Ø PERSONALE DELLA SCUOLA CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO
CAMPAGNA
ELETTORALE PER CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE O EUROPEE
FONTI: CM n. 369 del 12/12/95 e CM n. 180 del 9/5/96.
DIRITTO: Giorni 3 di permesso.
Il personale docente può fruire anche dei 6 gg. lavorativi di
ferie previsti dall’art. 13, co. 9, così come
richiamato dal successivo art. 15, co. 2, del
C.C.N.L. 29/11/07.
In aggiunta: aspettativa per motivi di famiglia.
Trattamento economico: Retribuzione intera. Sono
escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di
quelle che non siano corrisposte per 12 mensilità.
Senza retribuzione l’aspettativa per motivi di famiglia in
aggiunta.
Effetti: Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova.
Non utile a nessun effetto l’aspettativa senza retribuzione. è possibile il riscatto.
PER
ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
FONTI: Art. 13, DPR n. 223/89; D.M. 5/3/92; Circ. n. 23 del 10/3/92 Rag. Gen. Stato/IGOP riportata nella C.M. n. 90 del 25/3/92.
DIRITTO: I limiti di tempo comprensivi del viaggio di andata e ritorno
sono: 1 gg. per distanze comprese tra Km. 350 e 700; 2 gg. per distanze superiori a
Km. 700 o per spostamenti da isole (Sicilia esclusa).
TRATTAMENTO
ECONOMICO: Retribuzione
intera.
Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività
aggiuntive e di quelle che non siano corrisposte per
12 mensilità.
Effetti
Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova.
NOTE
AGEVOLAZIONI
PER I VIAGGI AEREI, FERROVIARI, VIA MARE ED AUTOSTRADALI – CIRCOLARE
MINISTERO INTERNO n. 20 del 13/4/12.
Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti
della stessa:
MEZZO
AEREO
È prevista per gli elettori una
agevolazione di viaggio nella misura del 40 per cento, per l'acquisto
di un biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno,
per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L'importo massimo
rimborsabile non può essere superiore a 40.00 euro per il viaggio di andata e
ritorno per ogni elettore.
La compagnia Alitalia
applicherà le agevolazioni su tutti i voli nazionali Alitalia
e Air One per le classi di prenotazione Y, B, M, H, K, V, T, N, S, Q, X.
Le agevolazioni si applicheranno solo ai
biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno.
L'elettore dovrà presentare al check-in e/o
all'imbarco la tessera elettorale o, in mancanza di essa,
per il solo viaggio di andata, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 48 del T.U . n.
445/2000; al ritorno l'elettore dovrà comunque esibire la tessera elettorale
regolarmente vidimata dal seggio elettorale recante la data di votazione.
I documenti di viaggio hanno un periodo di
validità di sette giorni antecedenti la data della consultazione e sino a sette
giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di votazione.
Per ulteriori informazioni gli elettori
interessati potranno rivolgersi direttamente alla predetta società Alitalia.
VIAGGI
FERROVIARI
a)
Elettori residenti in Italia
Vengono rilasciati biglietti
ferroviari nominativi di seconda classe, di andata e ritorno, con
applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e
regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base previsto per tutti gli
altri treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa
e Frecciargento, Frecciabianca,
Eurostar Italia, Intercity, Intercity notte ed
Espressi) e per il servizio cuccette.
L'agevolazione non è valida in prima classe,
nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, nei servizi vagone
letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini
nonché su tutti i servizi accessori (ristorazione, etc
.... ).
Lo sconto previsto non è cumulabile con altre
riduzioni e/o promozioni, ad eccezione delle agevolazioni previste a favore
dei ciechi, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di
Carla Blu, che mantengono comunque il diritto all'agevolazione del viaggio
per l'accompagnatore.
I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono
rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento
d'identità. Unicamente per il viaggio di andata, è ammessa
l'autocertificazione, che deve essere presentata esclusivamente al personale
di biglietteria.
Per il viaggio di ritorno, in ogni caso, è
necessaria anche la timbratura apposta dal seggio elettorale sulla tessera
elettorale.
II viaggiatore deve
sempre esibire, oltre ai documenti di cui sopra, anche i biglietti relativi
al viaggio sia di andata che di ritorno.
Il periodo di utilizzazione dei biglietti è di
venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo
giorno antecedente l'ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il
viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo all'ultimo
giorno di votazione (quest'ultimo escluso).
