LINEE DI PIATTAFORMA
CONTRATTUALE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 2006-2009 E PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2006/2007
PREMESSA
Lo
sviluppo del capitale umano è cruciale per la crescita del Paese, per il
rilancio dell’economia e della competitività in una società globalizzata,
come è stato ribadito dal Consiglio europeo a Lisbona che ha posto
impegnativi obiettivi per il 2010 finalizzati alla costruzione di una più
avanzata società basata sulla conoscenza più competitiva del mondo.
La qualità delle risorse umane e professionali è
altrettanto centrale per assicurare equità e solidarietà e per consentire a
tutti l’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva. Per questo sono
necessarie politiche integrate e fortemente attente al sostegno e alla
promozione dell’intero sistema di istruzione e formazione, attualmente
interessato da consistenti processi di riforma.
Il successo di questi processi di cambiamento è
determinato, come affermano ormai tutti i documenti internazionali, dal coinvolgimento e dalla valorizzazione del personale della scuola e
dal recupero del prestigio sociale, in
primo luogo degli insegnanti.
In tale contesto nazionale e internazionale, si colloca il
prossimo contratto, relativo al quadriennio 2006-2009 per la parte giuridica
e al biennio economico 2006-2007, che dovrà tenere conto delle ricadute dei
processi d’innovazione e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
sull’organizzazione del lavoro del personale della scuola.
Un contratto per la promozione e
la piena attuazione dell’autonomia
Occorre garantire la piena realizzazione dell’autonomia
scolastica, quale leva strategica del processo di innovazione
perché è il perno su cui fondare l’intero processo di trasformazione del
sistema educativo, in quanto permette l’interazione tra la progettazione
didattica, le istanze sociali e gli standard
formativi fissati a livello nazionale.
L’autonomia, sancita ora costituzionalmente (art. 117,
comma 3, Costituzione) e riaffermata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
13 del 2004) va tutelata, anche a garanzia della libertà di insegnamento e
di apprendimento.
Le risorse economiche e professionali
L’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, stabilita dal DPR 275/99, per essere
effettivamente e responsabilmente esercitata necessita di adeguate risorse economiche e
professionali in costante diminuzione ormai da lungo tempo.
Occorre invertire la tendenza:
- vanno assicurate risorse
finanziarie da correlare ad una mirata progettazione di scuola, che non
va confusa con la pluralità di progetti, cui le scuole sono in parte indotte
ad aderire per reperire finanziamenti;
- va garantito, per la qualità dei
processi e dei risultati, un organico
di istituto del personale docente, costituito secondo parametri che
possano assicurare stabilità nel tempo, e che sia funzionale all’erogazione di tutti gli insegnamenti e attività,
predisposti nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa;
- va definito, per la realizzazione del
POF, uno stabile apparato
amministrativo, tecnico e ausiliario, che deve essere previsto
all’interno dell’organico di istituto. Va perciò escluso il ricorso a “esternalizzazioni” che risultano
costose e non funzionali alla qualità del servizio scolastico.
La funzione e la qualificazione
del sistema scolastico pubblico
Il nuovo contratto deve tenere conto non solo dei modelli
organizzativi e funzionali della scuola dell’autonomia, ma anche della natura istituzionale della scuola e
soprattutto delle condizioni concrete
in cui si svolge il lavoro dei docenti e del personale ATA, reso più
complesso dalle caratteristiche delle giovani generazioni.
Occorre, per questo, qualificare il sistema educativo
pubblico, che opera nell’interesse della collettività e della nazione, a
garanzia di diritti universali, costituzionalmente tutelati.
Va anche tenuto conto della presenza, in costante aumento,
degli studenti di cittadinanza non italiana e degli immigrati di seconda
generazione e dei loro specifici bisogni, per assicurare condizioni di
inclusione, per coniugare solidarietà e sicurezza sociale.
Le finalità del sistema educativo si collegano, per questi
motivi, alla pubblica funzione che il personale della scuola e, in
particolare i docenti svolgono per il rispetto e l’attuazione dei principi
posti a fondamento del nostro Paese che, come richiama l’art. 5, è
configurato come “Repubblica una e indivisibile”. I docenti esercitano
questa funzione secondo quanto affermato nell’art. 33 della Costituzione,
nonché dall’art. 117, comma 3, relativo all’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Occorrono precisi
interventi in grado di creare le condizioni per lo sviluppo del sistema
educativo, quale motore di crescita del Paese, al fine di promuovere il
diritto all'apprendimento e l’occupabilità delle persone.
