Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
INPS SERVIZI
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Coordinamento
Generale Medico Legale
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 06/03/2012
Circolare n. 32
Ai Dirigenti
centrali e periferici
Ai Responsabili
delle Agenzie
Ai Coordinatori
generali, centrali e
periferici dei Rami
professionali
Al Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della
Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi, gestioni e
casse
Al Presidente della
Commissione centrale
per l'accertamento e
la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei
Comitati regionali
Ai Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto legislativo n. 119 del
18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.
183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi”.
Modifica alla
disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili
in situazione di gravità.
SOMMARIO: 1.Premessa
2.Prolungamento del
congedo parentale
3. Congedo
straordinario
3.1. Soggetti aventi
diritto
3.2.Referente unico
3.3. Durata del
congedo straordinario
3.4.Misura della
prestazione
4.Permessi per
l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità
5.Documentazione
necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere
superiore a 150 km
6.Requisiti
oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario
7.Modulistica
8 Ambito di
applicazione
9. Accertamento
delle condizioni
10.Istruzioni
procedurali.
1. PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27
luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto
legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, ”Attuazione dell’art. 23 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Il
decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Il suddetto decreto apporta modifiche alla
normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in
situazione di disabilità grave.
In particolare:
l’articolo 3
modifica l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di
chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il
compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice
o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione
di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i
periodi di cui all’art.32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il
prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore;
l’art. 4 interviene
sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la
condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al
compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di
gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del
decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e
prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti
assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire
del congedo straordinario.La novella stabilisce, altresì, che il congedo e i
permessi di cui all’art. 33 della
legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per
l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (art. 42
sopracitato, comma 5-bis).Si chiarisce, inoltre, che l’indennità dovuta durante
il periodo di congedo straordinario deve essere calcolata con riferimento alle
voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione (art. 42, comma 5-ter).Nel
comma successivo, la nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i
quali fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non
superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che
avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, però, il
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (art. 42, comma
5-quater).Infine, i periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della
maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto
(art. 42, comma 5-quinquies).
L’art. 6 apporta modifiche all’art. 33,
comma 3, della legge n. 104/92 restringendo la platea dei lavoratori dipendenti
che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili
in situazione di gravità. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo
l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere
persona residente in un comune situato a distanza superiore a150
Kmrispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di
viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito.
Con la presente circolare si forniscono
istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e
6 del citato decreto legislativo n. 119/2011 (all.
1).
Si ricorda che, come già precisato nella
circolare n. 155/2010, i soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92, verranno individuati con il termine “persona disabile
in situazione di gravità” o, più sinteticamente, “persona con disabilità
grave”.
2. PROLUNGAMENTO DEL
CONGEDO PARENTALE
L’art. 3 del decreto legislativo n.
119/2011 ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo
parentale.
Il previgente dettato normativo (art. 33, decreto
legislativo n. 151/2001) prevedeva il prolungamento, fino a tre
anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla
indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Il novellato art. 33, comma 1,
del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità,
fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in
situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo
parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale,
di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso
(con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della
retribuzione).
Il prolungamento del congedo parentale
decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo
parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. n. 22578 del
17.9.2007).
La novella legislativa non interviene,
altresì, sul comma 1 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.
Ne deriva che i genitori del disabile
in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter
fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
Alla luce del vigente disposto normativo,
pertanto:
i genitori, anche adottivi, con bambini
fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa,
dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del
prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con bambini
oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in
alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo
parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre
gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Si chiarisce che i giorni fruiti, fino
all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e
di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre
anni.
3. CONGEDO
STRAORDINARIO
L’art. 4 sostituisce
il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 ridefinendo criteri
e modalità per la concessione del congedo straordinario.
In particolare:
3.1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il nuovo disposto ridefinisce la platea dei
destinatari del congedo straordinario recependo i contenuti delle sentenze
della Corte costituzionale intervenute sulla normativa in materia (sentenze n. 233
del 16/6/2005, n. 158 del
18/4/2007, n. 19 del 26
/1/2009).
