Accordo tra il Ministro della Pubblica
istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della
Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta
educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Punto
1A - Repertorio Atti n. 44/CU
Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 44/CU del 14 giugno 2007.
LA CONFERENZA
UNIFICATA
nell’odierna seduta del 14 giugno 2007
VISTO il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente
la “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali”;
VISTO in particolare l’articolo 9,
comma 2, lett. c) del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza Unificata promuove e
sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane,
al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune;
VISTA la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
VISTO l'articolo 8
della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante
“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
VISTA la legge 6
dicembre 1971, n. 1044, concernente un
piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”, ed in particolare gli articoli 99 - 108 concernenti le finalità e l'ordinamento della scuola materna;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente
il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
VISTO il decreto
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTA le legge 28 marzo
2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente
la “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la sentenza della
Corte costituzionale del 23 dicembre 2003, n. 370;
VISTA la legge 12
luglio 2006, n. 228 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di
termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe
per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione”;
VISTA la direttiva
generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006 del
Ministro della pubblica istruzione, emanata il 25 luglio 2006, con particolare riferimento all’obiettivo A4: “Porre in essere gli interventi volti ad
assicurare la graduale generalizzazione della scuola dell'infanzia per
corrispondere alle diffuse richieste delle famiglie, riducendo o eliminando
il fenomeno delle liste di attesa e potenziando, con i Ministeri e con le
Amministrazioni locali competenti, le risorse professionali e strutturali
esistenti”;
VISTA la legge 8
novembre 2000, n. 328 recante “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (legge finanziaria per l’anno 2007), ed in particolare l’articolo 1,
comma 630, concernente l'attivazione di
“Progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a
bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di
età”, ed il comma 1259, concernente la promozione da parte del Ministro delle
politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità,
di una intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
e dei criteri sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di
intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale
concorrono gli asili nido;
CONSIDERATA l'opportunità di coordinare gli
interventi previsti dalla legge finanziaria, anche anticipando in parte i
contenuti della intesa relativa al piano straordinario di intervento delle
Regioni mediante la sperimentazione di un servizio socio educativo, che
consente nell'immediato di rispondere in parte alle pressanti richieste delle
famiglie, verificando anche l'adeguatezza del livello di una possibile nuova
tipologia di servizio;
PREMESSO
-che l'Italia vanta un elevato livello
qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima e seconda infanzia,
caratterizzati dall'asilo nido per il segmento 0-3 anni (legge
istitutiva n. 1044 del 6-12-1971) e dalla
scuola dell'infanzia per il segmento 3-6 anni (legge
istitutiva della scuola materna statale n. 444 del 18-3-1968);
-che entrambi i servizi, pur
differenziandosi per finalità e metodologia, svolgono una importante funzione
educativa: quella del nido d'infanzia riconosciuta nelle pronunce della Corte
Costituzionale, che attribuisce tale servizio alla competenza legislativa
