INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale
Entrate e Posizione Assicurativa Gestione ex INPDAP
Roma, 14/03/2013
Circolare
n. 39
Destinatari
Allegati n.1
OGGETTO: Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina
ad assessore regionale.
SOMMARIO:
Chiarimenti.
1. Premessa
L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero siano chiamati a
ricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono a richiesta essere
collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e
possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi
periodi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
nonché a carico di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino
comunque l'esonero.
Tale previsione normativa originariamente relativa ai lavoratori
del settore privato è stata estesa dall'art. 22, comma 39, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, con norma di interpretazione autentica, ai dipendenti pubblici
eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli
regionali.
La materia è stata successivamente disciplinata dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tema di contribuzione figurativa e di copertura
assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, il quale ha, tra
l'altro, stabilito all'art. 3, comma 1, che a decorrere dalla data della
propria entrata in vigore i provvedimenti di collocamento in aspettativa non
retribuita dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive sono
efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi
dell'art. 31 della legge n. 300/1970, se assunti con atto scritto.
Successivamente la legge
costituzionale n.1/1999, nonché i primi 3 commi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n.488 hanno modificato il sistema normativo, prevedendo che i
lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento Nazionale, Europeo e di
Assemblea Regionale, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, che, in ragione
dell’elezione o della nomina, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un
incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, l’equivalente dei contributi pensionistici per
la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non
retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della
funzione pubblica.
Il nuovo quadro istituzionale, creatosi a seguito
dell’evoluzione normativa sopradescritta, rende necessario rivisitare le
posizioni assunte da questo Istituto in materia, attraverso un
interpretazione logico-sistematica dell'art. 31 della legge n. 300/1970, che consenta ai dipendenti pubblici non solo eletti ma anche
nominati a ricoprire funzioni pubbliche di assessore regionale c.d.
“nominato” di ottenere l’accredito figurativo della contribuzione durante il
periodo di mandato. Ciò tenuto anche
conto del fatto che né la legge n.300
del 1970, né la legge n.724
del 1994 o il decreto legislativo n.564 del 1996 potevano prendere in considerazione l’ipotesi di assessore
regionale non facente parte del relativo consiglio, per l’evidente ragione
che, al tempo della loro emanazione, la figura stessa dell’assessore nominato
non era stata ancora introdotta nell’ ordinamento.
Pertanto, deve ritenersi superato il precedente orientamento
assunto con nota operativa n.19 del 2011, dovendosi preferire
una interpretazione estensiva
dell’art. 31 della legge n. 300/1970 - corroborata da specifico parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – che amplia la
platea dei soggetti che possono fruire dell’accredito della contribuzione
figurativa, includendovi i dipendenti
pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di
assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo,
e del quale il soggetto nominato segue la sorte.
2. Destinatari
Destinatari della contribuzione figurativa sono pertanto i
soggetti richiamati al comma 1 dell’art. 38, ovvero tutti i dipendenti, pubblici
e privati, eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di Assemblea
regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.
3. Termini e modalità
per gli adempimenti
I lavoratori, iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati a ricoprire
la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici
i periodi di aspettativa senza assegni fruiti a tale titolo, presentando
entro 90 giorni dall’emanazione della presente circolare, ora per allora,
domanda cartacea di accredito figurativo a questo Istituto, Gestione ex
INPDAP- Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via
Ballarin n.42 , 00142 Roma. Il modello di domanda è disponibile sul sito
istituzionale ed è comunque allegato alla presente circolare.
Le istanze già a suo tempo presentate e che sono state oggetto
di provvedimenti di diniego non devono essere reiterate, in quanto saranno
tempestivamente riesaminate d’ufficio ai fini del riconoscimento
dell’accredito figurativo.
Gli accrediti figurativi da regolarizzare sono naturalmente
quelli relativi ai periodi per aspettative fruite per le nomine di assessore
regionale riferite a tutte legislature regionali precedenti fino a quelle
tuttora vigenti.
I soggetti che, in virtù della nomina, hanno maturato il diritto
ad un vitalizio o ad incremento della pensione loro spettante, sono tenuti,
relativamente ai periodi di aspettativa non retribuita valorizzabili con
accredito figurativo, a corrispondere, qualora non abbiano già provveduto,
entro la medesima data sopra indicata l’equivalente dei contributi
pensionistici per la quota a carico del lavoratore, ai sensi del citato art. 38, commi da 1 a 3, della legge n.488 del 1999.
Tale versamento deve essere effettuato con modello F24
elementi identificativi per il tramite dell’organo elettivo ovvero con
modello F24 ordinario, se a provvedere allo stesso è direttamente il
soggetto interessato.
Al riguardo, è bene precisare che, al fine della tracciabilità
dei versamenti, deve essere indicato il codice identificativo della causale,
corrispondente alla cassa pensionistica cui il soggetto risulta iscritto e
che di seguito si elencano:
F24 elementi identificativi
|
F24 ordinario
|
P138 cassa CTPS
|
P101 cassa CTPS
|
P238 cassa CPDEL
|
P202 cassa CPDEL
|
P338 cassa CPI
|
P303 cassa CPI
|
P438 cassa CPUG
|
P404 cassa CPUG
|
P538 cassa CPS
|
P538 cassa CPS
|
P938 cassa CREDITO
|
P909 cassa CREDITO
|
4. Misura del
versamento
L'onere
consiste nel versamento a carico del soggetto in aspettativa che intende
avvalersi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa
dell'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla
legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore, relativamente al
periodo per il quale sia stata fruita la/le aspettativa/e.
L'onere in questione deve essere assolto con riferimento ai
contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1°
gennaio 2000, secondo quanto stabilito dal comma 2 della previsione più volte
richiamata.
La base imponibile di riferimento per il calcolo dell'onere deve
essere commisurata alla retribuzione virtuale e cioè a quella che avrebbe
percepito l’interessato se fosse rimasto in servizio. Conseguentemente detta
retribuzione deve essere corrispondente alla categoria e qualifica
professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica
contrattuale della stessa categoria e qualifica.
A tal fine alla domanda di cui al paragrafo 3 deve essere
allegato, sempre a cura dell' interessato, un prospetto autocertificato
attestante l'ammontare della/e retribuzione/i di riferimento.
All’imponibile sopra descritto deve essere applicata l'aliquota
di contribuzione ai fini pensionistici. A tal fine si precisa che l’aliquota:
per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso
la CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato) fino al 31 dicembre 2006 è
pari all'8,75 % e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,80.
Per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici
presso la CPDEL, CPS, CPI e CPUG fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota è pari
all'8,55 % e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,85.
Per tali periodi è dovuto, inoltre, il contributo pari a 0,35 %
destinato al Fondo Credito a carico di tutte le categorie di iscritti alla
Gestione ex INPDAP.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegati
Allegato N.1
Destinatari
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami
professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e
casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e
la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
|