CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE
DEL COMPARTO MINISTERI
BIENNIO ECONOMICO 2008
- 2009
Il giorno 23 gennaio 2009 alle ore 10,00
presso la sede dell’Aran, ha
avuto luogo l’incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri __firmato__
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni
sindacali:
|
|
Confederazioni:
|
|
CGIL FP
|
non firma
|
CGIL
|
non firma
|
CISL FPS
|
firmato
|
CISL
|
firmato
|
UIL/PA
|
firmato
|
UIL
|
firmato
|
FED. CONFSAL/UNSA
|
firmato
|
CONFSAL
|
firmato
|
RDB/PI CUB
|
non firma
|
RDB – CUB
|
non firma
|
FLP
|
non firma
|
CSE
|
non firma
|
Al termine della riunione le parti, sottoscrivono l’allegato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del comparto Ministeri per il biennio
economico 2008 - 2009.
COMPARTO MINISTERI
CCNL
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme
dei precedenti CCNL.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI
OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 2
Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa e dei servizi
pubblici
1. Nell’ottica di proseguire il processo di
innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività, le
amministrazioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la
propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle
competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.
2. A tal fine, le amministrazioni si dotano di strumenti idonei a
consentire una “gestione orientata al risultato”, che comporta, in via
prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di
appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e
normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.
3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari:
- gli utenti esterni,
ai quali sono rivolte le attività delle singole Amministrazioni, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
- gli utenti interni, che per lo più svolgono un’attività di supporto a
quella rivolta all’esterno dell’Amministrazione oppure a vantaggio degli
stessi dipendenti della medesima.
4. Nella programmazione
delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione
anche specifiche aree di risultato concernenti:
a) il miglioramento delle
prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che
assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e
dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli
orari di apertura al pubblico e la riduzione dei
tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle
attività;
c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività
interne, amministrative e di supporto;
d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento
qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e
la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone
obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;
e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.
5. In questo quadro di
riferimento, le amministrazioni assicurano l’istituzione di un sistema di
valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una
valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione
delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad
oggettivi standard di qualità.
6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, le amministrazioni
dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
- individuazione e
quantificazione degli obiettivi da conseguire;
- identificazione dei processi nei quali si articola l’azione;
- individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle
competenze ed alle professionalità coinvolte;
- indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
7. Con cadenza annuale,
le amministrazioni devono procedere alla valutazione dei risultati ottenuti,
anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei
gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall’utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la
implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale
può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di
conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali
interventi correttivi, in presenza di scostamenti o
criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.
8. Le amministrazioni devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi
sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e
pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati
dall’Amministrazione anche per definire successive misure di miglioramento
dell’attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle
competenti strutture di controllo interno.
9. Le parti concordano sull’esigenza di individuare, anche attraverso
l’istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra
Amministrazione, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla
misurazione dell’attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli
obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.
10. La verifica dell’attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce un momento
essenziale e preventivo che potrà consentire la valutazione, secondo canoni
di oggettività e trasparenza, delle strutture/uffici e di tutto il personale,
secondo quanto previsto dall’art. 23 del CCNL del 14 settembre 2007.
Art. 3
Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture
organizzative
1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare
procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di
lavoro di miglioramento dell’attività delle medesime, finalizzati al
progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con
particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza esterna (cittadini e
imprese).
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono
corrispondere ad esigenze effettive dell’amministrazione ed apportare un
concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività
ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell’ambito delle aree
di risultato di cui all’art. 2, comma 4 e, in tale ottica, possono essere
collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed
individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri
generali, integrabili dalle Amministrazioni:
·
in presenza di progetti e/o programmi pluriennali
il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati
avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi
preventivamente fissati;
·
con riferimento ai risultati ottenuti nella
realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo le
procedure di cui all’articolo 23 del CCNL del 14
settembre 2007. E’ disapplicato il comma 2
dell’art. 23 del CCNL del 14 settembre 2007.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 4
Stipendio tabellare
1. In
relazione all’art. 35, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2007, si
prende atto che, in applicazione del D.L. n. 159 del 2007 convertito nella
legge n. 222 del 2007, è stata retrodatata al 1° febbraio 2007 la decorrenza
degli incrementi dello stipendio tabellare che, in
base all’art. 29 e alla Tabella C del suddetto CCNL, era stata prevista dal
31 dicembre 2007.
2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL
del 14 settembre 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
3. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati
nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
4. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi
dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del
citato CCNL del 14 settembre 2007.
Art. 5
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sul TFR,
sull’indennità di cui all’art. 13, comma 4 ed all’art. 15, comma 7 del CCNL
del 12 giugno 2003, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione
dell’art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.
Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita,
di licenziamento, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 del CCNL del 14
settembre 2007.
Art. 6
Fondo unico di amministrazione
1. Al fine di incentivare la produttività dei
dipendenti, in applicazione dell’art. 35, del CCNL del 14 settembre 2007, il
Fondo unico di cui all’art. 32 del medesimo CCNL è incrementato solo per
l’anno 2007 di € 93,69 annui pro-capite, per ciascun dipendente in servizio
al 31 dicembre 2005.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre
2007, le risorse di cui all’art. 32 comma 1, del CCNL del 14 settembre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo
0,39% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel
comma 3.