concorrente Stato-Regioni; quella della scuola dell'infanzia che
nell'ordinamento scolastico è riconosciuto come parte integrante del sistema
nazionale di istruzione; e che entrambi rispondono anche ad una diffusa
domanda sociale dei genitori, che trova tuttavia risposte difformi sul
territorio nazionale;
-che si manifesta una crescente
richiesta di servizi socio-educativi per i bambini al di sotto dei 3 anni di
età, che non trova completa risposta nelle attuali strutture degli asili nido
e tipologie integrative, stante l'indice di copertura del 9,6 % rispetto alla
popolazione di riferimento, con situazioni molto differenziate da regione a
regione, a fronte dell'obiettivo del 33% posto dall'Unione Europea per il
2010;
-che viene riconfermata la priorità
dell'obiettivo della generalizzazione della scuola dell'infanzia per i
bambini dai 3 ai 6 anni;
-che la presenza di una rete estesa e
qualificata di servizi socio-educativi per la prima infanzia consente di
promuovere migliori opportunità di occupazione delle donne, salvaguardando le
esigenze di conciliazione dei tempi dedicati al lavoro, alla famiglia, alla
propria persona;
-che i commi 630 e 1259 della legge 26 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per il
2007) consentono di realizzare un primo intervento per il periodo
corrispondente all’anno scolastico 2007-2008, mediante l’utilizzo delle
risorse dell’anno finanziario 2007, in vista di un più vasto piano di
interventi, da definirsi ai sensi delle norme sopracitate;
VISTA la proposta di accordo, nel testo
pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione il 23 maggio 2007 e
diramata in pari data, alle Regioni ed alle Autonomie locali;
VISTA una ulteriore proposta di accordo
pervenuta in data 30 maggio 2007 dal Ministero della pubblica istruzione e
diramata in pari data, che ha recepito le osservazioni formulate dal
Ministero della solidarietà sociale;
CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica
del 30 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione
hanno depositato una ulteriore proposta di Accordo, che ricomprende alcune
puntualizzazioni allo stesso, che è stata diramata il successivo 31 maggio;
RILEVATO che, nella citata riunione tecnica,
non si è trovata una posizione concorde di tutte le Regioni, e che è stato
chiesto, al contempo, di rinviare la questione alla valutazione politica
della Conferenza, anche in ragione di verificare la posizione degli
Assessori, ad esito della riunione fissata per il giorno 13 giugno 2007;
VISTA la nota, del 13 giugno 2007, con la
quale il Ministero della pubblica istruzione ha trasmesso una ulteriore
proposta di accordo che reca modifiche ai punti 3 e 5 dello stesso, che è
stata diramata in pari data, alle Regioni ed alle Autonomie locali;
RILEVATO che, nell’odierna seduta di questa
Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo,
condizionato all’accoglimento delle osservazioni e degli emendamenti
contenuti in un documento consegnato in seduta, di seguito elencati:
. l’iniziativa, così come definita
nella proposta di Accordo, ha carattere fortemente sperimentale ed è da
considerarsi riferita solo al periodo corrispondente all’anno scolastico
2007-2008, mediante l’utilizzo delle risorse dell’esercizio finanziario 2007,
ritenendosi necessaria a regime la condivisione di una procedura che sia
rispettosa delle competenze delle Regioni in materia. La natura sperimentale
dell’intervento va, pertanto, richiamata nei singoli passaggi dello schema di
Accordo;
. con riferimento al punto 9, lettera
a) dell’Accordo, in considerazione delle competenze regionali in materia, si
chiede che la cabina di regia del progetto sia caratterizzata da una più
specifica pariteticità, mediante l’innalzamento da 3 a 6 del numero dei
rappresentanti regionali; Nello schema di Accordo, inoltre, fra i compiti
della cabina di regia, va espressamente prevista l’individuazione dei criteri
di attribuzione delle risorse;
. si chiede, infine, che l’utilizzo
delle risorse per l’attivazione del presente Accordo non pregiudichi,
comunque, il mantenimento del livello di offerta già attivata sul territorio.
