Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale
dirigente dell' area V
quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03
Il giorno 11.04.2006
alle ore 15.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l' ARAN nella persona del Presidente, Cons. Raffaele Perna firmato
ed i rappresentanti
delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
per le
Confederazioni Sindacali:
CIDA (firmato)
CISL (firmato)
CGIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
per le OO.SS. di
categoria :
CIDA/ANP (firmato)
CISL/SCUOLA
(firmato)
CGIL/SCUOLA
(firmato)
CONFSAL/SNALS (firmato)
Le Parti, preso atto
che in data 7 aprile 2006 la Corte dei Conti ha reso certificazione positiva
sull'ipotesi di Accordo relativa al CCNL in oggetto già sottoscritta il 9
marzo 2006, segnalando tuttavia la necessità di una parziale modifica
dell'art.42, procedono alla firma definitiva dell'allegato CCNL per il
personale appartenente all'Area V della Dirigenza, relativo al quadriennio
normativo 2002-05 e al 1° biennio economico 2002-03.
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
dirigente dell' area V
quadriennio giuridico 2002-05
e
1° biennio economico 2002-03
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA V
PREMESSA: DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
(campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto, testo unificato).
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica ai dirigenti scolastici dell’Area
V, come definiti dall’art. 2
del CCNQ 23.09.2004, nonché ai dirigenti delle Istituzioni
del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che segue il predetto
personale verrà unitariamente indicato col termine “dirigente”.
2. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte
normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la
parte economica.
3. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l’indicazione di una diversa
decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47
del decreto legislativo n.165/2001.
4. In considerazione
dei tempi di sottoscrizione, il presente contratto dopo la scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla sottoscrizione
stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Le
piattaforme sono presentate con anticipo di 30 giorni rispetto alla firma
definitiva del presente contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad
azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo
di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica, al personale dell’Area sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto
legislativo n.165/2001.
6. Il presente CCNL,
inoltre, raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche
tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o
interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARaN e le Organizzazioni
sindacali di Area.
Sono qui
riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal
01.03.02 al 06.06.03:
·
CCNL per il
periodo giuridico ed economico dal 01.09.2000 al 31.12.2001, firmato il
01.03.2002;
·
Accordo successivo, ai sensi dell’art. 45
del CCNL 01.03.02, relativo ai dirigenti dell’Area V da
destinarsi all’estero,
sottoscritto il 06.06.03.
Le predette intese
sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze
indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno
della firma definitiva del presente
CCNL.
Le disposizioni
contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte
negoziale vigenti, sia si tratti di nuove sia di precedenti, queste ultime
modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo
sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui
discende la disposizione contrattuale.
Le disposizioni
legislative citate e richiamate nel corpo dell’articolato che segue, anche se
eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini
contrattuali, come previsto dell’art. 69
del d.lgs. n. 165/2001.
La presente premessa
fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
TITOLO I
DEFINIZIONE E CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
ART.1 – FUNZIONE DIRIGENZIALE NELLE SCUOLE E
NEGLI ISTITUTI AFAM
(Art. 1, commi
2 e 3 del CCNL 01.03.02)
1. La funzione
dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le
modalità previsti dal D.lgs. 30
marzo 2001, n.165, fatte salve le modifiche e le
integrazioni del DPR 28
febbraio 2003, n.132.
2. I dirigenti
ricompresi nell’Area svolgono un ruolo di particolare complessità e
specificità, caratterizzato:
·
dall’essere preposti al corretto ed efficace
funzionamento di Istituzioni funzionalmente e giuridicamente autonome, la cui
autonomia ha peraltro assunto rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V
della Costituzione;
·
dall’agire in un contesto dove le
responsabilità amministrative e gestionali devono necessariamente integrarsi
e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici interni all’Istituzione stessa e
a libertà anch’esse costituzionalmente sancite, così come anche previsto dal DPR n.275/99;
·
dalla pluralità di relazioni istituzionali
che, pur nel contesto di una piena autonomia, derivano dall’oggettiva
coesistenza di legislazioni esclusive e concorrenti e dalla progressiva
innovazione del sistema dell’istruzione.
ART. 2 – CONTENUTI DELLA
FUNZIONE DIRIGENZIALE
1. Il dirigente
scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art.25
del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali e di quelle attribuite dall’art. 3
del DPR n.275/99, assicura il funzionamento generale
dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di
istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale
e didattico, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati,
quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento
dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
TITOLO I I
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 – OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del
CCNL 01.03.02)
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, caratterizzato da correttezza e trasparenza dei
comportamenti e dal rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, è
finalizzato a sostenere e promuovere le migliori condizioni di lavoro e di
crescita professionale dei dirigenti unitamente all’incremento di qualità e
di efficacia dei servizi cui essi sono preposti.
2. Si conviene che
quanto sopra richieda relazioni sindacali puntualmente individuate e
definite, che tengano adeguata considerazione del ruolo attribuito a ciascun
dirigente dalle leggi e dai contratti collettivi e individuali nonché della
specificità delle funzioni dirigenziali.
3. Il sistema delle
relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva integrativa: si
svolge a livello nazionale e a livello regionale, con le modalità, i tempi e
le materie indicate all’art. 4;
b)
partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione e della concertazione, di cui all’art. 5;
c)
interpretazione autentica dei contratti
collettivi di cui all'art. 6.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA
(Art. 7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono
disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali
e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione
dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione
dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la
concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL.
e) criteri per il
conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di
contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica
regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le
Parti:
a) criteri di
determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali
e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento
attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità e
criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e
modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle
strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative
in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La contrattazione
integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del
decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla
compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48,
comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Decorsi
trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte
dell’Organo competente per la predetta verifica, in assenza di specifici
rilievi esso si intende approvato.
Entro il primo mese
di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad
azioni dirette.
Sulle materie che
incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico o accademico la contrattazione deve
concludersi due mesi prima
dall’inizio degli stessi.
4. Le parti, decorsi
sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle
materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al
trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45,
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto,
comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il
predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero
di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle
trattative.
5. La contrattazione
integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
ART. 5 -
PARTECIPAZIONE
(Artt. 4, 5 e 6 del CCNL
01.03.02)
1. Il MIUR fornisce
informazione preventiva e, ove necessaria, la relativa documentazione
cartacea e/o informatica ai soggetti sindacali identificati all’art. 7 sulle
seguenti materie:
a) dati generali sullo stato dell'occupazione e di utilizzazione
del personale dirigente;
b) andamento generale della mobilità del personale;
c) stato di attuazione dei processi d’innovazione;
d) iniziative di sostegno alla persona;
e) modalità organizzative sulle procedure concorsuali per
l’assunzione dei dirigenti;
f) modalità di valutazione dell’attività dirigenziale;
g) misure di pari opportunità;
h) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche
sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti.
