Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163
"Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in
particolare l'articolo 71;
Vista la
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi, ed in particolare l'articolo 80;
Visto il
regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica
le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2
e 25 della legge
18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004,
recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 gennaio 2006;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo
2006;
Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive,
dell'interno e per i beni e le attività culturali;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo :
PARTE I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN
TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
TITOLO I
PRINCIPI
E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente
codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti
aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione
di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme
vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o
gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato
avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2.
Principi
(art.
2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n.
241/1990; art. 1, co. 1,
legge n. 109/1994;
Corte
di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento
e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del
presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché
quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio
di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e
dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non
espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le
altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel
rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Per quanto non
espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei
soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle
disposizioni stabilite dal codice civile.
Art. 3.
Definizioni
(art.
1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2,
19, legge n.
109/1994; artt. 1, 2, 9,
d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2, 3, 6,
d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n.
158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del
presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è
il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti»
o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi
per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di
opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti
aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori
ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas,
energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui
operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori
speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti
pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una
stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti
pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti
nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente
alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore,
sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
8. I «lavori»
comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il
risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di
un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia
quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti
pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di
servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione
o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti
pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di
lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui
all'allegato II.
11. Le
«concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice,
l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori
pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità al presente codice.
12. La
«concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche
di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi
o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.
13. L'«accordo
quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il «sistema
dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante,
limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta
elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione
possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
16. I contratti
«di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie
di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti
«sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non
rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti
esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in
tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati
dal presente codice.
19. I termini
«imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona
fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
la prestazione di servizi.
20. Il termine
«raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o
prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo
di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto
pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine
«consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza
personalità giuridica.
22. Il termine
«operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di
servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'«offerente»
è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il
«candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una
procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le
«amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti
pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti.
26. L'«organismo
di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per
soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere
non industriale o commerciale;
- dotato di
personalità giuridica;
- la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione
sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi,
non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le «imprese
pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne
sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù
delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta
quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente,
riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la
maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la
maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il
diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione,
di direzione o di vigilanza dell'impresa.
29. Gli «enti
aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III,
IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i
soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità
competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi,
non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte
III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri
soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti
aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di
cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei
fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione
«stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La «centrale
di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori, o
- aggiudica
appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo
di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono
pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché
dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il
profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti
legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
36. Le «procedure
di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori,
servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia
l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di
concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure
aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta.
38. Le «procedure
ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere
di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal
presente codice.
39. Il «dialogo
competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di
appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a
tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le
sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati
saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore
economico può chiedere di partecipare.
40. Le «procedure
negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi
di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante,
soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica,
dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con
o senza assegnazione di premi.
42. I termini
«scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può
essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere
informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo
elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di
elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e
che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio,
attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorita»
è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, di cui all'articolo 6.
45.
L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'«Accordo» è
l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il
«regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice,
di cui all'articolo 5.
48. La
«Commissione» è la Commissione della Comunità europea.
49. Il
«Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement
Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata
dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza
con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di
interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente
codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la
prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini
dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica
di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che
consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per
mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto
terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche
tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare
efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi
pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui
offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in
particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni»
sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione
e della televisione.
Art. 4.
Competenze
legislative di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1,
3, legge n.
109/1994)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie
oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva
dello Stato.
2. Relativamente
alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in
particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei
progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa,
compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni,
nel rispetto dell'articolo 117,
comma secondo, della Costituzione, non possono
prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione:
alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento,
esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di
aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti
affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione
dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei
profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta
ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i
contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a
lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza
normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente
codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la
normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative
norme di attuazione.
Art. 5.
Regolamento
e capitolati
(art. 3, legge n.
109/1994; art. 6, co. 9,
legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta
con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in
relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui
all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento
indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il
disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio
militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento
è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni
culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni
del regolamento.
5. Il
regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto
a:
a) programmazione
dei lavori pubblici;
b) rapporti
funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del
responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione
dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di
pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di
accesso a tali atti;
f) modalità di
istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti
soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori
economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
h) procedure di
affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i
concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e
le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei
lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di
esame delle proposte di variante;
m) ammontare
delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano,
nonché modalità applicative;
n) quota
subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi
dell'articolo 118;
o) norme
riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e
le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del
procedimento;
p) modalità di
corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione
allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei
documenti contabili;
r) modalità e
procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve
dell'appaltatore;
s) collaudo e
attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di
collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le
ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni
di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
6. Per assicurare
la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero
degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in
materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni
appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e
tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati
menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del
contratto.
8. Per gli
appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il
capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale
capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante
del contratto.
9. Il capitolato
generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi
o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici statali.
Art. 6.
Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art.
81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n.
109/1994; art. 25, co. 1,
lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la
denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. L'Autorità è
organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in
settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento.
3. I membri
dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati
fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità è
connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da
autonomia organizzativa.
5. L'Autorità
vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi
e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti
stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di
garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta
del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte
salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a
svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila
sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui
contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento
alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al
presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza
dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila
affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che
dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico
erario;
e) segnala al
Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente
gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti
pubblici;
f) formula al
Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla
legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del
regolamento;
h) predispone e
invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si
evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla
frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla
inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo
scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla
frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di
esecuzione;
h.5) al mancato o
tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli
appaltatori;
h.6) allo
sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i
poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di
qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di
constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate
in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in
via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa
della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non
vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si
applica l'articolo 1,
comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i
compiti previsti dall'articolo 1, comma
67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando
all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le
stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine
di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante
iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito
della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere
alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre
ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre
perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del
Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti
richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui
redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.
10. Tutte le
notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto
di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione
dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
11. Con provvedimento
dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o
dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici
che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti
di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli
organismi di attestazione.
12. Qualora i
soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9
appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato
dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo
esito va comunicato all'Autorità medesima.
13. Qualora
accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri
rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale,
agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla
esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario,
gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.
Art. 7.
Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5
- 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n.
109/1994; art. 13, d.P.R.
n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorità
opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte
salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio,
in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla
base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della
CONSIP.
4. La sezione
centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla
raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti
pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b) determina
annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche
aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina
annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei
parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai
sensi dell'articolo 26,
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica
semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici
affidati;
e) promuove la
realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché
con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti
pubblici;
f) garantisce
l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
relative elaborazioni;
g) adempie agli
oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la
formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la
formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il
proprio sito informatico;
l) cura
l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto
statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori
di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione
dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi,
ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la
elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base
statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi
rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i
prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la
rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di
concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e
responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli
obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e,
in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge
recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da
apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione
alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e
forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda
del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il
tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio,
per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta
giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura
negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario
e del progettista;
b) limitatamente
ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli
appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione
dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per
i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono
all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il
numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno
precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i
dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è
elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui
al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale,
sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono
alla sezione centrale.
10. Il
regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del
sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i
bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti
nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di
massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
Art. 8.
Disposizioni
in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie
(art. 5, legge n.
109/1994; artt. da 3 a 6,
d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorità si
dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di
atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri
atti, l'Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel
dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli
interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare
motivatamente.
2. L'Autorità,
nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più
regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai
documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i
procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento
dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza
prevede:
a) il termine
congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i
dati richiesti;
b) la possibilità
che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti
aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti,
chiarimenti;
c) la possibilità che l'Autorità
convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti
di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri
soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di
svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241;
e) le forme di
comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena
conoscenza.
4. Il regolamento
dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione
dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine
a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare
la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli
obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere
dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di
questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito informatico dell'Autorità.
6. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato
tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento
del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in
ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale
dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al
comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale
dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di
esercitare attività professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorità
può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione
finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale
deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina
anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al
controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
12.
All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità
fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9.
Sportello
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art.
27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono
istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli
offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta,
informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di
esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di
lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate
nell'esecuzione del contratto;
b) fornire ai
candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e
delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
2. Le
informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle
norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del
sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell'articolo 10,
della legge 29 luglio 2003, n. 229), il
funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle
relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L'istituzione
di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti
pubblici.
4. I compiti
dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente,
sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le
informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato
a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato
dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni
appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano
attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel
capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le
informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
Art. 10.
Responsabile
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6,
legge n. 241/1990; art. 6, co. 12,
legge n. 537/1993; art. 7, legge n.
109/1994; art. 7, d.P.R.
n. 554/1999)
1. Per ogni
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, un responsabile del procedimento,
unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il
responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in
economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non
siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In
particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente
previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula
proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di
contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione
dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in
ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il
corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala
eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la
libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce
all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone
all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma,
ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone
l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della
legge 7 agosto
1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento
individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento,
coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e
del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il
responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi
attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le
amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
6. Il regolamento
determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del
procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i
quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le
ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore
dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità
all'articolo 119.
7. Nel caso in
cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate
o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del
responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del
procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo
del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la
gara, nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni
appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in
conformità ai principi della legge 7 agosto
1990, n. 241, individuano, secondo i propri
ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile
del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice
alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 11.
Fasi
delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17,
19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d.
P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure
di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.
2. Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione
dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice
per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure
di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri
previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione
appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun
concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il
periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La
stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
7.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel
comma 9.
8.
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.
9. Divenuta
efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire,
ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi
previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei
lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali.
10. Il contratto
non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo
79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono
all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di
cui al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo
IV.
11. Il contratto
è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale
approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione
del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace,
salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne
chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
regolamento.
13. Il contratto è stipulato
mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a
cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Art. 12.
Controlli
sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1,
lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15,
legge n. 109/1994)
1.
L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente
secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei
termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento
dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza,
il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti
o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione
si intende approvata.
2. Il contratto
stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti
dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza,
quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione
del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti
dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini
previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto
approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a
trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte,
dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di
controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti
che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di
illeciti penali.
Art. 13.
Accesso
agli atti e divieti di divulgazione
(art.
6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
n. 109/1994; art. 10, d.P.R.
n. 554/1999; legge n.
241/1990)
1. Salvo quanto
espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la
disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è
differito:
a) nelle
procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle
procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
c) in relazione
alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di
cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a
terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza
del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli
incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice
penale.
5. Fatta salva la
disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle
informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali
ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di
regolamento;
c) ai pareri
legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per
la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni
riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione
all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso
al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito
della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente
ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III,
all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici
interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre
requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
Art. 14.
Contratti
misti
(art.
1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge
n. 62/2005; art. 3, commi 3
e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs.
n. 30/2004)
1. I contratti misti sono
contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi;
lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti
misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di
forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico
avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di
forniture»;
b) un contratto
pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è
considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi
supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto
pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda
attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto
principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini
dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito
dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per
cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture,
che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto
misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare
o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative
all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono
l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la
concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione
nei contratti misti
(art. 8, co.
11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore
economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto,
deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente
codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal
contratto.
TITOLO II
CONTRATTI
ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti
relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico
(art.
10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n.
358/1992)
1. Nel rispetto
dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono
sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della
difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che
siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme
le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da
regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17.
Contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt.
14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs.
n. 358/1992; art. 33, legge
n. 109/1994; art. 82, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
art. 5, d.lgs.
n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art.
122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6,
legge n. 109/1994, art. 24, co. 7,
legge n. 289/2002)
1. Le opere, i
servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei
casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in
conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla
pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto
delle previsioni del presente articolo.
2. Le
amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le
opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto
11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre
1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure
«eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti
sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti
previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento
dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza
avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un
operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore
economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta
quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i
componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi
dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel
termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati
della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora
esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di
sicurezza.
7. I contratti di
cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono
sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la
quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia
della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di
informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio
di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è
adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia
ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e
6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 18.
Contratti
aggiudicati in base a norme internazionali
(artt.
15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs.
n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente
codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali
differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo
internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più
Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o
allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o
concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune
di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura
del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il
comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della
direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva
2004/17;
b) ad un accordo
internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e
concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla
particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Art. 19.
Contratti
di servizi esclusi
(artt.
16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs.
n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente
codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per
oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità
finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari
conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di
acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
b) aventi per
oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi
destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti
concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i
servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le
operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni
appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti
contratti di lavoro;
f) concernenti
servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono
esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua
attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si
applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione
aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni
aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in
virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
perché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20.
Appalti
di servizi elencati nell'allegato II B
(art.
20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1.
L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati
nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche
tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di
servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del
presente codice.
Art. 21.
Appalti
aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati
nell'allegato II B
(art.
22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti
aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati
nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se
il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II A.
Art. 22.
Contratti
esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt.
13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più
servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti
relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art.
12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente
codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla
prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già
esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù
dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti
aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art.
12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b),
d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs.
n. 158/1995)
1. Il presente
codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti
e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle
stesse condizioni.
2. Le stazioni
appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di
prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il
termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono
indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25.
Appalti
aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia.
(art.
12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f),
d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente
codice non si applica:
a) agli appalti
per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o
enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1
(acqua);
b) agli appalti
per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di
energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas,
energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26.
Contratti
di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6,
legge n. 109/1994; art. 43, legge
n. 449/1997; art. 119, d.lgs.
n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti
di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte
un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad
oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente
codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a
cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la
scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi
dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle
opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del
contratto.
Art. 27.
Principi
relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in
tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad
almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l'articolo
2, commi 2, 3 e 4.
3. Le
amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto,
e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo
118.
PARTE
II
CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I
CONTRATTI
DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 28.
Importi
delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt.
7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n.
2083/2005)
1. Fatto salvo
quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa
dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore
alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti
pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti
diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di
servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per
oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro
per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 29.
Metodi
di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt.
9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs.
n. 358/1992; art. 4, d.lgs.
n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il calcolo del
valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi
pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato
dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le
stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli
offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve
essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto
all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al
momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del
contratto.
4. Nessun
progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo
quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di
escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il
frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli
appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo
del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore
complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei
lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni
appaltanti.
6. Il valore
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto
di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da
sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i
contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando
un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad
appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il
valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il
valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni
appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui
valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a
un milione di euro per i lavori, perché il valore cumulato di tali lotti non
superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli
appalti di forniture:
a) quando un
progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti
aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle
soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del
valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il
valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni
appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui
valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore
cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità
dei lotti.
9. Per gli
appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base
per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se trattasi di
appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il
valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i
dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore
residuo;
b) se trattasi di
appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il
valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli
appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o
sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come
base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore
reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei
dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile,
al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure
b) il valore
stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi
successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore
a dodici mesi.
