DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n.
263
Regolamento
recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo
didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali,
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055) (GU n.47 del 25-2-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento:
26/02/2013
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la
predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in
attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione
di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonché,
alla lettera f), la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla
vigente normativa;
…omissis..
Sulla proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art.
1
Oggetto
1. Il presente
regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi
dell'articolo 11, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto
organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del
piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato:
«decreto-legge n. 112 del 2008», al fine di una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. La ridefinizione di
cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64,
comma 4, lettera f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i
Centri nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e
comunque entro l'anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza
esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali
permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta di cui all'ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali
per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola
dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione
e pena attivati ai sensi della normativa previgente.
3. Per effetto della
ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono
riorganizzati nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati
all'articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche
di cui all'articolo 4, comma 6.
Art.
2
Identità dei Centri
1. I Centri costituiscono
una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico
assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in
reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della
programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri
definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli
stabiliti per la finanza pubblica.
2. I Centri realizzano
un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio
rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c).
3. I Centri hanno la
medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un
proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene
conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da
stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e
delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di
apprendimento.
4. I punti di erogazione
del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati
sulla base dei criteri ivi definiti.
5. I Centri possono
ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti
delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai
sensi dell'articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle
competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi
con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare
riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
Art.
3
Utenza
1. Ai Centri possono
iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di
istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma
2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo
1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque
ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in
possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Ai Centri possono
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non
sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e
uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e
in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età.
3. Alle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare
i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli
adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo
anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
4. Al fine di garantire
agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e
orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono,
nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di
rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli
opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli
realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale
fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui
al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato
accordi di rete.
Art.
4
Assetto didattico
1. I percorsi di
istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello:
i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui
all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante
l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di
cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività
e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
b) percorsi di secondo
livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle
istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento
del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
c) percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai
Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui
all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi di primo
livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici
così strutturati:
a) il primo periodo
didattico é finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo;
b) il secondo periodo didattico
é finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione
delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività
e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti
professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
3. I percorsi di secondo
livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b),
sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:
a) il primo periodo
didattico é finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o
professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo
si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo
biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali
con riferimento alle singole aree di indirizzo;
b) il secondo periodo
didattico é finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o
professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo
si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo
biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali
con riferimento alle singole aree di indirizzo;
c) il terzo periodo didattico
é finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo
si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno
dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo.
4. I percorsi di primo
livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a),
hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni
contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo
svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle
competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado.
I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in
materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di
cui all'allegato al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della
certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può
essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai
saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11,
comma 10, può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua
italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).
5. L'orario complessivo
obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo é così determinato:
a) i percorsi di primo
livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera b),
hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di
istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee
guida di cui all'articolo 11, comma 10;
b) i percorsi di secondo
livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un
orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti
ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di
istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di secondo
livello di cui al comma 1, lettera b),
relativi agli istituti
tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai
periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle
istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione
tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine
individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione
dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai
sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la
finanza pubblica.
7. Nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le
quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì,
la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di
istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai
sensi dell'articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. I percorsi di
istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con
riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti
ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3,
l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9,
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo
11, comma 10.
9. Ai fini di cui al
presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10,
approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente
natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalità per
rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5,
attraverso:
a) il riconoscimento dei
crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo
e del livello richiesto;
b) la personalizzazione
del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può
completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal
patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a
distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per
cento del corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di
attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del
Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente
monte ore complessivo del percorso.
Art.
5
Assetto organizzativo
1. I percorsi di
istruzione, di cui all'articolo 4 sono così organizzati:
a) si riferiscono al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli
istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come
definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente
della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del
Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
b) si riferiscono alle
indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo
le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri
contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
c) sono progettati per
unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di
conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici
di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità
stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. Tali unità di
apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei
crediti;
d) sono realizzati per
gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che
costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e
possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come
previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
e) sono organizzati in
modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto
formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze
formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri
generali e le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11,
comma 10.
2. Ai fini
dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone
titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la
definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e),
composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli
adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici
in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle
suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente;
per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. L'ammissione al
livello successivo é subordinata al possesso della certificazione relativa al
livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre
l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a
eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze
possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e
professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia
individuale.
