CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006-2009
E PRIMO
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
Art. 1
Funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti Afam
Art. 2
Contrattazione collettiva integrativa
Art. 3
Partecipazione
Art. 4
Interpretazione autentica del contratto
Art. 5 Altre
forme di partecipazione
Art. 6
Contratto individuale di lavoro
Art. 7
Personale in particolari posizioni di stato
Art. 8 Periodo
di prova
Art. 9
Mutamento dell’incarico
Art. 10
Incarichi aggiuntivi
Art. 11
Assenze per malattia
Art. 12
Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti
Art. 13
Principi generali
Art. 14
Obblighi del dirigente
Art. 15
Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 16 Codice
disciplinare
Art. 17
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 18
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 19
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 20
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato
Art. 21
Indennità sostitutiva della reintegrazione
Art. 22
Procedura di conciliazione non obbligatoria
Art. 23
Incrementi trattamento economico fisso
Art. 24 Effetti
dei nuovi trattamenti economici
Art. 25
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
Art. 26
Retribuzione di posizione
Art. 27
Retribuzione di risultato
Art. 28
Disapplicazioni
PREMESSA:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Campo di
applicazione, durata, decorrenza,
tempi e
procedure di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti scolastici dell’Area
V, come definiti dall’art. 2 del
CCNQ 01/02/2008, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del
Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che segue il predetto personale
verrà indicato col termine “dirigente”.
2. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa,
ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte
economica.
3. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l’indicazione di una diversa
decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48
del d. lgs. n. 165/2001.
4. Le amministrazioni
destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro
trenta giorni dalla sua entrata in vigore, ai sensi del comma 3.
5. Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima
di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 48, comma
3 del decreto legislativo n. 165/2001.
6. Per quanto non previsto dal
presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni non
disapplicate dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto
legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in
attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.
7. La presente premessa fa parte
integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
TITOLO I
DEFINIZIONE
E CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
Art. 1
Funzione
dirigenziale nelle scuole e negli istituti Afam
1. L’art. 1, comma
1 del CCNL 11-4-2006 è così sostituito:
“1. La funzione dirigenziale
nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le modalità
previsti dal D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le
integrazioni del DPR 28
febbraio 2003 n. 132, nonché dal D. Lgs. n.
150/2009.”
TITOLO II
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 2
Contrattazione collettiva integrativa
1. I commi 1 e 2 dell’art.4 del CCNL
11-4-2006 sono così sostituiti:
“1. In sede di contrattazione
collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati i criteri
per:
a) la definizione ed il
finanziamento dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) la determinazione dei
compensi per incarichi aggiuntivi obbligatori di cui all’art. 19, comma
1 del CCNL dell’11/4/2006;
c) la concessione dei congedi di
cui all’art. 24, commi
4 e 5, CCNL dell’11/04/2006.
2. In sede di contrattazione
collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono
disciplinati i criteri per:
a) la definizione dei programmi
di formazione e di aggiornamento attivati a livello locale;
b) l’ applicazione dei diritti
sindacali;
c) il monitoraggio della
conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività
formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza dei
lavoratori e degli studenti;
d) la determinazione della
retribuzione di posizione e di risultato”.
Art. 3
Partecipazione
1. All’art. 5, comma
1, del CCNL 11-4-2006, dopo la lett. h), è aggiunta
la seguente materia:
“i) riparto tra gli uffici
scolastici regionali delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e
risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici”.
2. All’art. 5 è aggiunto il
seguente comma:
“5. E’ consentito l’accesso
all’intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le
Organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente CCNL".
Art. 4
Interpretazione
autentica del contratto
1. In attuazione dell’art. 49 del d.
lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, quando
insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato delle clausole controverse.
2. L’eventuale accordo di
interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47
del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in
questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo
non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli
stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei ministri è espresso
tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il presente articolo
sostituisce l’art. 6 del
CCNL 11-4-2006.
Art. 5
Altre
forme di partecipazione
1. All’art. 8 del
CCNL 11-4-2006 è aggiunto il seguente comma:
“2. Tali organismi possono
essere istituiti a livello nazionale o regionale”.
