Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore
il 16 gennaio 2009 sul testo dell'ipotesi di
accordo relativo al CCNL del personale del Comparto Scuola per il biennio
economico 2008-2009 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei
Conti il 21 gennaio 2009 sull'attendibilità dei costi quantificati per
l'accordo medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2009, alle ore 10, ha avuto
luogo l'incontro tra:
I'ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CGU firmato
per le Organizzazioni Sindacali di categoria:
FLC/CGIL
CISL SCUOLA firmato
UIL SCUOLA firmato
SNALS CONFSAL firmato
FED. GILDA/UNAMS firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Scuola per il biennio economico 2008-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio
economico 2008\2009
ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del
personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo
1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
ART. 2 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 78 comma
2, del CCNL 29 novembre 2007 (Tabella 2), come rideterminati
dall'art. 3 comma 2
della sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 (Tabella 1), sono
incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori
degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze
stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico
previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 33, comma
1, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008.
ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla Tabella A hanno effetto
integralmente sulla 13ma mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine
rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della
Tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi
previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione
nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
ART. 4 - Fondo dell'Istituzione scolastica e nuovi parametri unitari
di distribuzione
1. Le risorse di cui all'art. 84 del
CCNL 29 novembre 2007, per effetto della riduzione prevista dall'art. 85, comma 3, destinata
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione nella base di
calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui
agli artt. 56 c. 3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del CCNL 29
novembre 2007, sono quantificate, a decorrere dall'1.1.2009, in 1.161,92
milioni di euro.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del CCNL 29
novembre 2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui al comma 1
con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e
dell'organico di diritto del personale del comparto, a decorrere
dall'1.1.2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, sono di seguito rideterminati:
·
€ 4.056,00 euro per ciascun punto di erogazione del servizio;
·
€ 802,00 euro per ciascun addetto individuato dai decreti
interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed
educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
·
€ 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del precedente
alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale
organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo
grado.
3. I valori di cui al comma 2 si applicano, nei limiti delle
risorse complessive del fondo, ai parametri individuati annualmente dal
Ministero della Istruzione, dell'università e della Ricerca nella
pubblicazione della Direzione generale per gli studi e la programmazione e
per i Sistemi informativi "Sedi, Alunni, Classi, Dotazioni organiche del
Personale della Scuola statale - Situazione dell'organico di diritto".
4. In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà verificata
l'esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione del servizio e
dell'organico di personale al fine di recuperare, mediante l'innalzamento dei
valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie derivanti dalla
contrazione dei parametri di cui al comma 3.
ART. 5 - Risorse posizioni economiche personale ATA
1. Fermo restando il disposto del comma 7 dell'art. 50
del CCNL 27.11.2007, le risorse di cui al comma 5 del medesimo art.50 non
completamente utilizzate per effetto dello slittamento delle procedure per
l'attribuzione delle posizioni economiche per il personale ATA, saranno
utilizzate integralmente nel prossimo contratto collettivo nazionale di
lavoro per il riconoscimento di benefici economici una tantum destinati
al personale ATA.
ART. 6 - Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme del CCNL 29 novembre 2007, compatibilmente con le vigenti
disposizioni non derogabili.
2. Tutti gli articoli del CCNL 29 novembre 2007 richiamati nel
presente contratto si intendono come modificati dalle successive sequenze
contrattuali dell' 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità
di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l'attuale struttura della
retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai
diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla
definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione
integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzazione
della qualità della prestazione lavorativa.
Tabelle allegate:
Tabelle A e B (formato Acrobat, compresso)
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