Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314
Armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti
i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori
di lavoro
Il
Presidente della Repubblica
Visti
gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi
volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 1997;
Acquisito
il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
agosto 1997;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizione
dei redditi da lavoro dipendente
1.
Nell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la definizione dei redditi di lavoro dipendente, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2.
Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a)
le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b)
le somme di cui all'art. 429, ultimo
comma, del codice di procedura civile.".
Art. 2
Redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente
1.
All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1:
1)
la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i compensi per l'attività
libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;";
2)
nella lettera f) dopo le parole "pubbliche funzioni", sono inserite
le seguenti: "nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di
sorveglianza,";
3)
nella lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle
suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della
Repubblica;";
4)
la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) i compensi percepiti dai
soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative.";
b)
nel comma 3, le parole: "lettere f), g), h) e i) del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere e), f), g), h) e i) del comma 1".
Art. 3
Determinazione
del reddito di lavoro dipendente
1.
L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, è sostituito
dal seguente:
"Art.
48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro
dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori
di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo
a quello cui si riferiscono.
2.
Non concorrono a formare il reddito:
a)
i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal
lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non
superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base
per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124. La suddetta condizione non si applica nel
caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, 579;
b)
le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla
generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a
lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c)
le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le
indennità sostitutive;
d)
le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie
di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e)
i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo
47;
f)
le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 65, con
esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, e l'utilizzo delle
relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati
nell'articolo 12;
g)
il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi degli
articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile, anche se emesse da
società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
h)
le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle
condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro
in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera
b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro;
i)
le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta.
3.
Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si
applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura
pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite,
lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4.
Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a)
per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di
ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b)
in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a
rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
c)
per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza
tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30
per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere
iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di
locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato
in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
5.
Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio,
ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di
rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6.
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti
per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre
variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le
indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il
reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e
condizioni di applicabilità della presente disposizione.
7.
Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3
milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni
per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le
indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di
trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in
qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di
lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8.
Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i
servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad
esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella
misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli
emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilità di quella di cui al comma 5.
9.
Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella
legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto
si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo
decreto.".
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi
per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Determinazione
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 48, è inserito il seguente:
"Art.
48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). -
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di
seguito specificato:
a)
ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 47, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a
formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque
a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria;
b)
ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme
erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di
rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti
stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1
dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c)
per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella
misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono
reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo
d'imposta;
d)
per le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48 e
le stesse costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo
corrisposto.".
Art. 5
Altre
disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 3, comma 3, recante l'elencazione dei redditi e degli assegni
esclusi dalla base imponibile:
1)
la lettera c), concernente i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero,
è abrogata;
2)
la lettera d), riguardante gli assegni familiari, è sostituita dalla seguente:
"d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con
gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di
famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.";
b)
nell'articolo 10, comma 1, riguardante gli oneri deducibili dal reddito
complessivo, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) le somme
restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in
anni precedenti;";
c)
all'articolo 16, comma 1, recante l'elencazione dei redditi soggetti a
tassazione separata, nella lettera b), le parole da: "di cui alle lettere
a) e g) del comma 1 dell'articolo 47" fino alla fine della lettera, sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma
2 dell'articolo 46";
d)
all'articolo 17, riguardante l'indennità di fine rapporto:
1)
il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Sulle anticipazioni e sugli
acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti,
nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l'imposta si
applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto
della liquidazione definitiva.";
2)
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per le somme corrisposte
in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se
uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con
l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata
lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.";
e)
all'articolo 62, riguardante la deduzione dal reddito d'impresa delle spese per
prestazioni di lavoro, nel comma 1-bis), secondo periodo, le parole: "a
norma dell'articolo 48, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "a
norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c)".
2.
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni
fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
Art. 6
Determinazione
del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi
1.
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli
articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
"Art.
12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). - 1.
Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui
all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
maturati nel periodo di riferimento.
2.
Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3.
Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle
di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4.
Sono esclusi dalla base imponibile:
a)
le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b)
le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione
trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità
dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c)
i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di
risarcimento danni;
d)
le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie
per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui
al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i
proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e)
nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono
incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal
contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f)
i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate,
sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste
da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di
erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del
lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR,
sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993,
e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio
di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore
destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle
casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di
solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579;
g)
i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
5.
L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6.
Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle
predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza
nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7.
Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle
contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme
del presente articolo.
8.
Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima
o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste
per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni
imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9.
Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a
seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi
di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di
corresponsione.
10.
La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle
prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate.".
2.
All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'ammontare dei
redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni
dei sostituti d'imposta.".
3.
Per il 1998, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza
sociale, non concorrono a formare la base imponibile contributiva le indennità
di cassa e di maneggio di denaro.
Art. 7
Modificazioni
alle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi da lavoro
dipendente
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel quarto comma dell'articolo 1, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo
della dichiarazione, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le
persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono
soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché
di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma
4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva
e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila.
Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione,
possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis,
con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione dei redditi;"; nel medesimo comma le
lettere d), e) ed e-bis) sono abrogate; nel medesimo articolo il quinto comma è
abrogato;
b)
l'articolo 7-bis, riguardante le certificazioni dei sostituti d'imposta, è
sostituito dal seguente:
"Art.
7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel
titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono
rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante
l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute
operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai
fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto
del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di
attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
2.
I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica,
sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici
giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.";
c)
l'articolo 21, riguardante le scritture contabili dei sostituti d'imposta, è
sostituito dal seguente:
"Art.
21 (Scritture contabili dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel
terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro
matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente
legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma
dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono
risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della
vigente legislazione sul lavoro.";
d)
l'articolo 23, riguardante l'effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, è sostituito dal seguente:
"Art.
23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli enti e le società
indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo
51 del citato testo unico, o imprese agricole, i quali corrispondono somme e
valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto
del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui
la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
2.
La ritenuta da operare è determinata:
a)
sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun
periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di
reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del
citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto
anche per i periodi di imposta successivi;
b)
sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c)
sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo
18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto
l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto
al sostituito nel biennio precedente;
d)
sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello
stesso testo unico;
e)
sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del
citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con
l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3.
I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data
di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui
all'articolo
47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle
eventualmente spettanti a norma dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico
per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute,
nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso
articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28
febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al
sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora
dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei
periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli
importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità
previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo
d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve
provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora le
comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del
12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai
fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo. Se alla
formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti
all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione
fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche
nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
4.
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il
sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di
lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve
consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione
unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di
lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti
non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta
certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale
delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente
disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti
pensionistici.
5.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche
che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
quando corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48, dello stesso testo
unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro
autonomo.".
e)
l'articolo 24, concernente l'effettuazione della ritenuta sui redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, è sostituito dal seguente:
"Art.
24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. I
soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di
cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo
48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi
2, 3 e 4.
2.
Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che
corrispondono le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di
gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente,
l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi
contributi.";
f)
l'articolo 29, concernente l'effettuazione dalla ritenuta sui compensi e altri
redditi corrisposti dallo Stato, è sostituito dal seguente:
"Art.
29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). - 1. Le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare
all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le
seguenti modalità:
a)
sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso
e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;
b)
sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni
altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo
unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della
categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c)
sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo
18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto
l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto
al sostituito nel biennio precedente;
d)
sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello
stesso testo unico;
e)
sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato
testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso
testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo
scaglione di reddito.
2.
Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e
continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di
cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine,
all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 2 dell'articolo 23 intende adottare in caso di incapienza
delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni
di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio
dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli
eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico
del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla
data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che
siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.
3.
Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati
nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle
indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte
imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5.
Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che
corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e
28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni
stesse.".
Art. 8
Disposizioni
in materia di titolari di più trattamenti pensionistici
1.
I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,
concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, come
sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli
enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario
delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai
trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
Entro
il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di
cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante
l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o
più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le
detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore
importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali
contributi da trattenere.
A
partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di
minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento
pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle
pensioni.
Entro
il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete
operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il
28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa
certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello
stesso decreto, annotando sulla stessa che è stata applicata la presente
disposizione.
Sulla
base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei
trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione
finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo
a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
I
titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese
applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo
di presentare la dichiarazione dei redditi.
Ai
fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i titolari di
più trattamenti pensionistici cui si è reso applicabile la presente disciplina
sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.".
Art. 9
Entrata in vigore e
abrogazione di norme
1.
Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1998. Restano confermate le
vigenti disposizioni legislative che stabiliscono l'esenzione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche di taluni redditi di lavoro dipendente o
assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensione.
2.
Sono abrogati l'articolo 7, e i commi 2 e 3 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42,
recante disposizioni attuative e transitorie relative al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3.
Sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di
lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.