CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2009
Il giorno 11 giugno 2007 alle ore 16,30 ha avuto luogo l’incontro tra
l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:
per l’ARAN:
Avvocato Massimo Massella Ducci Teri (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL Firmato
CISL Firmato
UIL Firmato
CISAL Firmato
CONFSAL Firmato
CGU Firmato
RDB CUB Firmato
USAE non Firmato
CONFINTESA non Firmato
con riserva
All’inizio della riunione le parti prendono atto dei seguenti errori
materiali:
1) all’art. 10, comma 1, terzo alinea le parole «di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed
integrazioni» sono sostituite con le parole «di cui al decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288»;
2) all’art. 13, comma 5 le parole «di cui alla lettera b)» sono sostituite
con le parole «di cui alla lettera a)»;
Le parti prendono, altresì, atto dell’omissione materiale all’art. 9, comma
1, ottavo alinea, dell’inciso relativo alle Unioni di Comuni, pertanto il
testo viene così integrato: dopo le parole «dai Consorzi, associazioni» sono
aggiunte le parole «incluse le Unioni di Comuni».
Terminati tali adempimenti le parti, ad eccezione di USAE e CONFINTESA,
sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione di contrattazione per il
quadriennio 2006-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2006-2009
ART. 1
Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche indicate nell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1,
sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
B) Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
C) Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
D) Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
E) Comparto del personale dei Ministeri;
F) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
G) Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
H) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
I) Comparto del personale della Scuola;
L) Comparto del personale dell'Università.
ART. 3
Comparto del personale delle Agenzie fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera A), comprende il personale dipendente:
- dall’Agenzia delle dogane;
- dall’Agenzia delle entrate;
- dall’Agenzia del territorio;
- dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).
ART. 4
Comparto del personale degli Enti pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera
B), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi incluso
quello di cui all'art. 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato
per effetto dell’art. 69, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni e
integrazioni – ivi compreso l’Istituto nazionale per il commercio con
l’estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 6,
nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a
tutela o vigilanza dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e dall’Istituto di previdenza del settore marittimo
(IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi
nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Agenzia per
le ONLUS), istituita con DPCM 26 settembre 2000.
ART. 5
Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1,
lettera C) comprende il personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall’Accademia nazionale di danza;
- dall’Accademia nazionale di arte drammatica;
- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
ART. 6
Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e
sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera
D) comprende il personale dipendente:
- dagli Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui
al punto 6 della tabella
allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL);
- dall’Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- dall’Istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica «Giancarlo Vallauri»
(MARITELERADAR) di Livorno sino alla data di costituzione del Centro di
supporto e sperimentazione navale (CSSN) del Ministero della Difesa ai sensi
del DM 20 gennaio 1998, fatte salve le norme di raccordo di cui al successivo
art. 13, comma 3, in caso di cambiamento di comparto;
- dal Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
(AREA Science Park);
- dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
- dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT);
- dall’Ente italiano montagna (EIM) istituito dall’art. 1, comma
1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall’Istituto nazionale della montagna (IMONT) ivi confluito,
sino alla data della sua soppressione ai sensi dell’art. 1, comma
1280, della medesima legge;
- dall’Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- dall’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);
- dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- dal Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;
- dall’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;
- dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
- dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI);
- dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica istituita
dall’art. 1 comma
610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e
la ricerca educativa (INDIRE) cui l’Agenzia subentra, sino alla data della
sua soppressione ai sensi dell’art. 1, comma
611, della medesima legge.
2. L’Enea rinnova il CCNL 2006-2009 in apposita sezione del Comparto del
personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione. Alla
definizione della tabella di equiparazione e delle norme di raccordo tra gli
istituti normativi dell’Enea e degli altri Enti del comparto, tra loro
diversi, si provvederà in sede di contrattazione integrativa del medesimo
Ente.
