CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2013/2014
Allegati
Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2013/2014, sottoscritto
nell’anno 2013 il giorno 11 del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello
ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica
costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010.
E
i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.-
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO:
LE PARTI
CONCORDANO
ü
sulla
necessità di orientare il presente contratto agli obiettivi, fissati nell’Intesa sulla
conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007, della stabilità
dell’organizzazione scolastica e della continuità dell’azione educativa;
obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto
il 29 novembre 2007, che all’art. 4 comma 2 lett. A)
richiama la garanzia della “stabilità pluriennale dell’organico al fine di
assicurare la continuità didattica del personale docente”;
ü
sulla
necessità di definire un percorso graduale e progressivo idoneo a raggiungere
i predetti obiettivi anche attraverso l’attivazione in via sperimentale, a
partire dall’anno scolastico 2013/14
di modelli organizzativi diretti a innalzare la qualità del servizio di
istruzione e ad accrescerne efficienza ed efficacia;
ü
sull’esigenza,
nel contesto del predetto percorso, di garantire, prioritariamente, la
stabilità pluriennale dell’organico anche
in attuazione dell’art. 50 della
L. 35 del 4.4.2012 e di conseguenza la continuità del
servizio dei docenti ed in particolare per quelli impegnati nell’attività di
sostegno, nelle scuole collocate in aree a rischio, nelle scuole di montagna
e nelle classi funzionanti in ospedali;
ü
sulla necessità
di avviare un calendario di incontri per la realizzazione dei predetti
obiettivi.
In base a tale linee prospettiche di intervento e degli impegni
temporali assunti, le parti concordano il seguente Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2013/14.
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL
PERSONALE DELLA SCUOLA -
ART. 1 - CAMPO
DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1) Il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli
artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla
mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2013/14.
3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di
stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale,
anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2013/14 (ivi compresi eventuali organici
dei C.P.I.A.), sia in relazione
all’attuazione dell’art. 19
del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111,
relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute
sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente
CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione
della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato.
Analogamente, potrà
essere riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del
personale docente inidoneo nonché
appartenente alle classi di concorso C999 e C555 a seguito dell’attuazione degli artt. 13 e 14
della L. 135/2012 di conversione, con modifiche, del D.L. 95/2012.
5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni
contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza
ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del
D.L.vo n. 297/94 a
seguito della stipulazione definitiva
del presente contratto.
ART. 2 -
MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia
a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a
tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A.
con o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1
comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed
educativo non può partecipare al
trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio
a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può
produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2013/14 in ambito provinciale il personale docente assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2011 o
precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il
personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e
V) del presente contratto.
In osservanza
di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge,
nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai
trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla
decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione,
pertanto, non si applica ai docenti assunti
con retrodatazione giuridica al 2010/11 o
anni precedenti, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad
esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il
personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e
V) del presente contratto.
Il personale docente ed educativo assunto con contratto a
tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede
definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda
fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro
personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia,
partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno
definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della
provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per
almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa,
ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso
la titolarità della sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio
in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito
della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento
(articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale
titolare nella provincia.
3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in
scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico,
individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche
disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha
titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso
delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste,
ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi
disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al
trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le
modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione
dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti
sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna
tipologia di personale.
4. Il personale scolastico destinatario di nomina
giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione
delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina
e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale,
nell’apposita O.M..
5. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di
sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre il
trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra
provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
ART. 3 –
MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale,
contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli
insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed
istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della
presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi
devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio
al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della
specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le
successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli
assistenti di cattedra.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso
del titolo di studio e dell’abilitazione specifica all’insegnamento nelle
scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle
scuole primarie;
b) il personale delle scuole
secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del
titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle
scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in
possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per
le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed
artistica;
b) il personale educativo;
nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di
II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle
scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli
del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed
educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,
possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul
corrispondente posto di sostegno.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere
richiesto da:
a) insegnanti di scuola
dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria
di I grado;
d) insegnanti di istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso dello specifico titolo di accesso
(idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola
primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante
tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere
richiesto da:
a) insegnanti di scuola
dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria
di I grado;
e) insegnanti di istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla
classe di concorso della tabella C richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo
grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado,
scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di
ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più
province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto
per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso
di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di
passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace
la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o
passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di
cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante
tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della
specifica abilitazione.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della
scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti
rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo
grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che
chiedano il passaggio di cattedra alle classi di concorso elencate nella
tabella A) e che siano in possesso della prescritta abilitazione per la
classe di concorso richiesta;
- dagli insegnanti
tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli
Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla
classe di concorso della tabella C richiesta.