2. La Direzione
scolastica regionale fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti sindacali identificati
all’articolo 7 sulle seguenti materie:
a) operatività e stato dei processi di valutazione dirigenziale;
b) criteri e modalità di conferimento delle reggenze;
c) criteri e modalità per la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro.
3. Su richiesta di
una o più rappresentanze sindacali di cui all’art. 7, le Amministrazioni di
cui ai precedenti commi forniscono informazioni successive su provvedimenti
amministrativi e atti di gestione attinenti le materie del presente CCNL o
comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti. Le
informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo
conto in via prioritaria dell’esigenza di continuità dell’azione
amministrativa.
4. Ricevuta
l’informazione, i soggetti sindacali di cui all’art. 7 possono chiedere che
si dia inizio alla procedura di concertazione sulle materie di cui ai punti
e), f),g), h) del comma 1, b) e
c) del comma 2.
La concertazione si
svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della
richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un
accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua
attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale
risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
Sulle materie che
incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la
concertazione deve comunque concludersi
due mesi prima dell’inizio dello stesso.
ART.
6 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
(Art. 11 del
CCNL 01.03.02)
1. In attuazione dell'art. 49
del decreto legislativo n. 165/2001, quando
insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCNL, le parti che
lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa, con le procedure di cui all’art. 47
del medesimo D.Lgs. n. 165/2001.
2. Al fine di cui al
comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale
accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del
CCNL 01.03.02)
1. Le delegazioni
trattanti in sede di contrattazione integrativa sono costituite come segue:
I - A livello
nazionale di Amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un
suo delegato;
-da una rappresentanza
dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
II – A livello di
Direzione scolastica regionale:
a) per la parte pubblica:
- dal Direttore generale regionale o da un dirigente suo
delegato.
b) per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
ART. 8 - ALTRE FORME DI
PARTECIPAZIONE
(Art. 10 del CCNL 01.03.02)
1. Allo scopo di
assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell'amministrazione, è prevista la possibilità di costituire a richiesta,
senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione
delle Istituzioni scolastiche e accademiche, l’osservazione sull'andamento
dei processi di valutazione, nonché l'ambiente, l'igiene, la sicurezza del
lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato
per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno
funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
ART. 9 - CONTRIBUTI
SINDACALI
(Art. 12 del CCNL 01.03.02)
1. I dirigenti hanno
facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro
prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statuari. La delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa
all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.
2. La delega ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può
revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1,
inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute
devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei
dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le
Amministrazioni medesime.
5. Le
Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
ART. 10 – ASSUNZIONE IN
SERVIZIO
(Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente
scolastico è assunto dall'Amministrazione a tempo indeterminato, a seguito
dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla legislazione
vigente.
2.
l’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a
presentare la documentazione prescritta dal bando di concorso, assegnandogli
un termine non inferiore a 30 giorni, che può essere prorogato a 60 giorni in
casi particolari e a richiesta dell’interessato medesimo.
Contestualmente
l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dal
comma 9 del successivo art. 14, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53
del D.lgs. n.165/2001. In caso contrario,
l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo con la nuova Amministrazione che procede
all’assunzione.
Scaduti i termini
precedentemente indicati, l’Amministrazione comunica all’interessato che non
procederà alla stipula del contratto di lavoro.
ART. 11 – CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
(Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)
1. Ciascun dirigente
ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e
l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme
vigenti, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 165/2001.
3. Il procedimento
di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare,
contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo
di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi
da conseguire in coerenza con il POF della specifica Istituzione scolastica,
sentito anche il dirigente scolastico, i tempi di loro attuazione, le
risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata
dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
4. L’incarico è conferito
dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della
dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso
l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai
responsabili dei relativi Uffici.
Esso ha la durata
minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall’inizio dell’anno
scolastico o accademico.
In via
eccezionale l’incarico o il rinnovo
può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo
del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni.
Nei casi di
incarichi di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso
l’Amministrazione centrale e periferica dell’Istruzione, in funzione di
collaborazione in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto
alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 26,
comma 8, della legge n. 448/98, la durata
dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato.
Deve essere
assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed
il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali
vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del
diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali
vacanti.
5. L’assegnazione
degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e
riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
c)
conferimento di nuovo incarico e assegnazione
degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle
disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione,
ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. A tal fine, gli
interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico
regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del
presente articolo;-
d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d’incarico in casi eccezionali;
f)
nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.
6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e)
del comma 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di
residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre
province della regione.
7. Le operazioni di
conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per
consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1°
settembre dell’anno scolastico successivo.
8. I responsabili
dei singoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le procedure e i
criteri di cui all'art. 20, entro tre mesi dalla scadenza naturale del
contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto.
Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 4, non venga
confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una
espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 20, sono tenuti ad
assicurare al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico
di norma equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui
corrisponde almeno un’analoga retribuzione di posizione.
9. Nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la
soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova
stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile,
delle preferenze del dirigente interessato.
ART.12 – CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO
(Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)
1. Al provvedimento
di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale di lavoro che,
nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare:
-
la data d’inizio del rapporto;
-
la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di
posizione e di risultato;
-
la sede di lavoro;
-
le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il contratto
individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di
risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa
di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
3. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 13, ai fini dell’articolazione delle
funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la
retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali
concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
A) Criteri attinenti alla dimensione;
B) Criteri attinenti alla complessità;
C) Criteri attinenti al contesto territoriale;
4. I criteri
generali di cui al precedente comma 3 sono così specificati:
A) DIMENSIONE
a) numero degli alunni;
b) numero dei docenti;
c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
B) COMPLESSITA’
a) istituzioni scolastiche con pluralità di gradi o di
indirizzi;
b) istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento
didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti;
c) istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i
presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi
serali;
d) istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta
specializzazione o con rilevante specificità;
e) istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con
succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull’organizzazione dei
servizi;
f) istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti
annessi;
g) istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private.
C) CONTESTO TERRITORIALE
a) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare
disagio socio-economico;
b) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare
disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.).
5. I criteri di cui al comma precedente
potranno essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello
regionale con altri legati alle specifiche realtà locali.
ART. 13 – PERSONALE IN
PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
(Art. 50 del CCNL 01.03.02)
1. Per i dirigenti
ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e in particolare
dall’art. 26,
comma 8, della legge n. 448/98, vengono assegnate
dall'Amministrazione centrale o regionale del MIUR funzioni di collaborazione
in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto
alle istituzioni scolastiche autonome, anche con riferimento ai processi di
innovazione in atto, l’apposito incarico viene conferito dai responsabili
degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato, in base ai seguenti
criteri generali:
a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di
competenza.
2. Trova
applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il d.lgs. n. 165/2001,
nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 11.
3. Si applica a
tutto il personale compreso nell'Area V l'art. 18,
comma 4, del CCNQ 7.8.1998 relativo alle
modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.
