DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213
Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.
(GU n. 25 del 1-2-2010 )
Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59,
e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
Visto il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il
riordino dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 1,
commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176;
Vista la legge 27
settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato relativa all'applicazione anche all'INFN
della disciplina generale prevista per i consigli di amministrazione degli enti
data la peculiarità dell'organizzazione dell'ente medesimo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle
commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la
nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri
selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto
profilo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato circa la possibilità, nella fase di prima
attuazione della riforma, per i presidenti di essere rinominati qualora abbiano
ricoperto l'incarico medesimo per meno di otto anni in quanto si è accolta una
condizione differente, posta sul medesimo comma, dalla VII Commissione della
Camera al fine di uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei
consigli di amministrazione;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente della Camera relativa all'eliminazione del numero
massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli
tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni realizzano la delega
prevista dalla legge n.
165/2007,
fissando limiti e metodo della prevista riduzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e
delle finanze e per la semplificazione normativa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Riordino
degli enti di ricerca
Art. 1
Obiettivi del riordino e definizioni
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e
razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia,
trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della
disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di
ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, è emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati nell'articolo 18
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27
settembre 2007, n. 165, così come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Agli effetti del presente decreto legislativo, ove non
diversamente disposto, si intendono:
a) per enti di ricerca: gli enti pubblici nazionali di
ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) per PTA: Piano triennale di attività, di cui all'articolo
5;
e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale
degli enti di ricerca, di cui all'articolo 5.
Art. 2
Autonomia
statutaria
1. Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria
nel rispetto dell'articolo 33,
sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei
ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione,
dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in
conformità alle disposizioni della legge 27 settembre
2007, n. 165,
e del presente decreto legislativo, nonché con quelli compatibili dei
rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di
ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli
organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza
dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.
2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con
decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati,
sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in
coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione
europea.
Art. 3
Statuti degli enti di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed
articolano la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi
strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché dei fabbisogni e
del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il
raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività.
2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei
componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo,
nonché l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed
efficienza della gestione. Le specifiche misure di snellimento devono comunque
garantire l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze
tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri
previsti dall'articolo 1,
comma 1, lettera f) della legge 27 settembre 2007, n. 165.
3. In sede di prima attuazione, la formulazione e
deliberazione degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, è attribuita
ai consigli di amministrazione in carica alla data di emanazione del presente
decreto, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in
relazione alle finalità dell'ente ed al particolare compito conferito, nominati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro. Agli
esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono
deliberati previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di inottemperanza
della disposizione del presente comma, può provvedere il Ministero in via
sostitutiva, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1,
comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.
Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di
ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è
effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui
all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei
risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione
dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di
ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse,
una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al comma 1, con
progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento
premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli
enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono
disciplinate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
Art. 5
Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica
decennale degli enti di ricerca - DVS
1. In conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini
della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti
di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un
piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento
di visione strategica decennale, in conformità alle particolari disposizioni
definite nei rispettivi statuti e regolamenti.
2. Il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero,
anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali
di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti
di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli
enti di ricerca.
3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed
armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi
del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di
nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione
comparativa e di indirizzo strategico. Tale funzione è prevalentemente
esercitata sulla base dei PTA e dei DVS ovvero anche impartendo dirette
indicazioni volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema o
esperendo iniziative basate su modalità di carattere selettivo atte a
sollecitare la collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e
realizzazione di progetti congiunti.
A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche
individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di
comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli
enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del
piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.
L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni
dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione
pubblica.
Art. 6
Regolamenti degli enti di ricerca
1. I regolamenti del personale e di amministrazione, finanza
e contabilità, vengono adottati in conformità ai principi e alle vigenti norme
di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni
del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.
2. I regolamenti del personale prevedono modalità
procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un
parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti, la cui
individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della
normativa vigente in materia.
Art. 7
Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti
1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati
dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo di
legittimità e di merito esercitato dal Ministro.
2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di
amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne i regolamenti del
personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei
predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione
dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di
legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e
divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive
modificazioni.
