CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2013/2014
Allegati
Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2013/2014, sottoscritto
nell’anno 2013 il giorno 11 del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello
ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica
costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010.
E
i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.-
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO:
LE PARTI
CONCORDANO
ü
sulla
necessità di orientare il presente contratto agli obiettivi, fissati nell’Intesa sulla
conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007, della stabilità
dell’organizzazione scolastica e della continuità dell’azione educativa;
obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto
il 29 novembre 2007, che all’art. 4 comma 2 lett. A)
richiama la garanzia della “stabilità pluriennale dell’organico al fine di
assicurare la continuità didattica del personale docente”;
ü
sulla
necessità di definire un percorso graduale e progressivo idoneo a raggiungere
i predetti obiettivi anche attraverso l’attivazione in via sperimentale, a
partire dall’anno scolastico 2013/14
di modelli organizzativi diretti a innalzare la qualità del servizio di
istruzione e ad accrescerne efficienza ed efficacia;
ü
sull’esigenza,
nel contesto del predetto percorso, di garantire, prioritariamente, la
stabilità pluriennale dell’organico anche
in attuazione dell’art. 50 della
L. 35 del 4.4.2012 e di conseguenza la continuità del
servizio dei docenti ed in particolare per quelli impegnati nell’attività di
sostegno, nelle scuole collocate in aree a rischio, nelle scuole di montagna
e nelle classi funzionanti in ospedali;
ü
sulla necessità
di avviare un calendario di incontri per la realizzazione dei predetti
obiettivi.
In base a tale linee prospettiche di intervento e degli impegni
temporali assunti, le parti concordano il seguente Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2013/14.
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL
PERSONALE DELLA SCUOLA -
ART. 1 - CAMPO
DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1) Il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli
artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla
mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2013/14.
3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di
stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale,
anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2013/14 (ivi compresi eventuali organici
dei C.P.I.A.), sia in relazione
all’attuazione dell’art. 19
del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111,
relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute
sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente
CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione
della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato.
Analogamente, potrà
essere riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del
personale docente inidoneo nonché
appartenente alle classi di concorso C999 e C555 a seguito dell’attuazione degli artt. 13 e 14
della L. 135/2012 di conversione, con modifiche, del D.L. 95/2012.
5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni
contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza
ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del
D.L.vo n. 297/94 a
seguito della stipulazione definitiva
del presente contratto.
ART. 2 -
MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia
a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a
tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A.
con o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1
comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed
educativo non può partecipare al
trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio
a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può
produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2013/14 in ambito provinciale il personale docente assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2011 o
precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il
personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e
V) del presente contratto.
In osservanza
di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge,
nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai
trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla
decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione,
pertanto, non si applica ai docenti assunti
con retrodatazione giuridica al 2010/11 o
anni precedenti, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad
esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il
personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e
V) del presente contratto.
Il personale docente ed educativo assunto con contratto a
tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede
definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda
fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro
personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia,
partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno
definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della
provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per
almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa,
ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso
la titolarità della sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio
in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito
della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento
(articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale
titolare nella provincia.
3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in
scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico,
individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche
disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha
titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso
delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste,
ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi
disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al
trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le
modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione
dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti
sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna
tipologia di personale.
4. Il personale scolastico destinatario di nomina
giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione
delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina
e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale,
nell’apposita O.M..
5. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di
sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre il
trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra
provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
ART. 3 –
MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale,
contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli
insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed
istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della
presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi
devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio
al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della
specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le
successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli
assistenti di cattedra.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso
del titolo di studio e dell’abilitazione specifica all’insegnamento nelle
scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle
scuole primarie;
b) il personale delle scuole
secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del
titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle
scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in
possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per
le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed
artistica;
b) il personale educativo;
nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di
II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle
scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli
del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed
educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,
possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul
corrispondente posto di sostegno.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere
richiesto da:
a) insegnanti di scuola
dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria
di I grado;
d) insegnanti di istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso dello specifico titolo di accesso
(idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola
primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante
tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere
richiesto da:
a) insegnanti di scuola
dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria
di I grado;
e) insegnanti di istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla
classe di concorso della tabella C richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo
grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado,
scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di
ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più
province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto
per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso
di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di
passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace
la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o
passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di
cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante
tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della
specifica abilitazione.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della
scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti
rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo
grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che
chiedano il passaggio di cattedra alle classi di concorso elencate nella
tabella A) e che siano in possesso della prescritta abilitazione per la
classe di concorso richiesta;
- dagli insegnanti
tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli
Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla
classe di concorso della tabella C richiesta.
2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato
dagli Enti Locali, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al
profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa
area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella
B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25
luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista
dall’art. 62 del
CCNL 29.11.2007).
_______________
(1) Conservano valore di abilitazione
all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al
termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto
magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.
ART. 3 bis – MOBILITÁ’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEI DOCENTI
TRANSITATI NEI RUOLI STATALI
1. I docenti
transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara
a decorrere dall’a.s. 2012/13 e che hanno acquisito la titolarità
rispettivamente presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, gli Istituti
Barabino/Galilei di Genova e l'Istituto Dossi di Ferrara, partecipano alla
mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico 2014/15
e comunque a conclusione delle operazioni di transito nei ruoli statali del
contingente di personale di cui al D.I. 3 agosto
2011 (Programmazione triennale di assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente, educativo ed ATA – triennio 2011-2013),
secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità
e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità
didattica, si valuta solo quello prestato in qualità di docente e nelle
modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei
perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla
mobilità.
2. Fino all'anno
scolastico 2013/2014 i posti che annualmente si rendono vacanti presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze,
gli istituti Barabino/Galilei di Genova e l’istituto Dossi di Ferrara, non
sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma
vengono accantonati per il transito dei predetti docenti.
ART. 4 – FASI
DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1) Le operazioni di mobilità territoriale e professionale
si collocano in tre distinte fasi:
I fase:
Trasferimenti nell’ambito del comune;
II fase:
Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità
professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
ART. 5 – RIENTRI
E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Le operazioni di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva
disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal
collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il
personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal
collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge
3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi
dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell’anno
scolastico 2011/2012, ha perso la
propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all’art. 35,
comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), e il personale
docente, vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e scientifici
presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad una scuola
disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la
stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del
collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le
disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente
articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle
operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i
termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa
dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell’art. 35 della
legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all’assegnazione con precedenza nella
scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale
utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto,
subordinatamente al personale di cui prima, all’assegnazione con precedenza
ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più
aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla
tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta
dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D.
delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di
mobilità per l’anno scolastico 2013/14,
garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento
qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare
alcuna delle sedi richieste. Nell’ambito dei trasferimenti il personale
predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da
fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna
delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui
posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità
professionale e mobilità territoriale interprovinciale (fasi dei
trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione non
abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato
d’ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i
trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale
senza sede definitiva. In caso di
posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi
del presente articolo, l’assegnazione della sede definitiva d’ufficio è
effettuata a partire dall’ultima posizione in graduatoria. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale docente ed
ATA assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocato fuori ruolo
che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.
3. Per il personale docente ed educativo, già passato in
altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro
10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la
restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno
fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni
di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo
indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al
momento dell’accesso al ruolo precedente.
4. In attuazione di quanto previsto, all’art. 61 del
CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro
10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la
restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale A.T.A.
che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a
tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio
previsto al momento dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza.
ART. 6 -SEDI
DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità
territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale
sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno
scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di
variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a
riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente
competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle
apposite disposizioni ministeriali.
1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono
disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della
mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti
per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento,
ai sensi dell’art. 11, comma
9, della legge 124/1999.
1c. I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli
insegnamenti di nuova istituzione (2) non sono disponibili per le operazioni
di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di
accesso.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di
mobilità:
a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e
delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno
scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno
scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la
cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti
per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva
al personale con contratto a tempo indeterminato;
Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le
cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli
di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.
3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si
rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la
sistemazione del soprannumerario.
4. Le operazioni di mobilità del personale docente,
relative alla terza fase, realizzano l’equiparazione tra mobilità
territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso
l’attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità;
ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle
disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate
dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la
sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le
diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative
alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla
mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi
gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai
precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le operazioni di mobilità
relative alla terza fase l’eventuale posto dispari eccetto i casi in cui
siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti
soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul
posto o classe di concorso richiesto, e che tra le preferenze sia compreso il
codice sintetico della provincia di titolarità.
____________________
(1)
Sono comprese in questa
categoria le cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi
indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto
dell’A.S. a cui si riferiscono le operazioni di mobilità.
(2)
Liceo musicale: esecuzione e
interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica;
laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali.
Liceo coreutico:
storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio
coreutico; laboratorio coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.
ART. 7 - SISTEMA
DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.
Le precedenze riportate nel presente articolo sono
raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite,
secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre
fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni
tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del
movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio,
prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei
passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza
dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al
personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente
(art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra,
sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o
istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la
relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad
uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.
Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (6)
(7)
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei
trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da
quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera
esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al
momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto
comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di
modifica della provincia di titolarità
per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati
abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano,
come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o
preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola,
circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve
riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione
ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale
soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio
continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello
predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza
sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione
scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata
prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella
preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui
appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono
della precedenza di cui al successivo punto IV).
L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per
usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di
precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della
dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato
nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le
istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola
dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed
all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato
ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale
da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del
modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il
diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro
territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo
ottennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale,
la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal
quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o
a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (1). Nella scuola dell’infanzia
la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che
comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è
stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (2).