4. Il periodo
trascorso dal personale compreso nell'Area in posizione di comando, distacco,
esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR, è valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto, anche ai fini dell'accesso al trattamento
economico accessorio. A detto personale competono, pertanto,
tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte
fissa e parte variabile) e di risultato. A decorrere dal 1° settembre 2006 la
retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono
previste nell’identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità.
I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al
comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per
altro incarico.
Restano ferme le
disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da
questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano
assenza dall’istituzione di titolarità. Al rientro in sede è garantita la
precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della
stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia
effettivamente svolto.
ART. 14 – PERIODO DI PROVA
(Art. 15 del CCNL
01.03.02)
1. I neo assunti
sono soggetti al periodo di prova
nella qualifica di dirigente per una durata pari all’anno scolastico,
nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno 6
mesi.
2. Ai fini del
compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di
prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti
dalle leggi o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente
scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto, salvo quanto
previsto dall’art. 25, comma 8. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 26.
4. Le assenze
riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette
allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà
del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione di cui al precedente
comma 3, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell’Amministrazione dev’essere motivato.
6. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento del
servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell’assunzione.
7. In caso di
recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio. Spetta altresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di
servizio.
8. Il periodo di
prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto
previsto dal comma 3.
9. In caso di
mancato superamento della prova, il dirigente può rientrare, a domanda,
nell’Amministrazione di comparto di provenienza, sulla base della disciplina
prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nell’area, nella
posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza.
ART. 15 – IMPEGNO DI LAVORO
(Art. 16 del CCNL 01.03.02)
1. In relazione alla
complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza
autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo
flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento
dell'incarico affidatogli.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini
un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al dirigente
scolastico deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali
esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato
alle necessità del servizio.
ART. 16 – FERIE E FESTIVITA’
(Art. 17 del CCNL
01.03.02)
1. Il dirigente ha
diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32
giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre
1977, n. 937. In tale periodo al dirigente spetta
anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti
assunti al primo impiego nella Pubblica Amministrazione dopo la stipulazione
del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli
stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui
il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su
cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate
lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in
entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui
al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle
condizioni ivi previste.
5. Le festività
nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il
dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti
con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di
assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno
maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a
tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che
abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 22 conserva
il diritto alle ferie.
8. Le ferie
costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al
successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica
responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie
comunicandole al direttore dell'Ufficio Scolastico regionale in modo da
garantire la continuità del servizio.
9. In caso di
rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il
dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo
di ferie non goduto.
10. Le ferie sono
sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a
ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente
l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di
motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale
termine può essere prorogato alla
fine dell'anno scolastico successivo.
12. Il periodo di
ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. In tal caso, il
godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando
il disposto del comma 8, le ferie per qualsiasi causa disponibili all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente per
esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento
sostitutivo.
ART. 17 – MUTAMENTO DELL’INCARICO
(Artt. 24 e
25 del CCNL 01.03.02)
1. Il mutamento
degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno
scolastico o accademico.
2. Dall'anno
successivo, a richiesta del dirigente che abbia superato il periodo di prova,
può essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto
individuale per sede e/o Istituzione diversa da quella di servizio. Il
mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di
criteri coerenti con quanto previsto dal D.lgs. n.165/2001 e dall'art. 11 del
presente contratto.
3. Il dirigente che
ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 2 per una delle
sedi o delle Istituzioni richieste non ha titolo a formulare ulteriori
richieste analoghe per i successivi due anni.
4. Il mutamento di
incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti
casi di particolare
urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture
sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di
stipula del contratto individuale;
c) altri casi previsti da norme speciali.
5. Per motivate
esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di
provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della
regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino
al limite del 15% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta
deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito
comunicato entro il successivo 15 luglio.
Nelle ipotesi di cui
al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può nuovamente
essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito.
ART. 18 – MOBILITA’
PROFESSIONALE
(Art. 24 del CCNL
01.03.02)
1. I settori
formativi ai fini della mobilità professionale, come previsto dall’art. 29,
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, sono i seguenti:
a) scuola elementare e media
b) istituti secondari superiori
c) istituti educativi.
2. Possono
presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti che abbiano superato il periodo di prova,
da calcolarsi in 180 giorni decorrenti dal 1° settembre.
3. Alla mobilità
professionale è destinata un’aliquota di posti fino al 30 per cento di quelli
annualmente vacanti e disponibili in ciascun settore formativo.
ART. 19 – INCARICHI AGGIUNTIVI
(Art. 26 del CCNL
01.03.02)
1. Il MIUR e le
Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente
conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare:
a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di
commissione di esame di licenza media;
b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella
affidata con incarico dirigenziale;
c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a
cattedre;
d) funzione di Commissario governativo;
e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni
scolastiche di cui all’art. 20;
f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla
terza area degli istituti professionali;
h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla
normativa vigente.
In deroga a quanto
previsto dall’art. 24,
comma 3, del D.lgs. n.165/2001, i compensi
relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non
declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
2. Le attività
svolte ai sensi dell’art. 53,
comma 6, del D.lgs. n.165/2001 non sono soggette a
regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente
e direttamente percepiti dal dirigente.
3. Qualora gli
incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi
scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione
di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato
in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20%
confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione.
4. Allo scopo di
remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono
incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro
direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al
30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in
attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
5. Nell'attribuzione
degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali seguono
criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al
dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità
professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
ART. 20 – VERIFICA DEI
RISULTATI E VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE
(Art. 27 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente
risponde in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale, tenuto
conto delle competenze spettanti in relazione all’assetto funzionale tipico
delle Istituzioni cui è preposto.
2. L’Amministrazione
adotta preventivamente i criteri generali e le procedure che informano il
sistema di valutazione, dandone informazione preventiva alle OO.SS..
3. I criteri di cui
al comma 2 devono tener conto della correlazione tra le direttive impartite,
gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente poste a disposizione del dirigente, tenuto altresì conto degli
obiettivi e finalità del POF dell’Istituzione medesima.
4. Il sistema di
valutazione è organizzato in procedure essenziali e snelle volte ad
apprezzare i contenuti concreti della funzione dirigenziale. Le procedure
stesse si propongono, innanzitutto, la valorizzazione e lo sviluppo
professionale del dirigente, prevedono la partecipazione al procedimento da
parte del valutato, favoriscono il confronto e il dialogo tra valutatori e
valutato, privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di
dati oggettivi.