2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato
dagli Enti Locali, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al
profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa
area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella
B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25
luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista
dall’art. 62 del
CCNL 29.11.2007).
_______________
(1) Conservano valore di abilitazione
all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al
termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto
magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.
ART. 3 bis – MOBILITÁ’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEI DOCENTI
TRANSITATI NEI RUOLI STATALI
1. I docenti
transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara
a decorrere dall’a.s. 2012/13 e che hanno acquisito la titolarità
rispettivamente presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, gli Istituti
Barabino/Galilei di Genova e l'Istituto Dossi di Ferrara, partecipano alla
mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico 2014/15
e comunque a conclusione delle operazioni di transito nei ruoli statali del
contingente di personale di cui al D.I. 3 agosto
2011 (Programmazione triennale di assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente, educativo ed ATA – triennio 2011-2013),
secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità
e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità
didattica, si valuta solo quello prestato in qualità di docente e nelle
modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei
perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla
mobilità.
2. Fino all'anno
scolastico 2013/2014 i posti che annualmente si rendono vacanti presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze,
gli istituti Barabino/Galilei di Genova e l’istituto Dossi di Ferrara, non
sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma
vengono accantonati per il transito dei predetti docenti.
ART. 4 – FASI
DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1) Le operazioni di mobilità territoriale e professionale
si collocano in tre distinte fasi:
I fase:
Trasferimenti nell’ambito del comune;
II fase:
Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità
professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
ART. 5 – RIENTRI
E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Le operazioni di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva
disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal
collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il
personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal
collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge
3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi
dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell’anno
scolastico 2011/2012, ha perso la
propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all’art. 35,
comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), e il personale
docente, vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e scientifici
presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad una scuola
disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la
stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del
collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le
disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente
articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle
operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i
termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa
dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell’art. 35 della
legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all’assegnazione con precedenza nella
scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale
utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto,
subordinatamente al personale di cui prima, all’assegnazione con precedenza
ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più
aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla
tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta
dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D.
delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di
mobilità per l’anno scolastico 2013/14,
garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento
qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare
alcuna delle sedi richieste. Nell’ambito dei trasferimenti il personale
predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da
fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna
delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui
posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità
professionale e mobilità territoriale interprovinciale (fasi dei
trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione non
abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato
d’ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i
trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale
senza sede definitiva. In caso di
posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi
del presente articolo, l’assegnazione della sede definitiva d’ufficio è
effettuata a partire dall’ultima posizione in graduatoria. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale docente ed
ATA assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocato fuori ruolo
che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.
3. Per il personale docente ed educativo, già passato in
altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro
10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la
restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno
fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni
di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo
indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al
momento dell’accesso al ruolo precedente.
4. In attuazione di quanto previsto, all’art. 61 del
CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro
10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la
restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale A.T.A.
che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a
tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio
previsto al momento dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza.
ART. 6 -SEDI
DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità
territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale
sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno
scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di
variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a
riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente
competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle
apposite disposizioni ministeriali.
1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono
disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della
mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti
per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento,
ai sensi dell’art. 11, comma
9, della legge 124/1999.
1c. I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli
insegnamenti di nuova istituzione (2) non sono disponibili per le operazioni
di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di
accesso.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di
mobilità:
a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e
delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno
scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno
scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la
cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti
per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva
al personale con contratto a tempo indeterminato;
Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le
cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli
di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.
