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04-08-2011 n° - Contratti

CCNL 4 agosto 2011
relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011
ARAN

ARAN

AGENZIA PER LA

RAPPRESENTANZA

NEGOZIALE

DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.

 

 

Il giorno 4 agosto 2011, alle ore 15.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

 

l’ARAN  nella persona del Presidente

Dott. Sergio Gasparrini

 

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

 

per le Confederazioni sindacali:

 

CGIL

CISL                       (firmato)

UIL                         (firmato)

CONFSAL                 (firmato)

CGU                       (firmato)

 

 

per le 00. SS. di categoria:

 

FLC/CGIL

UILSCUOLA                                 (firmato)

CONFSAL SNALS                                 (firmato)

GILDA UNAMS                                (firmato)

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.

 

Premesso che:

 

l'art. 9, comma 17 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12-7-2011 n. 106, prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013;

 

tale piano tiene conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

la definizione di detto piano avviene in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola;

 

per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano e la conseguente immissione in ruolo del personale è necessario procedere ad una rimodulazione delle posizioni stipendiali contrattualmente previste;

le parti concordano

 

 

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 17 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12-7-2011 n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.

 

2. Le disposizioni del presente CCNL rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNL.

 

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

 

 

Art. 2

Rimodulazione posizioni stipendiali

 

1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.

 

2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/912010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

 

3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

 

 

TABELLA A

POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE DAL 1/9/2010 (valori per 12 mensilità)

 

Scadenze di: ottobre 2024
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