11. La scelta del
metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere
fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme
dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli
appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del
valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di
servizi seguenti:
a.1) servizi
assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi
bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi
e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti
riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre
forme di remunerazione;
b) per gli
appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi
di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore
complessivo stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi
di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore
mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli
accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere
in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del
sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato
di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30.
Concessione
di servizi
(artt.
3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto
nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi.
2. Nella
concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del
costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del
concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato
e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione
dei criteri selettivi.
4. Sono fatte
salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della
concorrenza.
5. Restano ferme,
perché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline
specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento
di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se
un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è
un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare
un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli
appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto
soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni
della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143,
comma 7.
Art. 31.
Contratti
nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica.
(artt.
12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti
aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai
contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le
stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli
articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.
Art. 32.
Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt.
1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n.
109/1994; art. 1, d.lgs. n.
358/1992; artt. 2 e 3, co.
5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto
dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle
della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori,
servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici
affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori,
servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di
beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113,
113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
d) lavori,
affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di
servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore
stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del
presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto
capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;
f) lavori
pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente
strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi
da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono
in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del
permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione
medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la
progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara bandita ed
effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il
promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara,
diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici giorni
dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3% del valore
dell'appalto aggiudicato;
h) lavori,
servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207,
qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le
disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78,
comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti
di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2;
90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di
cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del
presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se
ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del
socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio
privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in
relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società
provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede
il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come
condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del
presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che
prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere
erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da
parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33.
Appalti
pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art.
11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; Art. 19 co. 3,
legge n. 109/1994)
1. Le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e
forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi.
2. Le centrali di
committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c),
f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia
le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione
appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti
(SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare
che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le
attività espletate, nonché a centrali di committenza.
CAPO II
REQUISITI
DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 34.
Soggetti
a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12
direttiva 2004/17; art. 10, legge
n. 109/1994; art. 10
d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs.
n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti
soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli
imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi
stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i
raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi
ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37.
2. Non possono
partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le
stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali
accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 35.
Requisiti
per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge
n. 109/1994)
1. I requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento,
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 36.
Consorzi
stabili
(art. 12, legge
n. 109/1994)
1. Si intendono
per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei
requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento
stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le
prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento detta le norme
per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi
stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II
del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.
5. È vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
6. Ai fini della
partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la
somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è
pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10
per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio
stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una
determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica
VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma
7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al
regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 37.
Raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge
n. 109/1994; art. 11 d.lgs.
n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n.
158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di
lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non
appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della
stessa categoria.
2. Nel caso di
forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un
raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i
mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello
in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e
quelle secondarie.
3. Nel caso di
lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono
ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di
forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei
concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel
caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di
lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui
all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. È fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8. È consentita
la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma
1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata
l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
10.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
11. Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate
dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel
bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.
12. In caso di
procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di
operatori riuniti.
13. I concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della
costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato
deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario
spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai
mandanti.
17. Il rapporto
di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione
appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico
che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché
abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può
recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno
dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario,
ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a
mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Art. 38.
Requisiti
di ordine generale
(art.
45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R.
n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui
confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
d) che hanno
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) che hanno
commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non
presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata
applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il candidato o
il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli
accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si
applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e
integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario
giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del
medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli
accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni
appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i
necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle
autorità competenti.
5. Se nessun documento o
certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non
esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi
a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di
provenienza.
Art. 39.
Requisiti
di idoneità professionale
(art.
46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs.
n. 157/1995; art. 12, d.lgs.
n. 358/1992)
1. I concorrenti
alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta
di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli
richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli
appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di
servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito.
3. I fornitori
appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.
4. Nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli
offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio
paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro
di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 40.
Qualificazione
per eseguire lavori pubblici
(artt.
47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9,
legge n. 109/1994)
1. I soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e
improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i
sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il
regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo
superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo
dei lavori stessi.
3. Il sistema di
qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei
limiti delle risorse disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel
rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza
di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000;
b) requisiti di
ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi
alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti
tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli
organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento
definisce in particolare:
a) il numero e le
modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3,
che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e
i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi
di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di
attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del
sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al
comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di
ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b),
con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i
requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei
casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per
la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
f) le modalità di
verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è
di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel
regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla
tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
g) la previsione
di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione,
per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel
rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel
rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione
di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la
qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
5. È vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non
intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese
alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio
che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente
dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce
quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere
le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000
euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate
dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il
rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere
contestati immotivatamente.
Art. 41.
Capacità
economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art.
47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs.
n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti
di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei
seguenti documenti:
a) idonee
dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o
estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le
amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere
posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che
non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso
dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1°
settembre 1993 n. 385.
Art. 42.
Capacità
tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art.
48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.
358/1995)
1. Negli appalti
di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti
può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura,
della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione
dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione
dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione
delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione
e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del
servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di
ricerca di cui dispone;
d) controllo,
effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito
in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale
competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo
acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il
controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di
ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il
controllo della qualità;
e) indicazione
dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione,
per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal
regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà
applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli
appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del
concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli
appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e
l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire
l'appalto;
i) indicazione
della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di
forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da
fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso di
forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o
norme.
2. La stazione
appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei
suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei
segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti
previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di
gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al
concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma
di quanto dichiarato in sede di gara.
Art. 43.
Norme
di garanzia della qualità
(art.
49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs.
n. 157/1995)
1. Qualora
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in
materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai
sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in
materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse
ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44.
Norme
di gestione ambientale
(art.
50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di
lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti
chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore
economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate
norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi
alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative
alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia
di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di
servizi
(art.
52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs.
n. 157/1995; art. 18, d.lgs.
n. 358/1992; art. 11, legge
n. 128/1998)
1. I concorrenti
iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono
presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la
relativa classificazione.
2. L'iscrizione
di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al
comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati
membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione
dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti,
presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione
del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38,
comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo
41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c),
d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g),
h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l),
m).
3. I dati
risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali
opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere
contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione
in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere
imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico
appalto.
5. Gli elenchi
sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario
informatico dell'Autorità.
6. Gli operatori
economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali
di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a
tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse
da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti
che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei
tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori
degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le
stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati.
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati
agli altri Stati membri.
8. Gli operatori
economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli
elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine
ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce
l'elenco.
Art. 46.
Documenti
e informazioni complementari
(art.
43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs.
n. 157/1995; art. 15, d.lgs.
n. 358/1992)
1. Nei limiti
previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario,
i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 47.
Imprese
stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art.
20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese
stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle
stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o
in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità,
la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese
italiane.
2. Per le imprese
di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola
gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. È salvo il
disposto dell'articolo 38, comma 5.
Art. 48.
Controlli
sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge
n. 109/1994)
1. Le stazioni
appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento
delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la
sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento.
2. La richiesta
di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione
della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
Art. 49.
Avvalimento
(artt.
47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17).
1. Il
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in
relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di
quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua
dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua
dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
c) una
dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo
38;
d) una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
e) una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo
34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o
copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di
avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
3. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera
h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente
e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto
posto a base di gara.
6. Il concorrente
può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in
ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in
tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di
qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di
gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le
imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei
requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente
requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o
percentuale indicata nel bando stesso.
8. In relazione a
ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può
prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano
requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste
possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad
un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare
attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto
è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può
assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.
11. In relazione a ciascuna gara,
la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della
vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Art. 50.
Avvalimento
nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di
qualificazione
(art.
52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori,
il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel
rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, semprechè compatibili
con i seguenti principi:
a) tra l'impresa
che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di
controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure
entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa
ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo,
anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le
risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il
periodo di validità della attestazione SOA;
c) l'impresa
ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze
che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a
ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non
veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché
la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti
della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi
a tre anni.
3. L'attestazione
di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale
della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai
sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.
Art. 51.
Vicende
soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i
candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino
l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o
scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla
gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei
requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti
necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della
locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal
presente codice.
Art. 52.
Appalti
riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti
sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti
possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione
dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della
normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di
lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di
disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap,
non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il
bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III
OGGETTO
DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
Sezione I
Oggetto
del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53.
Tipologia
e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art.
1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2,
legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R.
n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n.
2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i
contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori
pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione, come definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti
relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando,
nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle
esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola
esecuzione;
b) la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato
sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il
prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni
l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.
3. Quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli
operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti,
ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il
bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto
dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e
l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del
contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ammontare
delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.
4. Il decreto o
la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a
misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il
regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni
a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della
verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a
misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a
misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni
tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese
prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo
dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto
esecutivo.
6. In
sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario
della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i
lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che
non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di
trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in
programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già
pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di
dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi
di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso
dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della
proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del
certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi
di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente
ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal
caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo
eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente
non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto
per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi
di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola
ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi
finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale
corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi
deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il
regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di
articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma
triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro
trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.
Art. 54.
Procedure
per l'individuazione degli offerenti
(art.
28, direttiva 2004/18)
1. Per
l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui
al presente codice.
2. Esse
aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura
ristretta.
3. Alle condizioni specifiche
espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti
pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e
alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti
possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o
senza pubblicazione del bando di gara.
Art. 55.
Procedure
aperte e ristrette
(artt.
3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20,
23, legge n.
109/1994; art. 9, d.lgs.
n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n.
157/1995; art. 76, d.P.R.
n. 554/1999)
1. Il decreto o
la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una
procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni
appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto
non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di
gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del
decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di
gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola
offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno
aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la
disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle
procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli
operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie
offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati
tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto
dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
Art. 56.
Procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art.
30, direttiva 2004/18; art. 24, legge
n. 109/1994; art. 9, d.lgs.
n. 358/1992; art. 7, d.lgs.
n. 157/1995)
1. Le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura
negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in
esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo
competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili,
in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le
stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo
inferiore a un milione di euro;
b) in casi
eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui
particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla
stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei
prezzi;
c) limitatamente
ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A
e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se
la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le
specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura
aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di
appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività
o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di
cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte
presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel
capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare
l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso
della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento
tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni
appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi
successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri
di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il
ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art. 57.
Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art.
31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs.
n. 358/1992; art. 6, co. 2,
legge n. 537/1993; art. 24, legge
n. 109/1994; art. 7, d.lgs.
n. 157/1995)
1. Le stazioni
appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone
conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti
pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in
esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua
richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata
aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità
della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si
applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura
strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi
imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti
dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando
di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti
pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre,
consentita:
a) qualora i
prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a
coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola
superare i tre anni;
c) per forniture
quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto
di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore
di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta
amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti
pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre,
consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione
e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno
dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti
pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o
i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari
all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o
esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori
o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del
contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore
complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto
iniziale;
b) per nuovi
lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già
affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla
medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è
consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto
iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo
complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui
all'articolo 28.
6. Ove possibile,
la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico
finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta, o negoziata previo bando.
7. È in ogni caso
vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi,
lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58.
Dialogo
competitivo
(art.
29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di
appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le
stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al
presente articolo.
2. Ai fini del
ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato
«particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:
- non è
oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3,
lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i
suoi obiettivi, o
- non è
oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria
di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati
particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non
dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in
merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di
diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il
provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo
competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico
criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni
appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui
rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o
in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei
quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri
di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro
il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni
appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al
comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi
più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il
dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i
partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni
che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni
appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte
né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al
dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni
appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in
modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo
applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel
documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e
nel documento descrittivo.
10. Le stazioni
appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se
del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni
appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte
soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente
i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo
quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri
casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i
partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte
finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari
per l'esecuzione del progetto.
13. Prima della
presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non
discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di
cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in
relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai
sensi del comma 10.
14. Su richiesta
delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e
perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali
dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni
appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di
quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più
vantaggiosa conformemente all'articolo 83.
16. L'offerente
che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere
invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni
in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare
la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni
appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo,
anche nell'ipotesi in cui al comma 11. 18. Le stazioni appaltanti non possono
ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 59.
Accordi
quadro
(art.
32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro
sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da
prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e
caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi
per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che
siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da
individuarsi nel regolamento.
2. Ai fini della
conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di
procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti
dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti
ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti
basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai
commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e
gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di
aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate
in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un
accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati
su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni
appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un
accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve
essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori
economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili
corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti
basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere
aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo
quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di
cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di
priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta
dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti
basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora
l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle
medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre
condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la
seguente procedura:
a) per ogni
appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli
operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni
appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a
ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità
dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle
offerte;
c) le offerte
sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino
alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni
appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di
un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60.
Sistemi
dinamici di acquisizione
(art.
33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi
sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi
tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o
servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la
loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di
acquisizione.
2. Per istituire
un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme
della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti
da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli
offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte
indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che
esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per
l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del
medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici
conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini
dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un
bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel
capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono
oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti
il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i
dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per
via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del
sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a
qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo
Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni
appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata
del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta
indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al
comma 3.
8. Le stazioni
appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici
giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono
tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto
sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni
appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla
sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua
offerta indicativa.
10. Ogni appalto
specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere
a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di
gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a
presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine
che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio
del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto
concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte
indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni
appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare
un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A
tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle
offerte.
12 Le stazioni
appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore
offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per
l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema
dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi
eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni
appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo
da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono
essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti
al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 61.
Speciale
procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art.
34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di
contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un
complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere
economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia
superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità,
della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere
stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli
esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile
ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere
l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi
di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una
descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli
imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire.
Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente
ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i
requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono
possedere.
3. Le stazioni
appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli
2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62.
Numero
minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs.
n. 358/1992; art. 22, d.lgs.
n. 157/1995)
1. Nelle
procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo
pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia
l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la
difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta,
a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di
candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il
principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate
esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle
procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può
essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore
a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo
competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso
il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare
un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni
appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo
prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni
appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di
partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero
di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è
inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la
procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare
e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono
l'articolo 55, comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni
appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni
da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e
all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel
documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di
garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di
soluzioni o di candidati idonei.
Sezione
II
Bandi,
avvisi e inviti
Art. 63.
Avviso
di preinformazione
(art.
35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1.,
direttiva 2004/17; art. 5, co. 1,
d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 1,
d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e
co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni
appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32,
possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un
avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato
dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale
indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le
forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro,
per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi,
qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e
29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti
mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a
particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente
stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi,
l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per
ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo
stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000
euro;
c) per i lavori,
le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che
intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla
soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati
sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio
dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di
cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul
profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di
lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono
aggiudicare.
4. I soggetti che
pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano
alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è
annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di
committente.