5. La valutazione è
effettuata da un nucleo nominato dal Dirigente generale regionale e composto
da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente
scolastico. Il dirigente scolastico facente parte del nucleo deve avere
almeno 10 anni di servizio nella qualifica di Capo d’Istituto e dirigente
scolastico, aver frequentato e superato apposito corso di formazione e prestare servizio in provincia diversa da
quella in cui insiste l’Istituzione cui è preposto il dirigente valutato. La
partecipazione ed il superamento del corso di formazione è requisito
necessario per la partecipazione al nucleo di valutazione anche da parte del
dirigente tecnico e del dirigente amministrativo.
6. Tutti i dirigenti
scolastici possono accedere al predetto corso di formazione purchè in
possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
7. L’incarico di
valutatore ha la durata massima di sei anni, è rinnovabile dopo
un’interruzione di due anni e non dà luogo ad esonero dal servizio.
8. La valutazione
finale è formulata dal Direttore regionale, tenuto conto di quanto emerso
dalla valutazione del nucleo predetto. La valutazione finale difforme da
quella del nucleo deve essere congruamente e chiaramente motivata.
9. Il nucleo di
valutazione svolge con ogni dirigente un colloquio di restituzione nel corso
del quale vengono illustrati gli esiti della valutazione e le motivazioni che
l’hanno indotta.
10. La valutazione
ha carattere pluriennale legata alla durata dell’incarico conferito. Si
articola altresì in fasi annuali in funzione della retribuzione di risultato,
privilegiando, in tale fase, l’aspetto autovalutativo. Entrambe le tipologie
di valutazione sono espresse in forma descrittiva.
11. La valutazione
può essere anticipata in base a decisione del Direttore regionale nel caso di
rischio di grave risultato negativo ipotizzabile prima della scadenza
annuale. Della decisione deve essere informato il dirigente interessato.
12. Prima di
procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, il
Direttore regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente
interessato. Entro i successivi 15 giorni il Direttore regionale assume le
determinazioni di competenza.
13. Avverso le
determinazioni di cui al comma precedente è ammesso il ricorso alle procedure
di cui all’art. 35 del presente CCNL.
14. I dirigenti che
si trovano in altre posizioni di stato vengono valutati con i sistemi di
valutazione adottati dagli Enti o dalle Amministrazioni presso cui prestano
servizio.
15. Il sistema di
valutazione di cui al presente articolo è oggetto di monitoraggio annuale da
parte dell’Amministrazione. Degli esiti del monitoraggio viene data
informativa alle OO.SS.-
ART. 21 – LA FORMAZIONE DEL
DIRIGENTE
(Art. 14 del CCNL 01.03.02)
1. Nell'ambito dei
processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di
modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la
formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica
fondamentale per gli apparati pubblici.
2. In relazione alle
premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale
del dirigente sono assunti dall'Amministrazione come metodo permanente teso
ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo
sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e
a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato
e all'innovazione.
3. Gli interventi
formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al
ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia
contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento
in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei
processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e
la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità
professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche
alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale
quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi
hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di
competenze necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse
umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento
dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento della qualità
dei servizi resi.
5. Il Ministero definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento
e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle direttive governative in
materia di formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono,
nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in
attuazione del Patto sociale
per lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
6. Le politiche formative
della dirigenza sono definite dall'Amministrazione in conformità alle proprie
linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate
dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, dall'Università, da soggetti
pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze, etc.) o da agenzie private
specializzate nel settore ed associazioni professionali, anche d'intesa tra
loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare
comportamenti innovativi dei dirigenti e la loro attitudine a promuovere e
sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture
pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione
alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche
individuali, è comunicata all'Amministrazione dal dirigente interessato con
congruo anticipo, intendendosi autorizzata se non esplicitamente e
motivatamente negata o rinviata, ed è
considerata servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il dirigente può,
inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di
formazione ed aggiornamento professionale che siano comunque in linea con gli
obiettivi indicati nei commi che precedono. A tal fine al dirigente è
concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della
durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9. Qualora
l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di
formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi dei commi 7 e 8 con
l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
10. I dirigenti che
hanno superato il periodo di prova possono usufruire, ai sensi della L. 23.12.1998,
n.448, art. 26, comma 14, di un periodo di
aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni
dieci anni. Per i detti periodi i dirigenti possono provvedere a loro spese
alla copertura degli oneri previdenziali.
11. Le Parti
convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra il MIUR,
espressione del Comitato di settore dell’Area, e le OO.SS. firmatarie del
presente CCNL, che persegua l’obiettivo di programmare e realizzare
qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale
dell’Area. L’Ente predetto non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo.
A tal fine, entro
trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le Parti si
impegnano ad attivare presso il MIUR una commissione paritetica di studio che
definisca modalità di costituzione, ordinamento e strumenti dell’Ente di cui
sopra.
TITOLO IV
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22 – ASSENZE RETRIBUITE
(Art. 18 del CCNL
01.03.02)
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi dal servizio,
conservando la retribuzione, nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di
aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni
otto per ciascun anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente
occorrenti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo
grado, di soggetti componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo
grado in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari, entro il limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico;
- il dirigente scolastico ha altresì diritto ad assentarsi per
15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio, con decorrenza entro il
quarto giorno dal matrimonio stesso.
2. Gli eventi di cui
sopra sono dichiarati agli atti dell’Istituzione anche mediante
autocertificazione e comunicati alla Direzione regionale
3. Le assenze di cui
al comma 1 possono cumularsi nell'anno scolastico, non riducono le ferie e
sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i
predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione,
compresa quella di posizione.
5. Le assenze
previste dall'art. 33,
comma 3, della legge 104 del 1992, come
modificato e integrato dall’art. 19 della
legge n. 53/2000, non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le
ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi
per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o
dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o
congedi comunque denominati.
ART. 23 – CONGEDI PARENTALI
(Art. 19 del CCNL 01.03.02)
1. Ai dirigenti si
applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e
della paternità contenute nel D.lgs. 151 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel periodo di
astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e
2 del D.lgs. 151/2001, alla dirigente o
al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28
del citato decreto legislativo, spetta l’intera
retribuzione mensile, inclusa quella di posizione.
3. In caso di parto
prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria
non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica
o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
dirigente consentono il rientro al lavoro. Alla dirigente rientrata al lavoro
spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39
del D.lgs. n. 151/2001.
4. Nell’ambito del
periodo di congedo parentale di cui all’art. 32,
comma 1, del D.lgs. 151 del 2001, per le dirigenti madri o, in alternativa, per i dirigenti
padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per
tale assenza spetta l’intera retribuzione mensile, compresa la retribuzione
di posizione.
5. Successivamente
al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo
anno di vita, nei casi previsti dall’art. 47
del D.lgs. 151 del 2001, alle dirigenti
madri ed, in alternativa, ai dirigenti padri sono riconosciuti, per ciascun
anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nel comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, non retribuiti, per le malattie di ogni
figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di
assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del dirigente o della dirigente.