La valorizzazione della professionalità del
personale della scuola e il recupero del prestigio sociale
Ogni ipotesi di sviluppo professionale va raccordata
con le azioni della scuola dell’autonomia. E’ necessario individuare
criteri e strumenti trasparenti ed equi che tengano conto dell’esperienza e
delle competenze acquisite e che contribuiscano al recupero della dignità professionale e retributiva del personale.
Non si possono introdurre elementi innovativi nelle
politiche del personale, magari prevedendo meccanismi di sviluppo
professionale, o per rendere più “attrattiva” la professione
docente, senza un piano pluriennale di investimenti o addirittura con
invarianza di spesa e con economie di bilancio, senza disponibilità di risorse certe che devono essere
aggiuntive e non devono gravare sulle disponibilità dei contratti.
La piattaforma dello SNALS-CONFSAL
La piattaforma contrattuale contiene precise e chiare
rivendicazioni. Tra le priorità, oltre ad aspetti specifici che sono
dettagliati nel testo, si evidenziano:
·
la declinazione dei nuovi profili professionali da raccordare con la funzione
educativa esercitata da tutto il personale della scuola dell’autonomia;
·
l’adeguamento delle retribuzioni dei docenti e del personale ATA ai parametri dei Paesi
europei. Va realizzato un reale recupero del potere d’acquisto dei salari e
vanno finalizzate al miglioramento degli stipendi le risorse derivanti dalle
economie di sistema e risorse aggiuntive “fresche”;
·
l’individuazione dell’anzianità di servizio quale
irrinunciabile parametro di riferimento per la ridefinizione dello sviluppo e
dell’articolazione delle carriere;
·
la certezza
dell’orario di servizio con la riconduzione ad un medesimo tetto massimo
di orario frontale di docenza nel 1° e 2° ciclo e con una riduzione per la
scuola dell’infanzia, prevedendo altresì la retribuzione di tutte le
prestazioni eccedenti l’orario obbligatorio;
·
il riconoscimento dell’autoaggiornamento, quale sicuro
fattore di crescita professionale e un miglioramento delle norme riguardanti
la formazione in servizio;
·
la rideterminazione delle materie contrattuali di competenza delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie presenti nelle unità scolastiche
autonome;
·
la pensionabilità
della retribuzione accessoria e la tutela dei diritti acquisiti in
materia previdenziale.
In ragione delle decisioni che verranno assunte dal
Parlamento e dal Governo, relativamente agli aspetti ordinamentali e alle
norme ad essi collegate, occorre che si preveda una norma di rinvio per le eventuali modifiche al contratto che si
rendessero necessarie.
Il coinvolgimento della scuola
reale
Lo SNALS-CONFSAL,
nel corso della trattativa contrattuale, realizzerà ampie forme di partecipazione per consentire un dialogo e un confronto
costante con il personale docente e ATA, con i rappresentanti RSU e con tutte
le strutture sindacali territoriali per meglio interpretare le esigenze e aspettative di quanti
quotidianamente sono impegnati nel sempre più complesso “fare scuola”.
PARTE ECONOMICA
1.
Si devono preliminarmente recuperare le risorse derivanti dalle
economie di sistema per l’anno 2005 sia per il personale docente che ATA;
2.
si deve realizzare un reale recupero del potere d’acquisto dei salari con
individuazione di parametri che non facciano riferimento a una “inflazione
virtuale programmata” ma che corrispondano alla “inflazione reale”. Si dovrà
individuare un nuovo “paniere” di riferimento corrispondente al vero
incremento del costo della vita. In questo senso è presumibile dover operare
preliminarmente, in sede confederale, una revisione del “patto del 93” da noi
non sottoscritto;
3.
si devono reperire e mettere a disposizione risorse “fresche”, aggiuntive
rispetto a quelle destinate al punto precedente (recupero del potere d’acquisto),
per dare una risposta non più differibile alla esigenza di “valorizzazione
delle professionalità” operanti nella scuola sia per l’area docente che per
l’area ATA. Devono concretizzarsi le dichiarazioni e gli impegni assunti da
entrambi gli schieramenti in campagna elettorale. Tali risorse dovrebbero
essere, quindi, finalizzate:
·
per l’area docente all’attuazione dell’art. 22 del vigente
CCNL con apposita contrattazione che
individui criteri che non si concretizzino di fatto in una “promozione” o una
“bocciatura”, ma che garantiscano il riconoscimento e la tutela sia
dell’esperienza maturata sul campo sia delle competenze professionali
acquisite ed esistenti nelle scuole, da incrementare con una qualificata
formazione in servizio che non deve, però, essere affidata al solo livello
“accademico” universitario, ma deve realizzarsi con l’indispensabile sinergia
e contributo della scuola reale.
