CCNL relativo al personale del comparto Scuola per il
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma
14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e dell'art.
4, comma 83, della legge n. 183/2011.
Il giorno 13 marzo 2013, alle ore
11.30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
l' ARAN, nella persona del Presidente
DotI. Sergio Gasparrini (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL ...................
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)
per le 00. SS. di categoria:
FLC/CGIL .......................
CISL SCUOLA (firmato)
UIL SCUOLA (firmato)
CONFSAL SNALS (firmato)
GILDA UNAMS (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale per il reperimento delle
risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto
legge n. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010, e dell'art. 4, comma
83, della legge n. 183/2011.
CCNL relativo al reperimento delle
risorse
da destinare per le finalità di cui
all'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010
e dell'art. 4 comma
83 della legge n. 183/2011
Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e
finalità
1. Il presente contratto collettivo nazionale,
sottoscritto ai sensi dell'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla legge 122/2010,
come modificato dall'art. 4, comma 83
della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica
al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I,
del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Il presente CCNL è finalizzato a consentire
il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale
dei relativi incrementi economici.
Art. 2
Individuazione risorse economiche
1. All'onere derivante dall'art. 1, comma 3 si
fa fronte con le seguenti risorse economiche:
a) relativamente all'onere dell'anno 2011,
risorse in misura pari a complessivi 93,00 milioni di Euro individuate come
segue:
- 31,00 milioni di Euro, costituenti quota
residua delle risorse di cui all'art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008,
derivanti dalle economie accertate per l'anno scolastico 2009-2010;
- 55,00 milioni di Euro, a valere sulle
risorse di cui al medesimo art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008, derivanti
dalle economie accertate per l'anno scolastico 2010-2011;
- 7,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse
2011 del Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 4 del CCNL
23/1/2009, non assegnati alle scuole in
conseguenza della riduzione del numero dei plessi e dei posti di organico per
l'anno scolastico 2011/2012.
b) relativamente all'onere dell'anno 2012,
risorse in misura pari a complessivi 381,00 milioni di Euro individuate come
segue:
- 31,00 milioni di Euro, costituenti quota
residua delle risorse di cui all'art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008,
derivanti dalle economie accertate per l'anno scolastico 2009-2010;
- 55,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse di cui al
medesimo art. 64, comma 9-del D.L. n. 112/2008, derivanti dalle economie
accertate per l'anno scolastico 2010-2011;
- 31,78 milioni di Euro, a valere sulle
risorse 2012 del Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 4 del CCNL
23/1/2009, non assegnati alle scuole in
conseguenza della riduzione del numero dei plessi e dei posti di organico per
l'anno scolastico 2011/2012;
- 263,22 milioni di Euro, a valere
sull'ammontare complessivo delle risorse 2012 destinate al trattamento
accessorio del personale per l'anno scolastico 2012-2013, non ancora assegnate
alle scuole;
c) relativamente all'onere dell' anno 2013 e
dei successivi, risorse in misura pari a complessivi 381,00 milioni di euro per ciascun anno
individuate come segue:
- 31,00 milioni di Euro, costituenti quota
residua delle risorse di cui all'art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008,
derivanti dalle economie accertate per l'anno scolastico 2009-2010;
- 350,00 milioni di Euro, a valere
sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento
accessorio del personale a decorrere dal 2013.
