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27-03-2015 - a.C. 2994 DDL

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (la Buona Scuola)

 

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

 

N. 2994

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(GIANNINI)

di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(MADIA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Presentato il 27 marzo 2015

 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ

 

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, allo scopo di garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio.

 

Capo II

AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

 

Art. 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa).

      1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nelle more della revisione del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio

nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale di cui al presente articolo. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6. 
      3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

          a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese, mediante utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

          b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

          c) potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;

          d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza dei princìpi e delle azioni di cittadinanza attiva;

          e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;

          f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

          g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

          h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

          i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica e della discriminazione e garanzia della più ampia inclusione scolastica;

          l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

          m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;

          n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

          o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

          p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

          q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche mediante l'attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.

      4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta

formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2. 
      5. L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano triennale dell'offerta formativa presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      6. Il piano triennale dell'offerta formativa, all'esito della valutazione di cui al comma 5, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili. Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano conseguentemente il piano triennale, che diviene efficace. 
      7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      8. Il piano triennale dell'offerta formativa, in aggiunta a quanto previsto per il piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, indica:

          a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

          b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

          c) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.

      9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.
      10. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 14, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
      11. I dirigenti scolastici, definito il piano triennale dell'offerta formativa ai sensi del comma 6, scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 7.
      12. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 6.
      13. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 dell'istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.
      14. L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
      15. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.


      16. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

 

Art. 3.

(Percorso formativo degli studenti).

      1. Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 2, introducono insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine e opzione di istruzione. Tali insegnamenti, attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
      2. Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.
      3. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 14, comma 1.

 

Art. 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

      1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.
      2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale,».
      3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.
      4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77». 
      5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
      6. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti, a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. A tale fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. 
      7. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7. 
      8. Il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Art. 5.

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

      1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.
      2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale di cui al comma 1.
      3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

          a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h);

          b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

          c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni

amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica;

          e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

          f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

          g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

      4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
      5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all'articolo 2, di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

          a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;

          b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

          c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

      6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

 

Capo III

ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

 

Art. 6.

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

      1. L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa. Tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
      2. L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. 
      3. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. 
      4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, confermato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6. 
      5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      6. Nella ripartizione dei posti dell'organico dell'autonomia, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui. 
      7. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

 

Art. 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

      1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
      2. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica.
      3. L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

          a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all'articolo 6;

          b) pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del curriculum del docente;

          c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta e pubblicità del curriculum nel sito internet istituzionale della scuola;

          d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento;

          e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.

      4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e della proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi di cui al presente comma.
      5. I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
      6. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.
      7. In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35

milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. 
      8. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.

 

Art. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

      1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.
      2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

          a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,

concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

          b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

      3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
      4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

          a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

          b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

          c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti

e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

      5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a)b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
      6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).
      7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.
      8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la

domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 
      9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente. 
      10. A decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. 
      11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1. 
      12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

 

Art. 9.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

      1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8, è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
      2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
      3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.
      5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica

che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo. 
      6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

Art. 10.

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).

      1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto

del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima. 
      3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015. 
      4. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 
      5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

 

Art. 11.

(Valorizzazione del merito del personale docente).

      1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, assegna annualmente una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli

alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. 
      3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

 

Art. 12.

(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).

      1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
      2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Art. 13.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).

      1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una

procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Capo IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

 

Art. 14.

(Open data).

      1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con quanto disposto dall'articolo 68, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.
      3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende

accessibili i dati del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il curriculum del docente di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b)
      4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
      5. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale. 
      6. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo V

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 15.

(Cinque per mille).

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4-novies, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

              «e-bis) istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione»;

          b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto»;

          c) dopo il comma 4-terdecies è inserito il seguente:
      «4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in misura proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

 

Art. 16.

(School bonus).

      1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione,

per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. 
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
      4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. 
      5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
      6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24.

 

Art. 17.

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).

      1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».

 

Capo VI

EDILIZIA SCOLASTICA

 

Art. 18.

(Scuole innovative).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficenza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica. 
      2. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del comma 1, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla rispettiva regione, che seleziona la migliore proposta anche in termini di apertura della scuola al territorio e la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio. 
      3. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

 

Art. 19.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).

      1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11

gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica. 
      2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017. 
      3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
      4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi. 
      5. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica. 
      6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio 2015, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica. 
      7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato. 
      8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. 
      9. All'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni». 
      10. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

      11. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 novembre 2015».
      12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011, delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari

all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
      13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 

Art. 20.