L'utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in
quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il
personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il
trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito
d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla
provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il
trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno
dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel
comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non
sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla
continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio
maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il
punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della
graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del
soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio
con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora
venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria,
nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di
precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell’ottennio, al docente
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o
istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l’interessato richieda,
in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di
precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o di servizio, per il personale
ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito
d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di
trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di
attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta
scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro
nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità
complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento
condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto
alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella
scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo
il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune
di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario
trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda
condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno
dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere
il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO
DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e
nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza,
nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601
del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno
per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le
preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura
specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra
distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal
comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601,
del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e
terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia
in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come
prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli
interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato
nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI
RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per
il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui
al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della
seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento
d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti
richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite
tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente
nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto
trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale
precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del
modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti
d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino
secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il
punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere
attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento
d'ufficio (5) (7).
Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta
al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene
la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal
quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le
cattedre disponibili nel comune.
Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto
alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto
soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune
di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al
personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del
singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente
titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.
Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che
risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti
domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può
usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di
precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente
accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al
permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta
di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di
precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo
il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune
di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario
trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda
condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno
dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto
nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella
domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto
alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’,
OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO REFERENTE
UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene
riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601
del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione
di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che
presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora
entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del
figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la
precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno
dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di
soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di
referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le
sottoelencate condizioni:
-
documentata impossibilità del coniuge di provvedere
all’assistenza per motivi oggettivi;
-
impossibilità,
da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore
disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive,
documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva
assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata
dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la
precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (8).
-
essere
anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in
cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito
mensile per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi
dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per
il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di
altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92
potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette
categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti
nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
cattolica, che comprende il comune
ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in
caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in
cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o
più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica
anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente
ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti
domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore
a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero
comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio,
per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata
indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità
di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o
distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non
comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le
preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda
volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la
precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale
tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità
hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse
esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla
precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova
applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni,
in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni
mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della
situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33,
della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 -
Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta
contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA
EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge
10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2°
comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n.
402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001
n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del
personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e
che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo,
nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel
trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza
espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato
trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del
collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili,
al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei
trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed
alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale
precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed
alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno
contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la
documentazione prevista al successivo art. 9.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di
trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento
oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il
trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali
domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze
rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e
grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di
ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede
di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del
D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo,
nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel
trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove
espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i
predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali
ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del
proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase
dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni
prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il
trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto
personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e,
in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE
DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine
dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase
interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività
sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla
seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta
precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
a) I docenti ed il personale A.T.A.,
con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi,
beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;
Punto III) personale disabile;
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte
del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste nel
precedente punto V), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel
caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio
perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in
situazione di disabilità;
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni
degli Enti Locali;
non sono inseriti nella graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio,
a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente
necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
b) L’esclusione dalla graduatoria
interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo
se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio
dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o
distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla
graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a
condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di
trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio
dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore
a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di
titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o
distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
c) Per gli amministratori degli Enti
Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato
amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è
amministratore degli EE.LL.
d) Nel caso in cui la contrazione di
organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette
categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui
sopra.
e) Il personale beneficiario delle
precedenze di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare,
entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI
delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato
titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare
immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e
all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di
soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la
presentazione delle domande, si applicano gli articoli 21 comma 5, 23 comma
10, 40 comma 7, 47 comma 5 e 48 comma 16.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Le precedenze comuni di cui al
comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di
mobilità volontaria. Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute
solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per
l’individuazione dei perdenti posto.
__________________
1) I docenti della scuola primaria che intendano
usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente
titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del
plesso sede di circolo
2) I docenti della scuola dell’infanzia che intendano
usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente
titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del
circolo sede dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla
precedenza
3) Il personale scolastico, titolare di istituzione
scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel
comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico
successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del
nuovo comune.
4) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel
comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza
dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una
cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene
attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno
scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.
6) E’ equiparato il personale perdente posto
trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.
7) L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di
sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda
condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di
sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le
situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la
residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero
civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
9) Qualora la certificazione della situazione di grave
disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI, venga
rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di
riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3
giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio
dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le
domande di mobilità.
ART. 8 -
ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il personale scolastico (parente, affine o affidatario)
che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della
legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una
precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare
l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle
operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della
precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
ART. 9 -
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione e certificazioni
necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di disabilità deve essere documentato con
certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche,
funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.
Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93,
n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con
certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata
in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata
emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni
deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento
provvisorio.
La situazione di disabilità in caso di soggetti con
patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la
citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come
previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla
domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo
per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede
del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui
all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n.
104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L..
E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva
entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente,
anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di
invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50,
n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità
e quelle relative all'accertamento della
disabilità sono distinte,
nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33,
comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di
gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e
7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della
disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come
previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di
quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A
tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado
di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori
(come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono
comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011;
- per le persone bisognose di cure continuative per grave
patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità
della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le
certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente
competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le
disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del
riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione del rapporto di parentela e
dell’assistenza con carattere di unicità.
Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che
presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in
situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o
impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili,
che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della
precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti
"status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e
di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art.
9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1
lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,
così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L.
183/2011.
La presentazione di tale
documentazione è
prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con
carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33,
commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni
prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto
obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale
cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente
perdita del diritto alla precedenza.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non
ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve
essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così
come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile
in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono
scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché
totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono
comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea
documentazione di invalidità.
- il domicilio del soggetto disabile assistito è
documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.
c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex
art. 1 -V comma- l. 100/87 e art. 10 - comma II - D.L. 325/87, convertito
nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2,
della legge 29/03/2001, n. 86.
Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente
rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta
l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 1 -V comma- legge n. 100/87 e art. 10 - comma II - D.L. 325/87,
convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e
dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà
allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla
quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità,
nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale
responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con
il richiedente.
d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di
punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai
genitori o ai figli è attribuito solo se la
residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.
445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1
della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta
dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza
dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data
di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
2. Tutte le predette documentazioni
devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione
personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di
parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende
ricongiungersi.
4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere
comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o
difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta
a proficuo lavoro.
5. Tale stato deve essere documentato con apposita
certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma
7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si
chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di
lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In
tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli
altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato
dall'istituto di cura.
8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere
documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie
locali.
9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità
della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede
dell'istituto di cura.
10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con
dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari
minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per
trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di
cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di
famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si
intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero
in affidamento.
Per quanto riguarda le
certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici
competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come
modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L.
183/2011.
ART. 10 –
PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E
TRENTO
1. Per l’a.s. 2013/2014
si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province
autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o
il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da
altra provincia, le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale
in materia di mobilità prevista rispettivamente da:
- D.L.vo
24.07.1996, n. 434;
- D.P.R.
15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;
e dai conseguenti
contratti collettivi provinciali in vigore.
2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si
applicano le disposizioni contenute nel presente Contratto, con la
limitazione prevista al 2° comma, dell’art. 2, per il personale docente della
Provincia di Trento.
ART. 11 -
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER INCOMPATIBILITA’
Il personale docente ed educativo trasferito d'ufficio ai
sensi dell'art. 468,
del D.L.vo n. 297/94,
per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il
trasferimento, né a domanda né d’ufficio, o l’assegnazione provvisoria per la
scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.
Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo
sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità,
tali preferenze dovranno essere annullate.
ART. 12 -
CONTENZIOSO
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico
o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la
valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto
all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli
eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi
10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Sulle controversie riguardanti le materie della
mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti,
gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,
137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche
in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
TITOLO II - SEZIONE PERSONALE
DOCENTE -
ART. 13 -
DESTINATARI
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi
contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su
posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e
quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della
scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede
definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento
contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale
insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato
nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi
compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità
ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza
sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come
provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei
trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di
ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono
presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di
titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse
nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i
trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle
operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria
con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene
assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una
delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di
viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come
comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si
prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro
Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le
preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il
comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle
tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su
tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado
titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione
per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi
siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune
relativo alla prima preferenza valida espressa.
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE
DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI
ART. 14 -
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI
1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino vacanti e compresi nella
pianta organica relativa all'organico di diritto dell’anno scolastico 2013/2014.
Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:
1) attività di sostegno;
2) corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i Centri Territoriali;
3) dotazioni organiche provinciali nella scuola
secondaria;
4) posti per l’insegnamento della lingua inglese
appartenenti all’organico di circolo della scuola primaria;
5) posti attivati presso strutture ospedaliere;
6) posti attivati presso strutture carcerarie (con
esclusione di quelli della scuola primaria, per i quali esiste il ruolo
speciale).
Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico di circolo stabilito e
valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi
compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di
sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture
ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché i posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali.
Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di
tipo speciale e i posti dell’organico, individuati a livello di circolo
didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della
dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l’insegnamento
della lingua inglese dell’organico di circolo sono richiedibili
esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per
l’insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti possono esprimere
l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale
indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.
L’organico di scuola dell’infanzia ed primaria relativo
agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice
della scuola o plesso sede di organico e docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia
sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo
speciale, i posti attivati presso le strutture ospedaliere, ed i posti di
ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale
decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo
speciale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili
mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro del circolo
medesimo. L’organico delle sezioni aggregate a scuole secondarie di I grado è
richiedibile mediante l’indicazione del codice al quale è assegnato
l’organico medesimo.
Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente
contratto, oltre ai posti vacanti di organico-sede (compresi i posti speciali
e di sostegno), a quelli della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con
l’esclusione della scuola dell’infanzia e primaria – e a quelli della D.O.S.
della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i
posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte
salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può dar luogo alle operazioni della III fase -
trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo la completa
sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento
d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla
dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei
docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.
