INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I
Roma, 22/04/2009
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Ai CAF
Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali
Ai Direttori Regionali
Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
Nota operativa n. 18
Oggetto: CCNL personale del Comparto
Ministeri. Quadriennio normativo 2006/2009 – II
biennio economico 2008/2009.
Nel Supplemento Ordinario n. 28 del 4 febbraio 2009 della G.U. è
stato pubblicato il contratto in oggetto, sottoscritto il 23 gennaio 2009,
relativo al biennio economico 2008/2009.
Il contratto in esame si applica a tutto il personale – esclusi
i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
dipendente:
- dai Ministeri (ivi incluso il personale
di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165);
- personale dipendente dalle Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell’art. 3 del CCNQ
dell’11 giugno 2007 ed escluse l’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica e l’APAT ricomprese nell’art. 6 del medesimo CCNQ;
- dal Centro interforze studi
applicazioni militari (CISAM);
- dagli Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE), attualmente enti strumentali del
Ministero della Pubblica Istruzione, cui subentrerà l’Agenzia nazionale per
lo sviluppo dell’autonomia scolastica ricompresa
nell’art. 6, dalla data della loro soppressione ai sensi dell’art.
1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contratto si applica anche al personale di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 in servizio nella provincia di Bolzano.
Stipendio tabellare
Gli stipendi tabellari sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nell’allegata Tabella A ed alle scadenze ivi precisate.
Tali incrementi sono comprensivi dell’indennità di vacanza
contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL del 14 settembre 2007.
Gli importi annui degli stipendi tabellari
sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite nell’allegata Tabella B.
In applicazione del D.L. n. 159 del 2007 convertito nella legge
n. 222 del 2007, il contratto ha confermato la retrodatazione al 1° febbraio
2007 degli incrementi di stipendio tabellare che,
in base all’art. 29 e alla Tabella C del CCNL 14
settembre 2007, era stata prevista dal 31 dicembre 2007 (cfr.
Tabella C – all. 2- nota operativa n. 16/2007 e nota operativa n. 7/2008).
Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del
contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine
rapporto.
Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e
con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli incrementi dello
stipendio tabellare di cui all’art. 4 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal
contratto.
Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di
buonuscita, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. sono utili solo
gli scaglionamenti retributivi maturati alla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 del CCNL 14/06/07, ovvero che: “il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell’I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all’art. 2, comma 10, della Legge 8 agosto 1995, n.335”.
Si rammenta che sono utili ai fini dell’indennità di
buonuscita i seguenti elementi retributivi:
- stipendio tabellare
(per 13 mensilità);
- I.I.S - ricompresa nello stipendio tabellare
dal 1/1/2003 (per 13 mensilità);
- R.I.A. ove
acquisita (per 13 mensilità);
- indennità di amministrazione (per 12
mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della
Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia per 13 mensilità);
- assegno ad personam spettante come importo differenziale tra il
trattamento economico in godimento e quello iniziale di nuovo inquadramento
(per 13 mensilità).
Sono invece utili ai fini TFR:
- trattamento economico tabellare (per 13 mensilità);
- indennità integrativa speciale (per 13
mensilità);
- retribuzione individuale di anzianità
comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale ex art. 9 D.P.R.
44/90 ed ex art. 47 D.P.R. 266/87 (per 13 mensilità);
- indennità di amministrazione (per 12
mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della
Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia per 13 mensilità);
- indennità di posizione organizzativa
(per 13 mensilità);
- assegni ad personam – ove spettanti – sia non riassorbibili che
riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della
cessazione dal servizio (per 13 mensilità).
Il
Dirigente Generale
Dr.
Costanzo Gala
Allegati
Tabella A - Incrementi
mensili della retribuzione tabellare (file Acrobat,
compresso)
Tabella B - Nuova
retribuzione tabellare annua (file Acrobat, compresso)
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