Legge 20 agosto 2001, n. 333
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 21 Agosto 2001.
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001-2002, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 21 Agosto 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Norme di interpretazione autentica
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima
integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che
chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in
coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorita':
a) primo scaglione: personale che sia in
possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione
ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della
predetta legge n. 124
del 1999;
b) secondo scaglione: docenti che abbiano
superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli
fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da
quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31
marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento", si
intendono modificate nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente,
l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.
2-bis. Ai fini dell'accesso alle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di
insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio
1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996,
sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di
strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potra' essere
aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data
successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la
presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
3. Nella fase di prima integrazione di
cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni,
con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo
la tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento.
4. La graduatoria risultante a seguito
della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni
in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il
conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attivita'
didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.
4-bis. I contratti a tempo
indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31
agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o
settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici
dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.
5. I dirigenti territorialmente competenti
procedono alle nomine di supplenza annuale e fino al termine delle
attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto
2001.
6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i
dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al
termine delle attivita' didattiche attingendo prioritariamente alle
graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.
7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti
conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle
nomine in ruolo gia' conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli
interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse.
Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri
autorizzera' per l'anno scolastico 2001/2002 e' scomputato un numero di posti
corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate.
Art. 2.
Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del
personale docente
1. A decorrere dall'anno scolastico
2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicita'
annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , gli idonei dei concorsi a
cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati
dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
2. Nella integrazione della graduatoria
di cui al comma 1, il personale gia' inserito nelle graduatorie permanenti
che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento
per la prima volta e' graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai
titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui
all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000
nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62 , sono valutati nella stessa
misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo
restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella
di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio
spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parita',
dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.
Art. 3.
Formazione delle classi
1. Le variazioni del numero degli alunni
iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di
adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero
delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente
competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili,
sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.
2. I posti e gli spezzoni di orario
derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il
numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra
piu' scuole, cosi' come deteminate nell'organico di ciascun anno.
3. La formazione di classi di cui al
comma 1 e' comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente
competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase
delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato
possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa
istituzione scolastica.
Art. 4.
Accelerazione di procedure
1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i
provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli
di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati
entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato
stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano
il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno
successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno
scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle
istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente
competenti procedono altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle graduatorie permanenti
provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i
dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al
termine delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti
provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di
cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le
graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformita' ai
nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico
2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001. Il
termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001.
Art. 4-bis.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1,
primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di
assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione
dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del
predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni
caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 4-ter .
Personale educativo
1. I distinti ruoli provinciali del
personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale
educativo individuato in relazione alle esigenze delle attivita' convittuali
e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e
alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di
organico per le esigenze delle attivita' convittuali da affidare a personale
educativo rispettivamente maschile e femminile".
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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