Decreto
interministeriale del 24 maggio 2007
Determinazione
della misura dei compensi ai presidenti e ai commissari d'esame delle
commissioni giudicatrici
ALLEGATI
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto
con
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1 recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge
27/12/2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) articolo 1 - comma 601;
Vista la legge 27 dicembre 2006,
n. 298 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2007 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, commi 1 e 2, concernenti la
composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 10 che fissa i criteri per
la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti le
commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore da stabilirsi in sede di contrattazione
collettiva del comparto del personale della scuola;
Visto il D.M. 17 gennaio
2007, n. 6, concernente “Modalità e termini per l’affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e
le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore”;
Vista la C.M. 31 gennaio
2007, n. 15, concernente la formazione delle commissioni
giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ad indirizzo
linguistico;
Vista la C.M. 16 febbraio
2007, n. 20 concernente la formazione delle commissioni
giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l’anno scolastico 2006/2007;
Tenuto conto che in assenza di
contrattazione nazionale collettiva, alla determinazione della misura dei
compensi deve provvedersi con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
Art. 1
1. Per l’anno scolastico
2006/2007, e fino alla determinazione dei compensi in sede di contrattazione
nazionale collettiva, al presidente e ai commissari d’esame delle commissioni
giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore spetta il compenso onnicomprensivo e sostitutivo di
qualsiasi altro emolumento e rimborso spese di cui alla tabella 1 che, allegata al presente decreto, ne costituisce
parte integrante.
2. I compensi sono determinati da
una quota, indicata nella tabella 1 - Quadro
A, differenziata con riferimento allo svolgimento della funzione di presidente,
di commissario esterno e di commissario interno e da una quota, indicata nella tabella 1 - Quadro B, attribuita con riferimento ai tempi di
percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. Per
l’individuazione dei tempi di percorrenza, si fa riferimento agli orari
ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente
utilizzabili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento
dell’incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea
extraurbani più veloci non siano identici tra l’andata e il ritorno, si conteggiano,
fra i due orari, ai fini della determinazione dell’entità del compenso, i tempi
più favorevoli all’interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi
impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli
riferiti all’utilizzazione di mezzi di linea urbani.
3. Al presidente o commissario
esterno che operi su una sola classe compete il compenso di cui alla tabella 1 - Quadro A, ridotto della metà.
4. Nei casi in cui il presidente o
il commissario operi su commissione con classi situate in comuni diversi, il
compenso di cui alla tabella 1 - Quadro B
viene rideterminato, in proporzione al periodo continuativo impiegato in ognuna
delle sedi di esame, prendendo a riferimento i tempi di percorrenza
intercorrenti tra la sede di servizio o di residenza e ognuna delle sedi di
esame stesse.
Art. 2
1. Il compenso spetta in modo
continuativo a decorrere dall’effettivo inizio dello svolgimento dell’incarico.
In caso di interruzione dell’incarico, il compenso complessivo spettante viene
corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente
prestati dallo stesso. Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni
lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui alla tabella 1 - Quadri A e B.
Art.
3
1. Al commissario interno che
svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore
classe, il compenso forfetario, per la quota riferita alla funzione di cui alla
tabella 1 - Quadro A, attribuito al
medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due
compensi aggiuntivi.
2. Al commissario delegato a
sostituire il presidente ai sensi dell’art. 13, comma
1, dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, compete
una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario
previsto dalla tabella 1 - Quadro
A.
3. Ai commissari nominati nelle
commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o
trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), che operano
separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, spetta
un compenso forfetario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello
previsto dalla tabella 1 - Quadro
A, in relazione alla tipologia di commissario di cui si tratta. Ai fini del
calcolo del predetto compenso, l’importo totale previsto per la corrispondente
tipologia di commissario viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati
totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al
numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui
sopra. Analogo trattamento spetta, nei corsi ad indirizzo linguistico,
nell'ipotesi di nomina, in aggiunta gli altri due commissari interni, per la
materia "lingua straniera", di tre ovvero di due docenti di lingue
straniere.
Art. 4
1. Al personale esperto utilizzato ai sensi dell’art. 17, comma
1, dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 è
corrisposto il compenso di euro 171 assimilato al compenso, previsto per il
commissario interno, della tabella 1
- Quadro B.
Art. 5
1. Al personale che svolga gli
esami preliminari, previsti per i candidati esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, spetta il
compenso di cui alla tabella 1 - Quadro
C.
Art.
6
1. In base alla vigente normativa,
i compensi di cui alla tabella 1 - Quadri A
e C concorrono integralmente a formare la base contributiva e fiscale.
2. I compensi indicati nella
tabella 1 - Quadro B concorrono a formare la base retributiva e fiscale per la
parte eccedente euro 46,48 giornaliere.
Art. 7
1. Ai componenti le commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nominati in comune diverso da quello di servizio o di residenza
possono essere concessi anticipi fino al 50% del compenso spettante.
Art. 8
1. La spesa dei predetti compensi,
compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, è imputata sul capitolo 1203
dello Stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per il 2007 e
sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il presente decreto, dopo il visto
di legge da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 maggio 2007
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
ALLEGATI
Tabella 1