DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117) (GU n. 156 del
6-7-2012 - Suppl. Ordinario n.141)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2012
ALLEGATI
DECRETO-LEGGE 6
luglio 2012 , n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla
revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa,
attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi,
garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per
garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche
attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e
l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di
sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto, già disposto dal
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la
prosecuzione di interventi indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 luglio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1.
Riduzione della spesa per l’acquisto di
beni e servizi e trasparenza delle procedure
1. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra
il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato
nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra
centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da
non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri
the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale. L’articolo 11, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98 è abrogato.
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: “In alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di
riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
5. All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso.
6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad
uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi
con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle
amministrazioni statali all’articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione
pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di
servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato,
degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato
nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del
grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di
aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e
della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie
merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al
commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del
2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di
committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni
di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma.
12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e
alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della
rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione
delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione
nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da
apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza
pubblicano sui relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente
stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente
disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato
esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini
del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con
gli operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse
nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative
tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo
all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile
ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure
risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli
importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari
alla quantità ovvero all’importo originario, fatta salva la facoltà di
recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge e dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista
nelle condizioni contrattuali. L’aggiudicatario ha facoltà di recesso, da
esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15
17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite
della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di
eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite
Convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, del sistema
informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l’effettuazione delle
procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a
favore delle pubbliche amministrazioni.
19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la
trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi,
il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
realizza un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di
beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002,
n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa
vigente, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.
20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro
90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all’entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno
l’80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti
innovativi dell’amministrazione che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a
decorrere dall’anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e
servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto. I
predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di
previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di
competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle
disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli
stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi
5 e 24.
24. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: “l-ter) forniscono le
informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e
formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al
monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.
25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
“Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” sono sostituite dalle
seguenti: “Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi”.
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione
telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di
euro per l’anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall’anno 2013, della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori
contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro
70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia
penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per
l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013 I predetti risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
Art. 2.
Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche degli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalit previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per
entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di
quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale,
apportando unulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per
gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce
alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i
ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti
a seguito dell'applicazione dellarticolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni
previsti dalla normativa vigente.
3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli
organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi
organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11
lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa
per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e
909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
4. Per il comparto scuola e AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si
provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono
essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle
singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a
condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione
delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
6. Le amministrazioni per le quali non siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del
comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso
gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le
amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27
giugno 2012, n. 87, recante “Misure urgenti in materia di efficientamento,
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento
del patrimonio delle imprese del settore bancario”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni
in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall’adozione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando
misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici
eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e
di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale
o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l’esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche
a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Per le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la
durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui
all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai
fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso
e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità
contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza
della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di
motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai
fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato,
per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il
trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della
maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31
dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto
al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione
dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo
1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto
dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di
cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con
la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata,
anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del
personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da
disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono
disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita
un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo
di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui
alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è
dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle
eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque
titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile
nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano
l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui
al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può
essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il
trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei
posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da
pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di
disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le
suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle
disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto
mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di
ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi
di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31
dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo
28-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
16. Per favorire i processi di mobilità
di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare
percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9”
sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici
ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove
previste nei contratti di cui all’articolo 9”.
18. Nell’art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “previa
informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9“.
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in
cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di
esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività
e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione,
ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per
l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.
Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione
di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla
dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità”.
19. Nelle more della disciplina
contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque
dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie
oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti
collettivi.
20. In attuazione del taglio del 20%
operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture
della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso
contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili,
mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano
alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla
data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.
Art. 3.
