CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998 – 2001
DELL'AREA
DELLA DIRIGENZA SANITARIA
PROFESSIONALE
TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 1998 - 2001
E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1998 - 1999
A
seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di
Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonché
della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000,
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8
giugno 2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN
:
nella
persona del Presidente – Prof. Carlo Dell'Aringa (firmato)
e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni sindacali
|
SNABI (firmato)
|
|
AUPI (firmato)
|
|
CGIL FP Sanità (firmato)
|
CGIL (firmato)
|
CISL – COSIADI (firmato)
|
CISL (firmato)
|
SINAFO (firmato)
|
|
CIDA – SIDIRSS (firmato)
|
CIDA (firmato)
|
CONFEDIR SANITA' (firmato)
|
CONFEDIR (firmato)
|
UIL Sanità (firmato)
|
UIL (firmato)
|
Al
termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli
errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. per il quadriennio
normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
Quadriennio
normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999
Art.
14, comma 3: sostituire art. 25 con art. 24;
Art.
28, comma 4: il riferimento corretto è all'art. 27, comma 7 e non comma 6;
Art.
30, comma 4 : il riferimento esatto è alla clausola "di cui all'art. 39,
comma 4, secondo periodo e successivi ", anziché secondo periodo;
Art.
34, comma 5: sostituire al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art.
38: precisato meglio che l'importo è comprensivo della tredicesima mensilità;
Art.
39, comma 2: aggiungere dopo "1996" ", fatta salva
l'applicazione dell'art. 34.";
Art.
39, comma 6 : sostituire art. 58 con art. 56;
Art.
40, comma 5 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art.
40, comma 8 ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29;
Art.
47, comma 3 : sostituire art. 45 con di cui agli artt. 44, comma 3 e 45 comma
2;
Art. 51, comma 2 : sostituire art. 62
con art. 60;
Art. 53, comma 1 : sostituire art. 60
con art. 58;
Art.
62, comma 4 : dopo "Dipartimento di prevenzione" aggiungere "e
delle ARPA"
Art.
63, comma 3 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Dichiarazione
congiunta n. 6: il riferimento è all'art. 25, comma 3, anziché u.c.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998 – 2001
DELL'AREA
DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 1998 - 2001
E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1998 – 1999
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni
generali
Capo I
Art. 1
Campo
di applicazione
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del
ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale,
tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di
cui all'art. 2, comma 1, punto III dell'Accordo quadro per la definizione delle
autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2.
Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino
all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad
applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 63, comma 2.
3.
Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5
agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4.
Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente
indicato, a tutti i dirigenti appartenente ai ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come
"Dirigenti Sanitari".
5.
Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993,
n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997,
n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come
"d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo
unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25
maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre
1998, n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" è riferita
al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. L'atto aziendale di cui
all' art. 3, comma 1 bis del dlgs 502/1992 è riportato come "atto
aziendale".
6.
Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le
IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all'art. 6, comma 1 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione,
sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come
"aziende".
7.
Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs.
502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o
"servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle
Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi
regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o
complessa si rinvia all'art. 27.
8.
Il riferimento alle norme del CCNL 5.12.1996 è comprensivo di tutte le
modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II
biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del 4 marzo, del 1 luglio e del 5 agosto1997. Per le norme dei citati contratti
non disapplicate né modificate dal presente, l'eventuale riferimento ai
dirigenti di II livello del ruolo sanitario va inteso come "Dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello
va inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lettere
b), c) e d).
Art. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per
la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per
la parte economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di
cui all'art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte dell'A.RA.N.
con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti destinatari
che danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di
comunicazione.
3.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
4.
Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione
delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993 e le procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del 1993.
6.
In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma
precedente.
Titolo II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE
DI RELAZIONI
ART. 3
Obiettivi
e strumenti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei
dirigenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni
sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva a livello nazionale ;
b)
contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda,
sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto ;
c)
concertazione , consultazione ed informazione . L'insieme di tali istituti
realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella
costituzione di Commissioni Paritetiche ;
d)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
Contrattazione
collettiva integrativa
1.
In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo
utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52.
2.
In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti
materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto
previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
relativi all'area dirigenziale;
B)
criteri generali per :
1)
la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da
destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda affidati
alle articolazioni aziendali (individuate dal d.lgs. 502/1992, quali dipartimenti,
distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli
atti aziendali), ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli
obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o
parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la
necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art.