ART. 7
Comparto del personale dei Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera E), comprende il personale dipendente:
- dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all’art. 69, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- dalle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse
quelle ricomprese nell’art. 3 ed escluse l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica e l’APAT ricomprese nell’art. 6;
- dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM);
- dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), attualmente enti
strumentali del Ministero della Pubblica Istruzione, cui subentrerà l’Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ricompresa nell’art. 6,
dalla data della loro soppressione ai sensi dell’art. 1, comma
611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ART. 8
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera
F), comprende il personale dipendente:
- dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dall’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle
amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione,
istituita dall’art. 1 comma
580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ART. 9
Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera G), comprende il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto
ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto
di lavoro pubblico del comparto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dalle Comunità collinari;
- dai Consorzi, associazioni, incluse le Unioni di Comuni, e comprensori tra
comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui dipendenti
siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro
pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti
locali;
- dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle
loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano
disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico
del comparto;
- dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre
1994, n. 584;
- dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e
provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato
nell’ambito del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
3. Ferma rimanendo l’unicità del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali, nell’ambito del CCNL sarà istituita una sezione contrattuale
specifica delle Regioni.
ART. 10
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1,
lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che
svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge
15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
ART. 11
Comparto del personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera I), comprende il personale dello Stato delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle
scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello
dei comparti di cui agli artt. 5 e 12.
ART. 12
Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera L) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il
personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di
cui all’art. 69, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere
universitarie di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.
ART. 13
Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle
pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica
della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le
procedure contrattuali previste dall’art. 40, comma 2, e dall’art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al fine di evitare l’aumento dei comparti di contrattazione, nei contratti
collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l’unicità dei
comparti di riferimento, potranno valutare l’opportunità di una articolazione
della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le
denominazioni adottate dai CCNL.
3. In tutti i casi in cui, per effetto del presente contratto si realizzi il
passaggio del personale da un comparto all’altro, ovvero ciò si verifichi nel
corso dell’attuale quadriennio ai sensi del comma 1, con apposito contratto
nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo
trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal
contratto collettivo nazionale di lavoro in essere a quello di nuova
collocazione.
4. Per quanto attiene il CISAM di cui all’art. 7, in considerazione della non
avvenuta applicazione del comma 5 dell’art. 14 del
CCNQ del 18 dicembre 2002, l’Aran convocherà
una specifica sessione di contrattazione per definire la disciplina di
raccordo, che si dovrà concludere prima della definizione del CCNL del
comparto Ministeri.
5. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio
sanitario nazionale e dell’Università, per le aziende ospedaliere di cui alla
lettera a) dell’art. 2 del
decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme
di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte
pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.
ART. 14
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle
contenute nel Contratto
collettivo nazionale quadro di definizione dei comparti di contrattazione
stipulato in data 18 dicembre 2002.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In considerazione dell’importanza di snellire ed accelerare il complesso
delle procedure di contrattazione pubblica, le parti sottolineano
l’opportunità di una riconduzione degli Enti di cui all’art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all’interno dei
comparti di contrattazione di cui all’art. 40 dello stesso decreto, e ritengono che le obiettive specificità
delle amministrazioni di cui trattasi possano trovare la giusta tutela nei
CCNL di comparto e, in particolare, nelle sessioni di contrattazione
integrativa.
Pertanto, i dichiaranti sollecitano l’adozione di uno o più coerenti
provvedimenti modificatori del dettato dell’art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Firmato ARAN – CGIL – CISL – UIL – CISAL – CONFSAL – CGU – RDB CUB
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL ritengono che la dizione di cui al II alinea dell’art. 8
rappresenti una soluzione ultronea, visto il dettato della legge finanziaria
e la situazione contrattuale in essere, alle necessità di tutela del
personale della costituenda Agenzia.
Firmato CGIL – CISL – UIL
DICHIARAZIONE A VERBALE
La UIL non ritiene necessario inserire nell’accordo di costituzione dei
comparti di contrattazione il comma 3 dell’art. 9 in quanto tale specifica è
già stata sottoscritta nel “memorandum” d’intesa sul lavoro pubblico.
Firmato UIL
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CGU valuta negativamente l’indifferenza del Governo a recepire, anche solo
a livello di ipotesi di lavoro nel proprio atto d’indirizzo, la richiesta
avanzata formalmente dalla CGU all’Esecutivo in data 11 novembre 2006, di
istituire una contrattazione separata per i docenti della scuola.
La CGU altresì prende atto della volontà espressa, in autonomia, dal tavolo
negoziale, con la sola eccezione di Confintesa favorevole, di non voler
procedere alla istituzione di un comparto autonomo della docenza.
Firmato CGU
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CGU sottoscrive l’ipotesi di contratto collettivo quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009, ma
valuta negativamente l’inserimento nel comparto della Presidenza del
Consiglio di cui all’art. 8, della parte relativa al personale dipendente
dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche. Molti elementi problematici emersi al tavolo di
trattativa non hanno trovato risposte adeguate. Le implicazioni della scelta
contenuta nell’art. 8 fanno venire meno i principi di peculiarità e di
omogeneità costitutivi del comparto.