Art. 8
Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca
1. Il numero dei
componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può
superare:
a) cinque
componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di
importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli
enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale;
b) tre componenti negli altri
casi.
2. I componenti del consiglio di
amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del
Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola
volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con
riferimento ai mandati già espletati prima dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 9
Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana e Istituto
nazionale di fisica nucleare
1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di
alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata
esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui:
quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su
indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla
Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed
uno espressione delle comunità scientifica di riferimento. Il relativo
consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un
massimo di dieci componenti.
2. Al fine di sostenere la competitività anche a livello
internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai
dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione
delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonché
nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed
assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e
responsabilità del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR
può altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e
coordinamento delle attività polari.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale
italiana, nominato con decreto del Ministro, è costituito dal presidente e da
altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari
esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi
degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari
disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli
organi statutari.
Art. 10
Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la
costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed
indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni
consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di
visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure
volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca,
incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di
altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione
con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di
amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità
scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati
da non più di sette componenti.
Art. 11
Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa
1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del
consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del
Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque
persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed
internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di
coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.
Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal
Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere
amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero.
Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di
selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le
modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna
posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al
Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre
consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro.
Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o
disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita
negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque
consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal
Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità
scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di
consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente
disposto all'articolo 9.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei
consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.
Art. 12
Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca
1. Gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'articolo 4 e del
capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della legge 7 agosto
1990, n. 241,
e, tenendo conto delle relative peculiarità, adottano con lo statuto anche le
regole di organizzazione e funzionamento.
2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i
regolamenti degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra
compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità
gestionali, comprendenti anche le tipiche attività di controllo di gestione,
nonché funzioni valutative e di controllo.
3. Gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di
amministrazione allo scopo di ricondurne le competenze alla approvazione degli
atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il
funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti medesimi, consentendo
la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e
responsabilizzazione del ruolo dei direttori generali e della relativa
dirigenza.
4. Gli statuti e i regolamenti prevedono inoltre procedure
di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di
ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini
nella composizione degli organi, nonché specifiche disposizioni agevolative per
la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni
internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di
competenze ed esperienze tra pubblico e privato.
Art. 13
Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale
1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro,
sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo
indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e
tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al
massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di
amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di
altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento,
che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
Art. 14
Riorganizzazione delle sedi degli
enti di ricerca
1. Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano agli enti di ricerca
vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con le modalità ivi
previste, predispongono un piano volto
alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra
diversi enti, nonché alla realizzazione di economie di spesa.
Art. 15
Infrastrutture di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche
misure e soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle
infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro
programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della
ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo
scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza,
accessibilità ed internazionalizzazione.
2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate
strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le
modalità di cui alla parte II del
titolo III del capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per
l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca si fa
ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare, dall'articolo 17 comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 16
Strumenti innovativi di finanziamento e
partecipazione al capitale di rischio
1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimità e di
merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro,
possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati,
articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di
fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di
trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative
produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il
coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate
allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.
3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi
statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere tengono conto di quanto
previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Capo II
Enti di ricerca del settore istruzione
Art. 17
Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
formazione
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le
competenze definite dal decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazione, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la
durata del mandato inizialmente ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di
valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità
oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e
della diffusione dei risultati della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e
formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni
scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove
oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla
realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione
delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei
fattori che influenzano gli apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli
esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
e) lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione
alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative
di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema
universitario;
f) lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle
proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di
enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a
progetti internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attività di supporto e assistenza
tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome
iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attività di formazione del personale
docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione
con l'ANSAS.
Capo III
Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme
Art. 18
Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti di ciascun ente incompatibili
con i principi e le disposizioni del presente decreto legislativo, nonché in
particolare le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 6,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) l'articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
c) l'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
d) l'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
e) l'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;
f) l'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al completamento delle
procedure di nomina che devono completarsi entro il termine di mesi due dalla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1,
comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano