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20-08-2001 n° 333 - Leggi

Legge 20 agosto 2001, n. 333
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.
Legge 20 agosto 2001, n

Legge 20 agosto 2001, n. 333

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 Agosto 2001.

 

Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

 

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 Agosto 2001

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.

Norme di interpretazione autentica

 

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorita':

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento", si intendono modificate nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potra' essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.

4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita' didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo gia' conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzera' per l'anno scolastico 2001/2002 e' scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate.

 

Art. 2.

Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente

 

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale gia' inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta e' graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 , sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parita', dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.

 

Art. 3.

Formazione delle classi

 

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra piu' scuole, cosi' come deteminate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 e' comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

 

Art. 4.

Accelerazione di procedure

 

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attivita' didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001.

 

Art. 4-bis.

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

 

1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Art. 4-ter .

Personale educativo

 

1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attivita' convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attivita' convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile".

 

Art. 5.

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Scadenze di: ottobre 2024
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