TITOLO
III
RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 6
Contratto
individuale di lavoro
1. I commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del
CCNL 11-4-2006 sono così sostituiti:
“3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del
CCNL dell’11/4/2006, ai fini dell’articolazione delle funzioni
dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione
di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le
oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
a) criteri attinenti alla
dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA);
b) criteri attinenti alla
complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi);
c) criteri attinenti al contesto
territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).
4. I criteri generali di cui al
precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del
MIUR.
5. I criteri di cui al
precedente comma 3 possono essere integrati in sede di contrattazione
integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà
locali”.
Art. 7
Personale
in particolari posizioni di stato
1. All’art. 13 del
CCNL 11-4-2006 è aggiunto il seguente comma:
“5. In ogni singola sede è
possibile conferire un solo incarico ai sensi comma 4”.
Art. 8
Periodo di prova
1. Il comma 9 dell’art. 14 del
CCNL 11-4-2006 è così sostituito:
“9. In caso di mancato
superamento della prova, il dirigente può rientrare, a domanda,
nell’Amministrazione del comparto di provenienza, sulla base della disciplina
prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nel comparto, nella
posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza”.
Art. 9
Mutamento
dell’incarico
1. Il mutamento degli incarichi
dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell’incarico, a
richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:
a) esperienze professionali e
competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di
cui all’art. 20 del
CCNL dell’11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento
dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare
ulteriori richieste per tutta la durata dell’incarico stesso;
b) va riconosciuta un’ulteriore
priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di
servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due
incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad
avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico.
3. In deroga ai criteri di
cui comma 2, il mutamento di incarico
su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare
urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che
necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi
richieste;
b) trasferimento del coniuge
successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare
rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente
scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del
dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile
procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo
dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il
mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15
luglio. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso,
non può nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico
conferito.
5. Il presente articolo
sostituisce l’art. 17 del
CCNL 11-4-2006.
Art.
10
Incarichi
aggiuntivi
1. L’art. 19, comma
4 del CCNL 11-4-2006 è così sostituito:
“4. Allo scopo di remunerare il
maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi
aggiuntivi diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3, e debitamente
autorizzati previa valutazione da parte del Direttore Generale regionale
della compatibilità dell’incarico, viene loro direttamente corrisposta una
quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva;
il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione. In questi casi l’Amministrazione,
nell’autorizzare questa tipologia di incarichi aggiuntivi, avrà cura di
precisare all’Ente erogatore del compenso la procedura ed il capitolo su cui
dovrà essere versato tassativamente ed a cura dell’Ente stesso il compenso
per l’incarico aggiuntivo”.
TITOLO
IV
SOSPENSIONE
E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11
Assenze
per malattia
1. Il dirigente assente per
malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione
del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio
morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto
dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi
per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi,
senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su
richiesta del dirigente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l’Ufficio scolastico regionale può procedere all'accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a
seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dirigente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo quanto previsto dal
successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto
dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
7. Il trattamento economico
spettante al dirigente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui
al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione tabellare
mensile, RIA, retribuzione di posizione, per i primi nove mesi di assenza;
nell'ambito di tale periodo nei primi dieci giorni di assenza, salvo il caso
di ricovero ospedaliero, al dirigente compete solo lo stipendio tabellare
mensile, la RIA e la retribuzione di posizione, parte fissa;
b) 90% della retribuzione di cui
alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui
alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1.
8. In caso di assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo,
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di
assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di
assenza spetta l'intera retribuzione tabellare mensile, la RIA e la
retribuzione di posizione.
9. Il dirigente si attiene, in
occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che
regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione
all’Istituzione scolastica dello stato di infermità e del luogo di dimora e
alla produzione della certificazione eventualmente necessaria, dandone
informativa alla Direzione regionale. La visita fiscale viene disposta
dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia.
10. Nel caso in cui l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza
all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il
terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 e agli oneri riflessi
relativi.
11. Nel caso di cui al comma
precedente, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della
normale retribuzione - è versato dal dipendente all'Amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
12. Il presente articolo
sostituisce l’art. 25 del
CCNL 11/4/2006.