3. Il 50% delle risorse di cui al comma 2 è destinato al fondo unico di ciascuna amministrazione per il finanziamento della fase
sperimentale prevista dall’art. 23, comma 8, del CCNL del 14 settembre 2007
ed il restante 50% delle medesime risorse è destinato all’incremento dei
fondi delle amministrazioni di cui all’art. 31, comma 4 del CCNL del 14
settembre 2007 sulla base dell’allegata Tabella D.
4. Il Fondo unico di amministrazione di cui all’art. 32, comma 1 del CCNL del
14 settembre 2007, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di
legge, come segue:
- il
recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61,
comma 17 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del
2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione
di cui all’art. 67 comma 5, delle citate disposizioni legislative;
- il recupero, delle risorse di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del D.L.
n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008,
relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle leggi
speciali di cui all’Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i
risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, del disegno di legge
finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento
dell’amministrazione, che possono essere destinate
al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica
semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui
al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le
decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.
Tabelle
Tabella
A
Incrementi
mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Posizione economica
|
Dal 1.1.2008
|
Rideterminato dal 1.1.2009 (1)
|
Ispettore Generale r.e.
|
14,08
|
112,63
|
Direttore Divisione r.e.
|
13,08
|
104,68
|
III F 7
|
13,67
|
109,37
|
III F 6
|
12,88
|
103,06
|
III F 5
|
12,06
|
96,50
|
III F 4
|
11,33
|
89,45
|
III F 3
|
10,31
|
81,52
|
III F 2
|
9,76
|
78,08
|
III F 1
|
9,42
|
75,39
|
II F 6
|
9,73
|
77,88
|
II F 5
|
9,46
|
75,69
|
II F 4
|
9,15
|
73,22
|
II F 3
|
8,64
|
70,09
|
II F 2
|
8,12
|
64,94
|
II F 1
|
7,72
|
61,75
|
I F 3
|
7,72
|
62,81
|
I F 2
|
7,57
|
60,57
|
I F 1
|
7,31
|
58,47
|
(1)
Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento
corrisposto dal 1.1.2008.
Tabella
B
Nuova
retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere
la 13^ mensilità
Posizione economica
|
Dal 1.1.2008
|
Dal 1.1.2009
|
Ispettore Generale r.e.
|
30.379,95
|
31.562,55
|
Direttore Divisione r.e.
|
28.234,76
|
29.333,96
|
III F 7
|
29.500,22
|
30.648,62
|
III F 6
|
27.798,24
|
28.880,40
|
III F 5
|
26.027,58
|
27.040,86
|
III F 4
|
24.450,99
|
25.388,43
|
III F 3
|
22.257,78
|
23.112,30
|
III F 2
|
21.061,06
|
21.880,90
|
III F 1
|
20.333,70
|
21.125,34
|
II F 6
|
21.005,06
|
21.822,86
|
II F 5
|
20.414,63
|
21.209,39
|
II F 4
|
19.748,24
|
20.517,08
|
II F 3
|
18.634,67
|
19.372,07
|
II F 2
|
17.515,83
|
18.197,67
|
II F 1
|
16.654,75
|
17.303,11
|
I F 3
|
16.938,85
|
17.599,93
|
I F 2
|
16.337,05
|
16.973,05
|
I F 1
|
15.770,65
|
16.384,57
|
Tabella
C
Indennità di
vacanza contrattuale biennio 2010-11
Incrementi mensili
della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Posizione economica
|
Dal 1.4.2010
|
Rideterminato dal 1.7.2010 (1)
|
Ispettore Generale r.e.
|
11,84
|
19,73
|
Direttore Divisione r.e.
|
11,00
|
18,33
|
III F 7
|
11,49
|
19,16
|
III F 6
|
10,83
|
18,05
|
III F 5
|
10,14
|
16,90
|
III F 4
|
9,52
|
15,87
|
III F 3
|
8,67
|
14,45
|
III F 2
|
8,21
|
13,68
|
III F 1
|
7,92
|
13,20
|
II F 6
|
8,18
|
13,64
|
II F 5
|
7,95
|
13,26
|
II F 4
|
7,69
|
12,82
|
II F 3
|
7,26
|
12,11
|
II F 2
|
6,82
|
11,37
|
II F 1
|
6,49
|
10,81
|
I F 3
|
6,60
|
11,00
|
I F 2
|
6,36
|
10,61
|
I F 1
|
6,14
|
10,24
|
(1)
Il valore a decorrere dal 1.7.2010 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto
dal 1.4.2010.
Tabella
D
Risorse per il
Fondo unico di amministrazione
Valori in Euro annui per ciascun dipendente in
servizio al 31.12.2005.
MINISTERO
|
Incremento pro-capite dal 1.1.2008
|
DIFESA
|
59,49
|
POLITICHE AGRICOLE
|
142,42
|
PUBBLICA ISTRUZIONE
|
140,85
|
AMBIENTE
|
139,74
|
BENI E ATT.
CULTURALI
|
156,84
|
AFFARI ESTERI
|
142,84
|
LAVORO
|
65,72
|
SALUTE
|
174,98
|
COMUNICAZIONI
|
16,42
|
ECONOMIA e FINANZE
|
34,72
|
INTERNO
|
49,27
|
|