2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre
che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine
scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 5, in relazione all’eventuale
restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le
operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi
di ruolo disposti in data precedente all’inizio delle operazioni di mobilità.
A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.
3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti
la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini
fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3
non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di
sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto
potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato
ad un solo anno scolastico.
____________
(1) Titoli richiesti: a)
superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante elementare con
il superamento anche della prova facoltativa di lingua inglese, ovvero
sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare
con superamento della prova di lingua inglese; oppure b) attestato di
frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal
ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria
o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica
lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato
dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno
5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente
all’area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
ART. 15 -
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità
(trasferimenti interprovinciali e passaggi), si procede alla assegnazione
della sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti
comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.
2. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio
nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo
differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente
alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto, e
viceversa, disposto nel corso della II fase, pur non alterando il numero dei
posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia.
Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di
sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di
nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle
operazioni di mobilità.
3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga
ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e
ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di
concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere
alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti
predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei
vincitori.
4. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve
altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola
speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non
potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di
insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di
disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune.
5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente
nell’organico di diritto della scuola dell’infanzia e primaria, resosi
vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia
(es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria)
eventualmente disposto nel corso dei
movimenti - compresi quelli della terza fase - è utilizzabile per i
trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui,
nell'ambito della provincia medesima, non
vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti
della medesima tipologia.
I docenti di sostegno che
ottengono il trasferimento
interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di
destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno
l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio.
ART. 16 -
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO
1. Ai fini del computo del numero massimo dei
trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo, che
possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe di
concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell’organico di
diritto, ivi compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli
delle dotazioni organiche provinciali e quelli delle D.O.S. della scuola
secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:
a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi
compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali e
i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la sede
nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli
artt. 43 e 44,della legge 270/1982.
c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato
al concorso per gli anni scolastici precedenti a quello per il quale dovranno
essere disposti i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati
effettivamente coperti per nuova nomina (1).
2. Nel disporre i trasferimenti nell’ambito della
provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e viceversa deve
essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione del personale di cui ai
punti b), c), del comma 1 del presente articolo.
3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di
cattedra del titolare è utilizzabile anche nel corso dei trasferimenti
interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.
4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si
effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza il numero di tali posti non è
preso in considerazione ai fini della determinazione del numero dei passaggi
di cattedra.
______________
(1) Nel predetto contingente non va più compreso il
numero di cattedre e posti accantonati, nell'anno scolastico precedente a
quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti inclusi con
riserva nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis legge 426/88.
Qualora la riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza
giurisdizionale o D.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario, i relativi
posti verranno individuati nelle disponibilità dell’anno di definizione dei
ricorsi medesimi.
CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE
CATTEDRE E DEI POSTI
ART. 17 -
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’
ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta nella scuola elementare e nella secondaria di I
grado vengono disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli interessati ne
avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente
i relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati
sulla rete Intranet.
2. L’assegnazione sui posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali viene
disposta anche d’ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto,
fatto salvo quanto previsto all’art. 1 comma 4.
ART. 18 -
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE INTERNE ED
ESTERNE
1. I movimenti su cattedre per le quali è previsto il
completamento in una o due scuole della medesima sede o di altra sede saranno
disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel
modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole
preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla
tipologia dei posti che agli ambiti territoriali (1).
Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole
diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle
due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato
negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere
conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo
prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole
indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di
titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.
2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su
scuole di comuni diversi, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra
articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed
immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.
3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la
cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a
tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente
competente.
4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su
scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di
completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
5. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole,
possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto
riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore
nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti
trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle
scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.
6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado,
le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a
domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o
istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello
stesso comune;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni
diversi;
2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune,
provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto
compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello
stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola
preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni
diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza
sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le
cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l'interessato ha
espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando in modo corrispondente
le apposite caselle del modulo-domanda.
8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza
esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive
preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.
POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I
GRADO
9. Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale
sintetica (comune, distretto, provincia) il trasferimento è disposto su
cattedre.
10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo
scorrimento delle scuole, ai fini dell’assegnazione del tipo posto
“cattedre”, avviene secondo il seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola;
2) cattedre orario esterne stessa sede;
3) cattedre orario esterne fuori sede;
tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente
espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso
comune.
11. All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al
docente viene assegnata la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra
secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.
12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora,
sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole della
preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che
sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata
richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una
indicazione di tipo più specifico.
CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA
SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell'ambito
dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne
specifica richiesta riportando la
denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva della dizione in chiaro
della scuola con l'indicazione “serale” e del codice corrispondente al corso
serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al
corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono farne
specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed
il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa sede. Analoga
precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento
nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove
siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a
condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso,
nell’ambito del comune.
14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio
in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi
serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso
serale di ciascun istituto richiesto.
15. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di
tipo sintetico (distretto, comune, provincia), poiché tali preferenze non
comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il
medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve
farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale
richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo
differenziabile a livello di singola preferenza.
16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa
presente che qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale,
barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di
cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti
priorità:
a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella
singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella
singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso
serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti
diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre
orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre
orario fra corsi diurni e corsi serali.
18. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico
di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento
esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in
servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà
carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna
d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata
con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11
dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre.
In presenza di più richieste volontarie, avanzate da
docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione
delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1
del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle
lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione
d’istituto.
_______________
(1) Nel caso in cui l'aspirante al movimento abbia
barrato erroneamente entrambe le caselle relative alle due tipologie di
cattedre orario, è considerata valida l'indicazione inerente a "cattedre
orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di
comuni diversi", in quanto tale preferenza è comprensiva anche
dell'altra indicazione inerente alle sole cattedre orario tra istituti dello
stesso comune.
ART. 19 -
SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI
1. Le sezioni
associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome.
Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l'aspirante
ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre
presente che il numero complessivo delle preferenze non deve essere superiore
a 15 (1).
2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni
diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono
considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno
considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante
dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi
ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti
esclusivamente per l'istituto principale.
_____________
(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte
quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle
associate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e
tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate,
sia site nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso,
sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle
scuole.
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 20 -
INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
Al fine dell'individuazione del personale docente
soprannumerario si stabilisce quanto segue:
A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete
scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di
uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli
eventuali soprannumerari sono i seguenti:
I) le
istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso
comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali
istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione
dei perdenti posto;
II) le
istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono
realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché
appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di
organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte
ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti
comprensivi, per la relativa parte di organico.
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del
perdente posto avviene come segue:
I) nel
caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i
docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti
interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di
tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria,
distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento,
singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o
istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto
comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente
scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono
esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per
l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di
confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale
opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di
titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui
sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini
dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti
comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria
comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o
istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della
precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel
plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non
optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto
comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei
soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il
circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato
soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari
usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole
oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema
delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA
SCUOLA - del presente contratto.
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di
I e II grado.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di
scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II
grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e l’attribuzione delle
relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti
nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la
titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima
delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola
classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle
istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte
nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in
rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle
istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle
scuole di cui è cessato il
funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui
posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine
di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come
soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come
soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di
mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al
punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I -
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
D) Succursali e/o corsi, che a seguito del
dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
funzionanti nello stesso comune.
Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di
dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello stesso
ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale docente
dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha
titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione
con le seguenti modalità.
L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima
delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola
classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle
istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento,
individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti
dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti
non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con
priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui
restanti posti rimasti liberi in una
delle scuole derivanti dalla
stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come
soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase
di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di
dimensionamento.
E) Qualora nei processi di
dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi un
unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le
succursali, le sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad
essere sede di organico perchè ubicati in diverso comune o appartenenti a
diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie
distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione
del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l’attribuzione delle
relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune il personale
docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha
titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza
secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla
concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il
docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente
posto.
I titolari del punto di erogazione soppresso individuati
come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro,
in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II)
dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. A tal fine gli stessi
possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente
titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli
alunni.
F) Nel caso in cui, a seguito
delle operazioni di dimensionamento, si determina la cessazione del funzionamento
di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o
di corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto,
i titolari del punto di erogazione soppresso sono individuati come
soprannumerari e usufruiscono della precedenza di cui al punto II) dall’art.
7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL
PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto, per il rientro, in fase di
mobilità nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in
mancanza di posti richiedibili, nel distretto sub-comunale o comune viciniore
a quello di precedente titolarità come previsto al punto IV) dall’art. 7 –
Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE
DELLA SCUOLA - del presente contratto.
A tal fine gli stessi possono
presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente
titolarità il codice della scuola prescelta.
2. COSTITUZIONE DI NUOVI
PERCORSI CONSEGUENTI AL RIORDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Qualora negli istituti di scuola
secondaria di II grado dotati di un unico organico si costituiscano organici
distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi, anche
sperimentali, in nuovi percorsi di studio a seguito del riordino del secondo
ciclo di istruzione, l’Ufficio territoriale prima delle operazioni di
mobilità provvede, a domanda, in ordine di graduatoria e in base alla
preferenza espressa, all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto
sull’organico del nuovo percorso.
I docenti titolari nell’istituto
originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al precedente
capoverso, sono individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire
della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla
separazione degli organici. Qualora negli anni scolastici precedenti i
docenti dell’istituto presso il quale si è costituito il nuovo percorso con
organico autonomo siano stati assegnati nell’organico del nuovo percorso con
modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (ad es. con mobilità
volontaria o d’ufficio), mantengono comunque il punteggio della continuità
maturato in quanto titolari nell’altro organico dello stesso istituto.