TITOLO V
ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 12
Cessazione
del rapporto di lavoro e obbligo delle parti
1. La risoluzione del rapporto
di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dall’inizio dell’anno
scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età La
risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione.
In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa
vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, la
relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il
collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.
2. La pensione di anzianità è
disciplinata dalla normativa vigente in materia. Nei casi di pensionamento
per anzianità, la relativa istanza deve essere presentata entro il 28
febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento stesso.
3. Nel caso di recesso del
dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione
rispettando i termini di preavviso.
4. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei
confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi
quindici giorni di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.
5. Il presente articolo
sostituisce l’art. 28 del
CCNL 11/4/2006.
TITOLO VI
RESPONSABILITA’
DISCIPLINARE
Art. 13
Principi
generali
1. In considerazione degli
specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che
caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di
governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza,
nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di
assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle pubbliche
amministrazioni, le parti ritengono necessario identificare forme di
responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema di
procedure e sanzioni, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente
medesimo.
2. Costituisce principio
generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei
risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per
quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare
attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e
le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità
dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene accertata
secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel
rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre
fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55 del
d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica
valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
adottato con DPCM del 28
novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del d.
lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al
presente CCNL (allegato 1).
Art. 14
Obblighi
del dirigente
1. Il dirigente, la cui funzione
è definita negli articoli 1 e 2
del CCNL 11 aprile 2006, conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e
di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza
dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di
diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile,
anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il dirigente impronta la
propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e
miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché
di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio,
con particolare riguardo alle attività formative, nella primaria
considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Al dirigente spetta l’adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Lo stesso è responsabile in
via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma
3, del d. lgs. n. 165/2001.
4. In relazione allo specifico
contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la
qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
a) assicurare il rispetto della
legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite
dall’amministrazione e perseguire direttamente l’interesse pubblico
nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in
essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati
le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
c) nello svolgimento della
propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei
rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno dell’istituzione e
con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi
di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della
persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione;
d) nell’ambito della propria
attività, come disciplinata dall’art.15 del
CCNL 11 aprile 2006, mantenere un comportamento conforme al ruolo di
dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in
correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento
dell’incarico affidato;
e) astenersi dal partecipare,
nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi
finanziari o non finanziari propri, del coniuge dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei
conviventi;
f) sovrintendere, nell’esercizio
del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del
personale operante nella istituzione scolastica, nonché al rispetto delle
norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all’attivazione
dell’azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le
disposizioni vigenti;
g) informare l’Amministrazione,
di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata
l’azione penale;
h) astenersi dal chiedere e
dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle
normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore.
5. Il dirigente è tenuto
comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto
d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed
accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza,
autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.
Art. 15
Sanzioni
e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei
dirigenti, degli obblighi di cui all’art. 14, secondo la gravità
dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 16 (codice
disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione
delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un
minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00;
b) sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, secondo le previsioni del successivo art. 16
(codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza
preavviso.
2. Per l’individuazione
dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della
dirigenza e per le forme ed i termini del procedimenti disciplinare trovano
applicazione le previsioni dell’art. 55-bis
del d. lgs. n. 165/2001.
3. Non può tenersi conto, ai
fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti di cui al
presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità
di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità
dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di
valutazione.
Art. 16
Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e
l’entità di ciascuna delle sanzioni:
a) la intenzionalità della
condotta, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della
inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
b) le responsabilità connesse
con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione
del prestigio dell’Amministrazione o con l’entità del danno provocato a cose
o a persone, ivi compresi gli utenti;
c) l’eventuale sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto
complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
2. La recidiva nelle infrazioni
previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento,
comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito
dei medesimi commi.
3. Al dirigente responsabile di
più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare
pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, si applica,
graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi
di:
a) inosservanza delle direttive,
dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze
della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art.
55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di
lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli
organi di vertice dell’amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di
lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di
comunicare tempestivamente all’amministrazione di essere stato rinviato a
giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata
l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di
astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e
fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi
previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro,
anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per
gli utenti;
g) violazione del segreto
d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai
sensi dell’art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato
danno all’ amministrazione;
h) violazione dell’obbligo
previsto dall’art. 55-novies
del d. lgs. n. 165/2001.
