INPS
Direzione Centrale Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi
Informativi
e Tecnologici
Roma,
16/12/2009
Circolare
n. 125
Destinatari
OGGETTO: Convenzione 5
agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche sociali. Per il personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA).
SOMMARIO: 1. Premessa;
2. Beneficiari e D.I.D.;
3. Domanda, termini e modalità
di presentazione;
4. Requisiti;
5. Durata della prestazione;
6. Liquidazione;
7. Aspetti procedurali.
1. PREMESSA
In data 5 agosto 2009 è
stata sottoscritta la Convenzione in oggetto – che si allega
- volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di
supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto,
nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a
seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64
del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del
6/8/2008. A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo,
il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del
bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.
Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario
docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione. La
Convenzione in oggetto ha durata triennale salvo modifiche dovute al mutare del
quadro normativo.
E’ intervenuto, successivamente,
il Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 che ha dettato ulteriori disposizioni per
consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di
risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità
del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009/2010. Il citato
decreto, prevede che “ l’amministrazione scolastica assegni le supplenze, con
precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di
Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento.
L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi
prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola,
percettori dell’indennità di disoccupazione, a cui può essere corrisposta
un’indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione
delle Regioni”.
2. BENEFICIARI E D.I.D.
I soggetti interessati sono i
docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche
già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle
attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un
analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010. Come è noto questi
lavoratori sono assicurati contro la disoccupazione involontaria ed ai
medesimi, ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione
ordinaria. Ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito
nella Legge n. 2/2009 nonché del
punto 4 della Convenzione in argomento per beneficiare della prestazione, il
lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa
decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.
3. DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
Per ottenere la prestazione, i
lavoratori devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello DS21,
scaricabile dal sito www.inps.it.
La domanda deve essere presentata:
a) direttamente alla struttura
INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o
attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato
prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;
b) per il tramite di un Ente di
Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta presentazione,
anche alla Scuola dove e’ stato prestato servizio nell’anno scolastico
2008/2009; Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni
Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura
INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.
Nella fattispecie si possono
verificare i seguenti casi:
1) nell’ipotesi in cui il
lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene
considerata valida;
2) nell’ipotesi in cui il
lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le
modalità sopra descritte.
Al fine di agevolare questa
tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a
periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale
dell’anno scolastico 2009/2010:
a) la presentazione di una sola
domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;
b) una sola dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto
della presentazione della domanda (D.I.D.).
Resta fermo che il lavoratore deve
recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di
certificare il proprio status di disoccupato.
Le singole Istituzioni
Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della
prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto,
attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione,
il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di
cessazione delle medesime.
E’ data facoltà, comunque, al
lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la
cessazione della medesima.
Inoltre, le Istituzioni
Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza
del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo
scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle
offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione dei dati
anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del
rifiuto.
Il mancato puntuale invio di dette
informazioni per l’aggiornamento degli archivi sopra indicati, può comportare,
ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D.I. 19 maggio 2009, responsabilità per
danno erariale.
Resta ferma la modalità di
richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per
l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.
4. REQUISITI
Ai sensi della normativa vigente,
per beneficiare dell’indennità occorre possedere:
a) requisito assicurativo: 2 anni
di anzianità assicurativa;
b) requisito contributivo: 1 anno
di contribuzione (52 contributi settimanali contro la disoccupazione) nel
biennio.
5. DURATA E MISURA DELLA
PRESTAZIONE
L’indennità viene corrisposta per
un massimo di 8 mesi, al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni;
per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a
12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta, nelle seguenti percentuali:
·
per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli
ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
·
per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media
degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
·
per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli
ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione.
I contratti di supplenza stipulati
per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di durata della
prestazione, di cui alla domanda presentata come al punto 3, in misura pari
alla durata del contratto.
6. LIQUIDAZIONE
Per consentire la sollecita
liquidazione della prestazione, in applicazione delle disposizioni emanate con
la circolare n.
115/2008, in caso di mancato aggiornamento della banca dati e degli
archivi UNILAV e E-mens, le strutture possono, ove lo ritengano necessario, per
assicurare la tempestiva erogazione, consultare il sito del MEF www.spt.mef.gov.it sull’icona
Contratti Scuola.
7. ASPETTI PROCEDURALI
Il MIUR dovrà far pervenire
all’INPS, in via telematica, l’elenco di tutto il personale potenzialmente
beneficiario della prestazione. Successivamente sarà resa disponibile la
consultazione di detto elenco agli utenti di sede mediante apposito link nella
Banca dati percettori.
Il
Direttore generale f.f.
Nori
Allegato N.1
Destinatari
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali
e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico
legale
e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei
Conti
delegato all’esercizio del
controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione
centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati
regionali
Ai Presidenti dei Comitati
provinciali