3. FORMULAZIONE DELLE
GRADUATORIE
Ai fini della formulazione delle
graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri previsti
negli articoli da 21 a 24 del presente CCNI
e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi Allegato D per
le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del
soprannumerario.
Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene
conto delle precedenze comuni di cui all’art. 7 solo ai fini dell’esclusione
dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto (art. 7 comma 2) e
non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del
singolo dimensionamento.
4. DISPOSIZIONI COMUNI
I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova
istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo,
hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini
previsti per i docenti perdenti posto.
Il personale trasferito d’ufficio
senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio
precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di
dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente
titolarità o, in mancanza, in una
delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni
previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
ART. 20 bis.
MOBILITA’ TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L’ASSETTO TERRITORIALE DI
COMPETENZA
1. A) I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli
istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree
territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito
definiti.
B) Per
consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del
personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto
delle modifiche di cui alla lettera A), le relative operazioni di mobilità
sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste nei successivi
commi.
C) In presenza
di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei
comuni di cui alla lettera A), si applicano le disposizioni contenute negli
artt. 20, 47 e 48 del presente CCNI.
D) Le parti si
impegnano alla verifica degli effetti della disciplina della mobilità del
personale di cui al presente articolo, anche al fine di apportare per gli
anni scolastici successivi gli adeguamenti eventualmente necessari.
2.
Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del
personale docente di cui al precedente comma 1, negli 8 anni successivi alle
modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti
in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite
delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del
presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di
personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in
soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono
disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla
concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con
le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale
trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un
comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una
provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al
rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità
alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente
CCNI.
3. Personale A.T.A.
A) I
trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente comma 1,
nei 6 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono
disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima
dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a
tale fase dall’art. 6, comma 5 del presente CCNI, detratti i posti
corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede,
e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti
trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal
presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le
modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale
trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un
comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una
provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al
rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità
alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente
CCNI.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
alle province di nuova istituzione.
ART. 21 -
INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei
confronti dei docenti titolari sui posti dell’organico di circolo, su posti
speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali
e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta della scuola primaria attivati presso i Centri
territoriali. Per l’individuazione del soprannumero nei confronti del
personale appartenente alle predette categorie si procede con le modalità
enunciate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata,
ad eccezione dei posti dell’organico di circolo, distintamente per le varie
tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la contrazione di
organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata
dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
3. Nell’organico della scuola primaria vengono compilate
distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono
l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in
soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l’insegnamento della
lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella
graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria
vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A
tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali
rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio
delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti
individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua
inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese
nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla
dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di
titolarità.
4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato
dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e
pubblicazione all'albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative
agli insegnanti titolari (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in
soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di
valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni
elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali
possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Il dirigente
scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono
essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il
termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini
dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da
trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al
punto I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle precedenze - del TITOLO
I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le
situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle
domande di trasferimento previsti dall’O.M. Qualora l'interessato non abbia provveduto
a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione
della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio
all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo
possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla
maggiore età anagrafica.
5. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella
organica e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare per
iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e
che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti
posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro
5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del
modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già
presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova
domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella
precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di
passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni
di mobilità relative al ruolo richiesto.
6. Ai fini dell’eventuale individuazione del
soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i
centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli
insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai
punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della
continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera
C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio
di ruolo prestato nell'ambito dei corsi per l'istruzione e la formazione
dell’età adulta, nel distretto relativo al centro territoriale di attuale
titolarità.
7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per
l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso ciascun centro
territoriale è pubblicata all'albo dell’ istituzione scolastica competente in
data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle
diverse operazioni.
8. I docenti dei corsi per l'istruzione e la formazione
dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali individuati come
perdenti posto saranno trasferiti d'ufficio; pertanto, il contingente dei
posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali,
passaggi e nomine, viene diminuito in corrispondenza al numero dei predetti
docenti perdenti posto; tale decremento è disposto sulla aliquota dei posti
di tipo comune.
9. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico
determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel
caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o
istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato
presso i centri territoriali, gli insegnanti medesimi sono da considerare in
soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello
del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per
mobilità a domanda volontaria;
- docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o
di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di
cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità
d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle
preferenze espresse.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio
prevale la maggiore età anagrafica.
_____________
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il
punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza
aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio
nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella
scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito
a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso
dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come
prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
ART. 22 -
TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti
degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente
scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21,
che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto,
fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se
condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.
2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza
rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio
spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita
tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio
prevale la maggiore età anagrafica.
3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base
della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le
relative disposizioni di cui al precedente articolo 21, qualora non presenti
domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi
del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole
sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il
punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della citata graduatoria.
Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico
differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o
meno nel quinquennio di permanenza
e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non
presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare
tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.
4. L’ufficio territorialmente competente effettua un
controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta
le eventuali rettifiche.
5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà
di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il
modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al
trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata
accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento
può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la
necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa
al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a
domanda.
7. In caso di accoglimento della domanda condizionata
l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il
personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda
condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare
nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di
attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il
codice relativo all'intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad
altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze
relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse,
anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in
base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui al TITOLO I, art.
7 – sistema delle precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti
trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda
condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.
8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini
nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non
si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente
viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari
viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente
scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei
trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra
tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità
dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento
condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.
9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda
di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia
disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nell'ambito del
comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In
subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune
più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita
tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima
dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con D.M.
3 febbraio 1983. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune
viene disposto su posti di tipo comune e su posti di lingua inglese, se
richiesti, e in subordine sui
posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei
comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in
tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero
sull’organico provinciale.
11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle
operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la
posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine,
nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina
rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di
viciniorietà.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo
didattico differenziato ovvero di sostegno.
13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche
se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo
didattico differenziato, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in
una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima
fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di
posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale
l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in
subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di
sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile
l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine
precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni
più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla base della citata
tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale
- prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per
il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in
subordine, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo.
14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a
domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno,
l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio
in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione
dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1),
inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la
quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in
subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di
tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il
relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito
d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno
dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello
di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di
viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su
posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di
specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.
15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i
trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell’ambito
dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o
provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di
permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il
punteggio spettante per il posto comune), ivi compresi, quelli dell’organico
di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se
trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di
titolarità (art. 7 punti II e IV) esclusivamente per la stessa tipologia di
posto di cui era titolare.
16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio,
effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo
anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del
quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo,
l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola di
precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si
attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la
posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a posti della
stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano
titolo nell’ambito del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad
una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base
del citato elenco di viciniorietà.
Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli
interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini
dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune al quale
appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella
precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà,
esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su sostegno,
scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intero ambito
provinciale.
18. Gli insegnanti titolari su corsi per l'istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, individuati
perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della
situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del
modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il
comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei
comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene
considerato quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa
del centro territoriale medesimo.
19. I docenti in questione, qualora non sia stato
possibile trasferirli a domanda, vengono trasferiti d'ufficio su posti di
tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune in cui
ricade la sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli
sui predetti tipi di posto dell'intera provincia, vengono trasferiti
d'ufficio su altri posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali, secondo l’ordine con cui questi ultimi compaiono nel B.U. delle
scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull’organico provinciale.
20. Ai docenti titolari sulla
provincia si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste nei
successivi art. 23 lettera B, commi da 14 a 22, e art. 24 lettera B, commi da
13 a 17.
_____________
(1) Per i comuni che comprendono più distretti il
trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di
titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte di
distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori
compresi nel comune di titolarità.
ART. 23 -
INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
A) individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico
sede.
1. Non si procede all’individuazione come soprannumerari
dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore
settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di
concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.
Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto
all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono
i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al
trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in
soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla
tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni
concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di
cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata
tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità.
Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata
distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per
ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti
nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione
dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per
ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C)
minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente
articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale
titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra
tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un
posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su
tale posto.
2. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene
aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per
la presentazione della domanda di trasferimento.
3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di
trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per
l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le
precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che
debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro
il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1).
Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione
dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle
precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle
precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in
considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di
presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla
mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia
provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede
d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in
suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla
maggiore età anagrafica.
4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di
cui al comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente agli
interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si
dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione
soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo
domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità
previste dalle presenti disposizioni.
6. Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie
per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le
precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno
inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi.
7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il
punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei
soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente,
poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere
nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale di titolarità
su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, ed intenda pertanto
partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di
soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente
alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del
modulo-domanda. In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche
preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché
esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero
comune di titolarità, prima dei
codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In
caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate.
Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello
di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a
domanda. I docenti, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento a
domanda per le preferenze espresse, sono trasferiti d'ufficio a norma delle
disposizioni che seguono. Non si dà corso al trasferimento d'ufficio del
docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del
movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga
costituita con completamento di altri istituti o sedi.
8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia
comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente
alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal
caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che
nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per
tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene
a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al
trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per
alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da
assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua
posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art.
7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel
rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della
continuità di servizio.
9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata
nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni
concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo
prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta.
10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di
soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno
scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente
competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati
ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma
3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni
concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere
valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti
scolastici affiggono all'albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente
competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e
notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando
formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi
nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica
il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla
mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini
previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova
domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella
precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda
di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la
precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della
domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate
le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici
invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i
moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle
relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
11. Per le situazioni di soprannumero relative
all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i
trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella
stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di
concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai
fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti di ruolo
entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con
decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
- docenti di ruolo
entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale
dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal
precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata
(2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio
prevale la maggiore età anagrafica.