L’introduzione di meccanismi di sviluppo professionale dovrà prevedere una
prima fase transitoria di attuazione;
·
per l’area ATA all’attuazione completa degli art. 48 e 49
del CCNL 2002/2003, dando così continuità e
completamento alla fase transitoria avviata con l’art. 7 del CCNL 2004/2005;
4.
si deve
prevedere una migliore finalizzazione delle risorse già esistenti nel
comparto e, quindi, si potrebbe prevedere:
·
per l’area docente di conglobare la RPD nel tabellare,
almeno per la parte derivante nel tempo dalle ”economie di sistema” in quanto
per questa vi era già la copertura completa di tutti gli oneri, compresi quelli
previdenziali;
·
per l’area ATA di spostare le attuali risorse destinate
agli “incarichi specifici” a un ulteriore allargamento della platea dei
destinatari delle “posizioni economiche orizzontali” introdotte nel vigente
CCNL;
5.
alla luce dell’integrazione di risorse
destinate al fondo d’istituto derivanti dallo 0,7% della finanziaria 2006, di
fatto non utilizzato per l’anno 2005/6 e di quanto previsto all’art. 6 della
sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 43 del CCNL 24/7/2003, spostare una quota parte delle risorse
economiche attualmente costituenti il fondo per destinarle ad un incremento
del tabellare, ovviamente attribuendo alle due aree la quota parte di
competenza. Ciò è ampiamente giustificato dal fatto che le prestazioni di tutto
il personale scolastico sono diventate più flessibili, complesse e onerose a
seguito dell’attribuzione dell’autonomia e del decentramento amministrativo;
6.
si devono rivedere e adeguare le tabelle dei compensi per le prestazioni
aggiuntive, per il lavoro notturno e/o festivo;
7.
si deve estendere il “buono pasto” anche al personale della scuola, docente e
ATA, quando svolge per esigenze di servizio la sua attività con rientri
nell’arco della stessa giornata. Si deve, invece, prevedere il “pasto gratuito” per chi svolge la vigilanza durante la
mensa degli allievi;
8.
si deve prevedere l’istituzione di una apposita indennità per chi presta
servizio, in relazione a posti definiti in organico, su più sedi. Tale indennità andrà opportunamente
articolata su più fasce in relazione al numero delle sedi e se siano
all’interno di un solo comune o su più comuni;
9.
si deve valutare l’opportunità di
prevedere l’istituzione di una eventuale indennità ad hoc per i docenti che
hanno l’obbligo della doppia valutazione, scritta e orale, degli alunni.
PARTE NORMATIVA
CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO E RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ RSU:
con riferimento all’articolo 6
del vigente CCNL, si deve, potenziando:
v
integrare la lettera l) con:
“ivi compresi i dati analitici e i relativi compensi”;
v
riportare a contrattazione le lettere b) e k) attualmente previste come informazione preventiva e/o
successiva;
v
inserire l’obbligo di contrattazione, prima della
sottoscrizione di convenzioni tra istituzioni scolastiche e terzi, per gli aspetti delle stesse che coinvolgono il personale
della scuola anche nei casi in cui l’onere economico non sia a carico del
fondo d’istituto,
v
introdurre una contrattazione pluriennale, di durata pari
al periodo di vigenza della RSU eletta, per alcune voci:2b - 2e per assegnazione all’ edificio scolastico - 2f -
2g;
v
mantenere la contrattazione annuale, tacitamente
rinnovabile, per alcune voci:2d -2e per la
parte relativa alle “ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio
derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani” - 2h - 2i - 2k;
v
inserire una norma di rinvio per ridefinire le competenze
delle RSU alla luce dell’eventuale approvazione di “nuovi” organi collegiali;
v
aggiungere dopo “termini
congrui con l’inizio dell’anno scolastico” “e, comunque, non oltre il 31 ottobre”;
v
individuare soluzioni sostitutive, a tutela del
funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, da attivare in caso di
mancato accordo in sede di contrattazione decentrata;
con riferimento all’articolo 30 e
47 del vigente CCNL, si deve:
v
inserire un secondo comma relativo alla definizione di
“funzioni strumentali all’organizzazione e al funzionamento dell’istituzione
scolastica autonoma” ove prevedere un compenso stabilito in sede di
contrattazione nazionale per l’attività di RSU e, in sede di contrattazione
d’istituto, per attività deliberate dagli organi competenti alla definizione
del POF. In quest’ ultimo aspetto vanno comprese le attività di responsabile
di sede coordinata o sezione staccata/plesso.