62 del CCNL 5 dicembre 1996;
2)
l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997 ;
3)
la distribuzione tra i fondi dell'art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive
assegnate;
4)
le modalità di attribuzione - ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi
previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) - della retribuzione
collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli
incarichi conferiti ;
5)
lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro
interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari
istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione
di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla
programmazione sanitaria regionale;
C)
linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività
di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione
all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del dlgs 502/1992;
D)
pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
E)
criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti
dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto ;
F)
implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione
e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e
mobilità dei dirigenti ;
G)
criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1, per
la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria
nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3.
Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11
sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le
parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di
decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri
trenta giorni.
4.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli
e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle
materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
ART. 5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica
sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che,
per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a
fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2.
L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione
del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.
10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro cinque giorni.
4.
I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5.
Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
ART. 6
Informazione,
concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1.
Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
A)
Informazione:
L'azienda
- allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a
tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva
delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente
contratto.
Nelle
materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva.
Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione
dovrà essere preventiva o successiva.
Ai
fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano
comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di:
iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B)
Concertazione
I
soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare,
mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle
seguenti materie:
-
affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
-
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
-
gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti
sul trattamento economico;
-
articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
-
condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto
ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo
di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri
distinti ruoli e responsabilità.
C)
Consultazione
La
consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa.
Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a)organizzazione
e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e
distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b)
casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in
relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi,
ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8, hanno il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è
tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La
composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3.
Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con
rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o
dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della
quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze
regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi
flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché
gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare
riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della
formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4.
É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della
Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Art. 7
Coordinamento
regionale
1.
Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali
regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di
categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità
di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione,
con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a)
formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
b)
verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e
delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza
di atti di programmazione regionale assunti in applicazione del dlgs. 229/1999,
per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale;
c)
perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 42 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex
IX livello al X non qualificato del DPR. 384/1990.
d)
perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 43, relativo alla corresponsione dell'indennità di
esclusività di rapporto;
2.
In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende ed enti
garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle
scadenze indicate dal contratto.
3.
I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1
saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo
delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
Art. 8
Comitati
per le pari opportunità
1.
I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda
nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 comma 2,
svolgono i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D;
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni
positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2.
I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda. Il presidente
del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle
materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di parità
dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto
anche della loro posizione in seno alla famiglia:
-
accesso ai corsi di formazione manageriale e continua;
-
processi di mobilità.
-
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4.
Le aziende favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto.
I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni
sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie
discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5.
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei
Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I
SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA' DELLE PREROGATIVE
ART. 9
Soggetti
sindacali
1.
In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga
disciplinata in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali da appositi
accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze
sindacali aziendali ( RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge
300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali.
2.
Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile,
pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto
collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le
modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati
dirigenti sindacali :
-
componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma
1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970;
-
componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 10,
comma 2;
3.
Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei
soggetti di cui ai precedenti alinea competono i soli permessi di cui all'art.
11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4.
In attesa degli accordi del comma 1 la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, esclusivamente al fine della
ripartizione del contingente dei permessi aziendali, sarà accertata in ciascuna
sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale
delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
5.
Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art.
13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
ART. 10
Composizione
delle delegazioni
1.
La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita
come segue:
-
dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato;
-
dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, appositamente
individuati dall'azienda.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
-
da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9,
comma 1;
-
dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali
firmatarie del presente C.C.N.L.
3.
Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui
all'art. 9 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4.
Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa,
dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
Clausole
di raffreddamento
1.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti.
2.
Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle
parti non implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie
previste dall'art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole
sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3.
Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione
o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto delle stesse.
ART. 12
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
1.
Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano
entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste
dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2.
La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di
generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le
controversie.
TITOLO
II
Rapporto
di Lavoro
CAPO
I
Costituzione
del Rapporto di Lavoro
ART. 13
Il
contratto individuale di lavoro dei dirigenti
1.
L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come
presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai
DD. PP.RR. 483 e 484 del 1997.
2.
L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come
presupposto l'espletamento delle procedure selettive richiamate dall'art. 16
del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonchè
quelle individuate dall'art. 15 septies del dlgs. 502/1992.
3.
L'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti,
avviene mediante la stipulazione del contratto individuale.
4.
Il contratto individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative
comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono
comunque indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b)
data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo
determinato;
c)
area e disciplina di appartenenza;
d)
incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell'art. 27,
obiettivi generali da conseguire, durata dell'incarico stesso che è sempre a
termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti
deputati alle stesse.
e)
il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed
incarico conferito, costituito dalle:
-
voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 35 lett. A);
-
voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 35 lett. B) ove
spettanti.
f)
indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante;
g)
periodo di prova ove previsto;
h)
sede di destinazione.
5.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle
procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto.
Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro
prestato fino al momento della risoluzione.
6.
L'azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto
individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta
dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta
giorni.