3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si
rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la
sistemazione del soprannumerario.
4. Le operazioni di mobilità del personale docente,
relative alla terza fase, realizzano l’equiparazione tra mobilità
territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso
l’attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità;
ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle
disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate
dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la
sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le
diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative
alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla
mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi
gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai
precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le operazioni di mobilità
relative alla terza fase l’eventuale posto dispari eccetto i casi in cui
siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti
soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul
posto o classe di concorso richiesto, e che tra le preferenze sia compreso il
codice sintetico della provincia di titolarità.
____________________
(1)
Sono comprese in questa
categoria le cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi
indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto
dell’A.S. a cui si riferiscono le operazioni di mobilità.
(2)
Liceo musicale: esecuzione e
interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica;
laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali.
Liceo coreutico:
storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio
coreutico; laboratorio coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.
ART. 7 - SISTEMA
DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.
Le precedenze riportate nel presente articolo sono
raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite,
secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre
fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni
tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del
movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio,
prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei
passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza
dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al
personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente
(art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra,
sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o
istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la
relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad
uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.
Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (6)
(7)
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei
trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da
quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera
esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al
momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto
comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di
modifica della provincia di titolarità
per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati
abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano,
come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o
preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola,
circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve
riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione
ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale
soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio
continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello
predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza
sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione
scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata
prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella
preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui
appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono
della precedenza di cui al successivo punto IV).
L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per
usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di
precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della
dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato
nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le
istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola
dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed
all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato
ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale
da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del
modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il
diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro
territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo
ottennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale,
la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal
quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o
a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (1). Nella scuola dell’infanzia
la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che
comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è
stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (2).
L'utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in
quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il
personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il
trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito
d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla
provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il
trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno
dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel
comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non
sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla
continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio
maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il
punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della
graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del
soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio
con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora
venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria,
nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di
precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell’ottennio, al docente
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o
istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l’interessato richieda,
in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di
precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o di servizio, per il personale
ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito
d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di
trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di
attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta
scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro
nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità
complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento
condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto
alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella
scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo
il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune
di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario
trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda
condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno
dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere
il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO
DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e
nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza,
nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601
del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno
per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le
preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura
specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra
distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal
comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601,
del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e
terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia
in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come
prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli
interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato
nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI
RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per
il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui
al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della
seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento
d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti
richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite
tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente
nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto
trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale
precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del
modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti
d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino
secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il
punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere
attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento
d'ufficio (5) (7).
Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta
al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene
la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal
quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le
cattedre disponibili nel comune.
Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto
alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto
soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune
di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al
personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del
singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente
titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.
Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che
risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti
domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può
usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di
precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente
accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al
permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta
di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di
precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo
il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune
di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario
trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda
condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno
dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto
nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella
domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto
alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’,
OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO REFERENTE
UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene
riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601
del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione
di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che
presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora
entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del
figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la
precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno
dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di
soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di
referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le
sottoelencate condizioni:
-
documentata impossibilità del coniuge di provvedere
all’assistenza per motivi oggettivi;
-
impossibilità,
da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore
disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive,
documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva
assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata
dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la
precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (8).
-
essere
anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in
cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito
mensile per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi
dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per
il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di
altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92
potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette
categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti
nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
cattolica, che comprende il comune
ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in
caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in
cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o
più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica
anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente
ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti
domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore
a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero
comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio,
per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata
indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità
di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o
distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non
comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le
preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda
volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la
precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale
tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità
hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse
esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla
precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova
applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni,
in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni
mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della
situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33,
della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 -
Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta
contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA
EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge
10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2°
comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n.