L’importo delle ritenute per la
sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell’Amministrazione.
5. La sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si
applica nel caso previsto dall’art. 55-bis,
comma 7, del d. lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la
mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a
quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si
applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma
3, e dell’art.
55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art.
55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo
di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle
mancanze previste nei commi 4, 5 6 e 7 quando sia stata già comminata la
sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si
caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi,
calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti
ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei
confronti dell’amministrazione salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in
servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di
particolare gravità da parte del personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le
fattispecie considerate nell’art.
55-quater, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi,
alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali
danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del
dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione
o ad esso affidati;
g) qualsiasi comportamento dal
quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, salvo quanto
previsto dal comma 7;
h) sistematici e reiterati atti
o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti
dell’istituzione scolastica;
i) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
j) grave e ripetuta inosservanza
dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento,
ai sensi di quanto previsto dell’art. 7, comma
2 della legge n. 69/2009.
9. Ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art.
55-quater, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 165/2001;
b) recidiva plurima, in una
delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura,
o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato
l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal
servizio.
10. Ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art.
55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla
sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 18 (Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto
dall’art. 19, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale);
c) condanna, anche non passata
in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art.
58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett.
c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già
indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale,
lett. b) e c), del d. lgs. n.
267/2000;
2. gravi delitti commessi in
servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma
1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
d) recidiva plurima di
sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima di atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona.
11. Le mancanze non
espressamente previste nei commi da 4 a 10 sono comunque sanzionate secondo i
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione
dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 14
(Obblighi del dirigente) e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai
principi desumibili dai commi precedenti.
12. Al codice disciplinare di
cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità, da attuarsi
tramite pubblicazione nel sito web dell’amministrazione, secondo quanto
previsto dall’art. 55, comma
2, d. lgs. n. 165/2001.
13. In sede di prima
applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro
quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito web
dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal d. lgs. n.
150/2009 si applicano dell’entrata in vigore del decreto
medesimo.
Art. 17
Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L’amministrazione, qualora
ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al
dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale
informazione al dirigente, può disporne, con espressa motivazione, la
sospensione cautelare dal lavoro, per un periodo non superiore a trenta
giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento.
2. L’eventuale sospensione
cautelare non deve costituire impedimento all’esercizio del diritto alla
difesa da parte del dirigente.
3. Qualora il procedimento
disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la
privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
4. Il periodo trascorso in
allontanamento cautelare, escluso quello computato come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 18
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dirigente colpito da
misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal
servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione
della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della
libertà, salva la facoltà dell’amministrazione di procedere direttamente ai
sensi dell’art. 17, comma 10.
2. Il dirigente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione
dall’incarico anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque
cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter,
comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
3. Resta fermo l'obbligo di
sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58,
comma 1, lett. a) e b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett.
c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati
nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e
c), del d. lgs. n.
267/2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 16, comma
10, qualora l’amministrazione non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter,
comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
4. Nel caso dei delitti previsti
all’art. 3, comma
1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina
ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena,
trova applicazione l’art. 4, comma
1, della citata legge n. 97/2001. Resta ferma, in ogni
caso, l’applicabilità dell’art. 16, comma 10, qualora l’amministrazione non
disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale.
5. Nei casi indicati ai commi
precedenti si applica comunque quanto previsto dall’art. 19 in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Ove l’amministrazione proceda
all’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 10, la sospensione
del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino
alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la
sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento
penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata di diritto ed il dirigente
è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che
comportano l’applicazione dell’art. 16, comma 10, l’amministrazione ritenga
che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio
all’immagine della stessa a causa del discredito che da tale permanenza
potrebbe derivarle presso gli utenti
e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione
stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la
sospensione dal servizio, i cui presupposti devono essere valutati con
cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente
sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 19, tale
sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità
dell’art. 16, comma 10.