Razionalizzazione del patrimonio
pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014,
l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, lett. b) le parole <<relativamente agli
immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione
del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2
dicembre 1991, n. 390;>> sono sostituite dalle seguenti <<nonché gli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli
immobili agli stessi in uso per finalità istituzionali;>>
b) all’articolo 10, la lett. d) è abrogata
c) all’articolo 11, la lett. a) è abrogata
All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<di enti locali territoriali e>> sono soppresse
b) dopo le parole <<immobili di proprietà degli stessi enti.>> è aggiunto il
seguente periodo: <<Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le
finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro
proprietà.>>
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal
contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso
stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a
uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni
di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15
per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi
apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del
rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle
seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata
del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di
razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché
in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle
norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e
b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente
più vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in
presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni,
degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la
scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell’elenco di
cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai
Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà
ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo
periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro
competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita
l’Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell’elenco di
cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall’organo
di vertice dell’Amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia
del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la
verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono
trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto
immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15
per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la
permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione
ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle
strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via
diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi
comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
“222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando
gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20
e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in
essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani
di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani
devono essere comunicati all’Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto
mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse
predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il
rapporto mq/addetto è determinato dall’Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa
conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione
degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati
alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente
di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti
nell’ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani
di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso
essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli
assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le
presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli
spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n.
37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al
presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma
222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia
del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura
di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di
riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di
deposito delle Amministrazioni”.
10. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della
spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato
dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano
all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli
immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire
la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in
locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità
istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità
di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la
rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso
di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del
Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della
Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai
sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali
gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30
per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di
congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione
di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i
contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia
dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma
pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli
acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro
sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo
della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla
correttezza e sulla efficacia della gestione".
12. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere
a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti,
con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad
evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli interventi
manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di
apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in
funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del
demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati
gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il
Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle
convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito
internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli
impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno
dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle
attività affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo
12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee
professionalità”
b) al comma 7, prima delle parole: “restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della
difesa”
sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto in relazione all’obbligo di
avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5”.
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole “gli interventi di
piccola manutenzione” sono aggiunte le parole: “nonché quelli atti ad
assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81”.
13. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri
utili di esercizio all’acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le
condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli
acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui
all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il più
efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall’articolo 3-bis del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al
medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: “per un periodo non
superiore a cinquanta anni”
b) al comma 2, dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le
seguenti “-
Agenzia del demanio”
c) il comma 3 è così sostituito: “Ai Comuni interessati dal procedimento
di cui al comma 2 è rimessa, per l’intera durata della concessione o della
locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora
espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal
concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio”
d) il comma 5 è così sostituito: “I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo
sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo
espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di
locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui
al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo
non si applica, pertanto, il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005”
15. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole “ o fondi immobiliari” sono aggiunte le
seguenti parole: “Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli
fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138
e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All’articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine,
sono aggiunti i seguenti periodi: “Nell’ambito della liquidazione del
patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione
passiva dal Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato.
Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni
immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura
dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma
16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le
parti interessate”.
18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui
all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri
soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30
settembre 2012”
Art. 4.
Riduzione di spese, messa in
liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
1. Nei confronti delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto
entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per
cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai
sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non
possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire
del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle
società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono
essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non
si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle
società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle
società di cui all’articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del
2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze
di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza
di assicurare l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti
comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1
devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a
partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione
titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione
indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I
dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione ovvero i
dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi
compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza. E’
comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del
presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a
totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti
da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità
delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da
tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque
membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a
partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante
o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a
partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di
Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere
affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree
relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo
interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei compensi assembleari di
cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del
codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa
nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto
privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono
servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le
fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e
l'alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2,
comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali
alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal
citato decreto legislativo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può
avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel
rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza
comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico
del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o
inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere
fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione
controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Salva comunque l’applicazione della disposizione più
restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad
applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al comma 1
possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014
il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di
cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello
ordinariamente spettante per l’anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei
vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti
vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi
erogati in virtù dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
società quotate ed alle loro controllate.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto
divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di
stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque
denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta
o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque
efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali,
le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti,
ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Art. 5.
Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1
gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse
dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali
maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di
finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed
efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento
del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono
destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti
percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le
modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il
rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto
limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto
di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area
tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti,
anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del
contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell’anno 2012
per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con
cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l’utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le
sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei
dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella
gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il
personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del
parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con
decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante
personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con
assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni,
ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento
economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore
nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati
alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e
fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla
medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono
pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio
per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme
non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere
applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle
somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile.
9. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso
incarico di studio e di consulenza.
10. All’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e
all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare
conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione
dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di
qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per
l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La
comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi,
diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all’utilizzo dei
servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento
del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6”;
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
“ 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 11, comma 9, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con
modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi
di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati,
con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della
spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 2 del decreto-legge
7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro
previsto all’articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare
i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il
commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi” 11.
Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per
la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 29
ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si
applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la
valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.
12. Dopo il comma 3 dell’articolo4 della legge 4 marzo 2009, n.
15, è inserito il seguente:
“3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma
3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione
vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti
della Commissione medesima”.
13. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 è abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le
riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati
portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica
professionalità.
Art. 6.
Rafforzamento della funzione statistica
e del monitoraggio dei conti pubblici
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo
1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e
crescita dell'Unione europea si applicano anche alle Fondazioni,
Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre
unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio,
controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate
nell’elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive
modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di
determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale,
se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati
della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat con apposito decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat”.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso
alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con
riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11
del presente decreto.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;
in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non
oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette
a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale
relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in
base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in
cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni
prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari
stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell’attuazione della delega prevista
dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la
rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l’acquisizione dei
documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1
gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le
articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo
SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata
economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno
integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle
funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale
dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le
modalità di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle
informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse
dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le
informazioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono
definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le
amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all’esercizio in corso, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l’Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni
relative alle opere d’importo più rilevante. Con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare
individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle
opere rilevate e le modalità per l’invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del
bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, il
dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto
sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per
somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall’esercizio finanziario
2013, ha l’obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale
sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza
mensile. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono avviate
le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione di cui al periodo
precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno,
il preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione della persona del
creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito,
nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito
dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture
regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all’esercizio
finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato
luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e
appalti, mediante l’esatta individuazione della data di insorgenza degli
stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a
residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse
finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio,
da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti
di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente
emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità
di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario
di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al
Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della
spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola
cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di
ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura
dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con
l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a
fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella
competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione
medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi
a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa
autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.
16. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di
spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza
possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel
rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle
corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti
programmati ai sensi del comma 10.
17. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more
dell’ entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli
enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli
primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo
parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti
abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2012, n. 143, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
a) all’articolo 1, comma 4, il termine del “28 giugno 2012” è
prorogato al “27 luglio 2012”;
b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del “31
luglio 2012” è prorogato al “30 agosto 2012” e, all’ultimo periodo, il
termine del “31 agosto 2012” è prorogato al “28 settembre 2012”;
c) all’articolo 3, comma 5, il termine del “28 settembre 2012” è
prorogato al “31 ottobre 2012”;
d) all’articolo 3, comma 7, il termine del “31 ottobre 2012” è
prorogato al “30 novembre 2012;
e) all’articolo 4, il termine del “1° novembre 2012” è prorogato
al “1° dicembre 2012” e quello del “1° novembre 2016” è prorogato al “1°
dicembre 2016”.
19. Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge
1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi
aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla
sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle
suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
20. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel
numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”;
b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
“616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento
dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni
altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle
finanze”.
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni
statali e degli enti non territoriali
Art. 7.
Riduzione della spesa della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per
l’anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo
n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre
2011, n.183, è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e
riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza
portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20
milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal
comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di
missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e
la qualità della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della
predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale
inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la
soppressa Segreteria tecnica;
b) "Progetto Opportunità delle Regioni in Europa" di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) "Unità per 1'e-government e l'innovazione per lo
sviluppo" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
dicembre 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle
strutture di missione di cui al comma 2.
5. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a
«nell’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell’anno
2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000 nell’anno 2014»
b) all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21»
è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze
del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e
volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare in servizio.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.122, riferita all’anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell’importo annuo di euro
17.900.000 a decorrere dall’anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l’anno 2012 e dell’importo di
euro 7.900.000 a decorrere dall’anno 2013.
10. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole “Ministro
della difesa” aggiungere le parole “di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze
11. Gli importi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge n.
488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato
assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini
di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli
importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di
cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa
pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione
del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi
correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12.
Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del
rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al
comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al
citato comma 13.
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94
milioni di euro per l’anno 2012.
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno
2012.
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta
di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
20. La lettera c), dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 è soppressa.
21. Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal
presente decreto.
22. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del
Ministero dell’interno, di cui all’ articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n.
121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita
convenzione, al registro delle imprese istituito dall’articolo 8 della legge
23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle
informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti
dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l’anno 2012, di
91.217.000 euro per l’anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall’anno 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.
24. E’ annullato l’Accordo di Programma sottoscritto il 15
luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad
oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del
Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi
e prestiti rivenienti dall’annullamento dell’Accordo di programma di cui al
comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
26. Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito
indicate:
a) al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del Decreto
legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole “a
titolo di contribuzione degli utenti dei servizi,“ sono aggiunte le seguenti
“pari a ad euro 2.500.000 per l’anno 2012 e”;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed
istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività
dell’aviazione civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
27. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano
per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di
istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti,
del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico
2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in
modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall’anno scolastico
2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli
alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la
medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le
famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta
comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta
gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall’anno scolastico
2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni
agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All’attuazione delle disposizioni
del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed
educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 15 ottobre 2012 i
cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare
il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli
stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive
contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria
statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data
del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. I cassieri delle istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l' operatività dei
servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative
alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre
2012.
36. I servizi di incasso e di pagamento
di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle
medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di
sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43,
comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All’articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte “nonché
l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota
parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati
l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo
dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
38. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole “fatta eccezione per” sono sostituite dalla seguente
“compreso” e le parole da “, le cui competenze fisse” sino alla fine del
comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i
supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei
confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura
anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico
dell’istituzione scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le
contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del decreto legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100
milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è
versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono
soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli
relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
40. In deroga all’articolo 4, comma 72,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle
contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita
all’erario.
41. Il contributo dello Stato alle
spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di
classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno
scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.
42. All’articolo 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole “contribuzione studentesca” sono inserite le
seguenti “degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata
normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”;
b) le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a
valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle seguenti “dei
trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. E’ fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di
destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore
degli studenti”.
Art. 8.
Riduzione della spesa degli enti
pubblici non territoriali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e
contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione
della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni
iniziativa affinché:
a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto
legge n. 78 del 2010, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali,
per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e
utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema
informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di
infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità
organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all’espletamento dell’attività
istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel
2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della
telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di
servizi online,
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso
una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero
degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali
di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga
esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
strumentale mediante l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione
degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che prevedano
l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati
nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai
criteri della domanda potenziale, della prossimità all’utenza e delle
innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei
servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli
atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine
di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per
cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà
provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli
incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi
finanziari di incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di
servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di
Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse
allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di
accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi
sostenuti nel 2011;
c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con
l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore
efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel
rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già
previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle
spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli
enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti
del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca
di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento
nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto
delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi.
Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello
Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle
misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione
sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento
avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e
organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
4. Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica
quanto previsto dal precedente comma 3.
Art. 9.
Razionalizzazione amministrativa,
divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e
i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari
in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni
fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione
o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane
ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti,
delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura
giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale
collaborazione, all’individuazione dei criteri e della tempistica per
l’attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di
monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione
a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati
al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente
adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni
si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi
dell’articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle
medesime regioni.
6. E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie
e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro
conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Art. 10.
Riorganizzazione della presenza dello
Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la
denominazione di Prefettura - Ufficio
territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell’autonomia funzionale e
operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni
di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte
le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all’individuazione di
ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi
all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme
generali regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito
territoriale di competenza delle Prefetture
- Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici
delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base
provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello
Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui
all’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o
sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa
degli uffici periferici dello Stato;
d) realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello
Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle
funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato,
di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti,
nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà
pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della
spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente
comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite
all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte
di altre strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza,
delle risorse umane ad altre
funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità
ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di
quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l’esercizio unitario
di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del
Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere
della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei
pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per
l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al
fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze
finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle
infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle
Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero
dell’economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari,
Art. 11.