5. La
pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti
di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione
delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di
preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
7. L'avviso di
preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Il presente
articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara.
Art. 64.
Bando
di gara
(art.
35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2,
d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni
appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro
mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale
intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni
appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono
nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che
intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di
acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX
A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
Art. 65.
Avviso
sui risultati della procedura di affidamento
(art.
35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n.
55/1990; art. 5, co. 3,
d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 3,
d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni
appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo
quadro inviano un avviso, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai
risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di
accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti
sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni
appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli
appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al
più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli
appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti
indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punto 5, e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative
all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge,
sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66.
Modalità
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt.
36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs.
n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni
appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via
elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della
procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono
essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i
bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione
indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i
bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità
di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro
cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i
bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici
giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70,
comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli
avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità
scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale
è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in
materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per
la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a
carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul
sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui
all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani
a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i contratti.
8. Gli effetti
giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale
decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. Gli avvisi e i
bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale
prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e
i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni
diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente
all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione
dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di
committente.
11. Gli avvisi di
preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente
prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data
di tale trasmissione.
12. Il contenuto
degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e
le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a
seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni
appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli
avvisi e dei bandi.
14. La
Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione
trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come
prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti
possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che
precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli
obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti
giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla
data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle
forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità
obbligatoria ha luogo.
Art. 67.
Inviti a
presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
(art.
40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e
allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi
2 e 3, e allegato 5,
d.lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle
procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e
senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le
rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a
partecipare al dialogo.
2. Nelle
procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a
negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi
specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili
dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi
del bando di gara pubblicato;
b) il termine per
la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e
la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere
redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto
delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di
dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di
consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità di
cui alla lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione
dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni
verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalità
stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di
selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta
economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure
l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel
capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo
competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati
nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 68.
Specifiche
tecniche
(art.
23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n.
406/1991; art. 8, d.lgs.
n. 358/1992; art. 20, d.lgs.
n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le specifiche
tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del
contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti
complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono
essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i
soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della
tutela ambientale.
2. Le specifiche
tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare
la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici
alla concorrenza.
3. Fatte salve le
regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con
la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una
delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento
a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza,
alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche
europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni
tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di
progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera
dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche
ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli
offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di
aggiudicare l'appalto;
c) in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento
alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la
conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante
riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche,
e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le
altre caratteristiche.
4. Quando si
avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma
3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il
motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche
alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova
in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire
un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione
sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore
economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che
allega all'offerta.
7. Quando si
avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche
tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni
appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di
servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad
un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma
internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti
funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi
di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo
appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma
ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i
commi 5 e 6.
9. Le stazioni
appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3,
lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza,
parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee
(multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) esse siano
appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle
prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti
per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le
ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano
partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori,
i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano
accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi
di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o
servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche
tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro
mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o
una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per
«organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i
laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di
certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni
appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di
altri Stati membri.
13. A meno di non essere
giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono
menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento
particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a
un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire
o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia
possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati
dall'espressione «o equivalente».
Art. 69.
Condizioni
particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito
(art.
26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni
appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del
contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro,
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in
caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette
condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione
appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle
all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il
diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli
inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli
operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per
l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Sezione III
Termini
di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70.
Termini
di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art.
38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10,
d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1,
primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i
termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le
stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto
del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e
in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle
procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando
di gara.
3. Nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di
gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla
data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle
procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le
offerte.
5. Nelle
procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può
essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le
procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva,
il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta
giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in
cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il
termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e
ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a
meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla
data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e
sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo
pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando
dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al
momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato
per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi
sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità
di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la
ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il
termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma
3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo
competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni
appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del
bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato
d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando
l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure
aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle
procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è
cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per
qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni
complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori
economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72,
o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle
offerte.
11. Nelle
procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel
bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a
dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto
anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione
delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
12. Nelle procedure negoziate
senza bando e nel dialogo competitivo, quando l'urgenza rende impossibile
osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione
stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 71.
Termini
di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure aperte.
(art.
39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991;
art. 6, commi 3
e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3
e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5
e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle
procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica,
ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al
capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i
documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni
dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata
presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste
in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 72.
Termini
di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.
(art.
40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5,
d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6,
d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi
5 e 6, e 81, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo
competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati
nell'articolo 67:
a) una copia del
capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento
complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure
l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a
ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione
per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il
capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono
disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la
procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9,
l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se
del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti
documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori
economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che
siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari,
sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai
sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o
negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro
giorni.
Art. 73.
Forma
e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di
partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento
cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale,
secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande
contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi
essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a
cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti
dal bando.
3. Le stazioni
appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli
elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli
operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in
relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di
partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo
di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle
offerte non può essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i
commi 6 e 7 dell'articolo 74.
Art. 74.
Forma
e contenuto delle offerte
1. Le offerte
hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma
manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono
gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri,
e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo
indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo
della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di
partecipazione.
3. Salvo che il
bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di
moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte
non costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono
corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal
capitolato d'oneri.
5. Le stazioni
appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli
altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di
proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità
dell'offerta.
6. Le stazioni
appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti
consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli
successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano
l'articolo 18,
comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché
gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 75.
Garanzie
a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1,
co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co.
11-quater, legge n. 109/1994 come novellato
dall'art. 24, legge
n. 62/2005; art. 100, d.P.R.
n. 554/1999; art. 24, co. 10,
legge n. 62/2005)
1. L'offerta è
corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.
2. La cauzione
può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La
fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
5. La garanzia
deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine
di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6. La garanzia
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
7. L'importo
della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.
8. L'offerta è
altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione
appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di
cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validità della garanzia.
Art. 76.
Varianti
progettuali in sede di offerta
(art.
24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs.
n. 358/1992; art. 24, d.lgs.
n. 157/1995)
1. Quando il
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a
presentare varianti.
2. Le stazioni
appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in
mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni
appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la
loro presentazione.
4. Esse prendono
in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da
esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento
di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano
autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che,
se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un
appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto
pubblico di servizi.
Sezione IV
Forme
delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese
di pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77.
Regole
applicabili alle comunicazioni
(art.
42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6;
7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co.
5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;
art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79,
co. 1; 81, co. 3,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e
operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti,
mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per
telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione
di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di
comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non
limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le
comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in
modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e
delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di
prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione
prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto
del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non
esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di
partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le
stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via
elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non
discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i
prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente
in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell'amministrazione digitale) e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale
della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10,
della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano
nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In
particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai
sensi dell'articolo 48, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi
di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di
ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti
regole:
a) le
informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte
e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura,
sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione
elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni
appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte
presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la
firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la
prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici
della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si
applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di
accreditamento facoltativo, dettate dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si
impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai
requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli
articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano
presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma
4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di
aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di
partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico,
per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di
partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della
scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante
lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di
partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità
stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni
appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante
telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal
caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale
deve essere soddisfatta.
Art. 78.
Verbali
(art.
43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n.
2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4
e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4,
d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni
contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome e
l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del
contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei
candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei
candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi
dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome
dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché,
se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di
procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente
codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di
dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che
giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso,
le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un
contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di
acquisizione.
2. Le stazioni
appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti
adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e,
in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale),
se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure
di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i
suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di
quest'ultima.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
e le aggiudicazioni
(art.
41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, legge n.
55/1990; art. 21, commi
1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1
e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi
3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi
3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10,
legge n. 62/2005)
1. Le stazioni
appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle
decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro,
all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un
accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata
indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un
sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni
appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni
candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni
offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi
di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza
o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono
conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni
offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i
vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato
aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le
informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta
scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile
e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le
stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative
all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione
ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro
diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici
pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il
contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso
l'amministrazione comunica di ufficio:
a)
l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria,
a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a
coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione,
ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
Art. 80.
Spese
di pubblicità, inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2,
l. n. 109/1994)
1. Le spese
preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese
relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico
dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
Sezione V
Criteri
di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81.
Criteri
per la scelta dell'offerta migliore
(art.
53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs.
n. 358/1992; art. 21, legge
n. 109/1994; art. 23, d.lgs.
n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti
pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore
offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni
appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in
relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando
di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare
la migliore offerta.
3. Le stazioni
appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 82.
Criterio
del prezzo più basso
(art.
53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs.
n. 358/1992; art. 21, legge
n. 109/1994; art. 23, d.lgs.
n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di
gara stabilisce:
a) se il prezzo
più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a
prezzi unitari;
b) se il prezzo
più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari.
3. Per i
contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è
determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità
applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono
stabilite dal regolamento.
Art. 83.
Criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art.
53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge
n. 109/1994; art. 19, d.lgs.
n. 358/1992; art. 23, d.lgs.
n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il
contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio
tecnico;
d) le
caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le
caratteristiche ambientali;
f) il costo di
utilizzazione e manutenzione;
g) la
redditività;
h) il servizio
successivo alla vendita;
i) l'assistenza
tecnica;
l) la data di
consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in
materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza
di approvvigionamento;
o) in caso di
concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il
livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di
gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento
descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con
un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia
e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere
appropriato.
3. Le stazioni
appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per
ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o,
in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine
decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per
ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i su -
criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia
in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare
uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico
di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che
verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima
dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i
criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e
subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti
dal bando.
5. Per attuare la
ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento
dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente
per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per
servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999,
n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre
2005, in quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84.
Commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
(art. 21, legge
n. 109/1994; art. 92, d.P.R.
n. 554/1999)
1. Quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La
commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione
è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo
competente.
4. I commissari
diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
5. Coloro che nel
biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi
da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi.
7. Si applicano
ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ..
8. I commissari
diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni
appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui
ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente
sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a)
professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di
candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori
universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di
candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di
cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese
relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di
rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione
o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la
medesima commissione.
Art. 85.
Ricorso
alle aste elettroniche
(art.
54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle
procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le
condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta
elettronica.
2. Alle
condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di
ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto
competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per
appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste
elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto
possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte
rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili
in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti
non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da
impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare
l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L'asta
elettronica riguarda:
a) unicamente i
prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i
valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando
l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad
un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente
indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il
capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i
cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta
elettronica;
b) gli eventuali
limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati
nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni
che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta
elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro
disposizione;
d) le
informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni
alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli
scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le
informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le
modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di
procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima
valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel
bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla
relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte
ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare
nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al
collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la
data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in
un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a
decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando
l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della
valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata
conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito
precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o
dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i
criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa,
quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali
forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso
dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti
gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni
momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì,
comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da
altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti
possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti
alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa
nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino
all'aggiudicazione.
10. Le stazioni
appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura
preventivamente fissate.
11. Dopo aver
dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano
l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta
elettronica.
12. Il
regolamento stabilisce:
a) i presupposti
e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e
le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni
e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di
asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.
13. Per
l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente
gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice.
Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
"Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107
SECONDA PARTE
Art. 86.
Criteri
di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co.
1-bis, legge n. 109/1994; art. 64,
co. 6 e art. 91, co. 4,
d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs.
n. 358/1992;
art. 25, d.lgs.
n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti
di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti
di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso
le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Il comma 1 non
si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In
tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte
sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui
all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito
precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di
integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e
88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in
contraddittorio.
Art. 87.
Criteri
di verifica delle offerte anormalmente basse
(art.
55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co.
1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs.
n. 358/1992;
art. 25, d.lgs. n. 157/1995;
art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)
1. Quando
un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede
all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle
già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli
elementi costitutivi dell'offerta medesima.
2. Le
giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma
1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del
procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di
prestazione del servizio;
b) le soluzioni
tecniche adottate;
c) le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori,
per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità
del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) il rispetto
delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f) l'eventualità
che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del
lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
3. Non sono
ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non
sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131, nonché al piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e
forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto
dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
servizi o delle forniture.
5. La stazione appaltante che
accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto
un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo
unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando
la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa
tempestivamente la Commissione.
Art. 88.
Procedimento
di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
(art.
55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge
n. 109/1994; art. 89, d.P.R.
n. 554/1999)
1. La richiesta
di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti
dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o
congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che
ritenga utili.
2. All'offerente
è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per
iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione
appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri
fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per
iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale
esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di
escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante
convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e
lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente
non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può
prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione
appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti,
risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione
appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia
anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
Art. 89.
Strumenti
di rilevazione della congruità dei prezzi
(art. 6, commi
5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R.
n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo
base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione,
nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove
non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 26,
comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488,
a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i
costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7,
gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni,
lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto,
eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione
delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità
di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
Capo IV
PROGETTAZIONE
E CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Sezione I
Progettazione
interna ed esterna
livelli
della progettazione
Art. 90.
Progettazione
interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici
(artt. 17 e 18,
legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici
consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica
possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31
e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli
organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi
professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società
di professionisti;
f) dalle società
di ingegneria;
g) da
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed
f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto
compatibili;
h) da consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6,
della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono
per:
a) società di
professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti
che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il
contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive
Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di
ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui
al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i
requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle
predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento
stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società
di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti
redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da
dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I
pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento
definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle
stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione
è a carico dei soggetti stessi.
6. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di carenza in organico di personale
tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di
speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di
idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari
di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per
i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91.
Procedure
di affidamento
(art. 17, legge n.
109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi
di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000
euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II
del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III,
le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi
di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h)
dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli
affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista.
4. Le
progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
5. Quando la
prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in
cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente
la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento
diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di
cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice,
possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e
la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III,
direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento
della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea
negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui
esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
8. È vietato l'affidamento di
attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di
supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.
Art. 92.
Corrispettivi
e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18,
legge n. 109/1994; art. 1, co. 207
legge n. 266/2005)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice
e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9
e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90,
tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è
nullo.
3. I
corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le
aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il
preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota
fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano
le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I
corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario è nullo.
5. Una somma non
superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di
un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per
cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri
previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al
dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od
altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già
esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse
pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere
finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
Art. 93.
Livelli
della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge
n. 109/1994)
1. La
progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva,
in modo da assicurare:
a) la qualità
dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità
alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il
soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le
prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi
3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto
preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,
il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto
definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste
in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle
opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in
disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici
e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di
fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla
natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento
sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali,
che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le
modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5.
6. In relazione
alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai
collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in
ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti
sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori,
tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della
manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per
l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di
progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327.
Art. 94.
Livelli
della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei
progettisti
1. Il regolamento stabilisce i
livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e
forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei
progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95.