7. Al dirigente sospeso dal
servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità
alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale
di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante e gli eventuali
assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale
definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”
o “l’imputato non ha commesso il fatto”, quanto corrisposto durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare, verrà
conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio,
tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto
della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo periodo, il conguaglio
dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di
riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove
questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto
corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con
quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della
retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Art. 19
Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento
disciplinare che abbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter,
del d. lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento
disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter
del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto
del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di
assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non
costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso, l’autorità
disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter,
comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le
disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In
questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non
costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il
procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le
modalità stabilite dell’art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento
disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del
licenziamento, ai sensi dell’art. 16, comma 10 (codice disciplinare), e
successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non
sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha
commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto
di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter,
comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dirigente ha diritto
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
presso l’amministrazione, anche in soprannumero rispetto all’organico
regionale, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a
quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova
applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza
pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di
cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche
dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione
di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza,
gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai
figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che
hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate
al dirigente altre violazioni ovvero nel caso in cui le violazioni siano
rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal
presente CCNL.
Art. 20
Reintegrazione
del dirigente illegittimamente licenziato
1. Il dirigente
illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, è reintegrato in servizio
dalla data della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità o
l’ingiustificatezza, anche in soprannumero rispetto all’organico regionale.
Allo stesso è garantito un incarico di valore equivalente a quello posseduto
all’atto del licenziamento, nonché il trattamento economico che sarebbe stato
corrisposto nel periodo del licenziamento, anche con riferimento alla
retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stesso.
2. Qualora, oltre ai fatti che
hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate
al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano
rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste
dalle vigenti disposizioni.
Art. 21
Indennità
sostitutiva della reintegrazione
1. L’Amministrazione o il
dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento a favore del dirigente di
un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei
fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del
preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed
un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2. L'indennità supplementare di
cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia
compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
a) sette mensilità in
corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
b) sei mensilità in
corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
c) cinque mensilità in
corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
d) quattro mensilità in
corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
e) tre mensilità in
corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
f) due mensilità in
corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilità di cui ai
commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento
da parte del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella
di risultato.
4. Il dirigente che accetti
l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può
successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione nei
ruoli. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l’amministrazione
non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il dirigente che abbia
accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un
periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità
supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato
l’illegittimità o l’ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della
disciplina di cui all'art. 30 del d.
lgs. n. 165/2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra
amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al
solo periodo non lavorato.
6. La presente disciplina trova
applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 22
Procedura
di conciliazione non obbligatoria
1. L’autorità disciplinare
competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla
determinazione concordata della sanzione disciplinare, da applicare con
esclusione dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono
la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente
determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può
essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal CCNL per
l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare
competente o il dirigente possono proporre all’altra parte l’attivazione
della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura
obbligatoria, entro il termine dei tre giorni successivi alla audizione del
dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis,
comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. Dalla data della
proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis
del d. lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità
disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono
comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis,
comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione
deve contenere la sommaria prospettazione dei fatti e delle risultanze del
contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta
applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui
al comma 3 comporta la decadenza dalla facoltà delle parti di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della
controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata
entro i quattro giorni successivi al ricevimento della proposta, con le
modalità dell’art. 55-bis,
comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso
dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis
del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione
comporta la decadenza dalla facoltà delle parti di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia
accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni
successivi il dirigente, al quale è riconosciuta la facoltà di avvalersi
dell’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa
ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale
sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata
dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata
dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo,
questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si
estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art. 55-bis
del d. lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso, la procedura
conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla
contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza
di tale termine comporta l’estinzione della procedura conciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza
dalla facoltà delle parti di avvalersi ulteriormente della stessa.
TITOLO
VII
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 23
Incrementi
trattamento economico fisso
1. Lo stipendio tabellare
previsto dall'art. 2 del
CCNL dell’11/04/2006 (biennio economico 2004-2005) è
incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con
decorrenza dalle date sottoindicate:
- dal 01/04/2006 di € 15,74;
- rideterminato dal 01/07/2006
in € 26,24;
- rideterminato dal 01/01/2007
in € 141,386.