ORARIO DI SERVIZIO:
La proposta, alla luce della messa a regime dell’autonomia
e delle riforme in atto, in continuità con le richieste formulate nella
precedente piattaforma contrattuale, si può sintetizzare schematicamente:
orario frontale di docenza: nel 1° e 2° ciclo 18 ore settimanali con un tetto massimo di monte
ore annuale di 594 ore (18x33); nella
scuola dell’infanzia 23 ore settimanali, tali da garantire almeno un ora
giornaliera di compresenza, con un
tetto massimo di 759 ore annue (23x33). Contestualmente va previsto un tetto massimo giornaliero di orario
frontale di docenza tale da non superare le sei ore giornaliere. Si dovrà raccordare la normativa in vigore con la
nuova sia per il part-time che per chi presta servizio, a qualsiasi titolo,
per orario ridotto . La riduzione dell’orario frontale dei docenti deve
realizzarsi senza oneri a carico delle risorse stanziate per il finanziamento
del rinnovo contrattuale.
orario di servizio comprensivo di tutte le attività
connesse con la funzione docente: tutta la nuova
normativa, derivante anche dalle riforme del sistema educativo in atto,
impone il passaggio ad un unico monte
ore annuale che, per le interconnessioni con la didattica e con il POF,
deve essere affidato, per la sua
gestione e articolazione, alle delibere del Collegio dei Docenti e deve
essere compreso entro un tetto massimo onnicomprensivo da definire. Tale monte ore annuo deve comprendere
tutte le attività, anche quelle attualmente non quantificate, quali i
rapporti individuali con le famiglie e la valutazione degli alunni. La
delibera del Collegio dovrà prevedere, fin dall’inizio dell’anno scolastico,
le priorità di impegno dei singoli docenti al fine di garantire la loro
partecipazione ai momenti più significativi, in primis alla valutazione degli
alunni. Superato tale monte ore annuo, il singolo potrà scegliere se
partecipare o meno a tali attività
con l’impiego di ore aggiuntive e, nel caso di partecipazione
volontaria, dovrà essere retribuito per le ore eccedenti secondo quanto
stabilito dall’apposita tabella. Per
il personale a part-time, o con orario ridotto, dovrà essere prevista la
riduzione del monte ore annuo in proporzione all’orario di docenza
effettivamente prestato.
orario di servizio del personale ATA: si deve prevedere la riduzione a 35 ore per tutto il personale
in quanto gli oneri gravanti sul medesimo per effetto dell’autonomia, del
decentramento e delle riforme in atto ha generalizzato la flessibilità
organizzativa e la complessità della prestazione per tutto il personale non
docente. Questo mantenendo invariate le attuali modalità organizzative
dell’orario di servizio.
FORMAZIONE IN SERVIZIO:
v
si devono migliorare le norme esistenti
al fine di garantire la
partecipazione;
v
si deve ripristinare il finanziamento
dell’autoaggiornameto, attingendo, a tal fine, anche ai fondi
destinati all’istituto.
PROBLEMATICHE VARIE:
1.
in relazione alle commissioni di
raffreddamento:
·
togliere “sperimentale” all’art. 4 lett.
c) del CCNL e prevedere esplicitamente la possibilità di articolazione
sub/regionale delle stesse, definendone la
composizione in sede di CCNL;
2.
riconoscimento servizi:
·
va garantito, al personale docente ed
ATA, l’integrale riconoscimento in carriera di tutto il servizio prestato
secondo la normativa vigente; in questa logica va riconosciuto anche il
servizio prestato nell’ente locale
dal personale transitato al comparto scuola. Siffatto riconoscimento
dovrà essere integralmente mantenuto in caso di successivo passaggio a
seguito di mobilità professionale;
·
va riconosciuto, ai fini della
progressione di carriera, il servizio prestato senza titolo, ivi compreso
quello del sostegno. Per quest’ ultimo personale verrebbe così anche a cadere la disparità attualmente esistente
legata agli anni di servizio prima dell’anno scolastico 1999/2000;
3.
congedi:
·
per garantire parità di trattamento tra i
dipendenti, non solo all’interno del comparto ma in tutto il mondo
lavorativo, si deve sopprimere la limitazione relativa all’assenza di oneri
per il personale docente nella fruizione di 6 gg. di ferie in corso d’anno;
4.
permessi:
·
si deve puntualizzare meglio la normativa
relativa ai permessi retribuiti per lutto comprendendo esplicitamente i casi
di “convivenza” e che i tre giorni previsti, a scelta dell’interessato,
devono comprendere o la data del
decesso o del funerale;
·
è opportuno, ad evitare ogni possibile
contenzioso, modificare la dizione “a domanda del dipendente, inoltre, sono
attribuiti ….” con “ il dipendente, a domanda , ha diritto a fruire di …… ;
5.
