Decreto del Presidente della Repubblica n. 275
Roma, 8 marzo 1999
Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTI i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle
riunioni del 30 settembre e 15 ottobre 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie
locali nella seduta del 17 dicembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del
10 febbraio 1999;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
25 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della Funzione pubblica e per gli Affari regionali
e del lavoro e della previdenza sociale
E M A N A
il seguente regolamento:
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO I
Definizioni e oggetto
Art.1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni
di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e
dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali
promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità
individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema
di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento.
Art.2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento detta la disciplina
generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni
ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge
abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva
l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle
istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate,
pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2
adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle
disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei
curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative
finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di
cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le
diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di
studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La
terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.
CAPO II
Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo
Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con
la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta
formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che
le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente
con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato
dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte
e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto
dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano
è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente
scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul
territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso
pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle
famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano
gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione
del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni,
riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo
formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo
di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune e tra l'altro:
a.
l'articolazione modulare del monte ore annuale
di ciascuna disciplina e attività;
b.
la definizione di unità di insegnamento non
coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito
del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c.
l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli
alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in
situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d.
l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e.
l'aggregazione delle discipline in aree e
ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono
essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli
alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le
istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di
recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139,
comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione
delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo,
sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e
sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti
e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli
alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto
della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di
studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le
uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente
accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra
diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo
restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche
per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che
sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la
promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico
sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze
derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in
materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni
a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello
destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo
flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi
restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo
previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le
modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie
classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte
metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o
tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a.
la progettazione formativa e la ricerca
valutativa;
b.
la formazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale scolastico;
c.
l'innovazione metodologica e disciplinare;
d.
la ricerca didattica sulle diverse valenze
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro
integrazione nei processi formativi;
e.
la documentazione educativa e la sua
diffusione all'interno della scuola;
f.
gli scambi di informazioni, esperienze e
materiali didattici;
g.
l'integrazione fra le diverse articolazioni
del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti,
fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione
richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare
prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le
istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione
e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro
europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della
proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli
bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività
coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto,
anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte
di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio
temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che
partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I
docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo
scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile
della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse
professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole
istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove
gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di
tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono
iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni
scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono
essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a.
la ricerca didattica e la sperimentazione;
b.
la documentazione, secondo procedure definite
a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c.
la formazione in servizio del personale
scolastico;
d.
l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli
organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire
l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di
compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei
laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in
rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero
con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal
comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad
accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse
che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono
depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono
costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3
e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.
CAPO III
Curricolo nell'autonomia
Art. 8
(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli
indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per
i diversi tipi e indirizzi di studio:
gli obiettivi generali del processo formativo;
gli obiettivi specifici di apprendimento
relativi alle competenze degli alunni;
le discipline e le attività costituenti la
quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
l'orario obbligatorio annuale complessivo dei
curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
i limiti di flessibilità temporale per
realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del
curricolo;
gli standard relativi alla qualità del
servizio;
gli indirizzi generali circa la valutazione
degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
i criteri generali per l'organizzazione dei
percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche
a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione,
lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie
locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel
Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in
modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale
con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse
liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera
e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale
del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere
unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e
territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e
della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto
delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della
necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle
esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle
famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione
scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi
sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti
dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o
accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la
variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli
studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi
prescelto.
Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente,
collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni
iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e,
coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore
della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma
dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività
facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le
istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e
gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale,
regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti
possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il
ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi
personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono
essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione
dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli
adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e
formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
(Verifiche e modelli di certificazione)
1. Per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero
della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.
Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono
effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma
dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono
finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli
obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di
perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli
ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali,
indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti
formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle
attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del
Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni
scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli
ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e
locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi
formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti
di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti
gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui
progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
2. I progetti devono avere una durata
predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali
possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti
degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione
nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono
essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma
dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi
compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo
criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere
di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative
delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
Disciplina transitoria
Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma
2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed
ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare
compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali
programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile
entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario
settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli
articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti
dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le
disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130
del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo
21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e
progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno
finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art. 13
(Ricerca metodologica)
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui
all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative
sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono
contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui
all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità
fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione
garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche
mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni
scolastiche.
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I
Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni
scolastiche)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza
dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica
e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del
patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale
non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni,
all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni
connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui
all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo
del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già
rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
presente
2. In particolare le istituzioni scolastiche
provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli
alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le
iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la
valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai
fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e
debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali,
la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4
del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di
disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione,
alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di
stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1,
della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le istituzioni
scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di
contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può
contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato,
nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della
gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le
modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile
relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e
procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i
servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati,
per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità
organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome,
alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del
relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono
attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola.
Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le
approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di
cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di
cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche
seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno
dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono
altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle
istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui
esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di
competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in
relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a.
la formazione delle graduatorie permanenti
riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione
scolastica;
b.
reclutamento del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
c.
mobilità esterna alle istituzioni scolastiche
e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d.
autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri
per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e
collocamenti fuori ruolo;
e.
riconoscimento di titoli di studio esteri,
fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia
di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono
l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle
norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le
funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la
responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume
funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell' unità di
conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli
studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia
assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della
scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a
compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio
di istituto.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
ABROGAZIONI
Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate
con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27,
commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi
1, 2, 3, 4 ,5, 6 e 7 limitatamente alle parole "e del consiglio
scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5;
articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3;
articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126;
articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente
alla parola "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144,
165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2;
articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in
condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279,
280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo
603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il
1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori
disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
BASSOLINO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
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