CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art. 1 Campo di applicazione, durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 2 Incrementi
trattamento economico fisso
Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 4 Finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato
Art. 5 Disposizioni finali
Dichiarazione congiunta
n. 1
Dichiarazione congiunta
n. 2
Dichiarazione a verbale
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art. 1
Campo di applicazione, durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si
applica ai dirigenti scolastici dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ
01/02/2008, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove
presenti. Nel testo che segue il predetto personale verrà
indicato col termine “dirigente”.
2. Il
presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio
2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di
cui ai successivi articoli.
3. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva
l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all’art. 47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001.
4. Per
quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni
dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto
legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata
in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.
Art. 2
Incrementi
trattamento economico fisso
1. Lo stipendio tabellare
previsto dall'art. 23 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il
biennio economico 2006-2007, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi,
per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
-
dal 01/04/2008 di € 15,74;
-
rideterminato dal 01/07/2008 in € 26,24;
-
rideterminato dal 01/01/2009 in € 103,30.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1,
il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in € 43.310,90 annui lordi, comprensivi del
rateo della tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 23, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata
a decorrere dall’1/1/2009 in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di
tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e
comprendono gli importi erogati a titolo di indennità
di vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi
di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto
dall’art. 58, comma 3 del CCNL dell’11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003).
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1.
Gli incrementi di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto,
sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici
economici risultanti dall'applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze
e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
4. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto,
dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del
cod. civ., si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. Il fondo
unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e
continua ad essere finanziato secondo quanto disposto
dall’art. 25 del CCNL per il
quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.
2.
Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00, al
netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dal
1/1/2009.
3. Le
risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione parte fissa definiti
all’art. 2, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione
di risultato.
Art. 5
Disposizioni
finali
1. In attuazione
dell’intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali del 29/4/2010, le parti
torneranno ad incontrarsi per la sottoscrizione dell’accordo relativo
al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione
delle risorse contrattuali, entro trenta giorni dalla emanazione dello
specifico atto normativo e dei conseguenti indirizzi, contenenti gli appositi
stanziamenti aggiuntivi.
2. In relazione all’obiettivo della
equiparazione retributiva dei dirigenti dell’Area V con la restante dirigenza
pubblica, in coerenza con quanto stabilito dall’ordine del giorno della Camera
dei Deputati (A.C. 1746 Bis – A), le parti concordano
di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale, nel rispetto delle autonome
determinazioni del comitato di settore, l’ulteriore esame delle connesse
problematiche e la definizione delle più opportune soluzioni, nella direzione
del suddetto riallineamento retributivo.
Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione all’art. 5, comma 1 ed alla sequenza contrattuale ivi prevista, le parti
sono concordi nel ritenere che il confronto sugli ulteriori benefici economici
debba prioritariamente affrontare i problemi di perequazione retributiva
interna all’area, evidenziati nel corso del negoziato relativo al presente
CCNL. Dichiarazione congiunta n. 2
L’utilizzazione
di eventuali stanziamenti aggiuntivi - in attuazione
dell’intesa 29-4-2010 richiamata nel presente CCNL, con la quale si dovrebbe
rendere disponibile la somma una tantum di 5 milioni di euro con il primo atto
normativo utile - e’ comunque condizionata all’emanazione del predetto atto
normativo, che individui la provenienza e la copertura finanziaria delle
predette risorse che, in ogni caso, non potrebbero che valere sulle
disponibilità a legislazione vigente nell’ambito dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
Dichiarazione a verbale
Il presente rinnovo
contrattuale (biennio economico 2008/2009), in applicazione dell’articolo 9,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, non
potrà comportare aumenti retributivi superiori al 3,2%.
IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Cons.
Antonio Naddeo