DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n.
201
Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(GU n. 284
del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251)
Entrata in
vigore del provvedimento: 06/12/2011
testo in
vigore dal: 6-12-2011
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti
pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese
nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del
principio di equità, nonchè di adottare misure dirette a favorire la crescita,
lo sviluppo e la competitività;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;
E M A N A
Il seguente
decreto-legge:
Titolo I
Sviluppo ed
equità
Art. 1
Aiuto alla
crescita economica (Ace)
1. In considerazione della
esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal
finanziamento con capitale di rischio, nonchè per ridurre lo squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si
finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura
patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della
determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli
enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei
commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente
articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota
percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta
l'aliquota percentuale per il calcolo
del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di
ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a
titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo
triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento
nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente
alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della
disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo
bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come
variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonchè gli utili accantonati a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di
partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di
aziende.
6. Gli incrementi derivanti da
conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le
relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova
costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica
anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al
comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai
soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione
del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere
stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.
Art. 2
Agevolazioni
fiscali riferite al costo del lavoro nonchè per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive
determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo
decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All'articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole
"periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a
10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età
inferiore ai 35 anni";
b) al numero 3), dopo le parole
"Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a
15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età
inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2011.
Art. 3
Programmi regionali
cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della
eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare
la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni
2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo la lett. n), è aggiunta la seguente:
"o) per gli anni 2012, 2013 e
2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese
nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo
Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione
Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014."
L'esclusione delle spese di cui al
periodo precedente opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri
di cui al comma 2.
2. Per compensare gli effetti in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi
volti a favorire lo sviluppo", ripartito tra le singole Regioni sulla base
della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi
operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale
2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007.
All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da
comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle
richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla copertura degli oneri
derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente
provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di
garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle
esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul
conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e
150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere
riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione. All'onere
derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori
spese recate dal presente decreto.
Art. 4
Detrazioni
per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le
parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e
16-bis)";
b) nell'articolo 12, comma 3, le
parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e
16-bis)";
c) dopo l'articolo 16, è aggiunto
il seguente: "Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati
gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e
d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o
al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del
presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di
handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi;
g) relativi alla realizzazione di
opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di
opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in
assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della
normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione
della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di
esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui
al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1
spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data
di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi
di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione
di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al
comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al
50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con
le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per
cento.
7. La detrazione è ripartita in
dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante
norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo
le parole: "e i)", sono aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo
16-bis)".
2. All'articolo 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010,
2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole:
«dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole:
«dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole:
«giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole "31 dicembre 2011"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". La detrazione
prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle
spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
Art. 5
Introduzione
dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali, con destinazione dei
relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo
parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono
riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di
ricchezza patrimoniale della famiglia, nonchè della percezione di somme anche
se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le
agevolazioni fiscali e tariffarie, nonchè le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più
riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia
individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti
reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza
derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali
per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle
donne e dei giovani.
Art. 6
Equo
indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza
dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per
causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonchè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non
sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonchè ai
procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta
data.
Titolo II
Rafforzamento
del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7
Partecipazione
italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica
è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30
settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è incaricato
dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con
l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
conseguenti ai predetti emendamenti.
Piena ed intera esecuzione è data
agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato
ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli
impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi
internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012,
di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la
partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di
Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul
conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del
bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di
euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di
euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Art. 8
Misure per
la stabilità del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione
della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30
giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività
delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire
dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui
all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità
alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia
di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della
Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca
richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui
al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui
al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su
apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale
escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo,
per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie
concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamente necessario per
ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche
beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono
oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la
necessità di mantenere in vigore l'operatività di cui al comma 1 e l'esigenza
di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati
alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle
operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le
eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla
Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base
degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012
un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al
comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli
interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività
in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per
il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto
delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze,
su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata
dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già
in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare
massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può
eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di
terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del
Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i
risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può
essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che
presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di
emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del
capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non
subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o
prodotti complessi nè incorporano una componente derivata. A tal fine si fa
riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X,
Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al
precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso
essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel
patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza
prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27
dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di
strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata
superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma
1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti
dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del
comma 1.