12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi
diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato
distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va
individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di
soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei
corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi
serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che comprendono diverse
tipologie, poiché gli organici sono distinti, la posizione di soprannumero va
individuata con riferimento ai rispettivi organici.
13. Analogamente, nel caso di scuole o istituti
funzionanti con sezioni associate, sezioni staccate o scuole coordinate,
poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata
con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la
situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto
principale ovvero all'organico della sezione associata, sezione staccata o
scuola coordinata in cui si è verificata se la situazione di
soprannumerarietà.
B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE
PROVINCIALI (D.O.P.)
14. L’ufficio territorialmente competente formula,
distintamente per classe di concorso, una graduatoria di tutti i docenti
della provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.).
Diversamente da quanto indicato al precedente undicesimo comma, lettera A),
del presente articolo, nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su
dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) non saranno differenziati i docenti
che sono entrati a far parte di tale organico con decorrenza dal precedente
primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto organico negli
anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti graduati unicamente sulla
base dei punteggi di cui al successivo capoverso.
15. A tal fine, l’ufficio territorialmente competente
graduerà i docenti predetti in base al punteggio loro attribuito dal
dirigente scolastico dell’istituto in cui prestano servizio. Il dirigente
scolastico attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei
titoli per i trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B),
A1), B2) del titolo I, delle lettere B), C) del titolo II e del titolo III
dell’ALLEGATO D. A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
16. Il dirigente scolastico invita, pertanto, gli interessati
a compilare e presentare, entro 20 giorni successivi alla data fissata
dall’ufficio territorialmente competente, l'apposita scheda allegata all’O.M.
sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che
concorrono alla formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune
(o, in caso di comuni contenenti più distretti, il distretto) da cui
intendono essere trasferiti d'ufficio nell'ipotesi in cui si vengano a
trovare in posizione di soprannumero alla fine del movimento a domanda.
17. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere
documentate in conformità a quanto previsto nelle presenti disposizioni.
18. Coloro che abbiano presentato domanda di
trasferimento, possono produrre in fotocopia la documentazione allegata a
tale domanda. Il dirigente scolastico appone su ogni scheda i relativi
punteggi analitici con il totale e dichiara nell'apposita casella della
scheda se l'interessato ha prodotto o meno domanda di trasferimento. Invia,
quindi, entro la data fissata dall’ufficio territorialmente competente, tutte
le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte, all’ufficio
territorialmente competente della provincia di titolarità del docente.
19. Per i docenti che non compilano la scheda, la stessa
viene compilata d'ufficio dal dirigente scolastico, attribuendo loro il
punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della scuola.
20. L’ufficio territorialmente competente, formulate le
graduatorie (1) per distinte classi di concorso in base alle predette schede,
le affigge all'albo nei 15 giorni successivi alla data di cui al comma 16 con
l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto
richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre entro 10
giorni motivato reclamo. L’ufficio territorialmente competente, esaminati i
reclami, pubblicherà in via definitiva la predetta graduatoria nei quindici
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria all’albo. Tale
graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d'ufficio dei docenti
titolari sulle dotazioni organiche provinciali in soprannumero che non hanno
prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono
stati soddisfatti.
21. Sono considerati in soprannumero, distintamente per
classi di concorso, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali
numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione organica provinciale
determinati relativamente all'anno per il quale sono disposti i
trasferimenti. Ai fini del trasferimento d'ufficio, sono considerati in
posizione di soprannumero i docenti che nella suesposta graduatoria hanno
totalizzato il minor punteggio.
22. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla
presente lettera B) di presentare domanda di trasferimento o passaggio.
_________________
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il
punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito a domanda
condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità,
è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.
Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente
perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola
di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre
preferenze.
ART. 24 –
TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO ED
ARTISTICA
A) DOCENTI TITOLARI SULL' ORGANICO DI SEDE DEGLI ISTITUTI
-
1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come
perdente posto sul proprio organico sulla base della graduatoria formulata
dal capo d'istituto ai sensi del presente contratto, può partecipare ai
trasferimenti a domanda.
2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento
può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà,
rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del
modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al
movimento secondo le modalità indicate al successivo comma 5.
3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di
trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a
domanda.
4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il
docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale
docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata
al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel
modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di
attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il
codice relativo all'intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola
scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri
comuni sono annullate. Per i docenti
di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano sia
preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo all’intero
comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle
preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le
preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente le
preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità,
vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il
beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II)
viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto
soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato
alcuna domanda.
5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini
nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, se
titolare nella scuola secondaria di I grado,
non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il
docente viene riassorbito nella scuola; se l’interessato è titolare nella scuola secondaria di II grado, invece,
considerato che per tale grado di scuola si tiene conto dell’ordine delle
preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali, il docente viene
riassorbito solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima
del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze
valide relative al comune di titolarità) è disponibile. Nel
caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella
graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio
nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento,
anche se condizionata.
7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di
trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuna delle preferenze espresse
sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di
titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.
8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito
d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni di cui in allegato C al presente
TITOLO II, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine indicato
nell'apposita tabella di viciniorietà (all'uopo predisposta e pubblicizzata
prima dell'effettuazione dei movimenti).
9. Qualora, infine, nell'intera provincia non fosse
disponibile alcun posto, il docente sarà trasferito d'ufficio su un posto di
D.O.P., anche in soprannumero.
10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti
soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al
movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita
casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze
espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in
sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi
spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti
nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di
soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le
modalità indicate nei precedenti commi.
11. Per la determinazione del punteggio spettante ai
docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte
le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo, si tiene conto di
quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della
graduatoria ai sensi del presente contratto.
12. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei
docenti in soprannumero sono disposti su tutti i posti e le cattedre
(comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre
costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo
prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del
D.L.vo n. 297/94, per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta) e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti d'ufficio non sono
disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno
per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione “ex
novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.
Ai soli fini dell'identificazione del comune
da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella,
sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territoriali viene considerato il comune di
appartenenza della sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.
I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente
ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di
viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la
tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di
centri territoriali, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;
4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche
in eccedenza al relativo contingente assegnato;
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i
comuni che comprendono più distretti, per ogni distretto), lo scorrimento
delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:
1).cattedre interne alla scuola
2) cattedre orario esterne stessa sede
3) cattedre orario esterne fuori sede
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su
posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del
comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili
in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di
viciniorietà.
In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è
disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del
relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno per minorati psicofisici;
2. sostegno per minorati dell’udito;
3. sostegno per minorati della vista.
B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA
PROVINCIALE
13. I docenti titolari su posto di dotazione organica
provinciale che abbiano presentato domanda di trasferimento partecipano, per
tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda
contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.
14. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda
nell'ambito della provincia, qualora sussistano ancora posizioni di soprannumero
sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d'ufficio degli insegnanti
individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti
alla terza fase dei movimenti.
15. In particolare il docente in soprannumero sulla
D.O.P., sempre che non sia già stato trasferito a domanda (2) verrà
trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede
normale nel comune o nel distretto validamente indicati (3) dall'interessato
e riportati nella graduatoria redatta dall’ufficio territorialmente
competente secondo le relative disposizioni del presente contratto, ovvero,
in mancanza di valida indicazione, nel comune capoluogo della provincia di
titolarità.
16. In mancanza di posti disponibili, il docente viene
trasferito sulla corrispondente classe di concorso su un Centro Territoriale
della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi
siano sedi amministrative di centri territoriali.
17. Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla
base del punteggio attribuito agli interessati nella graduatoria formulata
dagli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi del presente
contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di
organico-sede, operare il trasferimento d'ufficio, i predetti docenti
eccedenti la dotazione organica provinciale permangono nello status di
docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione organica della
provincia.
________________________
(1) Per i comuni che comprendono più distretti il
trasferimento è disposto prima in scuola compresa nel distretto di titolarità
quindi nei distretti viciniori compresi nello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità
risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
Per i distretti anomali (comprendenti cioè una
porzione di un comune e comuni limitrofi) il trasferimento è disposto prima
in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei
distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla base delle
disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
(2) Il perdente posto titolare di dotazione organica
provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non condizionata. La
condizione eventualmente apposta rende nulla l'intera domanda di
trasferimento.
(3) Qualora tale comune comprenda più distretti il
trasferimento sarà disposto, sempre sulla base della tabella di viciniorietà,
a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli
istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso
comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto
anomalo), il trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto
compresa nel grande comune.
CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 25 - FASI
DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua
in tre distinte fasi:
I fase comunale
dei trasferimenti;
II fase
provinciale dei trasferimenti;
III fase della
mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
Per i circoli didattici e/o istituti comprensivi che
comprendono plessi di scuola primaria o scuole dell’infanzia ubicate in
comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l’individuazione
delle fasi dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la
direzione dell’istituto. Per la scuola primaria il movimento tra plessi è
consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole
attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola dell’infanzia il
movimento tra le scuole è consentito solo per i posti di organico delle
scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere.
- I fase: trasferimenti
dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o
circolo o plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase
partecipa anche il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo
ottennio per soppressione di posto, che chiede di tornare alla scuola,
circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità; nonché il
personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I),
dell’art. 7 – TITOLO I. Analogamente, i docenti titolari delle istituzioni
scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a domanda a tale fase per il
rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge
regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
- II fase: trasferimenti
dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di
titolarità ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e
viceversa, nell'ambito della stessa provincia. A questa fase partecipano, per
qualunque preferenza richiesta nell’ambito della provincia di titolarità, i
docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di sostegno
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti
D.O.S. della scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari
o viceversa.
- III fase: passaggi
dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o posti della propria
provincia di titolarità, ivi compresi i posti della D.O.P. - con l’esclusione
della scuola primaria e dell’infanzia; trasferimenti e passaggi dei docenti
provenienti da altra provincia.
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del
sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in
allegato C al presente TITOLO III.
CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI
SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE
OSPEDALIERE E CARCERARIE
ART. 26 -
DISPOSIZIONI GENERALI
1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo
didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli
insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie
possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno
espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti titolari su
tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad
indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per
almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti
trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o
cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7
punti II) e IV) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli
delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è
considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di
sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale
titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della
interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente
comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel
senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio
descritte.
4. Ai fini del computo del quinquennio (che include
l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione
del decreto legge n. 255, del 3 luglio
2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è
calcolato l'anno scolastico in corso.
5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo
didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di
permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di
posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad
indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il
relativo titolo di specializzazione.
6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o
ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di
permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per
posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per
accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se
soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di
mobilità per passaggio di ruolo su
posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il
passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un
quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il
quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di
ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del
quinquennio.
8. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie,
in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di
tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono
presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a
quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di
posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo
di specializzazione.
9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado,
in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze
relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per
effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso
del prescritto titolo di specializzazione.
_________________________________
(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa
puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.
ART. 27 -
INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per
minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal
successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine
del corso previsto dall'art. 325, del
D.L.vo n. 297/94. (1)
2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è
necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito
presso l'istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati dal
ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il
titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di
metodo statali o altri istituti riconosciuti dal ministero.
3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione
didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi
dell'art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il
grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il
metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo
sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la
scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale
ai sensi dell' art. 279, del
D.L.vo n. 297/94.
4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati
psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati
dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione
per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e
dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325
del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a
conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione
primaria.
5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere
trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto
speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno,
graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto
contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del
modulo domanda (2).
6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato
alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la
tipologia di posto di attuale titolarità.
7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più
caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola)
verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti
nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o
provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta
dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella
singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime
modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato
dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all’ O.M.
sulla mobilità.
8. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le
tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse
tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui
l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti
titoli di specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti
soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui
al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi negli altri
istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori
secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del
trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle
tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di
specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il
seguente ordine :
- sostegno per
minorati psicofisici;
- sostegno per
minorati dell’udito;
- sostegno per
minorati della vista.
___________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai
sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già
avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente
movimento.
(2) In caso di
errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso
ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella
'2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà
effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.
ART. 28 -
INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA
1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole
speciali o classi differenziali o in classi con indirizzo didattico
differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi
siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta
a qualsiasi titolo.
2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per
l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con legge 3
febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il
passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che,
alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel
predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato
nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 585.
3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti
aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali
per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti
posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno
per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio,
sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto
l'impegno quinquennale.
4. Per l'accesso alle scuole speciali o classi
differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno è richiesto:
- scuole o posti di
sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di
specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al
termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il
titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze
della formazione primaria;
- scuole per
ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di
specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al
termine del corso previsto dall' art. 325, del
D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a
conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- scuole per
sordastri o posti di sostegno per minorati dell'udito, titolo di
specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al
termine del corso previsto dall'art. 325, del D.L.vo
n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione
dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- classi
differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione
per l'insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso
previsto dall' art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato
al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero
della P.I. d'intesa con quello di Grazia e Giustizia (1);
- scuole di
differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti
ai sensi dell' art. 365, del
D.L.vo n. 297/94.
5. Ai sensi dell' art. 127 - 2
comma – D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono
istituiti con riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre,
per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più
plessi o, comunque, in un plesso diverso da quello sede del circolo. Il
trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il titolare
l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si
svolge.
6. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di
essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico e di sostegno,
su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell’organico,
speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse
tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite
caselle numerate del modulo domanda (2).
7. La mancata espressione di gradimento di cui al
precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende
riferita ai soli posti di tipo comune.
8. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più
caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
a) in
caso di preferenza puntuale (3) vengono progressivamente esaminate le varie
tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente
nella apposita sezione del modulo domanda;
b) in
caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata
la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione,
per tutti i plessi compresi nella singola preferenza sintetica espressa.
Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre
tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella
suddetta sezione del modulo domanda.
9. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le
tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse
tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui
l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti
titoli di specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti
soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui
al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi negli altri
istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori
secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del
trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle
tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di
specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il
seguente ordine:
- sostegno per
minorati psicofisici;
- sostegno per
minorati dell’udito;
- sostegno per
minorati della vista.
__________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai
sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già
avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente
movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale
sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse
tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato
la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima
tipologia di posto di attuale titolarità.
(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di
sostegno va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in
chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto
comprensivo.
ART. 29 -
SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. I posti di sostegno possono essere assegnati
nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto
titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza
di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso
dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione
del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse
tipologie di sostegno, ciascuna preferenza verrà esaminata, nell'ordine
espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per
ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando
l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando
nell’ordine prescelto le apposite caselle numerate del modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno sono prese in
considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul
modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
2. In analogia a
quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28 per gli insegnanti di scuola
dell’infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado
titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio
su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in
possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno
chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse
sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.
Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti
insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre,
sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate.
Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che
sintetica) del modulo domanda.
3. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito
delle tre tipologie di sostegno.
ART. 30 -
SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. E’ costituito, per l'istruzione secondaria di II grado,
un contingente provinciale di posti di sostegno per l'integrazione scolastica
di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto
dall'art. 13, della legge n. 104/92.
Il predetto contingente è ripartito in quattro aree
disciplinari:
-
scientifica-fisica-naturalistica;
-
umanistica-linguistica-musicale;
-
tecnico-professionale-artistica;
- psicomotoria;
ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso
ad essa attinenti come descritta nell'elenco allegato alla specifica O.M. I
posti del predetto contingente sono richiedibili per trasferimento e per
passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.
2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in
caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al
movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo
la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda,
con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe
delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
3. Il movimento è disposto su posti del contingente
provinciale di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente la
classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento,
ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di
passaggio.
4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di
secondo grado sono soggetti all’obbligatoria permanenza quinquennale nella
tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di
ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno
l'obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati.
Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso.
Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la
mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità. In tale ambito,
pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il
quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di
ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito della stessa area
disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno. Gli insegnanti di
sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono
chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai
passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al
compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti
di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di
concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra
classe di concorso o per altro ruolo.
5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del
contingente provinciale di sostegno sia nell'ambito provinciale che
interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai
fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica
provinciale.
ART. 31 -
SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE
In considerazione della peculiarità delle attività di
insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso
le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato
almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, è prevista una priorità per
la mobilità territoriale nella prima, e seconda e terza fase. A tal fine,
nell’articolo 14, comma 1, del presente contratto sono stati individuati
separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.
ART. 32 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo,
è prevista una priorità per la mobilità territoriale della seconda fase, ai
fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del
personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei
centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione
degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER LA PRIMARIA
ART. 33 -
PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA
1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi
particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per
sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5
anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni,
possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R.
970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante delle
scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti
ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne
abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti
appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è
richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo
debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello – all’ufficio
territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle
forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per
una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto
il passaggio è pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente competente
alla data prevista dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per
l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con legge 3
febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono produrre
domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che
risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi
compreso l’anno scolastico in corso.
6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale
carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto
compatibili.
7. Tale passaggio - disposto manualmente dagli uffici
scolastici territorialmente competenti - deve essere effettuato
successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.
8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto
titolo di specializzazione, devono produrre apposita domanda all’ufficio
territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione
della domanda di trasferimento.
CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER LA SCUOLA SECONDARIA
ART. 34 -
AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO
1. A seguito del D.M. n. 354 del 10.8.1998, integrato dal
D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari
per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità professionale
si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le
corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari.
Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi di
concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla
mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo
ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.
2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del
presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti,
è prevista una corrispondenza automatica:
Ambito 1
25/A Disegno e storia dell’arte;
28/A Educazione artistica.
Ambito 2
29/A Educazione
fisica II grado;
30/A Educazione
fisica I grado.
Ambito 3
31/A Educazione
musicale II grado;
32/A Educazione
musicale I grado.
Ambito 4
43/A Ital., storia, educ. civica nella media;
50/A Materie letterarie negli istituti II grado.
Ambito 5
45/A Lingua straniera;
46/A Lingue e civiltà straniere.
Ambito 8:
per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe
di concorso 49/A è previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica,
47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998, n.
39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.
In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente
articolo, è prevista una corrispondenza per le classi di concorso
appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale.
Fino all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell’ambito
provinciale conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i
titoli di studio che danno accesso alle classi di concorso appartenenti ai
seguenti ambiti della tabella C:
Ambito 10
4/C esercitazioni aeronautiche;
8/C esercitazioni di circolazione aerea.
Ambito 11
6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;
12/C esercitazioni di modellismo;
16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;
34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica;
40/C laboratorio per le industrie ceramiche.
Ambito 12
5/C esercitazioni agrarie;
14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di
macchine agricole.
Ambito 13
7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;
10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;
22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigl..
Ambito 14
17/C eserc. di teoria della nave e costr. Nav.;
23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron..
Ambito 15
24/C lab. di chimica e chimica industr.;
35/C lab. di tecnica microbiologica.
Ambito 16
26/C lab. di elettronica;
27/C lab. di elettrotecnica.
Ambito 17
28/C lab. di fisica atomica e nucl.;
29/C lab. di fisica e fisica appl..
Ambito 18
30/C lab. di informatica gestionale;
31/C lab. di informatica industriale.
Ambito 19
41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch.;
42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat..
Ambito 20
50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina;
51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar;
52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.
Ambito 6:
per i docenti titolari della classe di concorso 75/A
“Datt., stenogr., tratt. testi e dati” è previsto il passaggio di cattedra
alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle
graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla
classe 75/A alla 76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro
nell’istituto di precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha
perso posto nel quinquennio precedente.
