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25-01-2008 n° - Leggi

DPCM 25 gennaio 2008
Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008

“Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”

 

Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11-04-2008

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts);

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione;

Visti gli accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti Linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;

Considerati gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;

Considerata l’esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità all’offerta formativa del sistema dell’Ifts nonché una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

Considerata la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell’Ifts nell’ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

 

ADOTTA

 

le seguenti Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

 

 

CAPO I

PROFILI GENERALI DELLA RIORGANIZZAZIONE

 

 

Art. 1 - Obiettivi

 

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, secondo le Linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati A), B) e C).

2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

 

a) rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;

c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/2007;

d) promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

e) sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

 

 

Art. 2 - Tipologie di intervento

 

1. La riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all’articolo 11:

a) l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;

b) l’offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;

c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

 

 

Art. 3 - Integrazione degli interventi

 

1. Allo scopo di facilitare l’integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il Ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell’Upi e dell’Anci, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’università e della ricerca, delle altre Amministrazioni interessate e delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il comitato nazionale per l’Ifts di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 2, è integrato con un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l’istruzione e la formazione.

 

 

Art. 4 - Caratteristiche dei percorsi

 

1. I percorsi riferiti all’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

 

a) sono progettati e organizzati in relazione all’esigenza di:

 

1) assicurare un’offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

2) consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

3) favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

 

b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell’ambito dell’Unione europea.

 

2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

 

a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all’estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell’Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall’Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

 

3. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge n. 144/1999 sono determinati i diplomi di tecnico-superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, con l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c), da considerare anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

Art. 5 - Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

 

1. Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti opera:

 

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito del sistema di cui all’articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

 

4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.

5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell’accesso all’esame di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.

7. I diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.

 

 

CAPO II

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

 

 

Art. 6 - Standard organizzativi delle strutture

 

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, gli Its di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all’articolo 11 del presente decreto.

2. Gli Its, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, con un'offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli Its su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/1999, articolo 69, comma 2, nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di “Istituto tecnico superiore”, con l’indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle Linee guida contenute nell’allegato A) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell’allegato B).

4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli Its di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli Its acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.

6. Gli Its realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell’allegato A).

7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’Its esercita il controllo sull’amministrazione della Fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

 

 

Art. 7 - Standard di percorso

 

1. Gli Its realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

 

1) efficienza energetica;

2) mobilità sostenibile;

3) nuove tecnologie della vita;

4) nuove tecnologie per il made in Italy;

5) tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6) tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1.800/2.000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Its con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

 

 

Art. 8 - Certificazione dei percorsi

 

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'Its, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.

 

 

CAPO III

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

 

 

Art. 9 - Standard dei percorsi

 

1. I percorsi Ifts, che sono programmati dalle regioni nell’ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all’articolo 4, rispondono ai seguenti standard:

 

a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1.000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all’articolo 69 legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

Art. 10 - Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

 

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:

 

– diploma di istruzione secondaria superiore;

– diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c).

 

2. L'accesso ai percorsi Ifts è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.

 

 

CAPO IV

PIANI TERRITORIALI

 

 

Art. 11 – Adozione

 

1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all’articolo 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.

2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l’Ifts.

3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione europea.

 

 

Art. 12 – Finanziamento

 

1. Alla realizzazione dei piani di cui all’articolo 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

2. Ai fini dell’ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.

3. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all’articolo 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo censimento Istat.

4. I piani di cui all’articolo 11, deliberati dalle regioni in conformità alle Linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all’articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

 

– provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del Ministero della pubblica istruzione;

– indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;

– indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al capo III;

– trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.

 

5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.

6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:

 

a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II;

b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

 

 

CAPO V

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

 

 

Art. 13 - Banca dati

 

1. Presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (Ansas) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'Isfol e dell'Istat, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

 

 

Art. 14 - Monitoraggio e valutazione

 

1. A livello nazionale, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all’articolo 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo i criteri generali definiti con l’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all’articolo 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.

2. A conclusione di ogni triennio, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dello sviluppo economico e con l’assistenza tecnica dell’Ansas e dell’Isfol, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 15 - Fase transitoria

 

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l’accordo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell’Ifts che vanno ricondotte nelle aree di cui all’articolo 7, comma 1, nonché l’articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.

3. Sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 40/2007, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.

4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate all'istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli istituti tecnici superiori sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

 

Art. 16 - Province autonome

 

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

 

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 25 gennaio 2008

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Romano Prodi

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Giuseppe Fioroni

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Cesare Damiano

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Pier Luigi Bersani

Scadenze di: dicembre 2024
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