D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009
Norme per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
(G.U. n.
151 del 2-7-2009)
Il
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della
Costituzione;
Visto l’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione
del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 5 giugno
2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto l’articolo 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176;
Vista la legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto l’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed in particolare, il comma 3 che prevede la
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad
un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad
una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma 4,
che, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle
misure annuali ivi individuati, prevede l’adozione di uno o più regolamenti ai
sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto l’articolo 3 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, che ha disposto il differimento all’anno scolastico
2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata,
dell’attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il
quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante
regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, recante norme
sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi;
Vista la sentenza n. 13
del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale - n. 3, del 21 gennaio
2004;
Visto il piano programmatico di
cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, predisposto dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di
cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28
gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni e per la pubblica
amministrazione e l’innovazione;
EMANA
il seguente
regolamento:
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE
DELLE RETE SCOLASTICA
Art. 1 - Criteri e parametri relativi al dimensionamento
delle istituzioni autonome
1. Alla definizione dei criteri e
dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la
riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede
con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
di cui all’articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. Dall’attuazione del
dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio,
con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti
rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del
Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8
settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati
per l’anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non
inferiore a 85 ml di euro entro l’anno scolastico 2011/2012, che andrà
condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l’intesa di cui al
comma 1.
3. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina
vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai
citati decreti del
Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176,
e in data 24 luglio 1998,
n. 331, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
TITOLO II
RAZIONALE
ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
Capo I
Definizione
degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado
Art. 2 - Definizioni degli organici
1. Le disposizioni del presente
Capo si applicano alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e
grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche
complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti
regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle
consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
a. alla previsione dell’entità
e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze
degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
b. al grado di densità
demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione
della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
c. alle caratteristiche
geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e
di disagio delle diverse realtà;
d. all’articolazione dell’offerta formativa;
e. alla
distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento
del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare
nel triennio 2009 2011;
f. alle caratteristiche
dell’edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2
sono determinate, altresì, con l’osservanza dei criteri e dei parametri
previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell’istruzione secondaria di I
e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed
attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
4. La determinazione e la distribuzione
delle dotazioni organiche tra le regioni tengono conto, sentita la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei criteri
e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
5. I dirigenti preposti agli
uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze
organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e
confronti con le regioni e con gli enti locali al fine di realizzare una piena
coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione
delle istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa e l’attribuzione delle
risorse. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche
esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle
istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle
stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella
determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle
condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare
riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che
presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono. La presente
disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace
fino all’adozione, da parte della regione interessata, delle norme legislative
necessarie ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo
svolgimento delle funzioni assegnate.
6. I dirigenti
dell’Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del
rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.
Capo II
Disposizioni
comuni a tutti gli ordini e gradi di istruzione
Art. 3 - Costituzione delle classi iniziali di ciclo
1. Le classi iniziali di ciclo
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola
dell’infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli
alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il
Dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo
le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e,
comunque, nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico
2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal
decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un
apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 4 - Disposizioni per assicurare stabilità alla
previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto
1. Al fine di dare stabilità
alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero
delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e
quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno
scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al
numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado
di scuola, dai successivi articoli.
2. I dirigenti scolastici
possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e
dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate
all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa
autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, secondo
i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.
Art. 5 - Classi con alunni in situazione di disabilità
1. Le dotazioni organiche
complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell’articolo 2,
commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I
dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli
enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo,
individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all’integrazione
degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e
stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell’infanzia e per ciascun
grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
dell’economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del
personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuità
del servizio, resta efficace fino all’adozione da parte della regione
interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo
svolgimento delle funzioni assegnate.
2. Le classi iniziali delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma,
con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di
tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni
disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca
espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe,
dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.
L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le
economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
3. L’istituzione delle classi e
delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è
effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il
decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente.
4. Si applicano gli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato
in applicazione dell’articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
Art. 6 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di
cura
1. In applicazione delle
disposizioni previste dall’articolo 12,
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti
preposti agli uffici scolastici regionali, d’intesa con le aziende sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e
secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di
cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in
ricovero giornaliero.
2. Per il funzionamento delle
classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l’attivazione delle
classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero
degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso
dell’anno scolastico.
3. Limitatamente alle sezioni
ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 28 novembre 2001, n. 168, istituite
presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni
organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’articolo 4, comma 3 dello
stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di
diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità
ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in
ambiente di cura.