7.
Nei contratti individuali di lavoro stipulati per i dirigenti del ruolo
sanitario dopo il 31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di
esclusività del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di
dar luogo alla stipulazione del contratto. In ogni caso, indipendentemente dal
ruolo di appartenenza, il dirigente, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall' art. 19,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.lgs.
n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e dall'art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi
in cui l'azienda , nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il
contratto individuale senza l'inserimento della predetta clausola, agli effetti
dell'opzione si applica l'art. 15.
8.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l'azienda comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
9.
Per i dirigenti del ruolo sanitario il contratto individuale deve essere sempre
stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione
di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente
è già in servizio presso l'azienda ovvero di conferimento dell'incarico di
direttore dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. Analogamente
si procede per i dirigenti degli altri ruoli, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e
2.
10.
Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di
prova, è integrato, con le modalità del comma 11, con le ulteriori
specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28.
11.
Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del
contratto individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente
comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso.
12.
Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire
clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
ART. 14
Periodo
di prova
1.
L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996 , anche in relazione all'istituzione del
ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria è così sostituito:
"1.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o
coloro che – già dirigenti sanitari della stessa o altra azienda o ente del
comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area e disciplina di
appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal
periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì,
esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è
stata unificata ai sensi dell'art. 18 del dlgs 502/1992".
2.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivo prestato.
3.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri
casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi
dell'art. 72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 24, comma 1
del CCNL 5 dicembre 1996.
4.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in
prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'azienda deve essere motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la
retribuzione viene corrisposta fino all'u'timo giorno di effettivo servizio;
spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima
mensilità.
8.
Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9.
Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante
il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza
diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso di mancato
superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente
rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si
applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di
diverso comparto.
10.
Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito
l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure
previste dall'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992. In tali casi può trovare
applicazione, a richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma 6.
CAPO
II
STRUTTURA
DEL RAPPORTO
Art. 15
Caratteristiche
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
1.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario assunti a tempo
indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è esclusivo. La norma, eccetto i
casi di mobilità di cui all'art. 20, i quali non dando luogo a novazione del
rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del
trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a
tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in
servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del
rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di
direzione di struttura.
2.
Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che
alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
3.
I dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per
l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria possono passare, a
domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i
dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine
al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto
termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4.
Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al
rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della
libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31
dicembre di ogni anno, con le modalità dell'art. 48.
5.
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente
nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e
della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
6.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l'opzione
per l'esercizio della libera professione extramuraria comporta totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli
obiettivi programmati e lo svolgimento delle attività professionali di
competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i
dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei
responsabili di struttura, negoziano con le équipes interessate i volumi e le
tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono
tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
ART.16
Orario
di lavoro dei dirigenti
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei
quattro ruoli titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 27, comma 1,
lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio
tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1
lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze
della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato,
in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i
dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre
1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità
operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è
concordato con le procedure e per gli effetti dell'art. 62, comma 6 citato.
2.
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per
favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate
all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a
livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3.
Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai
commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7
dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
4.
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1,
quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la
ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo
sanitario, l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei
normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per
impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma
1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in
ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di
appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario
di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore
destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5.
Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i
particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la
presenza dei Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto
dell'organizzazione del lavoro in caso di équipes pluriprofessionali, ai sensi
dell'art. 18 del CCNL 5.12.1996. Con l'articolazione del normale orario di
lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti
dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che
avvengano nel medesimo periodo orario.
6.
I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II
livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2.
7.
Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente
dall'esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e
di pronta disponibilità previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL del 5 dicembre
1996.
ART 17
Orario
di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio
ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il
relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti
ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 62,
comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
CAPO
III
INTERRUZIONI
E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 18
Sostituzioni
1.
In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di
dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente
individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre
articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione
ricomprendano – secondo l'atto aziendale - più strutture complesse.
2.
Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata dall'azienda ad
altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo,
indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa,
che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a)
il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero
di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di
appartenenza ;
b)
valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che,
limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa
concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali , riguarda
tutti gli addetti.
3.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici
che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo
livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice .
4.
Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro
del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero
dell'art. 17 bis del dlgs
502/1992. In tal caso può durare sei mesi,
prorogabili fino a dodici.
5.
Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia
dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di
incarico di direttore generale o direttore amministrativo e di direttore dei
servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - della stessa o di altra
azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e
della legge 816/1984 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda
applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto
di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6.
Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come
integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è
quella prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente
contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti
applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di
mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del
termine. Al rientro in servizio , il dirigente sostituito completa il proprio
periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art.
31.
7.
Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni
superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della
dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai
sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due
mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale
periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la
sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si
provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per
tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso
anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati
.
8.
Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi
precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad
altro dirigente con corrispondente incarico.
9.
In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è
disapplicato l'art. 55 del DPR. 384/1990. Entro il medesimo termine le aziende
possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri
ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2.
ART. 19
Aspettativa
1.
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia
formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
2.
Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per
le assenze per malattia.
3.
I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non
si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5
dicembre 1996.
4.
L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che
ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere
servizio nel termine appositamente prefissato.
5.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6.
L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche
al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi
dell'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992.
7.
In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo
indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità
europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è
concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche
nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.
8.
E' disapplicato l'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO
IV
MOBILITA'
ART. 20
Mobilità
volontaria
1.
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in
presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che
abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione
e nel rispetto del ruolo ed - ove previsto - della disciplina di appartenenza
del dirigente stesso.
2.
Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso
entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3.
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo
personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di
cui all'art. 27, comma 1 lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque
anni di attività, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle
valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni.
Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 28 comma 5.
4.
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la
perdita di tale incarico. L'azienda di destinazione provvederà all'affidamento
al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall'art.
27, comma 1 lett.b) e c), tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di
direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con
le procedure dell'art. 29, comma 1.
5.
Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei
dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le
amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6.
E' confermata l'applicazione del comma 16 dell'art. 36 del CCNL del 5 dicembre
1996.
7.
Sono disapplicati gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 ed il comma 10
dell'art. 38 del CCNL del 5 dicembre 1996.
ART. 21
Comando
1.
Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando tra aziende ed enti del
comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di
diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
2.
Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il
consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico
l'azienda o l'amministrazione di destinazione.
3.
Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto
per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4.
I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono
considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5.
Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale
sia in corso il periodo di prova, purchè la conseguente esperienza
professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa
individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne
formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6.
Per finalità di aggiornamento, il dirigente può chiedere un comando finalizzato
per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali
ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio
assenso.
7.
Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di due
anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianità di servizio maturata nel
periodo di comando agli effetti concorsuali.
8.
Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento di
studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari , al dirigente
comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei
mesi , il trattamento di missione.
9.
Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
CAPO
V
ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22
Risoluzione
consensuale
1.
L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile
prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di
riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio
derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali,
dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con
la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
3.
Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto
di concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B).
4.
In applicazione dei commi precedenti, l'azienda può erogare una indennità
supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo
bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24
mensilità comprensive: dello stipendio tabellare, dell' indennità integrativa
speciale, dell' indennità di esclusività del rapporto ove in godimento, degli
assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove
spettanti nonchè della retribuzione di posizione complessiva in atto.
ART. 23
Comitato
dei Garanti
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna
Regione è istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, chiamato
ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende
nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti
dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente contratto
che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilità dirigenziali,
sostituisce l'art. 59 ivi citato.
2.
Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica
qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del
controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3.
Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito
l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l'altro
esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Regione.
In mancanza di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla
Regione - tra i designati - nei dieci giorni successivi.
4.
Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata
in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti
supplenti.
5.
Il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere
espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
termine decorso il quale l'azienda può procedere al recesso.
6.
Il comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono
rinnovabili.
7.
Le procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del presente contratto
sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del
Comitato dei Garanti, decorso inutilmente il quale avvengono con le procedure
dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.
CAPO
VI
ISTITUTI
DI PECULIARE INTERESSE
ART. 24
Copertura
assicurativa
1.
Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese
di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la
libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave.
2.
Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura
assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione
paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la
realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo
nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la
sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente
selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende
aderiscono.
3.
Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le
modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento
ed i sistemi dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti .
Il fondo sarà costituito – come base - da apporti economici prestabiliti dalla
Commissione a carico delle singole aziende e finanziati con le risorse già
destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro- capite di L
50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione
stessa, a carico dei dirigenti interessati, per la copertura di ulteriori
rischi non coperti dalla polizza generale.
4.
La Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto.
5.
Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto
salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed
autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6.
La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di
trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo
e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
7.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
8.
I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli
previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
9.
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici, per morte o esiti di lesioni
personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti – sino alla concorrenza - dalle
somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10.
Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR
384/1990.
ART. 25
Patrocinio
legale
1.
L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei
confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento
del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di
difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione
all'interessato per il relativo assenso.
2.
Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione
di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri
saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione
favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali
nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse
trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla
tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in
cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile
applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3.
L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4.
E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.
TITOLO
IV
incarichi
dirigenziali e valutazione dei dirigenti
CAPO
I
incarichi
dirigenziali
ART. 26
Graduazione
delle funzioni
1.