In ogni caso, il viaggio di andata deve essere
completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello
di ritorno non può aver inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.
b)
Elettori residenti all'estero
Per i Treni Italia - Svizzera ed Italia -
Austria è prevista, a favore degli elettori, l'emissione di un biglietto a
tariffa Italian Elector
(viaggi internazionali da/per l’ltalia)
con riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard.
Sono esclusi dalla agevolazione i servizi
vagone letto e VL DeLuxe,
nonché i servizi accessori (bici al seguito, etc .... ).
Sui treni delle Società Elipsos
(Spagna-Italia) e Trans Veolia Transdev (Italia-Francia) non viene
riconosciuta la predetta agevolazione.
Per i Treni Germania Notte (treni diretti
notturni che collegano Germania e Italia), nel caso di acquisto presso
stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche, viene
rilasciato:
- per il percorso estero un biglietto a data
aperta, a tariffa chilometrica (senza sconto elettori), più l'eventuale
supplemento letto o cuccetta;
- per il percorso italiano viene
emesso dal personale di bordo Trenitalia, su presentazione dei documenti
elettorali, un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle condizioni
previste per i viaggi in servizio interno.
- per il viaggio di ritorno in Germania previa
esibizione della tessera elettorale recante l'attestazione di avvenuta
votazione, e, a condizione che venga comprovata la
residenza all'estero, l'eIettore deve acquistare presso le biglietterie o le
agenzie il biglietto internazionale a prezzo "Italian
Elector" per una delle stazioni estere servite
dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto
rilasciato in treno per il ritorno.
Per il viaggio di proseguimento da una delle
stazioni di fermata del treno internazionale alla sede del seggio elettorale,
se effettuato:
a) con un treno a prezzo di mercato con
assegnazione contestuale del posto (IC, ICN, FS,
ES, AV e servizi cuccetta), viene rilasciato
all'estero un biglietto a tariffa “ltalian Elector" da una delle stazioni italiane servite dal
treno internazionale fino alla stazione sede del comune elettorale e
viceversa;
b) con un treno senza assegnazione contestuale
del posto (Regionale) il biglietto di A/R per
elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale,
deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie ed agenzie di
viaggio.
L'agevolazione è applicata su presentazione,
oltre che di un documento d'identità, anche della tessera elettorale o della
cartolina -avviso o della dichiarazione dell'Autorità consolare italiana
attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca
in Italia per esercitare il diritto di voto, con indicazione dell'agevolazione
di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di
produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
Per quanto riguarda il periodo di
utilizzazione dei biglietti, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima dell'apertura del seggio e quello
di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio.
In ogni caso, il viaggio di andata deve essere
completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello
di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.
In occasione del viaggio di ritorno l'elettore
deve esibire, oltre al documento di identità, la tessera elettorale
regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza
di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal
presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.
Il viaggiatore deve inoltre sempre esibire,
oltre ai documenti di cui sopra, anche i biglietti relativi al viaggio sia di
andata che di ritorno.
VIAGGI
VIA MARE
Le società di navigazione concessionarie
appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) applicheranno nell'ambito nazionale, le consuete
agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli
provenienti dall'estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.
In particolare:
- a tali elettori verrà
applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla "tariffa ordinaria";
- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto
alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate
applicheranno sempre la “tariffa residenti”, tranne che la "tariffa
elettori” risulti più vantaggiosa.
L'agevolazione, che si applica in prima e
seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo
di validità di venti giorni e viene accordata dietro
presentazione della documentazione elettorale e di un documento di
riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera
elettorale, recante il timbro della sezione.
AGEVOLAZIONI
AUTOSTRADALI
Gli elettori italiani residenti all'estero,
che intendano rientrare in Italia per esercitare il
diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno
esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello
autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di
riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del
bollo della sezione presso la quale hanno votato.
PER ADEMPIERE A FUNZIONI COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
FONTI: Art. 1, D.P.R. n. 361/57; L.
n. 53 del 21/3/90; Art. 1, L. n. 69 del 29/1/92.
DIRITTO: Giorni occorrenti, con diritto a riposi
compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel
periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Sono escluse le
indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle che non
siano corrisposte per 12 mensilità.
Trattamento economico: Retribuzione intera.
Effetti: Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova.
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