7. Ai fini della
fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32,
commi 1 e 2, del D.lgs. 151/2001, la dirigente
madre o il dirigente padre presentano la relativa comunicazione, con
l’indicazione della durata, all’Ufficio scolastico regionale di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui al precedente comma, la comunicazione può
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
9. Ferma restando
l’applicazione dell’art. 7
del D.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della
gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa
comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute
della dirigente madre, l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della
medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle
disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
10. Al dirigente rientrato in
servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto
previsto dall’articolo
17 della legge n. 53 del 2000.
ART. 24 – CONGEDI PER MOTIVI
DI FAMIGLIA E DI STUDIO
(Art. 20 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente può
chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto
disposto dall'articolo
4, commi 2 e 3, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di
congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia
previste dal successivo art. 25.
3. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato
di ricerca, ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 oppure che
usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, per tutto il periodo di durata del corso o
della borsa in aspettativa per motivi di studio senza assegni, fatta salva l’applicazione dell’art. 52,
comma 57, della legge n. 448 del 2001.
Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
4. Ai sensi dell'art. 5
della L. 53/2000, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 6, ai dirigenti con anzianità di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa Amministrazione, possono essere concessi, a richiesta,
congedi non retribuiti per la formazione nella misura percentuale annua
complessiva del 10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di
ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore.
5. Per la
concessione dei congedi di cui al comma precedente, i dirigenti interessati
ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al Direttore
regionale una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata
prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno
trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
La contrattazione
integrativa regionale stabilirà le procedure di accoglimento delle domande.
6. Al fine di
contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo
del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase
di preavviso di cui al comma precedente, l'Amministrazione può differire la
fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Il dirigente che
abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può rinnovare la
domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità.
8. Il diritto alla
formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al
dirigente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4,
comma 2, della legge n. 53/2000. Le modalità di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende
l’attività lavorativa dopo la sospensione prevista dal presente comma sono
regolate, ai sensi dell’art.4,
comma 3, della legge n. 53/2000, in sede di
contrattazione integrativa regionale.
9. Il dirigente è
inoltre collocato in congedo, a domanda, per un anno scolastico senza
assegni, per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A.,
l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di
prova.
10. Per favorire la
circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative
avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Università ed Istituti di alta formazione
mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche
dell'amministrazione e della contrattazione, i dirigenti possono sottoscrivere contratti di
didattica integrativa o di insegnamento.
Nelle ipotesi del
presente comma i dirigenti interessati potranno porsi o in congedo non
retribuito o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente dell'Ufficio scolastico
regionale.
ART. 25 - ASSENZE PER
MALATTIA
(Art. 21 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente
assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il
periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta è concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di
concedere su richiesta del dirigente l'ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, l’Ufficio scolastico regionale può procedere all'accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai
sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i
periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dirigente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo quanto previsto dal
successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di
assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
6. Sono fatte salve
le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
7. Il trattamento
economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione mensile, ivi compresa la retribuzione di posizione, per i primi nove mesi
di assenza.
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi
3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
8. In caso di gravi
patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi
1 e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto
per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, compresa
quella di posizione.
9. Il dirigente si attiene, in occasione
delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano
la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione
all’Istituzione scolastica dello stato di infermità e del luogo di dimora e
alla produzione della certificazione eventualmente necessaria, dandone
informativa alla Direzione regionale.
10. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare
comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa
da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte
corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 7 e agli oneri riflessi relativi.
11. Nel caso di cui
al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora
comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
ART. 26 – INFORTUNIO SUL
LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(Art. 22 del CCNL 01.03.02)
1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio
sul lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica. Per l'intero
periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l'intera
retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione, fino alla
guarigione clinica.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art.
25, commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 25,
comma 3. Nel caso in cui
l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al
dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane
regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive modificazioni,
che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio
1957, n. 686; legge 27 luglio
1962, n. 1114 e successivo
DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile
1994, n. 349; DPR 834 del
1981 (tabelle); art. 22, commi
da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi
da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre
2001, n. 461.
TITOLO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 27 – CAUSE DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Art. 28 del CCNL 01.03.02)
1. L'estinzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre
che nei casi di risoluzione per causa di malattia già disciplinati nel
precedente Titolo, ha luogo:
a) per cessazione, al compimento del limite massimo di età
previsto dalle norme di legge applicabili nell'Amministrazione;
b) per risoluzione consensuale;
c) per recesso del dirigente;
d) per recesso dell'Amministrazione;
e) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia;
f) per decesso.
ART. 28 – CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGO DELLE PARTI
(Art. 29 del CCNL 01.03.02)
1. La risoluzione
del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall’inizio
dell’anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età
La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai
sensi della normativa vigente, a
chiedere la permanenza in servizio oltre il 65 anno di età, la relativa
istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento
in pensione per compimento del 65° anno di età.
2. La pensione di anzianità è disciplinata dalla
normativa vigente in materia.
3. Nel caso di
recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
4. Il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento,
decorsi 15 giorni di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.
ART. 29 – RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Art. 30 del CCNL 01.03.02)
1. L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione, previa disciplina
delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità supplementare
nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura
dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive
della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva
adozione, sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi
dell’art 5, commi 2 e 3, del presente CCNL.
4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere
conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti
a quello del dirigente con cui si è concordata la risoluzione consensuale.
ART. 30 – RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
(Art. 31 del CCNL 01.03.02)
1. Nel caso di
recesso dell'Amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa
comunicazione all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e
rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per
giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono
giusta causa di recesso dell'Amministrazione fatti e comportamenti, anche
estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla
prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. In ogni altro
caso il recesso può essere esclusivamente motivato da palese, grave e
reiterata manifestazione d’inefficienza e d’incapacità del dirigente,
accertata ai sensi dell’art. 20.
3. Nei casi previsti
dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'Amministrazione contesta
per iscritto l'addebito convocando l'interessato non prima di cinque giorni
lavorativi dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua
difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale
di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario,
l'Amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la
sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30
giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti
applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la
possibilità di ricorso al giudice competente, il dirigente può altresì attivare
le procedure arbitrali disciplinate dall'art. 35, con esclusione delle
ipotesi previste al precedente comma 2.
ART. 31 – NULLITA’ DEL LICENZIAMENTO
(Art. 32 del CCNL 01.03.02)
1. Il licenziamento
è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile
e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in
particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di
sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, come regolamentati
dalle disposizioni del presente CCNL.
2. In tutti i casi
di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a)
del comma 1 si applica l'art. 18
della legge n. 300 del 1970.
ART. 32 – TERMINI DI PREAVVISO
(Art. 35 del CCNL 01.03.02)
1. Salvo il caso
della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di
lavoro prevista all'art. 28, comma 1 e del recesso per giusta causa, negli
altri casi previsti dal presente CCNL per la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità
fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata
la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto
la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di
recesso del dirigente, i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di
preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve
il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è
tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione
ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui
non osservato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al
recupero del credito.