ART. 35 -
PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al
passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali
ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità
di cui agli artt. 322 e seguenti,
del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio,
dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse
istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di
ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della
specializzazione conseguita a norma dell'art. 325,
del D.L.vo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole
secondarie di I grado aventi particolari finalità.
3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio
nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e
seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti
posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno
per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio,
sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto
l'impegno quinquennale.
ART. 36 -
PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria
di II grado ed artistica, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto
conto della nuova configurazione delle classi di concorso introdotta dal D.M.
24.11.94, n. 334 e successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei docenti
laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per
qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della
specifica abilitazione, ove richiesta. Nell'ambito del ruolo dei docenti
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica,
può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di
concorso, sulla base di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il
passaggio di cattedra per le classi di concorso comprese nella tabella D
(insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e successive
modifiche) può essere richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
- inclusione nella
graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di
insegnante di arte applicata negli istituti d'arte;
- frequenza di
corso di riconversione di cui all'art. 1 lettera A del D.M. 231/94
conseguente all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella
classe di concorso richiesta per passaggio.
2. E’ consentito il passaggio a cattedre negli istituti
statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli
istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della
specializzazione conseguita a norma dell'art. 325,
del D.L.vo n. 297/94.
3. E’ consentito, infine, il passaggio di cattedra dal
ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II grado e artistica a quello
dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui
alla legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli
istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il
possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del
D.L.vo n. 297/94.
4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli
istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il
compimento di cinque anni di servizio effettivo.
5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti
aventi particolari finalità sono gestiti con procedure non automatizzate, le
domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per
sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate
all’ufficio territorialmente competente della provincia richiesta.
6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per
sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite
con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente
competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel
corrente anno scolastico.
ART. 37 –
PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE APPLICATA
Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese
nella tabella D allegata al D.M. 334/94 e successive modifiche è condizionato
al possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 36, comma 1, del presente
contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis
MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo
ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di
mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal
presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da
quella di appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per
acquisire la titolarità in diversa regione e conseguente assegnazione al
contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le ipotesi,
la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del
prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire
titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della
religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra
diocesi, anche ubicata in regione diversa.
3. La partecipazione degli insegnanti di religione
cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è
subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato
dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di
mobilità.
4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione
scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le
operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo
degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi,
II fase: mobilità
territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo
degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla
stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo
degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.
All’interno della medesima diocesi, una diversa
assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a
quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione
cattolica sono effettuati sui posti d’organico così come definiti dall’art. 2
della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente
vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo
l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in
ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e
mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale
docente di cui al presente contratto.
6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere
riconosciute per quanto compatibili le precedenze previste dall’art. 7 del
presente contratto.
Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i
punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione
allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti
di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero
rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati
sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani,
predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla
successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria ha infatti la
funzione di individuare il personale in soprannumero sull’organico determinato
ai sensi della legge 186/03.
8. Il docente di religione interamente
utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza
di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto
all’attribuzione del punteggio per la continuità.
TITOLO III - SEZIONE PERSONALE
EDUCATIVO
ART. 38 -
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla
mobilità del personale docente si applicano, per quanto compatibili, anche al
personale educativo.
2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile
che femminile viene effettuato, indifferentemente, nei convitti e negli
educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della legge n. 333
del 20 agosto 2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove
prescritta.
3. Le disposizioni
per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate
in base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.
ART. 39 -
DESTINATARI
1. Il personale educativo sia maschile che femminile può
richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli
educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, della
legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non
più di tre province oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente
comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere
presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste
secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). Della domanda
riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti
accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento
in relazione a province diverse da quella di titolarità deve necessariamente
essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera
il movimento.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo
in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le
modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori
trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467,
del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali
sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468,
del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente
effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del
parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del
consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469,
del D.L.vo n. 297/94.
ART. 40 –
INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO
1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si
sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di
posto in organico, l’ufficio territorialmente competente predispone i
relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà
immediata comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino
a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista
tale soppressione, mediante affissione all'albo della direzione.
2. In caso di trasformazione del convitto in solo
semiconvitto si procede alla individuazione di eventuale personale in
soprannumero mediante la compilazione di un’ unica graduatoria.
3. L'individuazione degli educatori soprannumerari è
effettuata attraverso la graduatoria unica del personale educativo come
previsto dalla legge n. 333/01.
E’ fatta salva la quota parte di educatori dello stesso
sesso dei convittori utile a garantire le attività convittuali scorrendo la
graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria, qualora, in
applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la
necessità.
4. Il dirigente scolastico competente, provvede - entro 10
giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e
pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie relative al
personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di
identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli
elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni
elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali
possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Il capo d'istituto
formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati
soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione
dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da
trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai
punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle precedenze - del TITOLO
I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le
situazioni che vengano a verificarsi
entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento
previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora
l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli
valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il
dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio
spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la
precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori
interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione,
motivato reclamo al dirigente scolastico.
6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente
scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche delle graduatorie. Queste
ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate all’ufficio
territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data
successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al
precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la
presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle
graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le
istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia
già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova
domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella
precedente.
ART. 41 -
DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA PROVINCIALE
1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei
passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate
dagli uffici scolastici territorialmente competenti. I posti di cui al
presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa
all'organico di diritto stabilito l'a.s. dal quale decorrono i movimenti
medesimi.
Ai fini della determinazione delle disponibilità per i
movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze determinate si a seguito di
variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a
riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei
termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti
comunicano, entro la data prevista nell’O.M., di tali disponibilità a tutti
gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di
Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati
relativi alle altre province, ne cura l'immediata pubblicazione all'albo,
unitamente a quelli relativi alla propria.
3. Non sono considerati disponibili i posti che si
renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti
successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I
suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di
assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico
successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il
cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5 comma 3,
relativamente al rientro nel ruolo di provenienza.
4. La graduatoria, distinta per le tre fasi della mobilità
territoriale, degli istitutori interessati al movimento è pubblicata all'albo
dell’ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita
circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli
interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione,
di produrre eventuale motivato reclamo all’ufficio territorialmente
competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali
rettifiche.
ART. 42 -
PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano
prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime
istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12, del
D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale
educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli
speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano
forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono
disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli
speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è
richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti
passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo
debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello
allegato all’O.M. sulla mobilità (allegato B) – per il tramite della
istituzione di titolarità all’ufficio scolastico territorialmente competente
rispetto alla provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di
titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia diversa) nel
termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto
applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena
di nullità, per non più di tre province.
5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto
il passaggio è pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente competente
alla data prevista dall’O.M..
ART. 43 -
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO NEL RUOLO DEL
PERSONALE EDUCATIVO
1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta
per un solo ruolo (ordinario o speciale)e per non più di tre province.
2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo,
deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata
secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 39 e
dall’apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di
quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si
applicano le disposizioni contenute nell’apposita O.M. sulla mobilità;
trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nell’O.M. per quanto
attiene alla documentazione delle domande.
TITOLO IV – SEZIONE PERSONALE
A.T.A.
ART. 44 -
DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel
presente accordo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo
provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di
presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime
modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compreso il
personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del CCNL 29
novembre 2007 nonché quello che ha ottenuto la mobilità
professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009. Il
predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle
operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi
della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio
con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra
provincia.
Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella
domanda, è assegnato a sede
definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle
operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria
con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede
disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto
richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal
comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima
preferenza sia un grande distretto,
si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso,
invece, sia un grande comune, si
prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro
Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le
preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del
capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole
della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei Centri Territoriali
della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi
siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune
relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di
studio previsto per un’area professionale continuano a permanere
nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della
riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti
dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50
del presente contratto.
CAPO I -
DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI
ART. 45 - POSTI
DISPONIBILI
1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i
posti previsti dall’organico di diritto dell'anno scolastico 2013/14 secondo le fattispecie di
seguito elencate:
a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di
variazioni del rapporto di lavoro, che devono essere comunicate al sistema
informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti;
b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a
tempo determinato;
c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
la cui istituzione sia stata comunicata al sistema informativo entro i
termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;
d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del
movimento provinciale e interprovinciale, nonché a seguito della mobilità
professionale.
2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato
all'albo dell’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto
dall’O.M. sui trasferimenti.
3. Per l’individuazione dei posti disponibili di
assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali nuove situazioni dei
posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo l’approvazione da
parte dell’ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno
comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di
assistente tecnico, indicando i nominativi del personale a tempo
indeterminato assegnato con decorrenza dall’anno scolastico cui si
riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione
comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici
comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi dei
soprannumerari.
4. Ai fini del computo del numero massimo dei
trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere
effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero
complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati
presso i centri territoriali, debbono essere detratti :
a) totale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con sede definitiva e A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ancora in attesa di sede definitiva;
b) personale in soprannumero sull’organico provinciale;
c) accantonamenti da effettuare per le procedure
concorsuali in atto.
5. I posti che si dovessero rendere disponibili per
effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno
ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali
ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il
numero di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il
personale interessato alle procedure concorsuali in atto.
6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli
accantonamenti per le procedure
concorsuali in atto sono individuati per area professionale e comunicati al
Sistema informativo, sulla base delle disponibilità in organico di diritto
accertate immediatamente dopo
l'effettuazione dei movimenti relativi all'anno scolastico precedente e
residuate dopo le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato relative al
medesimo anno.
CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 46 - FASI
DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua
in tre distinte fasi:
I - fase comunale: trasferimenti del personale richiedente
l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;
II - fase
provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni
diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;
III - fase della mobilità territoriale interprovinciale e
mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di
titolarità e passaggi di profilo.