RILEVATO che l’ANCI, anche a nome dell’UPI, al
fine di favorire l’immediata attuazione dell’accordo - pur ribadendo di
ritenere più opportuno che la cabina di regia, di cui al punto 9) dello
stesso accordo, sia composta da un numero di rappresentanti dell’ANCI pari a
quelli delle altre componenti istituzionali, in considerazione del ruolo che
i Comuni svolgeranno nella fase attuativa e delle risorse che gli stessi
Comuni destineranno alla concreta realizzazione del medesimo accordo - ha
acconsentito al perfezionamento dello stesso ed ha manifestato l’interesse ad
iniziare quanto prima la sperimentazione, per realizzare l’espansione della
rete degli asili nido e la completa generalizzazione della scuola di
infanzia;
RILEVATO altresì l’avviso favorevole
dell’UNCEM al perfezionamento dell’accordo in esame;
RILEVATO che, il Governo ha convenuto sul
richiamo alla natura sperimentale nei singoli punti dell’accordo, proponendo
di aggiungere allo stesso, un punto 15) che precisa che la valenza
dell’accordo è riferita all’anno scolastico 2007/2008;
RILEVATO che il Governo ha altresì accolto la
richiesta delle Regioni relativa all’innalzamento da 3 a 6 del numero dei
rappresentanti regionali, di cui al punto 9, lettera a) dell’accordo;
ACQUISITO nell’odierna seduta di questa
Conferenza l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano; dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;
SANCISCE IL SEGUENTE
ACCORDO
tra Governo, Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini
sottoindicati:
1) di avviare in via sperimentale, laddove
sussistano le condizioni, a partire dal settembre 2007 un’offerta educativa
rivolta ai bambini dai due ai tre anni, per poter soddisfare le crescenti
richieste espresse dalle famiglie, sulla base di quanto indicato nell'art. 1, comma
630 della legge 296 del 2006. La nuova offerta,
denominata “Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia”, da
intendersi come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture
dei nidi e delle scuole dell'infanzia, contribuisce a diffondere una cultura
dell'infanzia attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a
sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa ed anche
sulla base delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e
realtà, volte a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia;
2) di impegnarsi ad istituire a partire dal
prossimo anno scolastico una nuova offerta attraverso il concorso dello
Stato, dei Comuni, del sistema privato paritario, potenzialmente rivolta ad
una fascia di utenti di circa 15-20 mila bambini, ispirata a criteri di
qualità pedagogica e di flessibilità ed originalità delle soluzioni
organizzative, comunque rispettosi della particolare fascia di età cui si
rivolge. L'iniziativa si qualifica come progetto di sperimentazione annuale
di carattere nazionale, in forte collaborazione con le Regioni ed i Comuni;
3) di accogliere in “Sezioni sperimentali
aggregate” bambini di età omogenea compresa tra i due ed i tre anni di età,
in locali adeguati e con strutture idonee (all'interno delle scuole
dell'infanzia e degli asili nido), con personale educativo fornito di
specifica preparazione. Tali sezioni possono essere realizzate in tempi
ragionevolmente rapidi, ottimizzando l'utilizzo di risorse già disponibili,
in tal modo riducendo i costi del servizio educativo ed il correlato
contributo delle famiglie;
4) di riconoscere che le nuove tipologie di
servizi integrativi costituiscono una risposta di carattere sperimentale alla
domanda sociale ed educativa per la fascia di età 2-3 anni, in quanto non
modificano l'attuale quadro ordinamentale dei servizi 0-6 anni, rimanendo
confermato il duplice obiettivo di:
a) una completa generalizzazione della
scuola dell'infanzia;
b) una progressiva estensione del
servizio degli asili nido (e di nuovi servizi socio-educativi territoriali di
carattere integrativo), anche attraverso la erogazione di finanziamenti
statali.
Il servizio integrativo, denominato “Sezioni
primavera o ponte”, sarà gestito dal pluralismo istituzionale che
caratterizza il settore e nella valorizzazione del principio di
sussidiarietà, ferma restando la responsabilità pubblica di regolare e
verificare il livello qualitativo dei servizi socioeducativi offerti nel
rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia.
5) di indicare, alla luce delle migliori
esperienze realizzate fino a questo momento, alcuni criteri di qualità per la
sperimentazione della nuova offerta, a valere in assenza di specifica
normativa regionale e cioè:
- la presenza di locali idonei sotto il
profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in
materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza,
riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
- l'allestimento con arredi, materiali,
macro-strutture, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto
di vita, di relazione, di apprendimento;
- un orario di funzionamento flessibile
che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato
(fino a 8/9 ore);
- una dimensione contenuta del gruppo
"omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base
al modello educativo ed organizzativo adottato;
- un rapporto numerico
insegnanti-bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che
orientativamente non dovrebbe essere superiore a 1:10, comunque tenendo conto
dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione
del gruppo, delle caratteristiche del progetto educativo; con adeguata
presenza di personale ausiliario qualificato;
- la predisposizione di specifiche
forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l'allestimento di un programma di
consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e
valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo
educativo del nuovo servizio avviato.
