Decreto Presidente Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008
“Linee
guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”
Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 11-04-2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 17 maggio
1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di
Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts);
Visto il decreto
interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo
al regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che
prevede la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la
configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta
riorganizzazione;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione;
Visto il regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante
norme in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione;
Visti gli accordi in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti
in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29
aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti
Linee guida e standard in applicazione del decreto
interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;
Considerati gli indirizzi di
programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e
rilancio della competitività;
Considerata l’esigenza di
assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità all’offerta formativa del
sistema dell’Ifts nonché una sua maggiore articolazione rispondente a
fabbisogni formativi differenziati;
Considerata la necessità di
procedere alla riorganizzazione del sistema dell’Ifts nell’ambito della quale
procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13,
comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di
stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 21 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;
ADOTTA
le seguenti Linee guida per la
riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori.
CAPO I
PROFILI
GENERALI DELLA RIORGANIZZAZIONE
Art. 1 -
Obiettivi
1. Nel rispetto delle competenze
esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e
secondo le priorità della loro programmazione economica, il sistema di cui alla
legge 17 maggio
1999, n. 144, articolo 69, è riorganizzato, in relazione a
quanto previsto dalla legge n.
296/2006, articolo 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, articolo 13, secondo le Linee guida contenute
nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati A), B) e C).
2. Allo scopo di contribuire alla
diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo
sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di
cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009,
in relazione ai seguenti obiettivi:
a) rendere più stabile e
articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una
specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere
organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più
specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico
e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai
settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione
dei mercati;
b) rafforzare l’istruzione tecnica
e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la
costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile
2007, n. 40, articolo 13, comma 2;
c) rafforzare la collaborazione
con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica,
il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli
tecnico-professionali di cui all’articolo 13,
comma 2, della legge n. 40/2007;
d) promuovere l’orientamento
permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di
informazione delle loro famiglie;
e) sostenere l’aggiornamento e la
formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e
tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
f) sostenere le politiche attive
del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del
lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori
nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.
Art. 2 -
Tipologie di intervento
1. La riorganizzazione di cui
all’articolo 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con
riferimento ai piani territoriali di cui all’articolo 11:
a) l’offerta formativa e i
programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al
capo II;
b) l’offerta formativa riguardante
i percorsi di cui al capo III;
c) le misure per facilitare lo
sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera c).
Art. 3 -
Integrazione degli interventi
1. Allo scopo di facilitare
l’integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 nel quadro
della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto
con le parti sociali, il Ministero della pubblica istruzione promuove, entro il
31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale
partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, dell’Upi e dell’Anci, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell’università e della ricerca, delle altre Amministrazioni interessate e
delle parti sociali.
2. Ai fini di cui al presente
articolo, il comitato nazionale per l’Ifts di cui alla legge 17 maggio
1999, n. 144, articolo 69, comma 2, è integrato con un
rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del
coordinamento tecnico delle regioni per l’istruzione e la formazione.
Art. 4 -
Caratteristiche dei percorsi
1. I percorsi riferiti all’offerta
formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti
caratteristiche comuni:
a) sono progettati e organizzati
in relazione all’esigenza di:
1) assicurare un’offerta
rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di
flessibilità e modularità;
2) consentire percorsi formativi
personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della
durata del percorso individuale;
3) favorire la partecipazione
anche degli adulti occupati;
b) rispondono, in relazione alle
figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello
nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze
acquisite in esito al percorso formativo, anche nell’ambito dell’Unione
europea.
2. I percorsi di cui al comma 1
rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:
a) ciascun semestre, in cui i
percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di
laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per
il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche
all’estero;
b) i percorsi possono non
coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori
occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo
da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle
modalità di svolgimento;
c) i curricoli dei percorsi fanno
riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche,
giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di
differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la
specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori
dell’Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
d) i percorsi sono strutturati in
moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente
significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche
professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso
formativo;
e) i docenti provengono per non
meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale
maturata nel settore per almeno cinque anni;
f) i percorsi sono accompagnati da
misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi
riconoscibili a norma dell'articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali
e di inserimento professionale;
g) la conduzione scientifica di
ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai
rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli
istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione
dei percorsi di cui al capo III;
h) contengono i riferimenti alla
classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata
dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti
dall’Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche
in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello
della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del
Consiglio 85/368/CEE.