Verifica
preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare
(art.
2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n.
109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in
materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del
progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con
particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura
della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero
mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa
disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è
richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il
Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza
dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di
partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il
soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori
informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico
nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di
incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è
interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta
incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della
suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente
riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche
dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le
conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende
il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni
richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque
almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la
richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui
all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non
richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo,
l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione
di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi
archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza
in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le
attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi,
alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a
6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali
restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice,
ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri
previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma
1, lettera m), del medesimo codice.
Art. 96.
Procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(articoli
2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n.
109/2005)
1. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi
costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di
elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel
compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del
progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase,
integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di
carotaggi;
2) prospezioni
geofisiche e geochimiche;
3) saggi
archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata
dai lavori;
b) seconda fase,
integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi
e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura
si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata
dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi
esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in
cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che
non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con
scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede
rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la
cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma
contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
3. Per
l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura
di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente
ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente
competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione,
in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali
già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi
di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta
l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.
Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di
tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di
cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti
di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il
Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la
direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli
oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al
presente articolo.
7. Per gli
interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore
regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla
richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di
collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici
dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono
graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione
della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e
i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di
documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante
l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni
scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione
funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate
alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni
disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95
e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalità
di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle
competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
Sezione II
Procedimento
di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Art. 97.
Procedimento
di approvazione dei progetti
1. L'approvazione
dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle
norme dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di
conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 98.
Effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14,
comma 13, e 38-bis, legge n.
109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti
che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici
ed espropriativi. 2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture
di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e
dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
Sezione III
Concorsi
di progettazione
Art. 99.
Ambito
di applicazione e oggetto
(art.
67, direttiva 2004/18; art. 59, commi
3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. I concorsi di
progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle
amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità
governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni
appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o
superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le
stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro
quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8
dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci
nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o
servizi elencati nell'allegato II B.
2. La presente
sezione si applica:
a) ai concorsi di
progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di
progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei
partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato
al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali
premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso
il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che
potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non
escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso
di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di
un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il
concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema
della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la
redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e
gestione.
4. L'ammontare
del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri
progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal
regolamento.
5. Con il
pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando
i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Art. 100.
Concorsi
di progettazione esclusi
(art.
68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di
cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione
indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a
norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni);
b) ai concorsi
indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità
dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della
Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai
commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di
progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni
appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208
a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attività.
Art. 101.
Disposizioni
generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art.
66, direttiva 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti
ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio
di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la
legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti
debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a
partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui
all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce
i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e
forniture.
Art. 102.
Bandi
e avvisi
(art.
69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni
appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale
intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni
appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in
merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono essere
in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la
facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i
legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. In conformità
all'articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti possono pubblicare secondo le
modalità di cui ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti concorsi di
progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente
articolo.
Art. 103.
Redazione
e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di
progettazione
(art.
70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui
all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in
base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e
avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104.
Mezzi
di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L'articolo 77,
commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di
progettazione.
2. Le
comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in
modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi
informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla
commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei
progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi
di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti
regole:
a) le
informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e
progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe
a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione
elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti
dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni
appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi
di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si
applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di
accreditamento facoltativo, dettate dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105.
Selezione
dei concorrenti
(art.
72, direttiva 2004/18)
1.
Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti
applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente
codice.
2. Nel caso in
cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato
di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione
chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere
inferiore a dieci.
Art. 106.
Composizione
della commissione giudicatrice
(art.
73, direttiva 2004/18)
1. Alla
commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84,
nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un
concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale,
almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica
o una qualifica equivalente.
Art. 107.
Decisioni
della commissione giudicatrice
(art.
74, direttiva 2004/18)
1. La commissione
giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti
presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri
specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla
conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione
redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le
ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le
osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto
delle valutazioni finali.
3. I candidati possono essere
invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice
ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto
dei progetti. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della
commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108.
Concorso
di idee
(art. 57, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme della presente
sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi
di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con
il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi
al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione,
anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e
iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente
predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.
Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari
o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza
e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione del bando.
4. Il bando
prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee
ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono
acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso
di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura
sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
6. La stazione
appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a
condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto
sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica
previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109.
Concorsi
in due gradi
(art. 59, commi 6
e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. In caso di intervento di
particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La
seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si
svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di
merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo
siano previsti nel bando.
2. Le stazioni
appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di
un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto
dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110.
Concorsi
sotto soglia
1. I concorsi di
progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria
devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
SEZIONE IV
GARANZIE
E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE
Art. 111.
Garanzie
che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma
5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti
relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto
posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di
cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro,
per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro,
per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti
relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di
euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti,
nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112.
Verifica
della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art. 30, commi 6
e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter,
legge n. 109)
1. Nei contratti
relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le
modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente.
2. Nei contratti
aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1
ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi
ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la
progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e
di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti
dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di
opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità
progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il
progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che
si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri
derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il
regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi
ai seguenti criteri:
a) per i lavori
di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere
effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori
di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto
da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso,
il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una
polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attività di propria competenza.
6. Il regolamento
disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti
nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili.
CAPO V
PRINCIPI
RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 113.
Garanzie
di esecuzione e coperture assicurative
(art. 30, commi
2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore
del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia
fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Art. 114.
Varianti
in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto
sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento
determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e
forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o
forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto
dell'art. 132, in quanto compatibile.
Art. 115.
Adeguamenti
dei prezzi
(art. 6, comma 4,
legge n. 537/1993)
1. Tutti i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture
debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116.
Vicende
soggettive dell'esecutore del contratto
(articoli 10,
comma 1-ter, 35 e 36, legge
n. 109/1994)
1. Le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti
esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti
di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non
abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice.
2. Nei sessanta
giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando
le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai
commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto
di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a
favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di
lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
Art. 117.
Cessione
dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma
5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti
verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e
lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e
gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere
effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche,
le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici.
3. Le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le
amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione
cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 118.
Subappalto
e attività che non costituiscono subappalto
(art.
25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs.
24 marzo 1992, n. 358; art. 18, decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n.
109/1994)
1. I soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto
nell'articolo 116.
2. La stazione
appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole
prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per
quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota
parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i
servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del
contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni:
1) che i
concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in
corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che
l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38;
4) che non
sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno
dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di
gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente
al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari
comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario
deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.
5. Per i lavori,
nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario
è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7.
L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.
7. I piani di
sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario
che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con
il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione
delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le
disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai
raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e
agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del
presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore
o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini
dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o
servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento
di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di
prodotti informatici.
Art. 119.
Direzione
dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione
dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal
responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità
stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori,
detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il
responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi
e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare
importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore
dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile
del procedimento.
Art. 120.
Collaudo
1. Per i
contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità
di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con
criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con
modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente
codice.
TITOLO II
CONTRATTI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121.
Disciplina
comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti
pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni
della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della
parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del
comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti
pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 122.
Disciplina
specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge
n. 109/1994; artt. 79, 80, 81
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai contratti
di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del
presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in
ambito sovranazionale.
2. L'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato
sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli
inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e
di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi
relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
- relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque
giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto,
a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi relativi a contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli
effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione
nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione
dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e
comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti
regole:
a) nelle
procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per
i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla
pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto
per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando
di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere
inferiore a quindici giorni;
c) nelle
procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle
procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell'invito;
e) in tutte le
procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva,
il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta
giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle
procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18
giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure
aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle
procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel
bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta
giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente
dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto
anche la progettazione definitiva.
7. La procedura
negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per
lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.
8. Le
disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e
all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al
singolo intervento edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi
l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni.
9. Quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può
prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo
86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si
applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 123.
Procedura
ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge
n. 109/1994)
1. Per gli
appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a
750.000, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione
di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto
dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco
disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che
le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1,
vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per
l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori
economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui
al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre
successivo.
4. I consorzi e i
raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri
operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi,
per ciascun anno, pari a trenta.
6. È fatto
divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che
in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente
di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come
componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di
stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è
articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle
singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda
di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della
normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure
aperte o ristrette.
9. Le stazioni
appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i
soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui
al comma 8.
10. L'ordine di
iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio
pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni
appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori
inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto
dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati
tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di
qualificazione.
13. Gli elenchi annuali
sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito
informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
14.
L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto
del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo
alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un
ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi
di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco
gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero
massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione
dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque
giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero
massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate
all'Osservatorio.
16. Le stazioni
appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo
di iscrizioni.
Art. 124.
Appalti
di servizi e forniture sotto soglia
(decreto del
Presidente della Repubblica n. 573/1994)
1. Ai contratti
di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente
codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito
sovranazionale.
2. L'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni
appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura
di affidamento, di cui all'articolo 65.
4. I bandi e gli
inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e
di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
- contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione
dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1
e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti
regole:
a) nelle
procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non
può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando
di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore
a sette giorni;
c) nelle
procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle
procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell'invito;
e) nelle
procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a
dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure
aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle
procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel
bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento
disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal
presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.
8. Quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica
l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in
tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 125.
Lavori,
servizi e forniture in economia
(art. 24, legge
n. 109/1994; art. 88,
e artt. 142 ss.,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001)
1. Le
acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante
amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo
fiduciario.
2. Per ogni
acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione
diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del
responsabile del procedimento.
4. Il cottimo
fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.
5. I lavori in
economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore
a 50.000 euro.
6. I lavori
eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o
riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione
di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non
programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non
possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
e) lavori
necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento
di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i
lavori.
7. I fondi
necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati
dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori
è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è
possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di
importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e
i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e
per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione
alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo
di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione
in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì
consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di
un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione
nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di
completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non
sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni
periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza,
determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o
forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di
cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario
di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie
di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle
stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano
richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna
prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di
manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di
applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo
scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di
acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del
presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di
esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
PROGRAMMAZIONE,
DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 126.
Ambito
di applicazione
(art. 14, legge
n. 109/1994)
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori
quale che ne sia l'importo.
2. Le
disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di
singolo importo superiore a 100.000 euro.
Art. 127.
Consiglio
superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n.
109/1994)
1. È garantita la
piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e
di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo
tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad
attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o
affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali,
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice,
siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede
ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e
delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché
ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve
le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti
definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta.
Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze
del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di
particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del
Consiglio superiore.
4. Le adunanze
delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare.
Art. 128.
Programmazione
dei lavori pubblici
(art. 14, legge
n. 109/1994)
1. L'attività di realizzazione
dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000
euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma
triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno
sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo
di committente della stazione appaltante.
3. Il programma
triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono
da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma
triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto
previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una
gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le
amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione
di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
7. Un lavoro può
essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei
lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi
agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal
termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino
all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità
delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco
annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non
ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5,
secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. Le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul
sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi
triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i
documenti programmatori vigenti.
Art. 129.
Garanzie
e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi
3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
1. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è
altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.
2. Per i lavori
il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il
regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito,
è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni
di euro.
Art. 130.
Direzione
dei lavori
(art. 27, legge
n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori
pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui
all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre
amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista
incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le
procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di
progettazione.
Art. 131.
Piani
di sicurezza
(art. 31, legge
n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive
comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta
giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 32:
a) eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494;
b) un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494;
c) un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di
sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza
determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
4. Le imprese
esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di
concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel
cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente,
secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel
quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo
il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa
è equiparato all'appaltatore.
Art. 132.
Varianti
in corso d'opera
(artt. 19,
comma 1-ter, e 25, legge n.
109/1994)
1. Le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause
impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi
previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di
incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa
di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono
considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le
varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5. La risoluzione
del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo
si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali .
Art. 133.
Termini
di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge
n. 109/1994)
1. In caso di
ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli
fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori
pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori
di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di
ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. In deroga a
quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel
limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La
compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al
comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva
con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi.
7. Per le
finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente
accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore
all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali
somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni
appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere
validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da
parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti
e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato
adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità
di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 134.
R
e c e s s o
(art. 122,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
1. La stazione
appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo
dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
4. I materiali il
cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione
appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano
in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere
dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato
d'ufficio e a sue spese.
Art. 135.
Risoluzione
del contratto per reati accertati
(art. 118,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Fermo quanto
previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore
sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei
lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di
risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
Art. 136.
Risoluzione
del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
(art. 119,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
articoli 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il
direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione
del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al
fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto il
termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del
processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Art. 137.
Inadempimento
di contratti di cottimo
(art. 120,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti
relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto
alla stazione appaltante.
Art. 138.
Provvedimenti
in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del
procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei
lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
2. Qualora sia
stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza
tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di
liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da
porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.
Art. 139.
Obblighi
in caso di risoluzione del contratto
(art.
5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del
contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli
135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri
già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante,
in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.
Art. 140.
Procedure
di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell'esecutore.
(art.
5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in
legge n. 80/2005)
1. Le stazioni
appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento
avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in
sede di gara.
3. In caso di
fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei
commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del
completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare è pari
o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei
principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28.
4. Qualora il fallimento
dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori
non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57.
Art. 141.
Collaudo
dei lavori pubblici
(art. 28, legge
n. 109/1994)
1. Il regolamento definisce le
norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo
finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità
dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione
del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di
regolare esecuzione.
2. Il regolamento
definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
3. Per tutti i
lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le
modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000
euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in
facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le
operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di
elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono
amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento.
Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il
collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto
alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione,
di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di
consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento
prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto
previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti
casi:
a) quando la
direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2,
lettere b) e c);
b) in caso di
opere di particolare complessità;
c) in caso di
affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi
individuati nel regolamento.
8. Nei casi di
affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento
della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto
disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
CONCESSIONI
DI LAVORI PUBBLICI
Sezione I
Disposizioni
generali
Art. 142.
Ambito
di applicazione e disciplina applicabile
(articoli
56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; Art. 2, legge n.
109/1994)
1. Il presente capo disciplina le
concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai
concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni sia pari o
superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1,
lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29.
2. Sono escluse
dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze
previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.
3. Alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati
dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo
che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo,
se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia
prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui
all'articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le
disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II,
titolo I, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti
generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione,
collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla
sezione IV del presente capo.
Art. 143.
Caratteristiche
delle concessioni di lavori pubblici
(art.
19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994;
art. 87, comma
2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le concessioni di lavori
pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la
stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del
progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione,
ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La
controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati.
4. Tuttavia, il
soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla
somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora
sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene
conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo
le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di
prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in
diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni
di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si
applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione
ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il
contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e
devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione.
