Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza
in materia di acqua)), di seguito denominata "Agenzia".
12. L'Agenzia è soggetto
giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione
e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle
modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione
di documenti, accesso e ispezione, ((irrogando)), in caso di inosservanza,
in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo
a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta
la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto
affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì
obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione
dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di
cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce ((...)), le componenti
di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari
settori di impiego dell'acqua ((, anche in proporzione al grado di inquinamento
ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi
conseguenti a carico della collettività));
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione,
con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola,
della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi
e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in
conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario
della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
affinchè ((siano pienamente attuati)) il principio del recupero
dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di
ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative
modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel
caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli
atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti,
come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
previa ((intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata)), provvede
nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle
parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle
autorità competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano
d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni
sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole
contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito
territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilità
delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di
valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità
delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico
integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità
d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti
degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto
dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il
servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla
lettera a);
i) può formulare proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attività
svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione
dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi
di autofinanziamento, ((e la trasmette)) al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui
al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
16. ((L'Agenzia è organo collegiale
costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano)). Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte
al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni
dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione
delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone
dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica
tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia
è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati
componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le
funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità ((amministrativo-contabile))
e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al
Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni
di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri
del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato
anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. ((Dà attuazione))
alle deliberazioni e ai programmi da ((questa)) approvati e ((assicura
l'esecuzione degli adempimenti)) di carattere tecnico-amministrativo,
relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
((Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni,
non rinnovabile)). Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 18. I compensi
spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. ((Il compenso è ridotto almeno della metà
qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione,
opti per il mantenimento del proprio trattamento
economico)).
19. A pena di decadenza i
componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare ((,
direttamente)) o indirettamente, alcuna attività professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè
ricoprire altri uffici pubblici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove
dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori
ruolo o in aspettativa senza assegni ((per l'intera durata))
dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta
la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico,
i ((componenti)) dell'Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti ((nel settore)).
La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con
una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo
percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto ((si applicano
una)) sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10
milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato,
la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo ((della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo)) sono rivalutati secondo
il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia può essere
sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e
al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto
è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore
a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente,
si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio ((dei
Ministri)), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto
dell'Agenzia, con cui sono ((definiti)) le finalità e i compiti istituzionali,
i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità
di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento
che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina
il contingente di personale, nel limite di 40 unità,
in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a
carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al secondo periodo del ((comma 22)),
sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero ((dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)) da trasferire all'Agenzia ed
è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale ((del
medesimo Ministero)) e del mare già operante presso la Commissione nazionale
per la vigilanza sullerisorse idriche alla data di entrata in vigore ((del
presente decreto)). Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di
personale cui al ((comma 22)) si provvede mediante personale di
altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti
i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui ((...)) costo
non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per
mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata
in vigore ((del presente decreto)), per un totale dei contributi
versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di
competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria
deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di
ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche
mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di
cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del
contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima ((applicazione,))
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
22 ((, secondo periodo)), è stabilito l'ammontare delle risorse
di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono conseguentemente rideterminate ((le dotazioni finanziarie del medesimo
Ministero e sono stabilite)) la misura del contributo di cui alla
lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio
dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui
all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo
161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni ((di cui al presente
articolo)). Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si
provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei
conti.
((26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto
gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni. L'incarico di consulente
tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano
cessati dal servizio da meno di cinque anni)).
27. L'Agenzia si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma
8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata
in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172
Art.
11
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno
2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per
l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015.
2. Agli oneri derivanti ((dal comma 1 del
presente articolo)) e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n)
e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro
per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per
l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012
aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e
fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:
a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma
25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito ((dell'abrogazione)) disposta
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno
2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014
e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle
maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e
dall'articolo 8, commi ((3 e 9)).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Testo in vigore dal:
13-7-2011(Allegato 1 )
ALLEGATO 1
(Articolo 5, comma 4-bis)
Tabella delle tasse ipotecarie
N.
ord.
|
OPERAZIONI
|
Tariffa
in euro
|
Note
|
1
|
Esecuzione di formalita'
|
|
|
1.1
|
per ogni nota di trascrizione, iscrizione
o domanda di annotazione
|
35,00
|
Compresa la certificazione di eseguita
formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al
richiedente
|
1.2
|
per ogni formalita' con efficacia anche
di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente
|
55,00
|
|
2
|
Ispezione nell'ambito di ogni singola
circoscrizione del servizio di pubblicita' immobiliare ovvero sezione
staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio
|
|
|
2.1
|
ispezione nominativa,per immobile o
congiunta per nominativo e per immobile
|
|
|
2.1.1
|
ricerca su base informativa:
per ogni nominativo richiesto ovvero per
ciascuna unita' immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta
|
7,00
|
L'importo e' comprensivo delle prime 30
formalita' o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali
formalita' validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici;
l'indicazione della presenza di annotazione non sí considera formalita'.
L'importo e' dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina
delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del
servizio.
|
2.1.2
|
per ogni gruppo di 15 formalita', o
frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico
|
3,50
|
L'importo e' dovuto per le formalita'
contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della
presenza di annotazione non si considera formalita'.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N. ord.
|
OPERAZIONI
|
Tariffa in euro
|
Note
|
2.1.3
|
ricerca nei registri cartacei: per ogni
nominativo richiesto
|
3,00
|
L'importo e' dovuto all'atto della richiesta.
Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari.
Non e' consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e
schedari.
|
2.1.4
|
per ogni titolo stampato
per ogni nota stampata
|
8,00
4,00
|
E' consentito l'accesso diretto alla nota
o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalita' o del
titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero
l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalita'.
|
2.1.5
|
per ogni nota o titolo visionati
|
4,00
|
Per le note cartacee relative al periodo
automatizzato e per quelle |
validate del periodo anteriore
all'automazione degli uffici, l'importo e' dovuto in misura doppia.
|
2.1.6
|
tentativo di accesso
non produttivo
|
0,15
|
L'importo e' dovuto per ogni accesso
diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo,
secondo modalita' e tempi da stabilire con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio.
|
3
|
Ricerca di un soggetto
in ambito nazionale
|
|
Il servizio sara' fornito
progressivamente.
|
3.1
|
per ogni nominativo
richiesto in ambito nazionale
|
20,00
|
|
4
|
Certificazione:
|
|
|
4.1
|
certificati ipotecari
|
30,00
|
L'importo e' dovuto all'atto
della richiesta.
|
4.1.1
|
per ogni certificato
riguardante una sola
persona
|
Se il certificato riguarda
cumulativamente il padre, la madre e i
figli, nonche' entrambi i coniugi, l'importo e' dovuto una volta sola
|
4.1.2
|
per ogni nota visionata
dall'ufficio, fino ad un
massimo di 1.000 note
|
2,00
|
Gli importi sono dovuti anche nel caso di
mancato ritiro del certificato.
|
4.2
|
rilascio di copia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N. ord.
|
OPERAZIONI
|
Tariffa
in euro
|
Note
|
4.2.1
|
per ogni richiesta di copia di nota o
titolo
|
10,00
|
L'importo e' dovuto all'atto della
richiesta.
|
4.3
|
altre certificazioni
|
|
|
4.3.1
|
per ogni altra certificazione o
attestazione
|
5,00
|
|
5
|
Note d'ufficio
|
|
|
5.1
|
per le rinnovazioni di ipoteca da
eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo
comma, e 2834 del codice civile
|
10,00
|
|
6
|
Trasmissione telematica di elenco dei
soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno
|
|
|
6.1
|
per ogni soggetto
|
1,00
|
L'importo e' dovuto anticipatamente. Il
servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale aí soli
soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione
del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad
essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento
del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.
|