3. Con decreto adottato ai sensi
dell’articolo 69,
comma 1, della legge n. 144/1999 sono determinati i diplomi di
tecnico-superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di
specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, con
l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale
dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui
al comma 2, lettera c), da considerare anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 52 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 5 -
Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
1. Nel quadro dell’apprendimento
permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi
realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di
cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che
favoriscono l’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello
post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli.
2. Per credito formativo acquisito
nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze,
esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un
percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito
formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo
conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
3. Il riconoscimento dei crediti
opera:
a) al momento dell'accesso ai
percorsi;
b) all'interno dei percorsi, allo
scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri
percorsi realizzati nell’ambito del sistema di cui all’articolo 1, comma 1;
c) all'esterno dei percorsi al
fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze
acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia
e di altri sistemi formativi.
4. Per il riconoscimento dei
crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto
come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da
parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione
dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 4 del
decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.
5. Per il riconoscimento dei
crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo da parte delle
accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21
dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 6 del
D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
6. Per quanto riguarda i crediti
utili ai fini dell’accesso all’esame di stato per le professioni di
agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a
quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.
7. I diplomi di tecnico superiore
di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica
superiore di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per
l’accesso ai pubblici concorsi.
CAPO II
ISTITUTI
TECNICI SUPERIORI (ITS)
Art. 6 -
Standard organizzativi delle strutture
1. Nel rispetto delle competenze
esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa,
gli Its di cui alla legge 2 aprile
2007, n. 40, articolo 13, comma 2, possono essere
costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all’articolo 11 del
presente decreto.
2. Gli Its, che sono configurati
secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, con un'offerta formativa
stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e
comunitaria.
3. Ai fini di determinare gli
elementi essenziali per la riconoscibilità degli Its su tutto il territorio
nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’associazione tra i
soggetti pubblici e privati di cui alla legge n.
144/1999, articolo 69, comma 2, nonché l’integrazione tra risorse
pubbliche e private, la denominazione di “Istituto tecnico superiore”, con
l’indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle
strutture rispondenti alle Linee guida contenute nell’allegato A) che sono
configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di
partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice civile e
sulla base dello schema di statuto contenuto nell’allegato B).
4. Gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, fondatori degli Its di cui al comma 2, ne costituiscono
le istituzioni di riferimento.
5. Gli Its acquistano la
personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, articolo 1.
6. Gli Its realizzano, nel
rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito della
programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard
di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell’allegato A).
7. Il Prefetto della provincia in
cui ha sede legale l’Its esercita il controllo sull’amministrazione della
Fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II,
libro I del Codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e
dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
Art. 7 -
Standard di percorso
1. Gli Its realizzano percorsi
finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle
figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, allo scopo di
rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con
riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
1) efficienza energetica;
2) mobilità sostenibile;
3) nuove tecnologie della vita;
4) nuove tecnologie per il made in
Italy;
5) tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali;
6) tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
2. Ferme restando le
caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il conseguimento del
diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di
quattro semestri, per un totale di 1.800/2.000 ore; per particolari figure,
tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di
sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono
ai percorsi realizzati dagli Its con il possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore.
Art. 8 -
Certificazione dei percorsi
1. Ai fini del rilascio della
certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o
professionale, ente di riferimento dell'Its, i percorsi si concludono con
verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame
costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola,
dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del
lavoro.
2. Con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle
commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica
finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1
e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti
a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.
CAPO III
PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)
Art. 9 -
Standard dei percorsi
1. I percorsi Ifts, che sono
programmati dalle regioni nell’ambito delle loro competenze esclusive in materia
di programmazione dell’offerta formativa, con riferimento a quanto previsto
all’articolo 4, rispondono ai seguenti standard:
a) hanno, di regola, la durata di
due semestri, per un totale di 800/1.000 ore e sono finalizzati al
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) sono progettati e gestiti dai
soggetti associati di cui all’articolo 69
legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai
settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di
conferenza unificata a norma del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 10 -
Modalità di accesso e certificazione dei percorsi
1. I giovani e gli adulti accedono
ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di
uno dei seguenti titoli:
– diploma di istruzione secondaria
superiore;
– diploma professionale di tecnico
di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1,
lettera c).
2. L'accesso ai percorsi Ifts è
consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno
dei percorsi liceali, ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5,
nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti
percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
3. Ai fini del rilascio, da parte
delle regioni, della certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. a), i
percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite,
condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di
rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro.
4. Le regioni definiscono le
modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le
indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte
delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della
spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito
nazionale e dell’Unione europea.
CAPO IV
PIANI
TERRITORIALI
Art. 11 –
Adozione
1. I piani territoriali si
riferiscono alle tipologie di intervento di cui all’articolo 2 e sono adottati
per ogni triennio dalle regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta
formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della
programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della
competitività in linea con i parametri europei.
2. I piani di cui al comma 1 sono
oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte
formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché
di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo
dei comitati regionali per l’Ifts.
3. I piani di cui al comma 1 sono
sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a
disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione europea.
Art. 12 –
Finanziamento
1. Alla realizzazione dei piani di
cui all’articolo 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal
Ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.
2. Ai fini dell’ammissibilità alle
risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui
al capo III, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello
stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.
3. Il contributo del Ministero
della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e
avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani
territoriali di cui all’articolo 11, sulla base del criterio del numero dei
giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo censimento
Istat.
4. I piani di cui all’articolo 11,
deliberati dalle regioni in conformità alle Linee guida stabilite nel presente
decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto
previsto all’articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa
verifica, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della sussistenza
dei seguenti elementi:
– provvedimento delle regioni e
delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie
messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del Ministero della
pubblica istruzione;
– indicazione dei criteri di
selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici
superiori;
– indicazione dei criteri di
selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di
cui al capo III;
– trasmissione del piano triennale
in formato elettronico anche all’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica.
5. Per la realizzazione delle
misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è
riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente
disponibili sul fondo di cui al comma 1.
6. Le risorse iscritte sul fondo
di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a
sostenere i seguenti interventi:
a) per il 70% alla realizzazione
degli istituti tecnici superiori di cui al capo II;
b) per il 30% alla realizzazione
dei percorsi di cui al capo III.
CAPO V
MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE DI SISTEMA
Art. 13 - Banca dati
1. Presso l’Agenzia nazionale per
lo sviluppo dell’autonomia scolastica (Ansas) è attivata, con l'assistenza
tecnica dell'Isfol e dell'Istat, la banca dati relativa al sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali
contenuti nell’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo
da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.
Art. 14 -
Monitoraggio e valutazione
1. A livello nazionale, il
Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione
dei piani di intervento di cui all’articolo 11, integrato con le attività
svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo
sociale europeo, secondo i criteri generali definiti con l’accordo in sede di
conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le
risorse del fondo di cui all’articolo 12, comma 1; vi concorrono anche
eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti
occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.
2. A conclusione di ogni triennio,
il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e il Ministero dello sviluppo economico e con
l’assistenza tecnica dell’Ansas e dell’Isfol, presenta al Parlamento un
rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al
capo IV.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 15 -
Fase transitoria
1. Per il triennio 2007/2009, i
percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si
attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale
e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata
citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al
riconoscimento dei crediti.
2. In fase di prima applicazione
del presente decreto, con l’accordo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b),
sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già
definite nelle precedenti programmazioni dell’Ifts che vanno ricondotte nelle
aree di cui all’articolo 7, comma 1, nonché l’articolazione delle aree medesime
nei settori di riferimento.
3. Sino all’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 13,
comma 1, della legge n. 40/2007, le misure per facilitare lo
sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c) hanno carattere sperimentale.
4. Per il triennio 2007/2009, le
risorse destinate all'istituzione degli istituti tecnici superiori sono
determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.
5. Gli standard qualitativi e le
modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi
degli istituti tecnici superiori sono definiti dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica Amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 16 -
Province autonome
1. Le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell’ambito delle
competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
Il presente decreto viene
trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2008
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Romano
Prodi
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Giuseppe
Fioroni
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Cesare
Damiano
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Pier Luigi
Bersani