5. E' in facoltà
della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente
il rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il
consenso dell'altra parte.
6. Durante il
periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in
caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di
preavviso è computato nell’anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di
decesso del dirigente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122
del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
9. L'indennità
sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di
cui all'art. 52, lettere a, b, c, d.
TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
ART. 33 – COMITATO
PARITETICO PER LE PARI OPPORTUNITA’
1. Al fine di
consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il
Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare
effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10
aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art.
1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di Area firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è
nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato
svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
3. L'Amministrazione
assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e
le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il
Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni del
personale dirigente femminile, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
4. Il Comitato per
le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono
essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
5. A livello di
Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi
comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere
assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente
è nominato dal Direttore regionale.
ART. 34 – COMITATO
PARITETICO PER IL MOBBING
1. Per mobbing si
intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto
lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale, anche
sovraordinato, pure attraverso l’utilizzo strumentale ed emulativo di norme e
procedure. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la
professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi
di rendere afflittiva la condizione lavorativa o di escludere il soggetto
dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al
comma 1, le Parti, anche con riferimento alla risoluzione
del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene
pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico Comitato paritetico presso il MIUR con i seguenti
compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b)
individuazione delle possibili cause, con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro
o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c)
proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d)
formulazione di proposte per la definizione
dei codici di condotta.
3. Le proposte
formulate dal Comitato sono presentate alle Amministrazioni per i connessi
provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il
funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la
definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione
all'attività di prevenzione del fenomeno, il Comitato valuta l'opportunità di
attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi
formativi e di aggiornamento che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai
seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali
e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte degli stessi.
5. Il Comitato di
cui al comma 3 è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato e il
Vice-presidente vengono alternativamente designati tra i rappresentanti
dell'Amministrazione e della parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le
pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. L’
Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al
suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati conseguito dal Comitato stesso. Il
Comitato è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
7. Il Comitato di
cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque
fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere
rinnovati nell'incarico per un sola volta.
ART. 35 – PROCEDURA
DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN CASO DI RECESSO
1. Ferma restando,
in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, previo esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65
del D.lgs. n. 165/2001, avverso gli atti
applicativi dell'art. 30, comma 1, il dirigente può attivare le procedure di
conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal Contratto
collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato
sottoscritto il 23.1.2001 e successive
proroghe.
2. Il dirigente, ove
non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel
caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, può ricorrere all'arbitro di cui all'art. 2 del
CCNQ del 23.1.2001, nel rispetto delle modalità, delle
procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso contratto quadro.
3. Ove si pervenga
alla conciliazione e in tale sede l'Amministrazione assuma l’obbligo di
riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
4. Qualora
l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico
dell'Amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione
alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a
due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
5. L'indennità
supplementare di cui al comma 4 è automaticamente aumentata, ove l'età del
dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
-
7 mensilità in corrispondenza del 51° anno
compiuto;
-
6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52°
anno compiuto;
-
5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53°
anno compiuto;
-
4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54°
anno compiuto;
-
3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55°
anno compiuto;
-
2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56°
anno compiuto.
6. Nelle mensilità
di cui ai commi 4 e 5 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in
godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
7. Il dirigente che
accetti l’indennità supplementare non può successivamente adire l’Autorità
giudiziaria. In caso di accoglimento
del ricorso, l'Amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto
precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al
numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 4 e 5.
ART. 36 –
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE
1. Qualora dal
procedimento di valutazione del dirigente di cui all’articolo 20 emergano
responsabilità dirigenziali o comunque una valutazione non positiva, il
dirigente può essere sottoposto in funzione della gravità delle sue mancanze
alle seguenti sanzioni:
a)
mutamento di incarico al termine di precedente
incarico o revoca durante lo svolgimento dello stesso e conferimento di
diverso incarico senza la tutela di cui all’art. 11.
b)
recesso unilaterale dell’Amministrazione.
ART. 37 - COMITATO REGIONALE
DI GARANZIA
1. I provvedimenti
di cui all’art. 36 sono adottati previo parere di un Comitato regionale di
garanzia, i cui componenti sono nominati con decreto del Direttore scolastico
regionale. Il Comitato è presieduto da uno dei soggetti appartenente alla
camera arbitrale di cui all’art. 5,
comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001, da un dirigente delle istituzioni scolastiche unitariamente
indicato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, ovvero estratto a sorte
in una rosa di quattro indicati uno
ciascuno dalle medesime OO.SS. e in servizio in diversa regione del
territorio nazionale, da un dirigente, tecnico e/o amministrativo, designato
dal Direttore regionale.
2. Il Comitato di
cui al comma 1 deve essere costituito entro 60 giorni dalla sottoscrizione
definitiva del presente CCNL, resta in carica tre anni e non è
riconfermabile.
3. Il parere deve
essere reso obbligatoriamente entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale temine si prescinde dal parere. Non sono soggetti
all’esame del Comitato i casi di recesso unilaterale derivanti
automaticamente da norme legislative.
ART. 38 - EFFETTI DEL
PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in servizio, di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare
rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel
corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei
casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente
per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le
ipotesi di cui all'art. 5, commi
2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi
il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è
riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5,
comma 4, della legge 97 del 2001, il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90
giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva
e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. In caso di
assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. - Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dirigente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
6. In caso di
proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della
legge 97 del 2001.
8. Il dirigente
licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua
richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del
comma 8, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è
confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza,
il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 39 – SOSPENSIONE
CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dirigente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del
comma 3.
3. Il dirigente, può
essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso
in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione del recesso ai sensi dell'art. 30.
4. Resta fermo
l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58
del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei
reati previsti all'art. 3,
comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4,
comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati
ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 38 in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente
sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art. 52, lettere a, b e c del
presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di
sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con
quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, esclusa la
retribuzione di risultato.
9. n tutti gli altri
casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, esclusa la
retribuzione di risultato.
10. Quando vi sia
stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
ART. 40 – TRATTAMENTO DI
TRASFERTA
1. Il presente
articolo si applica ai dirigenti inviati dall’Amministrazione a prestare la
propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e
distante più di 10 Km. dalla sede centrale di servizio. Nel caso in cui il
dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località
sede centrale di servizio e quella di
dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella
della trasferta. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di reggenza e di raggiungimento di sedi di lavoro
individuate dall’Amministrazione per incarichi.
2. Ai dirigenti di
cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva,
pari a:
- € 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- € 1,01 per ogni ora di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi
veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto di prima classe o equiparati;
c) un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto
aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani.
3. Ai soli fini del
comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il
tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dirigente
inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di
trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10.
5. Per le trasferte
di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle,
secondo la disciplina dell’art. 1,
comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per
uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di
complessivi € 61,10 per i due pasti.
Per le trasferte di durata fino a 12 ore e comunque non inferiori a 8 ore,
compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta
continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni
è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per
l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo
medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.