2. Per effetto del comma 1 e ferme restando le
altre riduzioni previste da norme di legge:
- il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui
all'art. 4 del CCNL
23/1/2009 è ridotto di 7,00 milioni di Euro per
il 2011, 238,91 milioni di Euro per il 2012, 275,41 milioni di Euro a decorrere
dal 2013;
- le risorse annualmente destinate ai compensi
per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 87 del CCNL
29/11/2007 sono ridotte di 11,65 milioni di Euro
per il 2012 e di 15,50 milioni di Euro a decorrere dal 2013;
- le risorse annualmente destinate alle
funzioni strumentali al piano dell' offerta formativa di cui all'art. 33 del CCNL
29/11/2007 sono ridotte di 23,47 milioni di Euro
per il 2012 e di 31,22 milioni di Euro a decorrere dal 2013;
- le risorse annualmente destinate agli
incarichi specifici del personale A T A di cui all'art. 47, comma
1, letto b) del CCNL 29/11/2007 come sostituito
dall'art. 1 del CCNL 25/7/2008 sono ridotte di 10,34 milioni di Euro per il 2012
e di 13,75 milioni di Euro a decorrere dal 2013;
- le risorse annualmente destinate alle misure
incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 9 del CCNL 29/11/2007
sono ridotte di 10,14 milioni di Euro per il 2012 e di 13,48 milioni di Euro a
decorrere dal 2013;
- le risorse annualmente destinate ai compensi
accessori del personale comandato di cui all'art. 86 del CCNL
29/11/2007 sono ridotte di 0,49 milioni di Euro
per il 2012 e di 0,64 milioni di Euro a decorrere dal 2013.
3. In caso di incapienza delle risorse 2012
per effetto di contrattazioni integrative già definite presso le istituzioni
scolastiche alla data di sottoscrizione del presente CCNL e di conseguente impossibilità
ad effettuare le riduzioni a valere sulle risorse di tale anno per gli interi
importi previsti al comma 2, è fatto obbligo di recupero dell'eventuale
differenza nella successiva sessione negoziale, attraverso prelievi una tantum
sulle risorse 2013. Relativamente ai prelievi sull'anno finanziario 2013, al
fine di consentire una migliore programmazione delle attività, si concorda che gli
stessi siano effettuati incidendo maggiormente sui primi quattro mesi del nuovo
anno scolastico 2013/2014, al fine di equilibrare le disponibilità delle scuole
nei due anni scolastici.
4. E' confermato quanto previsto dall'art. 4, del CCNL
21 gennaio 2009, relativamente ai criteri e parametri
di distribuzione del Fondo per l'istituzione scolastica. A seguito delle
riduzioni di cui al comma 2, letto a), delle riduzioni di legge ed al fine di
tener conto delle variazioni dei punti di erogazione del servizio scolastico e
dell'organico di diritto del personale del comparto nel frattempo intervenuti,
sono rideterminati come segue i valori dei relativi parametri:
PARAMETRI
|
2012
|
Dal 2013
|
Punti di erogazione del servizio
|
Euro 4.056
|
Euro 3.673
|
Addetti
individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto del
personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario
|
Euro 594
|
Euro 534
|
Addetti
individuati dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari
di secondo grado
|
Euro 857
|
Euro 857
|
5. Restano confermati i criteri di utilizzo
delle risorse destinate ai trattamenti accessori, garantendo in ogni caso, in
sede di contrattazione per la destinazione e l'utilizzo delle stesse:
- un adeguato finanziamento delle attività di
recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i
fabbisogni, comunque non inferiore a quanto attualmente destinato;
- un adeguato finanziamento per i turni
notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e
degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi;
- un adeguato finanziamento per le ore
eccedenti di insegnamento e per la sostituzione dei colleghi assenti, comunque
non inferiore a quanto attualmente destinato.
6. Qualora, anche al fine di garantire quanto
previsto al comma 5, si renda necessario modificare o integrare i parametri di
riparto del Fondo per l'istituzione scolastica di cui al comma 4, le parti torneranno
ad incontrarsi, per definire, ad invarianza di spesa, una rimodulazione degli
stessi.
Art. 3
Norma programmatica
1. Il prossimo rinnovo contrattuale di parte
normativa ed economica, nell'ambito delle competenze assegnate alla
contrattazione, individuerà i più idonei istituti contrattuali finalizzati ad
assicurare livelli di produttività e di qualità adeguati ai fabbisogni, alle
politiche del settore educativo e scolastico ed alle esigenze di funzionalità
delle istituzioni, anche in correlazione con le riduzioni di risorse operate.