14. Gli oneri economici a carico
delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire
dal 1° gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata
originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei
seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40
punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul
rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio
composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o
alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior
Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati
Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a
5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie
garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la
commissione, di cui al punto
(ii) della lettera a), è computata
per la metà;
c) per passività con durata
originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei
seguenti elementi:
(i) una commissione di base di
0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul
rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del
debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per
banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non
sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati
rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a)
del comma 14 è calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un
rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui contratti
di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito
dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla
medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la
mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un
campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in
paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating
disponibile.
16. In caso di difformità delle
valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è
quello più elevato.
17. I rating di cui al presente
articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia
dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre
2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni
della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla
Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
19. La commissione è applicata in
ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le
commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali
posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative
quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può variare i criteri di calcolo e la
misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle
Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di
mercato.
Le variazioni non hanno effetto
sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione
alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel
medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità
che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata
secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento
del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di
essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le
quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle
operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità
di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti
criteri:
a) i coefficienti patrimoniali
alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori
a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della
banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite.
24. La Banca d'Italia comunica
tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla
presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di
valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità
delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce
delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di
vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione
dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi
comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede
tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della
banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal
sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonchè dell'insieme
delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro
comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con
modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado
di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata
d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia,
allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le
obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi
importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima
della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro
accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità
della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno
antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il
pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la
Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante
contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato
entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento
della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme
pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno
del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea
del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene
trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di
cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato in conseguenza
della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il
provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare
anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui
operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante
pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore
e dei terzi all'atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1,
lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e
all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In
caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione
prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a
favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta
alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle
passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della
banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la
solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in
conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19
agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio
della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica
alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di
strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e
modalità di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze
può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti
erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità
(emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito
delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 9
Imposte
Differite Attive
1. All'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole "dei
soci" sono aggiunte le seguenti: "- o dei diversi organi competenti
per legge -";
2) dopo l'ultimo periodo è
aggiunto il seguente: "Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla
data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente comma;"
b) dopo il comma 56, sono inseriti
i seguenti:
"56-bis. La quota delle
attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di
cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è
trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla
data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la
perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata
nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari
alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di
cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno
dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti
d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai
commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria
ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione
delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari
finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per
cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o
liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è
trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte
anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600."
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole
"al comma 55" sono sostituite dalle parole "ai commi 55, 56,
56-bis e 56-ter" e le parole "rimborsabile nè" sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole
"può essere ceduto ovvero" sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le
parole "n. 241" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero può essere
ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
4) dopo il terzo periodo, è
aggiunto il seguente: "L'eventuale credito che residua dopo aver
effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è
rimborsabile.";
5) l'ultimo periodo è soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole
"modalità di attuazione" sono aggiunte le parole "dei commi 55,
56, 56-bis, 56-ter e 57".
Titolo III
Consolidamento
dei conti pubblici
Capo I
Misure per
l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10
Regime
premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la
trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di
impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5
del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti
benefici:
a) semplificazione degli
adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti
amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o
della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti
al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo
10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati
sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei
termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1
sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico
all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e
ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a
fattura;
b) istituisca un conto corrente
dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale
o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1,
lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti
l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In
particolare, col provvedimento potrà essere previsto:
a) predisposizione automatica da
parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli
di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico
da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da
parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD
e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonchè gestione degli
esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte
del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di
certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di
compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per
compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della
garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1,
che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni
di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti
benefici:
a) determinazione del reddito
IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da
parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle
scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e
dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai
versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di
attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle
medesime.
