|
Trascriviamo il testo della Legge 11
Luglio 2003, n. 170 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli
enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di
attività professionali " pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- - - - - -
Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 12 luglio 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la
mobilita'
1. Al fine di sopperire alla indifferibile
esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei
ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di
incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di
elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n.
370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilita' degli studenti" e, a decorrere dall'anno 2003 e'
ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio
nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti
obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito
del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante
l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di
laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni
forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per
l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita'
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed
internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee
strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Il decreto ministeriale di cui al comma
1 riserva altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo
4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera
c).
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a)
e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia
previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le risorse acquisite dalle universita'
per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori
per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono
utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 1-bis.
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'
1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale
degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso
il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di
studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti
agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi
acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro
informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi
del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la
domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento
specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del
sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo
degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di
alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio
nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei
sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con
modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.
Art. 2.
Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di ricerca
1. Il quarto periodo del comma 13
dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente:
"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto
superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo
determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i
cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni
comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime
istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo
determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i
cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o
del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario
delle universita".
Art. 3.
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per
l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre
norme in materia di abilitazione professionale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto
del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono indette, per
l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con
percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione
anteriormente al 1° novembre 1993, nonche' una sessione straordinaria di
esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli
psicologi.
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti
secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato
di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami
di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento
degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B
dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella
predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunita'.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui
alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli
professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita", in luogo del
titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attivita' professionali che
formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono
individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo
delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a
facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress
e la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per
l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle
risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di
tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici
contesti di attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del
rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita'
psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo
psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e
standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona
e alla comunita':
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio
delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto,
nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione
funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con
deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da
sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi
diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico
familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di
disabilita';
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e
nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a
rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita'
psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo
psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e
standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore.
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato.
Art. 3-bis.
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e
il Consiglio universitario nazionale
1. Al fine di soddisfare esigenze di
continuita' operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in
materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia
didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del
nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per
il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate
entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a
tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di
laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli studenti iscritti ai corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi
componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU
sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a
sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero
degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato dei componenti del CNSU
rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che
conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano
ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al
conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato e' rinnovabile una sola
volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta
in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al
30 aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma degli
ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in
attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
|