402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001
n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del
personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e
che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo,
nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel
trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza
espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato
trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del
collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili,
al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei
trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed
alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale
precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed
alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno
contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la
documentazione prevista al successivo art. 9.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di
trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento
oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il
trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali
domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze
rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e
grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di
ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede
di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del
D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo,
nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel
trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove
espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i
predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali
ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del
proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase
dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni
prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il
trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto
personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e,
in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE
DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine
dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase
interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività
sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla
seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta
precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
a) I docenti ed il personale A.T.A.,
con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi,
beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;
Punto III) personale disabile;
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte
del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste nel
precedente punto V), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel
caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio
perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in
situazione di disabilità;
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni
degli Enti Locali;
non sono inseriti nella graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio,
a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente
necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
b) L’esclusione dalla graduatoria
interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo
se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio
dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o
distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla
graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a
condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di
trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio
dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore
a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di
titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o
distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
c) Per gli amministratori degli Enti
Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato
amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è
amministratore degli EE.LL.
d) Nel caso in cui la contrazione di
organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette
categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui
sopra.
e) Il personale beneficiario delle
precedenze di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare,
entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI
delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato
titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare
immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e
all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di
soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la
presentazione delle domande, si applicano gli articoli 21 comma 5, 23 comma
10, 40 comma 7, 47 comma 5 e 48 comma 16.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Le precedenze comuni di cui al
comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di
mobilità volontaria. Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute
solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per
l’individuazione dei perdenti posto.
__________________
1) I docenti della scuola primaria che intendano
usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente
titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del
plesso sede di circolo
2) I docenti della scuola dell’infanzia che intendano
usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente
titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del
circolo sede dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla
precedenza
3) Il personale scolastico, titolare di istituzione
scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel
comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico
successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del
nuovo comune.
4) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel
comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza
dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una
cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene
attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno
scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.
6) E’ equiparato il personale perdente posto
trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.
7) L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di
sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda
condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di
sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le
situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la
residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero
civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
9) Qualora la certificazione della situazione di grave
disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI, venga
rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di
riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3
giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio
dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le
domande di mobilità.
ART. 8 -
ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il personale scolastico (parente, affine o affidatario)
che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della
legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una
precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare
l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle
operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della
precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
ART. 9 -
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione e certificazioni
necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di disabilità deve essere documentato con
certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche,
funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.
Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93,
n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con
certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata
in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata
emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni
deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento
provvisorio.
La situazione di disabilità in caso di soggetti con
patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la
citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come
previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla
domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo
per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede
del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui
all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n.
104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L..
E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva
entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente,
anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di
invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50,
n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità
e quelle relative all'accertamento della
disabilità sono distinte,
nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33,
comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di
gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e
7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della
disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come
previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di
quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A
tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado
di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori
(come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono
comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011;
- per le persone bisognose di cure continuative per grave
patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità
della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le
certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente
competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le
disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del
riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione del rapporto di parentela e
dell’assistenza con carattere di unicità.
Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che
presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in
situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o
impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili,
che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della
precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti
"status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e
di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art.
9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1
lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,
così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L.
183/2011.
La presentazione di tale
documentazione è
prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con
carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33,
commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni
prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto
obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale
cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente
perdita del diritto alla precedenza.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non
ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve
essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così
come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile
in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono
scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché
totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono
comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea
documentazione di invalidità.
- il domicilio del soggetto disabile assistito è
documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.
c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex
art. 1 -V comma- l. 100/87 e art. 10 - comma II - D.L. 325/87, convertito
nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2,
della legge 29/03/2001, n. 86.
Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente
rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta
l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 1 -V comma- legge n. 100/87 e art. 10 - comma II - D.L. 325/87,
convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e
dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà
allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla
quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità,
nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale
responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con
il richiedente.
d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di
punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai
genitori o ai figli è attribuito solo se la
residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.
445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1
della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta
dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza
dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data
di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
2. Tutte le predette documentazioni
devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione
personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di
parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende
ricongiungersi.
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