7. Il contribuente può adempiere
agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un
intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono
agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonchè a quelli di cui al decreto
legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici
previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli
obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni
non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della
sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi
dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti
soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti
basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera
d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i
termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al
comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia
regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati
previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla
precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli
specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti
soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende
applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la
Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione
di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo
proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su
specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle
informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore
e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente
comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri
istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri
6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo
10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni
di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina
di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal
contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni
di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative
all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento
effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad
applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 11
Emersione
di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle
richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. A far corso dal 1° gennaio
2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di
cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti
necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonchè l'importo delle operazioni
finanziarie indicate nella predetta disposizione.
3. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli
operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al
precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori
informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
4. Oltre che ai fini previsti
dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,
sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior
rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge
14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio
informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto
Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla
Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di
prestazioni socio-assistenziali affinchè vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su
specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: " a) esclusi i casi straordinari di controlli
per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma
d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di
programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli
accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile,
in borghese;"
b) al comma 2, lettera a), i
numeri 3) e 4) sono soppressi.
8. All'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole
"e dei consigli tributari" e le parole "nonchè ai relativi
consigli tributari" sono soppresse, nel terzo comma le parole ", o il
consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario" sono
soppresse, la parola "segnalano" è sostituita dalla seguente:
"segnala", e le parole "Ufficio delle imposte dirette" sono
sostituite dalle seguenti:"Agenzia delle entrate";
b) al quarto comma, le
parole:", ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola:
" comunicano" è sostituita dalla seguente:"comunica";
c) all'ottavo comma le parole:
"ed il consiglio tributario possono" sono sostituite dalla seguente:
"può";
d) al nono comma, secondo periodo,
le parole: "e dei consigli tributari" sono soppresse.
9. All'articolo 18 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
Art. 12
Riduzione
del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso
del contante
1. Le limitazioni all'uso del
contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e
13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo
di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le
parole:
"30 settembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".
2. All'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di favorire
la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i
costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento
delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi
basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera
precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti
correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai
servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500
euro;
c) lo stipendio, la pensione, i
compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale
e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro,
debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero
mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al
periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di
sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli
accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Per
tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto
di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di
cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei
tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle
finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari
finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinchè i soggetti
in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che
tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle
norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula
della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere
stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli
intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le
convenzioni.".
3. Il Ministero dell'economia e
delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad
offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le
caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un
numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una
carta di debito;
b) struttura dei costi semplice,
trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con
finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione
IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente
svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente
individuato ai sensi del comma 3 è esente dall'imposta di bollo nei casi di cui
al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal
comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di
quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L'Associazione Bancaria
Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle
commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo
giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle
transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.
183.
11. All'articolo 51, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche
alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura
fiscale".
Capo II
Disposizioni
in materia di maggiori entrate
Art. 13
Anticipazione
sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha
per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta
municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il
valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
6. L'aliquota di base dell'imposta
è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a
0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4
per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2
per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre
l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono
stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che
queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la
quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e
delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonchè dei fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo
periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo,
nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio
2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".
Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla
misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice
civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero
dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
14. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e
le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
15. A decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.
16. All'articolo 1, comma 4,
ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole
"31 dicembre" sono sostituite dalle parole:"20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a
"legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate
entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere
l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo
13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai
comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza
ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonchè le Province autonome di
Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto
maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un
importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
18. All'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai
commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonchè, per gli anni 2012,
2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4";
19. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonchè dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di
solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All'articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo
periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2012";
b) al comma 2-ter, primo periodo,
le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2012";
c) al comma 2-ter, terzo periodo,
le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2013".
Restano salve le domande
presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini
originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.
Art. 14
Istituzione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio
2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo
dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al
tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque
possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro
che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei
di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in
multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed
aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali
e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in
base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei
criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone
comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della
toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di
interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui
manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la
determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica,
presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità
immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile.
10. Nella determinazione della
superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne
dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa è composta da una
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi
entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per
l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo
del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della
sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento
di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in
base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio
comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro,
anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è
ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013
il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23
del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana
e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito
derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonchè le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto
dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
15. Il comune con regolamento può
prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel
caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti
che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso
abitativo.
16. Nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione
alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della
tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che
il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale
si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella
misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di
danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai
commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo,
concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni
tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali
riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie
di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione
della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
24. Per il servizio di gestione
dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione
del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello
stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione
della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con
le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla
data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto
dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l'applicazione
del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed
aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al
comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio è
determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma
12.
31. La tariffa è applicata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29
applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla
componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili
dei comuni determinato ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo
presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso,
dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a
tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione
può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su
modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui
consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del
tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente
postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in
unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio
per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del
corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.
38. In caso di mancata
collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o
insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele
dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta
o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100
a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40
e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facoltà del
comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto
dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale
rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio
2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale
per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo
195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la
predetta tariffazione".
47. L'articolo 14, comma 7, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere
dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.
Art. 15
Disposizioni
in materia di accise
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui
all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo:
euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante:
euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti
usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione:
euro 0,00331per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonchè
l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I
del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro
704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle
benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1,
comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente
agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,
disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma
1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Art. 16
Disposizioni
per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica
di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da
diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate
in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al
pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o
frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo
di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo
di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo
di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo
di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo
di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo
di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo
di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo
di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo
di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà
per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente
dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei
comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonchè per le
unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle
unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino
l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonchè alle
unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni
di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui
al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto
soccorso.
6. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della
tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con
patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie
all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della
tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche
elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità
da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori,
al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la
navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le
forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonchè le
altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia
giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed
elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che
trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per
l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del
processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della
sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni
tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa
tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo
della tassa dovuta.
11. È istituita l'imposta erariale
sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione,
immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure
annuali:
a) velivoli con peso massimo al
decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al
kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al
kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al
kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al
kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al
kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al
kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al
kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è
pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri
e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta è dovuta da chi
risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente
con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in
relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in
cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella
misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validità.
13. Per gli aeromobili con
certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data
di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in
cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve
essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta di
cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli
aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e
non di linea, nonchè del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione,
parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di
proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di
addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento
per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili
di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e
dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili
immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili
esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
15. L'imposta di cui al comma 11 è
versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 17
Canone RAI
1. Le imprese e le società, ai
sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono
indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la
categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di
abbonamento radiotelevisivo speciale, nonchè gli altri elementi che saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la
dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di
abbonamento radiotelevisivo speciale.
Art. 18
Clausola di
salvaguardia
1. All'articolo 40 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal
seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1°
ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento
sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013
continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le
predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti
percentuali.".
b) al comma 1-quater, dopo le
parole: "comma 1-ter" sono inserite le seguenti: ", secondo e
terzo periodo"; nel medesimo comma la parola:
" adottati" è sostituita
dalle seguenti: "entrati in vigore"; nel medesimo comma le parole:
"4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonchè a 16.000 milioni di euro
per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014" sono sostitute dalle seguenti: "13.119 milioni di euro per
l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".
Art. 19
Disposizioni
in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonchè su valori "scudati"
1. A decorrere dal 1° gennaio
2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è
sostituito dal seguente:
Articolo Della Tariffa |
Indicazione degli atti soggetti all'imposta |
Imposte Dovute fisse |
Imposte dovute proporzionali |
13 |
2-ter. Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso |
|
0,1 per cento annuo per il 2012 0,15 per cento a decorrere dal 2013 |
2. Nella Nota 3-ter all'articolo
13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli
strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di
deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno
nonchè alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un
obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso
dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo
rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti
finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura
massima di euro 1.200,00.".
3. Per le comunicazioni di cui al
comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della
somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al
50 per cento.
4. Le attività oggetto di
rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e
15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e
integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un'imposta straordinaria
dell'1,5 per cento.
5. Gli intermediari di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
provvedono a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate,
ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari
effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16
febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute
nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al
comma precedente segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei
confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta a causa
dell'intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o
gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver
ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei
contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
7. Per l'omesso versamento si
applica una sanzione pari all'importo non versato.
8. Per l'accertamento e la
riscossione dell'imposta, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L'imposta di cui al comma 4 è
dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto
di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di
emersione ovvero comunque dismesse.
10. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di
attuazione dei commi da 4 a 9.