Firmato CGU
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CONFSAL dichiara di non condividere l’inserimento nel Comparto del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 8) dell’Agenzia
per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche
– Scuola Nazionale della pubblica amministrazione, istituita dall’art. 1, comma
580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La motivazione trova fondamento su una serie di considerazioni
legate alla natura giuridica, strutturale e funzionale dell’Agenzia che non
si accorda con il principio dell’omogeneità su cui si basa la costituzione
dei comparti.
Firmato CONFSAL
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Confederazione USAE non sottoscrive il contratto collettivo quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009.
Motivo pregiudiziale è l’inserimento del personale dipendente dall’Agenzia
per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche
– Scuola Nazionale della pubblica amministrazione, nel comparto del personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale inserimento proposto
dall’ARAN senza alcuna motivazione, se non il rimando ad apposita direttiva,
è illogica ed in violazione del principio di “omogeneità” dettato dal D.lgs.
165/01.
L’Agenzia, non è ancora formalmente costituita in quanto, ad oggi, non sono
stati ancora emanati i regolamenti costitutivi. Da una bozza di regolamento
circolata informalmente emergono forti contraddizioni; da una parte (art. 1)
si esordisce con la determinazione che l’Agenzia è istituita “nell’ambito”
della Presidenza del Consiglio – quindi ne è una struttura interna, così come
lo era la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – pertanto, in
questo caso l’inserimento del secondo alinea dell’art. 8 del presente
contratto è assolutamente illogico; d’altra parte, negli articoli successivi,
si configura una specie di “ente pubblico non economico” o di “ente di
ricerca”(art. 2 co. 3: “L’Agenzia è iscritta all’anagrafe delle ricerche”)
che nulla ha a che vedere con la struttura servente del Presidente del
Consiglio dei Ministri, organo d’indirizzo politico, impulso e coordinamento.
L’Agenzia, su cui pendono già ricorsi presso la Corte Costituzionale, una
volta chiarite le contraddizioni predette, “sarà” un soggetto in cui
confluiranno realtà frutto di scorpori e accorpamenti di strutture pubbliche
e private che renderanno il comparto fortemente “disomogeneo” e difficilmente
governabile.
Le osservazioni nel merito sottoposte all’attenzione del tavolo di
contrattazione, che evidenziavano l’assoluta estraneità di tale organismo,
sotto il profilo giuridico, formale e sostanziale, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri non sono state considerate, così come non è stata
contestata alla scrivente l’ipotesi di inserimento dell’Agenzia nel comparto
degli Enti pubblici non economici o altro comparto con cui risultano ben più
evidenti elementi di affinità.
Altresì non si ritiene idonea la costituzione di una sezione separata per
l’Enea in quanto ne ritarda, nella sostanza, il suo pieno inserimento nel
comparto ricerca.
Il documento, infine, non rimanda, così come definito in precedenza, alle
varie trattative di comparto l’istituzione della vice dirigenza.
Firmato USAE
DICHIARAZIONE A VERBALE
CONFINTESA conferma il suo dissenso rispetto al presente CCNQ per le seguenti
ragioni:
1. Il mancato recepimento della norma che istituisce la Vicedirigenza che ha
aperto la strada alla possibile disapplicazione della norma che produce un
danno ai colleghi che già sono in possesso dei requisiti nonché a tutti quei
colleghi che potrebbero accedervi successivamente nel corso della loro
carriera.
2. L’inserimento, nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’oggetto misterioso denominato “Agenzia per la formazione dei dirigenti e
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” il cui organico non definito,
andrà ad alterare pesantemente la composizione del comparto.
3. L’inserimento nel comparto dei ministeri degli Istituti Regionali di
Ricerca Educativa (IRRE), enti assolutamente disomogenei al comparto.
Infine CONFINTESA, confermando la mancata sottoscrizione del presente CCNQ,
reputa la stessa inutile poiché l’ARAN, pur in assenza di un accordo
definitivo sulla ripartizione dei comparti di contrattazione ha provveduto,
già in data 9 maggio 2007, alla stesura dell’elenco delle sigle
rappresentative per il biennio 2006-07.
Firmato CONFINTESA
|