4. Alle classi di cui ai commi 1,
2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 16.
Art. 7 - Formazione delle classi e corsi per l’istruzione
degli adulti
1. Per la formazione delle classi
e dei corsi per l’istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma
della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami
finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai
saperi e alle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
Art. 8 - Disposizioni relative a scuole in situazioni
disagiate
1. Nelle scuole funzionanti
nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze
linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla
rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di
scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e
indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo
stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.
Capo III
Disposizioni
specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 9 - Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia
1. Le scuole sono organizzate in
modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi
modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del
servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza
complessiva dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008-2009, sono
totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle
famiglie.
2. Le sezioni di scuola
dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo
5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a
26.
3. Ove non sia possibile
ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza
sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare,
comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni
che accolgono alunni con disabilità. Per l’anno scolastico 2009/2010 restano
confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall’articolo 14 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331,
e successive modificazioni.
Art. 10 - Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell’articolo
5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un
numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27
qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non
più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i
limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del
Decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331
e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un
apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato
dal Ministro dell’ istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il tempo pieno viene confermato
nei limiti dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008/2009. Possono
disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da
parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con le modalità previste
dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto
degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo
dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
3. Nelle scuole nelle quali si
svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è
determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si
procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle
richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda
la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di
istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni
staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree
geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi,
per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo
previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
5. L’insegnamento della lingua
inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati.
Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad
appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite
dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione,
sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e
sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e
metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino
alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico
2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati,
insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per
l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.
6. L’istituzione delle classi
secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata nel
limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni
organiche del personale docente.
7. In presenza di particolari ed
eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all’aggregazione delle
diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica,
sono costituiti posti orario, anche per l’insegnamento del sostegno, di
consistenza inferiore all’orario settimanale di insegnamento.
Art. 11 - Disposizioni relative all’istruzione secondaria di
primo grado
1. Le classi prime delle scuole
secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di
norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora
residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe
quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno
scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe
previsti dall’articolo 16 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un
apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Si costituisce un numero di
classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza,
sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità.
In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i
criteri indicati nel comma 1.
3. Possono essere costituite
classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori
minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole
e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole,
nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
4. Nelle scuole e nelle sezioni
staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree
geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi
anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli
alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la
formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti
stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere
più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare
modello organizzativo.
Art. 12 - Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria
di I grado
1. Le classi a tempo prolungato
sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna
provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per
un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale
può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo
in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto
previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti,
subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto
degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo
dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. In mancanza di servizi e
strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie
pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
3. Nelle scuole e nelle sezioni
staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero
complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni
iscritti secondo i criteri di cui all’articolo 11. Successivamente si procede
alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle
richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato
ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai
consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione
Art. 13 - Corsi ad indirizzo musicale
1. I corsi ad indirizzo
musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000
dall’articolo 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal
decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, n. 201,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, ed assicurano
l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
Art. 14 - Cattedre di lingue straniere nella scuola
secondaria di I grado
1. In tutte le classi della scuola
secondaria di I grado è impartito l’insegnamento della lingua inglese per tre
ore settimanali e l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore
settimanali, ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A
decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e
compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di esubero dei
docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l’insegnamento
potenziato dell’inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le
ore d’insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri
non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana,
il relativo insegnamento, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, è
rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda
lingua comunitaria.
2. L’offerta dell’insegnamento
della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con
contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di
trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere
accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti
priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e,
comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Art. 15 - Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola
media funzionanti in situazioni di particolare isolamento
1. Nelle situazioni di particolare
isolamento, ove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o
di licenza media con un esiguo numero complessivo di alunni, l’attività
didattica è organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere
raggruppamenti anche variabili di alunni. La relativa dotazione organica è
costituita da 3 cattedre, di cui una dell’area linguistica, una di scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell’area artisticoespressiva o
motoria; quest’ultima viene assegnata solo in base a specifico progetto della
scuola.
Art. 16 -
Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e
scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi del primo anno di corso
degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite,
di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle
classi del primo anno di corso in funzione nell’anno scolastico successivo deve
essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti
nell’istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a. domande
di iscrizione presentate;
b. eventuale scostamento tra le
iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna
scuola nei precedenti anni scolastici;
c. serie
storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
d. ogni altro elemento
obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze
demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi
indirizzi di specializzazione.