8. La stazione
appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che
la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e
5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche
delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti
presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della
predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più
favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà
essere effettuata a favore del concedente.
9. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate
alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il
concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e
all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
SEZIONE II
Affidamento
delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144.
Procedure
di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori
pubblici
(art.
58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n.
109/1994; art. 84, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le stazioni
appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o
ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Quale che sia
la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui
rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi
relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati
nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77,
paragrafo 2, direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si
applica l'articolo 66.
Art. 145.
Termini
per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art.
59, direttiva 2004/18; art. 84, comma
2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai termini per
la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70,
con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione
della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione
dell'articolo 70, comma 8.
Art. 146.
Obblighi
e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte
dei lavori
(art.
60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3,
legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo
quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di
lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale
non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione.
Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di
concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale
percentuale;
b) invitare i
candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a
terzi.
Art. 147.
Affidamento
al concessionario di lavori complementari
(art.
61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al
concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal
presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto
inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono
divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione
dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore
dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i
lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati
dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante,
oppure
b) quando i
lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo
cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare
il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della
concessione.
Sezione III
Appalti di lavori
affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148.
Disposizioni
applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici
(art.
62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n.
109/1994)
1. Il
concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare le
disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli
appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
SEZIONE
IV
Appalti di lavori affidati dai concessionari che
non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149.
Disposizioni
in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art.
63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3,
legge n. 109/1994)
1. I
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano a
terzi, ai sensi dell'articolo 146, appalti il cui valore sia pari o superiore
alla soglia di cui all'articolo 142, comma 4, applicano le disposizioni in
materia di pubblicità previste dall'articolo 66.
2. Non è
necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle
ipotesi di cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto
disposto dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese
che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le
imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di
progetto, in conformità all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle
condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.
4. Per «impresa
collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi
impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che,
come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa
per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle
norme che disciplinano l'impresa stessa.
5. L'influenza
dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente,
in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la
maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
b) dispone della
maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
oppure
c) può designare
più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco
completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni
caso l'elenco è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle
relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni
aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 150.
Pubblicazione
del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici.
(art.
64, direttiva 2004/18)
1. Nelle ipotesi
di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo 66.
2. I bandi
contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione
aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
Art. 151.
Termini per la ricezione delle candidature e per la
ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art.
65, direttiva 2004/18)
1. Negli appalti
di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data
di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle
procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure
ristrette e negoziate).
2. Fatto salvo il
comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in quanto
compatibili.
CAPO
III
PROMOTORE
FINANZIARIO, SOCIETÀ DI PROGETTO
Art. 152.
Disciplina
comune applicabile
1. Alle procedure
di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I
(principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II,
titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte IV
(contenzioso);
- della parte V
(disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in
quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II
(contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo
dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero
inferiore.
3. Le
disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai
servizi, con le modalità fissate dal regolamento.
Art. 153.
P
r o m o t o r e
(art. 37-bis,
legge n. 109/1994)
1. I soggetti di
cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143,
con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in
cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo
intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui
all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per
chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I
soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128,
proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le
amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte
di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono
presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra
i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare
studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
3. Entro venti
giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante
affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi,
nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di
committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del
codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati
dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra
le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è
previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti
previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare
il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti.
4. Entro quindici giorni dalla
ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e
comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica
della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta
di integrazione.
Art. 154.
Valutazione della proposta
(art. 37-ter,
legge n. 109/1994)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della
qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento
delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro
realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della
proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155 il promotore
potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più
conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della
concessione.
Art. 155.
Indizione
della gara
(art. 37-quater,
legge n. 109/1994)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia
di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora
fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono,
per ogni proposta individuata:
a) ad indire una
gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
si applica l'articolo 53, comma 2, lettera c);
b) ad aggiudicare
la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e
i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla
lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la
procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta
del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi
siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui
all'articolo 75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui
all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti
alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano,
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata
dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto
periodo.
4. Nel caso in
cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non
risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto
aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la
presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti
che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate
nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
Art. 156.
Società
di progetto
(art.
37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di
gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di
una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere
che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 155. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della
società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da
eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma
1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi.
3. Per effetto
del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la
società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando
in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti
di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi
momento.
Art. 157.
Emissione
di obbligazioni da parte delle società di progetto
(art. 37-sexies,
legge n. 109/1994)
1. Le società costituite al fine
di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di
pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del
codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni
sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la
relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 158.
R
i s o l u z i o n e
(art. 37-septies,
legge n. 109/1994)
1. Qualora il
rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente
ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse,
sono rimborsati al concessionario:
a) il valore
delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e
gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo,
a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore
delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da
gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di
cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della
concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente
di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 159.
S
u b e n t r o
(art. 37-octies,
legge n. 109/1994)
1. In tutti i
casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al
soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire
la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il
rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società
designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere
eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 160.
Privilegio
sui crediti
(art. 37-nonies,
legge n. 109/1994)
1. I crediti dei
soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale
sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile.
2. Il privilegio,
a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere
esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità
ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro
indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli
estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono
oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in
cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
CAPO IV
LAVORI
RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
SEZIONE
I
Infrastrutture
e insediamenti produttivi
Art. 161.
Oggetto
e disciplina comune applicabile
(art.
1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il presente
capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché
l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli
insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di
preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del
programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali
l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per
tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate
nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e
monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme
di attuazione.
2. L'approvazione
dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene
d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti
delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure
di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle
disposizioni del presente capo.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le
proprie attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
5. Le regioni, le
province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi
dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti
in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla
entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei
principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le
competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle
regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto
previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti
alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non
derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I
(principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II,
titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II,
titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II,
titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II,
titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV
(contenzioso);
- della parte V
(disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
Art. 162.
Definizioni
rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
(art.
1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le
definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo:
a) programma è il
programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di
preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) Ministero è il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) infrastrutture
e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e insediamenti produttivi
inseriti nel programma;
d) opere per le
quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono
le infrastrutture, individuate nel programma di cui all'articolo 161 comma 1,
non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia
prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1,
una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure
attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da
realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate
funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
e) fondi, indica
le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche
comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione
delle infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE è il
Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i
presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a
contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma 7, con il quale
viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura
rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente
generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione
dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di
capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere
relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla
realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per
la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di
obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I contraenti
generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;
h) finanziamento senza rivalsa o
con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che
viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con
rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.
Art. 163.
Attività
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art.
2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero
promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della
sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o
province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione
delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali
eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le
regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce,
nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate.
2. Ai fini di cui
al comma 1, il Ministero:
a) promuove e
riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome,
formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la
redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e
acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte
dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri
predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del
progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede,
eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli
altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove
necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti
interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui
al comma 5;
f) assegna ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative
necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti
aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli
insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività
produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il
Ministero delle attività produttive.
3. Per le
attività di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche
professionalità interne, può:
a) avvalersi di
una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte,
nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella
gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e
degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al
comma 6;
b) assumere, per
esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e
professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi,
quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di
lavori pubblici e privati.
4. Per le
attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi
dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome
interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita
convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le
attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere al
Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unità tecnica
finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di
agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni
o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare
complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da
un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per
le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di
nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana
interessata.
6. Gli oneri
derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o
province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi.
8. I commissari
straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai
medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della
struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma
del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle
strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario
individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo
stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello
Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari
che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle
amministrazioni statali e regionali interessate.
Art. 164.
Progettazione
(art.
2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ai progetti
delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico
riportato nell'allegato XXI. Le predette norme sono vincolanti per le
amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari.
2. L'affidamento
da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli
altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla
soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle
norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i
concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la
trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere
pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore
alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone
fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del
progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna
forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse
progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei
lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti
generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei
progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I
soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che
abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione
nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto
preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima
degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che
rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli
oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale,
con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei
lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile
unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. Fermo quanto
stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di
progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli
articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel
regolamento.
6. Le
infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale
dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero
della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le
attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al
comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di
progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo
e relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori
aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare
dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote
previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono
ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il
progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre
pari a 1.
Art. 165.
Progetto
preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
(art.
3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti
aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture
di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il
termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la
redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono
assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme
già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il
soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto
preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al
Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175,
comma 1.
3. Il progetto
preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico
di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche
le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le
eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale
comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve
includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione;
dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto
ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione
di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di
impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge
nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto
preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività
espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella
effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque
depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini
della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito
internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti
aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché
alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del
presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi
previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si
pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la
valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro
il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto
preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare,
istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il
CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla
localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate,
che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La
pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel
caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di
motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come
segue:
a) per le
infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto
preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della
regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a
cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei
quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e
l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato
all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive
determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede
permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del
progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le
infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro
delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la
commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre
infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o
province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a
mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione
o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare
e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato
all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la
regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di
dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione
determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della
compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando
l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli
immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il
vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti
locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza
dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore,
permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio
individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree
comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del
progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti
locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica
l'articolo 183, comma 6.
8. Per tutte le
infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al
compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei
siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal
concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società
incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto
preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo
all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini
della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di
cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa
l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è
rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti
dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla
richiesta l'autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi
trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività
esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del
progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica
dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo
quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, dell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI.
Art. 166.
Progetto
definitivo. Pubblica utilità dell'opera
(art.
4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle
infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la
rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in
sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre
dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative
dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto
aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati
interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni; la
comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla
procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i
privati interessati dalle attività espropriative possono presentare
osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni
conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo è
rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento
del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle
specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte
e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di
servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da
parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta
giorni di cui al presente comma.
4. La conferenza
di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano
le previsioni degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta
giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero
valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine
di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei
gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni,
il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
5. L'approvazione
del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli
enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici
di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al
concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a
tale fine necessari.
Art. 167.
Norme
generali sulla procedura di approvazione dei progetti
(art.
4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure
di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti
dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del
soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine
complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali
le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il
progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni
competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente
capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia
possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato
tecnico recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono
l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del
progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione
dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle
carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del
progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo
185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione
speciale VIA.
3. Il progetto
preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo
165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della
valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai
sensi dell'articolo 166.
4. Le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati
possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo
183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia
ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai
sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative
regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo
quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto
preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province
autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere
istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con
le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto
aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e
di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto
preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche
ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I
Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano,
sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo
è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione
del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilità.
6. Le varianti
alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del
soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di
cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica
ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove
necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è
tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i
beni e le attività culturali.
7. Ove il CIPE
disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non
siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della
regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di
VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su
conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le
attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della
procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per
le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La
procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,
salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della
procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il
disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
8. In alternativa
all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di
provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla
approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico
non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti
gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di
adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio
di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal
ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di
motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto
definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto
di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo
ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni
e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo
166.
Art. 168.
Conferenza
di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art.
4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza
di servizi di cui all'articolo 166 è convocata e presieduta dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura
tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura
tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura
tecnica».
2. L'avviso di
convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici
giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati
competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste
dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette
alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione,
da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione
illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle
normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le
parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i
soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze
rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono
tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in
relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e
possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni
singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie
eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la
localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza,
con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il
predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte
tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del
progetto da parte del CIPE.
3. La
convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a
seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e
delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al
rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia
pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il
responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga
la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto
definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la
data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e
opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non
intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono
partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
4. Il
procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di
ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla
conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque
denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della
scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal
presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato
tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi
termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura
tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria,
tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli
atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di
prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche
tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare
laddove già approvato.
6. Ove risulti,
dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di
un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il
progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale
proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta
è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di
approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono
chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della
integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 169.
Varianti
(art.
4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto
aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato
il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del
progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di
cui all'articolo 185.
2. Il soggetto
aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti,
nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al
comma 1.
3. Le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto
al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti
rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei
presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la
procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui
finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico
finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello
stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere
lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione
del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto
previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni.
4. Il soggetto
aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata
delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se
l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore
gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è
resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria
delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai
sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166, previo esperimento
della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di
impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province
autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le
integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di
esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi
dell'articolo 166.
7. Per le
infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto
definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i
soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione
delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui
al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con
conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.
Art. 170.
Interferenze
(art.
5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad
integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla
programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del
presente articolo.
2. Il progetto
preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori
delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di
verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze
non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di
collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle
opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
3. Il progetto
definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal
soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine
di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli
spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione
delle interferenze.
4. Gli enti
gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il
programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal
CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula
di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, semprechè
il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti.
5. In caso di
mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata
segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di
risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente
impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha
inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore
inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
Art. 171.
Risoluzione
delle interferenze
(art.
5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti
gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare
alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 170,
come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi
devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione,
approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente
capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed
esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I
progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono
essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure
proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di
redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione
dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica
del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la
collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di
opere interferite;
c) l'avvio della
progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente
gestore;
d) la
comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria
competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di
redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la
cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione,
in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto
definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e
la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui
provvede quest'ultimo;
b) la verifica
della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze,
redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali
ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione
del programma;
c) la
comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria
competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di
realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il
rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai
fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attività di
collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto
aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera
l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase
progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri
legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le
attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con
il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione
in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del
programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso
delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore
ed ente gestore.
6. Il presente articolo si
applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in
corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate
secondo le modalità di cui all'articolo 166 e seguenti.
Art. 172.
La
società pubblica di progetto
(art.
5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la
proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la
stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove
opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto,
senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori
e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto
sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle
opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto
è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società
pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei
propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in
suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla società
pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e
artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La società
pubblica di progetto è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente
gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di
diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente capo.
4. Gli enti
pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono
partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche
attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica
di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
5. Ai fini del
finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per
l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei
comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o
infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della
camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di
iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6. La
realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le
fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme
previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti
privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire
alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi
a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
Art. 173.
Modalità
di realizzazione
(art.
6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle
previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è
oggetto di:
a) concessione di
costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a
contraente generale.
Art. 174.
Concessioni
relative a infrastrutture
(art.
7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il
concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il
prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della
concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico
finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4,
parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo
si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
2. Le procedure
di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i
propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate
esclusivamente dalle:
- norme regolanti
gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
- norme di
qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;
- verifiche
antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di
lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice
civile.
3. I rapporti di
collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono
individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato
in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti
tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle
opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente
generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente
generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il
subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la
procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a
151.
4. È fatto divieto alle
amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati
in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147, previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve
essere data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132.
Art. 175.
Promotore
(art.
8, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero
pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e
comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di
promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura,
il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono
presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il
quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto
aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del
termine. È comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le
quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153.
3. Il soggetto
aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi
dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di
impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare
con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette
procedure.
4. Il CIPE valuta
la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi
di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova
istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui
all'articolo 155 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del
progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 176.
Art. 176.
Affidamento
a contraente generale
(art.
9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il
contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di
adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di
adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze
specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato
in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente
generale provvede:
a) allo sviluppo
del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al
soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del
CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b)
all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in
assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
c) alla
progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione
con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e) al
prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto,
all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei
soggetti gestori;
g)
all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle
espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi
utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme
stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto
aggiudicatore provvede:
a) alle attività
necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove
detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b)
all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta
sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo
delle stesse;
e) alla
stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di
sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del
successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei
soggetti che le realizzano.
4. Il contraente
generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e
tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente
capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono
regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal
presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di
gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti
del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56,
57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle
disposizioni seguenti:
a) restano a
carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i
vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal
soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le
eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto
aggiudicatore;
b) al di fuori
dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al
soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere;
il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o
modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze
del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o
comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità,
manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a
carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente
generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2
direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di
progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi
sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice,
salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso
stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole
disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente
generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della
qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a
soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a
loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento,
e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli
appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti
subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota
non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente
generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento
al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del
contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità
previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto
aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la
inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di
applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento
diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni
previste in contratto.
10. Per il
compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da
più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche
consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata
dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla
società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra
nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente
generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei
confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore
garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in
corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della
società di progetto è indicato nel bando di gara.
11. Il contratto
stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di
progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei
limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente
generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella
società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti
bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il
soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando
determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal
contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale
quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a
tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento
della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche
in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto
aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di
avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo
dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste
dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al
terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma
sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
13. I crediti
delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a
norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
ai sensi dell'articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.
14. La cessione
deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente
indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa
o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto
aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal
contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i
soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza
rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario;
al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore
cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento
dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di
gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai
sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli
affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13
e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di
buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo
113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente
prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non
opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta
dalla garanzia;
b) in tutti i
casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente
generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con
la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni
di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente
generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui
all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante,
in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare
nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati
prevedono, tra l'altro:
a) le modalità e
i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare
le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di
cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il
pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le
attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a). 20. Al fine di
garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità
di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il
soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è
tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma
corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro
economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto,
indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi.
Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni
tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di
maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare
sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi,
non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto
compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.
Terza parte
Art. 177.
Procedure
di aggiudicazione
(art.
10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1.
L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale
avviene mediante procedura ristretta.
2. Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare;
per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto
preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti
aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione
all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e
massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in
cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i
soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una
graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e
pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni
caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a
cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero
di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4.
L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso
ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di
una pluralità di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore
tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di
esecuzione;
d) il costo di
utilizzazione e di manutenzione;
e) per le
concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma
dell'articolo 174, comma 2;
f) la maggiore
entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad
imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176, comma 7. Ai
fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi
singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entità superiore al tre per
cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria,
gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale
intende affidare a terzi;
g) la maggiore
entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il
candidato è in grado di offrire;
h) ulteriori
elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da
realizzare.
5. Per i soggetti
aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si
applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte
III.
6. Per tutti gli
altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente
articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18.
7. Per
l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.
Art. 178.
Collaudo
(art.
11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo
delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 141.
2. Per le
infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può
autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e
di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a
carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti
di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto
o in parte l'infrastruttura.
Art. 179.
Insediamenti
produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento
energetico
(art.
13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli
insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel
programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa
Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al
conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario
alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private
strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale
procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura
privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i
permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la
localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di
pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto
aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette
al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine di sei
mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di
competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle
opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli
elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è
corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le
procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le
aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, con le
stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero
convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del
progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli
atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della
Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno
facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di
prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti
che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le
caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto.
Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi
il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o
integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o
prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione
del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione
del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e
consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto
approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede
con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative
previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di
concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive.
7. Alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le
disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle
interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.
Art. 180.
Disciplina
regolamentare
(art.
15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che
trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al
collaudo.
2. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure
per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi
oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 181.
Norme
di coordinamento
(art.
16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del
presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29
novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e
integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure
di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo si
applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel
programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n.
1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni
della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di
diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente capo.
Sezione
II
Procedure
per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182.
Campo di
applicazione
(art.
17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente
sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli
insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni
vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il
procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante
per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è
concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di
costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di
valutazione di impatto ambientale.
3. Sono esclusi
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati
alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di
esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale
deroga.
4. Per le
infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di
impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è
emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e
tempi previsti dall'articolo 165.
5.
L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è
regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti
e procedimento.
Art. 183.
Procedure
(art.
18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria
sui progetti relativi alle opere di cui all'art. 182, comma 1, è eseguita al
fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun
caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti
fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i
predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato
tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto
proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo
studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in
materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso
esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni
relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti
effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali
effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle
principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati,
analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere
una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione
dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed
eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente,
nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e
indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale
di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli
altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
3. Il progetto
comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di
cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle
valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse
dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree
sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i
beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o
dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla
compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per le opere di cui
all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della
commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di
compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione
del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività
culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata
al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile
successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai
sensi dell'articolo 185, comma 4.
Art. 184.
Contenuto
della valutazione di impatto ambientale
(art.
19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione
di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto
e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo,
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori,
nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e
valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli impianti.
2. Ai fini delle
valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri,
oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed
esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le
valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro
quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di
nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite
la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa.
Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine
predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni
dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione
di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a
norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 185.
Compiti
della commissione speciale VIA
(art.
20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione
provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta
giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente,
esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Ove la
commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il
termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le
integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura;
nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La
commissione:
a) comunica ai
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni
dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al
predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio
parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il
progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la
sensibile differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti
una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto
sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal
soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche
ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e
privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può
riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di
mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento
di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a
regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di
servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si
riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che
comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione
riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale
ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al
CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a
spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui
agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle
verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è
trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti
previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato
dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4.
Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti
progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui
all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico
recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori
dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e
applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.
8. I commi 4 e 5
non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando
il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.
Sezione
III
Qualificazione
dei contraenti generali
Art. 186.
Istituzione
del sistema di qualificazione - classifiche
(art.
20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. È istituito il
sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere
richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da
consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti
dall'articolo 34.
2. I contraenti
generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli
affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono
concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica
di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero
documentata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi
ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche
di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350
milioni di euro;
b) II: sino a 700
milioni di euro;
c) III: oltre 700
milioni di euro.
4. L'importo
della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è
convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art. 187.
Requisiti
per le iscrizioni
(art.
20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono
requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di
un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
b) il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
c) il possesso
dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.
Art. 188.
Requisiti
di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,
d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la
qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine
generale previsti dal regolamento.
2. La
dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli
imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato
regolamento da non oltre cinque anni.
Art. 189.
Requisiti
di ordine speciale
(art.
20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I requisiti di
ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata
capacità economica e finanziaria;
b) adeguata
idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguato
organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata
capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) dal rapporto,
risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto
dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del
passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media
consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla
lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il
patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse
finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia
inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa
proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di
cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è
l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento
del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per
cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio
2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove
il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta
alle stesse proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di
affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di
iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento
milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II
e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le
modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata
possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti
e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla
impresa.
3. La adeguata
idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi
mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo
complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non
inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori
valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel
quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio
o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare.
L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del
ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si
applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con
qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del
committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi
compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi,
nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate.
Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di
costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre
leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il
periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale
dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano
l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono
redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato
organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:
a) dalla presenza
in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità
per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità
per la Classifica III;
b) dalla presenza
in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di
responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità
di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta
milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la
Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non
inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e
nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire
analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di
unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di
unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo
alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o
cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca
della qualificazione o la riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o
rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal
possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato
in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno
di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II
e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere
generali.
Art. 190.
Consorzi
stabili e consorzi di cooperative
(art.
20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I consorzi
stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione
posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del
contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i
requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di
quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono
responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio
in regime di contraente generale.
2. I consorzi di
cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422,
e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti,
determinati con le modalità previste dal regolamento.
3. Per i consorzi
stabili:
a) i requisiti di
ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun
consorziato e dal consorzio;
b) il requisito
di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualità aziendale, qualora non
posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che
concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito
di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, è
convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del
consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel
terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per
l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 9 del 2005;
d) il requisito
di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, può essere dimostrato
tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito
può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro
realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati
da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati
compiuti da non più di tre consorziati;
e) alla
aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo
consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a
quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la
classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per
cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia
pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del
cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per
cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del
cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
f) il consorzio
stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si
applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente capo.
Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve comunque adeguare
il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a
quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di
cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano
aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di
qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista
assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di
qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese
assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti
delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la
qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto
dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa
assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione
del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una
cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi
del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di
progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie
e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano
state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice.
Art. 191.
Norme
di partecipazione alla gara
(art.
20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I soggetti
aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che
l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo
188; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti
generali è sempre espletata;
b) che
l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni
bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento,
proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato
il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o
dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da
realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli
36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del
comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando
di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero
dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo
189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai
sensi del regolamento:
a) organismi
edilizi (OG1);
b) opere per la
mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative
al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali
e marittime (OG7 e OG8);
e) opere
impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di
impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere
dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori
indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche
specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni
più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al
comma 2.
4. Ai fini
dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per
cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si
intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con
mezzi propri.
5. I soggetti
aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, comma 29,
possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto
dell'articolo 232.
6. Gli enti
aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali
qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali
qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a
norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono
concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149,
comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per i
contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da
aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti
aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi
devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo
dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento,
in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati
della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione
alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata
ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in
associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse,
per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano
qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le
imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di
cui al comma 1.
Art. 192.
Gestione
del sistema di qualificazione
(art.
20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. La
attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata
dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente
alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al
Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La
attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla
ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida,
ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti,
fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La
attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per
l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non
espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della
qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5.
Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e
rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione
per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione;
le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico
della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento
emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa
fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo
Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione consultiva alla
quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e
sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di
preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo.
La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La
partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun
compenso o rimborso per le spese dei componenti.
Art. 193.
Obbligo
di comunicazione
(art.
20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Tutte le
informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di
subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate,
a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio
costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell'Osservatorio,
sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni
regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
SEZIONE
IV
Disposizioni
particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 194.
Interventi
per lo sviluppo infrastrutturale
(art.
5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, convertito con l. n. 80/2005)
1. Per le finalità
di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE
destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i
criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree
urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di
accrescerne le potenzialità competitive.
3.
L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata,
valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale
a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11
novembre 2004.
4. Per la
realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono
essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli
enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere e i
lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche
se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato
dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo
economico del Paese.
6. Per le opere e
i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla
realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di
lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative
e autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori,
previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente
più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere
di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario straordinario
al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della
regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere
pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
commissari straordinari eventualmente già nominati.
8. I commissari
straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo
e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o
comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi
o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. È fatta salva
l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67
del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti
preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari
alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di riclassificazione in
possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati
ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività
produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie
risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un
commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11.
Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del
presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite
dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
12. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati
per le opere di cui al comma 5.
TITOLO
IV
CONTRATTI
IN TALUNI SETTORI
CAPO
I
CONTRATTI
NEL SETTORE DELLA DIFESA
Art. 195.
Disciplina
comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
1. Ai contratti
di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196,
le disposizioni:
- della parte I
(principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II,
titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II,
titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II,
titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV
(contenzioso);
- della parte V
(disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in
quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della
parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196.
Disciplina
speciale per gli appalti nel settore della difesa
(articoli
7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11;
17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter, decreto-legge
n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del Presidente della Repubblica
n. 170/2005)
1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il
Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, è adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice,
per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la
disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5.
Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e
all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti
del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di
forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai
contratti di competenza, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del
genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma
1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte
integrante del contratto.
3. Fatte salve le
norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli
appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza
comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
- 137.000 euro
per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa,
aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
- 211.000 euro
per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa,
aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga
all'articolo 10, l'amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per
ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i
responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del
Ministero della difesa.
5. I programmi
triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti con le
modalità di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono
trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli
articoli 16, 17, 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento
di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento
di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del
Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme
vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle
truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo
di cui all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli
acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a
macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con
i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori
economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui
al comma 1.
Capo II
CONTRATTI
RELATIVI AI BENI CULTURALI
Art. 197.
Disciplina
comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali
(art.
1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti
di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili,
le disposizioni:
- della parte I
(principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II,
titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II,
titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV
(contenzioso);
- della parte V
(disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in
quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte
II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina
della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di
progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni
culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115
e 117 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art. 198.
Ambito
di applicazione
(art.
1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le
disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori
pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi
architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale,
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine
di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti
beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le
disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si
applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
Art. 199.
Disciplina
degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
(art.
3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per
gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle
biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il
restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di
attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le
forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza
prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento,
la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle
forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di
adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti
esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso
dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti
di cui al comma 1, la stazione appaltante è obbligata a specificare, nel bando
di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con
riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non
diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15
in materia di appalti misti.
Art. 200.
Limiti
all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario
(art.
4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti
alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente
a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che
motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto.
È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. Fermo il
rispetto dell'articolo 29, è consentito affidare separatamente, previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti
beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare
unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla
tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da
utilizzare per gli interventi.
3. La stazione
appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, deve
richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui
ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di
procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57, la stazione
appaltante è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione
che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in
materia di qualificazione dal presente capo.
Art. 201.
Qualificazione
(art.
5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento
di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di
quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In
particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il
regolamento disciplina:
a) la puntuale
verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del
possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori
indicati all'articolo 198;
b) la definizione
di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei
settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e
la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai
fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle
professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata
del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione
delle imprese artigiane.
3. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti
dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la
partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per
l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la
qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume
nell'appalto complessivo.
Art. 202.
Attività
di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione
appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i
lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione
preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla
puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento
da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi
relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda
tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o
restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in
ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi
a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le
attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui
all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione
professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate
anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa.
4. Le attività di
cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle
stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione
all'intervento da attuare.
5. Per i lavori
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del
direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di
direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni
appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le
compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative
richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti
commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori
indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce
delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento,
l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto
conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare
in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli
esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le
attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 203.
Progettazione
(art.
8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento
dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla
base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema
di contratto.
