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24-05-2007 n° - Min. Istruzione

Decreto interministeriale 24 maggio 2007
Determinazione della misura dei compensi ai presidenti e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici
Decreto interministeriale del 24 maggio 2007 - Determinazione della misura dei compensi ai presidenti e ai commissari d'esame

Decreto interministeriale del 24 maggio 2007

Determinazione della misura dei compensi ai presidenti e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici

 

ALLEGATI

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) articolo 1 - comma 601;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, commi 1 e 2, concernenti la composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 10 che fissa i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola;

Visto il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, concernente “Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

Vista la C.M. 31 gennaio 2007, n. 15, concernente la formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ad indirizzo linguistico;

Vista la C.M. 16 febbraio 2007, n. 20 concernente la formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2006/2007;

Tenuto conto che in assenza di contrattazione nazionale collettiva, alla determinazione della misura dei compensi deve provvedersi con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

 

DECRETA

 

 

Art. 1

 

1. Per l’anno scolastico 2006/2007, e fino alla determinazione dei compensi in sede di contrattazione nazionale collettiva, al presidente e ai commissari d’esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso onnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese di cui alla tabella 1 che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

2. I compensi sono determinati da una quota, indicata nella tabella 1 - Quadro A, differenziata con riferimento allo svolgimento della funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno e da una quota, indicata nella tabella 1 - Quadro B, attribuita con riferimento ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. Per l’individuazione dei tempi di percorrenza, si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani più veloci non siano identici tra l’andata e il ritorno, si conteggiano, fra i due orari, ai fini della determinazione dell’entità del compenso, i tempi più favorevoli all’interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all’utilizzazione di mezzi di linea urbani.

3. Al presidente o commissario esterno che operi su una sola classe compete il compenso di cui alla tabella 1 - Quadro A, ridotto della metà.

4. Nei casi in cui il presidente o il commissario operi su commissione con classi situate in comuni diversi, il compenso di cui alla tabella 1 - Quadro B viene rideterminato, in proporzione al periodo continuativo impiegato in ognuna delle sedi di esame, prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra la sede di servizio o di residenza e ognuna delle sedi di esame stesse.

 

 

Art. 2

 

1. Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall’effettivo inizio dello svolgimento dell’incarico. In caso di interruzione dell’incarico, il compenso complessivo spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso. Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui alla tabella 1 - Quadri A e B.

 

 

Art. 3

 

1. Al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfetario, per la quota riferita alla funzione di cui alla tabella 1 - Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

2. Al commissario delegato a sostituire il presidente ai sensi dell’art. 13, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario previsto dalla tabella 1 - Quadro A.

3. Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), che operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, spetta un compenso forfetario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla tabella 1 - Quadro A, in relazione alla tipologia di commissario di cui si tratta. Ai fini del calcolo del predetto compenso, l’importo totale previsto per la corrispondente tipologia di commissario viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui sopra. Analogo trattamento spetta, nei corsi ad indirizzo linguistico, nell'ipotesi di nomina, in aggiunta gli altri due commissari interni, per la materia "lingua straniera", di tre ovvero di due docenti di lingue straniere.

 

 

Art. 4

 

1. Al personale esperto utilizzato ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 è corrisposto il compenso di euro 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della tabella 1 - Quadro B.

 

 

Art. 5

 

1. Al personale che svolga gli esami preliminari, previsti per i candidati esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, spetta il compenso di cui alla tabella 1 - Quadro C.

 

 

Art. 6

 

1. In base alla vigente normativa, i compensi di cui alla tabella 1 - Quadri A e C concorrono integralmente a formare la base contributiva e fiscale.

2. I compensi indicati nella tabella 1 - Quadro B concorrono a formare la base retributiva e fiscale per la parte eccedente euro 46,48 giornaliere.

 

 

Art. 7

 

1. Ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nominati in comune diverso da quello di servizio o di residenza possono essere concessi anticipi fino al 50% del compenso spettante.

 

 

Art. 8

 

1. La spesa dei predetti compensi, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, è imputata sul capitolo 1203 dello Stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per il 2007 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 

Il presente decreto, dopo il visto di legge da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Roma, 24 maggio 2007

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

ALLEGATI

 

Tabella 1

Scadenze di: dicembre 2024
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