ALLEGATO C D.M. n. 21/05 Organizzazione dei Corsi speciali di
durata annuale per gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno e di un diploma di accesso
alle classi di concorso delle Tabelle C, D e A e privi di abilitazione o
idoneità (art.2, comma 1, lettere c e c-ter
della legge 143/2004) 1. Modalità di
attuazione dei corsi Le Università
istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, i corsi annuali
di cui all’art. 1, lettere c e c-ter) della legge 143/2004. I corsi sono
organizzati per classi di concorso, che, in considerazione del numero dei
partecipanti, possono essere accorpate in ambiti tenendo conto delle affinità
disciplinari. Al fine di
consentire la migliore organizzazione delle attività laboratoriali e delle
esercitazioni, i corsi potranno avere inizio con un test d’accesso non
selettivo, inteso a valutare le conoscenze e le abilità relative alle classi
per le quali è richiesta l’idoneità o l’abilitazione. I percorsi formativi
relativi ai corsi, articolati secondo le diverse tipologie di classi di
concorso, prevedono le seguenti attività didattiche: a. approfondimenti disciplinari sui settori tecnologici ed
artistici, che sono oggetto dell’abilitazione o dell’idoneità corrispondente,
per un totale di 300 ore; b. esercitazioni didattiche relative ai medesimi settori,
laboratori didattici e di valutazione delle attività svolte dal corsista,
lezioni pratiche tenute da esperti esterni, anche con funzione tutoriale, per
un totale di 200 ore. La durata complessiva
del corso è di 500 ore. La frequenza delle
attività didattiche previste dal corso è obbligatoria (è consentito un numero
massimo di assenze pari al 30% del monte ore relativo a ciascuna delle
suindicate tipologie didattiche). Le strutture
didattiche possono deliberare riduzioni del carico didattico rispetto alle
500 ore complessive, in misura non superiore al 20% del totale, in presenza
delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista: a)
titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline rientranti
nei settori tecnologici o artistici oggetto dell’abilitazione o
dell’idoneità; b) master universitari
o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale (per ogni annualità
in misura di 1/3 della riduzione massima prevista), c) diploma di laurea in
discipline afferenti alla classe di abilitazione ( 1/2 della riduzione
massima prevista); d) stage in aziende o in realtà produttive, coerenti con
la specificità dei settori, di durata non inferiore a tre mesi (per ogni
trimestre in misura di 1/3 della riduzione massima prevista). I corsi possono
essere erogati dalle Università anche attraverso modalità “blended” di
didattica a distanza, integrando le attività d’aula e lo studio individuale
di testi con attività on-line. 2. Valutazione Le attività
didattiche relative agli approfondimenti sui settori tecnologici e artistici,
alle esercitazioni e al laboratorio didattico sono oggetto di valutazioni in
trentesimi, che concorrono alla definizione del punteggio sia delle prove
intermedie che di quella finale. Per ciascuna
valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una
sola volta. Alla prova finale
sono attribuiti complessivamente 80 punti così suddivisi: w
un massimo di 40 punti assegnati sulla base
dell’esito delle prove intermedie di valutazione previste nel corso; w
un massimo di 40 punti per la prova finale, di
cui 20 per la prova scritta e 20 per la discussione sulle attività svolte
durante il corso e l’illustrazione della progettazione di un percorso
didattico-laboratoriale relativo ad argomenti afferenti alle discipline
oggetto dell’abilitazione o dell’idoneità. Superano la prova i
candidati che abbiano riportato non meno di 56/80. |