Decreto Legislativo 14 gennaio 2008,
n. 22
"Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università, e in particolare
l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e c);
Vista la legge 2 dicembre
1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero
della pubblica istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca;
Vista la legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli
ordinamenti universitari;
Vista la legge 2 agosto
1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in
particolare gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio
1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di
accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, concernente modifiche al regolamento recante norme
sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro
dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto
disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio
2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento
finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui
all'articolo 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, nonchè il potenziamento e lo
sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Con separato decreto emanato,
ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento
finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con
particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi
finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi
1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.
Art. 2.
Raccordi
tra le istituzioni
1. Gli istituti di istruzione
secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia
amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei
piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le
università, anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento
e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonchè le connesse
attività di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel
Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione
in servizio.
2. Le università e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle
rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione
secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto già realizzato
attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere
ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione
attraverso piani pluriennali di intervento.
3. Per la progettazione,
realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi
1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni,
aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese,
rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, che intendano fornire
il loro apporto, ai fini predetti, con proprie risorse tecniche, umane,
finanziarie, attrezzature e laboratori.
4. È istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con
rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero dell'università e della ricerca, nonchè di una rappresentanza
territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del
principio della pari opportunità tra uomo e donna. La Commissione ha il compito
di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attività svolte in attuazione
del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno
al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della pubblica
istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle
iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il
potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, università e istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della
Commissione non spettano compensi, nè rimborsi per le spese sostenute.
5. Il Ministero dell'università e
della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della
Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale,
formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione
della qualità dei risultati scolastici, con l'indicazione delle priorità, dei
progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine
disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
Percorsi di
orientamento
1. I percorsi di orientamento
mirano prioritariamente a dare allo studente opportunità di:
a) conoscere temi, problemi e
procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare
interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in
relazione ad un proprio progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro
e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree
disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;
d) disporre di adeguata documentazione
sui percorsi e le sedi di studio, nonchè sui servizi agli studenti nella
formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e
consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per
i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal
penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori
finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti
significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in
Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si
inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria
di secondo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e
organizzativa previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Le istituzioni, scolastiche, le
università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni,
collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attività intese
a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato
le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
4. I docenti della scuola
secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove
di selezione per l'accesso all'università, che devono comunque tener conto
degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione
secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie
superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori
universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonchè di docenti delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'università e
della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un
osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli
istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonchè alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei
propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso
di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi nè rimborsi spese a
qualsiasi titolo dovuti.
Art. 4.
Valorizzazione
della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264
1. Il punteggio massimo degli,
esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, è di 105 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio
80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25
punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici
di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5,
nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 25 punti assegnati ai
risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei
seguenti, elementi:
a) la media complessiva, non
inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno
degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi
compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione
all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso
all'esame di stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di
percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo
biennio;
b) la valutazione finale
conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria
superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita
dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio
di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in
relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;
c) la lode ottenuta nella
valutazione finale dell'esame di Stato;
d) le votazioni, uguali o
superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli
ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi
universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per
il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla
base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli
atenei nei relativi bandi.
5. Il Ministero della pubblica
istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna
commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o
paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni
conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che
rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).
Art. 5.
Certificazioni
1. Le certificazioni relative
alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio
finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di
esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico
dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che
hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come
previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione è
relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico
dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai
commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato.
Art. 6.
Norme
finali
1. Le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.
2. Dalle disposizioni di cui al
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.