6. Nel caso in cui
il dirigente fruisca del rimborso:
- delle spese sostenute per l’albergo, l’indennità di cui al
comma 2 viene ridotta di 1/3;
- delle spese sostenute per il vitto, l’indennità di cui al
comma 2 viene ridotta di 1/2;
- delle spese sostenute per il vitto e l’albergo, l’indennità di
cui al comma 2 viene ridotta di 2/3.
7. L’indennità di
trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle
4 ore.
8. L’indennità di
trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
9. Il dirigente
inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
10. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad
usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa
sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore.
11. Per quanto non previsto dai
precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo
alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del
18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513 del 1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985, dall’art 1,
commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dalle norme
regolamentari vigenti. In particolare per le missioni all’estero, continua ad
essere applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958,
la legge n. 425 del 28.12. 1989 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché i relativi regolamenti
12. Agli oneri
derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nel bilancio dell’ Amministrazione per tale
specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
ART. 41 – TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
1. Al dirigente
trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a)
indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b)
rimborso spese di viaggio per sé ed i
familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c)
rimborso forfetario di spese di imballaggio,
presa e resa a domicilio etc.;
d)
indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e)
indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente che
versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso
delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione
della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse previste nei bilancio dell’Amministrazione per tale specifica
finalità.
4. Per quanto non
previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n.
417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché dalle norme regolamentari vigenti.
ART. 42 - RESPONSABILITÀ
CIVILE E PATROCINIO LEGALE
(Art. 36 del CCNL 01.03.02)
1. E’ attivata per
tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro i rischi
professionali a copertura della responsabilità personale, intesa come
responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni
nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61
della legge 312/80, senza diritto di rivalsa verso i
dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese legali relative agli
eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti in ragione
del proprio ufficio.
2. L’assicurazione è
valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di cui al successivo
comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui
l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.).
A tal fine, a
partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, è destinata la
somma fino a euro 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico del fondo
di cui all’art. 55.
3. La società di
assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere comunque la
possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree di rischio coperte
tramite versamento di una quota individuale, salva la possibilità dello
stesso di avvalersi di altra compagnia assicurativa.
ART. 43 – NORMATIVA VIGENTE
E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell’art. 69,
comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme
generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del
presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate
nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione
nella presente area dirigenziale:
a) artt. 1 e 2
della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore
dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed
invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di missioni all’estero;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto
dall’art. 2109, comma 1, del Codice Civile;
g) l’ art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio);
h) l’art. 2 L.
476/1984 (congedo per dottorato di ricerca),
art. 4 L. 498/1992 (coniuge dipendente militare che presti servizio
all’estero), art. 453 T.U. 297/1994 (incarichi e borse di studio);
i) art. 69 ,
comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95.
2. Le parti
convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente
esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la
necessità.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
[sequenza
contrattuale 6-6-2003]
ART. 44 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Gli articoli del presente Titolo riguardano i
dirigenti che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari
italiane all'estero.
ART. 45 - LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE
ALL'ESTERO
1. Il dirigente,
assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica, svolge i compiti
previsti nel presente CCNL, nello specifico quadro ordinamentale che
attualmente regola le scuole italiane all'estero, in coerenza con i principi
dell'autonomia.
2. Lo stesso, se
assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con riferimento
alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente nella
circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali,
scuole straniere etc.etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati
dall'autorità consolare.
In tale contesto,
predispone il piano complessivo dell'offerta formativa a livello
circoscrizionale, con l'apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove e
coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura
italiana col supporto delle istituzioni scolastiche.
Ancora promuove e
coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli obiettivi, in
presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione della
lingua e cultura italiana all'estero, che prevedano l'integrazione dei corsi
scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da
realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.
ART. 46 - DESTINAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ALL'ESTERO
1. Il Ministero degli Affari Esteri - attivate le relazioni sindacali di cui
al presente CCNL, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di
informazione preventiva - provvede tempestivamente e comunque entro e non
oltre il 28 febbraio di ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso
- anche telematico e che indichi altresì i criteri di massima che saranno
adottati nella valutazione dei curricula - i posti di dirigenza disponibili
per l'anno scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche
italiane all'estero e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari italiani. Entro i successivi trenta
giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno presentare
dichiarazione di disponibilità al MAE, corredata di dettagliato curriculum e
con l’indicazione delle lingue straniere conosciute, al fine di ricoprire le
funzioni presso le sedi appartenenti alla aree linguistiche francese,
inglese, tedesca e spagnola.
2. La Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli
Affari Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula, convocherà i
dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione
adottati, per un colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza della
lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneità relativa al
servizio all'estero, che garantisca lo svolgimento dell'incarico in
uno specifico contesto educativo e plurilingue.
3. In caso di
valutazione favorevole, il Direttore generale per la Promozione e
Cooperazione Culturale conferirà ai candidati prescelti con specifico
provvedimento un incarico per
l'espletamento delle funzioni dirigenziali, in conformità di quanto previsto
dall’art. 11 del presente CCNL.
4. Similmente per i
dirigenti da nominare su un posto di direttore di scuola europea, si
provvederà con specifico provvedimento per l'espletamento dell'incarico
dirigenziale in uno dei posti disponibili che, considerato quanto previsto
dallo Statuto delle predette Scuole, avrà, eccezionalmente, la durata di nove
anni.
ART. 47 – SEDI DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO
1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti
istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:
a)settore formativo comprendente direzioni didattiche delle
scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art.636 del
D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di
livello secondario di I grado ex art. 636 del D.L.vo 297/94; istituti
comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);
b)settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado;
istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o
scuola secondaria di I e II grado).
I dirigenti al momento
della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente
di essere destinati a posti dell'uno o dell'altro settore formativo
all'estero.
ART. 48 – RACCORDO CON LE
NORMATIVE CONTRATTUALI NAZIONALI E RELAZIONI SINDACALI
1. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli
istituti normativi ed economici previsti dal presente CCNL.
2. Nel caso di
assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale dirigente
in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto
personale conserva l'intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno
stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.
3. Relativamente a
ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 27
del d.lgs. n.62/1998. Per quanto
riguarda le assenze retribuite si applica l'art.19
(fruizione dei permessi) dell'accordo 24-2-2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 18
del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente
agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle
norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al personale
del presente accordo si applica l'art. 35 del
d.lgs. n.62/1998, nonché la vigente disciplina circa i
congedi parentali.
4. Per quanto
riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari
alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del
presente CCNL. Per l'attribuzione e la corresponsione della retribuzione di
risultato, questa è determinata sulla base dell'attribuzione media effettuata
dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono
altresì all'erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni
espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei
dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il presente CCNL prevede
quali attribuzioni della Direzione Generale Scolastica Regionale. La medesima
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale è titolare
delle relazioni sindacali che l'art. 4 del presente CCNL colloca a livello
della Direzione Generale Scolastica Regionale.