L'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo alla graduazione delle funzioni ai
fini della determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti è
confermato salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti :
"4.
La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie
tipologie di incarico - è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel
comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa
al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro
originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del DPR 384/1990.
La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste
dagli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente
retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito. La
graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica secondo i criteri
definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B)."
"6.
La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti
del presente capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresì, che
le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino le seguenti
innovazioni:
a)
l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal dlgs. 29/1993;
b)
la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai
sensi del dlgs. 229/1999;
c)
l'applicazione del dlgs. 286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto
stesso."
Art. 27
Tipologie
di incarico
1.
Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area
negoziale sono le seguenti:
a)
incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso l'incarico
di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero
di cui al dlgs 502/1992;
b)
incarico di direzione di struttura semplice;
c)
incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio, e
ricerca,
ispettivi, di verifica e di controllo;
d)
incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque
anni di attività.
2.
La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è
una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione
degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo
aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3.
Per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla
quale è attribuita con l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del
d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o
finanziarie.
4.
Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del
1992 e del conseguente atto aziendale - nell'ambito del ruolo sanitario si
considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II
livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di
cui all'art. 54, comma 1, fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996.
5.
Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture
individuate dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi integrati.
I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati,
funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle
aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate
le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite.
I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e
strutture semplici a valenza dipartimentale.
6.
I Distretti sono le strutture individuate dall'azienda, ai sensi dell'art. 3
quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria
relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi
sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle
funzioni attribuite con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.
7.
Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della
struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate
della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.
8.
Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni
funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico
professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite
alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9.
Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno
dell a struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di
attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di
base - ove previsto - nella disciplina o professionalità di appartenenza.
10.
Sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett.
b), c) e d), corrispondono per tutti i ruoli, nell'ordine, a quelli previsti dall'art.
54, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all' art. 55 fasce a) e b) del CCNL 5
dicembre 1996. Per la tabella di corrispondenza si rinvia all'allegato n. 1.
11.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nell'ambito del
ruolo sanitario sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per l'attività libero-professionale
extramuraria, si applica quanto previsto dall'art. 45.
12.
Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà
essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di
indirizzo e controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell'art. 3 del dlgs
29/1993. A tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio
dell'art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre
1996.
ART. 28
Affidamento
e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure
1.
Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono
conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di
autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della
struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione
delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i
momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n.
502 del 1992.
2.
Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente
responsabile della struttura di appartenenza – decorso il periodo di prova -
con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato
ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3.
Ai dirigenti del comma 1 , dopo cinque anni di attività sono conferibili
incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi,
di verifica e di controllo.
4.
Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a
seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del
responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per
quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono
conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si
considerano tali tutte le strutture alle quali, anche provvisoriamente,
l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 7.
5.
Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il
periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d)
sono conferibili con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a
quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi
dell'art. 31, comma 4. I criteri generali per il conferimento sono quelli
previsti dal comma 7.
6.
Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 5
dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all'art. 27
comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la
natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri
aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di
tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica
l'art. 13, comma 11.
7.
Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a)
Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui
all'art. 31, comma 2 e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in
base alle modalità di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo ;
b)
della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c)
dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
d)
delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente
sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione
di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti
anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o
professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e)
dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle
valutazioni riportate;
f)
del criterio della rotazione ove applicabile.
g)
che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art.
2103, comma 1, del C.C.
8.
In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla
base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 - dai
direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne
interessati.
9.
Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via
preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli
incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione,
sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art.
10, comma 2.
10.
Gli incarichi dei commi 1, 3 e 5 sono conferiti a tempo determinato ed hanno
una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata
all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è
connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le
modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento
del predetto limite.
11.
I dirigenti sanitari il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del
presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti
a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al
termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso. Analogamente si
procede per gli altri dirigenti sulla base delle modalità di verifica indicate
al comma 5.
12.
La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito
di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34,
secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
ART. 29
Affidamento
e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
1.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti
sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero
stabilito dall'atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e
con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel
periodo transitorio dall'art. 27, comma 4.
2.
Il contratto individuale disciplina la tipologia dell'incarico, la durata, il
trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le
risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate
con le procedure previste dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3.
Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica
previste dall'art. dall'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art.
31 del presente contratto per tutti i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola
prevista dall'art. 28, comma 10, ultimo periodo.
4.
Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per :
il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti
richiesti - tra i quali - quello dell' esperienza professionale ed il positivo
superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste
per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia,
conferibili a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto,
l'esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque
anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via alternativa e fatti
salvi i processi di mobilità di cui all'art. 20, la mancanza della predetta
esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di formazione
manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle aziende,
nell'ambito dei criteri di cui al presente comma. Sono fatti salvi gli
incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 54, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996.
la
conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo conto
delle verifiche che per i dirigenti del ruolo sanitario sono quelle previste
dall'art. 31, comma 2 e per tutti gli altri quelle individuate ai sensi della
stessa norma, comma 4 . I criteri dell'art. 28, comma 7 sono integrati da
elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con
particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza,
alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito
dell'organizzazione dipartimentale, nonché dei risultati ottenuti con le
risorse assegnate.
la
revoca, connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione o
l'inosservanza delle direttive impartite, che avviene con atto scritto e
motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34.
5.
I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2.
6.
Gli incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti i
ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del dlgs. 502/1992.
7.
Gli incarichi di direttore di distretto – ove di struttura complessa – sono
conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del dlgs. 502/1992.
ART. 30
Norma
transitoria per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello
1.
I dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello che alla data del 31 luglio
1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale,
ma al termine indicato dall'art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo, entro il 30 aprile 2000 possono chiedere di essere sottoposti a
verifica per l'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
2.
La verifica è disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla
base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 7 e 29, comma 4 - secondo
alinea - entro il 31 dicembre 2000. La verifica è effettuata da parte della
Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e successive
modifiche.
3.
Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico
di direzione di struttura complessa in atto - è mantenuto il trattamento
economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare, dall'art.
39, comma 1 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.
4.
In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati
nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica
anche la clausola di cui all' art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi,
ove ne sussistano le condizioni.
5.
In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio
2001 , è conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27,
comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico
di dirigente. Il trattamento economico è quello previsto dall'art. 39, comma 1,
mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione
dell'incarico conferito.
6.
I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono
di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione di
struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al
termine del quale si applica il comma 5.
7.
I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato
per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati
nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione
quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento
economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione
dell'art. 50.
CAPO
II
Verifica
e valutazione dei dirigenti
ART. 31
Verifica
dei risultati e delle attività dei dirigenti
1.
Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti del ruolo sanitario ai sensi
dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/1992 sono:
a)
il Collegio tecnico ;
b)
il nucleo di valutazione;
2.
L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:
a)
delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti
i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b)
dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o
semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;
c)
dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al
termine del primo quinquennio di servizio.
3.
L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:
a)
dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di
struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
b)
dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a),
in relazione agli obiettivi;
4.
La verifica dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo di
cui al comma 1, lettera a) viene effettuata, ai sensi dell'art. 28, comma 4,
dagli appositi organismi che le aziende ed enti provvedono ad individuare,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto, per armonizzare il sistema
di valutazione dei dirigenti interessati - anche ai fini del conferimento e
conferma degli incarichi - a quello previsto per i dirigenti del ruolo
sanitario, con le medesime cadenze previste dal comma 2 . I dirigenti dei
medesimi ruoli con incarico di direzione di struttura complessa sono, altresì,
soggetti alla verifica annuale dell'organismo di cui al comma 1 lettera b).
5.
Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente
assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999,
definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i
processi di valutazione di cui al presente capo si articolano, con particolare
riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei
dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1. gli elementi
necessari alla verifica loro demandata .
6.
L'organismo di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale
applicazione, da parte delle aziende, dell'art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999.
7.
In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma 2 lett. a)
decorre dall'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli
incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il
primo quinquennio di attività. Il triennio per le successive verifiche del
dirigente scatta dopo l'effettuazione dell'ultima.
ART. 32
La
valutazione dei dirigenti
1.
La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è
caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti
medesimi.
2.
I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica
sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti
dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende
sanitarie per la conferma ed il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3
Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi
di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle
competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di
gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'art. 31, commi 4 e 5.
Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con
i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
4.
Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti
principi:
a)
trasparenza dei criteri e dei risultati;
b)
informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la
comunicazione
ed
il contraddittorio.
c)
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in
prima istanza
effettua
la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a
pronunciarsi;
5.
L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi
specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di
verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti
elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del
comma 3:
a)
collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale
nell'organizzazione dipartimentale;
b)
livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e
qualità dell'apporto specifico;
c)
capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di
generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una
equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti
contrattuali;
d)
risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo
all'appropriatezza delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle
certificazioni di qualità dei servizi, alla semplificazione e snellimento delle
procedure nell'attività amministrativa in particolare per l'acquisizione di
beni e servizi o nel reclutamento del personale;
e)
capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e
procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del
personale;
f)
raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter,
comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo - per i dirigenti sanitari - e
per quelli degli altri ruoli di quanto stabilito in materia dai programmi
aziendali;
g)
osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati in relazione alle attività
dei vari ruoli;
h)
rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6.
La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le
finalità previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b).
7.
A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti
di struttura complessa o semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve
riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali
effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto
aziendale nonché la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il
raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne l'osservanza
degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la disponibilità correlati
alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli
obiettivi.
ART. 33
Effetti
della valutazione
1.
L'esito positivo della valutazione triennale e quella al termine dell'incarico
costituisce per tutti i dirigenti condizione, ai sensi del comma 5 dell'art. 15
del D.Lgs. 229/99, per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di
maggior rilievo professionali o gestionali.
2.
L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del
quinto anno può comportare l'attribuzione di incarichi di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di
verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.
3.
L'esito positivo della verifica annuale di cui all'art. 31, comma 3 comporta
l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato concordata secondo
le procedure di cui all'art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche
alla formazione della valutazione di cui al comma 1 .
ART. 34
Effetti
della valutazione negativa
1.
L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di
valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve
essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le
controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2.
L'accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti come
definiti a livello aziendale comporta l'assunzione di provvedimenti che, in
applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a)
alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
b)
all'entità degli scostamenti rilevati.
3.
Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice,
l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle
procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai
risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può
determinare:
a)
perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b)
la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi
nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello
in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del
ruolo sanitario la revoca del relativo incarico comporta l' attribuzione
dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;
c)
in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata, la
revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno
degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico
inferiore a quello revocato;
4.
I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al
termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la
conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro,
sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali
ricompresi nell'art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di
dirigente.
5.
Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma
1 lett. c), l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito
delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, può determinare:
a)
perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b)
la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art.
27 comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 1 luglio
1997 ;
c)
in caso di responsabilità grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto
b);
6.
Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la componente fissa della retribuzione
di posizione.
7.
In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine
dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravità, anche
estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso
dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23.
PARTE
II
TITOLO
I
Trattamento
Economico
CAPO
I
Struttura
della retribuzione
ART. 35
Struttura
della retribuzione dei dirigenti
1.
La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
A)
TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1)
stipendio tabellare;
2)
indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita;
3)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4)
retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla
tabella 1 allegata al CCNL del 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997;
5)
assegno personale ove spettante ai sensi del presente contratto.
Ai
dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo
familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B)
TRATTAMENTO ACCESSORIO
1)
retribuzione di posizione parte variabile eccedente il minimo contrattuale
previsto dalla tabella citata al punto 4 lett. A), sulla base della graduazione
delle funzioni, ove spettante;
2)
retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del CCNL 5.12.1996 ;
3)
retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante ;
4)
specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale, ai
sensi dell'art. 39, comma 2;
5)
indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art.
41.
2.
I successivi Capi dal II al Capo IV sono distinti con riferimento alle
caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario -
esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico previsto dal
Capo II è applicabile a tutti i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano
optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000.
CAPO
II
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO CON RAPPORTO ESCLUSIVO E DEI
DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
ART. 36
Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo
1.
Dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999 l'incremento mensile lordo degli
stipendi tabellari previsti per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico,
amministrativo dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, come
rideterminati per il II biennio economico 1996 - 1997, dal relativo contratto
in pari data, è di L. 73.000. Dal 1 giugno 1999 l'incremento mensile lordo è di
L. 136.000 e riassorbe il precedente.
2.
A decorrere dal 1 novembre 1998, lo stipendio tabellare annuo, per dodici
mensilità, dei dirigenti del comma 1 è stabilito in L. 36.876.000 e dal 1
giugno 1999 in L. 37.632.000.
3.
Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 , fatte
salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei
dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.
ART. 37
Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario
1.
Dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999 gli incrementi mensili lordi degli
stipendi tabellari previsti per i dirigenti sanitari dagli artt. 42, 43, 44 e
45 del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il II biennio economico
1996 - 1997, dal relativo contratto in pari data, sono i seguenti:
dirigenti di II livello
|
L. 92.000
|
dirigenti di I livello
|
L. 73.000
|
2.
Dal 1 giugno 1999 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento mensile
lordo sottoindicato, che riassorbe il precedente:
dirigenti di II livello
|
L. 172.000
|
dirigenti di I livello
|
L. 136.000
|
3.
Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui
al comma 1, è così stabilito:
|
Dal 1 novembre 1998
|
dal 1 giugno 1999
|
dirigenti di II livello
|
L. 49.104.000
|
L. 50.064.000
|
dirigenti già di I livello
|
L. 36.876.000
|
L. 37.632.000
|
4.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, a decorrere dal 31 luglio 1999, data
di entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, essendo la dirigenza sanitaria
collocata in un ruolo unico lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici
mensilità per tutti i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di
struttura complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, è fissato in L.