(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).

      1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24.
      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.
      3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.

 

Capo VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

Art. 21.

(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. 
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

              1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

              2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

              3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

              4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

              5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

          b) rafforzamento dell'autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche attraverso:

              1) la valorizzazione del ruolo dell'istituzione scolastica, anche nel contesto territoriale, per il successo formativo e per

l'innalzamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa;

              2) la responsabilizzazione del dirigente scolastico nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché nel conseguimento del migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

              3) l'incremento dell'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, salvaguardando la revisione amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi degli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni;

              4) il riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo-contabile;

          c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per renderle omogenee alle modalità di accesso al pubblico impiego, attraverso:

              1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo;

              2) la definizione di nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare;

              3) la previsione, all'interno del percorso di laurea abilitante, di un periodo di tirocinio professionale;

              4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata;

              5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale;

          d) riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso:

              1) l'assunzione mediante concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge;

              2) l'aggiornamento continuo e strutturale, in relazione alle nuove funzioni di cui al numero 1);

              3) la valutazione dei dirigenti e la valorizzazione del merito, anche in ragione dei criteri e delle modalità adottati da ciascun dirigente per la scelta dei docenti ai sensi dell'articolo 7, nonché dei miglioramenti conseguiti dalla scuola con particolare riferimento alla riduzione della dispersione scolastica e alla valutazione degli apprendimenti;

          e) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali attraverso:

              1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di

favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

              2) la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno alle istituzioni scolastiche ed educative, in modo da tenere conto delle esigenze di continuità didattica ed educativa;

              3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

              4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

              5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all’iter diagnostico per l'individuazione degli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione del percorso di inclusione scolastica;

              6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

       f) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali attraverso:

          1) l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e dei termini di approvazione e modificazione, in attuazione delle disposizioni della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;

              2) la revisione dell'organizzazione delle scuole, in modo da favorire la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le componenti della comunità scolastica e assicurando la distinzione tra funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma, funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni;

              3) la previsione di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna da parte delle scuole e regolazione delle modalità dell'esercizio di tale potestà da parte delle medesime;

              4) la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare degli studenti e dei genitori, nonché della comunità territoriale;

              5) la valorizzazione del direttore dei servizi generali e amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;

              6) la valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e la costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e l'attribuzione alle reti stesse di capacità di rappresentanza;

              7) la revisione degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;

              8) la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria;

          g) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

              1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

              2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

          h) semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori attraverso:

              1) la ridefinizione dei titoli di studio per l'accesso agli istituti tecnici superiori, relativamente alla possibilità di accesso anche per i soggetti in possesso di diploma professionale, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale;

              2) la previsione di una quota premiale da destinare all'attivazione di nuovi percorsi, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse finanziarie agli istituti tecnici superiori, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a dodici mesi rispetto ai percorsi attivati;

              3) la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, anche riguardo alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

              4) la previsione di un contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

              5) la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e la loro attività senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

              6) la previsione che le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

              7) la previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale, prevedendo anche la revisione amministrativo-contabile della gestione;

              8) l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale della marina mercantile, di coperta e di macchina;

              9) il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi degli istituti tecnici superiori ai fini dell'accesso ai corsi di laurea ad essi affini;

              10) la disciplina dell'accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale mediante diploma di tecnico superiore;

          i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

              1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

                  1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

                  1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

                  1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

              2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

              3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

              4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

              5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento

dei livelli essenziali delle prestazioni;

              6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

              7) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

          l) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali;

          m) adeguamento, semplificazione e riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti attraverso:

              1) la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico-amministrativo;

              2) la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, o alla fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

              3) la definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;

          n) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso:

              1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza

in sede del personale docente e amministrativo;

              2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

              3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

              4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

          o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

              1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti;

              2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega

previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. 
      4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo. 
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 
      6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

 

Art. 22.

(Deroghe).

      1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente

legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. 
      2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 della presente legge. 
      3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
      4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.

 

Art. 23.

(Abrogazione e soppressione di norme).

      1. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
      2. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.

 

Art. 24.

(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
      2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

      3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017, a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo

6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

      4. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 12.
      5. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 4, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      6. Ai componenti del comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
      7. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. 
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

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