Riordino delle Scuole pubbliche di
formazione
1. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse e
migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari
pubblici, garantendone l’eccellenza e l’interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti,
sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di
formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è
riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei
funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la
formazione propedeutica all’ammissione ai concorsi e quella permanente,
attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni
coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei
compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e
la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale
concentrazione in una scuola centrale esistente ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non
economici, previsione della tendenziale concentrazione in un’unica struttura
già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con
unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative
militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo
l’uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di
coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con
modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di
cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi ;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine
di garantire la stabilità del corpo docente e l’eccellenza dell’insegnamento
presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è
programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai
soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla
formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti
omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole
militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri
indicati al comma 1.
Art. 12.
Soppressione di enti e società
1. L’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA
le funzioni ed i compiti già affidati all’INRAN ai sensi dell’articolo 11
decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all’Ente risi le
competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono
soppresse le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed
all’Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del
trasferimento del personale di ruolo dell’INRAN, che mantiene il trattamento
economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i
restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla
loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in
vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all’INRAN ai sensi
dell’articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in
mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo
all'ente soppresso, il direttore generale dell’INRAN, è delegato allo
svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di
emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a
dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare
l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese
agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di
cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA
e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del
21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste
dalla vigente normativa.
9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando
quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente
esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima
fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata
apposita tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e
4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle
unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole
alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposte al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra
nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo
che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa
Agenzia.
13. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, gli
organi dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti.
14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di
tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri
rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale
privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è
adottato lo statuto dell’Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il compenso del
direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999
incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l’articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché
di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti
previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono
emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si
applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del
2007.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga
ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività
svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti
uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano
21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
l’organismo di indirizzo, istituito dall’articolo 2, comma 118, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate
dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese
di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a favore
dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti
effettuati in via temporanea dal Ministero dell’economia e delle finanze in
applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La
partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e
rimborsi spese.
24. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi
dell’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito
dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive
modificazioni, è posta in liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore
con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a
conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa
affidate ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già
stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e
sono già stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31
dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il
Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della
Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione
di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro
subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di
qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni
dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non
confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo
insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati
per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in
ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede,
entro il 31 dicembre 2013, all’estinzione e alla conseguente liquidazione dei
predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la società.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società
sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società.
Le disponibilità finanziarie residue sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso
Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente
non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare
secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus
S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate
le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in
erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura
ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo
si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in
materia di liquidazione delle società di capitali.
29. All’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell’ultimo periodo, dopo le parole: “Dall’anno 2012” sono aggiunte le
seguenti: “fino all’anno 2016”.
30. A decorrere dall’anno 2012, le risorse di cui all’articolo
32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le
modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e
destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed
internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività
culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture
destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati
annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui
al presente comma.
31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui
al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni,
di seguito denominata: “Fondazione”, è soppressa. Al fine di razionalizzare e
rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di
preminente interesse generale nell’ambito della formazione specialistica
avanzata del settore cinematografico, nonché della tutela, salvaguardia,
conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio
cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito,
presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro
sperimentale di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato:
“Istituto”. L’Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è
posto sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso si
applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L’incarico di
direzione dell’Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e nelle more della costituzione degli organi dell’Istituto, il Direttore
generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e
della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi
amministrativi della Fondazione.
32. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni è aggiunta la
seguente lettera: “g-bis) il Centro sperimentale di cinematografia”.
33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato,
nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad
oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato,
cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il
cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l’Istituto
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla
Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali
della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti
contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del
Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle
di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare
le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale
effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento
dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le
inerenti risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal
comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all’articolo 14, commi
da 6 a 14, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla quale, a partire
dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le
previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni. Presso la medesima Società sono, altresì,
trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla
Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35,
ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e
strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni
societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a
Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale
per il cinema, l’Istituto e l’Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le
modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del
patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell’Istituto
nei propri programmi formativi, didattici e culturali.
36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente
articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato.
37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è abrogato il decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui
all’articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso.
Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e
strumentali, dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono
trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le
attività culturali. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la
lettera g) è soppressa.
39. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 |