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del
sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 47 -
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi,
titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un “singolo dimensionamento”
(1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica
graduatoria di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale
assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso
“singolo dimensionamento” ovvero all’individuazione del personale perdente
posto da trasferire d’ufficio secondo i criteri previsti dal presente
contratto. Solo ai fini
dell’individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l’art. 7
comma 2 del presente CCNI.
2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi
più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il
personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta graduatoria
unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni
scolastiche coinvolte.
3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale
non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall’Ufficio
scolastico dell’Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui
all’articolo 5 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e
qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le
seguenti modalità:
I. Assegnazione del
personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di
titolarità nell’anno in corso (2).
II. Assegnazione, a
domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili
nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo
dimensionamento”. Qualora non siano state espresse preferenze l’assegnazione
all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene
secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
Ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito
del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 7
comma 1.
4. La
graduatoria unica di “singolo dimensionamento” è formulata dall’ufficio
scolastico dell’Ambito territoriale tenendo
conto di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 e secondo i punteggi
previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati
soltanto i titoli in possesso degli interessati e le situazioni che si
vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla
maggiore età anagrafica.
5. Il personale titolare di istituzioni oggetto di
provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è
invitato dall’ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro
i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla
notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata
presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito
d’ufficio secondo i criteri previsti nel presente CCNI.
6. L’ufficio territorialmente competente comunica ai
destinatari la graduatoria del “singolo dimensionamento” che li riguarda. Gli
interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono
presentare domanda all’ufficio territorialmente competente al fine di prendere
visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami
possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5
giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
individuato come perdente posto usufruisce delle precedenze previste ai punti
II e IV dell’art. 7 – sistema delle precedenze – del titolo I – del presente
CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione
scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto
comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra
quelle risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” e sempre secondo
l’ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d’ufficio
allegato E.
__________________
(1) Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme
di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o
indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni
scolastiche.
Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B
che a sua volta cede un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno luogo
ad un singolo dimensionamento.
(2) Si considera come “istituzione scolastica
di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la
segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica
cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.
ART. 48 –
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE
SOPRANNUMERARIO
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.
PERDENTE POSTO
1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a
presentare domanda di trasferimento.
Detta domanda è esaminata prima di procedere all’eventuale trasferimento
d'ufficio.
2. Le modalità
ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli
previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che
detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba
essere presa in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di
soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento qualora
si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di
accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli
effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale
soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della
situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche
preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché
prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero
comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso contrario le
preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze
espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono
valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di
cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II), viene
riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda
condizionata o d'ufficio, nell'ultimo ottennio.
3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di
soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella
graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.
4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi
di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporta in ogni caso il
trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di
individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico
all’ufficio territorialmente competente.
5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di
trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla
tabella di cui all'allegato E al
presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e
tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso
degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative
all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i
trasferimenti, il personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- personale entrato
a far parte dell'organico dell'istituto con decorrenza dal precedente primo
settembre per mobilità a domanda volontaria;
- personale entrato
a far parte dell'organico dell'istituto, dagli anni scolastici precedenti
quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per
mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (1), ancorché soddisfatti in una
delle preferenze espresse.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio
prevale la maggiore età anagrafica.
6. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei
soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale
appartenente alla stessa area.
7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5 del presente articolo,
rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi
alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre
reclamo al dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati
l’esito del reclamo.
8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano
presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti.
Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze
espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei
soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti
dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni
della provincia di titolarità.
9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non
deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui
all’art. 7, comma 2 del presente
accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere
necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare,
in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere
inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
10. Devono essere prese in considerazione, ai fini
previsti dal precedente comma, le situazioni che si verificano entro i
termini di presentazione delle domande di trasferimento.
11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo
criteri di viciniorietà determinati dagli uffici territorialmente competenti,
sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima
dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o
distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del
bollettino. Le suddette tabelle devono tener conto delle distanze chilometriche
e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i
trasferimenti d’ufficio sono disposti sui Centri Territoriali della provincia
secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili
nell’intera provincia, il personale A.T.A. rimane in esubero
sull’organico provinciale.
12. Qualora nel
corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area
professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo
domanda, nella sede di titolarità dell’interessato non si tiene conto della
sua domanda di trasferimento condizionata. Il trasferimento d'ufficio degli
assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito territoriale
prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di
trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva
del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare.
Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è assegnato
secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza
aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti
posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento
d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area
per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.
14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate
altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della
determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si
riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla
base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5,
notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di
soprannumero con l’avvertenza che nei loro confronti viene avviata la
procedura prevista per i trasferimenti d’ufficio.
15. In tali
ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti
scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari
individuati sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi quinto e
sesto.
16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima
dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di
personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano
per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di
soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di
passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali
nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che possono essere
valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento di cui al comma
5 del presente articolo.
INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
17. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di
dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse
aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso
ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti
ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi cui si applica il precedente art. 47
- confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine
dell’individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti
dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal
dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della
predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all’ufficio
territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell’individuazione del
perdente posto si applica quanto prevede l’art. 7 comma 2 del presente CCNI.
18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 del presente articolo,
rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi
alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre
reclamo all’ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti
scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei
10 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
19. L’ufficio territorialmente competente, prima delle
operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo
dimensionamento e rispetto all’organico complessivo delle istituzioni e
circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale A.T.A. non
perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo
dimensionamento con le seguenti modalità:
I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle
istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità
nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).
II. Successivamente alle operazioni
di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto
I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della
graduatoria unica, nell'istituto
diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede
attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili.
III. Assegnazione della titolarità al restante personale,
non perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto della
graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni
scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.
IV. Infine, l’ufficio
territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente
posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto
coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le
modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità.
Ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito
del singolo dimensionamento ai sensi del presente comma, punti
I), II) e III), non si tiene conto
delle precedenze comuni di cui al precedente art. 7 comma 1.
20. Il personale di cui al punto III del comma 19, del
presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il
rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in comprensiva)
dell’anno in corso. Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del
personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo.
21. Il personale di cui al punto IV del comma 19 del
presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il
rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo
dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Tale
precedenza opera in subordine a quella prevista dal comma 20, del presente
articolo.
22. Qualora dopo la scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima
dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale
perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici
territorialmente competenti, notificano per iscritto immediatamente agli
interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare
domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della
predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente
quelle precedenti.
23. Il personale che ha acquisito
la titolarità nella nuova istituzione scolastica per effetto di
dimensionamento, ha titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi
termini previsti per il personale perdente posto.
24. Il personale trasferito
d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata
nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle
operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di
precedente titolarità o, in mancanza, in
una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni
previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
________________________
(1) Il personale trasferito a domanda condizionata
che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da
considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si
considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perdente
posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di
precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre
preferenze.
(2) Si considera come “istituzione scolastica
di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la
segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica
cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.
ART. 49 -
PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE
1. Il personale in esubero
sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora
lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze
espresse è disponibile, viene trasferito d’ufficio.
Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a
domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di
disponibilità nell'organico provinciale, può
rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio usufruendo
della precedenza di cui all’art. 7, comma 1, punti II) e IV). Il personale di
cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel
comune, partecipa al movimento e viene
graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella
scuola di precedente titolarità.
2. Il trasferimento
d’ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici
precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase
dell’ordine delle operazioni (allegato F - lettera C).
CAPO IV -
MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 50 -
MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE
1. I passaggi da uno all’altro profilo della stessa area
(individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L. del 29.11.2007 sono disposti
nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle
disponibilità residuate dopo l’effettuazione dei trasferimenti
interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell’ambito della stessa provincia
relativi a personale appartenente a profili in esubero e nei limiti numerici dell’esubero stesso.
2. La mobilità professionale tra i diversi profili della
stessa area può essere disposta unicamente a favore del personale in possesso
dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto
previsto all’art. 3 comma 2. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo
utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area
la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall’art. 48,
lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007, così come
sostituito dall’art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008. Il passaggio dall’area A all’area As (e
viceversa) si considera sempre come passaggio nell’ambito della stessa area.
Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente
comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati
relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai
contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni
scolastici.
3. Ai fini della mobilità professionale non vengono
valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in
allegato E.
ART. 51 -
SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)
1. Nelle domande di trasferimento non possono essere
richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di
scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei
trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in
servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le
apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata
in cui presta servizio.
2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione
staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di
titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella
provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione
staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va
considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di
titolarità da una provincia all'altra.
3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una
istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o
la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere
provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un
cambio di titolarità da una provincia all'altra.
CAPO V -
ASSISTENTI TECNICI
ART. 52 -
ASSISTENTI TECNICI
1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito
dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo
di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti
tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia
stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta,
il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le
procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso
quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale
all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I,
punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti
nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F
del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli
assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è
disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte
comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad
un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo
domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso
dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza
aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento
ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale
titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto
ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree
professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la
singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito
della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo
l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.
2. I titoli di studio validi per il trasferimento da
un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del
C.C.N.L. del 29.11.2007, così come
modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure
quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati
in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche
da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli
codificati.
4. Devono essere considerati equipollenti:
a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo
superiore) integrato da dichiarazione
personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine
di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.
Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del
titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato.
L’ufficio territorialmente competente verifica
l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la
durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;
b) le dichiarazioni
personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale
relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di
cui all’art. 50 del presente accordo.
Per quanto riguarda la
documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza
delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti
termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido"
(codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere
gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie
a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza
aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai
seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 -
RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area
"Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a
vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di
"Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro
(codice RRGA).
7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di
autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice
AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta
patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di
abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti
tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M.
75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
A.T.A..
Allegati
ALLEGATI PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO C
- ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO D
- TABELLE DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI E DEI SERVIZI
ALLEGATI PERSONALE A.T.A.
ALLEGATO E
- TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI
TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL
PERSONALE ATA
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