2. Gli eventuali resti della
costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello
stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non
sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le
domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per
classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30
unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti
massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un
apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Negli istituti in cui sono
presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno
di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo,
secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il numero delle classi del
primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo
biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni
iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la
procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Le classi del primo anno di
corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o
specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un
numero di alunni di norma non inferiore a 25.
6. Fermo restando quanto previsto
dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in
gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da
un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni
di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.
Art. 17 -
Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli
istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi intermedie sono
costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni,
purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22;
diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati
all’articolo 16.
2. Le classi terminali sono
costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi
funzionanti nell’anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria
continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano
almeno 10 alunni.
Art. 18 - Educazione fisica negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
1. Le cattedre di educazione
fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle
classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere
attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte
formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le
esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Art. 19 - Determinazione delle cattedre e dei posti di
insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado
1. Le cattedre costituite con
orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore
settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da
quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si
intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le
quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore
settimanali prevista dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 25 maggio 2007, n. 41,
emanato in applicazione dell’articolo 1,
comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a
trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo
la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
2. Per l’ottimale utilizzo delle
risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede
centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si
procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa
istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome
diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità .
3. Nei corsi serali eventuali
posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili
nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici, fatte
salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle
assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni
orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro
consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Capo IV
Art. 20 - Personale educativo
1. La consistenza delle dotazioni
organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati
femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e
professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e
delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle
semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale
determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle
istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare,
distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli
istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei
convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle
semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri :
a. in
presenza di convittori e/o convittrici:
1. con almeno quaranta convittori : cinque posti
2. con almeno quaranta convittrici : cinque
posti;
3. per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori
e/o convittrici : un posto;
4. per ogni gruppo ulteriore di venti
semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
5. con almeno trenta convittori o convittrici ed
almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
6. per ogni gruppo di ottanta convittori e/o
convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
b. in
assenza di convittori e/o convittrici:
7. con almeno settanta semiconvittori e/o
semiconvittrici : quattro posti;
8. per ogni gruppo
ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.
4. Qualora l’istituzione
educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice
possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle
convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1.
Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1 la dotazione organica è
costituita esclusivamente da un’unità di personale educativo per ogni gruppo di
venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici
scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti
in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino
il funzionamento nell’arco dell’intera settimana (sette giorni) e nei periodi
delle festività scolastiche.
Capo V
Art. 21 - Scuole in lingua slovena
1. Il dirigente preposto all’ufficio
scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia definisce con proprio decreto le
dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei
limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23
febbraio 2001, n. 38.
Capo VI
Disposizioni
finali
Art. 22 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi
1. L’osservanza dei contingenti di
organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici
scolastici regionali provvedono alla piena utilizzazione del sistema
informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli
organici di diritto e l’adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
Provvedono, altresì, all’attivazione dei formali controlli per la verifica
dell’esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.
Art. 23 - Utilizzo del personale
1. Qualora dall’attuazione del
piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni
stabilite dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale
docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso è utilizzato
prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in
ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per
la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.
2. Il medesimo personale, in via
subordinata, è utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro
insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola
dell’infanzia, o su posto di sostegno, per il quale è in possesso di
abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in
mobilità professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneità
per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al
trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di
specializzazione. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente
comma sono definite in sede negoziale.
3. Ai fini di cui al comma 1
viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilità, una riduzione
dell’aliquota, che non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili,
riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalità, si tiene
conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell’articolo 72
del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del
2008, in materia di trattenimento in servizio oltre il limite
di età e di compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni.
Art. 24 - Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c),
d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all’art. 1, comma 1, sono abrogati:
a. l’articolo 446,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b. l’articolo 1,
comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c. il
decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176;
d. articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
f. i
Titoli II, III e IV del decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
g. il
decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141;
h. l’articolo 8 del
decreto interministeriale 18 dicembre 2001 [ma è 2002; n.d.r.], n. 131 l’articolo 35,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. A decorrere dalla medesima
data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento
in contrasto con il presente decreto.
3. Ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o
derogate da norme contrattuali.
Art. 25 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano