ARAN
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai
sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con
modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.
Il giorno 4 agosto 2011, alle ore
15.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente
Dott. Sergio Gasparrini
ed i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)
per le 00. SS. di categoria:
FLC/CGIL
UILSCUOLA (firmato)
CONFSAL SNALS (firmato)
GILDA UNAMS (firmato)
Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale del Comparto Scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13
maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del
12 luglio 2011.
Premesso
che:
l'art. 9, comma 17 del D.L. n.
70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12-7-2011
n. 106, prevede la definizione, con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato
di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013;
tale piano tiene conto dei posti
vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto
personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
la definizione di detto piano
avviene in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola;
per garantire la sostenibilità
economica e finanziaria del piano e la conseguente immissione in ruolo del
personale è necessario procedere ad una rimodulazione delle posizioni
stipendiali contrattualmente previste;
le parti concordano
Art.
1
Campo di
applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente contratto
collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
9, comma 17 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12-7-2011
n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di
cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto l'11 giugno 2007.
2. Le disposizioni del presente
CCNL rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
CCNL.
3. Gli effetti giuridici decorrono
dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto.
Art.
2
Rimodulazione
posizioni stipendiali
1. Le posizioni stipendiali di cui
alla tabella B allegata al CCNL
sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le
indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a
tempo indeterminato alla data del 1/912010, inserito o che abbia maturato il
diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8
anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in
godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14
anni".
3. Il personale già in servizio a
tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia
stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad
personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia,
il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni” fino al
conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
TABELLA A
POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE
DAL 1/9/2010 (valori per 12 mensilità)