Il testo novellato del comma 5 dell’ art. 42 del
decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del dictum della
Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto
alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi. In particolare, i
beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine:
a.
il coniuge convivente della persona
disabile in situazione di gravità;
b.
il padre o la madre, anche adottivi o
affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente;
c.
uno dei figli conviventi della persona
disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed
entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere
il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti
menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle
descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
d.
uno dei fratelli o sorelle conviventi nel
caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi
del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Anche in tale fattispecie la possibilità di
concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui
tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i
figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza,
decesso, patologie invalidanti).
Con riguardo al concetto di convivenza, si
rimanda a quanto specificato al paragrafo 6.
Si ribadisce, inoltre, quanto precisato con
la circolare Inps n. 155/2010 in merito alle espressioni “mancanti” e
“patologie invalidanti”.
Per quanto concerne la “mancanza”, si
precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza
naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma
deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente
assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria
o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
In tale ipotesi il richiedente dovrà
indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero
produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000.
Ai fini dell’individuazione delle patologie
invalidanti, invece, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito
il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto
quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d),
numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della
L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il
congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2,
della legge n. 53 del 2000 (all. 2).
In tale caso il richiedente dovrà allegare,
in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa
Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del
medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o
del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.
3.2. REFERENTE UNICO
Il nuovo comma 5-bis dell’ art. 42 del
decreto legislativo n. 151/2001 estende anche al congedo straordinario il
principio del “referente unico” già introdotto dall’art. 24 della
legge n. 183/2010 per i permessi ex lege 104/92.
In particolare stabilisce che il congedo
straordinario di cui all’ art. 42 citato ed i permessi di cui all’art. 33 della
legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per
l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Pertanto, qualora per l’assistenza ad una
persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di
permessi ai sensi dell’art. 33 della
legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere
autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro
beneficio.
Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, dando
rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale, prevede specifiche
disposizioni in deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche
adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la
possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso
figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore
fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
La fruizione di tali benefici deve
intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime
finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
3.3. DURATA DEL CONGEDO STRAORDINARIO
Il novellato comma 5-bis dell’art. 42 del
decreto legislativo n. 151/2001 precisa che “il congedo fruito ai sensi del
comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona
portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.
Destinatario della norma in esame è la
persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di
assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati
dalla legge.
Al riguardo si deve tener conto, altresì,
che “i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni” (art. 4, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53).
Pertanto, dovendosi considerare il congedo
straordinario compreso nell’ambito massimo di due anni nell’arco della vita
lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni,
ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite
individuale per “gravi e documentati motivi familiari”.
In tale caso il congedo straordinario potrà
essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla
legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es.
il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi
dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi
familiari.
Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di
limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo
avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di
gravità), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti
“per gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui
trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la
differenza fino ai due anni - e cioè un anno e quattro mesi - potrà invece
essere riconosciuta all’altro genitore (purchè questi non abbia mai fruito di
congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi: si
veda al riguardo la circolare n. 64/2001).
3.4. MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il nuovo comma 5-ter dell’art. 42 del
decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario
ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma
con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
L’indennità, pertanto, è corrispostanella
misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di
lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della
retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo
straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente
secondo gli indici Istat.
Ai sensi del successivo comma 5-quater
(anch’esso introdotto dall’ art. 4 del
decreto legislativo n. 119/2011) la fruizione di un periodo di congedo
straordinario continuativo non superiore a sei mesi, matura il diritto a
fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di
congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo,
senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
Il comma 5-quinquies stabilisce che i
periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione
di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da
contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità
assicurativa.
4. PERMESSI PER
L’ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ
L’art. 6 del decreto legislativo n.
119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei
confronti di più persone disabili in situazione di gravità.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto
al comma 3 dell’art. 33 della
legge n. 104/92, «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza
nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che
si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure
siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
Tale disposizione contempla la fattispecie
in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più
disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo
di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione
che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il
primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge
della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o
siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
5. DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE
SUPERIORE A 150 KM
L’art. 6, comma 1,
lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo
comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92.
Tale comma introduce l’obbligo per il
dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di
handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
Kmrispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o
altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito.
Pertanto, tenuto conto che il disposto del
decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova,
il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente
recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare
da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra
documentazione idonea.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo,
dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni,
autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di
viaggio.