deve realizzarsi la completa
equiparazione in materia di ferie, permessi ed assenze tra personale ITI e
personale ITD attualmente regolamentato dall’art. 19
del vigente CCNL;
6.
va riconosciuto il conglobamento
dell’ IIS in tabellare anche ai fini dello straordinario;
7.
si deve realizzare la
equiparazione della retribuzione dello straordinario;
8.
si deve prevedere una norma di
rinvio per l’adeguamento della normativa a seguito dell’approvazione di una
eventuale riforma degli OO.CC.;
PER LE CONSEGUENZE PREVIDENZIALI, si deve:
1.
prevedere il riconoscimento delle
quote di anzianità maturate all’interno del “gradone”(“ratei maturati”) a
tutti i fini previdenziali;
2.
conglobare l’accessorio
generalizzato e continuativo nel tabellare. Peraltro
si deve ritenere che, in relazione alla RPD, la gran parte delle risorse,
derivando da riduzioni strutturali, hanno già tutte le caratteristiche per
essere considerate tabellari senza alcun onere economico aggiuntivo;
3.
prevedere il riconoscimento della
13° mensilità per l’accessorio generalizzato e continuativo
PROBLEMATICHE SPECIFICHE:
personale docente, si deve:
·
prevedere la
definizione di ulteriori indennità accessorie per particolari prestazioni
differenziate e aggiuntive;
·
operare, in relazione ai profili della
“funzione docente”, un opportuno richiamo alla “libertà d’insegnamento” come
costituzionalmente garantita;
·
estendere,
anche a chi fruisce di assegnazione provvisoria, la fruizione del trattamento
economico superiore, qualora spettante. Oggi è infatti previsto solo nel caso
di utilizzo;
·
prevedere un nuovo istituto che consenta
di effettuare “scambi” di ore all’interno della stessa classe e per pari
entità. Ciò deve avvenire per “accordo” sottoscritto tra i soggetti
interessati e comunicato con un preavviso congruo, da definire nel contratto,
al dirigente scolastico per le comunicazioni agli allievi;
personale ATA, si deve:
1.
completare l’attivazione delle “figure
intermedie”;
2.
ridefinire i profili professionali con
particolare riguardo ai titoli di accesso. Al riguardo, fatti salvi i diritti
acquisiti, si deve prevedere anche per il “collaboratore scolastico” un
titolo di accesso superiore alla sola terza media. Conseguentemente dovrà cadere la norma che prevede, dopo
l’esaurimento delle graduatorie, il reclutamento per tale profilo tramite gli
“uffici circoscrizionali del lavoro”;
3.
rivedere il problema dello straordinario
del DSGA a carico del fondo d’istituto, eliminando tale voce e incrementando,
in cambio, l’attuale indennità
prevista;
4.
prevedere un compenso, a carico del fondo
d’istituto, per il personale che per le necessità di organizzazione del
lavoro presti servizio su più sedi o che subisca, in corso d’anno, un
cambiamento di sede, ovvero che venga assegnato a un turno che configuri
situazioni di disagio per il lavoratore che lo svolge.
5.
eliminare la riduzione dell’indennità di
amministrazione per assenze inferiori a 15 gg. in quanto introduce una
discriminazione nei confronti di un unico profilo di personale della scuola.
Pertanto va eliminato dal comma 5 dell’art. 15 del vigente CCNL la voce
“indennità di amministrazione”.
ULTERIORI RICHIESTE DA AVANZARE O
IN SEDE DI COMPARTO O DI ACCORDO QUADRO INTERCOMPARTIMENTALE:
1.
modifica del “patto del 93”;
2.
conglobamento dell’ accessorio
generalizzato e continuativo nel tabellare. In subordine, si deve prevedere
il riconoscimento della 13° mensilità per tale voce ;
3.
norme per la tutela del personale
inidoneo;
4.
eliminazione della discriminazione
relativa al personale a tempo determinato in relazione alla fruizione dei
permessi sindacali;
5.
consentire al personale ITD, a domanda,
la permanenza in graduatoria e il diritto al contratto, ove spettante, fino a
67 anni di età;
6.
attivazione di ogni misura idonea a
garantire la mobilità intercompartimentale a domanda da far precedere dalla
possibilità di mobilità tra aree dello stesso comparto, ove esistenti;tale
possibilità non deve essere limitata alle situazioni di esubero, ma correlata
alla vacanza di posti su cui realizzarla;
7.
possibilità, senza alcun vincolo, di
recupero dei contributi figurativi di disoccupazione dall’INPS all’INPDAP.
|