6) di riconoscere nel Comune il soggetto
“regolatore” dell'offerta educativa sperimentale, nel quadro di una
programmazione e normazione regionale. L'avvio di sezioni aggregate
“primavera o ponte” avviene sulla base di una richiesta del soggetto gestore
che dovrà acquisire il preventivo parere vincolante del Comune competente,
nel caso in cui siano richiesti servizi di competenza degli Enti locali o
misure di sostegno aggiuntive alle risorse messe a disposizione dallo Stato,
fatte salve le eventuali norme che prevedano autorizzazioni nella materia.
Ulteriori forme di collaborazione tra Comuni,
Amministrazione scolastica statale e Scuole paritarie possono essere definite
mediante specifiche intese locali (e/o apposite convenzioni), per
l’arricchimento dell'offerta formativa in ottica sperimentale e per favorire
la continuità tra i diversi servizi socio-educativi per l’infanzia;
7) di prendere atto dell'impegno dello Stato a
contribuire alla realizzazione della nuova offerta formativa sperimentale,
con un sostegno finanziario per ogni sezione primavera istituita dai soggetti
gestori a partire dal 1 ° settembre 2007, quantificabile in 25.000 euro per
sezioni funzionanti fino a 6 ore e di 30.000 euro per sezioni funzionanti
oltre le 6 ore, entro il limite dei seguenti finanziamenti:
a) 10 milioni di euro messi a
disposizione dal Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma
634 della legge 296 del 2006);
b) 9.783.656 euro messi a disposizione
dal Ministero della solidarietà sociale, vincolati dalla
rifunzionalizzazione, attraverso opportuno provvedimento legislativo, dei
finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili
nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex articolo 91
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
per l’anno 2003);
c) 10 milioni di euro messi a
disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia (art. 1, comma
1259 legge 23 dicembre 2006, n. 296), finalizzati
in particolare al miglioramento ambientale, agli arredi, al materiale ludico;
8) di convenire che la contribuzione richiesta
alle famiglie che usufruiscono del nuovo servizio educativo integrativo dovrà
essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette
richieste per la frequenza della scuola dell'infanzia e quella richiesta per
i nidi d'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di
età (igiene personale, alimentazione, cura, risposo, pulizia dei locali,
ecc.). Le rette saranno di norma incamerate dai soggetti gestori e/o dai
Comuni che forniscono i servizi di supporto e potranno essere rapportate agli
indicatori socio-economici in uso. Dal calcolo dei costi per la definizione
delle rette dovranno essere detratti i contributi statali;
9) di affidare lo sviluppo e la valutazione
dell'iniziativa sperimentale:
a) a livello nazionale, ad un Gruppo
paritetico, da attivarsi in sede di Conferenza Unificata, composto da 6
rappresentanti dei Ministeri che contribuiscono all'iniziativa (Pubblica
istruzione, Politiche per la Famiglia, Solidarietà Sociale), da 6
rappresentanti delle Regioni e da 3 rappresentanti dei Comuni. Il Gruppo, che
si caratterizza quale cabina di regia del progetto nazionale, potrà avvalersi
delle competenze tecniche messe a disposizione dai diversi partner
istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, anche
in relazione alla individuazione delle priorità degli interventi finanziari;
b) a livello regionale, ad un tavolo di
confronto, sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con
finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative
di supporto all’esperienza;
c) a livello comunale, ad un tavolo di
confronto, sulla base delle modalità definite dai Comuni, ai fini di uno
svolgimento concordato dei compiti di cui al comma 6;
10) di fornire ogni utile informazione agli