5. Per la
definizione di specifici aspetti del servizio dei dirigenti legati alla
prevista estensione e attuazione all'estero dell'autonomia scolastica
(tra cui le funzioni di raccordo con le RR.DD e CC., alla luce delle
nuove competenze previste dalla normativa vigente, e la direzione degli
uffici scolastici consolari) si rinvia alla contrattazione integrativa
decentrata a livello di Ministero degli Affari Esteri. La delegazione di
parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di
Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la
presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli
Uffici interessati dell'Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del
MIUR. I soggetti sindacali per la contrattazione decentrata sono quelli
firmatari del presente CCNL.
ART. 49 - DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
1. Il personale
destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero per un
massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente già
svolto con qualifica di preside o direttore didattico. E’ fatta comunque
salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.
La durata del primo
incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali all’estero è di
quattro anni.
E’ facoltà
dell’Amministrazione conferire successivi incarichi di durata variabile e
comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni.
ART. 50 -
DISAPPLICAZIONI E MANTENIMENTO IN VIGORE
1. Sono disapplicate
tutte le disposizioni in materia di destinazione all'estero dei dirigenti
scolastici che siano in contrasto con le norme del presente contratto.
2. Continua ad
applicarsi il decreto legislativo n.62/1998, anche per le parti non
richiamate dal presente contratto.
ART. 51 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni
controversia relativa al personale del presente Titolo, la competenza è del
Foro di Roma.
TITOLO VIII – TRATTAMENTO ECONOMICO
ART 52 - STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle
seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
d) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento
economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e
gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
ART. 53 - AUMENTI DELLA
RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 38 del
CCNL 1 marzo 2002 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per
tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dall’1.1.2002 …… € 86,00
b) dall’1.1.2003 …… € 79,00
2. Per effetto degli
incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare annuo, a
regime, è rideterminato in € 38.296,98, comprensivo del rateo della
tredicesima mensilità.
ART. 54 - EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 53 hanno
effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita,
sull'equo indennizzo, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relative contribuzioni e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici
risultanti dall'applicazione dell’art. 53 sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 55 - FINANZIAMENTO
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
1. I fondi per la
retribuzione di posizione e risultato sono costituiti e continuano ad essere
finanziati secondo quanto disposto dall’art. 42 del
CCNL 1 marzo 2002.
2. Il fondo di cui
al comma 1 è ulteriormente incrementato dai seguenti importi, al netto degli
oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate:
a)
dall’1.1.2002 di € 489.424
b)
dall’1.1.2003 di ulteriori € 6.980.410
3. Continuano ad
alimentare il fondo di cui al presente articolo le risorse derivanti da:
a)
quote di retribuzione individuale di
anzianità;
b)
eventuali risorse di cui all’art. 43 della
legge n. 449/97;
c)
risorse derivanti dai compensi per incarichi
aggiuntivi di cui all’art. 19.
4. Le risorse
destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno essere
ripartite in ambito regionale e in relazione al numero dei dirigenti
scolastici.
ART. 56 - RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE
1. A valere sulle
risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 55,
la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti
valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità:
a.
dal 1.1.2002 € 1.529,07 e dal 1.1.2003 € 2.270,72 valore minimo
(parte fissa);
b.
dal 1.1.2002 € 33.560 valore massimo
(parte variabile).
2. In sede di
contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della
retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei criteri
stabiliti all'art.13,
comma 5 del CCNL 1 marzo 2002.
3. Le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali
risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per
la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in
sede di contrattazione integrativa.
ART. 57 - RETRIBUZIONE DI
RISULTATO
1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al
finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti
scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 55,
in misura pari al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere
integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile,
le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta
retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. Ad integrazione
dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, per i dirigenti cui viene
affidata la reggenza di altra istituzione scolastica, nell’ambito delle
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato possono
essere riconosciute somme finalizzate a remunerare l’esercizio di tale
incarico aggiuntivo.
ART. 58 – DISPOSIZIONI
PARTICOLARI.
1. Restano vigenti
le disposizioni riguardanti la disciplina del bilinguismo previste dall’art. 70,
comma 1, del d.lgs. n. 165/01.
2. I docenti già
incaricati di presidenza e assunti
nella qualifica dirigenziale dell’area a seguito delle procedure di
reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad
personam, l’eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per
effetto dell’espletamento delle funzioni sostitutive.
3. L’eventuale
maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi
stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Dichiarazioni a verbale:
FLC Cgil - CISL Scuola - SNALS Confsal - CIDA Anp
Dichiarazione a verbale sull'Assicurazione e tutela dei
Dirigenti Scolastici
Le Organizzazioni
Sindacali FLC Cgil CISL Scuola SNALS Confsal CIDA Anp prendono atto della
volontà espressa dalla Corte dei Conti di espungere dal testo contrattuale la
previsione di copertura del danno erariale ad opera della polizza
assicurativa da attivare ai sensi dell'articolo 42 del CCNL.
Si riservano di
valutarne le implicazioni, previa consultazione con la categoria, sulla
effettiva tutela assicurativa che ne scaturisce e dichiarano che la polizza
potrà essere attivata solo con il consenso espresso delle OO.SS. firmatarie
del Contratto come peraltro previsto dallo stesso articolo 42.
Roma 11 aprile 2006
FLC Cgil - CISL Scuola - SNALS Confsal - CIDA Anp
Dichiarazione a verbale per la tutela del personale Dirigente
Scolastico in servizio all'Estero
La stipula del CCNL
2002-2005 avviene a conclusione di un tormentato iter negoziale che per
responsabilità governative è durato ogni oltre ragionevolezza.
L'intervento del
Governo ha cassato d'autorità il riconoscimento retributivo in materia di
retribuzione di posizione dei Dirigenti Scolastici in servizio all'estero rivendicato
dalle Organizzazioni Sindacali e ottenuto al tavolo delle trattative
nell'ipotesi contrattuale del 29 novembre 2005.
Poiché si ritiene
necessario il riconoscimento retributivo connesso alla complessità del lavoro
svolto, riconoscimento che non può certo ritenersi riassorbito dall'assegno
di sede, che, come è noto, ha valore esclusivamente indennitario, le OO.SS.
si impegnano a perseguire in tutte le sedi una adeguata iniziativa volta alla
specifica tutela.
Le OO.SS.
dichiarano, inoltre, che è ormai matura la necessità di mettere
contestualmente mano all'adeguamento per via legislativa dell'indennità di
sede che non può essere ad ogni occasione messa in campo dagli organi di
Governo per negare la corresponsione degli istituti contrattuali che spettano
a tutto il personale Dirigente in generale e Dirigente Scolastico in
particolare.
Roma 11 aprile 2006
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