2. L'esecuzione
dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che,
ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche
dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata
dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara
o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di
manutenzione.
3. Per i lavori
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi
archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto
di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o
definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove
ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze
delle indagini svolte.
4. Il
responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di
progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni
caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 204.
Sistemi
di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(articoli
7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento con procedura
negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli
articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo
complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza,
previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è
trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di
cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.
2. I contratti di
appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a
misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione
dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici
decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
4. Per i lavori
di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei
casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in
amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo
fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura
ristretta semplificata è ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000
euro.
Art. 205.
Varianti
(art.
10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori
indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei
lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono
considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una
variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore
di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo
contrattuale.
3. Per le
medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può,
altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del
contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse,
nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in
corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui
quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare
l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia
del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di
varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere
apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
PARTE
III
CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO
I
CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA
COMUNITARIA
CAPO
I
DISCIPLINA
APPLICABILE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
Art. 206.
Norme
applicabili
(articoli
1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1,
44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)
1. Ai contratti
pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente
parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte
II, titolo I: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le
soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2,
3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55,
comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della
determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per
la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle
norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma
4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i
bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati
entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69;
71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno
le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel
capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le
modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la
precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione
relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui
all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui
all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226,
comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato
d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono
indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un
altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86,
con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i
criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso
con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.
2. Quando, ai
sensi della presente parte, la gara può essere indetta, oltre che con bando di
gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando di gara» contenuto
negli articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai
contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e
tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni
della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente
articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta.
Art. 207.
Enti
aggiudicatori
(articoli
2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente
parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle
attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non
essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le
loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e
operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità
competente di uno Stato membro.
2. Sono diritti
speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di
una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di
riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli
da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di
esercitare tale attività.
Art. 208.
Gas,
energia termica ed elettricità
(art.
3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto
riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano
alle seguenti attività:
a) la messa a
disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio
al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione
di gas o di energia termica;
oppure
b)
l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2.
L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al
pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione
aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) la produzione
di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile
risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del
presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione
della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e
corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media
dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto
riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività:
a) la messa a
disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di elettricità;
b)
l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.
4.
L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico
da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice
non è considerata un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) la produzione
di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai commi 1 o 3 del
presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione
della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il
30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media
dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 209.
Acqua
(art.
4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto
riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti
attività:
a) la messa a
disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di acqua potabile;
b)
l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della
presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od
organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che,
alternativamente:
a) riguardano
progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume
d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del
20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di
irrigazione o di drenaggio;
b) riguardano lo
smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3.
L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al
pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione
aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) la produzione
di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo
è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 208 a
213;
b)
l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente
e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente,
considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 210.
Servizi
di trasporto
(art.
5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando
le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si
applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di
reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto
ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi
automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si
considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni
operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle
relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.
Art. 211.
Servizi
postali
(art.
6, direttiva n. 2004/17)
1. Le norme della
presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attività
relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma
3, di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del
presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999,
n. 261, si intende per:
a) «invio
postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene
preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono
corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali
contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro
peso;
b) «servizi
postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e
distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
- «servizi
postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
- «altri servizi
postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
c) «altri servizi
diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di
gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi
successivi all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi
speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali
trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di
gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di
spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di
invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi
finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del
presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in
particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di
filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o
il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali).
3. Il presente
codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che
siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma
2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti
per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Art. 212.
Prospezione
ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi
(art.
7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della
presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o
di altri combustibili solidi.
Art. 213.
Porti
e aeroporti
(art.
7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della
presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e
fluviali.
Art. 214.
Appalti
che riguardano più settori
(art.
9, direttiva 2004/17)
1. Ad un appalto
destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative
all'attività principale cui è destinato.
2. La scelta tra
l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti
non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di
applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di
applicazione della parte II.
3. Se una delle
attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla parte III e l'altra
dalla parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività
l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le
disposizioni della parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di
chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di
qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte III.
4. Se una delle
attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla parte III e un'altra
attività non è disciplinata né dalla parte III né dalla parte II, e se è
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto è
principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della parte III.
CAPO
II
SOGLIE
E CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO
Art. 215.
Importi
delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali
(art.
16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della
presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle
eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la
procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro
per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro
per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216.
Concessioni
di lavori e di servizi
(art.
18, direttiva 2004/17)
1. Salva
l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente
parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti
aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a
213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.
Art. 217.
Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di
un'attività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette
attività in un Paese terzo
(art.
20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si
applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi
dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per
l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non
comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica
all'interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori
comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che
considerano esclusa in virtù del comma 1.
Art. 218.
Appalti
aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa
collegata
(art.
23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del
presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali
siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25
e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti
non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore
possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai
sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare
un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia
soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di
proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle
condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica
agli appalti stipulati:
a) da un ente
aggiudicatore con un'impresa collegata,
o
b) da una
associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica,
composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai
sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata
a uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si
applica:
a) agli appalti
di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura
di tali servizi alle imprese cui è collegata;
b) agli appalti
di forniture purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa
a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
c) agli appalti
di lavori, purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione
di tali lavori alle imprese cui è collegata.
Se, a causa della
data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il
fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa
dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il
fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese collegate
all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o
lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato
totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da
parte di tali imprese collegate.
4. La presente
parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un'associazione
o consorzio o da un'impresa comune aventi personalità giuridica, composti
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli
articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
b) da un ente
aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi
personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purché l'associazione o
consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di
cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo
preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per
almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori
notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni
relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle
imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni
interessati;
b) la natura e il
valore degli appalti considerati;
c) gli elementi
che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra
l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli
appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente
articolo.
Art. 219.
Procedura
per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla
concorrenza
(art.
30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti
destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da
208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è
esercitata l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del
comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza
si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di
concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza
di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale,
di più fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del
comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e
applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del
presente codice.
4. Se non è
possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si
deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di
diritto.
5. Quando sulla
base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia
applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di
concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione
e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni
di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle
Autorità indipendenti competenti nella attività di cui trattasi.
6. Gli appalti
destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono
più soggetti al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una
decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6
ed entro il termine previsto, oppure;
- non ha adottato
una decisione sull'applicabilità entro tale termine.
7. Tuttavia se il
libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora
un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui
trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a
permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti
al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del
comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 e entro il termine
previsto da detto comma.
8. Gli enti
aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità
del comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro
delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e
3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le
condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta
da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui
trattasi.
10. Se, scaduto
il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la
Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata
attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
11. Con decreto
del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione
della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine
di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del
codice in virtù delle deroghe di cui al presente articolo.
CAPO
III
PROCEDURE
DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SELEZIONE QUALITATIVA DEI CONCORRENTI, SELEZIONE
DELLE OFFERTE
SEZIONE
I
Tipologia
delle procedure di scelta del contraente
Art. 220.
Procedure
aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara
(art.
40, direttiva 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono
affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette
o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si
indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 221.
Art. 221.
Procedura
negoziata senza previa indizione di gara
(art.
40, direttiva 2004/17; Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Ferma restando
la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso
con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una
procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in
risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna
offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni
originarie dell'appalto;
b) quando un
appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di
gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
d) nella misura
strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure
aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non
possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione
dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di
appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate;
f) per lavori o
servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel
contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze
impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato
all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
quando tali
lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti
agli enti aggiudicatori, oppure;
quando tali
lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di
appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori
simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo
appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base,
aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità
di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della
gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente
codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto
per i lavori successivi;
h) quando si
tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
i) per gli
appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato
aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli
acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione
particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto
di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che
cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da
liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una
liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi
consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del
presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al
vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i
vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare
ai negoziati.
Art. 222.
Accordi
quadro nei settori speciali
(art.
14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e
aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti
aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da
indizione di gara, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera i) gli appalti
basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in
conformità alla presente parte.
3. Gli enti
aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per
ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
SEZIONE
II
Avvisi
e inviti
Art. 223.
Avvisi
periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
(art.
41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti
mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato
dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati
seguenti:
a) per le
forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per
gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi,
qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215
e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono
definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci
della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da
fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della
nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla
Commissione;
b) per i servizi,
il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle
categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei
dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del
disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori,
le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia
pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del
disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati
sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno
finanziario.
3. L'avviso di
cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul
profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di
lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori
che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente
inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità
di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di
committente.
5. La
pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti
aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione
delle offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi
periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2,
direttiva 2004/17.
7. L'avviso
periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le
disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza
previa indizione di gara.
9. Per progetti
di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far
pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere
l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino
chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori
decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232,
tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando
le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme
relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre
anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata
inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
Art. 224.
Avvisi
con cui si indice una gara
(art.
42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Nel caso degli
appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire
la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso
periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;
c) bando di gara
di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del
sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene
mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione
di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di
gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione
della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma
alle seguenti modalità:
a) si riferisce
specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto
dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che
l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza
ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) è stato
pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio
dell'invito di cui all'art. 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì
i termini previsti dall'articolo 227.
Art. 225.
Avvisi
relativi agli appalti aggiudicati
(art.
43, direttiva 2004/17; Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro
inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato
XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione
dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e
pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti
aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 222,
comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso
in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto
basato su tale accordo.
3. Gli enti
aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un
sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale.
In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la
fine di ogni trimestre.
4. Le
informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione
sono pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori
quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità
degli operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti
aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo
senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono
limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e
quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti
aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può
essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato
XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza
commerciale. In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate
ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle
contenute nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi
dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono
ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché
tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente
categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.
8. Nel caso di
appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti
aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni
fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono
pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi
statistici.
Art. 226.
Inviti
a presentare offerte o a negoziare
(art.
47, direttiva 2004/17; Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle
procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo, gli
enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai
candidati contiene, alternativamente:
a) copia del
capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il
capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono
messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente
all'articolo 227, comma 6.
2. Qualora il
capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso un ente
diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione,
l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato
d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di
tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma
eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano
senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non
appena ricevuta la richiesta.
3. Le
informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti
complementari, purché richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti
aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine
fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito
contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione
del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le
modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali
documenti;
b) il termine per
la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e
la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) il riferimento
al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione
dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
e) i criteri di
aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza
di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la
ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure,
all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni
non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene
indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti
aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in
base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione
prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una
trattativa.
6. Nell'ipotesi
di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e
quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili,
natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei
successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto
dell'appalto;
b) tipo di
procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente,
data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o
l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e
termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare
un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
e) indirizzo
dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per
ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di
carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste
agli operatori economici;
g) importo e
modalità di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere la
documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
h) forma
dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o
acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
i) i criteri di
aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza
degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o
nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una
trattativa.
SEZIONE
III
Termini
di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227.
Termini
di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art.
45, direttiva 2004/17, Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i
termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli
enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto
e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle
procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di
cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle
procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo
competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato
ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti
aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, è di almeno trentasette
giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque
essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando è pubblicato con mezzi
diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o
bando viene pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per
la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente
aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se è
impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte,
l'ente aggiudicatore fissa un termine che è di almeno ventiquattro giorni e
comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo a
presentare un'offerta.
4. Se gli enti
aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui
all'articolo 223, comma 1, in conformità all'allegato X, il termine minimo per
la ricezione delle offerte nella procedura aperta è di almeno trentasei giorni
e comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio
dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso
periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato
XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II,
semprechè dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di
cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione
del bando di gara di cui all'articolo 224, comma 1, lettera c).
5. Qualora gli
avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i
termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette
e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono
essere ridotti di sette giorni.
6. Tranne nel
caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è
possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione
delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente
aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice
la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per
via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare.
Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la
documentazione è accessibile.
7. Nel caso delle
procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e
6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte
inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se,
tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica,
l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in
alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una
procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di
gara.
8. L'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar
luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in
risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o
in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226,
comma 5, inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o
dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di
un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar
luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni
dalla data dell'invito a presentare un'offerta.
9. Qualora, per
qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni
complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro
i termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano
essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione
delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine
fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
10. L'allegato
XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo.
SEZIONE
IV
Informazioni
Art. 228.
Informazioni
a coloro che hanno chiesto una qualificazione
(art.
49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione
informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un
congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi
dalla sua presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro
due mesi dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data
entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
2. I richiedenti
la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle
sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data
della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1
possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore economico solo
per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel
rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 229.
Informazioni
da conservare sugli appalti aggiudicati
(art.
50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure
espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le
informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni
delle determinazioni inerenti:
a) la
qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione
degli appalti;
b) il ricorso a
procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
c) la mancata
applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219,
nonché dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle
disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79,
da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
2. Le
informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente
aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima,
nonché a chiunque ne abbia diritto.
SEZIONE
V
Selezione
qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230.
Disposizioni
generali
(art.
51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di
carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per
l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo
232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per
l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi
dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i
requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi
dell'articolo 233.
4. Quale che sia
il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e
44, nonché gli articoli 49 e 50.
5. Il regolamento di cui
all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale
ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori
speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di
qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si
applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla presente
parte.
Art. 231.
Principio
di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e
qualificazione
(art.
52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando
selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere
sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti
aggiudicatori non possono:
a) imporre
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici
senza imporle ad altri;
b) esigere prove già presenti
nella documentazione valida disponibile.
Art. 232.
Sistemi
di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art.
51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione
degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato
all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che
istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli
operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti
aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e
provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e
le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.
5. I criteri e le
norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo
38.
6. Se chi chiede
la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e
finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.
7. I criteri e le
norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a
richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente
aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro
ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore
redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in
base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
10. In caso di
istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori
osservano:
a) l'articolo
223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione;
b) l'articolo
228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;
c) l'articolo 231
quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o
finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente
aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce
i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare
la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che
riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti,
i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
13. Se viene
indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione,
gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura
negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi
di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di
aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano
gli operatori economici in conformità al presente articolo;
b) selezionano
gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se
del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.
Art. 233.
Criteri
di selezione qualitativa e procedimento di selezione
(articoli
51.1 e 54, direttiva 2004/17)
1. I criteri di
selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli
articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.
2. Gli enti
aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta,
ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che
vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti
aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta
o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti
che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle
procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità
oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un
livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il
numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire
un'adeguata concorrenza.
5. Quando il
concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o
tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di
compatibilità.
6. In caso di
raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.
7. Al fine della
selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli
enti aggiudicatori:
a) escludono gli
operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
b) selezionano
gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;
c) nelle
procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono,
se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri
selettivi del presente articolo.
SEZIONE
VI
Criteri
di selezione delle offerte
Art. 234.
Offerte
contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art.
58, direttiva n. 2004/17)
1. Le offerte
contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha
concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca
un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti
di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli
obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi
offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere
respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce
un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti
che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati
negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il
disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di
aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del
comma 2; il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del
presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non
è preferita ad un'altra in virtù del comma 3, se l'ente aggiudicatore,
accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità
o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del
presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi
terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del
Consiglio è stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie
di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i
Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma
5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.
CAPO IV
CONCORSI
DI PROGETTAZIONE
Art. 235.
Ambito
di applicazione ed esclusioni
(articoli
60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
1. Il presente
capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a.
esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
2. Le regole
relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese
disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del
comma 1, la soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di
servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti.
4. Il presente
capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei
premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia
pari o superiore a 422.000 euro.
5. Ai fini del
comma 3, la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il
valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l),
qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di
concorso.
6. Il presente
capo non si applica:
1) ai concorsi
indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di
servizi;
2) ai concorsi
indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito
alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da
una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236.
Norme
in materia di pubblicità e di trasparenza
(art.
63, direttiva 2004/17)
1. Gli enti
aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota
tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente
all'allegato XVII.
2. Gli enti
aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati con
un avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione è trasmessa
alla Commissione entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi
dalla stessa fissati.
3. Al riguardo la
Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti
aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni,
riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori
economici e ai prezzi proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi
relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo
66.
Art. 237.
Norma
di rinvio
(articoli
64, 65, 66, direttiva 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione
si applicano le disposizioni del capo III della presente parte nonché quelle
degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.
TITOLO
II
CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA
Art. 238.
Appalti
di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto
previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori
che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della
presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle
attività previste dagli articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate è
facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui
siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, è pubblicato
sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma
7, con le modalità ivi previste.
4. Gli avvisi con
cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono
ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di
cui all'articolo 227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli avvisi con
cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo
122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124,
comma 5.
6. I lavori,
servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi
previsti dall'articolo 125.
7. Le imprese
pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli
appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213,
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela
della concorrenza.
PARTE
IV
CONTENZIOSO
Art. 239.
Transazione
1. Anche al di
fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi
dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono
sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni
aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti
soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di
100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o,
in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente
competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.
4. La transazione
ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 240.
Accordo
bonario
(art.
81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis,
legge n. 109/1994; art. 149,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Per i lavori
pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed
enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento
di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali
procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro
avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente
l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore
dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la
propria relazione riservata.
4. Il
responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore.
5. Per gli
appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro,
il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta
motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti
di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione
della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della
commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione
della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci
giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte
del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a
nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione
del componente di propria competenza.
8. La commissione
è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai
sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai
sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal
responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e
il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla
nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria
competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza
dell'organico.
9. In caso di
mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del
terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente
del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri
connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della
commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori
nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa
allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso
delle spese documentate.
11. Le parti
hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo
delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le
parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento
delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o
opportuni.
12. Sulla
proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro
tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha
formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme
previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri
occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il
soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di
sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del
procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del
procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della
commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le
concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della
commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il
responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima.
La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si
applicano i commi che precedono.
15. Per gli
appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui
non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo
bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13.
Si applica il comma 12.
16. In ogni caso,
decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al
comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell'accordo
bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del
procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo
bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di
transazione.
19. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
20. Le
dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in
caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano
decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il
collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto
che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento
istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente
articolo.
22. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici
relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di
lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di
contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti
contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento
dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori
spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
Art. 241.
Arbitrato
(art.
81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge
n. 109/1994; articoli 150
151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12,
decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies,
decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70
e 71, legge n. 266/2005)
1. Le
controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di
idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi
arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo
quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio
arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle
parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente
del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di
parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai
casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere
nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di
esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le
forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo
abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.
7. Presso
l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi
arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte
le sue forme.
9. Il lodo si ha
per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti
pubblici.
10. Il deposito
del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data
dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti
originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta
ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice
di procedura civile.
11. All'atto del
deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno
per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente
versato all'Autorità.
12. Il collegio
arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto
decreto. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali
nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo
esecutivo.
13. Il collegio
arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza
tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute
solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese
relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo
per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente,
provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati,
scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
Art. 242.
Camera
arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e 151,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. La camera
arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo
degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede
agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio
arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
2. Sono organi
della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio
arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti
dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia
dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha
durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento
di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il
presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti
previsti dal comma 9.
4. Per
l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. La camera
arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in
materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per
l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere
notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di
contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative
modalità di acquisizione.
6. Possono essere
ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti
alle seguenti categorie:
a) magistrati
amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio,
designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati
iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle
magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere
di cassazione;
c) tecnici in
possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati
all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi
albi;
d) professori
universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali
delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare
competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera
arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina
dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i
soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera
c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
8. I soggetti di
cui al comma 6, lettere a), b), c), e d), nonché al comma 7 del presente
articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal
consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e
nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata
documentazione.
9. L'appartenenza
all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può
essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio;
durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi
decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le
ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta
dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i
funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e
amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei
lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea
giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio
in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta
dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione,
prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei
suddetti costi.
Art. 243.
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in
cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale
(art. 32, legge
n. 109/1994, come novellato dalla legge n.
80/2005; art. 150,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
decreto ministeriale n. 398/2000; art. 1, co. 71,
legge n. 266/2005)
1. Limitatamente
ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in
aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di
arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse
alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti
determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui
sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra
le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera
arbitrale.
4. Gli arbitri
possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art.
51 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242,
comma 9.
5. Il
corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su
proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente
alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la
misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
arbitrale.
7. Il presidente
del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui
all'articolo 242, comma 10.
8. Il
corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle
parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera
arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza
tecnica, ove disposta.
10. Gli importi
dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente
versati all'Autorità.
Art. 244.
Giurisdizione
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7,
legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19,
legge n. 537/1993)
1. Sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie,
ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale
o regionale.
2. Sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.
3. Sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla
clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei
contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art.
115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei
prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.
Art. 245.
Strumenti
di tutela
(art.
81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva
1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n.
190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n.
80/2005)
1. Gli atti delle
procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di
progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente
codice, nonché i provvedimenti dell'Autorità, sono impugnabili,
alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all'articolo 23-bis,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Si applicano i
rimedi cautelari di cui all'articolo 21 e all'articolo 23-bis, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio
2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. In caso di
eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa
notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui
all'art. 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto
legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure
interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo
occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare
di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
4. L'istanza,
previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo
regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui
delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa
ogni altra formalità. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono
rilevabili d'ufficio.
5. Il
provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere
riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21,
commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia
del provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla prestazione di
una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso è notificato dal
richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice,
non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque
effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di
che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse
ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva
efficacia, è sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente,
d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo
l'inizio del giudizio di merito.
7. Per
l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle
spese si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente
art. non si applicano ai giudizi in grado di appello, per i quali le istanze
cautelari restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
Art. 246.
Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi
(art.
81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva
1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n.
190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n.
80/2005)
1. Nei giudizi
davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le
procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione,
occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le
disposizioni di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si
applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente
articolo.
2. Non occorre
domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque
giorni dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di
pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione
dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta
anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione
delle procedure.
4. La sospensione
o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per
equivalente. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.
PARTE
V
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247.
Normativa
antimafia
1. Restano ferme
le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo
mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
Art. 248.
Revisione
periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e
degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati
(quanto
al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998)
1. I
provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle
soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione
diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro
recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati
articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto
interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le
amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le
modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato
III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza
di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla
Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive
2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto
provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente
codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.
Art. 249.
Obblighi
di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
(articoli
1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e
71.2., direttiva 2004/17)
1. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa
immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del
presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori
disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette
alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un
prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi,
separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di
rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle
stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette
alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un
prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti
di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa
la Commissione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto,
incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di
appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati,
presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per
l'informativa.
6. Con le stesse
modalità di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni
difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici
italiani mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in
Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta
all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro
elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla
Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui,
rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti medesimi.
Art. 250.
Contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi di rilevanza comunitaria
(art.
76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter,
decreto legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs.
n. 157/1995; art. 80, co. 12,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Il prospetto
statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto
dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, nonché dalle altre stazioni
appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di
rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
2. Sia il
prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
a) il numero e il
valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle
relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il
valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
3. In quanto
possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure
di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna
di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di
cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla
nazionalità dell'operatore economico cui il contratto è stato affidato.
4. Nel caso di
contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2,
lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli
56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno
Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le
amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le altre
stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i
dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il
valore degli appalti aggiudicati, in conformità al comma 3;
b) il valore
complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
6. Il prospetto
statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV precisano qualsiasi
altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto
statistico sono determinate secondo la procedura di cui all'art. 77, paragrafo
2, della direttiva 2004/18.
Art. 251.
Contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi nei settori speciali
(art.
67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Il prospetto
statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto
dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti
aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti
affidati nell'anno precedente.
2. Sia il
prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'art. 68,
paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti
aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce l'allegato VI (elenco
degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a
213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 215, nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o
superiore a 100.000 euro.
3. Sia il
prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'art. 68, paragrafo 2,
direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI
C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla
verifica della corretta applicazione dell'Accordo, limitatamente ai contratti
di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di
servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le
informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di telecomunicazione
della categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono
l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi
elencati nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto
statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all'Osservatorio, vengono
espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le
norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 252.
Norme
di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa
alla CONSIP.
2. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente a
60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e
20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il
2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e,
quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Le forme di
pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono
sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche,
organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della
pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo
temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario,
eventuali altri siti informatici.
4. In relazione
alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste
dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a) l'assolvimento
dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento
dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità
di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche
amministrazioni.
5. Le casse edili
che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite
non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
6. Gli schemi di
polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie
previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
7. Eventuali
modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000,
n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono
disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della giustizia.
8. Tutte le attività e le
strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica
rispettano il decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Art. 253.
Norme
transitorie
1. Le
disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in
vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Il regolamento
di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Per i lavori
pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5,
continuano ad applicarsi il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre
disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno
essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di
compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione
del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.
4. In relazione
all'art. 8:
a) fino
all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai
dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei
membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice è prorogato di un anno.
6. In relazione
all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le
norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua
ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in
economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e
sicurezza». Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà
l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'articolo 24,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente
ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1,
lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di
urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla
data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del
Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
9. Al fine
dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento,
i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano
i requisiti indicati nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
10. In relazione
all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al
citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di
bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione
del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati
solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20.
11. Con
disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e
bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici
quale mezzo esclusivo di comunicazione.
13. In relazione
all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano
ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di
mensa», nei limiti di compatibilità con il presente codice.
14. In relazione
all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
15. In relazione
all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi
previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge
18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle
società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella
forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima
della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415,
detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
16. I tecnici
diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla
data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo
professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
17. Fino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto
nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione
all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo
articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore
della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.
19. Le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai
contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del
citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di
servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie
di esecuzione.
20. In relazione
all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di
verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati
a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
21. In relazione
alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata
in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di intesa con l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le
procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture
utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa
entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
22. In relazione
all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in
vigore del regolamento:
a) i lavori in
economia sono disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in
economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del
presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i
provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
2001.
23. In relazione
all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti,
stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di
appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
24. In relazione
all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si
applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A
tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva
anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte
anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero
per l'anno 2003.
25. In relazione
all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere previste
nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40%
dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti
procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel
caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che
non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le
modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma.
Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la
gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa
del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di
pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara
prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel
corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1,
lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
27. In relazione
alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano
applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 -
Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III,
capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV,
capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro
di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore
al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le
concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono
tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei
lavori;
c) le
disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche)
si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla
data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in
cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto
definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia
comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere
realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità
ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo.
Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il
progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base
di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio,
fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in
cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già
oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o
regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della
medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate
dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la
procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte
II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero
in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185;
f) in sede di
prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti
aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti
requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e
gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione
dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di
cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra
indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in
concessione;
g) per la
realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti
aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in
liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle
concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli
elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo
III, capo IV;
h) per i
procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare
per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo
IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi
procedimenti
i) le
disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto
2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI
al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui
redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo
competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto
2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di
entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori
hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui
all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai
progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14
dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti
contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176,
si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere
la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per
quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione
delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione
all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione
all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad
applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della
qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione
all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore del regolamento
si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
34 del 2000;
p) ai fini
dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi,
relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della
celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare
un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il
regolamento di cui all'articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni
dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le
disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con
il presente codice.
29. Ai fini della
disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di
qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del
rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in
ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione
all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore
requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione,
nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto.
Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione
all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui
all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al
citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione
del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata
dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione
della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in
vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate,
rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al
decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto
dall'articolo 252, comma 7.
34. In relazione
alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di
entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le
modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina
ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata
in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla
data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già
costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) sono fatte
salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di
entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni
relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le
norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali
siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le
norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate
tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice,
prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano
arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile
2003, n. 62.
35. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999,
e successive modificazioni.
Art. 254.
Norma
finanziaria
1.
Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 255.
Aggiornamenti
(art. 1, co. 4,
legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni
intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 256.
Disposizioni
abrogate
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326,
329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'articolo 14
della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
la legge 8 agosto
1977, n. 584;
l'articolo 5,
commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e
17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'articolo 33
della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17
febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
gli articoli 12 e
13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17,
commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'articolo 14
della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'articolo 11
della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'articolo 3,
comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11
febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo
l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata
legge n. 109 del 1994;
l'articolo 11,
della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il d.P.R.18 aprile
1994, n. 573;
il decreto-legge
3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'articolo 5,
comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28
maggio 1997, n. 140;
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l'articolo 11 della
legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18
novembre 1998, n. 415;
il decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto
legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3,
4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2
e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1,
143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'articolo 6,
comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'articolo 24,
della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2
dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la
tariffa allegata;
gli articoli 2 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'articolo 7,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi
da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli
2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'articolo 24
della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26
luglio 2005, n. 152;
l'articolo
14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più
vantaggiosa e»;
il decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto
legislativo n. 190 del 2002;
il decreto
ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina delle
procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a
favore del promotore»;
l'articolo 1,
commi 70, 71 e 207 della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
2. In relazione
all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano
abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.
4. Il regolamento
di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in
vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute
nei seguenti atti:
gli articoli 337,
338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F;
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
il decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di
qualificazione del contraente generale;
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e
gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri
regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono
destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano
le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257.
Entrata
in vigore
1. Il presente
codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da
un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
a) le
disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e
dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240
in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
3. L'articolo 123
si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per
gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi
l'articolo 23
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Allegati
(omissis)