Istruzione
degli adulti: Pubblicato il regolamento dei CDA in Gazzetta Ufficiale
Vi
comunichiamo che, sulla G.U. n. 47 del 25/02/2013, è stato
pubblicato il D.P.R.
29/10/2012 n. 263, relativo al “Regolamento
recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, deliberato nella seduta
del Consiglio dei Ministri il 4/10/2012.
Il
Regolamento, entrato in vigore in data 26/2/2013, ha finalmente
completato il suo lunghissimo iter di approvazione, durato quasi 6
anni.
Lo
stesso detta le norme generali per la ridefinizione, a partire
dall’a.s. 2013/14, e, non oltre l’a.s. 2014/15,
dell’assetto organizzativo e didattico dei centri provinciali
di istruzione degli adulti, ivi compresi i serali.
I
CPIA saranno costituiti, di norma, su base provinciale, nel rispetto
delle competenze di programmazione delle regioni e saranno dotati di
autonomia scolastica.
I
Centri avranno i medesimi organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, pur con le specificità e gli adattamenti previsti
all’art. 7 del Regolamento.
Utenza
Ai
percorsi di primo livello dei Centri possono iscriversi gli adulti,
anche stranieri, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o
che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione;
agli
stessi, possono altresì, iscriversi anche studenti che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età, non in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione, con possibilità di
ampliamento, attraverso specifici accordi attuati a livello
regionale, per iscrivere anche coloro che abbiano compiuto il
quindicesimo anno di età.
Ai
percorsi di secondo livello si potranno iscrivere gli adulti, anche
stranieri, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione, nonchè coloro che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età, già in possesso di tale titolo, che
dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.
Assetto
didattico
I
percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a)
percorsi di primo livello, per il conseguimento del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione
relativa all'acquisizione delle competenze di base relative
all'obbligo di istruzione;
b)
percorsi di secondo livello, per il conseguimento del diploma di
istruzione tecnica, professionale e artistica;
c)
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua
italiana, per il conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo.
I
percorsi di primo livello sono suddivisi in due periodi didattici:
a)
primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo;
b)
secondo periodo didattico, per la certificazione attestante
l'acquisizione delle competenze di base relative all'obbligo di
istruzione.
I
percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale
sono suddivisi in tre periodi didattici:
a)
primo periodo didattico, per acquisire la certificazione necessaria
per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali;
b)
secondo periodo didattico, per acquisire la certificazione necessaria
per l'ammissione all'ultimo anno degli istituti tecnici o
professionali;
c)
terzo periodo didattico, per l'acquisizione del diploma di istruzione
tecnica o professionale.
I
percorsi di primo livello, relativi al primo periodo didattico, hanno
un orario complessivo di 400 ore;
i
percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico,
hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto
dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali, per l'area di istruzione generale;
i
percorsi di secondo livello, suddivisi in tre periodi didattici,
avranno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto
dagli ordinamenti degli istituti tecnici o professionali, riferiti
all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo;
gli
stessi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche relative agli
istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, e
rimangono incardinati negli stessi.
Sarà
possibile la realizzazione di percorsi per il conseguimento di altri
diplomi di istruzione liceale, oltre a quello di liceo artistico,
quale ampliamento dell'offerta formativa, subordinatamente ai limiti
delle risorse finanziarie disponibili e delle dotazioni organiche.
Il
Regolamento prevede, inoltre, specifiche norme relative a:
valutazione e certificazione, assetto organizzativo, organi
collegiali dei centri, gestione amministrativo-contabile, dotazioni
organiche, monitoraggio e valutazione di sistema.
Disciplina
transitoria
Il
nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri verrà
attuato con gradualità, a partire dal corrente anno
scolastico, con progetti assistiti a livello nazionale.
Dall'anno
scolastico 2013-2014, le norme del nuovo regolamento si applicheranno
alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali
dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei
artistici. Si ripete continuamente che non saranno possibili nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'istituzione
dei Centri avverrà soltanto in presenza della corrispondente
riduzione di ulteriori autonomie scolastiche, ai sensi del Piano
previsto dall'articolo 64 del D.L. n. 112/08.
Sono
fatti salvi i Centri già istituiti per l’a.s. 2009/2010
(55), già dotati di uno specifico codice meccanografico.
Il
passaggio al nuovo ordinamento sarà attuato con l’emanazione
di linee-guida, approvate con D.M. del MIUR, di concerto con il MEF.
Posizione
dello SNALS-Confsal
Il
nostro Sindacato, ha seguito con attenzione e criticità, il
lunghissimo iter di approvazione del Regolamento, avanzando, nelle
audizioni presso le commissioni parlamentari e negli incontri
ministeriali, numerose proposte di modifica dello schema, alcune
delle quali sono state recepite.
È
rimasta irrisolta, invece, la problematica delle limitazioni nelle
istituzioni dei Centri. Infatti lo SNALS-Confsal aveva richiesto, con
forza, che la costituzione dei Centri non fosse condizionata dai
criteri e dai parametri di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e dai vincoli imposti dal D.L. n. 112/08; aveva, altresì,
evidenziato la necessità di istituzione di più Centri,
specialmente nei territori vasti o in zone particolarmente disagiate
o con difficoltà di collegamento.
Tutto
ciò non è stato recepito, in quanto, anche nella parte
relativa alla disciplina transitoria si ribadiscono i vincoli, che
vengono ripetutamente sottolineati.
Il
nostro sindacato conferma pienamente la prosecuzione del proprio
impegno, sia nelle informative relative alla determinazione degli
organici, sia nelle fasi di emanazione delle linee-guida e dei
regolamenti attuativi; si batterà inoltre inoltre, con forza,
per garantire, anche nella definizione dei criteri per la mobilità
del personale su tali tipologie di posti, la massima tutela dei
diritti e delle aspettative del personale, con particolare riguardo a
coloro che abbiano già svolto esperienze lavorative nei CTP e
nei corsi serali, preziose nella definizione dei nuovi assetti e
delle nuove offerte formative caratterizzanti i CPIA.