37.632.000.
5.
Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte
salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei
dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.
ART. 38
Indennità
integrativa speciale dei dirigenti sanitari
1.
L'indennità integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti sanitari, ivi
compresi quelli dell'art. 37, comma 4 è fissata in L. 13.908.000 annui lordi,
comprensivi della tredicesima mensilità.
2.
La disposizione del presente articolo decorre dal 1 agosto 1999.
ART. 39
Norma
transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario
1.
Per i dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello - anche ad incarico
quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti successivamente
come tali o come responsabili di struttura complessa a seguito di avviso
pubblicato – ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 17
comma 2 del d.lgs. 229/1999 - in G.U. entro il 31 luglio 1999 , il trattamento
economico stipendiale per dodici mensilità - dal 1 agosto 1999 - è cosi articolato:
a)
stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita dall'art. 37 comma 4,
pari a L 37.632.000;
b)
assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L.
13.240.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati nell'art.
37,commi 3 primo alinea e 4, comprensivo della differenza tra il valore
dell'indennità integrativa dei dirigenti di ex II livello ed ex I livello
fissata dall'art. 38 . L'assegno è corrisposto per tredici mensilità.
2.
Ai dirigenti, già di II livello, assunti con incarico quinquennale ai sensi del
revidente art. 15 del d.lgs. 502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale
incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento
economico in atto goduto, con le medesime caratteristiche e natura previste
dall'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34.
3.
Le garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti anche
nel caso di loro assunzione - senza soluzione di continuità - per conferimento
di incarico di direzione di struttura complessa in altra azienda
successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In tal caso non
viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 41, comma 1, fatto salvo quanto
previsto dall'ultimo periodo della stessa clausola.
4.
All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui al comma 1 lettera b)
e lo specifico trattamento economico del comma 2- nella misura intera in
ragione d'anno -. confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica
anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dal 1
gennaio 1998. Le risorse già destinate allo specifico trattamento di cui al
comma 2, per i dirigenti di struttura complessa indicati nell'art. 30, la cui
domanda di opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora in corso al 31
luglio 1999, al superamento della verifica, sono finalizzate, nella misura
minima lorda annua di L. 3.230.000, all'incremento della retribuzione di
posizione – parte variabile – con decorrenza dalla data di superamento della
verifica stessa, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'art. 50.
Qualora, invece, l'azienda abbia attribuito ai dirigenti dell'art. 30
l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo specifico
trattamento economico, esso rimane consolidato nella retribuzione di posizione
– parte variabile - nella misura minima e, per la parte eccedente, viene
riassorbito con i successivi incrementi della stessa, a condizione che il
dirigente chieda e superi la verifica di cui all'art. 30.
5.
Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assunti con
avviso pubblicato in G.U. dopo l'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, il
trattamento economico viene rideterminato ai sensi degli artt. 37, comma 4 e
38, senza assegni personali ma con l'attribuzione dell'indennità prevista
dall'art. 41.
6.
L'art. 56 del CCNL del 5 dicembre 1996 è disapplicato.
ART. 40
La
retribuzione di posizione dei dirigenti
1.
La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei
dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art.
50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico agli stessi
conferito.
2.
La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa ed una variabile e
compete per tredici mensilità.
3.
La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita al dirigente
nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per
vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del
1992.
4.
La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta
anche nei casi previsti dall'art. 34, operando gli effetti della valutazione
negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione.
5.
In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1
luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di
posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio all'
entrata in vigore del contratto medesimo - è stato indicato nella tabella all.
1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni
funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
6.
La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella
indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l'incremento della componente
variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della
graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole
aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di
conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il
principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si
colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce
economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di
corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
7.
Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6
è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota
aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di
funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile
rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore
economico complessivo.
8.
Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente
svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni
positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli
artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico.
9.
Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi
che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo
l'atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione –
parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il
35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come
rideterminata dal comma 10.
10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996
sono così rideterminati:
Fascia
a) dell'art. 54: L. 80.000.000
Fascia
b) dell'art. 54: L. 70.000.000
Fascia
a) dell'art. 55: L. 70.000.000
Fascia
b) dell'art. 55: L. 45.000.000
11
. Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano già
conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale
è confermata per il biennio 1998 – 1999 nei valori previsti dalla tabella
allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 -1997,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1 lett. a).
12.
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti –
fissa e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con il
fondo di cui all' art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende
provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.
ART. 41
Indennità
per incarico di direzione di struttura complessa