Art.
6
Valutazione e
certificazione
1. La valutazione é
definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma
1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai
risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con
l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in
contesti formali, non formali e informali.
2. Il primo periodo
didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei
percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per
il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola
secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e
del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a
conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli
di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri
effetti.
3. L'esame di Stato
conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), consiste
nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui
partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente,
formate secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 7 adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
a) tre prove scritte, di
cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi
all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle
lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante
i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;
b) la specifica prova
scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, così come modificato dall'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176;
c) un colloquio
pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di
apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo
individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei
contesti formali, non formali ed informali.
4. L'ammissione all'esame
di Stato di cui al comma 3 é disposta dai docenti del gruppo di livello di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo
svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla
base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non
hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso
ivi previsto.
5. L'esame di Stato di
cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle
commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto
di cui al comma 7.
6. Al termine di ciascun
periodo didattico é previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi
dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le
linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo
didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), é altresì previsto il rilascio di apposita certificazione.
7. Con uno o più decreti
del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai
commi 3 e 5, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi
compresi i relativi modelli.
Art.
7
Organi collegiali dei
Centri
1. I Centri costituiscono
i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le
disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli
specifici adattamenti di seguito indicati:
a) il consiglio di classe
é composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;
b) il collegio dei
docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità
dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri
per la finanza pubblica;
c) la rappresentanza dei
genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva é sostituita con la
rappresentanza degli studenti;
d) il collegio dei
docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio
degli insegnanti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297
del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di
docenti in servizio nei Centri.
2. Fino alla costituzione
del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono
svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art.
8
Gestione
amministrativo-contabile
1. Per la gestione
amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto
del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive
modificazioni.
2. Il riscontro di
regolarità amministrativa e contabile presso i Centri é effettuato da due
revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come
modificato dall'articolo 1, comma
616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i
Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.
Art.
9
Dotazioni organiche
1. A partire dall'anno
scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale
ed é definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli
articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del
centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie
storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo
4, lettere a) e c).
2. L'organico di cui al
comma 1 é determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a
legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non
superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico
già previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del
decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando
l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal
Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64,
comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a
quanto disposto dall'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
3. A partire dell'anno
scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 4, comma 6, é definita per i percorsi di secondo livello, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed
organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri
orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti
ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico
dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con
riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli
esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa
ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
4. L'organico di cui al
comma 3 é determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a
legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo
di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico
predisposto ai sensi dell'articolo 64,
comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a
quanto disposto dall'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
5. A partire dall'anno
scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e
ausiliario é definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione
vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del
2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello
regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo di
assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra
le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.
6. Il decreto di cui al
comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella
fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.
Art.
10
Monitoraggio e
valutazione di sistema
1. I percorsi di
istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio
da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche
attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa.
2. I risultati di
apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di
valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo e di istruzione.
3. Il Ministro presenta
al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del
monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della
valutazione dei risultati di apprendimento.
Art.
11
Disciplina transitoria,
abrogazioni e norme finali
1. L'attuazione del nuovo
assetto organizzativo e didattico dei Centri é graduale e, per l'anno
2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri
territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento
di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente
cessano di funzionare il 31 agosto 2015.
2. A partire dall'anno
scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano
alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione
tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di
rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni
in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014.
3. La composizione degli
organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e
funzionanti a partire dal 1° settembre 2013.
4. Sono abrogate le
disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. É, altresì, abrogata ogni altra
disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente
regolamento.
5. Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dall'attuazione del
presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
7. Il riscontro di
regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, é
effettuato a partire dall'anno scolastico in cui é riconosciuta l'autonomia a
ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente
competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad
assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.
8. Ai Centri territoriali
per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli
di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 3 e 9.
9. L'istituzione dei
Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di
ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione
delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64,
comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a
quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, nonché fermo restando il conseguimento
dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del
decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sono fatti salvi i
Centri già istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione
dell'articolo 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1.
10. Il passaggio al nuovo
ordinamento é definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica
dei Centri, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto
didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani
di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88
e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli
strumenti di flessibilità di cui all'articolo 4, comma 9, ed é accompagnato da
misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. La regione autonoma
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29
ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Profumo, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Grilli, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Severino
Registrato alla Corte dei
conti il 15 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC,
del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164