2. Per effetto degli incrementi
indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è
rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi del rateo della
tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione
parte fissa di cui all’art. 5, comma
1, lett. a) del CCNL dell’11/4/2006 (biennio economico
2004-2005), è rideterminata a decorrere dall’1/1/2007 in € 3.166,68 annui
lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al
comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di
vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare
la perdita del potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli
incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di
quanto previsto dall’art. 58, comma
3 del CCNL dell’11/4/2006 (quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003).
Art. 24
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi di cui all’art.
23 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e
sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile
in godimento.
3. I benefici economici
risultanti dall'applicazione dell’art. 23 sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
4. Agli effetti dell'indennità
di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva
di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ., si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
Art. 25
Finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato
1. Il fondo unico nazionale per
la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere
finanziato secondo quanto disposto dall’art. 4 del
CCNL dell’11-4-2006 (biennio economico 2004-2005).
2. Il fondo di cui al comma 1 è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi, al netto degli oneri
riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dalle date sottoindicate:
a) dall’1/1/2007 di €
6.140.615,00;
b) dal 31/12/2007 e a valere
sull’anno 2008 di ulteriori € 1.879.804,00.
3. Entro il 31 luglio di ciascun
anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse
destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero
dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di
informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma
1 del CCNL 11/4/2006.
4. Le risorse di cui al comma 2
concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione
parte fissa definiti all’art. 23, comma 3 e, per la parte residua, sono
destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 26
Retribuzione
di posizione
1. A valere sulle risorse che
si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 25, la retribuzione
di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del
85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi
da corrispondere per tredici mensilità: da un minimo di € 3.166,68, che
costituisce la parte fissa di cui all’art. 23, comma 3, ad un massimo di €
34.195,96.
2. In sede di contrattazione
integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della
retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 12 del
CCNL dell’11-4-2006, come modificato dall’art. 6 del presente CCNL.
3. Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente
utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora
disponibili sono utilizzate per la retribuzione di risultato secondo i
criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa
Art. 27
Retribuzione
di risultato
1. Al fine di sviluppare
l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota
della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della
retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate
parte delle risorse complessive di cui all'art. 25, in misura non inferiore
al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento
della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate
nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non
spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di
risultato nell'anno successivo.
TITOLO
VIII
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
Disapplicazioni
1. Sono disapplicate le seguenti
disposizioni del CCNL
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto
l’11/4/2006: art. 6; art. 11, comma
5, lett. f); art. 17; art. 18; art. 24, comma
10; art. 25; art. 28; art. 35; art. 38; art. 39; art. 42.
Dichiarazione
congiunta n. 1
Con riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma
5 lett. a) del CCNL dell’11-4-2006, le parti concordano nel
ritenere che la conferma degli incarichi ricoperti, in continuità di
servizio, possa essere effettuata dal Direttore dell’Ufficio scolastico
regionale, senza bisogno di specifica domanda da parte dell’interessato.
Dichiarazione
congiunta n. 2
Le parti prendono atto della
necessità che le amministrazioni adottino ogni utile iniziativa per
consentire la trasmissione agli enti previdenziali dei dati utili ai fini
della riliquidazione dei trattamenti di fine servizio e di quiescenza entro e
non oltre novanta giorni.
ALLEGATO 1
CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni
di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del
presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento
della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si
impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi
provvedono, a norma dell'art. 54, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità
dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono
trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati
da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate
dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua
condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti
alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una
posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che
contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di
lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e
custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio.
5. Il comportamento del
dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a
cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte
le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini,
delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri
compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e
altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per
sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per
sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina
vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a
carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati.
2. Il dipendente non costringe
altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a
farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza
negli interessi finanziari.)
1. Il dipendente informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di
assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro
il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo
di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi;
di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività
collaterali)
1. Il dipendente non accetta da
soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta
incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita
ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente,
nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni
che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a
corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento
nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la
posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere,
di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento
in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato
motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni
contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a
fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per
uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11
(Rapporti
con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto
rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno
e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche
egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza
di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere
valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini,
il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni
né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione
o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi
scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la
sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti
la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di
contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude,
per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti
a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a
titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il dipendente che stipula
contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai
commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare
riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le
diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie
per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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