Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165
"Attuazione
delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 2,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma
1, della legge 8 agosto 1996 , n. 417;
Visto l'articolo 1,
commi 97 lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, di grazia e
giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
TITOLO I
PERSONALE
DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI
FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
Art. 1.
Campo di
applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto
1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 2.
Limiti di
età per la cessazione dal servizio
1. I limiti di età per la
cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati,
qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.
2. Fermi restando il limite di 60
anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i
colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato
maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al
compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in
soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi
previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per
l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa.
Art. 3.
Ausiliaria
1. Il collocamento in ausiliaria
del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare permane
in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite
di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore
a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite
di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque,
per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal
servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da
pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con
indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado
rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente
alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al
competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della
provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito.
Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1,
commi 97 e 99, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la
permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria.
4. Ai fini della corresponsione
dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal
servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità
all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche
amministrazioni.
5. Per il personale la cui
pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui
alla legge 8 agosto
1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto
del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di
trasformazione indicato nella tabella A
allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al
termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento
pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione
corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.
6. Sull'indennità di ausiliaria
non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previsti dall'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la
misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente
indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto
percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento.
7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e
per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di
pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui
alla legge 8 agosto
1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è
determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della
pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il
predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa
opzione dell'interessato.
8. Il Governo provvede a
verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle
disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti
pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale
adozione di interventi modificafivi.
Art. 4.
Maggiorazione
della base pensionabile
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di
stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito
dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1,
comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito
dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai
sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto
della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione
del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione
previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al
comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda
previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3,
calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado
rivestito.
3. Ai fini della corresponsione
degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque
destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a
disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in
conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento
pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base
contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente
incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per
il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte
con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del
1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla
maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione
figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini,
anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista
dall'articolo 1, comma
23, della citata legge n. 335 del 1995.
Art. 5.
Computo dei
servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo
17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20,
21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8,
quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e
all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive
modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono
eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui
trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma
1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della
maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari
per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il
coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A
allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di
servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a
titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque
prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di
leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio
militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.
Art. 6.
Accesso
alla pensione di anzianità
1. Il diritto alla pensione di
anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. In considerazione della specificità del rapporto di
impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di
attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al
raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti
di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di
rendimento di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le
riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del
1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente
decreto.
Art. 7.
Norme
transitorie
1. In fase di prima applicazione,
i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono
gradualmente elevati al 57 anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58
anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed
al 60 anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di
permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale
posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del
periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di
servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono
riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non
sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1.
4. Le facoltà rispettivamente
previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella
posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto
degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano
dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10
aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza
previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento
dei limiti di età purchè in possesso dei requisiti contributivi per il diritto
alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
6. Per un periodo di 10 anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può
avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40
anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a
5 anni.
7. Il personale in possesso
dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella
riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606,
nonché dell'articolo 1,
comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può
chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è
limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione
dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65 anno di età.
Art. 8.
Entrata in
vigore
1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in
vigore dal 1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le
disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
TITOLO II
ALTRE
CATEGORIE
Art. 9.
Campo di
applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano
ai principi ispiratori della legge 8 agosto
1995, n. 335, il trattamento pensionistico dei magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato,
del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a
partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice
consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonché dei professori e
ricercatori universitari.
Art. 10.
Disposizioni
diverse
1. Nei confronti del personale
appartenente alle categorie di cui all'articolo 9 il cui limite di età per il
collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65 anno di età, che acceda al
trattamento pensionistico successivamente al 65 anno di età, ovvero al 60
annodi età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le
disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.
2. In considerazione del più
elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione
integrativi di quelli indicati nella tabella A
allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in
relazione all'età dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del
pensionamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 11.
Disposizioni
finali
1. Ai trattamenti pensionistici
del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso
disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335.
Tabella A
(v. art. 4,
comma 3)
Anno
|
Percentuale
di incremento
|
1998
|
0,20
|
1999
|
0,22
|
2000
|
0,24
|
2001
|
0,26
|
2002
|
0,28
|
2003
|
0,30
|
2004
|
0,32
|
2005
|
0,34
|
2006
|
0,36
|
2007
|
0,38
|
2008
|
0,40
|
Tabella B
(v. art. 6,
comma 2)
Anno
|
Età
anagrafica
|
1998-2000
|
50
|
2001-2003
|
51
|
2004-2006
|
52
|
dal 2007
|
53
|