Art. 20
Riallineamento
partecipazioni
1. La disposizione del comma 12
dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle
operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il
versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di
scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il
termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta 2014.
2. Gli effetti del riallineamento
di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili,
le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate del 22 novembre 2011.
Capo III
Riduzioni
di spesa. Costi degli apparati
Art. 21
Soppressione
enti e organismi
1. In considerazione del processo
di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonchè al fine di migliorare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale
e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all' INPS,
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
2. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo
2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono
trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è
incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di
ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui
all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I
due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in
altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.
3. L'Inps subentra, altresì, nella
titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la
loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1,
cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti
all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale,
sono così attribuiti:
a) in considerazione
dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti
di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del
Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza
del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni
dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e
ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni
regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei
medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di
appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui
al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è
integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione
dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando
una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1
a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel
2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il
conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio
statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66,
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento
degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,
nonchè la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le
più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con
cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del
processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le
attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e
Basilicata, nonchè nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è
soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente
con le relative risorse umane e strumentali, nonchè tutti i rapporti attivi e
passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate,
assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello
Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A
far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure
di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata
dall'attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale
per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione
e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su
designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei
revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla
data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi
decadono. La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni:
<<Consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore>>, <<Consorzio dell'Oglio - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago d'Iseo>> e <<Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di
Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonchè le modalità di
funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati
della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla
medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi,
indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al
precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I
dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto
collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione
organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere
il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A
sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli
enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse
finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel
medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari
del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti
soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità
dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può
delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere
sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di
controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi
per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo
periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute
nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle
funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di
personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche
disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti
soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie
misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad
essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a
quanto previsto dall'allegato A, sono trasferite all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza
della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
20. La Commissione Nazionale per
la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.
ALLEGATO A
Ente soppresso |
Amministrazione interessata |
Ente incorporante |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia per la sicurezza nucleare |
Ministero dello sviluppo economico |
Ministero dello sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale |
Ministero dello sviluppo economico |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
21. Dall'attuazione dei commi da
13 a 20 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 22
Altre
disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
1. Ai fini del monitoraggio della
spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a
carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere
i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci
giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire
l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse
quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con
uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità
dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo,
amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di
cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli
enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la
riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle
Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2
si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del
decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e attività culturali", convertito, con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole "entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2012".
6. I commi da 18 a 26
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai
seguenti:
«18. È istituita l'Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di
denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per
le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il
Ministero dell'economia e delle finanze.
19. Le funzioni attribuite all'ICE
dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e
all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il
finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione
degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di
sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali,
e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le
attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare,
offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane
che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario,
al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in
stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici
e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il
presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con
funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal
Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono
scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente
del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici
elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio
dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai
Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina
della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge
funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia.
Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e
alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento
delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale
non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri
del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque,
entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle
risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se
dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di
amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di
organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite
massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai
Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano
annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti,
attraverso il Ministero degli esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero
nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale
dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della
dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla
osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste
dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso
le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato
nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò
che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della
Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle
imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione,
con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo
indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una
valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli
uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo
indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è
attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono
controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle
sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in
questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle
risorse umane, strumentali, finanziarie, nonchè dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al
Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a
rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in
misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato
trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine
della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero dello
sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti
del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a
tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo
periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti
giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i
pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del
regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni
del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni
e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria
amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le
sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei
rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto
Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento
delle attività di ordinaria amministrazione.
26-ter. A decorrere dall'anno
2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il
finanziamento delle attività di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è
altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo
per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia.
Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione
all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere
utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai
predetti oneri si provvede nell'ambito delle risorse individuate al comma 4.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia
sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la
realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione
europea;
b) corrispettivi per servizi
prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle società
eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e
di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede
alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei
limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter
e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida
e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppo economico
sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli
uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire
opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle
modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media
annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle
attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e
medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo
indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di
apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale
trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti
al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonchè il trattamento
economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalit