LEGGE 11 gennaio 2007, n.1
Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e
le università
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1. (Ammissione all'esame di Stato,
commissione e sede di esame).
1. Gli articoli 2,
3 e
4 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2.
- (Ammissione). -
1. All'esame di
Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede
di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei
precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione; b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui
alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro
completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27.
2. All'esame di
Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli
alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato,
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione
secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette
decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme
restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione
dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento
di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in
possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su
quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di
crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame
preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale
come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla
commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati
esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere
lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in
caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia,
nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma
preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni
scolastiche interessate.
5. Per i
candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base
della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei
risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili
possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni
delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato
in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15
marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a
Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso
di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati
esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere,
nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il
corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte,
rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte
che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una
valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del
primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione
fisica.
Art. 3.
- (Contenuto ed esito dell'esame). -
1. L'esame di
Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è
finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e
specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché
delle capacità critiche del candidato.
2. L'esame di
Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella
quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere
anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di
svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale
delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di
lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al
piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere
pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o
nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera.
L'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal
Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione
di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della
elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione
dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami
di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello
internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi
relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono
inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova
scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le
materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della
pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta,
nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla
elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo
ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio
si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e
al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua
d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di
Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico
acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per
la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio.
Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il
punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle
prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede
della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la
commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di
almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a
70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla
commissione.
7. Gli esami
degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio
1992, n. 104.
8. Alla regione
Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21,
comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni
ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono
previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari
modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 4.
- (Commissione e sede di esame) -
1. La commissione
di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il
cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni
all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai
commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini
stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica
istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due
classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle
classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna
classe e, comunque, non superiore a
tre. In ogni
caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e
seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque
candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente
è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente
ordine, tra: a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione
statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati
femminili; b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione
all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore; c) i
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di
ruolo; d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari confermati; e) i direttori e i docenti di
ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; f) i
dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore
statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
4. I commissari
esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione
secondaria superiore.
5. I casi e le
modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente
individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non
regolamentare.
6. Le nomine dei
presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con
esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici
appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale,
provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. È stabilita
l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno
della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già
espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di
presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni
d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per
aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a
maggioranza assoluta.
9. I candidati
esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e
paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati
interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso
non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni
ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente
presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica
può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto
in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio
nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità
dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi
per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e
sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento e
rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di
presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e
per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di
servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita
in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.
In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura
dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere
previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle
commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27, è a carico dello Stato.
11. Sede d'esame
per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di
esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che
continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati
esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia
residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di
ammissione agli esami.
12. Sistematiche
e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti
statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli
esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il
recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione
ispettiva".
Art. 2. (Delega in materia di percorsi di
orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di
risultati di eccellenza)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto
riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti
legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi
di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di
laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la
scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti
rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualità dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari di cui alla legge 2 agosto
1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli
studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) per i decreti
legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e
modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della
formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e
al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di
orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica
superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno
del corso di studi;
b) per i decreti
legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e
sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore
alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di
cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, e per il soddisfacimento degli eventuali
obblighi formativi universitari;
c) per i decreti
legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli
esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata
agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare
valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle
discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì,
in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline
tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di
cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica,
finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del
risultato di eccellenza;
e) i decreti
legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni.
3. Il Ministro
della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
sull'andamento degli esami di Stato. 4. L'attuazione del comma 1, lettere a),
b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al
comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel
limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori
disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al
comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le
stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3. (Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni).
1. Per i
candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno
scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad
applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio
per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In fase di
prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla
determinazione dei compensi di cui all'articolo 4,
comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere
dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22,
comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448; b) l'articolo 13,
comma 4, e l'articolo 14 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4. All'onere
derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a
decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al
comma 10 dell'articolo 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito
dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto
ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22,
comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì
11 gennaio 2007
NAPOLITANO Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il
Guardasigilli: Mastella