Sempre in riferimento all’onere della
prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità
o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del
mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea
documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
Tale documentazione dovrà essere esibita al
datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito
del singolo rapporto lavorativo (circolare n.
53/2008).
L’assenza non può essere giustificata a
titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui
il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea
documentazione prevista.
6. REQUISITI
OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI E DEL CONGEDO STRAORDINARIO
La nuova normativa (art. 3, comma 1,
lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire
l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di
gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92
sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.
I genitori potranno fruire del
prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001)
nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia
richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
gli aventi diritto potranno fruire del
congedo straordinario (art. 42, comma 5,
decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile
in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del
familiare.
Si
ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere
ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private,
che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
A
titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto
per i permessi ex lege 104/92, si elencano di
seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del
ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi
(prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia
relativamente al congedo straordinario:
interruzione del ricovero a tempo pieno per
necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della
struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente
certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
ricovero a tempo pieno di un disabile in
situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta
a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
ricovero a tempo pieno di un soggetto
disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari
della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un
familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155
del 3 dicembre 2010, p.3).
Al fine di agevolare l’assistenza della
persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del
congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati
inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi
iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R.
n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del
disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra,
l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Analogamente, anche per la fruizione dei
permessi per assistere un familiare disabile in situazione di gravità,
residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del
lavoratore, sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea
accertata d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi
indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del citato D.P.R. n.
445/2000.
7. MODULISTICA
Sono in corso di aggiornamento i modelli di
domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte e saranno pubblicati
nel sito INTERNET alla sezione “modulistica on line”.
8. AMBITO DI
APPLICAZIONE
Il decreto
legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 è entrato in vigore l’11
agosto 2011.
Dovranno essere riesaminate, tenendo conto
delle novità introdotte e illustrate nei paragrafi precedenti, le istanze
pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria, nonché i
provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dall’11
agosto 2011.
In particolare, per quanto concerne il
congedo straordinario, si dovranno riesaminare le domande pervenute da
genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché
quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi
ex lege 104/92 (a meno che non si
tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in
situazione di gravità.
Nel primo caso sarà necessario richiedere
ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei
presupposti indicati al paragrafo 3.1 della presente circolare.
Nel secondo caso, poiché i permessi e i
congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente
unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità,
si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie
all’individuazione del lavoratore dipendente che richiede entrambi i benefici.
Relativamente ai permessi ex lege 104/92,
si dovranno riesaminare le domande relative a parenti e affini di secondo o
terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per l’assistenza a
più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già
titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per
l’assistenza allo stesso soggetto disabile in situazione di gravità.
Nel primo caso sarà necessario richiedere
ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei
presupposti indicati al paragrafo 4 della presente circolare.
Nel secondo caso, poiché i permessi e i
congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente
unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità,
si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie
all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario di entrambi i
benefici.
9. ACCERTAMENTO
DELLE CONDIZIONI
È opportuno ribadire che, come evidenziato
nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore decade dal diritto a fruire dei
tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino
l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima
fruizione dello stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della
legge n. 104/1992).
Si evidenzia, inoltre, che il richiedente i
permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto
cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate
d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive
prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il
reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione
sostitutiva.
E’ opportuno richiamare, al riguardo, le
previsioni dell’art. 76 del
d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Si richiamano, altresì, le disposizioni
contenute nell’art. 20, comma 2, della legge n. 102/2009 sul contrasto delle
frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute
nell’art. 10, n. 3 del
decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30
luglio 2010.
L’INPS, anche annualmente, provvederà alla
verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i
permessi in argomento.
10. ISTRUZIONI
PROCEDURALI
Sono in corso di aggiornamento le procedure
informatiche che terranno conto delle innovazioni introdotte e le specifiche
istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite gli
usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1: Decreto legislativo n. 119 del
18 luglio 2011 “Attuazione dell’art.23 della legge 4 novembre 2010, n.
183 recante Delega per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi affidata al governo dall’art. 2”. (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011).
Allegato 2: Decreto Ministeriale -
Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
21 luglio 2000, n. 278 - "Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi
per eventi e cause particolari." (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 238 del 11 ottobre 2000).
Allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2