utenti, al fine di offrire le massime opportunità di fruizione dei servizi
socio-educativi tra 0 e 6 anni (asili nido, nuovi servizi territoriali,
sezioni sperimentali “primavera o ponte”, scuole dell'infanzia); in
particolare di concordare modalità coordinate per le iscrizioni, per la
gestione delle eventuali liste d'attesa, per la programmazione dell'offerta
di servizi socio-educativi nel territorio di competenza. Le iniziative
saranno assunte nel rispetto delle autonomie dei diversi soggetti
interessati;
11) di conferire all'iniziativa una forte
valenza perequativa, in grado di far fronte alla domanda inevasa di servizi
socio-educativi espressa dalle famiglie e di promuovere l'attivazione di
nuovi servizi in territori che ne sono sprovvisti;
12) in relazione all’urgenza di predisporre le
condizioni anche finanziarie per l’avvio graduale della sperimentazione fin
dal prossimo a.s. 2007-2008, si conviene che l'assegnazione dei fondi statali
disponibili, in relazione all'esercizio finanziario 2007, sia disposta dal
Ministero della pubblica istruzione, al quale saranno trasferite le somma di
cui al punto 7 di pertinenza del Ministro delle politiche per la famiglia e
quelle del fondo di rotazione ex articolo 91,
legge 289 del 2002, opportunamente rifunzionalizzate con
provvedimento legislativo, di pertinenza del Ministero della solidarietà
sociale;
13) sulla necessità di definire la seguente
procedura per la raccolta e la valutazione delle domande, al fine di
assicurare il tempestivo avvio della sperimentazione, prevedendo che:
a) Le domande, istruite ai sensi del
punto 6. e secondo le modalità che saranno indicate con nota del Ministero
della pubblica istruzione, dovranno essere presentate dai soggetti gestori
agli Uffici Scolastici Provinciali, entro il 30 giugno 2007.
b) Gli uffici scolastici provinciali
immediatamente le trasferiranno all’Ufficio Scolastico Regionale che, in
accordo con la Regione e una rappresentanza dell’ANCI regionale, accerta il
possesso dei requisiti, tra cui primario ed essenziale è la condizione di immediata
fattibilità.
c) I sopraccitati soggetti definiscono
un ordine di priorità dei progetti pervenuti, facendo riferimento, tra
l’altro, alla domanda espressa, a quella inevasa e alla caratteristiche e
alla consistenza della rete dei servizi 0-6 presente sul territorio.
d) Le sopraccitate operazioni devono
essere compiute entro il 20 luglio 2007 con l’invio al Gruppo paritetico di
cui al punto 9 degli elenchi contenenti i progetti ordinati secondo le
priorità individuate. In caso di mancata istruttoria entro tale data,
l’Ufficio Scolastico regionale provvede ad inviare al succitato gruppo
paritetico tutta la documentazione pervenuta dagli Uffici Scolastici
Provinciali.
e) Il gruppo paritetico nazionale
raccoglie tutto il materiale pervenuto e assegna le risorse; in caso di
domande eccedenti la possibilità di finanziamento stabilisce un ulteriore
ordine di priorità, sulla base di criteri preventivamente definiti, tra cui
quello della perequazione territoriale. Tali determinazioni devono pervenire
entro il 31 luglio 2007.
f) A seguito delle determinazioni del
Gruppo paritetico nazionale il Ministero della Pubblica Istruzione
immediatamente provvede a informare i soggetti gestori dell’accoglimento e
del mancato accoglimento della domanda.
14) Nel caso in cui i soggetti destinatari non
impegnino le risorse entro l’a.s. 2007-2008, le stesse saranno rassegnate per
le medesime finalità, sulla base dei criteri definiti dal Gruppo paritetico,
di cui al punto 9.
15) Il presente accordo ha efficacia per
l’anno scolastico 2007/2008.
Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta
Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia
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